Circolare mensile per il cliente 18.12.2024

Circolare mensile per il cliente 18.12.2024

19 Dicembre 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024

 

NOVEMBRE 2024: APPROFONDIMENTI

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  1. Residenza delle persone fisiche e delle società – Novità del DLgs. 209/2023 – chiarimenti
  2. Superbonus – opzione di cessione/sconto per sal – percentuali di avanzamento – rilevanza dei soli lavori realizzati
  3. Ingresso nel regime forfetario nel secondo anno dall’inizio dell’attività – Applicazione dell’aliquota al 5% – Esclusione
  4. Start up innovative e pmi innovative – agevolazioni fiscali – novità
  5. Avvisi bonari – disponibilità all’interno del “cassetto fiscale” del contribuente
  6. imposta di bollo sulle fatture elettroniche – ritardato, omesso o insufficiente versamento – comunicazioni dell’agenzia delle entrate – nuova funzionalità Civis
  7. Autotutela obbligatoria e facoltativa – Novità del DLgs. 219/2023 – chiarimenti
  8. contributo per interventi agevolati con il superbonus al 70% – erogazione integrale
  9. credito d’imposta investimenti 4.0 – beni già utilizzati in comodato per 2 anni – requisito della novità – esclusione
  10. Fondo Perduto per l’acquisto di veicoli a bassissime emissioni
  11. Contratti di locazione – registrazione – aggiornamento del modello “rli” e relative istruzioni
  12. Cessioni intracomunitarie – termine di invio dei beni in altro stato dell’unione europea – nuovo regime sanzionatorio
  13. Indennità per sospensione appalto – natura risarcitoria – scrittura di natura transattiva – trattamento ai fini IVA e imposta di registro
  14. DICEMBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ – NOVITÀ DEL DLGS. 209/2023 – CHIARIMENTI
 Con la circ. 4.11.2024 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 27.12.2023 n. 209 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società.
1.1RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE
L’Agenzia delle Entrate conferma come i quattro nuovi criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica), validi dall’1.1.2024, siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.Nozione di domicilio
In merito alla nuova nozione di domicilio, la quale privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, l’Agenzia ritiene che vi rientrino sia i rapporti formalizzati, come quelli di coniugio o di unione civile, sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (sono tali, tipicamente, quelli delle coppie conviventi); allo stesso modo, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (es. l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di valutare la sussistenza del domicilio occorre considerare “anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano”. Al riguardo, sono esemplificate alcune situazioni che, ad avviso dell’Agenzia, sarebbero sintomatiche di domicilio italiano.Smart working
Vengono esaminate le casistiche legate allo smart working.
Nel caso in cui sia svolto dall’Italia, il possibile collegamento deriverebbe dalla presenza fisica, mentre qualora sia svolto dall’estero la persona potrebbe comunque essere qualificata come residente se sono verificati, anche alternativamente, i criteri della residenza civilistica e del domicilio.Rapporto con le agevolazioni legate al trasferimento in Italia
Viene inoltre esaminato il rapporto tra la nuova disciplina della residenza e le agevolazioni legate al rientro in Italia; con particolare riferimento al regime degli impatriati, si evidenzia come la valutazione della residenza estera pregressa, per espresso richiamo normativo, possa trovare fondamento nella normativa convenzionale.
1.2RESIDENZA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
I nuovi criteri di collegamento (sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale) rilevanti ai fini della determinazione della residenza delle società e degli enti si applicano, come ricorda anche la circolare in esame, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”).Sede di direzione effettiva
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate afferma che la sede di direzione effettiva rappresenta un “criterio di collegamento sostanziale tra l’ente e il Paese di residenza”. Inoltre, richiamando la Relazione illustrativa al DLgs. 209/2023, si sottolinea che non assumono rilevanza, ai fini della determinazione della residenza delle società, le attività di monitoraggio e supervisione dei soci, almeno fino a quando non sconfinino in atti di gestione veri e propri.Gestione ordinaria in via principale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che essa deve essere interpretata come l’insieme di attività relative alla “gestione quotidiana”, al “normale funzionamento” e all’“ordinaria amministrazione” della società, con ciò ritenendo che essa si identifichi con le day to day activities piuttosto che con il senior day to day management, che invece riguarda il livello intermedio della gestione (restando, invece, il livello apicale da collegare alla sede di direzione effettiva).
La gestione ordinaria può determinare la residenza di una società in Italia qualora sia svolta “in via principale”, ovvero riguardi l’impresa nel suo complesso. In caso contrario, può essere un criterio idoneo a determinare l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.Valutazione caso per caso
In ogni caso, tanto per la collocazione della sede di direzione effettiva quanto per quella della gestione ordinaria, la circolare sottolinea che dovrà essere fatta una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto, in funzione della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica e dell’organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente.

