
Circolare mensile per il cliente 18.12.2024
19 Dicembre 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
NOVEMBRE 2024: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Residenza delle persone fisiche e delle società – Novità del DLgs. 209/2023 – chiarimenti
- Superbonus – opzione di cessione/sconto per sal – percentuali di avanzamento – rilevanza dei soli lavori realizzati
- Ingresso nel regime forfetario nel secondo anno dall’inizio dell’attività – Applicazione dell’aliquota al 5% – Esclusione
- Start up innovative e pmi innovative – agevolazioni fiscali – novità
- Avvisi bonari – disponibilità all’interno del “cassetto fiscale” del contribuente
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche – ritardato, omesso o insufficiente versamento – comunicazioni dell’agenzia delle entrate – nuova funzionalità Civis
- Autotutela obbligatoria e facoltativa – Novità del DLgs. 219/2023 – chiarimenti
- contributo per interventi agevolati con il superbonus al 70% – erogazione integrale
- credito d’imposta investimenti 4.0 – beni già utilizzati in comodato per 2 anni – requisito della novità – esclusione
- Fondo Perduto per l’acquisto di veicoli a bassissime emissioni
- Contratti di locazione – registrazione – aggiornamento del modello “rli” e relative istruzioni
- Cessioni intracomunitarie – termine di invio dei beni in altro stato dell’unione europea – nuovo regime sanzionatorio
- Indennità per sospensione appalto – natura risarcitoria – scrittura di natura transattiva – trattamento ai fini IVA e imposta di registro
- DICEMBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
1
1 | RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ – NOVITÀ DEL DLGS. 209/2023 – CHIARIMENTI |
Con la circ. 4.11.2024 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modifiche apportate dal DLgs. 27.12.2023 n. 209 agli artt. 2 e 73 del TUIR, rispettivamente in tema di residenza delle persone fisiche e di residenza delle società. | |
1.1 | RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE L’Agenzia delle Entrate conferma come i quattro nuovi criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica), validi dall’1.1.2024, siano tra loro alternativi; inoltre, ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.Nozione di domicilio In merito alla nuova nozione di domicilio, la quale privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, l’Agenzia ritiene che vi rientrino sia i rapporti formalizzati, come quelli di coniugio o di unione civile, sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (sono tali, tipicamente, quelli delle coppie conviventi); allo stesso modo, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (es. l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo). Secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di valutare la sussistenza del domicilio occorre considerare “anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano”. Al riguardo, sono esemplificate alcune situazioni che, ad avviso dell’Agenzia, sarebbero sintomatiche di domicilio italiano.Smart working Vengono esaminate le casistiche legate allo smart working. Nel caso in cui sia svolto dall’Italia, il possibile collegamento deriverebbe dalla presenza fisica, mentre qualora sia svolto dall’estero la persona potrebbe comunque essere qualificata come residente se sono verificati, anche alternativamente, i criteri della residenza civilistica e del domicilio.Rapporto con le agevolazioni legate al trasferimento in Italia Viene inoltre esaminato il rapporto tra la nuova disciplina della residenza e le agevolazioni legate al rientro in Italia; con particolare riferimento al regime degli impatriati, si evidenzia come la valutazione della residenza estera pregressa, per espresso richiamo normativo, possa trovare fondamento nella normativa convenzionale. |
1.2 | RESIDENZA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI I nuovi criteri di collegamento (sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale) rilevanti ai fini della determinazione della residenza delle società e degli enti si applicano, come ricorda anche la circolare in esame, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”).Sede di direzione effettiva Nella circolare l’Agenzia delle Entrate afferma che la sede di direzione effettiva rappresenta un “criterio di collegamento sostanziale tra l’ente e il Paese di residenza”. Inoltre, richiamando la Relazione illustrativa al DLgs. 209/2023, si sottolinea che non assumono rilevanza, ai fini della determinazione della residenza delle società, le attività di monitoraggio e supervisione dei soci, almeno fino a quando non sconfinino in atti di gestione veri e propri.Gestione ordinaria in via principale L’Agenzia delle Entrate chiarisce che essa deve essere interpretata come l’insieme di attività relative alla “gestione quotidiana”, al “normale funzionamento” e all’“ordinaria amministrazione” della società, con ciò ritenendo che essa si identifichi con le day to day activities piuttosto che con il senior day to day management, che invece riguarda il livello intermedio della gestione (restando, invece, il livello apicale da collegare alla sede di direzione effettiva). La gestione ordinaria può determinare la residenza di una società in Italia qualora sia svolta “in via principale”, ovvero riguardi l’impresa nel suo complesso. In caso contrario, può essere un criterio idoneo a determinare l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.Valutazione caso per caso In ogni caso, tanto per la collocazione della sede di direzione effettiva quanto per quella della gestione ordinaria, la circolare sottolinea che dovrà essere fatta una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto, in funzione della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica e dell’organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente. |
