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CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2026
AGOSTO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Regime di Adempimento collaborativo – Chiarimenti
- Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione di buoni pasto – Qualificazione come danno emergente – Non imponibilità
- Disciplina fiscale per gli enti sportivi dilettantistici – Chiarimenti
- Plusvalenze immobiliari – Cessione della pertinenza nel quinquennio
- Plusvalenze immobiliari – Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Quota di immobile acquisita per successione
- Controlli sugli Enti del Terzo settore – Modelli di verbale approvati dal Ministero del Lavoro
- Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa – Disposizioni attuative
- Credito d’imposta per il carburante degli autotrasportatori – Modalità e termini di presentazione delle domande
- Settembre 2026: principali adempimenti
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REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti con la circ. 6.8.2026 n. 6, in relazione al regime di adempimento collaborativo. In particolare, la parte speciale della circolare (§ 1 – 5) ha ad oggetto chiarimenti su taluni dubbi interpretativi o applicativi, secondo lo schema “domanda e risposta”, in materia di:
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SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI BUONI PASTO – QUALIFICAZIONE COME DANNO EMERGENTE – NON IMPONIBILITÀ |
| Con la risposta a interpello 7.8.2026 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non assumono rilevanza reddituale le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo”, integrando la fattispecie del risarcimento di un danno emergente ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR. | |
| 2.1 | FINALITÀ DELLE SOMME CORRISPOSTE
Nel caso di specie, le suddette somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno sono finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno. |
| 2.2 | INTERESSI LIQUIDATI
In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’art. 6 co. 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche C.M. 326/97, § 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria. |
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DISCIPLINA FISCALE PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – CHIARIMENTI |
| Con la circ. 7.8.2026 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi dilettantistici, a seguito della riforma operata con il DLgs. 36/2021. Di seguito sono riepilogati i chiarimenti più rilevanti. | |
| 3.1 | AGEVOLAZIONI FISCALI E DISTRIBUZIONE PARZIALE DI UTILI PER LE SSD
La possibilità per le società sportive dilettantistiche (SSD) di usufruire della non imponibilità ai fini IRES (art. 148 co. 3 del TUIR) e della non rilevanza agli effetti dell’IVA (art. 4 co. 4 del DPR 633/72) di talune prestazioni rese in attuazione degli scopi istituzionali è subordinata al recepimento statutario delle clausole previste dai medesimi articoli, tra cui quella sul divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nonostante la normativa civilistica consenta una parziale distribuzione degli utili per le SSD, l’applicabilità delle disposizioni agevolative rimane subordinata al recepimento delle clausole statutarie previste dalla normativa fiscale, a integrazione di quelle individuate dal DLgs. 36/2021. |
| 3.2 | RIMBORSI AI VOLONTARI SPORTIVI
I rimborsi forfetari (fino a 400 euro mensili) erogati ai volontari sportivi concorrono al superamento del limite di compensi pari a 15.000 euro, entro il quale i compensi di lavoro sportivo nel settore del dilettantismo non sono imponibili. Nell’ipotesi in cui il volontario abbia percepito nel medesimo periodo d’imposta compensi da lavoro sportivo che, cumulati con i rimborsi forfetari per il volontariato, determinano il superamento del predetto limite, l’importo eccedente assume rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo. |
| 3.3 | ESCLUSIONE DA IRAP DEI COMPENSI PER I COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. La circolare precisa che sono esclusi da imposizione, al ricorrere delle suddette condizioni, anche i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale. |
| 3.4 | OPZIONE PER LA DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI IVA
Con riguardo all’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese a persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, esenti da IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023, possono avvalersi, per tali prestazioni, della dispensa dagli adempimenti IVA che consente di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti. Sempre ai fini IVA, è stato chiarito che la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD senza fini di lucro a favore di una società professionistica non rientra tra le prestazioni di servizi esenti, in quanto:
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PLUSVALENZE IMMOBILIARI – CESSIONE DELLA PERTINENZA NEL QUINQUENNIO |
| Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.8.2026 n. 157, il quinquennio relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di vendita di beni immobili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR deve essere tenuto in separata considerazione per ciascuna unità immobiliare che viene ceduta, anche se si tratta della vendita di un bene principale e delle sue pertinenze che siano oggetto di un unico contratto di compravendita.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non escluda, di per sé, l’intento speculativo, qualora dette pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto, a nulla rilevando che la vendita in questione sia effettuata unitamente all’immobile principale relativamente al quale, invece, sia già trascorso detto termine. |
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| 4.1 | PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DEI FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI
In merito alla cessione di fabbricati non appartenenti alla sfera imprenditoriale o professionale, l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR ricomprende tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In questo caso, la plusvalenza imponibile si individua come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto. Lo scopo della norma è quello di assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili posta in essere con finalità speculative. |
| 4.2 | PERTINENZE E TERMINE QUINQUENNALE PER L’IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA
Nella risposta 157/2026, l’Agenzia delle Entrate osserva come la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non escluda, di per sé, l’intento speculativo, qualora dette pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto, a nulla rilevando che la vendita in questione sia effettuata unitamente all’immobile principale relativamente al quale, invece, sia già trascorso detto termine. Analizzando la norma, infatti, il decorso del termine quinquennale deve essere verificato separatamente per ciascun cespite oggetto di cessione. Al riguardo, si richiama quanto già chiarito nella risposta a interpello 22.11.2018 n. 83, secondo cui “la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale”. Di conseguenza, “la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale, entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Tuttavia, sempre la medesima risposta precisa che “a diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall’abitazione principale. In tale ipotesi, infatti, si elide il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, per cui l’operazione posta in essere assume una diversa connotazione, avendo ad oggetto un immobile che non può essere assimilato all’abitazione principale”, con la conseguenza che la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale della pertinenza separatamente dall’abitazione principale costituisca reddito diverso. Questo passaggio viene interpretato nel senso che la sussistenza del vincolo pertinenziale attribuisce al bene servente esclusivamente la medesima “natura” del bene principale, ossia la sua qualità di immobile adibito ad abitazione principale. |
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PLUSVALENZE IMMOBILIARI – CESSIONI DI FABBRICATI – INTERVENTI CON SUPERBONUS – QUOTA DI IMMOBILE ACQUISITA PER SUCCESSIONE |
| La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.8.2026 n. 158 ha analizzato il caso della cessione di quote immobiliari tra comproprietari in presenza di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% sostenuti da un altro comproprietario (figlio/fratello).
Nel caso di specie, tale comproprietà derivava in parte dalla successione originata dalla morte di un familiare (padre/marito) e i comproprietari che non avevano beneficiato del superbonus intendevano cedere le proprie quote dell’immobile al comproprietario che aveva sostenuto le spese agevolate. |
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| 5.1 | PLUSVALENZE SU IMMOBILI CHE HANNO BENEFICIATO DEL “SUPERBONUS”
Per i rogiti stipulati a partire dall’1.1.2024, l’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR stabilisce che si genera una plusvalenza tassata come reddito diverso se sugli immobili ceduti sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020. Sono esplicitamente esclusi da questa norma “gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo”. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile viene stabilito che (art. 68 co. 1 del TUIR):
Per queste plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%. |
| 5.2 | IMMOBILI PERVENUTI PER SUCCESSIONE
Con riferimento all’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2024 n. 208 ha chiarito che, per gli immobili ereditati, l’eventuale plusvalenza non è imponibile “anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera b-bis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare”. Tale impostazione è stata adottata anche dalla risposta 158/2026. Pertanto, non risulta tassabile la quota di immobile pervenuta per successione anche se il fabbricato ha beneficiato del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020. |
| 5.3 | IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE IL COSTO DI ACQUISTO O DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 158/2026 ha, inoltre, chiarito che, qualora il contribuente non sia in grado di individuare il “prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto”, è possibile ai fini della determinazione della plusvalenza, utilizzare il valore risultante da un’apposita perizia giurata redatta da un professionista abilitato, applicando a tale valore la rivalutazione calcolata in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per adeguare i valori storici ai prezzi attuali. |
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CONTROLLI SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – MODELLI DI VERBALE APPROVATI DAL MINISTERO DEL LAVORO |
Gli enti del Terzo settore sono sottoposti a controlli finalizzati ad accertare, tra l’altro:
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| 6.1 | TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Le disposizioni attuative dei controlli sono state individuate con il DM 7.8.2025, il quale ha previsto che i controlli possano essere ordinari o straordinari. I controlli ordinari vengono effettuati con cadenza triennale. I controlli straordinari vengono disposti dall’ufficio del RUNTS sulla base delle esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, oppure quando sia ritenuto opportuno, per atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni. |
| 6.2 | APPROVAZIONE DEI MODELLI DI VERBALE
In attuazione dell’art. 5 del DM 7.8.2025, il DM 10.8.2026 n. 198 ha approvato i modelli di verbale di cui si avvarranno gli uffici del RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato per porre in essere i controlli sugli enti del Terzo settore. In particolare, sono stati approvati:
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LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA OMESSA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
| Con il provv. 28.8.2026 n. 239129, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative per la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, ai sensi dell’art. 54-bis.1 del DPR 633/72. | |
| 7.1 | DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Ai fini della liquidazione dell’imposta occorre tener conto dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute che si trovano nella sezione “Fatture e corrispettivi” del portale), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”). Il provvedimento chiarisce che dall’imposta a debito viene detratta in automatico l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle c.d. “LIPE” presentate, nonché i versamenti IVA eseguiti dal contribuente. |
| 7.2 | MODALITÀ OPERATIVE
L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri o dall’elezione di domicilio digitale. Nel caso di mancato recapito della PEC viene utilizzata la raccomandata A/R. Resta salva la competenza delle DRE per i contribuenti di grandi dimensioni. L’assistenza al contribuente è fornita dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del medesimo. Quanto alle modalità di pagamento le somme vanno pagate in unica soluzione e senza possibilità di compensazione. |
