Circolare mensile per il cliente del 18.04.2023

Circolare mensile per il cliente del 18.04.2023

18 Aprile 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2023

 

MARZO 2023: NOVITÀ

 

  1. Tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei corrispettivi telematici – Comunicazioni di anomalia
  2. Accreditamento al cinque per mille dell’IRPEF per il 2023 – Presentazione delle domande e chiarimenti
  3. Buoni benzina concessi ai dipendenti – Non imponibilità fino a 200,00 euro – Proroga per il 2023
  4. Dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese e dei documenti giustificativi
  5. Ravvedimento operoso – Imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi – Versamento sanzioni e interessi – Nuovi codici tributo
  6. Responsabilità per le ritenute d’acconto omesse per errata applicazione del regime forfetario
  7. Detrazioni “edilizie” – Opzione per lo sconto sul corrispettivo – Opzione “parziale” – Chiarimenti
  8. “Bonus facciate” – Aliquota del 90% o 60% – Momento di sostenimento delle spese
  9. Sospensione degli adempimenti tributari per malattia del professionista – Chiarimenti
  10. Crediti IVA trimestrali e comunicazione delle liquidazioni periodiche – Modelli TR e LIPE – Aggiornamento
  11. IVA – Nota di variazione in diminuzione – Errata fatturazione – Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore – Condizioni
  12. Aliquota d’accisa agevolata per gli autobus turistici
  13. Regime di non imponibilità IVA – Condizioni – Iscrizione al VIES

 

1TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI – COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
 Con il provv. 6.3.2023 n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha sta­­­bi­lito le mo­dalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti pas­sivi IVA e della Guar­­dia di Fi­nan­za le informazioni relative: 

  • alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72;
  • ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i 12 giorni stabiliti dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.
1.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
  • il codice atto;
  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio re­la­tivi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informazioni di dettaglio

All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate deno­mi­nata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti resi disponibili i seguen­­­­ti dati:

  • l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
    • numero delle fatture emesse in ritardo;
    • tipo fattura;
    • tipo Documento;
    • numero Fattura/Documento;
    • data Fattura/Documento;
    • data di trasmissione;
    • identificativo SDI file;
  • l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
    • numero degli invii trasmessi in ritardo;
    • ID Invio;
    • matricola del dispositivo;
    • data di rilevazione;
    • data di trasmissione.
1.2MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di anomalia sono recapitate presso il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche o inviato dati dei corrispettivi giornalieri oltre i termini di legge.Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
1.3SEGNALAZIONE DI CHARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica del­­­le dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella co­mu­­ni­ca­­zione in­viata, eventuali elementi, fatti e circo­stan­ze dalla stessa non co­no­sciu­ti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.4REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili – perché, ad esempio, non comprese nelle deroghe di cui all’art. 73 del DPR 633/72 – le violazioni possono essere sanate:

 
  • avvalendosi delle sanatorie previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), fruendo delle disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 – 173) o del ravvedimento operoso speciale per le violazioni “sostanziali” (art. 1 co. 174 – 178), i cui termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 31.10.2023 e al 30.9.2023 dal DL 30.3.2023 n. 34;
  • oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione del­le sanzioni o di accertamento, o non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità.

 

2ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2023 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CHIARIMENTI
 In relazione all’accreditamento per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2023:

  • il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 8.3.2023 n. 9 ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • con l’avviso del 24.3.2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha invece fornito indicazioni in merito agli altri enti del Terzo settore.
2.1ONLUS
L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 (c.d. DL “Milleproroghe”), ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:

  • in caso di nuova costituzione;
  • se nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente del­le ONLUS accreditate per il 2023, pubblicato il 7.3.2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:

  • entro l’11.4.2023, in quanto il previsto termine del 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo;
  • in via telematica, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, diret­ta­mente o tramite un intermediario.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il le­gale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territo­rial­mente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emer­genti dall’elenco prov­visorio pubblicato entro il 20.4.2023.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2023.

2.2ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

  • al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro l’11.4.2023, in quanto il 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 2.5.2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è altresì festivo), il legale rappresentante dell’as­so­ciazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territo­rial­men­­te competente la rettifica di even­tuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco prov­visorio pubblicato entro il 20.4.2023.

 Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2023.

2.3ENTI COINVOLTI NEL PASSAGGIO AL RUNTS

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020, saranno considerati accreditati al riparto del cinque per mille anche per l’anno 2023, a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione al RUNTS.
Tuttavia tali soggetti, appena ottengono il provvedimento di iscrizione all’esito della trasmigrazione dei dati, sono tenuti ad entrare nella piattaforma del RUNTS e a:

  • compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille”:
  • inserire negli appositi campi l’IBAN del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o, in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento in contanti per importi inferiori a 1.000,00 euro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottolineato l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. La procedura di accreditamento sul portale del RUNTS dopo aver ottenuto il provvedimento di iscrizione risulta pertanto necessaria ai fini di ottenere il beneficio del cinque per mille.

2.4ENTI GIÀ ISCRITTI AL RUNTS

Gli enti già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro l’11.4.2023

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.
La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro l’11.4.2023 (in quanto il termine ordinario del 10 aprile quest’anno cade in un giorno festivo).

 

3BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI – NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO – PROROGA PER IL 2023
 L’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5, conv. L. 10.3.2023 n. 23, ripropone anche per l’anno 2023 il c.d. “bonus carburante”, prevedendo tuttavia che l’agevolazione non rilevi ai fini contributivi.
3.1REGIME FISCALE

La norma prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non su-periore a 200,00 euro per lavoratore.
Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51
co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.

3.2REGIME CONTRIBUTIVO

In sede di conversione in legge, la norma è stata modificata, prevedendo che l’esclu¬sione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per i buoni benzina concessi ai dipendenti, non rileva ai fini contributivi.
Per effetto di tale previsione, sui buoni benzina dovranno quindi essere pagati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.

 

4DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
 Con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, esaurita la procedura di dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti e dei relativi giustificativi, è possibile procedere alla distruzione delle versioni cartacee dei “documenti analogici non unici”, ossia delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emessi da soggetti dell’Unione europea, incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico.
Per le versioni cartacee dei “documenti unici” (quali, ad esempio, i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri extra-UE), invece, la distruzione del documento cartaceo non è possibile in assenza dell’intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica.

 

5RAVVEDIMENTO OPEROSO – IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI – NUOVI CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 1.3.2023 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 12 nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che devono essere utilizzati per il versamento tramite il modello F24.

Decorrenza

I nuovi codici tributo saranno operativi dal 2.5.2023.

5.1NUOVI CODICI TRIBUTO
I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi in caso di rav-vedimento operoso sono riportati nella seguente tabella, indicando anche i corrispon¬denti codici tributo già previsti per il versamento delle imposte.

Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimentoCodici tributo per il versamento delle imposte
“8940”
Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui ca¬noni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 del DLgs. 23/2011.
1840
1841
1842
“1940”
Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 del DLgs. 23/2011.
“8941”
Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
4200
“1941”
Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
“8942”
Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).
4041
4044
4045
“1942”
Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).
“8943”
Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).
4043
4047
4048
 
“1943”
Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).
 
“8944”
Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).
1790
1791
1792
1793
1794
1795
“1944”
Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).
“8945”
Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.
In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
“1945”
Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.
5.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
 In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • deve essere indicato, come “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento (nel formato “AAAA”).
5.3CODICI TRIBUTO SOPPRESSI
A seguito dell’istituzione dei nuovi codici tributo, la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 12 ha soppresso i seguenti codici tributo:

  • “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui red-diti”;
  • “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
  • “8908”, denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

 

6RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE D’ACCONTO OMESSE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
 In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le sanzioni con­­nes­se all’omessa effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto è imputabile al contribuen­te che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta, ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, ha chiarito che, pro­prio in ragione di tale dichiarazione, rivelatasi errata per l’assenza dei presupposti di applicazione del regime, il sostituto d’imposta è incorso nell’omissione delle ritenute e del loro versamento.

In ogni caso, per andare esente da responsabilità, il sostituto d’imposta deve essere in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.