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2SUPERBONUS – OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL – PERCENTUALI DI AVANZAMENTO – RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI
 Con la risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito al riscontro della percentuale minima di realizzazione dell’intervento che, ai sensi dell’art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020, ciascuno stato d’avanzamento dei lavori (SAL) deve rappresentare, ai fini dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per gli interventi superbonus. In particolare, il Ministero ha chiarito che per il calcolo di detta percentuale minima occorre fare riferimento alle sole spese relative ai lavori realizzati, mentre non rilevano le spese per le forniture di materiali.
2.1SUPERBONUS CON OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL
Il citato co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, se l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo viene esercitata con riferimento a un SAL:

  • i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (in altre parole, per l’intervento agevolato con superbonus è possibile esercitare le opzioni di sconto/cessione in relazione a un massimo di tre blocchi, ossia due SAL e un fine lavori);
  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Interventi diversi dal superbonus
Per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, il contribuente ha invece la facoltà di esercitare comunque le opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione vengano comunque effettivamente realizzati (così la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare 7.7.2021
n. 5-06307).

2.2RISCONTRO DEL SAL PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Se sul medesimo immobile sono state effettuate più tipologie di interventi ammessi al superbonus, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori va svolta separatamente per ciascuna tipologia degli interventi superbonus agevolabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 5.2 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2022 n. 53).Ciò significa che la verifica della soglia di superamento del 30% dell’intervento complessivo va effettuata separatamente per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico.
2.3RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI
In sede di interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze se, ai fini del computo della spesa rilevante per il raggiungimento della percentuale minima di intervento cui deve riferirsi ciascun SAL, vadano conteggiate anche le spese per le forniture a piè d’opera.
In risposta, il Ministero ha affermato che, secondo una lettura sistematica della normativa rilevante in materia di contratti pubblici (in particolare, dell’art. 26 del DL 50/2022 e dell’art. 14 co. 1 lett. d) del DM 49/2018), pare corretto includere nella nozione di SAL soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere (e non, dunque, anche il costo delle forniture di materiali).
Tale conclusione parrebbe peraltro avallata, secondo il Ministero, anche dall’Allegato 2 del DM 6.8.2020 “Asseverazioni”, ove, nel disciplinare, per gli interventi di riqualificazione energetica, le asseverazioni che competono al tecnico in riferimento a ciascun SAL, viene fatto esclusivo riferimento ai lavori “realizzati”.

3

 

3INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO NEL SECONDO ANNO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ – APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AL 5% – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 22.11.2024 n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall’art. 1 co. 65 della
L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.
Restano quindi esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell’attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell’ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività.
3.1ALIQUOTA RIDOTTA
L’art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività per la quale intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore al limite di 85.000,00 euro.
3.2ACCESSO AL REGIME FORFETARIO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO
La disposizione in commento non affronta esplicitamente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, i casi in cui i requisiti per il regime forfetario:

  • siano acquisiti per la prima volta dopo l’inizio della nuova attività; si pensi al soggetto che inizi un’attività d’impresa nell’anno “n” in regime di contabilità semplificata, in quanto possessore di una partecipazione in una società di persone, e che transiti nell’anno “n+1” al regime forfetario, a seguito della dismissione della predetta partecipazione;
  • oppure siano persi, con conseguente fuoriuscita dal regime, e nuovamente acquisiti nel corso del primo quinquennio di attività; si pensi al soggetto che nell’anno “n” (primo anno dell’attività professionale) superi il limite di 85.000,00 euro di compensi e torni ad applicare il regime agevolato nell’anno “n+2”, possedendo nuovamente i presupposti di legge.
3.3ALIQUOTA RIDOTTA NON APPLICABILE
Con la risposta a interpello 226/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota del 5% non può essere applicata se il regime non viene utilizzato continuativamente nel primo quinquennio di attività.
La fattispecie specifica riguardava una contribuente che, nel corso dell’anno “n”, cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un’attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall’anno “n+1”, non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente.
Secondo l’Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando ab origine il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva.

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4START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE – AGEVOLAZIONI FISCALI – NOVITÀ
 La L. 28.10.2024 n. 162, pubblicata sulla G.U. 7.11.2024 n. 261, reca alcune disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
4.1DETRAZIONE IRPEF IN REGIME “DE MINIMIS” – ECCEDENZA PER INCAPIENZA
L’art. 2 della L. 162/2024 prevede, con riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012, art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 e DM 28.12.2020), la possibilità, per gli investimenti effettuati dal 2024, di utilizzare l’eccedenza in caso di incapienza come credito d’imposta.
In particolare, viene previsto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.
4.2ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN START UP E PMI INNOVATIVE
L’art. 4 della L. 162/2024 ha introdotto l’esenzione per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e derivanti da cessioni di partecipazioni detenute da almeno 3 anni nel capitale di start up innovative o PMI innovative, purché il capitale sia stato sottoscritto nel periodo intercorrente dall’1.6.2021 al 31.12.2025.
La previsione di detassazione di questa tipologia di plusvalenze è stata in realtà introdotta nel 2021 dall’art. 14 del DL 25.5.2021 n. 73 convertito, la cui efficacia veniva però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione, però, mai rilasciata e che pertanto ha reso inefficace la disposizione).La L. 162/2024 modifica quindi l’art. 14 del DL 73/2021 e rivede i requisiti di accesso alla normativa, facendo così rientrare questo tipo di detassazione tra le tipologie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
La norma richiede ora che la PMI innovativa beneficiaria dell’investimento possieda, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell’investitore, almeno una delle ulteriori condizioni previste dal paragrafo 3 dell’art. 21 del regolamento UE 17.6.2014 n. 651, quali:

  • non aver operato in alcun mercato;
  • aver operato in qualsiasi mercato da meno di 10 anni dall’iscrizione al Registro delle imprese o da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale;
  • avere un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che sia superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi 5 anni.

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5AVVISI BONARI – DISPONIBILITÀ ALL’INTERNO DEL “CASSETTO FISCALE” DEL CONTRIBUENTE
 Con il provv. 19.11.2024 n. 419815, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per rendere disponibili, all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), c.d. “avvisi bonari”, permettendone la gestione completamente on line.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il quale prevede un rafforzamento del contenuto conoscitivo del “Cassetto fiscale”.
5.1ACCESSO ON LINE AGLI “AVVISI BONARI”
Le comunicazioni relative alla liquidazione automatica delle dichiarazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale” del contribuente, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.Il contribuente sarà informato della disponibilità del documento mediante un avviso all’interno della propria area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite l’app “IO” sul proprio cellulare.Invio con le modalità tradizionali
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, cioè tramite raccomandata o posta elettronica certificata (comunicato stampa 20.11.2024).
5.2GESTIONE DEGLI “AVVISI BONARI”
Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

  • effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto, con l’apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato;
  • richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

Questi servizi on line possono essere utilizzati direttamente dal contribuente a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.

5.3EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO
Se il versamento richiesto con l’avviso bonario viene effettuato con la nuova procedura on line, deve avvenire:

  • in unica soluzione (non è quindi possibile optare per la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali);
  • con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale (anche se il pagamento viene effettuato dall’intermediario delegato).

Nella procedura on line è infatti richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato allo stesso contribuente, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte.

5.4RICEVUTE
L’Agenzia delle Entrate attesta mediante distinte ricevute, rese disponibili nell’area riservata:

  • l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa;
  • l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.
5.5OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI
Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.

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6IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO – COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – NUOVA FUNZIONALITÀ CIVIS
 Con il provv. 21.11.2024 n. 422344, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo servizio on line, denominato “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, reso disponibile nell’area riservata del proprio sito Internet, che permetterà ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Il provvedimento è stato emanato in conformità a quanto disposto dall’art. 22 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il quale prevede un rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate.
6.1RICHIESTA DI ASSISTENZA E INVIO CHIARIMENTI
Nel provvedimento vengono definite le modalità di accesso e l’utilizzo del servizio.Entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

  • il soggetto destinatario della comunicazione o l’intermediario da questi delegato può richiedere assistenza tramite il canale CIVIS, funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”;

una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata, il contribuente individua la comunicazione, inserendo le informazioni richieste e i chiarimenti utili a rideterminare, eventualmente, le somme dovute. L’Agenzia delle Entrate attesta mediante un’apposita ricevuta, resa disponibile nell’area riservata, l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.
Conclusa la lavorazione da parte dell’ufficio, l’esito della trattazione viene messo a disposizione del contribuente nella stessa sezione CIVIS.

Aggiornamento della Guida

  • In data 26.11.2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’aggiornamento della Guida per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con le istruzioni per la nuova funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”.
6.2OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI
Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita dall’Agenzia delle Entrate.

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7AUTOTUTELA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA – NOVITÀ DEL DLGS. 219/2023 – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 7.11.2024 n. 21, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime dell’autotutela tributaria, così come modificato dal DLgs. 219/2023.
Quest’ultimo ha infatti introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, abrogando la vecchia disciplina contenuta nell’art. 2-quater del DL 564/94 e nel DM 11.2.97 n. 37.
7.1ATTI OGGETTO DI AUTOTUTELA
Ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, sono oggetto di autotutela obbligatoria o facoltativa gli “atti di imposizione” o la “rinuncia all’imposizione”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono tali:

  • gli atti con cui l’Amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente (gli avvisi di accertamento e di rettifica);
  • gli atti di chiusura della partita IVA;
  • gli atti di accertamento catastale.
7.2AUTOTUTELA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
Ai sensi dell’art. 10-quater della L. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Ai sensi del successivo art. 10-quinquies, al di fuori dei suddetti casi, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

7.3COMPETENZA DEGLI UFFICI
La competenza a esercitare il potere di autotutela è delle strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate, mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.
Qualora il contribuente presenti per errore l’istanza a una struttura non competente, questa deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’ufficio competente, informando il contribuente.
7.4PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza in autotutela può essere presentata dal contribuente alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale mediante il canale telematico (accesso tramite SPID, CIE o CNS), PEC o tramite consegna a mano presso gli uffici.Quanto al contenuto occorrerà indicare nell’istanza:

