Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

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Nell’ottica di fornire valide soluzioni operative nella gestione della fatturazione elettronica, ti proponiamo queste brevi domande/risposte.

 

[Il ristorante e la fattura per il cliente]
Nel settore della ristorazione, quando un cliente chiede la fattura, deve essere fatta subito cartacea e poi elettronica? Ma la fattura cartacea è una fattura fiscale e, quindi, si avrà una doppia emissione?

Sino al 30 giugno 2019 andrà emessa copia cartacea della fattura, che contenga tutti i dati fiscali obbligatori, che saranno riportati nella fattura elettronica, che potrà essere spedita successivamente al SdI, entro comunque il 16 del mese successivo all’emissione della fattura medesima. Non vi sarà emissione “doppia”, in quanto la fattura cartacea è copia di quella elettronica.

Si consiglia di inserire nella fattura cartacea una dicitura del tipo “copia della fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI”.

Dubbi e perplessità invece permangono per l’emissione della stessa dal 1 luglio 2019 che, speriamo, siano oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

[Data della fattura e della trasmissione]
Il problema riguarda la data della fattura, cioè quella del documento e quella dell’invio; più precisamente: se si elaborano le fatture differite con data 31 gennaio, riepilogando tutti i DDT del mese e se, per diversi motivi, non si inviano proprio il 31 gennaio, ma il 4 febbraio, cosa succede sia al fornitore che al cliente?

La fattura elettronica differita deve essere emessa, anche nel primo semestre 2019, entro il 16 del mese successivo e deve essere spedita il giorno stesso. In questo caso la data della fattura elettronica deve necessariamente coincidere con la data dell’invio al Sistema di Interscambio (nell’esempio prospettato quindi, la fattura andrà datata 4 febbraio ma fatta confluire, ai fini IVA, nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019).

[Durata della conservazione delle fatture e della relativa convenzione]
Per quanto tempo sono conservate le fatture nel portale fatture corrispettivi dell’Agenzia delle entrate?

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate - attivabile con la sottoscrizione della convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della convenzione è di 3 anni; quindi, per potere continuare a fruirne, occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza, secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della convenzione.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente - mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” - le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla convenzione stessa.

[Fattura elettronica e accompagnatoria]
Qual è il corretto comportamento di un commerciante al dettaglio (ad esempio, fioraio) che deve emettere una fattura accompagnatoria con consegna con mezzi propri al cliente? Può stampare una copia di cortesia da portare con la merce e poi trasmettere entro le ore 24 la fattura elettronica o è meglio che la fattura elettronica e la stampa di cortesia (se necessarie, per evitare contestazioni ad un controllo fuori dai locali d’impresa) siano contestuali?

Per le operazioni poste in essere sino al 30 giugno 2019, si ritiene possibile stampare una copia della fattura che accompagna la merce e trasmettere la stessa al SDI entro il 16 del mese successivo alla data della fattura medesima.

[Fattura elettronica e immediata]
Come si deve comportare un’azienda di commercio all’ingrosso, la cui merce viaggia con la fattura immediata? Deve utilizzare il DDT e poi emettere la fattura elettronica entro il 15 del mese successivo o può stampare la fattura elettronica in copia di cortesia ed inviarla entro i dieci giorni successivi allo SDI? In sintesi, con quale documento di accompagnamento può viaggiare la merce, oltre al DDT?

Si ritiene che, per le operazioni poste in essere sino al 30 giugno 2019, la merce possa viaggiare con la copia della fattura che sarà poi trasmessa al SdI entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della stessa.

Si attendono invece chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per le emissioni di fatture successive a tale data.

[Fattura elettronica e momento di emissione]
Se in data 15 novembre 2019 riceviamo un pagamento per una prestazione di servizi, quanto tempo abbiamo per emettere la fattura elettronica, indicando come data di emissione il 15 novembre 2019?