 

7DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – OPZIONE “PARZIALE” – CHIARIMENTI
 Con le risposte a interpello 3.3.2023 n. 238 e 8.3.2023 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo all’opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, in luogo della fruizione nella dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi”.
7.1FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO

Nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, oltre la misura massima, perché “si fa media” con lo sconto non applicato in altra fattura.

7.2FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO – DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE

FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO – DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE
Rispetto al principio generale di cui sopra, tuttavia, ove ricorrano alcuni presupposti per poter beneficiare della detrazione e siano dimostrabili, è possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta seppur lo sconto sia stato evidenziato soltanto nel¬la fattura “a saldo” del corrispettivo.

Ad esempio, nel caso sia stata emessa una fattura di acconto senza l’indicazione dello sconto (corrisposta quindi interamente dal committente dei lavori, poniamo per 2.000,00 euro) e una fattura a saldo con l’applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito (ad esempio, fattura a saldo per ulteriori 3.000,00 euro con indicazione dello sconto per 2.500,00 euro, ossia per il 50% di detrazione spettante sul totale spese di 5.000,00 euro), è possibile:

  • fruire della detrazione del 50% in dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sostenute per la fattura di acconto (nell’esempio, detrarre in dichiarazione il 50% di 2.000,00 euro) e optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo alle spese sostenute “a saldo” (optare, quindi, per il 50% di 3.000,00 euro);
  • optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo all’intera spesa sostenuta a de-terminate condizioni (nel nostro caso, optare per uno sconto di 2.500,00 euro).

Secondo l’Agenzia quest’ultima ipotesi è possibile se è dimostrabile che:

  • l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
  • il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
  • gli importi corrisposti possono essere riconciliati attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e, ove presenti, dei bonifici parlanti.

Per provare l’indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto), inoltre, può essere utile integrare con un documento extraconta¬bile la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

 

8“BONUS FACCIATE” – ALIQUOTA DEL 90% O 60% – MOMENTO DI SOSTE¬NI¬MENTO DELLE SPESE
 Con riguardo agli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. “bonus fac-ciate”), di cui all’art. 1 co. 219 ss. della L. 160/2019, con la risposta a interpello 2.3.2023 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per stabilire l’aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società, occorre riferirsi al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa.
È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell’importo dei lavori e degli importi professionali (nel caso di specie avvenuto entro il 31.12.2021).

 

9SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER MALATTIA DEL PRO¬FES-SIONISTA – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello 13.3.2023 n. 248, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina di cui all’art. 1 co. 927 – 944 della L. 234/2021, relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in caso di malattia grave del libero professionista dalla quale consegua un’inabilità temporanea al lavoro per periodi superiori a 3 giorni.
9.1AMBITO APPLICATIVO

La sospensione degli adempimenti tributari è prevista, ai sensi dell’art. 1 co. 929 della L. 234/2021, in caso di “ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale […]”.
Della sospensione degli adempimenti beneficiano i clienti che hanno conferito l’incarico professionale in data antecedente all’evento a seguito del quale opera la sospensione dei termini.

9.2DECORRENZA E DURATA DELLA SOSPENSIONE

Viene chiarito che la sospensione:

  • riguarda gli adempimenti tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento e che tale termine rappresenta il “limite massimo” di durata della sospensione; qualora l’impossibilità si protragga oltre tale iato temporale, gli adempimenti con scadenza successiva a tale periodo non sono sospesi;
  • è un rimedio temporaneo, che esclude la responsabilità da inadempimento “a partire dalla data di scadenza dell’adempimento – che cade nei 60 giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari – fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari”;
  • non determina una proroga dei termini per l’adempimento; conseguentemente, i termini collegati a quello ordinario che ricade nel periodo di sospensione restano invariati e sono sospesi solo se ricadono anch’essi nel periodo della sospensione.
9.3FATTISPECIE OGGETTO DELL’ISTANZA

Nel caso oggetto dell’interpello la sospensione decorreva dall’11.6.2022 (giorno dell’infortunio) al 10.8.2022 (termine dei 60 giorni previsti per la sospensione) e la conclusione delle cure si era verificata il 26.10.2022.
Applicando la disciplina della suddetta L. 234/2021, gli adempimenti sospesi dovevano essere eseguiti entro il 26.11.2022.
Ne consegue che, entro il 26.11.2022, il contribuente titolare di partita IVA doveva versare senza maggiorazioni:

  • le somme dovute per il saldo delle imposte in scadenza al 30.6.2022;
  • in caso di rateizzazione del saldo, gli importi delle rate con scadenza il 30.6.2022 e il 18.7.2022 (adempimenti che scadevano nel periodo della sospensione); le altre rate, con scadenza il 22.8.2022, il 16.9.2022 e il 17.10.2022 non beneficiano della sospensione.
9.4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Per beneficiare della sospensione, il libero professionista deve comunicare a mezzo PEC ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione:

  • la documentazione medica che attesti la data di inizio della malattia o dell’infortunio;
  • i mandati professionali ricevuti in data antecedente all’evento malattia/infortunio, necessari per individuare i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione. Al riguardo, viene chiarito che tale obbligo di comunicazione rappresenta la condizione necessaria affinché l’istituto possa essere applicato;
  • la documentazione medica idonea a provare la fine della malattia o il termine delle cure mediche domiciliari. Si tratta di una comunicazione successiva rispetto a quella iniziale inviata per comunicare l’evento, necessaria in quanto l’art. 1 co. 931 della L. 234/2021 stabilisce un termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni/conclusione delle cure domiciliari per eseguire gli adempimenti sospesi.
9.5DATA DEL MANDATO

Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 934 della L. 234/2021, la sospensione può riguardare solo gli incarichi conferiti in data antecedente all’evento.
Considerato che l’incarico potrebbe anche essere conferito verbalmente, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prova del conferimento del mandato può essere fornita in qualsiasi modo (ad esempio, dimostrando di aver inviato una dichiarazione o una comunicazione in data antecedente quale intermediario).

 

10CREDITI IVA TRIMESTRALI E COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE – MODELLI TR E LIPE – AGGIORNAMENTO
 In data 14.3.2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti relativi:

  • al modello IVA TR, per la presentazione delle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali;
  • al c.d. “modello LIPE”, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
10.1MODELLO IVA TR

Per quanto riguarda il modello IVA TR, si segnala che:

  • i quadri TA e TB sono stati modificati per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;
  • nella “Tabella generale dei codici di carica”, presente nelle istruzioni del modello, la descrizione del codice 3 è divenuta “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”, alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale.
10.2MODELLO LIPE

Nelle istruzioni del c.d. “modello LIPE” per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA:

  • sono state apportate alcune modifiche terminologiche, alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale;
  • si è precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 (“Totale operazioni attive”), devono essere incluse anche le operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DPR 633/72 (cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche).

 

11IVA – NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE – ERRATA FATTURAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE – CONDIZIONI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2023 n. 269, ha confermato l’ammissibilità della richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, nel caso in cui la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia riconducibile a un’inerzia colpevole del prestatore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20)
11.1RECUPERO DELL’IVA PER ERRATA FATTURAZIONE

La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società che svolge servizi di revisione interna nei confronti di fondi pensione integrativi (art. 5-quater del DLgs. 252/2005). Con la risposta a interpello 7.12.2022 n. 583, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. Prima di tale chiarimento, la società istante, adottando un comportamento “improntato alla prudenza”, assoggettava ad IVA detti servizi.
Dal momento che la correzione degli errori di fatturazione rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la relativa nota di credito non può però essere emessa “dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile”.

11.2RICHIESTA DI RIMBORSO

Superato il suddetto limite temporale, il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72 è permesso solo nel caso in cui “sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 592 e 5.10.2021 n. 663).
Nel caso di specie non è stata ravvisata dall’Agenzia delle Entrate una “inerzia colpevole” da parte del prestatore; è pertanto ammessa la richiesta di restituzione dell’IVA con le modalità e nei termini di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.

 

12ALIQUOTA D’ACCISA AGEVOLATA PER GLI AUTOBUS TURISTICI
 L’art. 1-bis del DL 14.1.2023 n. 5, inserito in sede di conversione nella L. 10.3.2023 n. 23, prevede che, per il periodo compreso tra l’1.4.2023 e il 31.8.2023, alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “Euro VI”, si applichi l’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (TUA).

