Circolare mensile per il cliente del 18.04.2023
18 Aprile 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2023
MARZO 2023: NOVITÀ
- Tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei corrispettivi telematici – Comunicazioni di anomalia
- Accreditamento al cinque per mille dell’IRPEF per il 2023 – Presentazione delle domande e chiarimenti
- Buoni benzina concessi ai dipendenti – Non imponibilità fino a 200,00 euro – Proroga per il 2023
- Dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese e dei documenti giustificativi
- Ravvedimento operoso – Imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi – Versamento sanzioni e interessi – Nuovi codici tributo
- Responsabilità per le ritenute d’acconto omesse per errata applicazione del regime forfetario
- Detrazioni “edilizie” – Opzione per lo sconto sul corrispettivo – Opzione “parziale” – Chiarimenti
- “Bonus facciate” – Aliquota del 90% o 60% – Momento di sostenimento delle spese
- Sospensione degli adempimenti tributari per malattia del professionista – Chiarimenti
- Crediti IVA trimestrali e comunicazione delle liquidazioni periodiche – Modelli TR e LIPE – Aggiornamento
- IVA – Nota di variazione in diminuzione – Errata fatturazione – Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore – Condizioni
- Aliquota d’accisa agevolata per gli autobus turistici
- Regime di non imponibilità IVA – Condizioni – Iscrizione al VIES
1 | TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI – COMUNICAZIONI DI ANOMALIA |
Con il provv. 6.3.2023 n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative:
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1.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
Informazioni di dettaglioAll’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti resi disponibili i seguenti dati:
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1.2 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni di anomalia sono recapitate presso il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche o inviato dati dei corrispettivi giornalieri oltre i termini di legge.Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. |
1.3 | SEGNALAZIONE DI CHARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
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1.4 | REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili – perché, ad esempio, non comprese nelle deroghe di cui all’art. 73 del DPR 633/72 – le violazioni possono essere sanate: |
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2 | ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2023 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CHIARIMENTI |
In relazione all’accreditamento per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2023:
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2.1 | ONLUS L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 (c.d. DL “Milleproroghe”), ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:
Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023, pubblicato il 7.3.2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:
Richiesta di rettifica di eventuali errori Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2023. Pubblicazione dell’elenco definitivo L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2023. |
2.2 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:
Richiesta di rettifica di eventuali errori Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2023. |
Pubblicazione dell’elenco definitivo L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2023. | |
2.3 | ENTI COINVOLTI NEL PASSAGGIO AL RUNTS Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020, saranno considerati accreditati al riparto del cinque per mille anche per l’anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione al RUNTS.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottolineato l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. La procedura di accreditamento sul portale del RUNTS dopo aver ottenuto il provvedimento di iscrizione risulta pertanto necessaria ai fini di ottenere il beneficio del cinque per mille. |
2.4 | ENTI GIÀ ISCRITTI AL RUNTS Gli enti già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento. Accreditamento entro l’11.4.2023 Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso. |
3 | BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI – NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO – PROROGA PER IL 2023 |
L’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5, conv. L. 10.3.2023 n. 23, ripropone anche per l’anno 2023 il c.d. “bonus carburante”, prevedendo tuttavia che l’agevolazione non rilevi ai fini contributivi. | |
3.1 | REGIME FISCALE La norma prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non su-periore a 200,00 euro per lavoratore. |
3.2 | REGIME CONTRIBUTIVO In sede di conversione in legge, la norma è stata modificata, prevedendo che l’esclu¬sione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per i buoni benzina concessi ai dipendenti, non rileva ai fini contributivi. |
4 | DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI |
Con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, esaurita la procedura di dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti e dei relativi giustificativi, è possibile procedere alla distruzione delle versioni cartacee dei “documenti analogici non unici”, ossia delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emessi da soggetti dell’Unione europea, incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico. Per le versioni cartacee dei “documenti unici” (quali, ad esempio, i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri extra-UE), invece, la distruzione del documento cartaceo non è possibile in assenza dell’intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica. |
5 | RAVVEDIMENTO OPEROSO – IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI – NUOVI CODICI TRIBUTO | |||||||||||||
Con la ris. 1.3.2023 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 12 nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che devono essere utilizzati per il versamento tramite il modello F24. Decorrenza I nuovi codici tributo saranno operativi dal 2.5.2023. | ||||||||||||||
5.1 | NUOVI CODICI TRIBUTO I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi in caso di rav-vedimento operoso sono riportati nella seguente tabella, indicando anche i corrispon¬denti codici tributo già previsti per il versamento delle imposte.
