
Circolare mensile per il cliente 10.05.2024
9 Maggio 2024
Ai gentili Clienti
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CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2024
APRILE 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Approvazione dei nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPI e IMU ENC
- IMU – esenzione per gli immobili occupati abusivamente – applicazione prima dell’1.1.2023
- Variazione del depositario delle scritture contabili – comunicazione
- Misure di sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento
- Credito d’imposta per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso – Disposizioni attuative
- Obbligo di contraddittorio preventivo – individuazione degli atti esclusi
- Disciplina IRAP dei ristorni delle cooperative
- “Flat tax incrementale” – versamento – codice tributo
- Caffè e prodotti di merchandising in omaggio ai dipendenti da parte della società di produzione e commercializzazione – tassabilità
- Trasporto urbano di persone – servizi con finalità turistico-ricreativa – trattamento IVA
- Biglietti di trasporto – conservazione elettronica mediante un file riepilogativo
- Liquidazione generale dei beni – nota di variazione iva
- MAGGIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI DICHIARATIVI IMU/IMPI E IMU ENC |
Con il DM 24.4.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato due modelli dichiarativi (nonché le correlate istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) relativi:
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1.1 | NOVITÀ NEI MODELLI DICHIARATIVI E NELLE ISTRUZIONI Tra le novità recepite dai modelli e dalle istruzioni di cui al DM 24.4.2024, si segnalano:
Esenzione per l’immobile occupato abusivamente da terzi
Norme di interpretazione autentica sull’esenzione per gli immobili degli ENC Ai sensi delle citate norme di interpretazione autentica, per la verifica della predetta esenzione gli immobili dell’ente non commerciale devono intendersi:
L’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 rileva anche per individuare gli enti non commerciali:
Requisiti per l’abitazione principale ai fini IMU post Corte Cost. 209/2022 |
1.2 | DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2023 I nuovi modelli vanno adottati già per le dichiarazioni relative all’anno 2023, il cui termine di presentazione è fissato per lunedì 1.7.2024 (cadendo il 30.6.2024 di domenica). |
1.3 | PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI La dichiarazione IMU/IMPi:
La dichiarazione IMU ENC va invece presentata:
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2 | IMU – ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE – APPLICAZIONE prima dell’1.1.2023 |
Con la sentenza 18.4.2024 n. 60, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU se sussistono i presupposti individuati dall’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, ossia per gli immobili occupati abusivamente da terzi, non utilizzabili né disponibili, per i quali:
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2.1 | ESENZIONE DALL’IMU PER L’IMMOBILE OCCUPATO DALL’1.1.2023 La disciplina IMU attualmente in vigore, con il citato art. 1 co. 759 lett. G-bis) della L. 160/2019, contempla espressamente l’esenzione dall’IMU per l’immobile occupato abusivamente da terzi. Tuttavia, tale disposizione, introdotta dall’art. 1 co. 81 della L. 197/2022, è entrata in vigore l’1.1.2023 (alla stessa non può infatti attribuirsi efficacia retroattiva, né la qualifica di norma di interpretazione autentica). |
2.2 | APPLICAZIONE DELL’IMU PER L’IMMOBILE OCCUPATO PRIMA DEL 2023 Per gli anni precedenti al 2023, mancando una disposizione esplicita, la giurisprudenza ha assunto posizioni ondivaghe in merito all’esclusione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente da terzi. Nella giurisprudenza di legittimità si è andato consolidando l’orientamento secondo cui il soggetto passivo dell’IMU va individuato (salvo specifiche eccezioni) nel proprietario dell’immobile o nel titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, a prescindere dall’effettiva detenzione materiale del bene e dalla possibilità concreta di utilizzarlo. In conformità a tali premesse, pertanto, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che, per gli anni precedenti al 2023, il pagamento dell’IMU è dovuto anche dal proprietario dell’immobile occupato abusivamente da terzi (cfr. Cass. 20.3.2019 n. 7800). Non discostandosi da tale posizione interpretativa, ma ritenendo tuttavia costituzionalmente illegittimo l’assoggettamento ad IMU dell’immobile occupato abusivamente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze 13.4.2023 n. 9956 e 9957, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, in riferimento all’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 (recante la disciplina IMU previgente all’attuale L. 160/2019). |
2.3 | SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE – ESENZIONE PER GLI ANNI ANTE 2023 Con la sentenza 18.4.2024 n. 60, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata tale questione di legittimità costituzionale, sottolineando come la proprietà di un immobile occupato da terzi “non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”.Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 sopra illustrati.Di fatto, dunque, con la sentenza della Corte Costituzionale è stata estesa l’applicazione dell’esenzione ex art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 anche per gli anni precedenti al 2023. |
