
Circolare mensile dicembre 2024 e gennaio 2025
21 Gennaio 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025
DICEMBRE 2024: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Fringe benefit – Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali – ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2025
- START UP innovative E PMI INNOVATIVE – novità
- Credito d’imposta per investimenti NELLe zone logistiche SEMPLIFICATE (ZLS) – COMUNICAZIONE all’Agenzia delle Entrate
- Credito d’imposta per INVESTIMENTI 4.0 – Comunicazioni per l’utilizzo – Mancata presentazione della comunicazione preventiva
- Corsi di attività sportiva invernale – esonero dall’emissione della fattura
- Applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli assicuratori – irrilevanza dell’iscrizione al RUI
- Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico – indicazione facoltativa del codice fiscale del pagatore
- Credito d’imposta per INVESTIMENTI transizione 5.0 – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Credito d’imposta per erogazioni liberali a enti del terzo settore (c.d. “social bonus”) – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)
- Cessione di case prefabbricate – vendita di singole parti – aliquota iva del 22%
- Forniture di bordo – trattamento ai fini iva
- Regime di adempimento collaborativo – attestazione del sistema di controllo del rischio fiscale e nuovo modello di adesione
- Gennaio 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2025 |
Sono state pubblicate, sul S.O. n. 42 della G.U. 30.12.2024 n. 304, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2025 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali. Le tabelle tengono conto delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). | |
1.1 | CONTRATTI STIPULATI DALL’1.1.2025 Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025, si assume il 50% dell’im-porto corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore. La predetta percentuale è ridotta:
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1.2 | CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31.12.2024 Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024, invece, la suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:
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1.3 | TABELLE ACI Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2025 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali. |
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2 | START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE – NOVITÀ |
La L. 16.12.2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), pubblicata sulla G.U. 17.12.2024 n. 295 ed entrata in vigore il 18.12.2024, reca alcune disposizioni relative alle start up innovative e alle PMI innovative. | |
2.1 | DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA L’art. 28 co. 1 della L. 193/2024 modifica l’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, contenente la definizione di start up innovativa. |
2.2 | PERMANENZA DELLA START UP INNOVATIVA NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE L’art. 28 co. 2 della L. 193/2024 inserisce il nuovo co. 2-bis all’art. 25 del DL 179/2012, disciplinante la permanenza dell’iscrizione delle start up innovative nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Il nuovo co. 2-ter dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 co. 2 della L. 193/2024, prevede che il quinquennio di iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di 4 anni in totale, nel caso in cui, alternativamente, intervenga:
Regime transitorio L’art. 29 della L. 193/2024 introduce una disciplina transitoria da applicare alle start up innovative che, alla suddetta data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Resta ferma, peraltro, la possibilità, per le start up che abbiano perso i requisiti di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, di iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro riservata alle PMI innovative di cui all’art. 4 co. 2 del DL 3/2015. |
2.3 | DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE L’art. 31 della L. 193/2024 ha introdotto la scadenza del 31.12.2024 per la detrazione IRPEF al 50% prevista dall’art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 per gli investimenti in PMI innovative in regime “de minimis”.
Le suddette agevolazioni non si applicano se:
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3 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2024 n. 445771, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024. | |
3.1 | SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese:
L’agevolazione non è comunque applicabile:
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3.2 | INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti:
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Esclusioni
Limiti quantitativi
Certificazione delle spese |
3.3 | COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8.5.2024 al 15.11.2024. Tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata:
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Nuova comunicazione o rinuncia
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3.4 | CREDITO D’IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE Ai fini del rispetto del limite di spesa (pari a 80 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni (quindi entro il 9.2.2025). |
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4 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – COMUNICAZIONI PER L’UTILIZZO – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla mancata presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai sensi dell’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020. | |
4.1 | ASSENZA DI UN TERMINE PERENTORIO L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione. |
4.2 | NON NECESSITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS” Per fruire del credito d’imposta, occorre quindi presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo. |
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5 | CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA INVERNALE – ESONERO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA |
Con il DM 22.11.2024, pubblicato sulla G.U. 4.12.2024 n. 284, è stato disposto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi consistenti nell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale individuate dal n. 1-septies della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72. Entrata in vigore Il DM 22.11.2024 è in vigore dal 4.12.2024, per cui l’esonero si considera riferito alle prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data. | |
5.1 | CORSI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE Il richiamato n. 1-septies della Tabella allegata al DPR 633/72 fa riferimento all’eroga-zione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (es. sci, snowboard), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali. |
5.2 | EMISSIONE DELLA FATTURA O DEL DOCUMENTO COMMERCIALE L’emissione della fattura resta obbligatoria se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. |
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6 | APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI ASSICURATORI – IRRILEVANZA DELL’ISCRIZIONE AL RUI |
Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti (dopo quelli della circ. 21.3.2024 n. 7) sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
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6.1 | PROVVIGIONI PERCEPITE A TITOLO ACCESSORIO Al fine di assicurare parità di trattamento tra gli operatori, la ritenuta si applica a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Riguardo a tali soggetti, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 7). Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del DLgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al RUI, atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.