2
2 | SUPERBONUS – OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL – PERCENTUALI DI AVANZAMENTO – RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI |
Con la risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito al riscontro della percentuale minima di realizzazione dell’intervento che, ai sensi dell’art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020, ciascuno stato d’avanzamento dei lavori (SAL) deve rappresentare, ai fini dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per gli interventi superbonus. In particolare, il Ministero ha chiarito che per il calcolo di detta percentuale minima occorre fare riferimento alle sole spese relative ai lavori realizzati, mentre non rilevano le spese per le forniture di materiali. | |
2.1 | SUPERBONUS CON OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO PER SAL Il citato co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, se l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo viene esercitata con riferimento a un SAL:
Interventi diversi dal superbonus |
2.2 | RISCONTRO DEL SAL PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO Se sul medesimo immobile sono state effettuate più tipologie di interventi ammessi al superbonus, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori va svolta separatamente per ciascuna tipologia degli interventi superbonus agevolabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 5.2 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2022 n. 53).Ciò significa che la verifica della soglia di superamento del 30% dell’intervento complessivo va effettuata separatamente per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico. |
2.3 | RILEVANZA DEI SOLI LAVORI REALIZZATI In sede di interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze se, ai fini del computo della spesa rilevante per il raggiungimento della percentuale minima di intervento cui deve riferirsi ciascun SAL, vadano conteggiate anche le spese per le forniture a piè d’opera. In risposta, il Ministero ha affermato che, secondo una lettura sistematica della normativa rilevante in materia di contratti pubblici (in particolare, dell’art. 26 del DL 50/2022 e dell’art. 14 co. 1 lett. d) del DM 49/2018), pare corretto includere nella nozione di SAL soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere (e non, dunque, anche il costo delle forniture di materiali). Tale conclusione parrebbe peraltro avallata, secondo il Ministero, anche dall’Allegato 2 del DM 6.8.2020 “Asseverazioni”, ove, nel disciplinare, per gli interventi di riqualificazione energetica, le asseverazioni che competono al tecnico in riferimento a ciascun SAL, viene fatto esclusivo riferimento ai lavori “realizzati”. |
3
3 | INGRESSO NEL REGIME FORFETARIO NEL SECONDO ANNO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ – APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AL 5% – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 22.11.2024 n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall’art. 1 co. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività. Restano quindi esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell’attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell’ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività. | |
3.1 | ALIQUOTA RIDOTTA L’art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:
|
3.2 | ACCESSO AL REGIME FORFETARIO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO La disposizione in commento non affronta esplicitamente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, i casi in cui i requisiti per il regime forfetario:
|
3.3 | ALIQUOTA RIDOTTA NON APPLICABILE Con la risposta a interpello 226/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota del 5% non può essere applicata se il regime non viene utilizzato continuativamente nel primo quinquennio di attività. La fattispecie specifica riguardava una contribuente che, nel corso dell’anno “n”, cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un’attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall’anno “n+1”, non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente. Secondo l’Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando ab origine il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva. |
4
4 | START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE – AGEVOLAZIONI FISCALI – NOVITÀ |
La L. 28.10.2024 n. 162, pubblicata sulla G.U. 7.11.2024 n. 261, reca alcune disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. | |
4.1 | DETRAZIONE IRPEF IN REGIME “DE MINIMIS” – ECCEDENZA PER INCAPIENZA L’art. 2 della L. 162/2024 prevede, con riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012, art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 e DM 28.12.2020), la possibilità, per gli investimenti effettuati dal 2024, di utilizzare l’eccedenza in caso di incapienza come credito d’imposta. In particolare, viene previsto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi. |