2.4 | ESTENSIONE DELL’ESENZIONE AGLI ANNI 2020 – 2022 A stretto rigore, la sentenza della Corte Costituzionale interviene sul solo art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011, in vigore fino al 31.12.2019 (poiché successivamente sostituito dalla disciplina della L. 160/2019, attualmente vigente).Tuttavia, considerata l’analogia delle previsioni contenute nella L. 160/2019 con quelle delle disposizioni previgenti, pare potersi ritenere che la portata della pronuncia sia valida anche per gli anni dal 2020 al 2022. |
2.5 | EFFETTI DELLA SENTENZA La sentenza della Consulta ha effetti rilevanti per gli anni antecedenti al 2023, in quanto:
Rimane fermo che gli effetti della sentenza non possono essere fatti valere per i c.d. “rapporti esauriti”, ossia dai contribuenti:
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3 | VARIAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI – COMUNICAZIONE |
3.1 | COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’INCARICO Il provvedimento attua l’art. 35 co. 3-bis del DPR 633/72, inserito dall’art. 4 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), che ha disciplinato una procedura alla quale ricorrere nel caso in cui il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, a seguito della cessazione dell’incarico professionale con il depositario. In particolare, in caso di inerzia del contribuente, il depositario:
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3.2 | MODELLO DI COMUNICAZIONE Nel modello di comunicazione occorre riportare:
In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, il programma di compilazione rilascia un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti fiscali si presume presso il domicilio fiscale del cliente depositante. La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario stesso e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
3.3 | RILASCIO DEL SOFTWARE APPLICATIVO La trasmissione della comunicazione è effettuata esclusivamente mediante una procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. La data di disponibilità della procedura sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024 (data di entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024). |
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4 | MISURE DI SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI CHE INTENDONO REALIZZARE UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO |
Con il DM 19.1.2024 n. 43, pubblicato sulla G.U. 5.4.2024 n. 80, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha definito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 21 co. 3 del DL 34/2019, le disposizioni riguardanti l’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal DM 22.4.2022 (relativo alla Nuova Sabatini di cui all’art. 2 del DL 69/2013). | |
4.1 | SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda:
Sono escluse le PMI nei cui confronti sia stata verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011. |
4.2 | CARATTERISTICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE Entro la data di presentazione della domanda, la PMI deve aver deliberato un aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale sociale deve essere:
Versamento dell’aumento di capitale Il versamento della quota di aumento di capitale non versata entro il termine suddetto deve risultare effettuato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al DM 22.4.2022. |
4.3 | MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE A fronte dell’aumento di capitale, il contributo di cui all’art. 11 del DM 22.4.2022 è incrementato:
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4.4 | PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO La PMI che abbia deliberato l’aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo secondo i modelli che saranno definiti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, entro l’1.7.2024, con apposito provvedimento. |
4.5 | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L’erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata:
Nei casi previsti dall’art. 11 del DM 19.1.2024 n. 43, il contributo è revocato. |
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5 | CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI IN PLASTICA MONOUSO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 4.3.2024, pubblicato sulla G.U. 13.4.2024 n. 87, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta finalizzato a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall’art. 4 co. 7 del DLgs. 196/2021. | |
5.1 | AMBITO APPLICATIVO Il credito d’imposta:
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5.2 | MODALITÀ DI UTILIZZO Il credito d’imposta è utilizzabile:
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5.3 | TRATTAMENTO FISCALE Il credito d’imposta:
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5.4 | DIVIETO DI CUMULO Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale. |
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6 | OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI ESCLUSI |
L’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 219, ha previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo generalizzato tra le parti, operante per qualsiasi tributo e per qualsiasi imposta. In base all’art. 7 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39, l’art. 6-bis della L. 212/2000 si applica per gli atti emessi dal 30.4.2024. A livello generale, l’introduzione del contraddittorio preventivo ha i seguenti effetti:
Non tutti gli atti impositivi sono però soggetti al contraddittorio preventivo. L’art. 6-bis in esame prevede infatti che mediante un apposito decreto ministeriale siano individuati gli atti che ne sono esclusi. A tal fine è stato emanato il DM 24.4.2024, pubblicato sulla G.U. 30.4.2024 n. 100.