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6.2 | ADEMPIMENTI AI FINI IVA L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 36-bis del DPR 633/72, pur consentendo la dispensa “dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti” (fatte salve alcune eccezioni), prevede che il soggetto passivo sia comunque tenuto alla “registrazione degli acquisti” (si veda anche la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 18.5.2021 n. 7). |
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7 | PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – DATI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO – INDICAZIONE FACOLTATIVA DEL CODICE FISCALE DEL PAGATORE |
In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, e ai relativi rimborsi, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF). Con il provv. 10.12.2024 n. 443574, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al suddetto provvedimento, al fine di rendere facoltativa a regime l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento. | |
7.1 | SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sono:
Rimborsi |
7.2 | DECORRENZA Le comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:
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7.3 | SPESE INTERESSATE La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:
Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari. Indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore Rimane comunque l’obbligo di indicare l’intestatario dell’abbonamento. Obbligo di tracciabilità Rimborsi
Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stato comunicato al netto dello stesso. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti). |
7.4 | AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.12.2024 n. 443574 sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvate dal suddetto provvedimento del 4.10.2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informa-zione è disponibile. |
7.5 | TERMINE DI COMUNICAZIONE Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. |
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8 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 18.12.2024 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7072” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta per gli investimenti transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
8.1 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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8.2 | PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
8.3 | VERIFICA DELL’AMMONTARE CONCESSO L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE. |
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9 | CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A ENTI DEL TERZO SETTORE (C.D. “SOCIAL BONUS”) – UTILIZZO IN OMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 18.12.2024 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo “7037” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore, di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017 (c.d. “socialbonus”). | |
9.1 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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9.2 | PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
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10 | INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC) |
Con l’art. 1 co. 5 – 10 del DL 28.10.2024 n. 160, conv. L. 20.12.2024 n. 199, è stata prevista l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. | |
10.1 | SOGGETTI INTERESSATI Gli ISAC sono rivolti agli esercenti attività di impresa, arti e professioni e hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva. |
10.2 | ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ISAC Gli ISAC verranno elaborati selezionando innanzitutto due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Con tale decreto saranno stabiliti anche:
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10.3 | APPLICAZIONE Gli ISAC diventeranno operativi dal 2026. Entro il 31.8.2026 è prevista l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva. |
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11 | CESSIONE DI CASE PREFABBRICATE – VENDITA DI SINGOLE PARTI – ALIQUOTA IVA DEL 22% |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 246, confermando i chiarimenti contenuti nella R.M. 12.3.74 n. 503351, ha precisato che l’acquisto dei pezzi di una casa prefabbricata, montati dalla stessa impresa che li produce o da terzi, è soggetto ad aliquota IVA ordinaria. La possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate alle case di abitazione (aliquote del 4% o del 10%), è limitata all’ipotesi in cui il cliente commissioni all’impresa costruttrice la realizzazione dell’immobile. | |
11.1 | CASO DI SPECIE La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardava un soggetto passivo stabilito in uno Stato dell’Unione europea, operante nel settore delle case prefabbricate, che ha aderito al regime “One Stop Shop” (OSS) e opera sul mercato italiano rivolgendosi a clienti “privati”. |
11.2 | AGEVOLAZIONI SOLO IN CASO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA L’aliquota ordinaria è applicabile nel caso in cui il contratto abbia per oggetto “il semplice acquisto dei singoli pezzi”; considerato che tali pezzi costituiscono l’oggetto della produzione dell’impresa che li fabbrica si deve ritenere che il negozio giuridico vada qualificato come una compravendita. Il relativo corrispettivo va, quindi, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74).Le aliquote IVA del 4% o del 10% si applicano, invece, quando “il committente affida ad un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa”. In tale circostanza, detta impresa “assume l’obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti”. Considerato che la cessione avrebbe per oggetto un’abitazione, potrebbero essere applicate le agevolazioni IVA, ove ne ricorressero i requisiti (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74). |
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12 | FORNITURE DI BORDO – TRATTAMENTO AI FINI IVA |
Con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle dotazioni e delle provviste di bordo, cedute ad armatori esteri, con consegna dei beni in un porto situato nell’Unione europea o al di fuori. | |
12.1 | CESSIONI IN AMBITO UE La cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un porto dell’Unione europea, fruisce del regime di non imponibilità IVA nel rispetto delle condizioni previste per le cessioni intracomunitarie. |
12.2 | CESSIONI IN AMBITO EXTRA-UE Alla cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un Paese extra-UE, si applica il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72. La consegna dei beni in un Paese terzo, secondo l’art. 269 par. 1 del Regolamento UE 9.10.2013 n. 952 (Codice doganale dell’Unione), esclude che tali beni possano qualificarsi come dotazioni o provviste di bordo, ai fini doganali. La cessione configura una vera e propria esportazione ai fini doganali e, pertanto, fruisce del regime di non imponibilità al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 8 del DPR 633/72. |
12.3 | CESSIONI TRIANGOLARI L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è applicabile il regime di non imponibilità, previsto per le dotazioni e provviste di bordo ai sensi dell’art. 8-bis co. 1 lett. d) del DPR 633/72, anche se i beni sono ceduti nell’ambito di una triangolazione. La non imponibilità si applica a condizione che il primo cessionario (promotore della triangolazione) non entri mai nel possesso dei beni (nel caso di specie, essi sono consegnati direttamente all’armatore, in una zona sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità doganale). |