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CREDITO D’IMPOSTA PER IL CARBURANTE DEGLI AUTOTRASPORTATORI – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
| Con il comunicato 28.8.2026, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026.
Con il DM 28.8.2026 sono stati ulteriormente definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura. Alcuni chiarimenti sono stati forniti con FAQ del 31.8.2026. |
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| 8.1 | SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono le imprese esercenti, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI:
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| 8.2 | MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto:
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| 8.3 | PROCEDURA DI ACCESSO
Per accedere al credito d’imposta in esame, le imprese devono presentare l’istanza;
Qualora il totale dell’importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. |
| 8.4 | UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile:
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SETTEMBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
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| 15.9.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 15.9.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 15.9.2026 | Ravvedimento acconto IMU | I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2026, nonché relativi al saldo 2025 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2026, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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| 15.9.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 15.9.2026 | Credito d’imposta carburante – Autotrasporto | Termine ultimo per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026 e DM 28.8.2026. |
| 16.9.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):
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| 16.9.2026 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:
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| 16.9.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.9.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 non supera 100 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026 non è di almeno 500 euro. |
| 16.9.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.9.2026 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 18.9.2026 | Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025, sulla base delle domande presentate dal 20.10.2025 al 24.11.2025:
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| 19.9.2026 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,8% era il 20.8.2026 (per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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| 25.9.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 29.9.2026 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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| 29.9.2026 | Regolarizzazione adempimenti IMU | I soggetti che, entro il 30.6.2026, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2025, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2025 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
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| 30.9.2026 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 30.9.2026 | Presentazione modelli 730/2026 ad un professionista o CAF | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
Il modello 730/2026 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2026 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti. |
| 30.9.2026 | Presentazione modelli 730/2026 al sostituto d’imposta | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
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| 30.9.2026 | Presentazione diretta modelli 730/2026 | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2026 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
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| 30.9.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 30.9.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale |
| 30.9.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 30.9.2026 | Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA | Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2027.Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2028. |
| 30.9.2026 | Rimborso IVA assolta all’estero | I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
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| 30.9.2026 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti | I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2025:
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| 30.9.2026 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali | I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
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| 30.9.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 30.9.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
| 30.9.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026 sia complessivamente inferiore a 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2026. |
| 30.9.2026 | “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF | I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2025 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
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| 30.9.2026 | Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | I soggetti che intendono procedere:
di cui all’art. 1 co. 35 – 40 della L. 199/2025 devono porre in essere le relative operazioni entro il 30.9.2026. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
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| 30.9.2026 | Recupero ICI 2006-2011 enti non commerciali | Gli enti non commerciali per i quali ricorrono le condizioni individuate dall’art. 16-bis del DL 131/2024 devono presentare l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011. Le somme relative al recupero (salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento, ai sensi dell’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024) devono essere versate entro il 30.10.2026. |
| 30.9.2026 | Tax credit carburante imprese agricole | Le imprese agricole che intendono beneficiare del credito per il carburante di cui all’art. 8-ter del DL 38/2026 devono presentare domanda all’AGEA, utilizzando il modello di domanda allegato alle istruzioni operative, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Zogno, 07 settembre 2026
Team Consulenza