 

13REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA – CONDIZIONI – ISCRIZIONE AL VIES
 Nella risposta a interpello 1.3.2023 n. 230, con riferimento alla vendita di beni destinati in un altro Stato membro a soggetti privi di iscrizione al VIES, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non ricorrono le condizioni per la disciplina delle vendite “a distanza”, l’operazione richiede l’applicazione dell’IVA in Italia da parte del cedente nazionale.
13.1ISCRIZIONE AL VIES PER LA “VENDITA A DISTANZA” NON IMPONIBILE

Al fine di qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria, devono sussistere i seguenti requisiti previsti dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93:

  • la soggettività passiva IVA del cedente e del cessionario;
  • il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale sui beni;
  • l’onerosità dell’operazione;
  • l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia verso un diverso Stato membro dell’Unione europea.

Inoltre, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cessionario possieda un numero di identificazione IVA valido e iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, inoltre, la valenza sostanziale del VIES per la non imponibilità IVA in una cessione intra-UE anche ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93.
Invece, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, i requisiti per qualificare l’operazione come “vendita a distanza” ricorrono ove i beni risultino spediti o trasportati a destinazione di:

  • persone fisiche non soggetti d’imposta;
  • organismi internazionali e consolari;
  • cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (fatto salvo il caso delle cessioni di beni soggetti ad accisa).

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, vi sono inclusi:

  • i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione;
  • i produttori agricoli in regime speciale;
  • i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati;
  • gli enti che non sono soggetti passivi IVA.
13.2EFFETTI DELL’ASSENZA DI ISCRIZIONE AL VIES

Qualora non siano integrate le suddette condizioni, l’assenza di iscrizione al VIES da parte del cessionario UE determina l’assoggettamento a IVA in Italia da parte del cedente nazionale, con l’aliquota IVA propria del bene ceduto.

APRILE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.4.2023

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comuni-care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2022:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

11.4.2023

Presentazione domande per il cinque per milleLe ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 7.3.2023.

11.4.2023

Presentazione domande per il cinque per milleLe associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente 2023 pubblicato sul sito del CONI.

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

11.4.2023Presentazione domande per il cinque per milleGli enti già iscritti nel RUNTS devono presentare la do-manda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS

13.4.2023

Ricorso contro le nuove rendite dei terreniIn relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2022, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione);
  • oppure presentare istanza di autotutela.

17.4.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

17.4.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi

17.4.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:
• le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2023;
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter-mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 non è di almeno 500,00 euro.

17.4.2023

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2023.
17.4.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2023.
20.4.2023

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2022:
• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
• di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.La comunicazione deve avvenire:
• in via telematica;
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
• utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
26.4.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
• relativi al mese di marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di marzo 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.4.2023

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

30.4.2023

Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione”).
La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovra-indebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

30.4.2023

Definizione degli accertamenti e degli avvisi di liquidazione

I contribuenti possono definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta, divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato.
Per aderire alla definizione, entro il termine in esame deve avvenire il pagamento:

  • del totale delle somme dovute;
  • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo.

In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (pari al 5%).

30.4.2023

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
  • in relazione all’anno 2022.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.

30.4.2023

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2022.
30.4.2023

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2022.
30.4.2023

Versamento contributo revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:

  • versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;
  • inserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet.
30.4.2023

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2023, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa.
2.5.2023

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

2.5.2023

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2023 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023).
2.5.2023

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.5.2023

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.5.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

2.5.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe-riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

  • Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.5.2023

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2022 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
2.5.2023

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.5.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.5.2023

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2022:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.

2.5.2023

Comunicazione dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2022;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

2.5.2023

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2022;
  • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).

2.5.2023

Correzione elenchi cinque per mille

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023.

2.5.2023

Correzione elenchi cinque per mille

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023.

2.5.2023

Correzione elenchi cinque per mille

Gli enti già iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2023, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023.

2.5.2023

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;
  • ultimati dall’1.1.2023 al 31.1.2023.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonus¬fi-scali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dall’1.2.2023, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 18 Aprile 2023

Team Consulenza


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