Circolare mensile maggio e giugno 2026

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Giu 12, 2026 | Circolari


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CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2026

 

MAGGIO: APPROFONDIMENTI

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  1. Credito d’imposta per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori
  2. Soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi – controlli – provvedimento attuativo
  3. Fatture elettroniche emesse dal debitore iscritto a ruolo – utilizzo strumentale al pignoramento presso terzi
  4. debiti nei confronti di inps e inail – pagamento rateale – nuova disciplina – istruzioni operative
  5. contributi inps di artigiani, commercianti e professionisti – compilazione del quadro rr del modello redditi pf 2026 – chiarimenti
  6. enti del terzo settore esercenti attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale – iscrizione al registro imprese – chiarimenti
  7. cessioni intracomunitarie “a catena” – acquisti nel territorio italiano – rilevanza ai fini iva
  8. scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli stati partecipanti
  9. giugno 2026: principali adempimenti

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CREDITO D’IMPOSTA PER IL GASOLIO UTILIZZATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI

L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, come modificato dall’art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ha previsto un credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese esercenti attività di trasporto merci, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Provvedimento attuativo
Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95 (quindi sia per conto di terzi che per conto proprio).
1.2 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
1.3 MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Il credito d’imposta in esame non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).
1.4 IRRILEVANZA FISCALE
Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
1.5 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
1.6 AIUTI DI STATO
Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

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SOGGETTI CHE PERCEPISCONO CONTRIBUTI PUBBLICI SIGNIFICATIVI – CONTROLLI – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il DPCM 26.3.2026 n. 84, pubblicato sulla G.U. 20.5.2026 n. 115, è stata data attuazione alle disposizioni della legge di bilancio 2025 che hanno introdotto obblighi di ve-rifica e di relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in capo agli organi di controllo di società ed enti che percepiscano contributi di entità significativa a carico dello Stato (art. 1 co. 857 e 858 della L. 207/2024).
In particolare, il DPCM contiene disposizioni riguardanti:

  • la definizione di “contributi pubblici significativi” ai fini della disciplina in questione;
  • la nomina dell’organo di controllo;
  • le attività richieste e i relativi termini;
  • le sanzioni in caso di inosservanza delle nuove disposizioni.
2.1 DEFINIZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI DI ENTITÀ SIGNIFICATIVA
Sono definiti contributi di entità significativa, rilevanti ai fini della disciplina in esame, quelli:

  • erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ai sensi del DLgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali;
  • destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
  • di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo fino ad un milione di euro, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

Il requisito della destinazione e quello relativo all’importo devono sussistere cumulativamente.
Decorrenza
Sotto il profilo temporale, ai fini della disciplina in questione, occorre considerare i contributi percepiti a partire dall’1.1.2025, ferma la possibilità di rinunciarvi.
Esclusioni
Sono espressamente esclusi dal novero dei contributi rilevanti ai fini in esame quelli:

  • destinati a una generalità di soggetti;
  • aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  • concessi sotto forma di credito d’imposta;
  • erogati alle società quotate di cui al DLgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli enti del Terzo settore (ETS), alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato.
2.2 NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’art. 1 co. 857 della L. 207/2024 dispone che, nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, sono tenuti a:

  • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
  • inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

È stata introdotta, quindi, una circostanza che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo.
Le società, enti, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici significativi, ove non ne siano già provvisti, dovranno quindi nominare un organo di controllo (anche in forma monocratica) ai fini del rispetto dei suddetti obblighi (art. 2 co. 2 del DPCM 84/2026).
Non è chiaro, tuttavia, se nel caso della srl possa essere sufficiente, ai fini della disciplina in questione, la nomina del solo revisore legale.

Permangono, inoltre, incertezze con riguardo al momento in cui dovrebbe essere adempiuto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (ove non sia già presente).
A questo proposito, i primi commentatori hanno evidenziato la possibilità di nomina:

  • in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il contributo significativo è stato o è da considerare ricevuto;
  • entro i 30 giorni successivi all’erogazione del contributo significativo (analogamente a quanto avviene per le srl che acquisiscano la partecipazione di controllo in società obbligate alla revisione).
2.3 ATTIVITÀ DEMANDATE ALL’ORGANO DI CONTROLLO E RELATIVI TERMINI
Gli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano contributi pubblici significativi sono tenuti a:

  • svolgere apposite attività di verifica volte ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per cui sono stati concessi o abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti;
  • inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati.

