Circolare mensile aprile e maggio 2025

Circolare mensile aprile e maggio 2025

19 Maggio 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2025

 

APRILE: APPROFONDIMENTI

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    1. Acconti irpef 2025 – modalità di calcolo
    2. Omessa o irregolare fatturazione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – NUOVA Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro
    3. Indicazione nei modelli dichiarativi dei codici ateco 2025
    4. Dichiarazione iva relativa al 2022 – Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge – Comunicazione delle anomalie4
    5. Artigiani e commercianti che iniziano l’attività – riduzione del 50% dei contributi previdenziali – chiarimenti dell’inps
    6. Titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori – CILA superbonus – Cause di decadenza
    7. Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche – Detrazione IRPEF/IRES del 75% – Limite di spesa
    8. Opzioni per cessione/sconto delle detrazioni edilizie – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
    9. contributo per la rinegoziazione del canone di locazione – regime fiscale
    10. Compensi incassati dagli eredi – adempimenti ai fini iva
    11. Detrazione dell’iva – omessa registrazione della fattura di acquisto nei termini – recupero tramite dichiarazione integrativa – esclusione
    12. Detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI innovative in regime “de minimis” – Eccedenza per incapienza – Utilizzo come credito d’imposta – istituzione del codice tributo
    13. Maggio 2025: principali adempimenti

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1ACCONTI IRPEF 2025 – MODALITÀ DI CALCOLO
 Con il DL 23.4.2025 n. 55, pubblicato sulla G.U. 23.4.2025 n. 94, sono state modificate le regole per la determinazione degli acconti IRPEF 2025 al fine di risolvere la problematica emersa in seguito al mancato coordinamento tra:

  • il DLgs. 216/2023, che prevedeva all’art. 1 co. 1 e 2, per il solo anno 2024, una riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre e l’incremento da 1.880,00 a 1.955,00 euro della detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, in relazione ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a), primo periodo, del TUIR;
  • la L. 207/2024, che ha messo a regime dal 2025 entrambe le suddette misure (riduzione delle aliquote e incremento della detrazione).
1.1PROBLEMATICA SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF
L’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 stabiliva che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, doveva essere assunto, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.Intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Sulla questione era intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 25.3.2025 n. 32, nel quale era stato affermato che:

  • l’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto;
  • la norma sarebbe stata corretta con un apposito intervento normativo.
1.2NOVITÀ DEL DL 55/2025
La correzione è arrivata con il DL 23.4.2025 n. 55, entrato in vigore il 24.4.2025, prima della messa a disposizione dei contribuenti delle dichiarazioni precompilate relative al 2024, avvenuta il 30.4.2025.
In particolare, l’art. 1 del DL 55/2025 modifica l’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 eliminando il riferimento all’anno 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024.
Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF per il periodo d’imposta:

  • 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2;
  • 2025, trovano applicazione le ordinarie regole di determinazione degli acconti.

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2OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA COMPILAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELL’ESTEROMETRO
 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 1.4.2025, la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.
La novità principale riguarda la modalità di utilizzo del codice “Tipo Documento” TD29, per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
2.1UTILIZZO DEL CODICE TD29
Nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il file TD29 “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima dell’1.9.2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. 87).
Il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha quindi alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.
Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 co. 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota IVA, l’imponibile e l’imposta.
Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito, in particolare, che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> va riportato l’identificativo IVA del cessionario o committente che comunica l’omissione o l’irregolarità;
  • Il blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <Codice Destinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.

È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

2.2CODICE TD20 ANCORA UTILIZZABILE PER ALCUNE FATTISPECIE
Il file XML contraddistinto dal codice TD20 è ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nell’ambito delle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97),
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle ad esse assimilate

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3INDICAZIONE NEI MODELLI DICHIARATIVI DEI CODICI ATECO 2025
 In sostituzione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, a decorrere dall’1.1.2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, la quale è adottata a livello amministrativo dall’1.4.2025.
3.1UTILIZZO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
Con la ris. 8.4.2025 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a decorrere dall’1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia stessa.
3.2COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI
L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 co. 8 del DPR 605/73. Tuttavia, il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

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4DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2022 – OPERAZIONI ATTIVE IMPONIBILI E OPERAZIONI PASSIVE SOGGETTE A REVERSE CHARGE – COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176284 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

  • i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022;
  • quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell’art. 1 co. 209 – 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).
4.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
  • il codice atto;
  • il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell’inversione contabile;
  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
4.2SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
4.3REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE
A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

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5ARTIGIANI E COMMERCIANTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ – RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIARIMENTI DELL’INPS
 Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l’INPS ha fornito i chiarimenti per la fruizione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni per artigiani e commercianti, introdotta dall’art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
5.1AMBITO SOGGETTIVO
Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • gli imprenditori individuali (inclusi quelli in regime forfetario di cui alla L. 190/2014);
  • i soci di società di persone e di srl;
  • i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:

  • abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • si siano iscritti per la prima volta a una delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

5.2AMBITO OGGETTIVO
La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell’attività commerciale.