La loro individuazione è particolarmente importante anche ai fini dell’accertamento con adesione, considerato che per gli atti esclusi da contraddittorio è prevista una disciplina distinta (non c’è lo schema di provvedimento e il contribuente, ricevuto l’accertamento, può presentare istanza di adesione). | |
6.1 | ATTI AUTOMATIZZATI E SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI Tali atti sono elencati nell’art. 2 del DM 24.4.2024. Tra i più importanti si segnalano i seguenti:
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6.2 | ATTI DI PRONTA LIQUIDAZIONE L’art. 3 del DM 24.4.2024 richiama le comunicazioni bonarie in tema di liquidazione automatica delle dichiarazioni e di liquidazioni periodiche IVA (e, ovviamente, anche le successive cartelle di pagamento). Per questi atti, rimane comunque il contraddittorio e la procedura di cui al DLgs. 462/97 per la loro definizione. Vi sono poi gli avvisi di liquidazione in tema di omessa o tardiva registrazione di atti e di dichiarazioni ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA (si pensi alla dichiarazione di successione), inclusi i casi di omesso/tardivo versamento. Sembra che gran parte degli avvisi di liquidazione siano così esclusi dal contraddittorio preventivo. |
6.3 | CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI Si tratta delle comunicazioni bonarie inerenti all’art. 36-ter del DPR 600/73 e delle successive cartelle di pagamento. Per tali atti rimane il contraddittorio e la procedura di cui al DLgs. 462/97 per la loro definizione. |
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7 | DISCIPLINA IRAP DEI RISTORNI DELLE COOPERATIVE |
Con la consulenza giuridica 4.4.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina, ai fini IRAP, dei ristorni delle società cooperative, distinguendo tra:
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7.1 | RISTORNI CONTABILIZZATI COME DEBITO Se, nel rispetto dei criteri previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, alla data di chiusura dell’esercizio vi è l’obbligo di ripartire i ristorni, la società cooperativa li rileva come debito, con contropartita a Conto economico come rettifica di ricavo o costo in base alla loro natura (documento OIC 28, § 23A). In tale ipotesi, i ristorni sono deducibili in applicazione del principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio d’esercizio (ex art. 5 del DLgs. 446/97). |
7.2 | RISTORNI CONTABILIZZATI COME DESTINAZIONE DELL’UTILE Se, invece, alla data della chiusura dell’esercizio non vi è l’obbligo di erogare i ristorni, questi sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile, nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla loro ripartizione (documento OIC 28, § 23B). Anche in tale ipotesi, pur non essendo imputato a Conto economico, l’onere è comunque deducibile ai fini IRAP in applicazione dell’art. 2 co. 2 del DM 8.6.2011. In base a tale disposizione, i componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a Conto economico. Se per questi componenti non è mai prevista tale imputazione, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati a Conto economico aventi la medesima natura. Posto che, se imputati a Conto economico, i ristorni sono deducibili, la consulenza giuridica in commento ne ammette la deducibilità anche ove siano riconosciuti come destinazione dell’utile dell’esercizio. Il diverso trattamento contabile non ne muta, infatti, la natura. |
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8 | “FLAT TAX INCREMENTALE” – VERSAMENTO – CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 18.4.2024 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva del 15%, calcolata sulla quota del reddito d’impresa o di lavoro autonomo incrementale del 2023 rispetto al maggiore di quelli del triennio precedente, comunque non superiore a 40.000,00 euro, determinata nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (c.d. “flat tax incrementale”). La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. | |
8.1 | CODICE TRIBUTO Per effettuare il versamento con il modello F24 della “flat tax incrementale” occorre utilizzare il codice tributo “1731”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. |
8.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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9 | CAFFÈ E PRODOTTI DI MERCHANDISING IN OMAGGIO AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE – TASSABILITÀ |
Con la risposta a interpello 11.4.2024 n. 89, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini del reddito di lavoro dipendente, di sacchetti di caffè e prodotti di merchandising omaggiati dalla società di produzione e commercializzazione ai propri dipendenti per promuovere la propria immagine. | |
9.1 | ARRICCHIMENTO DEL LAVORATORE Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising). Tali beni non possono quindi considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. |
9.2 | MODALITÀ DI TASSAZIONE Qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del co. 3 dell’art. 51 del TUIR e successive integrazioni (258,23 euro o, per il 2024, 1.000,00 euro o 2.000,00 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell’art. 9 co. 3 del TUIR (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 29.10.2003 n. 202). |
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10 | TRASPORTO URBANO DI PERSONE – SERVIZI CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA – TRATTAMENTO IVA |
Con la risposta a interpello 16.4.2024 n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle prestazioni rese da una società che fornisce servizi di trasporto turistico su ruota nell’ambito del territorio di un Comune. I dubbi dell’istante vertevano in particolare sulla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA ex art. 10 n. 14 del DPR 633/72 e sulle modalità di certificazione dei corrispettivi. | |
10.1 | PRESTAZIONI DI TRASPORTO ESENTI L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 14 del DPR 633/72 si applica alle sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante veicoli da piazza, ossia mediante veicoli adibiti al servizio taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, come definiti dall’art. 2 della L. 21/92. |
10.2 | PRESTAZIONI DI TRASPORTO CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA Sono invece soggetti ad aliquota IVA:
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10.3 | CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI Secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 36-bis del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), tutte le agevolazioni in parola (esenzione e aliquote IVA agevolate) sono applicabili alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone che non comprendano la fornitura di servizi ulteriori, diversi da quelli accessori. Non rileva, a tal fine, la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può anche essere turistico-ricreativa. Nel caso specifico, poiché la società svolge un’attività di trasporto urbano di persone senza fornitura di servizi ulteriori ma mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli adibiti al servizio taxi, trova applicazione l’aliquota IVA del 10%. |