La prima applicazione della nuova disciplina appare problematica in considerazione del fatto che la relazione riguardante le verifiche da effettuare con riferimento ai contributi percepiti nel 2025 avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30.4.2026, ma:

  • il DPCM attuativo è stato pubblicato solo sulla Gazzetta Ufficiale del 20.5.2026;
  • ad oggi mancano le indicazioni sulle modalità per la trasmissione della relazione in via telematica, nonché le ulteriori disposizioni applicative ed operative del DPCM, che dovranno essere stabilite con un ulteriore atto del MEF, da emanare entro l’inizio del mese di settembre 2026.

In caso di contributi significativi percepiti nel 2025, quindi, appaiono ipotizzabili due soluzioni:

  • l’invio della relazione non appena possibile (e, quindi, quanto meno, dopo l’emanazione dell’atto del MEF recante le indicazioni sulle modalità di trasmissione della relazione stessa);
  • l’invio di un’unica relazione, riferita sia ai contributi significativi percepiti nel 2025 che a quelli percepiti nel 2026 (sempre che la percezione di tali contributi si verifichi anche nel 2026), entro la prossima scadenza del 30.4.2027.
2.4 SANZIONI
Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità (art. 2 co. 3 del DPCM 84/2026).
In ogni caso, appare possibile ritenere che, in sede di eventuali valutazioni ai fini della concessione di ulteriori contributi pubblici, occorrerà tenere in considerazione le oggettive difficoltà di applicazione della nuova disciplina nella sua prima fase.

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FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL DEBITORE ISCRITTO A RUOLO – UTILIZZO STRUMENTALE AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Con il provv. 22.5.2026 n. 153611, l’Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 5-bis lett. b-ter) del DLgs. 127/2015 in materia di scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica, scambio strumentale a rendere più efficiente il pignoramento presso terzi.
3.1 QUADRO NORMATIVO

L’art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 attribuisce all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di utilizzare, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, i file delle fatture elettroniche acquisiti, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.
L’art. 1 co. 117 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), introducendo la nuova lett. b-ter), ha attribuito le medesime facoltà anche all’Agenzia delle Entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

3.2 MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI
La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente dellaRiscossione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
Modalità nella prima fase di avvio
Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati:

  • la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC;
  • le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso.

L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
Modalità a regime
Per la soluzione a regime, verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati.

3.3 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Tramite questo scambio di informazioni, l’agente della riscossione potrà celermente conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei 6 mesi precedenti verso uno stesso soggetto.
Per “terzi pignorabili” si intendono infatti i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura elettronica.
Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi, nella forma semplificata prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
La procedura prevede la possibilità per l’agente della riscossione di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento;
  • le restanti somme alle rispettive scadenze.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente della Riscossione cita in giudizio il terzo creditore e il debitore nei modi ordinari.

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DEBITI NEI CONFRONTI DI INPS E INAIL – PAGAMENTO RATEALE – NUOVA DISCIPLINA – ISTRUZIONI OPERATIVE

Con la circ. INPS 21.5.2026 n. 60 e la circ. INAIL 8.5.2026 n. 19, sono state fornite le istruzioni operative in relazione alla nuova disciplina del pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, a seguito della riforma operata con la L. 13.12.2024 n. 203.
4.1 QUADRO NORMATIVO
L’art. 23 della L. 13.12.2024 n. 203 ha introdotto il co. 11-bis all’art. 2 del DL 9.10.89
n. 338, che prevede la possibilità per l’INPS e l’INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto dal Ministro del Lavoro e secondo i requisiti, i criteri e le modalità disciplinati dal Consiglio di Amministrazione di ciascuno dei predetti enti.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 24.10.2025, con il quale sono state individuate due tipologie di rateazione, aventi entrambe quale unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal debitore:

  • per importi fino a 500.000,00 euro, può essere accordato un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • per importi pari o superiori a 500.001,00 euro, è possibile accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti possono concedere una seconda dilazione.

