Circolare mensile giugno e luglio 2026

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Lug 7, 2026 | Circolari


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CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2026

 

GIUGNO: APPROFONDIMENTI

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  1. Omessa presentazione della dichiarazione iva per il 2025 o mancata compilazione dei quadri ve e vj – avvisi di anomalia
  2. Split payment – proposta di proroga sino al 30.6.2029 – continuità applicativa
  3. Autotrasportatori – deduzione forfettaria per spese non documentate – misura per il periodo d’imposta 2025
  4. Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con rimborsi – approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
  5. Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2026
  6. Qualifica di “frontaliere” ai fini dell’Accordo Italia-svizzera del 23.12.2020 – chiarimenti
  7. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – Trasformazione da associazione professionale a Società tra professionisti – Neutralità fiscale
  8. Aggiornamento catastale in seguito ad interventi “edilizi” – presupposti
  9. Scambio di informazioni ai fini fiscali – estensione alle cripto-attività dal 2026
  10. LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

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OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2025 O MANCATA COMPILAZIONE DEI QUADRI VE E VJ – AVVISI DI ANOMALIA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2026 n. 172588, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano:

  • la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 (modello IVA 2026);
  • oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000,00 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta;
  • oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (reverse charge).

A tali scopi, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e rice-vute, nonchè quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.

1.1 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2025;
  • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.
1.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le suddette comunicazioni:

  • sono trasmesse al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
  • unitamente alle relative informazioni di dettaglio, sono consultabili, da parte del contribuente stesso, accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente all’interno del “Cassetto fiscale” e del portale “Fatture e Corrispettivi”.
1.3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

  • richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall’1.9.2024).

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SPLIT PAYMENT – PROPOSTA DI PROROGA SINO AL 30.6.2029 – CONTINUITÀ APPLICATIVA

Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment sino al 30.6.2029 è all’esame del Consiglio dell’Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.
L’autorizzazione produrrà effetti dall’1.7.2026, pertanto la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il termine del 30.6.2026 attualmente previsto.

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AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETTARIA PER SPESE NON DOCUMEN-TATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 23.6.2026 n. 73, ha definito la misura delle deduzioni forfettarie per spese non documentate previste, a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2025 (modelli REDDITI 2026).
3.1 MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025
Anche per il periodo d’imposta 2025, gli importi delle deduzioni forfettarie sono fissati nella misura di:

  • 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

3.2 INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2026
In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 23.6.2026 n. 33, ha ricordato che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2026, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:

  • nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22, i codici 16 e 17.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

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CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2026 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per indivi-duare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto negli anni precedenti (a partire dai modelli 730/2017).
4.1 IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730
Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effet-tuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
4.2 CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, stabilendo che occorre individuare:

  • lo scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versa-mento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

Ai fini in esame si considera inoltre la presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

4.3 SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la tra-smissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è succes-siva a tale termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
4.4 EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE
Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è suc-cessiva a detto termine.
4.5 MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI
Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2026 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta
Ai fini dei controlli preventivi in esame, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.

4.6 EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI
Se il modello 730/2026 è stato incluso nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2026, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

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LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE RETRI-BUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2026

Con il DM 29.5.2026, pubblicato sulla G.U. 11.6.2026 n. 133, sono state approvate le retri-buzioni convenzionali applicabili nel 2026 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.
5.1 RILEVANZA AI FINI FISCALI
Ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 51 co. 8-bis del TUIR, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:

  • siano fiscalmente residenti in Italia;
  • prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;
  • soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, ancorchè “a cavallo” di 2 anni solari, anche se ritornano in Italia al proprio domicilio fiscale una volta alla settimana (art. 1 co. 98 della L. 207/2024).

La disciplina in esame non si applica, invece:

  • ai dipendenti in trasferta;
  • qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
  • ai dipendenti pubblici;
  • ai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi;
  • ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 29.5.2026
In considerazione del ritardo con cui è stato pubblicato il DM 29.5.2026, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente (DM 16.1.2025, relativo al 2025), salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).

