Circolare mensile per il cliente 07.10.2024

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7 Ottobre 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024

 

SETTEMBRE 2024: NOVITÀ

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Comunicazioni delle spese superbonus sostenuTe nel 2024 e 2025 – disposizioni attuative
  2. Controlli fiscali – processi verbali – utilizzo della sottoscrizione digitale
  3. Regime di adempimento collaborativo – Procedura del ravvedimento operoso
  4. Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande
  5. Incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli – disposizioni attuative – modifiche
  6. Imposta sul valore delle cripto-attività (ivca) e imposta di bollo sulle comunicazioni relative a cripto-valute – Alternatività
  7. Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – regime forfetario iva – natura opzionale
  8. Esportazioni per finalità umanitarie – invio dei beni all’estero – prova
  9. Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – aliquota iva del 4%
  10. Ottobre 2024: principali adempimenti

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1COMUNICAZIONI DELLE SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2024 E 2025 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 In attuazione dell’art. 3 del DL 39/2024, è stato emanato il DPCM 17.9.2024 (pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.9.2024), che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico.
1.1SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono tenuti a presentare tale comunicazione coloro che:

  • al 31.12.2023 hanno già presentato la CILA superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno ancora concluso i lavori agevolati;
  • hanno presentato i suddetti documenti (CILA superbonus o richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall’1.1.2024.
1.2ENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE
Le comunicazioni relative agli interventi agevolati con il superbonus volti:

  • all’efficientamento energetico, devono essere trasmesse all’ENEA;
  • alla riduzione del rischio sismico, devono essere trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.3CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024) e la relativa percentuale di detrazione;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.
1.4TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Le comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica:

  • costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA (a tal fine, le asseverazioni per SAL e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del DPCM 17.9.2024 includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme alle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” allegate al DPCM);
  • vanno inviate entro i medesimi termini delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA (ossia entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o degli interventi relativi al SAL).

Le comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, che non hanno concluso i lavori entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i termini perentori:

  • del 31.10.2024, se relative ai SAL approvati entro l’1.10.2024;
  • di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, negli altri casi.

Professionisti incaricati della trasmissione
Devono provvedere alla trasmissione:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono le asseverazioni all’ENEA ex art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020.

Linee Guida
Le comunicazioni vanno trasmesse secondo quanto prescritto dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” e dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” allegate al DPCM 17.9.2024.

1.5REGIME SANZIONATORIO
L’omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta:

  • per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata prima del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;
  • per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata dal 30.3.2024, la decadenza dell’agevolazione fiscale (senza possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per trasmettere la comunicazione oltre i termini ordinari).

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2CONTROLLI FISCALI – PROCESSI VERBALI – UTILIZZO DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
 In attuazione del nuovo art. 38-bis co. 2 del DPR 600/73, inserito dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2024 n. 372380 sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale.
2.1AMBITO DI APPLICAZIONE
I processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.
Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.
2.2CONTRIBUENTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE
Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale.
A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.
Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES – CMS Advanced Electronic Signatures – file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.
Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.Trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC
Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all’indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.
Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.Consegna manuale del processo verbale o invio tramite raccomandata A/R
Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R.
2.3CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE
Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.
A seguito dell’apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale.
Il documento informatico così formato costituisce l’originale informatico.Consegna del processo verbale
La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato.
La consegna può essere effettuata anche:

  • mediante invio all’indirizzo PEC del contribuente o del proprio delegato;
  • tramite raccomandata A/R.
2.4RIFIUTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE
Nei casi di rifiuto della sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo:

  • ne dà evidenza nello stesso, indicandone i motivi;
  • può procedere alla sottoscrizione digitale del documento.

Invio del processo verbale
Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo procede:

  • all’invio della copia analogica del processo verbale informatico al domicilio fiscale del contribuente, mediante raccomandata A/R;
  • oppure alla trasmissione del documento informatico originale tramite PEC, all’indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

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3REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
 Il DM 31.7.2024 n. 126, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha disciplinato la procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, nell’ambito dell’adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015.
Il decreto attua l’art. 6 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015, come modificato dal DLgs. 221/2023, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo.
3.1AMBITO APPLICATIVO
La procedura di ravvedimento operoso prevista dal DM 126/2024 si applica in due ipotesi:

  • il contribuente che spontaneamente intende regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • il contribuente che intende aderire alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate derivanti dalle interlocuzioni “tipiche” del regime di adempimento collaborativo.
3.2CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RAVVEDIMENTO
Tali soggetti sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l’ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta.
I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. “visto pesante”), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo.
L’ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest’ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni.
A questo punto:

  • se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo, il contraddittorio si conclude;
  • se, invece, il contribuente non effettua il versamento, l’ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, notifica un atto di ricalcolo contenente l’indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

Misura delle sanzioni
Le sanzioni sono ridotte in base a quanto stabilito dall’art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione qualificata.

Presentazione delle dichiarazioni integrative
Una volta effettuato il versamento degli importi richiesti, ai fini della chiusura della procedura, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

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4AUTOTRASPORTATORI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con il DM 6.8.2024, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215:

  • è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2024;
  • sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
4.1SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:

  • all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie;
  • allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
4.2INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI
Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:

  • avviata dal 27.2.2025;
  • completata entro l’1.8.2025.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo an-tecedenti al 27.2.2025, purché successivi al 13.9.2024.

Esclusioni
Sono invece esclusi:

  • i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
  • la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza
Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

  • l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
  • l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
  • i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
  • le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
  • al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
4.3AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi:

  • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
  • nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;
  • sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

  • 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
  • 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
  • 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
  • 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.
Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

  • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
  • compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
  • compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
  • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

4.4MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate:

  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15”;
  • al soggetto gestore “Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.”, all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it;
  • utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/formazione-xv-edizione), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
  • a partire dal 10.12.2024 ed entro il 20.1.2025.

Dati da indicare nella domanda
In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:

  • i dati identificativi del richiedente;
  • il soggetto attuatore delle azioni formative;
  • il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;
  • il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza);
  • il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).
4.5RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
Entro il 26.9.2025 dovrà essere presentata:

  • una relazione di fine attività;
  • una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

  • l’elenco dei partecipanti;
  • la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
  • la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;
  • se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall’ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
  • i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
  • il dettaglio dei costi per singole voci.

Certificazione della documentazione contabile
La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.
Il relativo costo:

  • potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;
  • non concorrerà però a determinare le previste soglie.

Modalità di presentazione
La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15”;
  • al soggetto gestore, all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it.
  • La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
4.6VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE
Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione
4.7EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi avverrà:

  • al termine della realizzazione del progetto formativo;
  • previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

4.8REVOCA DEI CONTRIBUTI
I contributi sono revocati in caso di:

  • accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
  • mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
  • dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;
  • controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Restituzione del contributo già erogato
Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

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5INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – MODIFICHE
 Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale 3.6.2024, ha definito la disciplina attuativa dei contributi previsti dall’art. 5 del DPCM 20.5.2024 a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.

Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy:

  • con il DM 23.9.2024, ha rimodulato le risorse relative all’agevolazione in esame;
  • mediante la circ. 24.9.2024, ha fornito chiarimenti sul termine di conferma dell’operazione, in considerazione dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti.
5.1MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo spetta in misura pari a:

  • 400,00 euro, per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL;
  • 800,00 euro, per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano.
5.2REQUISITI
I contributi spettano per le installazioni di impianti effettuate dal 25.5.2024 al 31.12.2024.
Il DM 3.6.2024 specifica che, ai fini dell’accesso ai predetti contributi, è necessario che:

  • gli impianti installati siano omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN 115;
  • gli installatori svolgano come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli;
  • alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
  • l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
  • nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva al 25.5.2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale;
  • la data di collaudo dell’impianto installato sia successiva al 25.5.2024.
5.3MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
Per la fruizione degli incentivi per gli impianti a GPL e metano:

  • il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione (di fatto, l’installatore applica uno sconto);
  • l’installatore viene rimborsato dell’importo del contributo dalle imprese costruttrici degli impianti di alimentazione;
  • le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
5.4MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI
Gli installatori degli impianti possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it) a partire dalle ore 10.00 dell’1.7.2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari complessivamente a 9.992.463,21 euro.Rimodulazione delle risorse
In considerazione degli esiti del monitoraggio delle prenotazioni effettuate, con il DM 23.9.2024 è stata stabilita la seguente rimodulazione delle risorse:

  • una quota pari al 30% (prima 60%) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
  • una quota pari al 70% (prima 40%) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.

Conferma dell’operazione
Ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DM 3.6.2024, entro 120 giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a GPL o metano.
Al riguardo, la circ. MIMIT 24.9.2024 ha osservato che, a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il suddetto termine non sempre risulta congruo.
Conseguentemente, viene stabilito che, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano resteranno attive, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori.

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6IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (IVCA) E IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE A CRIPTO-VALUTE – ALTERNATIVITÀ
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181 ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività.
Il caso di specie riguarda un soggetto che detiene bitcoin presso una società di diritto italiano, iscritta nel Registro tenuto dall’OAM. Poiché è stata corrisposta l’imposta di bollo, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, addebitata dalla società che gestisce il portafoglio digitale, chiede se, avendo pagato il suddetto bollo, sia tenuto a corrispondere l’IVCA.
6.1APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille annuo (anche) per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, precisando (nota 3-ter) che:

  • tale comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione;
  • l’imposta di bollo è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto;
  • se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L’imposta si applica alle cripto-attività con lo stesso meccanismo applicato per il bollo sulle comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari: anche l’imposta di bollo sulle cripto-attività prescinde dal materiale invio della comunicazione o dall’esistenza di un obbligo di inviarla, ma si applica comunque su una comunicazione all’anno “anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30).
In caso di assenza dell’obbligo di comunicazione, l’imposta di bollo sulle cripto-attività viene, quindi, applicata al 31 dicembre di ciascun anno (e, comunque, al termine del rapporto).

Per quanto concerne i soggetti obbligati, come ricordato nella circ. 30/2023:

  • in virtù del rinvio all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, sono tenuti all’applicazione dell’imposta tutti i soggetti che esercitano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
  • sono altresì tenuti i prestatori di servizi di cui all’art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007 che rientrano nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 co. 1 del DL 167/90 (ma non versano l’acconto).

Infine, viene precisato che non è dovuta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto “l’importo non rappresenta un prodotto finanziario” ai sensi dell’art. 13 della tariffa, allegata al dpr 642/72.

6.2APPLICAZIONE DELL’IVCA
Avendo corrisposto l’imposta di bollo sulle comunicazioni, la risposta 181/2024 ritiene che non si debba corrispondere anche l’imposta sulle cripto-attività.
Infatti, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 (nel modificare il co. 18 dell’art. 19 del DL 201/2011) ha specificato che a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal co. 18-bis del presente articolo”.
Tra le due imposte sussiste quindi una sorta di alternatività in base alla quale, come già chiarito anche dalla circ. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui all’art. 19 co. 18 del DL 201/2011 deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”. Dall’1.1.2023, l’IVCA “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.
6.3COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Con riferimento al monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate conferma che le cripto-attività (non solo le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia (in questo senso, si veda anche la circ. 30/2023). Pertanto, nel caso di specie si conferma l’obbligo di compilazione di tale quadro.
Resta comunque fermo che le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

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7ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – REGIME FORFETARIO IVA – NATURA OPZIONALE
 Con una delle risposte fornite in occasione della Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, ha natura opzionale e non costituisce un regime “naturale”.
7.1QUADRO NORMATIVO E CARATTERISTICHE DEL REGIME
Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, ed è applicabile dall’1.1.2024.
Nello specifico, tale norma stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), le OdV e le APS che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro “applicano”, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014.
In sostanza, le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti:

  • non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
  • non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
  • sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 (fermi restando gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).
7.2NATURA OPZIONALE DEL REGIME
Stante il tenore letterale dell’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per OdV e APS con ricavi non superiori al limite stabilito di adottare o mantenere il regime IVA ordinario o il regime speciale previsto dalla L. 398/91.
Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 “non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale”, per cui rappresenta un’alternativa ai regimi già previsti in precedenza.
Ciò risulta in linea, secondo l’Agenzia, con la disciplina prevista dall’art. 86 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che il regime di cui al DL 146/2021 sembra anticipare sotto il profilo IVA. Infatti, il regime di cui al citato art. 86 – che diverrà efficace solo a seguito del rilascio della prevista autorizzazione europea – ha natura opzionale.

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8ESPORTAZIONI PER FINALITÀ UMANITARIE – INVIO DEI BENI ALL’ESTERO – PROVA
 Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 182, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 per le cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell’Unione europea, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche o altri enti, in attuazione di finalità umanitarie.
8.1DECRETO DI ATTUAZIONE
Il richiamato art. 8 co. 1 lett. b-bis) prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisca le modalità di attuazione del regime di non imponibilità.
Detto decreto ministeriale non è mai stato emanato, ma la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate in commento specifica che la norma primaria è, comunque, da ritenersi pienamente efficace.
Nelle more dell’emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il DM 10.3.88 n. 379, riferito alla previgente norma agevolativa per le cessioni all’esportazione con scopi umanitari (prima dell’inserimento di detta norma agevolativa nell’ambito dell’art. 8 del DPR 633/72).
8.2PROVA DI USCITA DEI BENI
Ai fini della prova di uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea (richiesta per l’efficacia del regime di non imponibiità), quando il trasporto è a cura del cessionario, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile superare il dettato normativo dell’art. 8 co. 1 lett. b-bis) in argomento, il quale stabilisce che “la prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”.
Al di là del tenore letterale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la prova di uscita del beni possa essere fornita con ogni mezzo, “non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità”.
Affinché la prova sia valida e consenta l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, è però richiesto che essa sia “certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana”.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta la validità della prova fornita per la cessione nei confronti di una Pubblica Amministrazione italiana, la quale si occupa di ricevere i beni prima dell’invio al di fuori dell’Unione europea. In particolare, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una notifica nei confronti del fornitore, attestante la ricezione dei beni da parte del cessionario extra-UE e detta prova

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9PRESTAZIONI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA E DIGITALE DI LIBRI – ALIQUOTA IVA DEL 4%
 Sulla base di quanto precisato nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 5, l’aliquota IVA del 4%, di cui al n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie.
L’Amministrazione Finanziaria ha adottato un’interpretazione evolutiva della normativa in esame, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica avvenuta nel settore editoriale a partire dalla fine degli anni Ottanta.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OTTOBRE 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.10.2024

Modifica acconti da 730/2024

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2024.

11.10.2024

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatoriLe imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quarto periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

15.10.2024

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2024Versamento rate imposte e contributiI soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.10.2024

Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non è di almeno 500,00 euro.

16.10.2024

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2024;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.

16.10.2024

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.10.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.10.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2024.
21.10.2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.10.2024

Presentazione modelli 730/2024 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2024 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal contribuente.

Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2024 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

25.10.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.10.2024

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

28.10.2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022
    n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.8.2024 all’11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione).

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.4.2025.

29.10.2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.10.2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” dell’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2025;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.10.2024

Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della seconda e ultima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6
co. 1 e 2 del DL 145/2023.
In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:

  • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
  • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della prima rata è scaduto il 30.5.2024.

31.10.2024

Adesione al concordato preventivo

I soggetti:

  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024;
  • in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024
31.10.2024

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro il 16.12.2024, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2024, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
31.10.2024

Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:

  • in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;
  • riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024.

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.

In caso di SAL approvati successivamente all’1.10.2024, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del SAL.

31.10.2024

Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi con superbonus

Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” nell’anno 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:

  • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 70%;
  • a condizione che tali interventi abbiano raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  • qualora l’unità immobiliare (anche non adibita ad abitazione principale) oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o in qualità di detentore.

L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

31.10.2024

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023, riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • i redditi esenti.
31.10.2024

Presentazione modelli 770/2024

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 770/2024;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.

31.10.2024

Regolarizzazione modelli 770/2023

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2023, relativi al 2022;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2023;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2023.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:

  • il modello REDDITI 2024;
  • il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2024

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024

Spedizione modello REDDITI PF 2024 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2024:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
31.10.2024

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2024

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:

  • in allegato alla dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2024.
31.10.2024

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
31.10.2024

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

31.10.2024

Opzione per la “tonnage tax”

Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.

31.10.2024

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2024;
  • nell’ambito del modello IRAP 2024.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

31.10.2024

Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, relative al 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024:

  • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
31.10.2024

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2024

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2024

Remissione “in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
31.10.2024

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione

31.10.2024

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2024.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.
31.10.2024

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2024;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2024 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.10.2024

Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.10.2024

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2023 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
31.10.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.10.2024

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2024, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 07 ottobre 2024

Team Consulenza


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