4.2 ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS
Con la circ. 21.5.2026 n. 60, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative relative alla disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, illustrando il contenuto del “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 25.2.2026 n. 20.
Ambito applicativo e disciplina
La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti contributivi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali, alla data di presentazione della domanda di dilazione, non è stato ancora formato l’avviso di addebito di cui all’art. 30 del DL 78/2010.
La nuova disciplina si applica alle domande di dilazione:

  • presentate a partire dal 21.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 60/2026);
  • presentate a partire dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e ancora pendenti alla suddetta data del 21.5.2026, per le quali il debitore può chiedere la rideterminazione del numero delle rate (ex art. 3 co. 2 del DM 24.10.2025).
In tale ultima ipotesi, il debitore deve produrre un’apposita “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”, entro il 20.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 60/2026).
A tal fine, l’istanza deve essere inviata mediante i servizi disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Nella richiesta devono essere specificati:

  • la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate;
  • il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano;
  • le Gestioni coinvolte.

Presentazione della domanda e definizione del procedimento
La domanda di dilazione deve essere presentata dal debitore, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo dal portale dell’istituto.
La domanda, al cui interno deve essere indicato il numero di rate richieste, deve comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.
Il debitore è tenuto a riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito dell’INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso.
La domanda di dilazione, al termine dell’istruttoria, è definita con provvedimento motivato di accoglimento o di reiezione.
In caso di accoglimento, il provvedimento, con il piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante, si perfeziona mediante il pagamento, da parte del debitore, della prima rata accordata relativamente a tutte le posizioni contributive riconducibili al proprio codice fiscale, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento.
Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine indicato comporta l’annullamento del provvedimento di accoglimento.
Revoca della dilazione
La dilazione è revocata:

  • in caso di omesso o parziale pagamento di 3 rate mensili successive alla prima, anche non consecutive;
  • laddove, decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento, risulti ancora omesso o parzialmente versato un numero di rate inferiore a 3.
4.3 ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INAIL
Con la circ. 8.5.2026 n. 19, l’INAIL ha diffuso le proprie istruzioni operative per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, alla luce della delibera del Consiglio di amministrazione 15.1.2026 n. 2, come modificata dalla delibera 30.4.2026 n. 57.
Ambito applicativo e disciplina
La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo, sia scaduti sia correnti.
Per la presentazione della domanda, è possibile presentare istanza, anche per mezzo di un intermediario autorizzato, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it.
Entro il 7.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 19/2026), per le istanze di rateazione presentate nel periodo intercorrente tra il 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e l’8.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 19/2026), i debitori possono chiedere la rideterminazione del numero delle rate precedentemente accordate (ex art. 3 co. 2 del DM 24.10.2025).
Presentazione della domanda e definizione del procedimento
Nell’istanza deve essere indicato, in particolare, l’importo da rateizzare e il numero delle rate uguali e consecutive con cui si intende procedere al pagamento del debito, specificando se si fa riferimento a debiti scaduti o correnti.
La singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro.
Nell’istanza il debitore deve:

  • riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione;
  • rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’istanza è definita con provvedimento motivato, di rigetto o di accoglimento. In quest’ultima ipotesi, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
L’omesso o il parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa.
Revoca della dilazione
La dilazione è revocata:

  • in caso di omesso o parziale pagamento di 3 rate, anche non consecutive, successive alla prima;
  • qualora, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata, risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3.

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CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026 – CHIARIMENTI

La circ. INPS 27.5.2026 n. 62 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026.
5.1 ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Come regola generale, infatti, l’adesione al CPB comporta la determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali sulla base degli importi concordati. Tuttavia, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo.
La scelta del contribuente influenza le modalità di compilazione del quadro. Specifici campi devono essere compilati in caso di opzione per la determinazione dei contributi sulla base del reddito effettivo.
In caso di determinazione dei contributi sul reddito concordato, occorre comprendere nella base imponibile contributiva anche l’eventuale quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva CPB (anche nel caso di partecipazioni in società aderenti al concordato).
5.2 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – PROROGA DEI TERMINI
La circ. 62/2026 riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2025 e come primo acconto per il 2026, che scadono:

  • il 30.6.2026;
  • oppure il 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per effetto dell’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, tuttavia, in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:

  • al 20.7.2026;
  • oppure al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%.

Possono beneficiare della proroga anche:

  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che svolgono attività con ISA, i quali devono dichiarare redditi “per trasparenza”;
  • i soci di srl artigiane o commerciali che svolgono attività con ISA, anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173).

