
Circolare mensile per il cliente 07.10.2024
7 Ottobre 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
SETTEMBRE 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Comunicazioni delle spese superbonus sostenuTe nel 2024 e 2025 – disposizioni attuative
- Controlli fiscali – processi verbali – utilizzo della sottoscrizione digitale
- Regime di adempimento collaborativo – Procedura del ravvedimento operoso
- Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande
- Incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli – disposizioni attuative – modifiche
- Imposta sul valore delle cripto-attività (ivca) e imposta di bollo sulle comunicazioni relative a cripto-valute – Alternatività
- Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – regime forfetario iva – natura opzionale
- Esportazioni per finalità umanitarie – invio dei beni all’estero – prova
- Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – aliquota iva del 4%
- Ottobre 2024: principali adempimenti
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1 | COMUNICAZIONI DELLE SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2024 E 2025 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
In attuazione dell’art. 3 del DL 39/2024, è stato emanato il DPCM 17.9.2024 (pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.9.2024), che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico. | |
1.1 | SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono tenuti a presentare tale comunicazione coloro che:
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1.2 | ENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni relative agli interventi agevolati con il superbonus volti:
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1.3 | CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
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1.4 | TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica:
Le comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, che non hanno concluso i lavori entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i termini perentori:
Professionisti incaricati della trasmissione
Linee Guida |
1.5 | REGIME SANZIONATORIO L’omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta:
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2 | CONTROLLI FISCALI – PROCESSI VERBALI – UTILIZZO DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE |
In attuazione del nuovo art. 38-bis co. 2 del DPR 600/73, inserito dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2024 n. 372380 sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale. | |
2.1 | AMBITO DI APPLICAZIONE I processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. |
2.2 | CONTRIBUENTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale. A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES – CMS Advanced Electronic Signatures – file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo. Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.Trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all’indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici. Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.Consegna manuale del processo verbale o invio tramite raccomandata A/R Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R. |
2.3 | CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. A seguito dell’apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale. Il documento informatico così formato costituisce l’originale informatico.Consegna del processo verbale La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato. La consegna può essere effettuata anche:
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2.4 | RIFIUTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE Nei casi di rifiuto della sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato del controllo:
Invio del processo verbale
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3 | REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Il DM 31.7.2024 n. 126, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha disciplinato la procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, nell’ambito dell’adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015. Il decreto attua l’art. 6 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015, come modificato dal DLgs. 221/2023, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo. | |
3.1 | AMBITO APPLICATIVO La procedura di ravvedimento operoso prevista dal DM 126/2024 si applica in due ipotesi:
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3.2 | CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RAVVEDIMENTO Tali soggetti sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l’ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta. I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. “visto pesante”), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo. L’ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest’ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni. A questo punto:
Misura delle sanzioni Presentazione delle dichiarazioni integrative |
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4 | AUTOTRASPORTATORI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
Con il DM 6.8.2024, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215:
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4.1 | SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:
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4.2 | INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:
Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo an-tecedenti al 27.2.2025, purché successivi al 13.9.2024. Esclusioni
Formazione a distanza
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4.3 | AMMONTARE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi:
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili. |
4.4 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate:
Dati da indicare nella domanda
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4.5 | RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI Entro il 26.9.2025 dovrà essere presentata:
Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:
Certificazione della documentazione contabile
Modalità di presentazione
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4.6 | VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione |
4.7 | EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L’erogazione dei contributi avverrà:
Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto. |
4.8 | REVOCA DEI CONTRIBUTI I contributi sono revocati in caso di:
Restituzione del contributo già erogato |
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5 | INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – MODIFICHE |
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale 3.6.2024, ha definito la disciplina attuativa dei contributi previsti dall’art. 5 del DPCM 20.5.2024 a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4. Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy:
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5.1 | MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo spetta in misura pari a:
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5.2 | REQUISITI I contributi spettano per le installazioni di impianti effettuate dal 25.5.2024 al 31.12.2024. Il DM 3.6.2024 specifica che, ai fini dell’accesso ai predetti contributi, è necessario che:
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5.3 | MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI Per la fruizione degli incentivi per gli impianti a GPL e metano:
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5.4 | MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI Gli installatori degli impianti possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it) a partire dalle ore 10.00 dell’1.7.2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari complessivamente a 9.992.463,21 euro.Rimodulazione delle risorse In considerazione degli esiti del monitoraggio delle prenotazioni effettuate, con il DM 23.9.2024 è stata stabilita la seguente rimodulazione delle risorse:
Conferma dell’operazione |
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6 | IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (IVCA) E IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE A CRIPTO-VALUTE – ALTERNATIVITÀ |
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181 ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività. Il caso di specie riguarda un soggetto che detiene bitcoin presso una società di diritto italiano, iscritta nel Registro tenuto dall’OAM. Poiché è stata corrisposta l’imposta di bollo, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, addebitata dalla società che gestisce il portafoglio digitale, chiede se, avendo pagato il suddetto bollo, sia tenuto a corrispondere l’IVCA. | |
6.1 | APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille annuo (anche) per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, precisando (nota 3-ter) che:
L’imposta si applica alle cripto-attività con lo stesso meccanismo applicato per il bollo sulle comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari: anche l’imposta di bollo sulle cripto-attività prescinde dal materiale invio della comunicazione o dall’esistenza di un obbligo di inviarla, ma si applica comunque su una comunicazione all’anno “anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30). Per quanto concerne i soggetti obbligati, come ricordato nella circ. 30/2023:
Infine, viene precisato che non è dovuta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto “l’importo non rappresenta un prodotto finanziario” ai sensi dell’art. 13 della tariffa, allegata al dpr 642/72. |
6.2 | APPLICAZIONE DELL’IVCA Avendo corrisposto l’imposta di bollo sulle comunicazioni, la risposta 181/2024 ritiene che non si debba corrispondere anche l’imposta sulle cripto-attività. Infatti, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 (nel modificare il co. 18 dell’art. 19 del DL 201/2011) ha specificato che a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal co. 18-bis del presente articolo”. Tra le due imposte sussiste quindi una sorta di alternatività in base alla quale, come già chiarito anche dalla circ. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui all’art. 19 co. 18 del DL 201/2011 deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”. Dall’1.1.2023, l’IVCA “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”. |
6.3 | COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Con riferimento al monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate conferma che le cripto-attività (non solo le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia (in questo senso, si veda anche la circ. 30/2023). Pertanto, nel caso di specie si conferma l’obbligo di compilazione di tale quadro. Resta comunque fermo che le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. |
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7 | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – REGIME FORFETARIO IVA – NATURA OPZIONALE |
Con una delle risposte fornite in occasione della Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, ha natura opzionale e non costituisce un regime “naturale”. | |
7.1 | QUADRO NORMATIVO E CARATTERISTICHE DEL REGIME Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, ed è applicabile dall’1.1.2024. Nello specifico, tale norma stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), le OdV e le APS che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro “applicano”, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014. In sostanza, le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti:
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7.2 | NATURA OPZIONALE DEL REGIME Stante il tenore letterale dell’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per OdV e APS con ricavi non superiori al limite stabilito di adottare o mantenere il regime IVA ordinario o il regime speciale previsto dalla L. 398/91. Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 “non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale”, per cui rappresenta un’alternativa ai regimi già previsti in precedenza. Ciò risulta in linea, secondo l’Agenzia, con la disciplina prevista dall’art. 86 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che il regime di cui al DL 146/2021 sembra anticipare sotto il profilo IVA. Infatti, il regime di cui al citato art. 86 – che diverrà efficace solo a seguito del rilascio della prevista autorizzazione europea – ha natura opzionale. |
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8 | ESPORTAZIONI PER FINALITÀ UMANITARIE – INVIO DEI BENI ALL’ESTERO – PROVA |
Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 182, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 per le cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell’Unione europea, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche o altri enti, in attuazione di finalità umanitarie. | |
8.1 | DECRETO DI ATTUAZIONE Il richiamato art. 8 co. 1 lett. b-bis) prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisca le modalità di attuazione del regime di non imponibilità. Detto decreto ministeriale non è mai stato emanato, ma la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate in commento specifica che la norma primaria è, comunque, da ritenersi pienamente efficace. Nelle more dell’emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il DM 10.3.88 n. 379, riferito alla previgente norma agevolativa per le cessioni all’esportazione con scopi umanitari (prima dell’inserimento di detta norma agevolativa nell’ambito dell’art. 8 del DPR 633/72). |
8.2 | PROVA DI USCITA DEI BENI Ai fini della prova di uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea (richiesta per l’efficacia del regime di non imponibiità), quando il trasporto è a cura del cessionario, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile superare il dettato normativo dell’art. 8 co. 1 lett. b-bis) in argomento, il quale stabilisce che “la prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”. Al di là del tenore letterale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la prova di uscita del beni possa essere fornita con ogni mezzo, “non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità”. Affinché la prova sia valida e consenta l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, è però richiesto che essa sia “certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana”. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la validità della prova fornita per la cessione nei confronti di una Pubblica Amministrazione italiana, la quale si occupa di ricevere i beni prima dell’invio al di fuori dell’Unione europea. In particolare, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una notifica nei confronti del fornitore, attestante la ricezione dei beni da parte del cessionario extra-UE e detta prova |
