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CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2026
MAGGIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Credito d’imposta per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori
- Soggetti che percepiscono contributi pubblici significativi – controlli – provvedimento attuativo
- Fatture elettroniche emesse dal debitore iscritto a ruolo – utilizzo strumentale al pignoramento presso terzi
- debiti nei confronti di inps e inail – pagamento rateale – nuova disciplina – istruzioni operative
- contributi inps di artigiani, commercianti e professionisti – compilazione del quadro rr del modello redditi pf 2026 – chiarimenti
- enti del terzo settore esercenti attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale – iscrizione al registro imprese – chiarimenti
- cessioni intracomunitarie “a catena” – acquisti nel territorio italiano – rilevanza ai fini iva
- scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli stati partecipanti
- giugno 2026: principali adempimenti
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CREDITO D’IMPOSTA PER IL GASOLIO UTILIZZATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI |
| L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, come modificato dall’art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ha previsto un credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese esercenti attività di trasporto merci, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti petroliferi. Provvedimento attuativo Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |
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| 1.1 | SOGGETTI BENEFICIARI Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95 (quindi sia per conto di terzi che per conto proprio). |
| 1.2 | MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta:
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| 1.3 | MODALITÀ DI UTILIZZO Il credito d’imposta è utilizzabile:
Il credito d’imposta in esame non è soggetto:
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| 1.4 | IRRILEVANZA FISCALE Il credito d’imposta:
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| 1.5 | CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| 1.6 | AIUTI DI STATO Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. |
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SOGGETTI CHE PERCEPISCONO CONTRIBUTI PUBBLICI SIGNIFICATIVI – CONTROLLI – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO |
| Con il DPCM 26.3.2026 n. 84, pubblicato sulla G.U. 20.5.2026 n. 115, è stata data attuazione alle disposizioni della legge di bilancio 2025 che hanno introdotto obblighi di ve-rifica e di relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze in capo agli organi di controllo di società ed enti che percepiscano contributi di entità significativa a carico dello Stato (art. 1 co. 857 e 858 della L. 207/2024). In particolare, il DPCM contiene disposizioni riguardanti:
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| 2.1 | DEFINIZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI DI ENTITÀ SIGNIFICATIVA Sono definiti contributi di entità significativa, rilevanti ai fini della disciplina in esame, quelli:
Il requisito della destinazione e quello relativo all’importo devono sussistere cumulativamente.
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| 2.2 | NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO L’art. 1 co. 857 della L. 207/2024 dispone che, nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, sono tenuti a:
È stata introdotta, quindi, una circostanza che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo. Permangono, inoltre, incertezze con riguardo al momento in cui dovrebbe essere adempiuto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (ove non sia già presente).
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| 2.3 | ATTIVITÀ DEMANDATE ALL’ORGANO DI CONTROLLO E RELATIVI TERMINI Gli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano contributi pubblici significativi sono tenuti a:
La prima applicazione della nuova disciplina appare problematica in considerazione del fatto che la relazione riguardante le verifiche da effettuare con riferimento ai contributi percepiti nel 2025 avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30.4.2026, ma:
In caso di contributi significativi percepiti nel 2025, quindi, appaiono ipotizzabili due soluzioni:
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| 2.4 | SANZIONI Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità (art. 2 co. 3 del DPCM 84/2026). In ogni caso, appare possibile ritenere che, in sede di eventuali valutazioni ai fini della concessione di ulteriori contributi pubblici, occorrerà tenere in considerazione le oggettive difficoltà di applicazione della nuova disciplina nella sua prima fase. |
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FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL DEBITORE ISCRITTO A RUOLO – UTILIZZO STRUMENTALE AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI |
| Con il provv. 22.5.2026 n. 153611, l’Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 5-bis lett. b-ter) del DLgs. 127/2015 in materia di scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica, scambio strumentale a rendere più efficiente il pignoramento presso terzi. | |
| 3.1 | QUADRO NORMATIVO
L’art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 attribuisce all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di utilizzare, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, i file delle fatture elettroniche acquisiti, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. |
| 3.2 | MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente dellaRiscossione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Modalità nella prima fase di avvio Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati:
L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi. |
| 3.3 | PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Tramite questo scambio di informazioni, l’agente della riscossione potrà celermente conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei 6 mesi precedenti verso uno stesso soggetto. Per “terzi pignorabili” si intendono infatti i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura elettronica. Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi, nella forma semplificata prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73. La procedura prevede la possibilità per l’agente della riscossione di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente della Riscossione cita in giudizio il terzo creditore e il debitore nei modi ordinari. |
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DEBITI NEI CONFRONTI DI INPS E INAIL – PAGAMENTO RATEALE – NUOVA DISCIPLINA – ISTRUZIONI OPERATIVE |
| Con la circ. INPS 21.5.2026 n. 60 e la circ. INAIL 8.5.2026 n. 19, sono state fornite le istruzioni operative in relazione alla nuova disciplina del pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, a seguito della riforma operata con la L. 13.12.2024 n. 203. | |
| 4.1 | QUADRO NORMATIVO L’art. 23 della L. 13.12.2024 n. 203 ha introdotto il co. 11-bis all’art. 2 del DL 9.10.89 n. 338, che prevede la possibilità per l’INPS e l’INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto dal Ministro del Lavoro e secondo i requisiti, i criteri e le modalità disciplinati dal Consiglio di Amministrazione di ciascuno dei predetti enti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 24.10.2025, con il quale sono state individuate due tipologie di rateazione, aventi entrambe quale unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal debitore:
In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti possono concedere una seconda dilazione. |