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6TITOLO ABILITATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – CILA SUPERBONUS – CAUSE DI DECADENZA
 Con la risposta a interpello 29.4.2025 n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata compilazione del quadro “F” – ‘‘Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile” della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, determina la decadenza dal superbonus.
Nel caso di specie, il contribuente istante chiedeva se l’aver omesso di compilare il quadro “F” della CILA-S, presentata dopo che l’edificio è stato sanato “prima dell’inizio dei lavori con apposita pratica presentata in Comune rendendolo legittimo ai fini urbanistici e catastali”, determini la decadenza dal superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
6.1CAUSE DI DECADENZA DAL SUPERBONUS
Per gli interventi che beneficiano del superbonus e rientrano anche nell’ambito di applicazione del co. 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, la decadenza dell’agevolazione superbonus, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:

  • mancata presentazione della CILA;
  • realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
  • assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata prima dell’1.9.67 (cioè appunto le attestazioni alternative che devono essere rilasciate mediante la compilazione del quadro “F” del modello di CILA-S);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al co. 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus sulle spese.

Pertanto, stante il tenore della norma, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione superbonus decade nel caso in cui non sia stato compilato il quadro “F” della CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, anche se l’immobile oggetto degli interventi si trova in stato legittimo comprovabile.

6.2ACCESSO AD ALTRE DETRAZIONI
Nel caso in cui sussistano tutti i relativi presupposti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ammette che si possa a quel punto beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (dopo aver regolarizzato “la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa”).

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7INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 75% – LIMITE DI SPESA
 Nella risposta a interpello 7.4.2025 n. 89, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al limite massimo di spesa entro il quale compete il “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, nel caso di un complesso immobiliare costituito da due distinti edifici catastalmente autonomi, ma con un unico e comune accesso dall’esterno
7.1AMBITO APPLICATIVO
L’agevolazione prevista dal citato art. 119-ter per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche consiste in una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025.
La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo o in 10 quote se le spese sono sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i soggetti “solari”).
7.2LIMITE MASSIMO DI SPESA
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ma, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17 (p. 86), anche per gli interventi nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti situate in edifici composti da più unità immobiliari;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Nel caso di più edifici autonomi catastalmente, ma con accesso comune dall’esterno, la risposta a interpello 89/2025 ha chiarito che occorre riferirsi al limite di spesa di 50.000,00 euro per beneficiare della detrazione irpef/ires nella misura del 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con le caratteristiche tecniche del dm 14.6.89 n. 236.

 Inoltre, dato che, ai sensi dell’art. 119-ter co. 1 del dl 34/2020, nella versione sia ante che post dl 212/2023, il “bonus barriere 75%” riguarda gli “edifici già esistenti” senza altre precisazioni, viene confermato che l’agevolazione può riguardare le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (comprese quelle in categoria b/5 e c/6).

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8OPZIONI PER CESSIONE/SCONTO DELLE DETRAZIONI EDILIZIE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI
 Con riferimento alla condizione dell’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, alla data del 30.3.2024, di cui all’art. 1 co. 5 del dl 39/2024, affinché continuino a operare le deroghe al “blocco delle opzioni” di sconto o cessione (a decorrere dal 17.2.2023), di cui all’art. 2 del dl 11/2023, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in diverse risposte ad interpello.
8.1CONDIZIONI DA SODDISFARE CONGIUNTAMENTE
Quanto alla corretta interpretazione da dare alla disposizione contenuta nell’art. 1 co. 5 del dl 39/2024, l’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30.3.2024 sia sostenuta parte della spesa, “documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
8.2RIFERIMENTO A “LAVORI GIÀ EFFETTUATI”
Per la locuzione “lavori già effettuati” si fa riferimento, secondo l’Agenzia delle Entrate, “all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili” e, quindi, affinché operi la deroga al blocco delle opzioni (e si possa quindi optare per cessione e sconto anche successivamente ai diversi “blocchi”), alla data del 30.3.2024 devono essere stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).
Di conseguenza, secondo l’Amministrazione finanziaria non è possibile optare per cessione/sconto se entro il 30.3.2024:

  • è stata pagata esclusivamente la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) (risposta a interpello 15.4.2025 n. 103);
  • sono state sostenute soltanto spese per “servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico” (risposta a interpello 15.4.2025 n. 104);
  • sono state sostenute solo spese relative alle attività professionali o di consulenza, nonché quelle relative agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposte a interpello 15.4.2025 n. 105 e 16.4.2025 n. 106).
8.3SPESE SOSTENUTE DALL’APPALTATORE
Se alla data del 30.3.2024 i lavori sono stati effettivamente eseguiti, la condizione del sostenimento delle spese per i lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura può essere verificata sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori.
8.4SPESE A LIVELLO DI “CANTIERE”
Nelle risposte a interpello 15.4.2025 n. 105 e 16.4.2025 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le condizioni richieste dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 devono essere verificate “a livello di cantiere” e non con specifico riguardo a ciascuno dei singoli interventi agevolati (e dei relativi bonus applicabili) in cui si articola l’intervento complessivo.
In altre parole, le opzioni sono esercitabili anche se al 30.3.2024 il committente non ha sostenuto alcuna spesa relativamente ai lavori effettuati, ma sono state pagate le spese per detti interventi, documentati da fattura, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore.

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9CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – REGIME FISCALE
 L’agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 8.4.2025 n. 91, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione del contributo che il locatore percepisce dal comune per aver rinegoziato al ribasso il canone di locazione.
9.1RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Per sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dell’affitto, alcune Regioni hanno istituito programmi volti a concedere contributi ai locatori che riducano i canoni di locazione.
Nel caso di specie, ad esempio, un contribuente (titolare di un immobile locato con contratto “a canone concordato”, assoggettato a cedolare secca con l’aliquota del 10% ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 23/2011), voleva richiedere il contributo, erogato dal Comune utilizzando il fondo regionale per la rinegoziazione dei contratti di locazione, dopo aver concesso al conduttore la riduzione del canone di locazione (tramite scrittura privata registrata).
Per questo motivo, il contribuente si rivolge all’amministrazione finanziaria per sapere se il suddetto contributo possa accedere alla cedolare secca, ovvero come sia tassato ai fini reddituali.
9.2CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 6 co. 2 del TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Pertanto, il contributo, erogato dal Comune (sulla base di una delibera della Giunta Regionale), a favore del locatore di immobili, a fronte della riduzione del canone di locazione pattuita col conduttore, essendo conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (reddito) del locatore che lo percepisce, costituisce “reddito della stessa categoria del canone di locazione e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati”:
• da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dall’art. 37 del TUIR;
• oppure con opzione per la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011), in presenza delle condizioni normativamente richieste.
9.3COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in caso di opzione per la cedolare secca, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel quadro B del modello 730, ovvero nel quadro RB del modello REDDITI PF, compilando un solo rigo.
In particolare, nel modello 730 (sezione I del quadro B):
• va inserito il codice 8 nella colonna 2 “Utilizzo” (che contraddistingue i contratti di locazione “a canone concordato”);
• nel campo 6 “Canone di locazione” va indicata la sommatoria del canone di locazione ridotto e del contributo erogato;
• nella colonna 11 “Cedolare secca” va indicato il codice 1.

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10COMPENSI INCASSATI DAGLI EREDI – ADEMPIMENTI AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello 22.4.2025 n. 118, l’agenzia delle entrate ha esaminato gli adempimenti che gli eredi del professionista defunto devono porre in essere nel caso in cui la partita iva del de cuius sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso.
10.1ADEMPIMENTI ORDINARI DA PARTE DEGLI EREDI
Ai fini IVA, la cessazione dell’attività professionale si verifica solo alla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.
Nel caso delle prestazioni professionali, difatti, il fatto generatore dell’imposta coincide con la materiale esecuzione del servizio, a prescindere dal momento del pagamento della prestazione.
Tuttavia, l’IVA diviene comunque esigibile nel momento in cui il compenso è percepito. Se il corrispettivo è, quindi, incassato dopo la morte del professionista, gli obblighi IVA, tra cui quello di emissione della fattura, ricadono in capo agli eredi, ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/72.
In termini generali, pertanto, la partita iva del professionista non deve essere chiusa sinché non sono stati incassati tutti i compensi (se le relative fatture non sono ancora state emesse).
10.2ADEMPIMENTI IN CASO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELLA PARTITA IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in oggetto, ha individuato i corretti adempimenti IVA da porre in essere nell’ipotesi in cui la partita IVA del professionista defunto sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso.
In tale circostanza, il cessionario o committente dell’operazione dovrà corrispondere agli eredi l’importo al lordo dell’IVA. È onere degli eredi, infatti, provvedere all’apertura di una nuova partita IVA per conto del professionista defunto e adempiere agli obblighi ai fini IVA.
Se, però, gli eredi rimangono inerti, è onere del cessionario o committente regolarizzare l’operazione, effettuando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio.
È superata una precedente interpretazione di prassi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 52), secondo cui, in caso di inerzia degli eredi a provvedere all’emissione della fattura, sarebbe stato onere del cessionario o committente emettere un’autofattura e versare l’IVA riferita al compenso professionale.
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, infatti, tengono conto delle modifiche apportate (per effetto del DLgs. 87/2024) alla disciplina in tema di regolarizzazione del cessionario/committente. Ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, nella sua versione attuale, il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la mancata emissione della fattura da parte del fornitore mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ma non è più tenuto a versare l’IVA.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della predetta irregolarità nella fatturazione del cedente/prestatore avviene, dall’1.4.2025, mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando l’apposito codice “TD29”.