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5.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 | |||||||||||||
In sede di compilazione del modello F24:
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5.3 | CODICI TRIBUTO SOPPRESSI A seguito dell’istituzione dei nuovi codici tributo, la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 12 ha soppresso i seguenti codici tributo:
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6 | RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE D’ACCONTO OMESSE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO |
In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le sanzioni connesse all’omessa effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto è imputabile al contribuente che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta, ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, ha chiarito che, proprio in ragione di tale dichiarazione, rivelatasi errata per l’assenza dei presupposti di applicazione del regime, il sostituto d’imposta è incorso nell’omissione delle ritenute e del loro versamento. In ogni caso, per andare esente da responsabilità, il sostituto d’imposta deve essere in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato. |
7 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – OPZIONE “PARZIALE” – CHIARIMENTI |
Con le risposte a interpello 3.3.2023 n. 238 e 8.3.2023 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo all’opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, in luogo della fruizione nella dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi”. | |
7.1 | FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO Nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, oltre la misura massima, perché “si fa media” con lo sconto non applicato in altra fattura. |
7.2 | FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO – DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO – DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE Ad esempio, nel caso sia stata emessa una fattura di acconto senza l’indicazione dello sconto (corrisposta quindi interamente dal committente dei lavori, poniamo per 2.000,00 euro) e una fattura a saldo con l’applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito (ad esempio, fattura a saldo per ulteriori 3.000,00 euro con indicazione dello sconto per 2.500,00 euro, ossia per il 50% di detrazione spettante sul totale spese di 5.000,00 euro), è possibile:
Secondo l’Agenzia quest’ultima ipotesi è possibile se è dimostrabile che:
Per provare l’indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto), inoltre, può essere utile integrare con un documento extraconta¬bile la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati. |
8 | “BONUS FACCIATE” – ALIQUOTA DEL 90% O 60% – MOMENTO DI SOSTE¬NI¬MENTO DELLE SPESE |
Con riguardo agli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus fac-ciate”), di cui all’art. 1 co. 219 ss. della L. 160/2019, con la risposta a interpello 2.3.2023 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per stabilire l’aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società, occorre riferirsi al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa. È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell’importo dei lavori e degli importi professionali (nel caso di specie avvenuto entro il 31.12.2021). |
9 | SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER MALATTIA DEL PRO¬FES-SIONISTA – CHIARIMENTI |
Con la risposta a interpello 13.3.2023 n. 248, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 927 – 944 della L. 234/2021, relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in caso di malattia grave del libero professionista dalla quale consegua un’inabilità temporanea al lavoro per periodi superiori a 3 giorni. | |
9.1 | AMBITO APPLICATIVO La sospensione degli adempimenti tributari è prevista, ai sensi dell’art. 1 co. 929 della L. 234/2021, in caso di “ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale […]”. |
9.2 | DECORRENZA E DURATA DELLA SOSPENSIONE Viene chiarito che la sospensione:
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9.3 | FATTISPECIE OGGETTO DELL’ISTANZA Nel caso oggetto dell’interpello la sospensione decorreva dall’11.6.2022 (giorno dell’infortunio) al 10.8.2022 (termine dei 60 giorni previsti per la sospensione) e la conclusione delle cure si era verificata il 26.10.2022.
