Circolare mensile dicembre 2024 e gennaio 2025

Circolare mensile dicembre 2024 e gennaio 2025

21 Gennaio 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025

 

DICEMBRE 2024: APPROFONDIMENTI

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  1. Fringe benefit – Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali – ApproVAzione delle tabelle ACI per il 2025
  2. START UP innovative E PMI INNOVATIVE – novità
  3. Credito d’imposta per investimenti NELLe zone logistiche SEMPLIFICATE (ZLS) – COMUNICAZIONE all’Agenzia delle Entrate
  4. Credito d’imposta per INVESTIMENTI 4.0 – Comunicazioni per l’utilizzo – Mancata presentazione della comunicazione preventiva
  5. Corsi di attività sportiva invernale – esonero dall’emissione della fattura
  6. Applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli assicuratori – irrilevanza dell’iscrizione al RUI
  7. Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico – indicazione facoltativa del codice fiscale del pagatore
  8. Credito d’imposta per INVESTIMENTI transizione 5.0 – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  9. Credito d’imposta per erogazioni liberali a enti del terzo settore (c.d. “social bonus”) – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  10. Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)
  11. Cessione di case prefabbricate – vendita di singole parti – aliquota iva del 22%
  12. Forniture di bordo – trattamento ai fini iva
  13. Regime di adempimento collaborativo – attestazione del sistema di controllo del rischio fiscale e nuovo modello di adesione
  14. Gennaio 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2025
 Sono state pubblicate, sul S.O. n. 42 della G.U. 30.12.2024 n. 304, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2025 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

Le tabelle tengono conto delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

1.1CONTRATTI STIPULATI DALL’1.1.2025

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025, si assume il 50% dell’im-porto corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore.

La predetta percentuale è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
1.2CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31.12.2024

Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024, invece, la suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del li­vello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza con­ven­zionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di eser­cizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari even­tualmente trattenuti al lavoratore;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% (a decorrere dal 2021);
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 60% (a decorrere dal 2021).
1.3TABELLE ACI

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2025 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali.
Le tabelle sono disponibili anche sul sito internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

2

 

2START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE – NOVITÀ
 La L. 16.12.2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), pubblicata sulla G.U. 17.12.2024 n. 295 ed entrata in vigore il 18.12.2024, reca alcune disposizioni relative alle start up innovative e alle PMI innovative.
2.1DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA

L’art. 28 co. 1 della L. 193/2024 modifica l’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, contenente la definizione di start up innovativa.
In particolare, la qualifica di start up innovativa viene limitata alle sole micro, piccole e medie imprese – come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361 – con esclusione, quindi, delle grandi imprese, che non potranno più rientrare nella categoria.
Sono altresì escluse dal novero delle start up innovative le società di capitali (anche cooperative) che svolgano attività prevalente di agenzia e di consulenza.

2.2PERMANENZA DELLA START UP INNOVATIVA NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’art. 28 co. 2 della L. 193/2024 inserisce il nuovo co. 2-bis all’art. 25 del DL 179/2012, disciplinante la permanenza dell’iscrizione delle start up innovative nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Si prevede, in particolare, la riduzione del periodo di iscrizione nella sezione speciale da 5 a 3 anni.
Estensione del periodo di iscrizione nella sezione speciale
Al termine del triennio, tuttavia, la permanenza nella sezione speciale è consentita fino a 5 anni complessivi, decorrenti dalla data di iscrizione, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al co. 2 lett. h) n. 1 dell’art. 25 del DL 179/2012;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 158 co. 2 lett. b) del DLgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000,00 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal co. 2 lett. h) n. 1 dell’art. 25 del DL 179/2012;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il nuovo co. 2-ter dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 co. 2 della L. 193/2024, prevede che il quinquennio di iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di 4 anni in totale, nel caso in cui, alternativamente, intervenga:

  • un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a un milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 100% annuo.

Regime transitorio

L’art. 29 della L. 193/2024 introduce una disciplina transitoria da applicare alle start up innovative che, alla suddetta data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Si prevede, in particolare, il diritto delle start up innovative già iscritte in tale sezione di rimanervi oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui all’art. 25 co. 2-bis del DL 179/2012 avvenga:

  • entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da più di 18 mesi;
  • entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno, se la start up è iscritta da meno di 18 mesi.

Resta ferma, peraltro, la possibilità, per le start up che abbiano perso i requisiti di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, di iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro riservata alle PMI innovative di cui all’art. 4 co. 2 del DL 3/2015.

2.3DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

L’art. 31 della L. 193/2024 ha introdotto la scadenza del 31.12.2024 per la detrazione IRPEF al 50% prevista dall’art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 per gli investimenti in PMI innovative in regime “de minimis”.
Inoltre, con particolare riferimento alle agevolazioni per gli investimenti in start up innovative, è stato previsto che:

  • la detrazione IRPEF “ordinaria” del 30% (fino all’investimento massimo di un milione di euro) e la deduzione IRES del 30% (fino all’investimento massimo di 1,8 milioni di euro), ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012, sono concesse per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • la detrazione in regime “de minimis” ai sensi dell’art. 29-bis del DL 179/2012 è incrementata dal 50% al 65% dall’1.1.2025, applicandosi alle sole start up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Le suddette agevolazioni non si applicano se:

  • l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

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3CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2024 n. 445771, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024.
3.1SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese:

  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1 co. 61 – 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205.

L’agevolazione non è comunque applicabile:

  • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
  • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • alle imprese in difficoltà.
3.2INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti:

  • realizzati dall’8.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) al 15.11.2024;
  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
  • relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Esclusioni
Sono comunque esclusi:

  • i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo.

Limiti quantitativi
Viene inoltre previsto che:

  • il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;
  • non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Certificazione delle spese
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

3.3COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8.5.2024 al 15.11.2024.

Tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dal provv. 12.12.2024 n. 445771;
  • dal 12.12.2024 al 30.1.2025;
  • in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;
  • utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nuova comunicazione o rinuncia
Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.
3.4CREDITO D’IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE

Ai fini del rispetto del limite di spesa (pari a 80 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni (quindi entro il 9.2.2025).
Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

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4CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – COMUNICAZIONI PER L’UTILIZZO – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
 Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla mancata presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai sensi dell’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020.
4.1ASSENZA DI UN TERMINE PERENTORIO

L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

4.2NON NECESSITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

Per fruire del credito d’imposta, occorre quindi presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

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5CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA INVERNALE – ESONERO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA
 Con il DM 22.11.2024, pubblicato sulla G.U. 4.12.2024 n. 284, è stato disposto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi consistenti nell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale individuate dal n. 1-septies della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
Entrata in vigore
Il DM 22.11.2024 è in vigore dal 4.12.2024, per cui l’esonero si considera riferito alle prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data.
5.1CORSI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE

Il richiamato n. 1-septies della Tabella allegata al DPR 633/72 fa riferimento all’eroga-zione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (es. sci, snowboard), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali.
Per tali corsi, la norma citata prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, salvo che gli stessi già beneficino del regime di esenzione IVA (è il caso dei corsi sportivi esentati dall’IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023 in quanto resi da organismi senza fini di lucro a persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica).

5.2EMISSIONE DELLA FATTURA O DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

L’emissione della fattura resta obbligatoria se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa di accompagnamento al DM 22.11.2024, per le prestazioni non documentate mediante fattura permane, in base alle regole generali, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015.

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6APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI ASSICURATORI – IRRILEVANZA DELL’ISCRIZIONE AL RUI
 Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti (dopo quelli della circ. 21.3.2024 n. 7) sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
6.1PROVVIGIONI PERCEPITE A TITOLO ACCESSORIO

Al fine di assicurare parità di trattamento tra gli operatori, la ritenuta si applica a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Riguardo a tali soggetti, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 7).

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del DLgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al RUI, atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.
Sono quindi soggette a ritenuta, ad esempio, anche le provvigioni corrisposte agli intermediari (non iscritti al RUI) che operano nel collocamento delle polizze:

  • c.d. “viaggio”, che possono essere commercializzate anche attraverso le agenzie di viaggio;
  • c.d. “home”, che possono essere commercializzate attraverso le aziende che operano nell’ambito della fornitura dell’energia elettrica o del gas (c.d. “utilities”).
6.2ADEMPIMENTI AI FINI IVA

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 36-bis del DPR 633/72, pur consentendo la dispensa “dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti” (fatte salve alcune eccezioni), prevede che il soggetto passivo sia comunque tenuto alla “registrazione degli acquisti” (si veda anche la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 18.5.2021 n. 7).
In base a quanto stabilito dall’art. 25 del DPR 633/72, nella versione successiva alle modifiche apportate dal DL 50/2017, l’annotazione va operata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, quindi, “diversamente dal passato, ove la norma disponeva l’obbligo di annotazione, al più tardi, nella «dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta» – sicché la registrazione era propedeutica al solo esercizio della detrazione – attualmente detto obbligo ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti”.

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7PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – DATI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO – INDICAZIONE FACOLTATIVA DEL CODICE FISCALE DEL PAGATORE
 In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, e ai relativi rimborsi, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).

Con il provv. 10.12.2024 n. 443574, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al suddetto provvedimento, al fine di rendere facoltativa a regime l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento.

7.1SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sono:

  • gli enti pubblici;
  • i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Rimborsi
Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

7.2DECORRENZA
Le comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:

  • in via facoltativa, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024;
  • obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2025.
7.3SPESE INTERESSATE
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:

  • per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente dalle persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore
Ai fini della trasmissione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il provv. Agenzia delle Entrate 10.12.2024 n. 443574 ha eliminato l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile. Ai sensi del precedente provv. 4.10.2023 n. 354629, infatti, tale obbligo si sarebbe dovuto applicare a partire dall’anno d’imposta 2024.
In pratica, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, viene messa a regime l’indicazione facoltativa del codice fiscale, come era già previsto con riferimento alle spese sostenute nel 2023, primo anno di applicazione della comunicazione dei dati in esame.
Dal confronto con le aziende di trasporto, infatti, è emerso che i sistemi di archiviazione delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

Rimane comunque l’obbligo di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

Obbligo di tracciabilità
Nelle comunicazioni vanno indicati solo i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.
Ai sensi dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, infatti, la detrazione IRPEF del 19% delle spese in esame spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili.

Rimborsi
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione:

  • del soggetto che ha ricevuto il rimborso;
  • dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stato comunicato al netto dello stesso.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).

7.4AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.12.2024 n. 443574 sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvate dal suddetto provvedimento del 4.10.2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informa-zione è disponibile.

7.5TERMINE DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le nuove disposizioni e specifiche tecniche sono quindi applicabili in relazione ai dati degli abbonamenti pagati nel 2024, che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2025 (termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17 marzo).

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8CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 18.12.2024 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7072” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta per gli investimenti transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

8.1COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
8.2PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

8.3VERIFICA DELL’AMMONTARE CONCESSO

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

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9CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A ENTI DEL TERZO SETTORE (C.D. “SOCIAL BONUS”) – UTILIZZO IN OMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 18.12.2024 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo “7037” per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore, di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017 (c.d. “socialbonus”).
9.1COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.
9.2PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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10INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)
 Con l’art. 1 co. 5 – 10 del DL 28.10.2024 n. 160, conv. L. 20.12.2024 n. 199, è stata prevista l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
10.1SOGGETTI INTERESSATI

Gli ISAC sono rivolti agli esercenti attività di impresa, arti e professioni e hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.

10.2ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ISAC

Gli ISAC verranno elaborati selezionando innanzitutto due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.
Gli ISAC per i primi due settori saranno approvati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), entro il 31.12.2025.

Con tale decreto saranno stabiliti anche:

  • le premialità da applicare;
  • i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC;
  • le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
10.3APPLICAZIONE

Gli ISAC diventeranno operativi dal 2026.

Entro il 31.8.2026 è prevista l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva.

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11CESSIONE DI CASE PREFABBRICATE – VENDITA DI SINGOLE PARTI – ALIQUOTA IVA DEL 22%
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 246, confermando i chiarimenti contenuti nella R.M. 12.3.74 n. 503351, ha precisato che l’acquisto dei pezzi di una casa prefabbricata, montati dalla stessa impresa che li produce o da terzi, è soggetto ad aliquota IVA ordinaria.
La possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate alle case di abitazione (aliquote del 4% o del 10%), è limitata all’ipotesi in cui il cliente commissioni all’impresa costruttrice la realizzazione dell’immobile.
11.1CASO DI SPECIE

La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardava un soggetto passivo stabilito in uno Stato dell’Unione europea, operante nel settore delle case prefabbricate, che ha aderito al regime “One Stop Shop” (OSS) e opera sul mercato italiano rivolgendosi a clienti “privati”.
L’istante si domandava quale fosse il corretto trattamento IVA da adottare con riguardo alle cessioni di tali beni.