10.4 | ESONERO DALL’INVIO DEI CORRISPETTIVI Per quanto riguarda le modalità di certificazione delle prestazioni, l’Agenzia conferma che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico non sono tenuti né alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. b) del DM 10.5.2019), né all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 1 co. 3 del DPR 696/96), laddove provvedano a certificare detti corrispettivi mediante l’emissione di biglietti di trasporto conformi al DM 30.6.92 (e assolvano gli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso decreto). |
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11 | BIGLIETTI DI TRASPORTO – CONSERVAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE UN FILE RIEPILOGATIVO |
Con la risposta a interpello 23.4.2024 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione dei biglietti di trasporto, da parte di una società operante nel settore del trasporto aereo. L’istante certificava i servizi di trasporto mediante biglietti emessi in formato elettronico (nel rispetto di quanto disposto dal DM 30.6.92) e, al fine di ridurre i costi di archiviazione, ipotizzava di:
Escludeva, invece, l’intervento di un notaio per l’attestazione di conformità ai documenti originali. | |
11.1 | CONSERVAZIONE DEI BIGLIETTI SINGOLI L’Agenzia delle Entrate ricorda che i biglietti di trasporto sono documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, soggetti agli obblighi previsti dal citato DM 17.6.2014:
Pertanto, in base alle norme attualmente vigenti, la conservazione di un file riepilogativo predisposto secondo le modalità anzidette non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti di trasporto. |
11.2 | QUALIFICAZIONE DEL FILE COME “ESTRATTO INFORMATICO” L’Agenzia osserva poi che, qualora il file riepilogativo potesse qualificarsi come “estratto informatico” di ciascun biglietto (ossia, in base alle Linee Guida AgID attuative dell’art. 71 del CAD, come “una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto”), ai fini della sua piena efficacia probatoria occorrerebbe l’attestazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Pertanto, in assenza di intervento del pubblico ufficiale, la redazione e conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti, ma potrebbe, al più, aggiungersi alla stessa. |
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12 | LIQUIDAZIONE GENERALE DEI BENI – NOTA DI VARIAZIONE IVA |
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 8.4.2024 n. 88, ha riconosciuto la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione per il fornitore che non abbia ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito da parte di una fondazione assoggettata a una procedura di liquidazione giudiziale dei beni ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Nel più rilevante documento di prassi in materia (C.M. 17.4.2000 n. 77/E), l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’emissione della note di variazione in diminuzione, aveva menzionato le sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. Nella risposta a interpello in esame, però, si rileva che la procedura di liquidazione generale dei beni di cui agli artt. 14 ss. delle disposizioni di attuazione al codice civile è soggetta alle “disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, cioè alle disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, le quali a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale). A fronte dei menzionati rinvii, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’art. 26 del DPR 633/72, ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione. | |
12.1 | TERMINE INIZIALE DI EMISSIONE DELLA NOTA Se la procedura è stata avviata prima del 26.5.2021 (ossia prima dell’entrata in vigore del DL 73/2021 che ha modificato la disciplina), la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solamente a decorrere dal momento in cui si è verificata l’infruttuosità della procedura, ai sensi del previgente art. 26 del DPR 633/72, e non già dal momento di avvio della procedura stessa. Nel caso oggetto dell’interpello, in ragione del rinvio contenuto nell’art. 16 delle disposizioni di attuazione al codice civile alle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, all’art. 213 del RD 267/42, il fornitore potrà emettere la nota di variazione solamente decorsi i termini previsti per l’approvazione del piano di riparto (cfr. C.M. 17.4.2000 n. 77/E). |
12.2 | TERMINE FINALE PER L’EMISSIONE DELLA NOTA E PER LA DETRAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha confermato le proprie precedenti indicazioni affermando che:
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MAGGIO 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.5.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.5.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.5.2024 | Versamento IVA primo trimestre 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.5.2024 | Versamento IVA primo trimestre 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. |
16.5.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.5.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 non supera 100,00 euro. |
16.5.2024 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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16.5.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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16.5.2024 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2024. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.5.2024 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
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27.5.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
30.5.2024 | Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico | I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della prima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023. In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:
Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024. |
31.5.2024 | Riapertura dell’adesione al | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.5.2024:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
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31.5.2024 | Riapertura dell’adesione al | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.5.2024:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
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31.5.2024 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2023 al 30.11.2023:
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31.5.2024 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2024. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2024. |
31.5.2024 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
31.5.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.5.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
31.5.2024 | Credito d’imposta per impianti di compostaggio | I gestori di centri agroalimentari devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario incaricato:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 10 maggio 2024
Team Consulenza