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11DETRAZIONE DELL’IVA – OMESSA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO NEI TERMINI – RECUPERO TRAMITE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ESCLUSIONE
 Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati è una facoltà che va esercitata in sede di liquidazione periodica o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, “previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale” nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.4.2025 n. 115, ha affermato che in caso di mancata registrazione nei termini non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.
11.1OMESSA REGISTRAZIONE DI FATTURE D’ACQUISTO
Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che ha ricevuto nell’anno 2023 alcune fatture di acquisto, senza averle annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 relativo al 2023, né nel sezionale relativo alle fatture d’acquisto ricevute nel 2023 e registrate nel 2024. Tali documenti non sono stati neppure inseriti nella dichiarazione annuale IVA per il 2023. Il soggetto passivo non ha, pertanto, esercitato la detrazione dell’IVA nei termini previsti.
L’istante proponeva di recuperare l’imposta mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.
Nella circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 è stato chiarito che “il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la (…) dichiarazione integrativa” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tale chiarimento va letto alla luce delle successive precisazioni contenute nella risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, in cui l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa qualora il soggetto passivo, “beneficiario del diritto alla detrazione” avesse omesso di esercitare tempestivamente tale facoltà, “pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto”.
Diverso è il caso in esame, in cui il cessionario o committente non ha annotato le fatture ricevute, non detraendo l’imposta nei termini stabiliti e rinunciando così definitivamente al proprio diritto.
11.2SANZIONATA L’OMESSA REGISTRAZIONE
L’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto di cui all’art. 25 del DPR 633/72 ricorre “in ogni caso ed entro termini ben definiti”; pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la violazione di tale adempimento va punita con la sanzione di cui all’art. 6
co. 1 del DLgs. 471/97 (dovuta in misura fissa da 250,00 a 25.000,00 euro se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo); essa è comunque suscettibile di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

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12DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME “DE MINIMIS” – ECCEDENZA PER INCAPIENZA – UTILIZZO COME CREDITO D’IMPOSTA – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 28.4.2025 n. 30, l’agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7076”, per l’utilizzo in compensazione nel modello f24 del credito d’imposta relativo all’eccedenza della detrazione per investimenti effettuati in start up innovative e pmi innovative in regime “de minimis”.
12.1MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ECCEDENZA COME CREDITO D’IMPOSTA
Ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024 (soggetti “solari”), qualora la detrazione in regime “de minimis” sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.
12.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Il modello f24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MAGGIO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.5.2025

Trasmissione dati
acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.5.2025

Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.5.2025Versamento IVA
primo trimestre 2025
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

16.5.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi
16.5.2025Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non è di almeno 500,00 euro.

16.5.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.5.2025Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della quinta e ultima rata mensile di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.5.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2025.
16.5.2025Contributi
INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2025.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.5.2025Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
  • con applicazione dei previsti interessi.
16.5.2025Versamento della “web tax” relativa al 2024I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.
Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.
22.5.2025Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLS2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

26.5.2025Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

31.5.2025Estromissione immobili strumentali imprenditori
individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:

  • posseduti al 31.10.2024;
  • con effetto dall’1.1.2025.

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:

  • per il 60%, entro il 30.11.2025;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2026.
31.5.2025Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

3.6.2025Riapertura presentazione
domanda di
regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, qualora non sia già stata presentata entro il 31.10.2024;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro la presente scadenza del 3.6.2025, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 3.6.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025.
3.6.2025Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.
3.6.2025Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

3.6.2025Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 19 maggio 2025

Team Consulenza


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