| 4.2 | ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS Con la circ. 21.5.2026 n. 60, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative relative alla disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, illustrando il contenuto del “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 25.2.2026 n. 20. Ambito applicativo e disciplina La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti contributivi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali, alla data di presentazione della domanda di dilazione, non è stato ancora formato l’avviso di addebito di cui all’art. 30 del DL 78/2010. La nuova disciplina si applica alle domande di dilazione:
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| In tale ultima ipotesi, il debitore deve produrre un’apposita “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”, entro il 20.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 60/2026). A tal fine, l’istanza deve essere inviata mediante i servizi disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Nella richiesta devono essere specificati:
Presentazione della domanda e definizione del procedimento
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| 4.3 | ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INAIL Con la circ. 8.5.2026 n. 19, l’INAIL ha diffuso le proprie istruzioni operative per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 23 della L. 203/2024, alla luce della delibera del Consiglio di amministrazione 15.1.2026 n. 2, come modificata dalla delibera 30.4.2026 n. 57. Ambito applicativo e disciplina La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo, sia scaduti sia correnti. Per la presentazione della domanda, è possibile presentare istanza, anche per mezzo di un intermediario autorizzato, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it. Entro il 7.6.2026 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circ. 19/2026), per le istanze di rateazione presentate nel periodo intercorrente tra il 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024) e l’8.5.2026 (data di pubblicazione della circ. 19/2026), i debitori possono chiedere la rideterminazione del numero delle rate precedentemente accordate (ex art. 3 co. 2 del DM 24.10.2025). Presentazione della domanda e definizione del procedimento Nell’istanza deve essere indicato, in particolare, l’importo da rateizzare e il numero delle rate uguali e consecutive con cui si intende procedere al pagamento del debito, specificando se si fa riferimento a debiti scaduti o correnti. La singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro. Nell’istanza il debitore deve:
L’istanza è definita con provvedimento motivato, di rigetto o di accoglimento. In quest’ultima ipotesi, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
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CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026 – CHIARIMENTI |
| La circ. INPS 27.5.2026 n. 62 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026. | |
| 5.1 | ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Come regola generale, infatti, l’adesione al CPB comporta la determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali sulla base degli importi concordati. Tuttavia, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo. La scelta del contribuente influenza le modalità di compilazione del quadro. Specifici campi devono essere compilati in caso di opzione per la determinazione dei contributi sulla base del reddito effettivo. In caso di determinazione dei contributi sul reddito concordato, occorre comprendere nella base imponibile contributiva anche l’eventuale quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva CPB (anche nel caso di partecipazioni in società aderenti al concordato). |
| 5.2 | VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – PROROGA DEI TERMINI La circ. 62/2026 riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2025 e come primo acconto per il 2026, che scadono:
Per effetto dell’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, tuttavia, in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:
Possono beneficiare della proroga anche:
Il secondo acconto per il 2026 deve essere versato entro il 30.11.2026. |
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ENTI DEL TERZO SETTORE ESERCENTI ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE – ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – CHIARIMENTI |
| Con la nota 15.5.2026 n. 7741, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra l’iscrizione al RUNTS e al Registro delle imprese, per gli enti del Terzo settore (ETS) che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. | |
| 6.1 | DOPPIA ISCRIZIONE AL RUNTS E AL REGISTRO DELLE IMPRESE Con l’esclusione degli enti aventi la qualifica di impresa sociale, gli altri ETS possono svolgere la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il che comporta una “doppia iscrizione” tanto nel RUNTS quanto nel Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 2 del DLgs. 117/2017. L’iscrizione nel Registro delle imprese dà visibilità della loro natura imprenditoriale, mentre l’iscrizione al RUNTS consente ai terzi di conoscere la loro qualificazione giuridica di ETS. Tra le diverse tipologie di ETS, ve ne sono alcune che per natura non sono, in via di principio, compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale (ad esempio, organizzazioni di volontariato ed enti filantropici). |
| 6.2 | MANCATA COINCIDENZA DELLA NOZIONE DI IMPRESA AI FINI CIVILISTICI E FISCALI Nella nota viene precisato che non vi è coincidenza tra la natura imprenditoriale dell’ETS ai fini civilistici e la sua eventuale qualifica fiscale come ente commerciale. La qualifica fiscale dell’ETS come ente commerciale è delineata dall’art. 79 del DLgs. 117/2017 attraverso due passaggi principali. In primo luogo, occorre verificare se le attività di interesse generale hanno natura commerciale sulla base del superamento dei ricavi sui costi, circostanza che presuppone una gestione tendenzialmente ispirata ad un modello economico. In secondo luogo, occorre verificare se i proventi delle attività di interesse generale commerciali e delle attività diverse risultano superiori alle entrate da attività non commerciali. Invece, la qualifica di impresa rilevante ai fini civilistici presuppone, oltre al metodo economico, anche un’organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell’attività economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile. Il Ministero del Lavoro rileva quindi che l’iscrizione al Registro delle imprese diventa obbligatoria non per tutti gli ETS aventi la qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti “quantitativi” di non commercialità indicati all’art. 79 del DLgs. 117/2017, ma soltanto per quanti, fra essi, integrino altresì i requisiti “qualitativi” di impresa. |
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE “A CATENA” – ACQUISTI NEL TERRITORIO ITALIANO – RILEVANZA AI FINI IVA |
| Con la risposta a interpello 29.5.2026 n. 111, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento di alcune cessioni “a catena” di beni ceduti da una società polacca a una tedesca, la quale, a sua volta, li vende a cessionari soggetti passivi in vari Stati dell’Unione europea, tra cui l’Italia. Con riferimento alle cessioni in argomento, si pone la questione se la società tedesca sia tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia. |
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| 7.1 | QUADRO NORMATIVO Nella fattispecie descritta, si rende applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, recepito a livello nazionale dall’art. 41-ter del DL 331/93. In base a quest’ultima disposizione, per i beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, “la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio”. Quest’ultimo soggetto è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio. L’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