4.2 | ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN START UP E PMI INNOVATIVE L’art. 4 della L. 162/2024 ha introdotto l’esenzione per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e derivanti da cessioni di partecipazioni detenute da almeno 3 anni nel capitale di start up innovative o PMI innovative, purché il capitale sia stato sottoscritto nel periodo intercorrente dall’1.6.2021 al 31.12.2025. La previsione di detassazione di questa tipologia di plusvalenze è stata in realtà introdotta nel 2021 dall’art. 14 del DL 25.5.2021 n. 73 convertito, la cui efficacia veniva però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione, però, mai rilasciata e che pertanto ha reso inefficace la disposizione).La L. 162/2024 modifica quindi l’art. 14 del DL 73/2021 e rivede i requisiti di accesso alla normativa, facendo così rientrare questo tipo di detassazione tra le tipologie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. La norma richiede ora che la PMI innovativa beneficiaria dell’investimento possieda, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell’investitore, almeno una delle ulteriori condizioni previste dal paragrafo 3 dell’art. 21 del regolamento UE 17.6.2014 n. 651, quali:
|
5
5 | AVVISI BONARI – DISPONIBILITÀ ALL’INTERNO DEL “CASSETTO FISCALE” DEL CONTRIBUENTE |
Con il provv. 19.11.2024 n. 419815, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per rendere disponibili, all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), c.d. “avvisi bonari”, permettendone la gestione completamente on line. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il quale prevede un rafforzamento del contenuto conoscitivo del “Cassetto fiscale”. | |
5.1 | ACCESSO ON LINE AGLI “AVVISI BONARI” Le comunicazioni relative alla liquidazione automatica delle dichiarazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale” del contribuente, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.Il contribuente sarà informato della disponibilità del documento mediante un avviso all’interno della propria area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite l’app “IO” sul proprio cellulare.Invio con le modalità tradizionali L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, cioè tramite raccomandata o posta elettronica certificata (comunicato stampa 20.11.2024). |
5.2 | GESTIONE DEGLI “AVVISI BONARI” Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:
Questi servizi on line possono essere utilizzati direttamente dal contribuente a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. |
5.3 | EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO Se il versamento richiesto con l’avviso bonario viene effettuato con la nuova procedura on line, deve avvenire:
Nella procedura on line è infatti richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato allo stesso contribuente, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte. |
5.4 | RICEVUTE L’Agenzia delle Entrate attesta mediante distinte ricevute, rese disponibili nell’area riservata:
|
5.5 | OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate. |
6
6 | IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO – COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – NUOVA FUNZIONALITÀ CIVIS |
Con il provv. 21.11.2024 n. 422344, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo servizio on line, denominato “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, reso disponibile nell’area riservata del proprio sito Internet, che permetterà ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Il provvedimento è stato emanato in conformità a quanto disposto dall’art. 22 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il quale prevede un rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate. | |
6.1 | RICHIESTA DI ASSISTENZA E INVIO CHIARIMENTI Nel provvedimento vengono definite le modalità di accesso e l’utilizzo del servizio.Entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:
una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata, il contribuente individua la comunicazione, inserendo le informazioni richieste e i chiarimenti utili a rideterminare, eventualmente, le somme dovute. L’Agenzia delle Entrate attesta mediante un’apposita ricevuta, resa disponibile nell’area riservata, l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza. Aggiornamento della Guida
|
6.2 | OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita dall’Agenzia delle Entrate. |
7
7 | AUTOTUTELA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA – NOVITÀ DEL DLGS. 219/2023 – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 7.11.2024 n. 21, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime dell’autotutela tributaria, così come modificato dal DLgs. 219/2023. Quest’ultimo ha infatti introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, abrogando la vecchia disciplina contenuta nell’art. 2-quater del DL 564/94 e nel DM 11.2.97 n. 37. | |
7.1 | ATTI OGGETTO DI AUTOTUTELA Ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, sono oggetto di autotutela obbligatoria o facoltativa gli “atti di imposizione” o la “rinuncia all’imposizione”. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono tali:
|
7.2 | AUTOTUTELA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA Ai sensi dell’art. 10-quater della L. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
Ai sensi del successivo art. 10-quinquies, al di fuori dei suddetti casi, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. |
