Contenzioso
Ti proponiamo una serie di domande dedicate ai dubbi di carattere procedurale in materia di contenzioso. Lo Studio Mazzoleni & Partners ti aiuta a dissolvere ogni tuo dubbio.
Innanzitutto è consigliabile verificare se quanto richiesto è dovuto, dopodiché si hanno 30 giorni per:
- effettuare il versamento o richiedere la rateazione di quanto dovuto versando la prima rata entro 30 giorni
- far correggere eventuali errori accedendo a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate
Rivolgendosi direttamente o per delega agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione è possibile richiedere una stampa della propria posizione debitoria.
Per i titolari di SMART-CARD vi è la possibilità di accedere all’estratto conto online disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Inoltre per i possessori di PIN dell'ente INPS convertito in modalità dispositiva, è possibile accedere alla propria posizione debitoria direttamente dal sito dell'ente medesimo tramite la funzione Accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In presenza di Cartelle di Pagamento scadute per debiti erariali, posso usare in compensazione eventuali crediti erariali di cui dispongo?
Se l'importo del debito scaduto, comprensivo di sanzioni interessi ed oneri accessori, risulta essere superiore a 1.500 euro,non è possibile effettuare compensazioni di crediti erariali con altri tributi nel modello F24 (compensazione orizzontale).
In tale ipotesi, l'unico modo per permettere l'utilizzo in compensazione del credito è quello di richiedere una rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo il quale, una volta pagata la prima rata, verrà sospeso e quindi consentirà al contribunte di compensare il proprio credito.
Fino al 31/12/2019 e relativamente a tutti gli avvisi di accertamento emessi anteriormente a tale data, il Comune, dopo la notifica dell’avviso di accertamento e prima di poter procedere con qualsiasi azione coattiva volta al recupero del credito (pignoramento, ipoteca ecc....ecc.....), doveva procedere con l'emissione della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
Dal 2020 invece tali azioni potranno iniziare già dopo 120 giorni dalla notifica dell’atto, salvo il caso in cui il contribuente proponga ricorso (nella sostanza quindi non verranno più emesse cartelle di pagamento o ingiunzioni fiscali).
Ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia Entrate e a mio avviso lo stesso non è dovuto, come posso contestarlo?
Il contribuente che sceglie di impugnare l’avviso ha 60 giorni di tempo, dalla data di notifica, per presentare ricorso nei modi indicati nell’avviso stesso.
Se l’importo contestato è pari o superiore ad € 3.000,00 il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato.
La procedura di reclamo-mediazione è una fase del processo tributario.
Nel momento in cui il contribuente decide di presentare ricorso contro un avviso di accertamento ricevuto e se l'importo contestato è inferiore ad euro 50.000 (senza considerare sanzioni ed interessi), l'ente che ha emanato l'atto deve convocare il contribuente affinchè si apra una fase di mediazione con il fine di arrivare ad un accordo extra-giudiziale.
Il termine entro il quale l'accordo deve essere siglato è di 90 giorni dalla ricezione del ricorso da parte dell'ente impositore, ed in caso non si raggiunga tale accordo, il ricorrente avrà 30 giorni di tempo per procedere con il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di competenza.
La sospensione feriale è il periodo di tempo che va dal 01 agosto al 31 agosto di ogni anno e durante il quale i termini processuali vengono sospesi.
Questo comporta che, ad esempio, se il deposito di un ricorso (o qualsiasi altro termine) scade in tale periodo, il contribuente ha 31 giorni in più per adempiere.
Se invece un avviso di accertamento viene notificato ad un contribuente in tale periodo, i termini per il conteggio dei 60 giorni entro cui notificare il ricorso partono dal primo giorno successivo alla sospensione, cioè dal 01/09/2020.
Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria cui è diretto;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
- il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
- l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi.
Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.
Presentando ricorso, gli effetti giuridici dell'atto impugnato e le conseguenti azioni esecuitive, vengono sospesi?
No, ma il ricorrente può chiedere alla Commissione Tributaria competente, con un’apposita istanza, la sospensione dell’atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.
L’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.
Con il nuovo processo tributario telematico la notifica ed il deposito di atti e documenti avviene unicamente con modalità telematiche.
Il processo telematico inizia con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (sia ricorso sia appello) tramite Pec.
Segue il deposito dei documenti che formeranno il fascicolo telematico attraverso il portale Sigit a cura del professionista incaricato ed abilitato alla piattaforma medesima.
Tutti i file devono essere in formato .pdf e firmati digitalmente.
Il nuovo processo è in vigore dallo scorso 01/07/2019 per tutti i processi instaurati da tale data (per quelli instaurati in data antecedente è possibile proseguire con la modalità cartacea); fanno eccezzione i giudizi di importo inferiore a 3.000 euro e per i quali non è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato.