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Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2026
GIUGNO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Omessa presentazione della dichiarazione iva per il 2025 o mancata compilazione dei quadri ve e vj – avvisi di anomalia
- Split payment – proposta di proroga sino al 30.6.2029 – continuità applicativa
- Autotrasportatori – deduzione forfettaria per spese non documentate – misura per il periodo d’imposta 2025
- Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con rimborsi – approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
- Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2026
- Qualifica di “frontaliere” ai fini dell’Accordo Italia-svizzera del 23.12.2020 – chiarimenti
- Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – Trasformazione da associazione professionale a Società tra professionisti – Neutralità fiscale
- Aggiornamento catastale in seguito ad interventi “edilizi” – presupposti
- Scambio di informazioni ai fini fiscali – estensione alle cripto-attività dal 2026
- LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2025 O MANCATA COMPILAZIONE DEI QUADRI VE E VJ – AVVISI DI ANOMALIA |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2026 n. 172588, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano:
A tali scopi, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e rice-vute, nonchè quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA. |
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| 1.1 | CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:
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| 1.2 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni:
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| 1.3 | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:
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SPLIT PAYMENT – PROPOSTA DI PROROGA SINO AL 30.6.2029 – CONTINUITÀ APPLICATIVA |
| Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment sino al 30.6.2029 è all’esame del Consiglio dell’Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026. L’autorizzazione produrrà effetti dall’1.7.2026, pertanto la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il termine del 30.6.2026 attualmente previsto. |
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AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETTARIA PER SPESE NON DOCUMEN-TATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025 |
| Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 23.6.2026 n. 73, ha definito la misura delle deduzioni forfettarie per spese non documentate previste, a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2025 (modelli REDDITI 2026). | |
| 3.1 | MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025 Anche per il periodo d’imposta 2025, gli importi delle deduzioni forfettarie sono fissati nella misura di:
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. |
| 3.2 | INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2026 In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 23.6.2026 n. 33, ha ricordato che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2026, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:
I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale. |
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CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2026 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA |
| Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per indivi-duare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto negli anni precedenti (a partire dai modelli 730/2017). | |
| 4.1 | IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effet-tuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
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| 4.2 | CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, stabilendo che occorre individuare:
Ai fini in esame si considera inoltre la presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti. |
| 4.3 | SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la tra-smissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è succes-siva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. |
| 4.4 | EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2026, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è suc-cessiva a detto termine. |
| 4.5 | MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2026 presentati:
Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta |
| 4.6 | EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI Se il modello 730/2026 è stato incluso nei controlli preventivi:
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LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE RETRI-BUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2026 |
| Con il DM 29.5.2026, pubblicato sulla G.U. 11.6.2026 n. 133, sono state approvate le retri-buzioni convenzionali applicabili nel 2026 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero. | |
| 5.1 | RILEVANZA AI FINI FISCALI Ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 51 co. 8-bis del TUIR, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:
La disciplina in esame non si applica, invece:
Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 29.5.2026 |
| 5.2 | RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:
Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale
Regolarizzazioni contributive
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QUALIFICA DI “FRONTALIERE” AI FINI DELL’ACCORDO ITALIA-SVIZZERA DEL 23.12.2020 – CHIARIMENTI |
| Con la risposta a interpello 22.6.2026 n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020 al fine di qualificare un lavoratore dipendente come “frontaliere”. | |
| 6.1 | REQUISITI PREVISTI DALL’ACCORDO ITALIA-SVIZZERA Ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato Accordo, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che:
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| 6.2 | IRRILEVANZA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE LEGALE DEL DATORE DI LAVORO L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della qualifica di “frontaliere”, come definito dal suddetto Accordo Italia-Svizzera, non rileva la circostanza che la sede legale del datore di lavoro sia localizzata al di fuori dell’“area di frontiera”, a condizione che il datore stesso sia residente nell’altro Stato; ciò nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 lett. b) dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente, per quanto riguarda l’Italia, in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano. |
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RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI – TRASFORMAZIONE DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – NEUTRALITÀ FISCALE |
| Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123, applicando il principio di neutralità fiscale sancito dall’art. 177-bis del TUIR, il valore delle quote di uno studio associato, rideterminato ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, può es-sere assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto dai soci anche a seguito della trasformazione in società tra professionisti (STP). | |
| 7.1 | RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI Il regime opzionale previsto dall’art. 5 della L. 448/2001 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto di una partecipazione detenuta al 1° gennaio, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno. Con riferimento alle partecipazioni, si ricorda che l’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% ha efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.L’ambito di applicazione dell’agevolazione è quello indicato dall’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e, pertanto, riguarda i redditi diversi, cioè quelli derivanti dalla “cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73”. Infatti, per effetto della modifica apportata alla norma dal DL 84/2025 convertito, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze/minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali. |
| 7.2 | NEUTRALITÀ FISCALE DEL PASSAGGIO DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI L’art. 177-bis del TUIR (rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) è stato introdotto in attuazione dell’art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), con l’obiettivo di estendere il principio della “neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”. Pertanto, il principio della neutralità fiscale si applica anche alle trasformazioni che comportano il passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a reddito di impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all’altro. Per ragioni di ordine logico-sistematico, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123 precisa che “il principio di «neutralità fiscale» previsto sui beni di primo grado si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della STP, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale”. Ne consegue che i soci della STP (già membri dell’associazione professionale) possono tenere conto della rideterminazione del costo fiscale della quota, ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, con riferimento all’1.1.2026 anche se tale data è anteriore alla trasformazione. |
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AGGIORNAMENTO CATASTALE IN SEGUITO AD INTERVENTI “EDILIZI” – PRESUPPOSTI |
| Con la ris. 5.6.2026 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito agli obblighi di aggiornamento catastale che sussistono in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento), in relazione agli immobili oggetto di interventi “edilizi”. | |
| 8.1 | VALIDITÀ DEI CHIARIMENTI PER TUTTI GLI INTERVENTI “EDILIZI” La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 precisa che la portata applicativa dei chiarimenti ivi recati sugli obblighi di aggiornamento catastale sono validi per tutti gli interventi “edilizi”. Infatti, come per gli immobili oggetto di interventi superbonus, anche per i fabbricati interessati da interventi agevolati con altre detrazioni “edilizie” o non agevolati con alcuna detrazione sono previsti gli stessi obblighi di aggiornamento catastale (se ne ricorrono i presupposti), così come uguali sono i criteri di classamento e di conseguente determinazione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento. |
| 8.2 | PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE Secondo la ris. 21/2026, l’obbligo di aggiornamento catastale, ai sensi degli artt. 17 e 20 del RDL 652/39:
In particolare, la risoluzione ricorda che, per individuare la categoria, la classe e la consistenza del fabbricato (c.d. “classamento”), occorre comparare le caratteristiche dello stesso con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili, come previsto dagli artt. 8 del RDL 652/39 e 61 del DPR 1142/49. |
| 8.3 | INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA Alcune precisazioni vengono rese dal documento di prassi in merito agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica a servizio dell’unità immobiliare. Per verificare se sussiste l’obbligo di aggiornamento catastale con tali interventi, occorre confrontare il valore catastale ante intervento con quello che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento (da determinare secondo le indicazioni tecniche riportate nel documento di prassi). Dunque, in caso di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, occorre rideterminare il classamento e la rendita catastale se detti interventi comportano un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale. In presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, per l’Agenzia delle Entrate resta comunque ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività. |
| 8.4 | CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 fornisce alcune indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte mediante la procedura informatica DOCFA ex DM 701/94, inerenti agli interventi “edilizi”. In particolare, nella relazione tecnica relativa alla dichiarazione di aggiornamento catastale occorre riportare in modo esaustivo:
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SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – ESTENSIONE ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ DAL 2026 |
| Il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2026 n. 186865 ha dettato ulteriori norme attuative della direttiva 2023/2226/UE (DAC 8). La direttiva estende le procedure di scambio automatico ai dati delle cripto-attività, in ragione della larga diffusione di tali strumenti su scala mondiale e dei rischi di un loro utilizzo improprio nel contesto del riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo. |
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| 9.1 | AMBITO SOGGETTIVO Sono obbligati alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate i service provider in cripto-attività individuati dall’art. 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi in primo luogo i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia. Analoghi obblighi sono previsti negli altri Stati (trattasi degli Stati dell’Unione europea e di alcuni Stati terzi che hanno aderito ad un sistema di scambio di dati su base mondiale), e avranno ad oggetto i dati delle cripto-attività detenute presso exchange esteri da contribuenti residenti in Italia. |
| 9.2 | DATI OGGETTO DI SCAMBIO Oltre ai dati dell’intermediario che trasmette le informazioni, sono oggetto di inoltro all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dell’investitore, il nome completo delle cripto-attività detenute, i dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat (euro, dollaro, ecc.) o contro altre cripto-attività, ecc. |
