[Circolare] 2 Maggio

[Circolare] 2 Maggio

2 Maggio 2016

IN BREVE:

• Scadenza spesometro e ravvedimento
• L’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico
• La nuova detrazione IRPEF per spese di istruzione
• C’è tempo fino al 16 maggio per evitare l’addebito in bolletta del canone RAI se non dovuto
• Riduzione interessi di mora
• Riammissione al pagamento rateale
• Patent Box: integrazioni da effettuare entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling
• Zona Franca dell’Emilia: l’elenco delle imprese beneficiarie
• Beni esclusi dalla confisca
• Entro il 31 luglio il contributo al Garante per la concorrenza e il mercato
• Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea

APPROFONDIMENTI:

• Gli oneri detraibili e deducibili dall’IRPEF
• Canone RAI: sul sito delle Entrate disponibili nuove risposte alle domande più frequenti

PRINCIPALI SCADENZE:

Lunedì 9 maggio 2016: IRPEF. Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2016. Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Telematico

Venerdì 20 maggio 2016: IRPEF. Ultimo giorno utile per segnalare la correzione di eventuali errori di iscrizione per il 5 per mille 2016. Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Telematico

Martedì 31 maggio 2016: Estromissione immobili imprenditore individuale. Annotazione nelle scritture contabili dell’operazione di estromissione.

Martedì 31 maggio 2016: Riammissione al pagamento rateale. I contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015, versano la prima delle rate scadute al fine di essere riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso

 

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IN BREVE


IVA

Scadenza spesometro e ravvedimento

Ricordiamo che lo scorso 20 aprile 2016 è scaduto il termine per l’invio della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini Iva, riguardanti l’anno 2015 (spesometro).

È invece fissato al 20 settembre 2016 il termine per la comunicazione dei dati riguardanti le operazioni effettuate nel 2015 con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list).

I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro che non avessero provveduto entro il termine (così come quelli che avessero presentato un modello con dati errati o incompleti) rischiano la sanzione prevista dall’art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010), che dispone l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (con le novità apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal D.Lgs. n. 158/2015): «L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro».

È però ammessa la presentazione di una comunicazione integrativa o rettificativa, anche oltre il termine, regolarizzando la posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

 

DICHIARAZIONI

L’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico

Agenzia Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E

Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni spettanti per gli altri familiari fiscalmente a carico bisogna tener conto:

  • dell’ordine suggerito dalla struttura dell’art. 12 del TUIR: coniuge, figlio, altro familiare convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • ma, se il familiare che avrebbe titolo per sfruttare la detrazione ha un reddito basso (seppur superiore a 2.840,51 euro) che lo rende di fatto dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’art. 12.

(Vedi l’Approfondimento)

 

La nuova detrazione IRPEF per spese di istruzione

Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E

L’Agenzia Entrate, nella circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15, consapevole dell’entrata in vigore della riforma della scuola dallo scorso 16 luglio 2015, ha ammesso la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% di tutte le spese scolastiche sostenute “a partire dal 1° gennaio 2015”.

La nuova detrazione non prevede più che l’onere da detrarre non superi “le tasse e i contributi” degli istituti statali, ma prevede soltanto che la spesa agevolata al 19% non superi i “400 euro per alunno o studente” (detrazione massima di 76 euro per alunno o studente).

L’Agenzia Entrate ha inoltre chiarito che rientrano tra le spese ammesse “a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Resta invece escluso dalla detrazione “l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Non sono ancora stati forniti chiarimenti sulla possibilità di comprendere tra le spese per la frequenza anche il vitto (al di fuori delle mense scolastiche), l’alloggio e il trasporto.

(Vedi l’Approfondimento)

 

TRIBUTI SPECIALI

C’è tempo fino al 16 maggio per evitare l’addebito in bolletta del canone RAI se non dovuto

Agenzia Entrate, Provvedimento 21 aprile 2016, n. 58258; MISE, Nota 20 aprile 2016

Con Nota 20 aprile 2016 il MISE ha chiarito cosa si intende per “apparecchio televisivo” e quali dispositivi sono esclusi dal pagamento del canone RAI in bolletta.

Con Provvedimento 21 aprile 2016, n. 58258, l’Agenzia delle Entrate ha recepito i chiarimenti del MISE ed in particolare:

  • ha rinviato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione per il non possesso dell’apparecchio televisivo, sia in forma cartacea che online, con effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
  • ha aggiornato le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva tenendo conto dei chiarimenti sulla definizione di “apparecchio televisivo” contenuti nella Nota del MISE.

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, n. 45059, vengono sostituiti da quelli approvati con provvedimento 21 aprile 2016, n. 58258. Le dichiarazioni di esenzione già presentate restano comunque valide.

 

Modello, istruzioni ed ulteriori approfondimenti sono disponibili on line: al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv/informazioni+generali+esonero+tv/indice+scheda+informazioni+generali

(Vedi l’Approfondimento)

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Riduzione interessi di mora

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 aprile 2016 n. 60535

Dal prossimo 15 maggio 2016, scende al 4,13% il tasso di interesse annuale da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (quindi decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella).

 

Riammissione al pagamento rateale

Agenzia Entrate, Circolare 22 aprile 2016, n. 13/E

In relazione alla riammissione al pagamento rateale per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti per adesione o acquiescenza (commi da 134 a 138, legge di Stabilità 2016), l’Agenzia Entrate ha chiarito in una circolare:

  • l’ambito di applicazione della norma;
  • il procedimento per la riammissione alla rateazione;
  • il procedimento di verifica dei pagamenti e lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

In particolare, l’Agenzia Entrate ha precisato che i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei 3 anni antecedenti il 15 ottobre 2015 sono riammessi al pagamento rateale, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora versino la prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

 

AGEVOLAZIONI

Patent Box: integrazioni da effettuare entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling

Agenzia Entrate, Comunicato 22 aprile 2016; Provvedimento 23 marzo 2016, n. 43572

L’Agenzia Entrate ha provveduto a correggere il termine entro cui presentare la documentazione da allegare all’istanza di ruling per l’accesso al regime agevolato del Patent Box.

