Circolare mensile luglio e agosto 2026

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Ago 4, 2026 | Circolari


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CIRCOLARE MENSILE LUGLIO E AGOSTO 2026

 

LUGLIO: APPROFONDIMENTI

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  1. Applicazione degli isa per il periodo d’imposta 2025 – chiarimenti
  2. Comunicazioni di anomalie ai fini isa per il triennio 2022-2024
  3. Credito d’imposta transizione 5.0 – indicazione nel modello redditi 2026 – rilevanza della comunicazione del GSE
  4. Imprese di autotrasporto – deduzione forfetaria per trasferte dei dipendenti – rilevanza dell’effettivo sostenimento dei costi
  5. Nuovo credito d’imposta autotrasporto – proroga per il mese di luglio 2026 – disposizioni attuative
  6. OIC bilanci di liquidazione – nuova versione
  7. Imposta di bollo su registri contabili tenuti in modalità informatica
  8. Acquisizione di dati, atti e comunicazioni dell’agenzia delle entrate tramite api
  9. Cassetto fiscale – consultazione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”
  10. Agevolazioni per i trasferimenti immobiliari a favore di enti del terzo settore – condizioni agevolative
  11. Interventi su immobili di una aps – ristrutturazione edilizia – aliquota iva del 10%
  12. Elenchi intrastat – applicativo intr@web – nuova evoluzione
  13. Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2026
  14. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – investimenti ultimati al 31.12.2025 e al 30.6.2026 – comunicazioni di completamento – proroga al 15.9.2026
  15. Agosto 2026: principali adempimenti

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APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2025 – CHIARIMENTI

Con la circ. 6.7.2026 n. 4, l’Agenzia delle Entrate riepiloga gli aspetti di maggior interesse in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025 (modelli REDDITI 2026), fornendo anche alcuni chiarimenti innovativi.
1.1 ADEGUAMENTO ISA IN CASO DI RINNOVO DEL CPB

In caso di rinnovo per il biennio 2026-2027 del concordato preventivo 2024-2025, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordati per il biennio 2026-2027.

Ricorrendo tale ipotesi, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

1.2 VERIDICITÀ DEI DATI ISA PER IL REGIME PREMIALE E IL CPB

L’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità che i dati riportati nei modelli ISA siano veritieri, corretti e completi ai fini della fruizione dei benefici del regime premiale. La medesima necessità si pone anche con riguardo al concordato preventivo biennale, la cui proposta si fonda anche sulle risultanze degli ISA.

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COMUNICAZIONI DI ANOMALIE AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2022-2024

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2026 n. 208057 ha individuato diverse tipologie di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2022-2024.
2.1 TIPOLOGIE DI ANOMALIA

In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 25 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.

2.2 INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.

2.3 CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO

Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate “Software Comunicazioni anomalie ISA 2026”.

2.4 REGOLARIZZAZIONE

Ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per la riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

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CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2026 – RILEVANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL GSE

In risposta ad una FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’indicazione in dichiarazione del credito d’imposta transizione 5.0, sia quello “originario” ex art. 38 del DL 19/2024, sia quello riconosciuto per effetto delle nuove risorse ex art. 8 del DL 38/2026, rileva il momento in cui il GSE comunica all’operatore economico il credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
3.1 CREDITO D’IMPOSTA “ORIGINARIO”

Con riferimento al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, viene considerata la seguente fattispecie:

  • gli investimenti sono stati completati nell’anno 2025;
  • la comunicazione preventiva di cui all’art. 12 co. 1 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell’anno 2025;
  • la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all’art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell’anno 2026;
  • la comunicazione del GSE all’operatore economico dell’importo effettivamente utilizzabile in compensazione, di cui all’art. 12 co. 7 del citato DM, è stata ricevuta nell’anno 2026.

In tal caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027, e non nel modello REDDITI 2026.

3.2 CREDITO D’IMPOSTA CON NUOVE RISORSE

Con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 8 del DL 38/2026, viene considerata la seguente fattispecie:

  • investimenti completati nel 2025;
  • comunicazione preventiva trasmessa nel 2025;
  • comunicazione di completamento trasmessa nel 2026;
  • conseguente comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nel 2026.

In tal caso, il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione in F24 con codice tributo “7079”, deve essere indicato nel modello REDDITI 2027.