Il secondo acconto per il 2026 deve essere versato entro il 30.11.2026.

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ENTI DEL TERZO SETTORE ESERCENTI ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE – ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – CHIARIMENTI

Con la nota 15.5.2026 n. 7741, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra l’iscrizione al RUNTS e al Registro delle imprese, per gli enti del Terzo settore (ETS) che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
6.1 DOPPIA ISCRIZIONE AL RUNTS E AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Con l’esclusione degli enti aventi la qualifica di impresa sociale, gli altri ETS possono svolgere la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il che comporta una “doppia iscrizione” tanto nel RUNTS quanto nel Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 2 del DLgs. 117/2017.
L’iscrizione nel Registro delle imprese dà visibilità della loro natura imprenditoriale, mentre l’iscrizione al RUNTS consente ai terzi di conoscere la loro qualificazione giuridica di ETS.
Tra le diverse tipologie di ETS, ve ne sono alcune che per natura non sono, in via di principio, compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale (ad esempio, organizzazioni di volontariato ed enti filantropici).
6.2 MANCATA COINCIDENZA DELLA NOZIONE DI IMPRESA AI FINI CIVILISTICI E FISCALI
Nella nota viene precisato che non vi è coincidenza tra la natura imprenditoriale dell’ETS ai fini civilistici e la sua eventuale qualifica fiscale come ente commerciale.
La qualifica fiscale dell’ETS come ente commerciale è delineata dall’art. 79 del DLgs. 117/2017 attraverso due passaggi principali. In primo luogo, occorre verificare se le attività di interesse generale hanno natura commerciale sulla base del superamento dei ricavi sui costi, circostanza che presuppone una gestione tendenzialmente ispirata ad un modello economico. In secondo luogo, occorre verificare se i proventi delle attività di interesse generale commerciali e delle attività diverse risultano superiori alle entrate da attività non commerciali.
Invece, la qualifica di impresa rilevante ai fini civilistici presuppone, oltre al metodo economico, anche un’organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell’attività economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile.
Il Ministero del Lavoro rileva quindi che l’iscrizione al Registro delle imprese diventa obbligatoria non per tutti gli ETS aventi la qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti “quantitativi” di non commercialità indicati all’art. 79 del DLgs. 117/2017, ma soltanto per quanti, fra essi, integrino altresì i requisiti “qualitativi” di impresa.

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CESSIONI INTRACOMUNITARIE “A CATENA” – ACQUISTI NEL TERRITORIO ITALIANO – RILEVANZA AI FINI IVA

Con la risposta a interpello 29.5.2026 n. 111, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento di alcune cessioni “a catena” di beni ceduti da una società polacca a una tedesca, la quale, a sua volta, li vende a cessionari soggetti passivi in vari Stati dell’Unione europea, tra cui l’Italia.
Con riferimento alle cessioni in argomento, si pone la questione se la società tedesca sia tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.
7.1 QUADRO NORMATIVO
Nella fattispecie descritta, si rende applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, recepito a livello nazionale dall’art. 41-ter del DL 331/93.
In base a quest’ultima disposizione, per i beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, “la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio”.
Quest’ultimo soggetto è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto.
Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.
L’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione “a catena”;
  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
  • i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
7.2 RILEVANZA AI FINI IN ITALIA E OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE
Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite in sede di istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate rileva che:

  • i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
  • il trasporto è stato curato dalla società tedesca che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
  • la società intermedia (tedesca) ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Pertanto, nella fattispecie descritta si ritiene applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, come recepito nell’ordinamento dall’art. 41-ter del DL 331/93.
Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la società tedesca e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la società tedesca intermediaria era tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.

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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI

Il provv. Min. Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate 12.5.2026 ha aggiornato le liste degli Stati e territori con i quali l’Italia procede allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari (conti correnti, conti titoli, partecipazioni, obbligazioni, ecc.), sia “in uscita” che “in entrata”.
Tali obblighi seguono lo strumento del Common Reporting Standard (CRS), previsto al fine di regolare le procedure di acquisizione dei dati da parte degli intermediari coinvolti (banche, altre società finanziarie, ecc.) e di trasmissione degli stessi alle Amministrazioni degli altri Stati.
8.1 INSERIMENTO DI NUOVI STATI
Le liste degli Stati che procedono allo scambio automatico sono contenute negli Allegati al DM 28.12.2015. In particolare:

  • l’Allegato C contiene la lista degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti;
  • l’Allegato D contiene la lista degli Stati e territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.