In particolare, per le istanze inviate entro il 31 marzo 2016, il termine corretto per integrare la documentazione è quello di 150 giorni (come previsto dal provvedimento 23 marzo 2016, n. 43572), anziché 180 come erroneamente indicato, a causa di un refuso, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2016, n. 11/E.

 

Zona Franca dell’Emilia: l’elenco delle imprese beneficiarie

Ministero dello Sviluppo economico, D. Dirett. 12 aprile 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste per la Zona Franca dell’Emilia, istituita dall’art. 12 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dell’alluvione del 17 gennaio 2014.

Le agevolazioni consistono nell’esenzione, per i periodi di imposta 2015 e 2016, dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU e si applicano alle microimprese con meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro; inoltre, le aziende beneficiarie devono:

  • svolgere la propria attività all’interno della Zona Franca (sede principale o unità locale);
  • rivolgersi al Comune che certifica la loro localizzazione all’interno della Zona Franca;
  • essersi costituite prima del 31 dicembre 2014;
  • avere nel solo esercizio 2014 un reddito lordo inferiore a 80mila euro e non più di 5 addetti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attività individuati dai codici ATECO 2007 individuati con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 24 novembre 2015, n. 90178.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034391-zona-franca-emilia-elenco-delle-imprese-ammesse-alle-agevolazioni

 

SANZIONI

Beni esclusi dalla confisca

Corte di Cassazione, Sentenza 1 marzo 2016, n. 8389

La Corte di Cassazione ha sentenziato che la confiscabilità dei beni deve essere correlata alla pericolosità del soggetto e, dunque, non possono essere oggetto di confisca i beni che sono stati acquistati nel periodo temporale in cui la condotta dell’imputato non si è connotata come socialmente pericolosa.

 

IMPRESE

Entro il 31 luglio il contributo al Garante per la concorrenza e il mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delib. 23 marzo 2016 n. 25945

Il Garante per la concorrenza e il mercato ha approvato le modalità di versamento dei contributi cui sono tenute le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il Garante ha altresì precisato che:

  1. ai fini dell’individuazione del dato contabile di riferimento si deve fare riferimento ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016;
  2. per il 2016, il contributo è stabilito nella misura dello 0,06 per mille del fatturato;
  3. il contributo dev’essere versato direttamente al Garante, secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni;
  4. il versamento va effettuato dal 1° al 31 luglio 2016;
  5. in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all’importo non versato sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 31 luglio 2016;
  6. in caso di omesso versamento l’ente creditore può inoltre procedere con la riscossione coattiva;
  7. in caso di versamenti non dovuti oppure effettuati in misura superiore al dovuto, l’impresa può presentare un’istanza motivata di rimborso, accompagnata da idonea documentazione giustificativa (compresa una copia del bilancio relativo all’anno al quale si riferisce il contributo).

 

DOGANE

Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una circolare e una nota contenenti istruzioni operative inerenti il nuovo Codice doganale dell’Unione europea, applicabile dal 1° maggio 2016.

Tra le principali novità si segnala che:

  • chiunque può nominare un rappresentante doganale – diretto o indiretto – per le sue relazioni con l’Amministrazione; pertanto viene eliminato l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale), ai sensi del quale soltanto gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale potevano presentare la dichiarazione in Dogana con la modalità della rappresentanza diretta;
  • lo status di operatore economico autorizzato non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”);
  • i documenti e le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi in materia doganale devono essere conservati per almeno 3 anni; detto termine è prorogato:
    • di altri 3 anni in caso di notifica di un accertamento doganale;
    • fino alla conclusione del procedimento giudiziario, qualora quest’ultimo sia stato instaurato.

 

Segnaliamo infine che fino al 1° maggio 2019 sarà vigente un periodo transitorio al fine di consentire l’adattamento alle nuove regole da parte degli operatori e dei professionisti.

 

APPROFONDIMENTI


 

DICHIARAZIONI

Gli oneri detraibili e deducibili dall’IRPEF

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICOPF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile, in questo periodo dell’anno, un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e figli (senza alcun limite di età).

I seguenti “altri familiari”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  • i discendenti dei figli
  • i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi)
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
  • i nonni e le nonne
  • i generi, le nuore, il suocero e la suocera

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

 

Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti pese sostenute nell’interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico:

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza;
  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
  • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37;
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;
  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative ;
  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
  • investimenti in start-up.

 

È detraibile dall’imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

  • spese sanitarie
  • spese sanitarie per familiari non a carico
  • spese sanitarie per portatori di handicap
  • spese per veicoli per i portatori di handicap
  • spese per l’acquisto di cani guida
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
  • interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
  • interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
  • interessi per prestiti o mutui agrari
  • assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza
  • spese per istruzione (fino a 400 euro per alunno o studente)
  • spese funebri
  • erogazioni liberali ai partiti politici
  • erogazioni liberali alle ONLUS
  • erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
  • erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
  • erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
  • spese veterinarie
  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare, poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

 

TRIBUTI SPECIALI

Canone RAI: sul sito delle Entrate disponibili nuove risposte alle domande più frequenti

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/1938) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 152 a 159, legge n. 208/2015) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

  • è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
  • è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato chiarimenti sulle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute e pubblicate sul sito internet (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv).

Tra gli ultimi chiarimenti segnaliamo:

  • Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
  • Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.
  • Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.
  • Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.

 

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