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13 | REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE E NUOVO MODELLO DI ADESIONE |
In relazione al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128, con:
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13.1 | ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA OPERATIVA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE Con il citato DM 21.11.2024 sono state stabilite le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato dal contribuente (tax control framework – TCF), ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 128/2015. Soggetti interessati Modalità e termini di certificazione La certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati di cui all’art. 4 co. 1-bis del DLgs. 128/2015:
In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’Ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza. La verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 128/2015. |
13.2 | PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL REGIME Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450193 è stato invece approvato, in attuazione del DM 6.12.2024, il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo.Soggetti interessati Il nuovo modello deve essere utilizzato:
Modalità di presentazione
Servizio web dedicato alla documentazione Il servizio costituirà una vera e propria interfaccia fra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti aderenti, in quanto destinato ad ospitare le funzionalità per l’inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al regime. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GENNAIO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
12.1.2025 | Consegna Certificazioni per conguaglio | I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2024 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2024. |
15.1.2025 | Assistenza fiscale per il 2025 | I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2025 (relativi all’anno 2024) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2025 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente. |
15.1.2025 | Regolarizzazione saldo IMU 2024 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando:
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15.1.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.1.2025 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:
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16.1.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.1.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2024, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2024, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro. |
16.1.2025 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.1.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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17.1.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno | Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dal 16.5.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023), devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione:
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17.1.2025 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC. |
20.1.2025 | Domande contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
20.1.2025 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2024. La comunicazione deve avvenire:
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27.1.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di dicembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
27.1.2025 | Regolarizzazione acconto IVA 2024 | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2024, la cui scadenza del termine era il 27.12.2024, possono regolarizzare la violazione applicando:
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29.1.2025 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2024 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2024:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
29.1.2025 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2024 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2024 (eventualmente suddiviso in tre parti). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2024 infedele, presentato entro il 31.10.2024:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
30.1.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
31.1.2025 | Redazione inventario | Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2023. Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
31.1.2025 | Stampa scritture contabili | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2023. Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. |
31.1.2025 | Conservazione informatica dei documenti | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
31.1.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
31.1.2025 | Versamento importi residui del modello 730/2024 | I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
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31.1.2025 | Variazioni redditi dei terreni | I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2024. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2024 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari. |
31.1.2025 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2024, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
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31.1.2025 | Versamento contributo revisori legali | I soggetti che all’1.1.2025 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2025, pari a 57,00 euro. |
31.1.2025 | Versamento contributo gestori crisi d’impresa | I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro. |
31.1.2025 | Versamento contributo amministratori giudiziari | I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:
L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2025. |
31.1.2025 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | I soggetti che nell’anno 2024 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
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31.1.2025 | Comunicazione erogazioni liberali ricevute | I soggetti che nell’anno 2024 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
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31.1.2025 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.1.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione. |
31.1.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.1.2025 | Fatturazione imballaggi | I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2024 con obbligo di restituzione, ma non restituiti. |
31.1.2025 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale | I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2024, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
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31.1.2025 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata. |
31.1.2025 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2025 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
La presentazione dell’autocertificazione:
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31.1.2025 | Pagamento del canone RAI per l’anno 2025 non addebitato in bolletta | Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2025, mediante il modello F24, nei casi in cui:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 21 gennaio 2025
Team Consulenza