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9 | PRESTAZIONI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA E DIGITALE DI LIBRI – ALIQUOTA IVA DEL 4% |
Sulla base di quanto precisato nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 5, l’aliquota IVA del 4%, di cui al n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie. L’Amministrazione Finanziaria ha adottato un’interpretazione evolutiva della normativa in esame, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica avvenuta nel settore editoriale a partire dalla fine degli anni Ottanta. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OTTOBRE 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.10.2024 | Modifica acconti da 730/2024 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
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11.10.2024 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quarto periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
15.10.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.10.2024 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
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16.10.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non supera 100,00 euro. |
16.10.2024 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.10.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
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16.10.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.10.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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21.10.2024 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024. La comunicazione deve avvenire:
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25.10.2024 | Presentazione modelli 730/2024 integrativi | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo:
Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. |
25.10.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.10.2024 | Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici | Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. |
28.10.2024 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.4.2025. |
29.10.2024 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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29.10.2024 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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30.10.2024 | Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico | I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della seconda e ultima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023. In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:
Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della prima rata è scaduto il 30.5.2024. |
31.10.2024 | Adesione al concordato preventivo | I soggetti:
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31.10.2024 | Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:
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31.10.2024 | Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus | I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:
Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
In caso di SAL approvati successivamente all’1.10.2024, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del SAL. |
31.10.2024 | Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi con superbonus | Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” nell’anno 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:
L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. |
31.10.2024 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023, riguardanti:
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31.10.2024 | Presentazione modelli 770/2024 | I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Ai fini dell’invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
31.10.2024 | Regolarizzazione modelli 770/2023 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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31.10.2024 | Trasmissione telematica delle dichiarazioni | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
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31.10.2024 | Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica:
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31.10.2024 | Spedizione modello REDDITI PF 2024 dall’estero | Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2024:
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31.10.2024 | Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF | Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
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31.10.2024 | Trasmissione telematica quadro VO | I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
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31.10.2024 | Trasmissione telematica modello CNM | La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024:
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31.10.2024 | Opzione per il consolidato fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
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31.10.2024 | Opzione per la trasparenza fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. |
31.10.2024 | Opzione per la “tonnage tax” | Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. |
31.10.2024 | Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio | Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. |
31.10.2024 | Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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31.10.2024 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024:
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31.10.2024 | Registro beni ammortizzabili | I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
31.10.2024 | Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata | I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
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31.10.2024 | Remissione “in bonis” | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):
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31.10.2024 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione |
31.10.2024 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.10.2024 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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31.10.2024 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
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31.10.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2024 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.10.2024 | Dichiarazione e versamento IVA | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.10.2024 | Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno” | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2023 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:
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31.10.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
31.10.2024 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 07 ottobre 2024
Team Consulenza