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| 7.2 | RILEVANZA AI FINI IN ITALIA E OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite in sede di istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate rileva che:
Pertanto, nella fattispecie descritta si ritiene applicabile l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, come recepito nell’ordinamento dall’art. 41-ter del DL 331/93. |
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SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI |
| Il provv. Min. Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate 12.5.2026 ha aggiornato le liste degli Stati e territori con i quali l’Italia procede allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari (conti correnti, conti titoli, partecipazioni, obbligazioni, ecc.), sia “in uscita” che “in entrata”. Tali obblighi seguono lo strumento del Common Reporting Standard (CRS), previsto al fine di regolare le procedure di acquisizione dei dati da parte degli intermediari coinvolti (banche, altre società finanziarie, ecc.) e di trasmissione degli stessi alle Amministrazioni degli altri Stati. |
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| 8.1 | INSERIMENTO DI NUOVI STATI Le liste degli Stati che procedono allo scambio automatico sono contenute negli Allegati al DM 28.12.2015. In particolare:
Per effetto delle modifiche apportate dal provv. 12.5.2026:
Nessuno degli Stati facenti parte delle precedenti liste vi è stato espunto. |
| 8.2 | COMUNICAZIONE DEI DATI Le scadenze per lo scambio automatico sono le seguenti:
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GIUGNO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 9.6.2026 |
Domande |
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:
A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma digitale e invio della domanda). |
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15.6.2026 |
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF |
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:
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| 15.6.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta |
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 15.6.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 16.6.2026 | Acconto IMU 2026 |
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
| 16.6.2026 | Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali |
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
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| 16.6.2026 | Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026 non supera 100,00 euro. |
| 16.6.2026 | Versamento cumulativo ritenute condominio |
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
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| 16.6.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 |
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.6.2026 | Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 16.6.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
| 16.6.2026 | Tributi apparecchi da divertimento |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 21.6.2026 | Richiesta di rimborso o compensazione dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari |
Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d’imposta anteriori al 2025:
Le somme rimborsabili possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24:
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| 25.6.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 29.6.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF |
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 29.6.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta |
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 29.6.2026 | Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS |
Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:
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| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 |
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 |
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 |
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamento saldo IVA 2025 |
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. Tale versamento può essere rateizzato. |
| 30.6.2026 | Versamento diritto camerale |
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 30.6.2026 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali |
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
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| 30.6.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 |
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 |
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Dichiarazione IMU 2025 |
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025, qualora obbligatoria:
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025:
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| 30.6.2026 | Dichiarazione e versamento “exit tax” |
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
| 30.6.2026 | Presentazione dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025 |
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025. Sono tenute alla presentazione della dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali relativa al 2025 le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo. |
| 30.6.2026 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni |
Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:
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| 30.6.2026 | Presentazione domande “sport bonus” |
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2026, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande. |
| 30.6.2026 | Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi |
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:
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| 30.6.2026 | Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2026 |
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2026 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
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| 30.6.2026 | Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 |
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026. Il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2026. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
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| 30.6.2026 | Regolarizzazione modello REDDITI PF 2025 |
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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| 30.6.2026 | Adempimenti persone decedute |
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato). |
| 30.6.2026 | Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati” |
Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:
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| 30.6.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 30.6.2026 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2026 |
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2026, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
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| 30.6.2026 | Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 |
| 30.6.2026 | Comunicazione contratti di locazione breve |
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata. |
| 30.6.2026 | Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno |
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 12 giugno 2026
Team Consulenza