  • l’ufficio a cui si rivolge l’istanza;
  • i dati identificativi del contribuente e/o del suo eventuale rappresentante;
  • la PEC o indirizzo a cui inviare comunicazioni e/o il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta, sia del contribuente che dell’eventuale difensore;
  • i dati identificativi dell’atto di cui si chiede l’annullamento in autotutela;
  • una dettagliata descrizione delle ragioni di fatto e di diritto;
  • la sottoscrizione del contribuente o dell’incaricato difensore ex art. 63 del DPR 600/73.
7.5TERMINI
Per l’autotutela obbligatoria il contribuente può proporre istanza solo se non è decorso un anno dalla definitività dell’atto illegittimo per mancata impugnazione.
L’istanza all’ufficio incompetente è comunque idonea ad impedire la decadenza del suddetto termine annuale.Se l’istanza è presentata oltre detto termine l’autotutela sarà considerata ascrivibile all’autotutela facoltativa.L’ufficio è tenuto a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione e il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
7.6EFFETTI
La proposizione dell’istanza in autotutela obbligatoria o facoltativa non sospende i termini per il ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92), che continuano a decorrere.Può essere disposta la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto oggetto di autotutela, nel caso di potenziale illegittimità o infondatezza. Ciò non comporta la sospensione dei termini processuali e l’atto eventualmente sospeso si continua a considerare legittimo e fondato fino all’eventuale accoglimento totale o parziale dell’autotutela.

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8CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON IL SUPERBONUS AL 70% – EROGAZIONE INTEGRALE
 L’art. 1 co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 (conv. L. 22.2.2024 n. 17) e il DM 6.8.2024 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fi¬siche che, nel periodo dall’1.1.2024 al 31.10.2024, hanno sostenuto spese relative a inter¬venti edilizi agevolati con il superbonus al 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.

Tali interventi edilizi devono avere raggiunto al 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, che sia stato:

  • asseverato ai sensi dell’art. 119 co. 13 del DL 34/2020;
  • oggetto di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, ai sen¬si dell’art. 121 del DL 34/2020.

L’istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dall’1.10.2024 al 31.10.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503).

In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 29.11.2024 n. 431551, ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza.

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell’istanza presentata.

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9CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – BENI GIÀ UTILIZZATI IN COMODATO PER 2 ANNI – REQUISITO DELLA NOVITÀ – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 12.11.2024 n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 della
L. 178/2020, il requisito della novità non viene soddisfatto nel caso in cui il bene, di proprietà di un soggetto terzo, sia stato utilizzato ai fini dell’avvio dell’attività per 2 anni in comodato gratuito.
In base alle previsioni contrattuali e al contesto in cui lo stesso è stato concluso (contratto stipulato prima della consegna e del collaudo presso la società acquirente, contenente già un obbligo di acquisto), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il periodo in cui ha avuto efficacia il contratto di comodato non può essere assimilato a un “‘periodo di prova” nei termini indicati nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 63.
Il suddetto periodo non può essere quindi ritenuto irrilevante ai fini dell’individuazione del requisito della novità del macchinario, considerato che quest’ultimo viene utilizzato (tramite il contratto di comodato) dallo stesso istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso macchinario, che l’istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo).

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10FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSISSIME EMISSIONI
 Si tratta di un contributo a Fondo Perduto fino a € 30.000,00. L’apertura dello sportello è prevista per il 2025. L’obiettivo della misura è quello di supportare le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la radiazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni.
Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia.
Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie:

  • l’elettrico, M1, M2, M3, N1, N2 o N3, utilizzati anche per il trasporto in conto proprio o in conto terzi, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti in grado di garantire zero o
    bassissime emissioni di inquinanti);
  • velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci (e-cargo bike a zero emissioni).

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11CONTRATTI DI LOCAZIONE – REGISTRAZIONE – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO “RLI” E RELATIVE ISTRUZIONI
 Le modifiche riguardano diversi aspetti delle istruzioni e del modello:

  • vengono in parte sostituite le indicazioni per la compilazione della casella “Eventi eccezionali”;
  • viene introdotta, nel quadro A “dati generali”, una nuova casella “Agevolazioni” e vengono fornite le indicazioni per il suo utilizzo in relazione alle agevolazioni per i contratti in convenzione degli enti del Terzo settore;

vengono chiarite le regole da applicare per il conteggio del numero di pagine relative ai contratti o ai documenti allegati (rilevante per l’applicazione dell’imposta di bollo).