Nel primo semestre 2019, per l’emissione della fattura immediata, si deve tenere in considerazione che:

  • alla data di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione o pagamento anticipato in acconto o a saldo) il fornitore è tenuto a emettere la fattura, la cui data coincide con quella di effettuazione dell’operazione;
  • la trasmissione al SdI deve avvenire entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo (senza applicazione di alcuna sanzione).

Dal secondo semestre 2019, per l’emissione della fattura immediata, la stessa deve essere emessa e trasmessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, tenendo presente che la data della fattura deve coincidere con la data di trasmissione al SdI.

In pratica, alla data di effettuazione dell’operazione non sussiste l’obbligo di emettere la fattura, per cui, se la fattura viene emessa:

  • il giorno di effettuazione dell’operazione: “data fattura” = data effettuazione operazione e, quindi, non è necessaria la data di effettuazione dell’operazione;
  • nei 10 giorni successivi, è necessario specificare sia la data di effettuazione dell’operazione, sia la data (successiva) di emissione

e la trasmissione allo SdI deve necessariamente avvenire il giorno in cui la fattura viene emessa (entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione).

Per riprendere l’esempio riportato nella domanda, quindi, la fattura dovrà essere emessa e quindi inoltrata al SdI entro il giorno 25 novembre 2019, la data del documento dovrà coincidere con la data di inoltro allo SdI e all’interno della fattura andrà riportata la data del 15 novembre 2019 come giorno di effettuazione dell’operazione.

[Registrazione codice destinatario e comunicazione ai fornitori]
Si chiede se, una volta che il codice destinatario è stato inserito nell’apposita sezione sul portale dell’Agenzia delle entrate, deve essere comunicato a tutti i fornitori? 

Nel caso in cui vi sia stata preventiva registrazione, sul sito dell’Agenzia delle entrate, del codice destinatario ovvero PEC dove ricevere le fatture elettroniche, non vi sarà necessità di comunicarlo ai cedenti/prestatori. In tale caso, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, il cedente/prestatore, in sede di invio al SDI, dovrà indicare il codice convenzionale «0000000». La fattura si considererà correttamente emessa, in quanto il SDI trasmetterà la fattura elettronica direttamente al codice destinatario ovvero PEC indicato dal cessionario/committente in fase di registrazione presso l’Agenzia delle entrate e rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna.

[Fattura elettronica nei confronti del privato estero]
Nel caso di emissione di una fattura ad un cliente privato francese, come si procede per inviare la fattura elettronica? Cosa si indica in luogo del codice fiscale?

Nel caso in esame, essendo il privato estero, non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ancorché tali informazioni dovranno transitare nel nuovo “esterometro”.

Nulla vieta, comunque, di emettere fattura elettronica, venendo meno in tale caso l’obbligo di comunicazione dell’esterometro e, in tale caso, si dovrà riportare un dato identificativo fiscale del soggetto privato della UE.

A tal proposito l’Agenzia ha precisato come per le fatture elettroniche estere emesse nei confronti di soggetti titolari di Partita IVA i controlli sono diversi rispetto ad un soggetto residente, in quanto è necessario specificare:

  • nel segmento “identificativi fiscali” -> Partita IVA:
    • le lettere identificative dello Stato -> “NL” nel primo rettangolino;
    • il numero della partita IVA nel secondo rettangolino (per il quale verrà effettuato il controllo di compatibilità);

e, quindi, nei successivi campi, la denominazione sociale, l’indirizzo, il CAP (00000), il Comune e lo Stato estero;

  • nel segmento “codice destinatario” -> “XXXXXXX”.

Viene confermato inoltre come la fattura elettronica da inviare a un soggetto non residente, prima della trasmissione, deve necessariamente risultare firmata digitalmente.

Ad oggi invece l’Agenzia non ha chiarito le modalità di controllo del tax code estero con riguardo ad un soggetto privato.

In questo caso comunque il codice destinatario dovrà essere costituito da 7 “XXXXXXX”.

[Fattura elettronica per le associazioni]
Le associazioni non riconosciute e riconosciute (ad esempio, APS) che hanno partita IVA devono emettere fattura elettronica per le attività connesse commerciali?

Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/1991 e che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito proventi commerciali inferiori o uguali a 65.000 euro vige l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. L’emissione delle fatture attive (ovvero di quelle relative ai proventi commerciali) continuerà ad essere effettuata in analogico. Il lasso temporale cui occorre fare riferimento per la verifica dei proventi commerciali è quello del periodo d’imposta precedente (quindi se si tratta di un soggetto con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, andrà preso a riferimento il periodo relativo all’esercizio sociale). In caso di superamento della soglia in corso d’anno, l’obbligo di emissione decorre dell’esercizio successivo.

Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/1991 e che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65.000 euro vige invece l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, che deve essere assolto tramite i propri committenti/cessionari. Il soggetto non profit deve assicurare che la fattura sia emessa per proprio conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta (nel caso invece si tratti di un privato la fattura dovrà essere emessa dall’ente stesso). Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Agenzia ha indicato, ma si attendono disposizione specifiche in merito, come l’emissione della fattura da parte del committente sia una facoltà riservata al cedente con l’intento di agevolarlo, facoltà che può però non essere esercitata.

Resta inteso, infine, che per i soggetti che non hanno optato per la legge n. 398/1991 (per volontà o in quanto enti che si iscriveranno nell’istituendo Registro unico nazionale e per i quali è prevista la disapplicazione del regime forfettario della legge 398/91) la fatturazione elettronica in caso di attività commerciale risulta essere obbligatoria.

[Le fatture elettroniche dell’artigiano]
Un artigiano emette “rapportino” per ogni intervento presso il cliente con partita IVA (con dettaglio prestazione eseguita e prodotti usati). Può, quando emette la fattura elettronica, richiamare solo il numero e la data del “rapportino”, evitando di indicare in dettaglio quanto già descritto nello stesso? Può inviare la fattura elettronica con allegati i “rapportini”?

In tale caso, si ritiene possibile indicare il riferimento ai “rapportini” direttamente nel campo descrizione dell’operazione, sempre che gli stessi vengano allegati alla fattura elettronica. Infatti, gli allegati diventano parte integrante della stessa e non possono far assumere alla fattura una dimensione superiore ai 5 Mb.

[Fattura elettronica per la tentata vendita]
Un commerciante al minuto di caffè utilizza il metodo della tentata vendita, emettendo la fattura al momento della consegna del caffè. Come farà con la fattura elettronica? Deve avere un tablet e una stampante portatile?

Nel caso in esame, il commerciante al minuto, dal 1° gennaio 2019, consegnerà copia cartacea della fattura, che sarà poi trasmessa in formato elettronico. Ancorché ad oggi non vi sia stata una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che la copia cartacea consegnata ai privati possa essere anche la versione cartacea della fattura compilata a mano, sempre che tale fattura cartacea contenga i medesimi dati (per i dati da riportare in fattura si veda l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) riportati nella fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI. In base a quanto sopra e sino al 30 giugno 2019, non dovrà necessariamente “staccare” fattura elettronica nel momento esatto di consegna dei beni, ma successivamente, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura stessa.

[La fattura elettronica emessa nei confronti del privato]
Come riceverà la fattura elettronica il privato non in possesso di PEC o codice destinatario?

Si ricorda che per l’invio delle fatture elettroniche nei confronti di cessionari/committenti non soggetti passivi IVA (consumatori finali per i quali deve essere compilato il solo campo «CodiceFiscale») va indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri «0000000». Il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione il destinatario per vie diverse dal SdI (anche semplicemente con apposita indicazione nella fattura analogica rilasciata allo stesso in sede di acquisto).

Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura (a meno di rinuncia da parte del consumatore finale), comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI in apposita area riservata web dell’Agenzia delle entrate.

Il SdI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica.