11.2AGEVOLAZIONI SOLO IN CASO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA
L’aliquota ordinaria è applicabile nel caso in cui il contratto abbia per oggetto “il semplice acquisto dei singoli pezzi”; considerato che tali pezzi costituiscono l’oggetto della produzione dell’impresa che li fabbrica si deve ritenere che il negozio giuridico vada qualificato come una compravendita. Il relativo corrispettivo va, quindi, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74).Le aliquote IVA del 4% o del 10% si applicano, invece, quando “il committente affida ad un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa”. In tale circostanza, detta impresa “assume l’obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti”. Considerato che la cessione avrebbe per oggetto un’abitazione, potrebbero essere applicate le agevolazioni IVA, ove ne ricorressero i requisiti (risposta a interpello 246/2024 e R.M. 503351/74).

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12FORNITURE DI BORDO – TRATTAMENTO AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello 5.12.2024 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle dotazioni e delle provviste di bordo, cedute ad armatori esteri, con consegna dei beni in un porto situato nell’Unione europea o al di fuori.
12.1CESSIONI IN AMBITO UE

La cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un porto dell’Unione europea, fruisce del regime di non imponibilità IVA nel rispetto delle condizioni previste per le cessioni intracomunitarie.
In particolare, come richiede l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93, il regime di non impo-nibilità si applica a condizione che il cessionario abbia comunicato il proprio numero identificativo VIES attribuitogli da un altro Stato membro.

12.2CESSIONI IN AMBITO EXTRA-UE
Alla cessione di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dei beni dall’Italia e consegna in un Paese extra-UE, si applica il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72.
La consegna dei beni in un Paese terzo, secondo l’art. 269 par. 1 del Regolamento UE 9.10.2013 n. 952 (Codice doganale dell’Unione), esclude che tali beni possano qualificarsi come dotazioni o provviste di bordo, ai fini doganali. La cessione configura una vera e propria esportazione ai fini doganali e, pertanto, fruisce del regime di non imponibilità al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 8 del DPR 633/72.
12.3CESSIONI TRIANGOLARI
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è applicabile il regime di non imponibilità, previsto per le dotazioni e provviste di bordo ai sensi dell’art. 8-bis co. 1 lett. d) del DPR 633/72, anche se i beni sono ceduti nell’ambito di una triangolazione.
La non imponibilità si applica a condizione che il primo cessionario (promotore della triangolazione) non entri mai nel possesso dei beni (nel caso di specie, essi sono consegnati direttamente all’armatore, in una zona sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità doganale).

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13REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE E NUOVO MODELLO DI ADESIONE
 In relazione al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128, con:

  • il DM 21.11.2024, pubblicato sulla G.U. 4.12.2024 n. 284, sono state stabilite le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450193, è stato approvato il nuovo modello di adesione al regime.
13.1ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA OPERATIVA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

Con il citato DM 21.11.2024 sono state stabilite le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato dal contribuente (tax control framework – TCF), ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DLgs. 128/2015.

Soggetti interessati
L’adempimento riguarda i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del DLgs. 221/2023 (avvenuta il 18.1.2024).

Modalità e termini di certificazione
Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del DM 21.11.2024 e, successivamente, con cadenza almeno triennale, i soggetti interessati acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

La certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati di cui all’art. 4 co. 1-bis del DLgs. 128/2015:

  • nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei compiti, degli adempimenti e del contenuto della certificazione, stabiliti dal DM 12.11.2024 n. 212;
  • in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui al co. 1-quater del suddetto art. 4.

In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’Ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.

La verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 128/2015.

13.2PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL REGIME
Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2024 n. 450193 è stato invece approvato, in attuazione del DM 6.12.2024, il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo.Soggetti interessati
Il nuovo modello deve essere utilizzato:

  • sia dai contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo;
  • sia da coloro che intendono comunicare la volontà di non permanere nel regime, rinunciando al rinnovo tacito di cui all’art. 7 co. 2 del DLgs. 128/2015.