11.1CASELLA “EVENTI ECCEZIONALI”
La modifica riguarda le sole istruzioni per la compilazione della casella “Eventi eccezionali” (presente nel Quadro A “Dati generali” del modello RLI) e non ha impatto sul modello stesso.
La casella, infatti, era già presente anche nella versione precedente, ma le istruzioni per la compilazione vengono modificate, precisando che in tale sede deve essere indicato il codice 2 “in presenza di situazioni in cui il calcolo dell’imposta di registro è diverso da quello previsto dalle regole ordinarie”. La precedente versione delle istruzioni, invece, prescriveva l’utilizzo del codice 2 “se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni”.
In attesa di chiarimenti, si può ipotizzare che la modifica sia volta a consentire di applicare i chiarimenti resi dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 185 in relazione alla tassazione non autonoma della clausola penale apposta al contratto di locazione.
11.2AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
La seconda modifica riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) ed è volta a recepire l’agevolazione prevista dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), a norma del quale “per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”.
Il modello RLI è stato quindi modificato, aggiungendo la nuova casella “Agevolazioni” nel quadro A “Dati generali”, ove si potrà indicare il codice 1 proprio per usufruire di questa agevolazione.
Le istruzioni al modello precisano che, in presenza delle condizioni previste dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa per il contratto di locazione stipulato dagli ETS in accreditamento o convenzione con le Amministrazioni Pubbliche e i vari enti indicati dalla norma.
Inoltre, il contratto di locazione posto in essere o richiesto da un ETS è esente dall’imposta di bollo.
11.3NUMERO DI FOGLI
Ulteriori modifiche riguardano la casella “Numero di pagine”, contenuta nella Sezione I “Registrazione – Rinegoziazione canone” del modello RLI, che viene rinominata in “Numero fogli del contratto”.
Di conseguenza, sono state integrate anche le istruzioni, le quali ora precisano che:

  • il “foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata”;
  • il “foglio non può contenere più di cento linee”.

Quindi, ad esempio, se l’atto è formato da 4 facciate (che costituirebbero 1 foglio), ma il numero delle righe in esso contenuto è 101, nella casella “Numero fogli del contratto” occorre indicare “2”.
La stessa regola si applica nella compilazione della casella “Scritture private e inventari”, relativa agli allegati.

11.4MAPPE E PLANIMETRIE
Sempre nella sezione I “Registrazione – Rinegoziazione canone”, nell’area dedicata agli allegati, nel campo “Mappe, planimetrie e disegni” è necessario indicare il numero di esemplari, seguendo queste indicazioni (modificate con l’ultimo aggiornamento):

  • se l’allegato al contratto è composto esclusivamente da 1 elemento grafico, che si estende su una sola pagina/facciata, occorre indicare il numero 1 (n. 1 esemplare);
  • se l’elemento grafico si estende su più pagine/facciate che costituiscono un solo “foglio” (quindi si estende al massimo su 4 facciate rilegate, comprensive della dichiarazione di conformità all’originale, e non contiene più di 100 righe), esso costituisce 1 esemplare. Se, invece, l’elemento grafico nel suo complesso (compresa la suddetta dichiarazione di conformità all’originale) si estende su più di 4 facciate unite o rilegate, il numero di esemplari viene determinato ogni 4 pagine/facciate (ad esempio, se si estende su n. 5 facciate oppure 8 facciate non contenenti più di 200 righe, esso costituisce n. 2 esemplari).

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12CESSIONI INTRACOMUNITARIE – TERMINE DI INVIO DEI BENI IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA – NUOVO REGIME SANZIONATORIO
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell’Unione europea nell’ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.