[Fattura di cortesia: validità ai fini fiscali]
Il privato, non titolare di partita IVA, ha diritto di ricevere dal fornitore la copia della fattura elettronica, nota come "copia di cortesia", non valida ai fini fiscali. Ma, se la fattura è relativa a un onere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, è obbligo per il cittadino scaricarla dal proprio cassetto fiscale ai fini della detrazione della spesa, o è sufficiente essere in possesso della copia di cortesia?

Si ritiene che la copia cartacea della fattura che viene consegnata al cliente privato consumatore abbia anche validità ai fini fiscali. Infatti, come previsto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, il fornitore è tenuto a rilasciare al cliente consumatore finale “copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

[Le fatture cointestate]
È possibile cointestare la fattura elettronica emessa nei confronti di tre soggetti persone fisiche?

Si, a condizione però che i destinatari della prestazione agiscano come “consumatori finali” e quindi non siano in possesso del numero di partita Iva. Il documento elettronico potrà essere emesso nei confronti di un unico intestatario riportando nel file XML del documento i dati degli altri cointestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. In tal modo sarà data evidenza all’interno della fattura della presenza degli altri soggetti destinatari.

L’indicazione dei predetti dati nel campo riservato alle annotazioni all’interno del file in formato XML non consentirà però al Sistema di Interscambio di mettere a disposizione il documento elettronico di ogni soggetto all’interno dell’area riservata relativa a ciascuno di essi. Il documento sarà di fatto collocato all’interno dell’area riservata relativa al solo soggetto indicato come cessionario/committente. Gli altri destinatari della prestazione, indicati nel campo delle annotazioni, non saranno presi in considerazione ai fini del recapito della fattura e quindi dovranno contare sulla copia cartacea di cortesia emessa loro oppure richiedere al destinatario “principale” della fattura una copia di quella presente nella sua area riservata.

[Fattura elettronica a condominio]
La fattura emessa per un servizio erogato ad un condominio può essere spedita al “Codice Destinatario” del suo amministratore legale incaricato?

Il condominio ha un suo codice fiscale ed è da considerare alla stregua di un privato consumatore, per cui chi emette fattura nei suoi confronti dovrà inserire solo il codice convenzionale “0000000” nel campo “CodiceDestinatario” nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non dovrà compilare il campo “IdFiscaleIVA” e dovrà inserire solo il Codice Fiscale del condominio nel campo “CodiceFiscale”.

Così procedendo, il Sistema di Interscambio, una volta ricevuta correttamente la fattura elettronica, la metterà a disposizione nell’area riservata del condominio del sito dell’Agenzia delle Entrate. Invece la copia analogica dovrà essere consegnata in copia al legale rappresentante del condominio medesimo.

Il fatto di inserire come codice destinatario quello dell’amministratore nella fattura relativa al condominio è possibile e una copia della fattura medesima sarà comunque recapitata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate del condominio; il rischio è solo che la piattaforma a disposizione dell’amministratore per la ricezione delle fatture elettroniche non sia in grado di decifrare il file XML in quanto riferito ad altro soggetto (l’amministratore e il condominio di fatti non sono lo stesso soggetto giuridico).

[Procedura inerente all’integrazione della fattura o “reverse charge” interno]
Se ricevo una fattura elettronica emessa ai sensi dell’art. 17 del D.p.r. 633/1972 come deve essere integrata? devo realizzare un documento cartaceo sul quale effettuare l’integrazione?

La circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, ha posto in rilievo che l’operazione di integrazione della fattura può risultare “effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza” ossia, a titolo meramente indicativo, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in argomento, contenente sia i dati necessari per l’operazione di integrazione, sia gli estremi della stessa.

In merito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E, aveva già precisato che la fattura elettronica ricevuta non poteva, in alcun modo, essere modificata, per cui il cliente destinatario (cessionario e/o committente) doveva procedere a predisporre un altro documento nel quale annotare sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura.

Detto documento, se emesso in forma elettronica, deve necessariamente risultare conservato con la fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata, mentre, se redatto su supporto cartaceo, è necessario procedere a materializzare la fattura elettronica, per poterla conservare unitamente al predetto documento, oppure, in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico.

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