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9.4 | OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Per beneficiare della sospensione, il libero professionista deve comunicare a mezzo PEC ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione:
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9.5 | DATA DEL MANDATO Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 934 della L. 234/2021, la sospensione può riguardare solo gli incarichi conferiti in data antecedente all’evento. |
10 | CREDITI IVA TRIMESTRALI E COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE – MODELLI TR E LIPE – AGGIORNAMENTO |
In data 14.3.2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti relativi:
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10.1 | MODELLO IVA TR Per quanto riguarda il modello IVA TR, si segnala che:
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10.2 | MODELLO LIPE Nelle istruzioni del c.d. “modello LIPE” per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA:
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11 | IVA – NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE – ERRATA FATTURAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE – CONDIZIONI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2023 n. 269, ha confermato l’ammissibilità della richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, nel caso in cui la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia riconducibile a un’inerzia colpevole del prestatore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20) | |
11.1 | RECUPERO DELL’IVA PER ERRATA FATTURAZIONE La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società che svolge servizi di revisione interna nei confronti di fondi pensione integrativi (art. 5-quater del DLgs. 252/2005). Con la risposta a interpello 7.12.2022 n. 583, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. Prima di tale chiarimento, la società istante, adottando un comportamento “improntato alla prudenza”, assoggettava ad IVA detti servizi. |
11.2 | RICHIESTA DI RIMBORSO Superato il suddetto limite temporale, il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72 è permesso solo nel caso in cui “sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 592 e 5.10.2021 n. 663). |
12 | ALIQUOTA D’ACCISA AGEVOLATA PER GLI AUTOBUS TURISTICI |
L’art. 1-bis del DL 14.1.2023 n. 5, inserito in sede di conversione nella L. 10.3.2023 n. 23, prevede che, per il periodo compreso tra l’1.4.2023 e il 31.8.2023, alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “Euro VI”, si applichi l’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (TUA). |
13 | REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA – CONDIZIONI – ISCRIZIONE AL VIES |
Nella risposta a interpello 1.3.2023 n. 230, con riferimento alla vendita di beni destinati in un altro Stato membro a soggetti privi di iscrizione al VIES, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non ricorrono le condizioni per la disciplina delle vendite “a distanza”, l’operazione richiede l’applicazione dell’IVA in Italia da parte del cedente nazionale. | |
13.1 | ISCRIZIONE AL VIES PER LA “VENDITA A DISTANZA” NON IMPONIBILE Al fine di qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria, devono sussistere i seguenti requisiti previsti dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93:
Inoltre, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cessionario possieda un numero di identificazione IVA valido e iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria, vi sono inclusi:
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13.2 | EFFETTI DELL’ASSENZA DI ISCRIZIONE AL VIES Qualora non siano integrate le suddette condizioni, l’assenza di iscrizione al VIES da parte del cessionario UE determina l’assoggettamento a IVA in Italia da parte del cedente nazionale, con l’aliquota IVA propria del bene ceduto. |
APRILE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
11.4.2023 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comuni-care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2022:
La comunicazione deve avvenire:
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11.4.2023 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
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11.4.2023 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia. |
11.4.2023 | Presentazione domande per il cinque per mille | Gli enti già iscritti nel RUNTS devono presentare la do-manda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS |
13.4.2023 | Ricorso contro le nuove rendite dei terreni | In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2022, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
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17.4.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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17.4.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi |
17.4.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter-mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
17.4.2023 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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17.4.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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20.4.2023 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2022: • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il “modello polivalente”. |
20.4.2023 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2023. La comunicazione deve avvenire:
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26.4.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di marzo 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.4.2023 | Domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
30.4.2023 | Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione”). La domanda va presentata:
Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate. |
30.4.2023 | Definizione degli accertamenti e degli avvisi di liquidazione | I contribuenti possono definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta, divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato. Per aderire alla definizione, entro il termine in esame deve avvenire il pagamento:
In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (pari al 5%). |
30.4.2023 | Rendiconto annuale delle ONLUS | Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali. |
30.4.2023 | Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi | Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
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30.4.2023 | Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche | Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
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30.4.2023 | Versamento contributo revisori enti locali | I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:
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30.4.2023 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
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2.5.2023 | Dichiarazione annuale IVA | I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). |
2.5.2023 | Opzione liquidazione IVA di gruppo | Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2023 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
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2.5.2023 | Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA | I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
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2.5.2023 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire:
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2.5.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
2.5.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
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2.5.2023 | Imposta di bollo documenti informatici | I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
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2.5.2023 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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2.5.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
2.5.2023 | Comunicazione compensi attività mediche e paramediche | Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2022:
La comunicazione deve avvenire:
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2.5.2023 | Comunicazione dati catastali | I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
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2.5.2023 | Comunicazioni all’Anagrafe tributaria | Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.). Le comunicazioni:
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2.5.2023 | Correzione elenchi cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023. |
2.5.2023 | Correzione elenchi cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023. |
2.5.2023 | Correzione elenchi cinque per mille | Gli enti già iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023. |
2.5.2023 | Comunicazione dati all’ENEA | I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonus¬fi-scali.enea.it. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 18 Aprile 2023
Team Consulenza