 

12.1NUOVO REGIME SANZIONATORIO
La nuova sanzione di cui all’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 (come modificato dal DLgs. 87/2024), grava in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
Essa è pari al 50% dell’IVA che non è stata addebitata in fattura.
La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.Decorrenza
Sul piano della decorrenza, l’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova disciplina sanzionatoria si applica “alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
A tale riguardo, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 39 del DL 331/93.Cessioni effettuate prima dell’1.9.2024
Per le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data dell’1.9.2024, si applica la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta (nella versione della norma operante per le violazioni commesse anteriormente all’1.9.2024).
12.2MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
Il cedente ha la facoltà di integrare le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti. Può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il cessionario, stabilito in un un altro Stato membro dell’Unione europea, può recuperare la maggiore IVA addebitata mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, se è privo di un’identificazione diretta in Italia o non ha ivi nominato un rappresentante fiscale.

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13INDENNITÀ PER SOSPENSIONE APPALTO – NATURA RISARCITORIA – SCRITTURA DI NATURA TRANSATTIVA – TRATTAMENTO AI FINI IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
 ESCLUSIONE DA IVA
Secondo l’Agenzia delle Entrate, stante l’espresso riferimento dell’art. 160 del DPR 207/2010 alla natura risarcitoria della somma dovuta per la reiterata sospensione dei lavori, essa deve considerarsi esclusa da IVA, non costituendo il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.
13.1TRATTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scrittura privata di natura transattiva è soggetta a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (TUR).
Viene richiamato al riguardo l’art. 29 del TUR, secondo cui le transazioni che non comportano trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali vanno assoggettate ad imposta in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano.
Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2024 n. 53, sono state stabilite le modalità di versamento degli importi dovuti per la c.d. “ecotassa” sui veicoli maggiormente inquinanti, dovuta a seguito dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché dei relativi interessi e sanzioni.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.12.2024

Domande contributi
formazione
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:

  • al soggetto gestore “RAM spa”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it.

Il termine finale scade il 20.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

12.12.2024

Riapertura adesione al concordato preventivo biennaleI soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), pos­sono aderire alla riapertura del concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, a condizione che:

  • abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 (modello REDDITI 2024);
  • presentino una dichiarazione integrativa modello REDDITI 2024 con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato alla stessa.

Nella predetta dichiarazione integrativa non possono essere indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.

L’adesione alla riapertura del concordato preventivo biennale consente di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018 – 2022, di cui all’art.
2-quater del DL 113/2024.

12.12.2024

Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale scade il 30.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

15.12.2024Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’ope­ra­­­zione ricevuti nel mese di novembre 2024 o ad opera­zioni effettuate nel mese di novembre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora sia­no di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

16.12.2024

Riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppoLe imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizza-zione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione, devono procedere:

  • al riversamento dei crediti in unica soluzione;

oppure, ove possibile, al versamento della prima di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive, scadenti il 16.12.2025 e il 16.12.2026, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

16.12.2024

Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail.it.

Il termine finale di presentazione delle domande è stabilito alle ore 16.00 del 17.1.2025. Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

16.12.2024

Saldo IMU 2024

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2024:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2024;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata;

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

16.12.2024

Seconda rata IMU 2024 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’an­no 2023.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2024 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025.

16.12.2024

Versamento
rate imposte
e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;

la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

16.12.2024

Versamento rata
 saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;

la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

16.12.2024

Versamento
IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far ri­fe­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

16.12.2024

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di no­vem­bre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di no­vem­bre 2024 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Entro il termine in esame devono essere versate anche le ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e provvi-gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento anche del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set­­tem­bre e ottobre 2024, di am­mon­ta­re cu­mu­la­tivo inferiore a 500,00 euro;

se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

16.12.2024

Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2024.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2023;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2024.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2025.

16.12.2024

Versamento acconti
da 730/2024

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;

che sono stati trattenuti dagli emolumenti cor­­­ri­­sposti a novembre.

16.12.2024

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­­nui, sta­biliti per le singole categorie di appa­recchi;

in relazione agli apparecchi e congegni in­stal­lati a novembre 2024.