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IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASFERTE DEI DIPENDENTI – RILEVANZA DELL’EFFETTIVO SOSTENIMENTO DEI COSTI

Con la risposta a interpello 8.7.2026 n. 136, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’art. 95 co. 4 del TUIR concede alle imprese di autotrasporto la possibilità di beneficiare della deduzione ivi prevista solo nell’ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
4.1 MISURA DELLA DEDUZIONE FORFETARIA

Ai sensi dell’art 95 co. 4 del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

4.2 SPESE DI TRASFERTA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

La citata disposizione fa esplicito riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il co. 4 dell’art. 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti.

Pertanto, la deduzione non spetta se il contribuente non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta.

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NUOVO CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTO – PROROGA PER IL MESE DI LUGLIO 2026 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 del DL 27.7.2026 n. 133, il credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto di cui all’art. 3 del DL 33/2026 viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2026.

Di conseguenza, il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l’anno 2026.

Le modalità di attuazione della disciplina del credito d’imposta in commento sono state fissate dal DM 23.5.2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.7.2026 n. 167; i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate saranno tuttavia determinati con un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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OIC BILANCI DI LIQUIDAZIONE – NUOVA VERSIONE

6.1 DECORRENZA

Il nuovo standard si applica ai bilanci in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2027 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il principio in via anticipata ai bilanci relativi all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2026.

6.2 SCHEMI DI BILANCIO

Con riferimento agli schemi di bilancio, si è scelto di adottare una struttura maggiormente compatibile con la finalità di liquidazione, con una classificazione delle voci dell’attivo esclusivamente per natura, senza distinguere tra attivo immobilizzato e attivo circolante. È da rilevare come, qualora sia prevista la continuazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa, gli schemi da adottare siano quelli ordinari.

Inoltre:

  • nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono state aggiunte specifiche voci che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l’art. 2490 c.c., le attività in continuità da quelle in liquidazione;
  • nel Conto economico sono state introdotte alcune delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e alle eventuali rivalutazioni operate nel caso in cui si ricorra al criterio valutativo alternativo descritto nel principio.
6.3 PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Sotto il profilo valutativo nel nuovo principio si è previsto:

  • per la valutazione delle poste dell’attivo, l’utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
  • nella valutazione delle poste del passivo, l’utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione;
  • nel caso degli oneri della liquidazione, l’iscrizione di fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

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IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRI CONTABILI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Per i registri contabili tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure di 16,00 oppure di 32,00 euro.

Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della determinazione dell’imposta di bollo, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Conseguentemente, se nel corso dell’esercizio, ad esempio, il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo è comunque soddisfatto e il relativo importo è dovuto per l’esercizio di riferimento.

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ACQUISIZIONE DI DATI, ATTI E COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE API

Con il provv. 6.7.2026 n. 200918, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i contribuenti e gli intermediari da loro delegati (registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline) possono:

  • utilizzare i propri sistemi informatici per comunicare con i sistemi dell’Agenzia delle Entrate;
  • acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
8.1 MODALITÀ DI RICHIESTA E ACQUISIZIONE DEI DATI

L’acquisizione dei dati contenuti nei documenti avviene utilizzando i servizi erogati secondo il modello Application Programming Interface (API), disponibili all’interno della Piattaforma API management, attivata con il precedente provv. 4.4.2023 n. 118366.

8.2 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ

Ogni utente, all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma.

Per l’utilizzo dei servizi, occorre:

  • aderire alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API;
  • richiedere l’attivazione.

Ogni servizio di interoperabilità reso disponibile è utilizzabile in base a quanto descritto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti delle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

8.3 MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ

Con avviso pubblicato il 22.7.2026 sul proprio sito Internet l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la disponibilità nella Piattaforma del servizio API per l’acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2025 e 2024.

La disponibilità di nuovi servizi di interoperabilità sarà resa nota tramite appositi avvisi pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

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CASSETTO FISCALE – CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PARZIALE “AUTOMATIZZATI”

Con il provv. 16.7.2026 n. 210791, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso e di utilizzo di nuove funzioni di consultazione nell’ambito del cassetto fiscale, dando attuazione a quanto disposto dall’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).
9.1 AMBITO APPLICATIVO

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si potrà visualizzare, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale:

  • gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
  • gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” di cui all’art. 41-bis del DPR 600/73 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
9.2 SOGGETTI INTERESSATI

In sede di prima applicazione, la consultazione degli avvisi è riservata esclusivamente ai destinatari degli avvisi e dei provvedimenti medesimi, oltre che ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente abilitate secondo le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

9.3 INFORMAZIONI SULLO STATO DELL’ATTO

Per ciascun avviso verranno rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:

  • “notificato”;
  • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”;
  • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”;
  • “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”;
  • “mancata opposizione alla notifica”;
  • “definito con pagamento (pace fiscale)”;
  • “definito con pagamento (tregua fiscale)”;
  • “definito con pagamento (adesione)”;
  • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
  • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
  • “presenza ricorso”;
  • “definito da ricorso”.