7.3 | COMPETENZA DEGLI UFFICI La competenza a esercitare il potere di autotutela è delle strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate, mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime. Qualora il contribuente presenti per errore l’istanza a una struttura non competente, questa deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’ufficio competente, informando il contribuente. |
7.4 | PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA L’istanza in autotutela può essere presentata dal contribuente alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale mediante il canale telematico (accesso tramite SPID, CIE o CNS), PEC o tramite consegna a mano presso gli uffici.Quanto al contenuto occorrerà indicare nell’istanza:
|
7.5 | TERMINI Per l’autotutela obbligatoria il contribuente può proporre istanza solo se non è decorso un anno dalla definitività dell’atto illegittimo per mancata impugnazione. L’istanza all’ufficio incompetente è comunque idonea ad impedire la decadenza del suddetto termine annuale.Se l’istanza è presentata oltre detto termine l’autotutela sarà considerata ascrivibile all’autotutela facoltativa.L’ufficio è tenuto a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione e il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente. |
7.6 | EFFETTI La proposizione dell’istanza in autotutela obbligatoria o facoltativa non sospende i termini per il ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92), che continuano a decorrere.Può essere disposta la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto oggetto di autotutela, nel caso di potenziale illegittimità o infondatezza. Ciò non comporta la sospensione dei termini processuali e l’atto eventualmente sospeso si continua a considerare legittimo e fondato fino all’eventuale accoglimento totale o parziale dell’autotutela. |
8
8 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON IL SUPERBONUS AL 70% – EROGAZIONE INTEGRALE |
L’art. 1 co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 (conv. L. 22.2.2024 n. 17) e il DM 6.8.2024 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fi¬siche che, nel periodo dall’1.1.2024 al 31.10.2024, hanno sostenuto spese relative a inter¬venti edilizi agevolati con il superbonus al 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali. Tali interventi edilizi devono avere raggiunto al 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, che sia stato:
L’istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dall’1.10.2024 al 31.10.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503). In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 29.11.2024 n. 431551, ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza. Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell’istanza presentata. |
9
9 | CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – BENI GIÀ UTILIZZATI IN COMODATO PER 2 ANNI – REQUISITO DELLA NOVITÀ – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 12.11.2024 n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020, il requisito della novità non viene soddisfatto nel caso in cui il bene, di proprietà di un soggetto terzo, sia stato utilizzato ai fini dell’avvio dell’attività per 2 anni in comodato gratuito. In base alle previsioni contrattuali e al contesto in cui lo stesso è stato concluso (contratto stipulato prima della consegna e del collaudo presso la società acquirente, contenente già un obbligo di acquisto), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il periodo in cui ha avuto efficacia il contratto di comodato non può essere assimilato a un “‘periodo di prova” nei termini indicati nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 63. Il suddetto periodo non può essere quindi ritenuto irrilevante ai fini dell’individuazione del requisito della novità del macchinario, considerato che quest’ultimo viene utilizzato (tramite il contratto di comodato) dallo stesso istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso macchinario, che l’istante si è sostanzialmente impegnata ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma di un soggetto terzo). |
10
10 | FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSISSIME EMISSIONI |
Si tratta di un contributo a Fondo Perduto fino a € 30.000,00. L’apertura dello sportello è prevista per il 2025. L’obiettivo della misura è quello di supportare le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la radiazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni. Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie:
|
11
11 | CONTRATTI DI LOCAZIONE – REGISTRAZIONE – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO “RLI” E RELATIVE ISTRUZIONI |
Le modifiche riguardano diversi aspetti delle istruzioni e del modello:
vengono chiarite le regole da applicare per il conteggio del numero di pagine relative ai contratti o ai documenti allegati (rilevante per l’applicazione dell’imposta di bollo). | |
11.1 | CASELLA “EVENTI ECCEZIONALI” La modifica riguarda le sole istruzioni per la compilazione della casella “Eventi eccezionali” (presente nel Quadro A “Dati generali” del modello RLI) e non ha impatto sul modello stesso. La casella, infatti, era già presente anche nella versione precedente, ma le istruzioni per la compilazione vengono modificate, precisando che in tale sede deve essere indicato il codice 2 “in presenza di situazioni in cui il calcolo dell’imposta di registro è diverso da quello previsto dalle regole ordinarie”. La precedente versione delle istruzioni, invece, prescriveva l’utilizzo del codice 2 “se si deve modificare il calcolo automatico delle imposte per particolari situazioni”. In attesa di chiarimenti, si può ipotizzare che la modifica sia volta a consentire di applicare i chiarimenti resi dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 185 in relazione alla tassazione non autonoma della clausola penale apposta al contratto di locazione. |
11.2 | AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE La seconda modifica riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) ed è volta a recepire l’agevolazione prevista dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), a norma del quale “per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”. Il modello RLI è stato quindi modificato, aggiungendo la nuova casella “Agevolazioni” nel quadro A “Dati generali”, ove si potrà indicare il codice 1 proprio per usufruire di questa agevolazione. Le istruzioni al modello precisano che, in presenza delle condizioni previste dall’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa per il contratto di locazione stipulato dagli ETS in accreditamento o convenzione con le Amministrazioni Pubbliche e i vari enti indicati dalla norma. Inoltre, il contratto di locazione posto in essere o richiesto da un ETS è esente dall’imposta di bollo. |
11.3 | NUMERO DI FOGLI Ulteriori modifiche riguardano la casella “Numero di pagine”, contenuta nella Sezione I “Registrazione – Rinegoziazione canone” del modello RLI, che viene rinominata in “Numero fogli del contratto”. Di conseguenza, sono state integrate anche le istruzioni, le quali ora precisano che:
Quindi, ad esempio, se l’atto è formato da 4 facciate (che costituirebbero 1 foglio), ma il numero delle righe in esso contenuto è 101, nella casella “Numero fogli del contratto” occorre indicare “2”. |
11.4 | MAPPE E PLANIMETRIE Sempre nella sezione I “Registrazione – Rinegoziazione canone”, nell’area dedicata agli allegati, nel campo “Mappe, planimetrie e disegni” è necessario indicare il numero di esemplari, seguendo queste indicazioni (modificate con l’ultimo aggiornamento):
|
12
12 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE – TERMINE DI INVIO DEI BENI IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA – NUOVO REGIME SANZIONATORIO |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell’Unione europea nell’ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.
| |
12.1 | NUOVO REGIME SANZIONATORIO La nuova sanzione di cui all’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 (come modificato dal DLgs. 87/2024), grava in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Essa è pari al 50% dell’IVA che non è stata addebitata in fattura. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.Decorrenza Sul piano della decorrenza, l’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova disciplina sanzionatoria si applica “alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. A tale riguardo, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 39 del DL 331/93.Cessioni effettuate prima dell’1.9.2024 Per le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data dell’1.9.2024, si applica la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta (nella versione della norma operante per le violazioni commesse anteriormente all’1.9.2024). |
12.2 | MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE Il cedente ha la facoltà di integrare le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti. Può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Il cessionario, stabilito in un un altro Stato membro dell’Unione europea, può recuperare la maggiore IVA addebitata mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, se è privo di un’identificazione diretta in Italia o non ha ivi nominato un rappresentante fiscale. |
13
13 | INDENNITÀ PER SOSPENSIONE APPALTO – NATURA RISARCITORIA – SCRITTURA DI NATURA TRANSATTIVA – TRATTAMENTO AI FINI IVA E IMPOSTA DI REGISTRO |
ESCLUSIONE DA IVA Secondo l’Agenzia delle Entrate, stante l’espresso riferimento dell’art. 160 del DPR 207/2010 alla natura risarcitoria della somma dovuta per la reiterata sospensione dei lavori, essa deve considerarsi esclusa da IVA, non costituendo il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente. | |
13.1 | TRATTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scrittura privata di natura transattiva è soggetta a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (TUR). Viene richiamato al riguardo l’art. 29 del TUR, secondo cui le transazioni che non comportano trasferimento della proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali vanno assoggettate ad imposta in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano. Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2024 n. 53, sono state stabilite le modalità di versamento degli importi dovuti per la c.d. “ecotassa” sui veicoli maggiormente inquinanti, dovuta a seguito dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché dei relativi interessi e sanzioni. |
14
PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.12.2024 | Domande contributi | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:
Il termine finale scade il 20.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
12.12.2024 | Riapertura adesione al concordato preventivo biennale | I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire alla riapertura del concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, a condizione che:
Nella predetta dichiarazione integrativa non possono essere indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024. L’adesione alla riapertura del concordato preventivo biennale consente di accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2018 – 2022, di cui all’art. |