Per effetto delle modifiche apportate dal provv. 12.5.2026:

  • l’Allegato C vede gli ingressi di Belize, Ruanda e Senegal;
  • per l’Allegato D fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.

Nessuno degli Stati facenti parte delle precedenti liste vi è stato espunto.

8.2 COMUNICAZIONE DEI DATI
Le scadenze per lo scambio automatico sono le seguenti:

  • gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (30.6.2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);
  • l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

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GIUGNO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
9.6.2026

Domande
rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all’anno 2025;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

15.6.2026

Adempimenti
modelli 730/2026 presentati ad un
professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
    La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
15.6.2026 Adempimenti
modelli 730/2026 presentati al
sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

15.6.2026 Trasmissione
dati acquisti
dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di maggio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2026 Acconto
IMU 2026
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025.
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
16.6.2026 Saldo IMU 2025
e acconto IMU 2026
enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2025;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2025.
16.6.2026 Versamento
ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026 non supera 100,00 euro.

16.6.2026 Versamento
cumulativo
ritenute
condominio
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.6.2026 Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione
del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.6.2026 Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.6.2026 Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2026 Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2026.
21.6.2026 Richiesta di rimborso
o compensazione dell’IRAP versata
in eccesso sui
dividendi comunitari
Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d’imposta anteriori al 2025:

  • qualora il termine di 48 mesi dal versamento del saldo, se ancora pendente all’1.1.2026, scada entro il 21.6.2026;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia;
  • tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, anche mediante un soggetto delegato.

Le somme rimborsabili possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24:

  • con il contributo straordinario dovuto per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche;
  • a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
25.6.2026 Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

29.6.2026 Adempimenti
modelli 730/2026
presentati ad un
professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

29.6.2026 Adempimenti
modelli 730/2026
presentati al
sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

29.6.2026 Deposito bilanci
e rendiconti presso
il RUNTS
Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:

  • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all’anno 2025;
  • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno 2025;
  • il bilancio sociale relativo all’anno 2025, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2026 Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVA-FE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2026 Versamenti contributi INPS da modello
REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2026 Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026 Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026 Versamenti IRAP Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2026 Versamento
saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2026 Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2026 Estromissione
immobili strumentali imprenditori
individuali
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell’1.1.2025;
  • effettuata dall’1.1.2025 ed entro il 31.5.2025;
  • con effetto dall’1.1.2025.
30.6.2026 Versamenti
derivanti dai
modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2026 Versamenti
derivanti dai
modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2026 Dichiarazione
IMU 2025
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025, qualora obbligatoria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.6.2026 Dichiarazione
e versamento
“exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.6.2026 Presentazione
dichiarazione
per l’imposta
sui servizi digitali
(c.d. “web tax”)
relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025.
Sono tenute alla presentazione della dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali relativa al 2025 le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo.
30.6.2026 Pubblicazione
contributi e
sovvenzioni
ricevuti da
Pubbliche
Amministrazioni
Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:

  • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;
  • le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2026 Presentazione
domande
“sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2026, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

30.6.2026 Comunicazione all’Anagrafe
tributaria dei dati
relativi ai risarcimenti assicurativi
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • i dati relativi all’anno 2025 riguardanti l’ammontare delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo;
  • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID);
  • utilizzando il software di controllo e di preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
30.6.2026 Presentazione
in Posta del modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2026 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
30.6.2026 Presentazione
in Posta di alcuni
quadri del modello
REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2026.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
30.6.2026 Regolarizzazione
modello
REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2025 relativa al 2024;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2026 Adempimenti
persone
decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2026 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

30.6.2026 Versamento contributo annuo sportivi
professionisti
“impatriati”
Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2026 Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.6.2026 Autocertificazione
per l’esclusione
dal canone RAI
per il secondo
semestre 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2026, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2026 Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.6.2026 Comunicazione
contratti
di locazione breve
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2025 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

30.6.2026 Dichiarazione
imposta di
soggiorno e
contributo
di soggiorno
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2025;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 12 giugno 2026

Team Consulenza


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