Modalità di presentazione
Il modello deve essere presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale dell’Agenzia delle Entrate:

  • all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello;
  • per i soggetti non residenti privi di PEC, alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

Servizio web dedicato alla documentazione
Successivamente alla presentazione telematica della domanda, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, un servizio web denominato “ADEMPIMENTO COLLABORATIVO”.

Il servizio costituirà una vera e propria interfaccia fra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti aderenti, in quanto destinato ad ospitare le funzionalità per l’inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al regime.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GENNAIO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
12.1.2025

Consegna Certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2024 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del congua­glio comples­sivo di fine anno 2024.

15.1.2025

Assistenza fiscale per il 2025I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2025 (re­­lativi all’anno 2024) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e con­ti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2025 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

15.1.2025

Regolarizzazione saldo IMU 2024I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2,5% fino al 31.12.2024 e del 2% a decorrere dall’1.1.2025.
15.1.2025Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di dicembre 2024 o ad opera­zioni effettuate nel mese di dicembre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

16.1.2025

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • in unica soluzione;
  • oppure della prima delle 5 rate mensili di pari importo; sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

16.1.2025

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

16.1.2025

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2024 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il versamento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e provvi­gioni), operate nel mese di dicembre 2024, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2024, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.

16.1.2025

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2024;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2024.

16.1.2025

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2024.
17.1.2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dal 16.5.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023), devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.
17.1.2025

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata investimenti2025@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

20.1.2025

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209:

  • al soggetto gestore “RAM spa”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’in­di­rizzo formazione2025@pec.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

20.1.2025

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2024.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.

27.1.2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2024, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2024, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2024, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

27.1.2025

Regolarizzazione acconto IVA 2024

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2024, la cui scadenza del termine era il 27.12.2024, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2,5% fino al 31.12.2024 e del 2% a decorrere dall’1.1.2025.
29.1.2025

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2024

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

  • REDDITI 2024;
  • IRAP 2024 (se soggetto passivo);
  • CMN 2024 (in caso di adesione al regime del con­solidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­­­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­­­rizzare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 31.10.2024:

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­ta­mente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi­nimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

29.1.2025

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2024

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2024 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2024 infedele, presentato entro il 31.10.2024:

  • mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

30.1.2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dal provv. 12.12.2024 n. 445771;
  • in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato;
  • utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile sul relativo sito internet.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle co­municazioni.

31.1.2025

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

31.1.2025

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2023.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di con­serva­zione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispe­zione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

31.1.2025

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

  • relativi all’anno 2023;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la di­chia­ra­zione dei redditi.

31.1.2025

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2025 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

31.1.2025

Versamento importi residui del modello 730/2024

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2024, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
31.1.2025

Variazioni redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale – Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2024.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2024 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

31.1.2025

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2024, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-di­cembre 2024 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025.
31.1.2025

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2025 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2025, pari a 57,00 euro.
31.1.2025

Versamento contributo gestori crisi d’impresa

I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo, pari a 50,00 euro.
31.1.2025

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2025.

31.1.2025

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2024 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

  • le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.
31.1.2025

Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2024 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto ero­gatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­­­ga­zioni ai compiti istitu­zionali.
31.1.2025

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­­dito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicem­bre 2024.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.
31.1.2025

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

31.1.2025

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.1.2025

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2024 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.
31.1.2025

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­si­cu­ra­zioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emes­si nel­­l’anno 2024, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2024;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2025.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.
31.1.2025

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

  • contenente il numero degli atti presentati nel­l’an­­no 2024 al Registro delle imprese su sup­por­to infor­ma­tico o mediante tra­smis­sione te­le­matica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a sal­­do per l’anno 2024 e in acconto per l’anno 2025.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

31.1.2025

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2025

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­gen­­­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2025, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;
  • dall’1.2.2025 ed entro il 30.6.2025, ha effetto solo per il secondo semestre 2025.
31.1.2025

Pagamento del canone RAI per l’anno 2025 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2025, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione del­l’e­­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2025 e il 31.7.2025;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2025, il 30.4.2025, il 31.7.2025 e il 31.10.2025.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 21 gennaio 2025

Team Consulenza


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