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[Circolare] 1 Agosto
1 Agosto 2016
IN BREVE
- Differimento al 20/22 agosto dei versamenti e degli adempimenti fiscali
- Per le nuove Start-up registro e bollo con F24
- Soppressione del bollettino di versamento dei diritti di proprietà industriale
- Probabile differimento al 15 settembre 2016 del termine di presentazione del 770/2016
- La sospensione feriale in ambito tributario
- Semplificazioni per i rimborsi dei crediti IVA da dichiarazione annuale
- Nuove aliquote Iva per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali
- L’Agenzia Entrate invita i contribuenti interessati da PVC a regolarizzare la loro posizione
- Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo anche per i contratti di somministrazione lavoro
- L’Agenzia Entrate sbarca sui social network
- Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali: chiarito il trattamento fiscale
APPROFONDIMENTI
- Le novità per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali
- Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo
PRINCIPALI SCADENZE
Lunedì 22 agosto 2016. Ai sensi dell’art. 37, comma 11bis, del D.L. n. 223/2006, introdotto con la conversione in legge del D.L. n. 16/2012, gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi.
Il differimento interessa anche gli “adempimenti fiscali” in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno.
Sono prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.
Poiché nel 2016 il 20 agosto cade di sabato, le disposizioni si applicano nel periodo 1-22 agosto.
Lunedì 22 agosto 2016. IRPEF e addizionali. Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE) per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Lunedì 22 agosto 2016. IRES. Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 SOGGETTI IRES) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Lunedì 22 agosto 2016. IRAP. Versamento, con maggiorazione 0,40%, dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2016) per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Lunedì 22 agosto 2016. Diritto camerale. Versamento, con maggiorazione 0,40%, diritto annuale 2016, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Lunedì 22 agosto 2016. Lavoro autonomo. Versamento, con maggiorazione 0,40%:
- contributi IVS – Artigiani e Commercianti – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;
- Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente
per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Lunedì 22 agosto 2016. IVA. Presentazione modello TR rimborso o compensazione IVA 2° trimestre 2016.
Lunedì 22 agosto 2016. 770 Ordinario. Presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 Ordinario) inerente l’anno 2015.
Lunedì 22 agosto 2016. 770 Semplificato. Presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 Semplificato) inerente l’anno 2015.
IN BREVE
VERSAMENTI
Differimento al 20/22 agosto dei versamenti e degli adempimenti fiscali
D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 37, comma 11bis
Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi.
Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):
- le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
- le addizionali comunale e regionale;
- le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
- le accise;
- i contributi previdenziali Inps e Enpals;
- i premi Inail.
Il differimento interessa anche gli “adempimenti fiscali” in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno. Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute;
- l’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto.
Sono prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.
Poiché nel 2016 il 20 agosto cade di sabato, le disposizioni si applicano nel periodo 1-22 agosto.
Per le nuove Start-up registro e bollo con F24
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 luglio 2016, n. 115137
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 115137 del 19 luglio 2016) ha esteso l’utilizzo del modello F24 anche all’imposta di registro, all’imposta di bollo e ai relativi interessi e sanzioni connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative previste dal D.L. n. 179/2012 e costituite secondo le modalità stabilite dal D.L. n. 3/2015.
I codici da utilizzare per i pagamenti sono:
- codice “1540” per l’imposta di registro relativa all’atto costitutivo della start-up innovativa;
- codice “1541” per la sanzione da ravvedimento relativo all’imposta di registro;
- codice “1542” per l’imposta di bollo;
- codice “1543” per le sanzioni da ravvedimento da imposta di bollo;
- codice “1544” per gli interessi da ravvedimento.
Considerati i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informativi, fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti potevano essere effettuati anche con il modello F23, utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.
Soppressione del bollettino di versamento dei diritti di proprietà industriale
Agenzia Entrate, Provvedimento 5 luglio 2016, n. 105607
Con Provvedimento n. 105607 del 5 luglio 2016, l’Agenzia Entrate (d’intesa con la direzione generale per la lotta alla contraffazione del Mise) ha soppresso i bollettini per il versamento sui conti correnti postali intestati all’Agenzia Entrate dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative sui titoli di proprietà industriale.
I versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative relativi ai titoli di proprietà industriale andranno ora effettuati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- “C300” denominato “Brevetti e disegni – Deposito, annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi”;
- “C301” denominato “Annualità convalida brevetto europeo”;
- “C302” denominato “Marchio – Primo deposito, rinnovo”.
DICHIARAZIONI
Probabile differimento al 15 settembre 2016 del termine di presentazione del 770/2016
La scadenza per la presentazione del Modello 770/2016 sarà probabilmente prorogata al 15 settembre 2016. A renderlo noto l’Agenzia delle Entrate. Il Ministro Padoan ha infatti firmato il decreto che proroga il termine di presentazione.
Il decreto è ora alla firma del Presidente Renzi; lo spostamento del termine diventerà infatti ufficiale con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
PROCESSO TRIBUTARIO
La sospensione feriale in ambito tributario
Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art.1
Già a decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno (mentre fino al 2014 operava un’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre).
La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova, quindi, applicazione per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative.
La sospensione feriale dei termini processuali opera anche per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.