| 9.3 | TERMINI PER LA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E PER LO SCAMBIO AUTOMATICO Il primo anno in cui è operativo il “monitoraggio” dei dati delle cripto-attività è il 2026. Gli intermediari comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per il periodo oggetto di comunicazione (rappresentato dall’anno solare) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione stessa: per il 2026, le informazioni verranno quindi comunicate entro il 30.6.2027. L’Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati delle cripto-attività detenute presso exchange italiani alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; il primo scambio avverrà quindi entro il 30.9.2027 in relazione ai dati del 2026 (entro la medesima data l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dalle altre Amministrazioni). |
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LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.7.2026 |
Trasmissione dati acquisti dall’estero |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.7.2026 |
Versamento rata saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en-tro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta deri-vante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la se-conda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. |
| 16.7.2026 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
| 16.7.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 16.7.2026 | Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autono-mo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro. |
| 16.7.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.7.2026 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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| 16.7.2026 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 16.7.2026 | Imposta di bollo speciale | Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo. |
| 16.7.2026 | Ravvedimento acconto IMU 2026 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com-mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendicon-to, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il ver-samento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l’ulteriore maggio-razione dello 0,8%. Tale versamento può essere rateizzato. |
| 20.7.2026 segue | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’impo-sta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
| 20.7.2026 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 20.7.2026 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 20.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’A-genzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
| 20.7.2026 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2026. La comunicazione deve avvenire:
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| 20.7.2026 | Presentazione domande credito d’imposta per i carburanti delle imprese ittiche | Le imprese esercenti l’attività di pesca professionale devono presentare, entro le ore 23.59, la domanda per ottenere il credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica (c.d. “naviglio peschereccio”), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’IVA:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do-mande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto). |
| 21.7.2026 | Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori | Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026. |
| 23.7.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in rela-zione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazio-ne deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 23.7.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diret-ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazio-ne deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione del-l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi-litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 27.7.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mono-poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo-delli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sempli-ficazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomu-nitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 29.7.2026 | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025 | I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, median-te il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com-mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendicon-to, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono ef-fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu-tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 – 30.7.2026. Tale versamento può essere rateizzato. |
| 30.7.2026 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 30.7.2026 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 30.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’A-genzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
| 30.7.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re-lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som-me a debito che derivano dal modello 730/2026. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. |
| 31.7.2026 | Versamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli” | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. “rottamazione-quinquies”), devono provvedere al versamento:
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| 31.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se-conda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 31.7.2026 | Versamenti IRAP | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovu-to approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se-conda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 31.7.2026 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
| 31.7.2026 | Versamento diritto camerale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero do-vuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 31.7.2026 | Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0 | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l’apposita comunicazione di completamento:
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| 31.7.2026 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente com-petente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
| 31.7.2026 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio ap-porre sul modello TR il visto di conformità o la sotto-scrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
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| 31.7.2026 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente A-genzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per otte-nere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta:
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| 31.7.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
| 31.7.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giu-gno 2026 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.7.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.7.2026 | Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia | I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata: |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 07 luglio 2026
Team Consulenza