5.2 RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI
Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:

  • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
  • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale
Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni conven-zionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:

  • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “re-sidenza fiscale” delle persone fisiche ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva;
  • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiu-stificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.

Regolarizzazioni contributive
In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 29.5.2026, la circ. INPS 18.6.2026 n. 66 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti con-tributivi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2026:

  • entro il 16.9.2026;
  • senza aggravio di oneri aggiuntivi.

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QUALIFICA DI “FRONTALIERE” AI FINI DELL’ACCORDO ITALIA-SVIZZERA DEL 23.12.2020 – CHIARIMENTI

Con la risposta a interpello 22.6.2026 n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020 al fine di qualificare un lavoratore dipendente come “frontaliere”.
6.1 REQUISITI PREVISTI DALL’ACCORDO ITALIA-SVIZZERA
Ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato Accordo, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:

  • è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
6.2 IRRILEVANZA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE LEGALE DEL DATORE DI LAVORO
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della qualifica di “frontaliere”, come definito dal suddetto Accordo Italia-Svizzera, non rileva la circostanza che la sede legale del datore di lavoro sia localizzata al di fuori dell’“area di frontiera”, a condizione che il datore stesso sia residente nell’altro Stato; ciò nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 lett. b) dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente, per quanto riguarda l’Italia, in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.

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RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI – TRASFORMAZIONE DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – NEUTRALITÀ FISCALE

Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123, applicando il principio di neutralità fiscale sancito dall’art. 177-bis del TUIR, il valore delle quote di uno studio associato, rideterminato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, può es-sere assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto dai soci anche a seguito della trasformazione in società tra professionisti (STP).
7.1 RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI
Il regime opzionale previsto dall’art. 5 della L. 448/2001 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto di una partecipazione detenuta al 1° gennaio, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno.
Con riferimento alle partecipazioni, si ricorda che l’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% ha efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.L’ambito di applicazione dell’agevolazione è quello indicato dall’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e, pertanto, riguarda i redditi diversi, cioè quelli derivanti dalla “cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73”.
Infatti, per effetto della modifica apportata alla norma dal DL 84/2025 convertito, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze/minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali.
7.2 NEUTRALITÀ FISCALE DEL PASSAGGIO DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
L’art. 177-bis del TUIR (rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) è stato introdotto in attuazione dell’art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), con l’obiettivo di estendere il principio della “neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.
Pertanto, il principio della neutralità fiscale si applica anche alle trasformazioni che comportano il passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a reddito di impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all’altro.
Per ragioni di ordine logico-sistematico, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123 precisa che “il principio di «neutralità fiscale» previsto sui beni di primo grado si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della STP, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale”.
Ne consegue che i soci della STP (già membri dell’associazione professionale) possono tenere conto della rideterminazione del costo fiscale della quota, ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, con riferimento all’1.1.2026 anche se tale data è anteriore alla trasformazione.

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AGGIORNAMENTO CATASTALE IN SEGUITO AD INTERVENTI “EDILIZI” – PRESUPPOSTI

Con la ris. 5.6.2026 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito agli obblighi di aggiornamento catastale che sussistono in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento), in relazione agli immobili oggetto di interventi “edilizi”.
8.1 VALIDITÀ DEI CHIARIMENTI PER TUTTI GLI INTERVENTI “EDILIZI”
La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 precisa che la portata applicativa dei chiarimenti ivi recati sugli obblighi di aggiornamento catastale sono validi per tutti gli interventi “edilizi”.
Infatti, come per gli immobili oggetto di interventi superbonus, anche per i fabbricati interessati da interventi agevolati con altre detrazioni “edilizie” o non agevolati con alcuna detrazione sono previsti gli stessi obblighi di aggiornamento catastale (se ne ricorrono i presupposti), così come uguali sono i criteri di classamento e di conseguente determinazione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.
8.2 PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
Secondo la ris. 21/2026, l’obbligo di aggiornamento catastale, ai sensi degli artt. 17 e 20 del RDL 652/39:

  • sorge senz’altro se, a seguito degli interventi edilizi, per l’unità immobiliare si verifica la variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché della conformazione e della sagoma;
  • al di fuori delle predette circostanze, può comunque sorgere l’obbligo di aggiornamento catastale per gli interventi che determinano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla capacità reddituale dello stesso (come, ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico sull’involucro dell’edificio o di installazione dell’ascensore).