19.12.2024

Presentazione
domande credito d’imposta per l’acquisto
della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2023:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Pre­­sidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzoimpresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

20.12.2024

Presentazione
domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati

Le imprese che nel corso dell’anno 2023 hanno acquistato prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:

  • al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;
  • esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

20.12.2024

Autocertificazione
per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2025

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2025, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in al­cuna delle abitazioni per le quali il di­­chia­­ran­te è tito­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­po­nente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­ni­tura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­­­levisivo ulte­riore rispetto a quello per cui è sta­ta presentata una denunzia di cessa­zione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­le­visivo per “sug­gella­mento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, Uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, diret­ta­men­te o tramite un interme­diario abi­li­tato, o me­dian­te po­sta elettro­nica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2024.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2025, sia mediante il servizio postale che in via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2025, ma potrebbe compor­tare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

27.12.2024

Versamento
acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2024.
27.12.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2024, in via ob­bli­ga­­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2024, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­­bre e novembre 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­ga­­toria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­teriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

30.12.2024

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024 de­­vono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;

dovute dal defunto in relazione all’anno 2023.

30.12.2024

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024:

  • devono presentare presso un ufficio po­stale il mo­dello REDDITI 2024 cui era obbli­gato il de­funto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­­fe­­dele presentazione della dichia­­ra­zione re­la­tiva al 2022 e gli omessi, insufficienti o tardivi ver­sa­menti del 2023, con riduzione delle san­zio­ni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com-­messe:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­res­si legali e delle sanzioni ridotte previste per le di­ver­se violazioni;

la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

31.12.2024

Comunicazione
crediti d’imposta
“edilizi” acquistati da soggetti “qualificati”

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93, le società appar-tenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assi-curazione autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato le rate dei crediti derivanti da opzione per interventi superbonus, bonus barriere 75% e sisma-bonus, utilizzabili a partire dall’anno 2025, identificate con codice univoco ai sensi dell’art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020 e già accettate entro il 2.12.2024, devono effettuare un’apposita comunicazione all’Agen-zia delle Entrate:

  • in cui dichiarano che l’acquisto di tali rate è avvenuto ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, al fine di derogare all’obbligo di ripartizione delle rate in 6 quote annuali di pari importo previsto dall’art. 121 co. 3-ter del DL 34/2020;

in via telematica, secondo le modalità stabilite dal relativo provv. 21.11.2024 n. 422331.

31.12.2024

Rimborsi
modelli 730/2024
integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2024 integrativo, i rela­tivi rimborsi.
31.12.2024

Opzione per il regime
ex L. 398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del pro­prio do­mi­­cilio fiscale;
  • a decorrere dal 2025.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

31.12.2024

Opzione per il
regime del risparmio
amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zio­ne:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

 

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2025.

31.12.2024

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’ac­con­to sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2025 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);

mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

31.12.2024

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2023, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2024 o REDDITI PF 2024).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

31.12.2024

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

31.12.2024

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­pe­tente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

  • dell’opzione per il regime delle Società di Inve­sti­mento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle So­­cietà di Investimento Immobiliare Non Quo­ta­­te (SIINQ), a de­­correre dal pe­rio­do d’impo­sta 2025;
  • redatta sull’apposito modello;
  • mediante consegna diretta o spedizione a mez­­­­zo raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

31.12.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di di­cem­bre 2024 e al pagamento della relativa im­­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di dicembre 2024.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

31.12.2024

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.12.2024

Contributo Albo
autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2024, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2025:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­na­men­­­to dei rela­tivi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Paga­mento Quote” presente sul sito alboauto­trasporto.it.
2.1.2025

Regolarizzazione
secondo o unico
acconto 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui sca­denza del termine era il 2.12.2024 (in quanto il 30 novembre era sabato), possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

Si ricorda che l’art. 7-quater del DL 19.10.2024 n. 155 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2025, in unica soluzione;

oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 19 dicembre 2024

Team Consulenza


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