Privati

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LoRegime dei minimi Studio Mazzoleni & Partners è al fianco anche dei singoli cittadini che rimangono senza risposte e alle quali cerchiamo di dare una serie di soluzioni.

Quale modalità di pagamento devo usare per poter detrarre le spese veterinarie sostenute?

La legge di bilancio 2020 modifica le modalità per la detrazione del 19% delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, riconoscendo la detrazione solo nel caso di pagamenti tracciabili (bonifico, bancomat, assegni, ecc).

In sostanza, dall’1.1.2020, non sarà più possibile recuperare nella dichiarazione dei redditi le spese in contanti e relative ad esempio a:

  • Spese mediche
  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La norma precisa che le disposizioni non si applicano alle spese sostenute per:

  • acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per queste due eccezioni si potrà usufruire della detrazione IRPEF anche in caso di pagamento in contanti.

Ho un reddito complessivo fiscale superiore ad euro 240.000: cosa cambia per me nel 2020?

Dal periodo d’imposta 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, la detrazione legata alle spese di cui all'art. 15 del T.U.I.R. diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. In particolare, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tra le detrazioni coinvolte ricordiamo ad esempio:

  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La norma precisa che le disposizioni non si applicano alle spese sostenute per:

  • spese sanitarie;
  • interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.

Ad esempio se un soggetto nel 2020 ha un reddito fiscale complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale pari a 150.000, beneficerà di detrazioni nella misura del 75% ((240.000 - 150.000)/120.000) di quanto consentito dalle disposizioni normative. 

Spese d’istruzione: quali sono le detrazioni fiscali?

Per quanto riguarda le Spese universitarie, è riconosciuta la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso.

Per le spese di istruzione NON universitaria, la detrazione spetta per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. La spesa massima detraibile ammonta a 717 euro a studente.

È possibile detrarre il 19% dei seguenti oneri:

• Tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza);
• Contributi obbligatori;
• Contributi per mensa scolastica e servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
• Contributi per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Non sono, invece, detraibili le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

È possibile recuperare le spese sostenute per il trasporto scolastico in dichiarazione dei redditi?

Si, dall'anno d'imposta 2018 è possibile beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sostenute per il trasposto pubblico (compreso l’abbonamento per il trasporto scolastico) per sé e per le persone a proprio carico fino ad un massimo di € 250,00 a persona. Per poter ottenere la detrazione sarà necessario conservare la ricevuta di spesa.

Quali sono le detrazioni per i figli a carico?

La detrazione dei figli a carico di genitori coniugati, va ripartita nella misura del 50% per ogni genitore, oppure, previo accordo tra gli stessi, al 100% dal genitore che presenta il reddito complessivo più alto.

Per poter detrarre le spese dei figli, essi devono essere fiscalmente a carico dei genitori, e quindi non aver conseguito un reddito maggiore ad € 2.840,51.

Dal 2019 i limiti per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori è cambiato:

  • Fino ai 24 anni di età, il reddito complessivo del figlio deve essere inferiore ad € 4.000,00 annui; 
  • Dai 25 anni in poi il reddito complessivo del figlio non deve superare il limite pari ad € 2.840,51.

In caso di genitori legalmente ed effettivamente separati la detrazione:

  • in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario al 100%,
  • nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

Nel caso in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può beneficiare delle agevolazioni fiscali per limiti di reddito (incapienza d’imposta), la detrazione è attribuita per intero all’altro genitore che è poi tenuto a riversare al genitore affidatario la parte spettante.

In dichiarazione dei redditi, come si dividono le spese per i figli a carico?

Le spese possono essere detratte/dedotte dal genitore che abbia fiscalmente a carico il figlio. Pertanto, nel caso in cui un genitore abbia fiscalmente a carico il figlio al 100%, può detrarre/dedurre interamente le spese sostenute.

Se la detrazione è invece ripartita al 50%-50% tra i due coniugi, si analizzano i documenti comprovanti gli oneri sostenuti per i figli, che possono essere intestati:

  • ad uno dei genitori: la detrazione/deduzione spetta interamente a quest’ultimo;
  • al figlio: le spese vanno suddivise al 50% tra i due genitori, a meno che i genitori intendano suddividerle in una percentuale diversa (annotando sul documento la % di divisione).

In caso di separazione, il coniuge che trasferisce la residenza, può continuare a detrarre gli interessi che paga per il mutuo cointestato?

Nel caso di mutuo cointestato per acquisto dell’abitazione principale, il coniuge separato può detrarre la quota a lui spettante degli interessi passivi pagati fino ad un limite massimo di € 2.000,00. 

Anche in caso di divorzio, il coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, può continuare ad usufruire del beneficio alla detrazione solo nel caso in cui presso l’immobile oggetto del contratto di mutuo risiedono i figli/famigliari a carico.

Quali tipi di interventi possono godere del Bonus Facciate?

La detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; 
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Imu, Tasi, Tari: cosa cambia nel 2020?

Dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) non esisterà più; questo in quanto viene mantenuta la T.A.R.I. mentre per quanto riguarda I.M.U. e T.A.S.I questi due tributi vengono uniti e formeranno la "nuova" I.M.U. 2020.

I presupposti per la sua applicazione rimarrano gli stessi previsti in precedenza per l'I.M.U. e l'aliquota base sarà la somma di quelle in precedenza previste per I.M.U. e T.A.S.I. pari quindi allo 0,86% (tale aliquota potrà essere aumentata da ogni singolo Comune sino ad un massimo del 1,06% o diminuita fino al completo azzeramento).

Rimane confermata l'esenzione relativamente alla prima casa ed ad una pertinenza per ogni tipologia prevista (box, cantina, tettoia) ed i versamenti protranno essere effettuati in massimo 2 rate scadenti il 16/06 ed il 16/12 di ogni anno.

Cosa è il contratto di locazione convenzionato e che tipo di agevolazioni mi permette di avere?

Il contratto di locazione convenzionato o più comunemente chiamato agevolato, è una forma di contratto di locazione utilizzata per dare in affitto un immobile per utilizzo esclusivamente abitativo.

Lo stesso però presenta delle caratteristiche ben precise, determinate dall’art.2, comma 3, legge n. 431/98:

  • Il canone di locazione deve essere deciso sulla base di fasce di oscillazione stabilite secondo criteri e accordi determinati dalle associazioni di categoria del Comune ove è sito l’immobile concesso in locazione;
  • La durata del contratto di locazione in oggetto deve essere di minimo tre anni e rinnovabile di altri due; trascorsi gli anni normativamente previsti per la tipologia di contratto in esame, le parti possono provvedere al rinnovo dello stesso per gli stessi anni, stabilendo o meno nuove condizioni (es. aumento del canone, rifacendosi agli accordi comunali);
  • La suddetta tipologia del contratto di locazione è compatibile con l’opzione cedolare secca;
  • Il contratto concordato può essere stipulato in qualsiasi comune, ma per usufruire delle agevolazioni specificate di seguito, l’immobile dovrà rientrare nella lista dei comuni ad alta tensione abitativa.

Che agevolazioni posso avere con la stipula del contratto di locazione concordato per immobili rientranti nelle zone ad alta tensione abitativa?

Ecco i vantaggi per i locatori che scelgono il contratto a canone concordato:

  • Riduzione del 30% del reddito imponibile derivante dall’immobile affittato soggetto ad IRPEF. Il corrispettivo annuo per determinare la base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, è quindi del 70%;
  • Se si opta per la cedolare secca, l’aliquota calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 (normalmente è il 21%). Questa opzione sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute per la registrazione, per la risoluzione e per la proroga del contratto di locazione;
  • Riduzione del 75% della base imponibile IMU sugli immobili oggetto della locazione agevolata e adibiti ad abitazione principale per l’inquilino.

Voglio registrare un contratto di comodato d'uso, cosa devo fare?

I passaggi da seguire sono i seguenti:

  • Sottoscrivere il contratto in duplice copia;
  • Apporre una marca da bollo (su entrambe le copie) da € 16,00 ogni 100 righe;
  • Versare l’imposta di registro di 200,00;
  • Compilare modello 69 disponibile in qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate.

Il tutto va presentato entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto allegando la fotocopia dei documenti d’identità di tutte le parti. Il contratto di comodato d’uso sottoscritto tra genitori e figli e viceversa potrebbe dare delle agevolazioni.

Sono un inquilino e dovrei effettuare la manutenzione ordinaria della caldaia, chi deve sostenere la spesa? Il proprietario o l’inquilino?

In caso di manutenzione ordinaria, piccole riparazioni e sostituzioni al proprio impianto di riscaldamento, la spesa viene sostenuta dall’inquilino dell'immobile.

L’onere è in capo al proprietario nel caso in cui è necessaria la sostituzione del suddetto impianto.

Per qualsiasi ulteriore informazione contatta lo studio

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