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[Circolare] 24 Gennaio 2019
24 Gennaio 2019
PACE FISCALE: COS’È E COME FUNZIONA
Gentili clienti,
come ormai noto, con decreto fiscale D.l. 119/2018 in vigore dal 24/10/2018 sono state definite importanti novità in tema di pacificazione fiscale.
Andiamo ad approfondire brevemente le principali misure fiscali contenute nel decreto stesso:
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC (art. 1)
Saranno oggetto di definizione agevolata i Processi Verbali di Constatazione consegnati entro il 24/10/2018 per i quali, a tale data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o
ricevuto un invito al contradditorio contenente l’importo accertato.
Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dovrà essere presentata apposita entro il 31 maggio 2019, versando le imposte autoliquidate senza versamento delle sanzioni
applicate (il versamento potrà avvenire in unica soluzione o in un numero massimo di 20 rate).
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO (art. 2)
Saranno oggetto di definizione agevolata gli atti di accertamento notificati e non ancora impugnati entro il 24/10/2018 e per i quali, entro il suddetto termine, è stata presentata istanza
di accertamento con adesione.
Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dovranno essere versate le sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e eventuali oneri accessori.
ROTTAMAZIONE – TER (art. 3)
Saranno oggetto di rottamazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione (ex Equitalia) dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Tali debiti potranno essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive.
Il contribuente che intende procedere alla definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle Riscossione entro il 30 aprile 2019.
I debitori che hanno presentato la dichiarazione dovranno corrispondere l’ammontare complessivo delle somme dovute, in unica soluzione ovvero in nr. 18 rate con ultima scadenza il 30 novembre 2023, a partire dalla data del 31 luglio 2019.
Sono ammessi alla rottamazione – ter anche i soggetti che non hanno perfezionato la PRIMA ROTTAZIONE.
Invece per i soggetti che avevano presentato domanda per la ROTTAMAZIONE – BIS la possibilità di accedere alla ROTTAMAZIONE – TER esiste solo per quelli che alla data del 7 dicembre 2018 risultavano essere in regola con i versamenti dovuti per le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 (in questo caso la conversione in ROTTAMAZIONE – TER con conseguente nuova dilazione delle somme dovute su un arco temporale più ampio viene operata d’ufficio da parte dell’Agente della Riscossione) oppure che si sono visti rigettare la domanda presentata.
Per effetto della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e nemmeno avviate nuove procedure esecutive;
- Il debitore non è più considerato moroso ai fini del rilascio del D.U.R.C. che quindi viene emesso regolare.
Segnaliamo che in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (viene considerato ritardo lieve e quindi “trascurabile” il ritardo non superiore ai 5 giorni dalla scadenza originaria), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Il debito residuo non potrà più essere oggetto di rateazione.
STRALCIO DEBITI FINO A € 1.000,00 (art. 4)
E’ previsto l’annullamento AUTOMATICO dei debiti che, alla data del 24/10/2018, risultano essere di importo non superiore ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (in questo caso non rileva l’importo originario della cartella ma l’importo residuo alla data del 24/10/2018; gli importi versati prima di tale data vengono considerati acquisiti dall’Agente della Riscossione a titolo definitivo).
Tale procedura verrà effettuata direttamente (senza presentazione di dichiarazione) dall’Agente della Riscossione entro il prossimo 31 dicembre 2018.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI (art. 6)
Saranno oggetto di definizione agevolata, con riduzione dell’importo accertato nella misura massima del 95%, le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio.
Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dovrà essere presentata apposita domanda di definizione e versate le sole imposte dovute, senza sanzioni, entro il 31 maggio 2019; se il ricorso riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo allora quest’ultime dovranno essere oggetto di definizione.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo richiesta al Giudice da parte del contribuente.
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER ASD E SSD (art. 7)
Le ASD e SSD iscritte al registro del CONI al 31/12/2017, e con un ammontare di imposte Ires / Irap accertate / contestate inferiore a 30.000 euro per singolo tributo ed esercizio, potranno avvalersi delle seguenti misure fiscali:
- Definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione;
- Definizione agevolata delle liti pendenti;
con maggiori sgravi fiscali rispetto a quelli previsti dal decreto fiscale ed elencati nella presente circolare.
LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE O “CONDONO” (art. 9)
È introdotta la possibilità fino al 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRPEF, IRES, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L’integrazione degli imponibili sarà ammessa nel limite di 100.000,00 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto dichiarato.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000,00 euro oppure nel caso di assenza di debito di imposta per perdite il limite per integrazione sarà di 30.000,00 euro.
Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa e di versamento delle relative imposte saranno definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
È preclusa tale possibilità ai contribuenti che:
- non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche per uno solo degli anni d’imposta
dal 2013 al 2016; - hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o
dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie.
SALDO E STRALCIO (LEGGE 145/2018)
Con la legge di bilancio 2019 è stata prevista la possibilità per le sole persone fisiche con un ISEE non superiore a 20.000 euro o che essendo in uno stato di sovra-indebitamento hanno
presentato domanda per la liquidazione di tutti i beni propri, di saldare i propri debiti nei confronti dell’Agente della Riscossione con una riduzione massima prevista del 90%.
Saranno oggetto di tale agevolazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione (ex Equitalia) dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, relativi ad imposte dichiarate ma non versate da parte del contribuente.
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30/04/2019 ed in caso di rigetto della stessa il contribuente verrà automaticamente incluso nella Rottamazione – ter.
Sono previste altresì, ulteriori definizioni agevolate, che andiamo solo ad elencare:
- ROTTAMAZIONE DEI RUOLI RELATIVI A RISORSE PROPRIE UE (art. 5)
- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (art. 8)
Abbiamo voluto darVi un primo strumento di valutazione circa le novità contenute, invitandoVi, qualora foste interessati, a contattarci per approfondire la Vostra personale posizione fiscale.
Lo Studio, a tale proposito, ha costituito un proprio team interno destinato alla consulenza specifica in tale ambito e composto da Cortinovis Chiara, Pesenti Eleonora e Locatelli Davide.
A presto
Studio Mazzoleni & Partners