In particolare, la risoluzione ricorda che, per individuare la categoria, la classe e la consistenza del fabbricato (c.d. “classamento”), occorre comparare le caratteristiche dello stesso con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili, come previsto dagli artt. 8 del RDL 652/39 e 61 del DPR 1142/49.

8.3 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA
Alcune precisazioni vengono rese dal documento di prassi in merito agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica a servizio dell’unità immobiliare. Per verificare se sussiste l’obbligo di aggiornamento catastale con tali interventi, occorre confrontare il valore catastale ante intervento con quello che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento (da determinare secondo le indicazioni tecniche riportate nel documento di prassi).
Dunque, in caso di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, occorre rideterminare il classamento e la rendita catastale se detti interventi comportano un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale.
In presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, per l’Agenzia delle Entrate resta comunque ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività.
8.4 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 fornisce alcune indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte mediante la procedura informatica DOCFA ex DM 701/94, inerenti agli interventi “edilizi”.
In particolare, nella relazione tecnica relativa alla dichiarazione di aggiornamento catastale occorre riportare in modo esaustivo:

  • la descrizione degli interventi “edilizi” eseguiti;
  • l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative (ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo).

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SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – ESTENSIONE ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ DAL 2026

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2026 n. 186865 ha dettato ulteriori norme attuative della direttiva 2023/2226/UE (DAC 8).
La direttiva estende le procedure di scambio automatico ai dati delle cripto-attività, in ragione della larga diffusione di tali strumenti su scala mondiale e dei rischi di un loro utilizzo improprio nel contesto del riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo.
9.1 AMBITO SOGGETTIVO
Sono obbligati alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate i service provider in cripto-attività individuati dall’art. 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi in primo luogo i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia.
Analoghi obblighi sono previsti negli altri Stati (trattasi degli Stati dell’Unione europea e di alcuni Stati terzi che hanno aderito ad un sistema di scambio di dati su base mondiale), e avranno ad oggetto i dati delle cripto-attività detenute presso exchange esteri da contribuenti residenti in Italia.
9.2 DATI OGGETTO DI SCAMBIO
Oltre ai dati dell’intermediario che trasmette le informazioni, sono oggetto di inoltro all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dell’investitore, il nome completo delle cripto-attività detenute, i dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat (euro, dollaro, ecc.) o contro altre cripto-attività, ecc.
9.3 TERMINI PER LA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E PER LO SCAMBIO AUTOMATICO
Il primo anno in cui è operativo il “monitoraggio” dei dati delle cripto-attività è il 2026.
Gli intermediari comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per il periodo oggetto di comunicazione (rappresentato dall’anno solare) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione stessa: per il 2026, le informazioni verranno quindi comunicate entro il 30.6.2027.
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati delle cripto-attività detenute presso exchange italiani alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; il primo scambio avverrà quindi entro il 30.9.2027 in relazione ai dati del 2026 (entro la medesima data l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dalle altre Amministrazioni).

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LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.7.2026

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di giugno 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol-letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorial-mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola opera-zione.

16.7.2026

Versamento rata saldo IVA 2025 I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en-tro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta deri-vante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la se-conda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.7.2026 Versamento rate imposte e contributi I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2026 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla con-segna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta ese-cuzione della prestazione di servizi.

16.7.2026 Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • le imposte sostitutive applicate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autono-mo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle rite-nute operate non è di almeno 500,00 euro.

16.7.2026 Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A-genzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.7.2026 Versamento ritenute sui dividendi I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na-tura nel trimestre aprile-giugno 2026.
16.7.2026 Tributi apparecchi da divertimento I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2026.
16.7.2026 Imposta di bollo speciale Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
16.7.2026 Ravvedimento acconto IMU 2026 I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
20.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale pri-mo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “ce-dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo ac-conto per l’anno 2026 relativo all’imposta sosti-tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo ac-conto per l’anno 2026 relativo all’imposta sosti-tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazio-ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2026 Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com-mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendicon-to, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il ver-samento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026 Versamenti IRAP Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di
cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2026 Versamento saldo IVA 2025 I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l’ulteriore maggio-razione dello 0,8%.
Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2026 segue Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’impo-sta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2026 Versamento diritto camerale Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di
cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.7.2026 Dichiarazione e versamento “exit tax” Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 20.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’A-genzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateiz-zazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferi-mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

20.7.2026 Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2026.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi-litati.
20.7.2026 Presentazione domande credito d’imposta per i carburanti delle imprese ittiche Le imprese esercenti l’attività di pesca professionale devono presentare, entro le ore 23.59, la domanda per ottenere il credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica (c.d. “naviglio peschereccio”), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’IVA:

  • alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell’Agri-coltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • esclusivamente tramite la prevista piattaforma telematica;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute;
  • allegando la documentazione richiesta.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do-mande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

21.7.2026 Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2025;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2026 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2026.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026.

23.7.2026 Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in rela-zione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiara-zione elaborata e del relativo prospetto di liquida-zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En-trate i modelli 730/2026 e le schede per la destina-zione dell’otto, del cinque e del due per mille del-l’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En-trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elabo-rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazio-ne deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

23.7.2026 Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diret-ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiara-zione elaborata e del relativo prospetto di liquida-zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En-trate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En-trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela-borati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in-termediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazio-ne deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del-l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi-litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

27.7.2026 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2026, in via obbli-gatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026, appositamente contrassegnati, in via obbli-gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mono-poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo-delli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sempli-ficazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomu-nitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

29.7.2026 Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025 I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, median-te il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazio-ne omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026):

  • mediante la presentazione in via telematica, diret-tamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

30.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale pri-mo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto- attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazio-ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2026 Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com-mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendicon-to, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono ef-fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu-tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026 Versamenti IRAP Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2026 Versamento saldo IVA 2025 I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 – 30.7.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2026 Versamento diritto camerale Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2026 Dichiarazione e versamento “exit tax” Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 30.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’A-genzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateiz-zazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferi-mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.7.2026 Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re-lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som-me a debito che derivano dal modello 730/2026.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026 Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2026 Versamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli” I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. “rottamazione-quinquies”), devono provvedere al versamento:

  • del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;
  • secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.7.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se-conda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2026 Versamenti IRAP I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se-conda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2026 Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2026 Versamento diritto camerale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero do-vuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2026 Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0 Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l’apposita comunicazione di completamento:

  • in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), accessibile tramite SPID:
  • utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
31.7.2026 Dichiarazione e versamento “exit tax” Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente com-petente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateiz-zazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferi-mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2026 Presentazione modelli TR I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2026;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio ap-porre sul modello TR il visto di conformità o la sotto-scrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abili-tati.
31.7.2026 Credito d’imposta gasolio per autotrazione Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente A-genzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per otte-nere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazio-ne;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2026.

Il credito d’imposta:

  • è destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24;
  • oppure può essere chiesto a rimborso.
31.7.2026 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz-zare il modello “F24 versamenti con elementi identifica-tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo isti-tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.7.2026 Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giu-gno 2026 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog-gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattafor-me digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2026 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe-riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.7.2026 Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno 2026, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2026 in ciascuno altro Stato membro dell’U-nione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:
• utilizzando l’apposito modello approvato dall’A-genzia delle Entrate;
• direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 07 luglio 2026

Team Consulenza


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