IVA
Semplificazioni per i rimborsi dei crediti IVA da dichiarazione annuale
Agenzia Entrate, Circolare 22 luglio 2016, n. 33/E
Con la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina dei rimborsi IVA, in considerazione delle modifiche introdotte dai D.Lgs. n. 156/2015 e n. 158/2015. Le principali novità riguardano la maggior semplicità di accesso ai rimborsi delle eccedenze di credito desumibili dalle dichiarazioni annuali IVA, e in particolare:
- la possibilità della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA;
- la possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o rettifica;
- l’applicabilità degli istituti della sospensione e del fermo amministrativo;
- l’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo in caso di franchigia.
È stato, tra l’altro, precisato che:
- il rimborso non si blocca se il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sono ancora decorsi trenta giorni oppure nel caso in cui vi sia un piano di rateazione che sta regolarmente pagando (ad esempio per un accertamento con adesione).
- è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che rimane, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
IVA
Nuove aliquote Iva per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 960, 962 e 963; Agenzia Entrate, Circolare 15 luglio 2016, n. 31/E
La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto novità per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che sono state commentate nella circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 con cui l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA.
Rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa quindi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.
(Vedi l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
L’Agenzia Entrate invita i contribuenti interessati da PVC a regolarizzare la loro posizione
Agenzia Entrate, Provvedimento 15 luglio 2016, n. 112072
L’Agenzia Entrate ha predisposto degli inviti per esortare i contribuenti interessati da Processi Verbali di Constatazione (PVC) a regolarizzare la loro posizione beneficiando del ravvedimento operoso.
Le comunicazioni saranno inviate ai contribuenti interessati all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o all’indirizzo di posta ordinaria, nel caso di soggetti senza obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica.
La comunicazione sarà anche resa disponibile anche nel c.d. “Cassetto fiscale”.
I contribuenti potranno:
- tramite PEC o posta ordinaria, chiedere chiarimenti all’Agenzia ovvero segnalare fatti o circostanze a essa sconosciuti;
- regolarizzare la loro posizione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando del ravvedimento operoso e, quindi, della riduzione delle sanzioni a un quinto del minimo presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione se non sono scaduti i termini ordinari di presentazione.
AGEVOLAZIONI
Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo anche per i contratti di somministrazione lavoro
Agenzia Entrate, Risoluzione 19 luglio 2016, n. 55/E
Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.
(Vedi l’Approfondimento)
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
L’Agenzia Entrate sbarca sui social network
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 18 luglio 2016
Dopo le esperienze già avviate con YouTube e Twitter, l’Agenzia Entrate ha recentemente attivato una pagina Facebook per fornire ai contribuenti una prima informazione su un tema di stretta attualità.
La pagina Facebook dell’Agenzia è raggiungibile al link https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/
Tramite l’applicazione Facebook Messenger sarà anche possibile inviare domande all’Agenzia Entrate; le risposte arriveranno entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Inizialmente l’assistenza sarà dedicata al canone Tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni.
L’Agenzia ha precisato che non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi. Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno solo per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione dei loro quesiti.
IMPOSTE DIRETTE
Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali: chiarito il trattamento fiscale
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 luglio 2016, n. 54
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali precisando che:
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali:
- fino a 2.400.000 kWh annui, costituiscono attività connesse a quella agricola e producono quindi reddito agrario a condizione che ricorra il requisito della prevalenza;
- oltre i 2.400.000 kWh annui, andranno invece assoggettate a tassazione forfettaria, sempre che ricorra il requisito della prevalenza.
- la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche:
- entro i 260.000 kWh annui, costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e producono quindi reddito agrario (Risoluzione n. 86/2015);
- oltre i 260.000 kWh annui, andranno assoggettate a tassazione forfettaria sempre che risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale.
In assenza dei criteri di connessione per la parte di reddito in eccesso si applicano le regole ordinarie.
APPROFONDIMENTI
IVA
Le novità per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali
La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto novità per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 con cui l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA.
Rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa quindi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.
Sintesi delle novità
AMBITO OGGETTIVO:
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
- prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.
AMBITO SOGGETTIVO:
L’aliquota ridotta del 5% si applica qualora le prestazioni di cui sopra siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia rese direttamente.
DESTINATARI (SOGGETTI SVANTAGGIATI):
- Anziani ed inabili adulti;
- Tossicodipendenti;
- Malati di Aids;
- Handicappati psicofisici;
- Minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- Persone migranti;
- Persone senza fissa dimora;
- Richiedenti asilo;
- Detenuti;
- Donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, ASSISTENZIALI ed EDUCATIVE di cui all’ART. 10, COMMA 1, NUMERI da 18) a 21) e 27-TER), del D.P.R. 633/1972, rese a SOGGETTI SVANTAGGIATI | |
SOGGETTO che le FORNISCE | TRATTAMENTO IVA |
Cooperative sociali e loro consorzi | Aliquota IVA del 5% |
Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus | Esenzione da Iva |
Cooperative non sociali e non Onlus (*) | Aliquota IVA ordinaria del 22% |
(*) sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’ambito applicativo delle esenzioni di cui all’art. 10, numeri 18) e 21), del D.P.R. n. 633/1972. |
EFFICACIA delle NUOVE REGOLE | |
OPERAZIONE | ALIQUOTA IVA |
Effettuata sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016 (a prescindere dalla data di accreditamento della cooperativa). | 5% |
Effettuata sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2015 e tuttora vigenti. | 4% |
(in alternativa al regime di esenzione)
AGEVOLAZIONI
Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo
Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.
Ricordiamo che a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La misura dell’agevolazione sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).
La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. L’Agenzia Entrate ha specificato che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore; di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.