Nell’ipotesi di autotutela parziale, nel cassetto viene esposto lo stato “presenza del provvedimento di autotutela parziale”. Si tratta, tuttavia, di uno stato non definitivo, che permane visibile soltanto fino a un’ulteriore evoluzione della vicenda dell’atto.

9.4 TEMPISTICHE

Gli avvisi e i provvedimenti verranno resi disponibili nel cassetto fiscale a partire dal giorno successivo a quello di trasmissione, negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, della relativa data di notifica ai contribuenti.

Le informazioni relative all’iter procedimentale saranno rese disponibili dal giorno successivo a quello in cui risulteranno trasmesse nei medesimi applicativi.

9.5 IRRILEVANZA SUL PIANO NOTIFICATORIO

La messa a disposizione dell’atto nel cassetto fiscale non equivale in alcun modo a una notifica e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione, assolvendo solo una funzione conoscitiva.

9.6 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

L’attivazione del servizio è stata comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 28.7.2026.

Con provvedimenti successivi saranno inoltre introdotte ulteriori tipologie di atti consultabili.

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AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE – CONDIZIONI AGEVOLATIVE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 6.7.2026 n. 134, si è pronunciata in merito alle agevolazioni previste dall’art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore.
10.1 AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO IMMOBILIARE PREVISTE DAL CTS

L’art. 82 co. 4 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) prevede la tassazione agevolata (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200,00 euro ciascuna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (nonché per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento) a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui all’art. 82 co. 1, incluse le imprese sociali.

Il beneficio si applica a condizione che “i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso”.

La norma precisa poi che la dichiarazione mendace o il mancato effettivo utilizzo del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali comportano la decadenza dal beneficio (con applicazione dell’imposta in misura ordinaria e della sanzione ammnistrativa pari al 30% della maggiore imposta dovuta oltre che degli interessi di mora).

10.2 RIVENDITA NEL QUINQUENNIO

Le agevolazioni ex art. 82 co. 4 spettano sul presupposto che, nei 5 anni, venga realizzato l’utilizzo del bene in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, mentre la norma non richiede che l’ETS acquirente conservi la titolarità dell’immobile agevolato.

Il riferimento ai 5 anni – secondo l’Agenzia delle Entrate – definisce il periodo temporale entro il quale l’ente deve destinare l’immobile all’attività istituzionale, ma non integra un divieto di rivendita nel quinquennio.

Pertanto, se, come avvenuto nel caso oggetto di interpello, l’ETS acquirente, immediatamente dopo l’acquisto agevolato, utilizza direttamente l’immobile per l’attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è irrilevante che, poi, nel quinquennio lo alieni.

In conclusione, l’ente che alieni l’immobile agevolato ex art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 entro 5 anni non perde il beneficio sulle imposte d’atto, ma la rivendita potrebbe generare plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.

Anche la concessione in locazione a terzi dell’immobile acquistato con le agevolazioni di cui all’art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017, entro 5 anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dal beneficio applicato in relazione alle imposte indirette.

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INTERVENTI SU IMMOBILI DI UNA APS – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – ALIQUOTA IVA DEL 10%

Con la risposta a interpello 22.7.2026 n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di servizi rese nell’ambito di un intervento di demolizione di edifici e di successiva ricostruzione dell’immobile, come sede di un’associazione di promozione sociale.

Al riguardo, è esaminata la possibile configurazione dell’intervento come intervento relativo a un’opera di urbanizzazione e, in seguito, la possibile applicabilità dell’aliquota IVA ridotta per interventi edilizi di ripristino dell’immobile.

11.1 ONERI DI URBANIZZAZIONE

L’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in quanto riservata alle sole opere di urbanizzazione tassativamente previste dall’art. 16 co. 7 e 8 del DPR 380/2001.

Nel caso di specie, l’immobile oggetto di interventi non è qualificabile come “delegazione comunale”, né come un’altra opera di “urbanizzazione secondaria”.

In particolare, per “delegazioni comunali” s’intendono le strutture dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale del Comune. Rientrano in tale nozione le sedi decentrate degli uffici comunali, nelle quali viene svolta “una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti del territorio”.

Sulla base delle risultanze di fatto, emerge, quindi, che la nuova sede dell’associazione non appare funzionalmente destinata, nella sua interezza, a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli uffici comunali al servizio diretto della collettività.