12.12.2024 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
Il termine finale scade il 30.1.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
15.12.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
16.12.2024 | Riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizza-zione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, devono procedere:
oppure, ove possibile, al versamento della prima di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive, scadenti il 16.12.2025 e il 16.12.2026, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024. |
16.12.2024 | Presentazione | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Il termine finale di presentazione delle domande è stabilito alle ore 16.00 del 17.1.2025. Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC. |
16.12.2024 | Saldo IMU 2024 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2024:
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
16.12.2024 | Seconda rata IMU 2024 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2023. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2024 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025. |
16.12.2024 | Versamento | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024. |
16.12.2024 | Versamento rata | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024. |
16.12.2024 | Versamento | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.12.2024 | Versamento ritenute | I sostituti d’imposta devono versare:
Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvi-gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza. |
16.12.2024 | Imposta sostitutiva | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2024. L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2025. |
16.12.2024 | Versamento acconti | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono versare:
che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre. |
16.12.2024 | Tributi apparecchi | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2024. |
19.12.2024 | Presentazione | Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
20.12.2024 | Presentazione | Le imprese che nel corso dell’anno 2023 hanno acquistato prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
20.12.2024 | Autocertificazione | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2025, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
L’autocertificazione può inoltre essere presentata:
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2025, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2025, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone. |
27.12.2024 | Versamento | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2024. |
27.12.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
30.12.2024 | Adempimenti | Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024 devono provvedere al versamento:
dovute dal defunto in relazione all’anno 2023. |
30.12.2024 | Adempimenti | Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni com-messe:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
31.12.2024 | Comunicazione | Le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93, le società appar-tenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assi-curazione autorizzate ad operare in Italia, che hanno acquistato le rate dei crediti derivanti da opzione per interventi superbonus, bonus barriere 75% e sisma-bonus, utilizzabili a partire dall’anno 2025, identificate con codice univoco ai sensi dell’art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020 e già accettate entro il 2.12.2024, devono effettuare un’apposita comunicazione all’Agen-zia delle Entrate:
in via telematica, secondo le modalità stabilite dal relativo provv. 21.11.2024 n. 422331. |
31.12.2024 | Rimborsi | I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2024 integrativo, i relativi rimborsi. |
31.12.2024 | Opzione per il regime | Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:
L’opzione è vincolante per 5 anni. |
31.12.2024 | Opzione per il | Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:
L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2025. |
31.12.2024 | Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni | I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
31.12.2024 | Contributi previdenza complementare | Le persone fisiche che, nel 2023, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2024 o REDDITI PF 2024). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. |
31.12.2024 | Trasparenza fiscale | I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. |
31.12.2024 | Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ | Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza. |
31.12.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
31.12.2024 | Dichiarazione | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.12.2024 | Contributo Albo | Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2024, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2025:
|
2.1.2025 | Regolarizzazione | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024 (in quanto il 30 novembre era sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. Si ricorda che l’art. 7-quater del DL 19.10.2024 n. 155 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:
oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile). |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 19 dicembre 2024
Team Consulenza