11.2 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Secondo l’Agenzia delle Entrate, alle opere di demolizione e ricostruzione, previste nel caso di specie, è possibile applicare l’aliquota del 10% di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, nella misura in cui le prestazioni, dipendenti da appalto, per la realizzazione degli interventi sono qualificate come ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, come sembra emergere dal “Permesso di costruire in deroga”, rilasciato dal Comune.

Stando al titolo edilizio presentato, non appare, invece, possibile configurare le opere come interventi di nuova costruzione, ai sensi della successiva lett. e) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.

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ELENCHI INTRASTAT – APPLICATIVO INTR@WEB – NUOVA EVOLUZIONE

Con un avviso pubblicato il 22.7.2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che dal prossimo 14.10.2026 sarà disponibile, in ambiente di produzione, l’ultima evoluzione dell’applicativo “Intr@web”, che consente la compilazione e trasmissione manuale degli elenchi INTRASTAT (funzioni “User to System” o “U2S”).

  1. Qualora lo strumento dovesse presentare anomalie o essere momentaneamente non disponibile, gli utenti “U2S” potranno ancora usufruire dei pacchetti “Intr@web versione 27000 e “Intra Online”.

Quanto alla presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, “Intr@web” costituirà l’unico strumento per la relativa compilazione e trasmissione.

  1. Dal 4.11.2026 saranno attivi, nello stesso ambiente di produzione, i nuovi servizi informatici “System to System” (“S2S”), destinati agli utenti in possesso di propri applicativi gestionali.

L’Agenzia delle Dogane ricorda, infine, che per accedere ai servizi “U2S” e “S2S” occorre autenticarsi nell’area riservata del proprio sito istituzionale con le procedure pubblicate e allegate all’avviso.

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RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2026

Con la decisione di politica monetaria dell’11.6.2026 la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, dal 2,15% al 2,40%, a decorrere dal 17.6.2026.

Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,40% rileva per il secondo semestre 2026, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.7.2026 n. 163.

In relazione al periodo dall’1.7.2026 al 31.12.2026, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

  • 14,40% (2,40% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
  • 10,40% (2,40% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

  • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
  • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

  • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
  • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 E AL 30.6.2026 – COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO – PROROGA AL 15.9.2026

Con il Decreto direttoriale del 31.7.2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito i termini per la presentazione, tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito Internet del GSE, delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0. di cui all’art. 2 co. 4 del decreto direttoriale 15.5.2025, al fine di consentire il perfezionamento della procedura per la comunicazione del credito d’imposta anche alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse.

In particolare, è differito al 15.9.2026 il termine per la trasmissione del modello di comunicazione di completamento dei lavori relativi agli investimenti ultimati rispettivamente al 30.6.2026 e, in deroga rispetto all’originario termine del 31.3.2026, al 31.12.2025.

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AGOSTO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
20.8.2026 Versamento rata saldo IVA 2025 I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026.
20.8.2026 Versamento rate imposte e contributi I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026.
20.8.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

20.8.2026 Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.8.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

20.8.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

20.8.2026 Versamenti IRAP Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.8.2026 Versamento saldo IVA 2025 I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (fino al 30.6.2026) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2026 – 20.8.2026.

Tale versamento può essere rateizzato.

20.8.2026 Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

20.8.2026 Versamento diritto camerale Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2026 Dichiarazione e versamento “exit tax Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 e che entro il 20.8.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

20.8.2026 Trasmissione dati acquisti dall’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
20.8.2026 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

20.8.2026 Versamento IVA secondo trimestre 2026 I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2026;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del-l’1% a titolo di interessi.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

20.8.2026 Versamento IVA secondo trimestre 2026 I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2026;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

20.8.2026 Versamento ritenute e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • le imposte sostitutive applicate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2026 non è di almeno 500,00 euro.

20.8.2026 Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
20.8.2026 Contributi INPS artigiani e commercianti I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2026.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

20.8.2026 Rata premi INAIL I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:

  • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026;
  • con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2026 Tributi apparecchi da divertimento I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2026.
25.8.2026 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di luglio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di luglio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

28.8.2026 Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione).
31.8.2026 Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026 I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • se effettuato entro il 28.10.2026, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali;
  • se effettuato dopo il 28.10.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (entro il 28.9.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 28.9.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.
31.8.2026 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.8.2026 Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.8.2026 Versamenti IRAP I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.8.2026 Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.8.2026 Versamento diritto camerale I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
31.8.2026 Dichiarazione e versamento “exit tax Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.8.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.8.2026 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.


Zogno, 04 agosto 2026

Team Consulenza


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