
Circolare mensile aprile e maggio 2025
19 Maggio 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2025
APRILE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Acconti irpef 2025 – modalità di calcolo
- Omessa o irregolare fatturazione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – NUOVA Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro
- Indicazione nei modelli dichiarativi dei codici ateco 2025
- Dichiarazione iva relativa al 2022 – Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge – Comunicazione delle anomalie4
- Artigiani e commercianti che iniziano l’attività – riduzione del 50% dei contributi previdenziali – chiarimenti dell’inps
- Titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori – CILA superbonus – Cause di decadenza
- Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche – Detrazione IRPEF/IRES del 75% – Limite di spesa
- Opzioni per cessione/sconto delle detrazioni edilizie – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
- contributo per la rinegoziazione del canone di locazione – regime fiscale
- Compensi incassati dagli eredi – adempimenti ai fini iva
- Detrazione dell’iva – omessa registrazione della fattura di acquisto nei termini – recupero tramite dichiarazione integrativa – esclusione
- Detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI innovative in regime “de minimis” – Eccedenza per incapienza – Utilizzo come credito d’imposta – istituzione del codice tributo
- Maggio 2025: principali adempimenti
1
1 | ACCONTI IRPEF 2025 – MODALITÀ DI CALCOLO |
Con il DL 23.4.2025 n. 55, pubblicato sulla G.U. 23.4.2025 n. 94, sono state modificate le regole per la determinazione degli acconti IRPEF 2025 al fine di risolvere la problematica emersa in seguito al mancato coordinamento tra:
| |
1.1 | PROBLEMATICA SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF L’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 stabiliva che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, doveva essere assunto, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.Intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze Sulla questione era intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 25.3.2025 n. 32, nel quale era stato affermato che:
|
1.2 | NOVITÀ DEL DL 55/2025 La correzione è arrivata con il DL 23.4.2025 n. 55, entrato in vigore il 24.4.2025, prima della messa a disposizione dei contribuenti delle dichiarazioni precompilate relative al 2024, avvenuta il 30.4.2025. In particolare, l’art. 1 del DL 55/2025 modifica l’art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 eliminando il riferimento all’anno 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024. Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF per il periodo d’imposta:
|
2
2 | OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA COMPILAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELL’ESTEROMETRO |
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 1.4.2025, la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”. La novità principale riguarda la modalità di utilizzo del codice “Tipo Documento” TD29, per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. | |
2.1 | UTILIZZO DEL CODICE TD29 Nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il file TD29 “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima dell’1.9.2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. 87). Il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha quindi alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”. Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 co. 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota IVA, l’imponibile e l’imposta. Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito, in particolare, che:
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”. |
2.2 | CODICE TD20 ANCORA UTILIZZABILE PER ALCUNE FATTISPECIE Il file XML contraddistinto dal codice TD20 è ancora utilizzabile:
|
3
3 | INDICAZIONE NEI MODELLI DICHIARATIVI DEI CODICI ATECO 2025 |
In sostituzione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, a decorrere dall’1.1.2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, la quale è adottata a livello amministrativo dall’1.4.2025. | |
3.1 | UTILIZZO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE Con la ris. 8.4.2025 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a decorrere dall’1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia stessa. |
3.2 | COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 co. 8 del DPR 605/73. Tuttavia, il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari. |
4
4 | DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2022 – OPERAZIONI ATTIVE IMPONIBILI E OPERAZIONI PASSIVE SOGGETTE A REVERSE CHARGE – COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176284 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
| |
4.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
|
4.2 | SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
|
4.3 | REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. |
5
5 | ARTIGIANI E COMMERCIANTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ – RIDUZIONE DEL 50% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIARIMENTI DELL’INPS |
Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l’INPS ha fornito i chiarimenti per la fruizione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni per artigiani e commercianti, introdotta dall’art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). | |
5.1 | AMBITO SOGGETTIVO Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:
Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:
Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive. |
5.2 | AMBITO OGGETTIVO La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell’attività commerciale. |
6
6 | TITOLO ABILITATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – CILA SUPERBONUS – CAUSE DI DECADENZA |
Con la risposta a interpello 29.4.2025 n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata compilazione del quadro “F” – ‘‘Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile” della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, determina la decadenza dal superbonus. Nel caso di specie, il contribuente istante chiedeva se l’aver omesso di compilare il quadro “F” della CILA-S, presentata dopo che l’edificio è stato sanato “prima dell’inizio dei lavori con apposita pratica presentata in Comune rendendolo legittimo ai fini urbanistici e catastali”, determini la decadenza dal superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. | |
6.1 | CAUSE DI DECADENZA DAL SUPERBONUS Per gli interventi che beneficiano del superbonus e rientrano anche nell’ambito di applicazione del co. 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, la decadenza dell’agevolazione superbonus, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:
Pertanto, stante il tenore della norma, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione superbonus decade nel caso in cui non sia stato compilato il quadro “F” della CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, anche se l’immobile oggetto degli interventi si trova in stato legittimo comprovabile. |
6.2 | ACCESSO AD ALTRE DETRAZIONI Nel caso in cui sussistano tutti i relativi presupposti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ammette che si possa a quel punto beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (dopo aver regolarizzato “la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa”). |
7
7 | INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 75% – LIMITE DI SPESA |
Nella risposta a interpello 7.4.2025 n. 89, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al limite massimo di spesa entro il quale compete il “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, nel caso di un complesso immobiliare costituito da due distinti edifici catastalmente autonomi, ma con un unico e comune accesso dall’esterno | |
7.1 | AMBITO APPLICATIVO L’agevolazione prevista dal citato art. 119-ter per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche consiste in una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025. La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo o in 10 quote se le spese sono sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (dal 2024 per i soggetti “solari”). |
7.2 | LIMITE MASSIMO DI SPESA La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Nel caso di più edifici autonomi catastalmente, ma con accesso comune dall’esterno, la risposta a interpello 89/2025 ha chiarito che occorre riferirsi al limite di spesa di 50.000,00 euro per beneficiare della detrazione irpef/ires nella misura del 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con le caratteristiche tecniche del dm 14.6.89 n. 236. |
Inoltre, dato che, ai sensi dell’art. 119-ter co. 1 del dl 34/2020, nella versione sia ante che post dl 212/2023, il “bonus barriere 75%” riguarda gli “edifici già esistenti” senza altre precisazioni, viene confermato che l’agevolazione può riguardare le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (comprese quelle in categoria b/5 e c/6). |
8
8 | OPZIONI PER CESSIONE/SCONTO DELLE DETRAZIONI EDILIZIE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI |
Con riferimento alla condizione dell’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, alla data del 30.3.2024, di cui all’art. 1 co. 5 del dl 39/2024, affinché continuino a operare le deroghe al “blocco delle opzioni” di sconto o cessione (a decorrere dal 17.2.2023), di cui all’art. 2 del dl 11/2023, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in diverse risposte ad interpello. | |
8.1 | CONDIZIONI DA SODDISFARE CONGIUNTAMENTE Quanto alla corretta interpretazione da dare alla disposizione contenuta nell’art. 1 co. 5 del dl 39/2024, l’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30.3.2024 sia sostenuta parte della spesa, “documentata da fattura, per lavori già effettuati”. |
8.2 | RIFERIMENTO A “LAVORI GIÀ EFFETTUATI” Per la locuzione “lavori già effettuati” si fa riferimento, secondo l’Agenzia delle Entrate, “all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili” e, quindi, affinché operi la deroga al blocco delle opzioni (e si possa quindi optare per cessione e sconto anche successivamente ai diversi “blocchi”), alla data del 30.3.2024 devono essere stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione). Di conseguenza, secondo l’Amministrazione finanziaria non è possibile optare per cessione/sconto se entro il 30.3.2024:
|
8.3 | SPESE SOSTENUTE DALL’APPALTATORE Se alla data del 30.3.2024 i lavori sono stati effettivamente eseguiti, la condizione del sostenimento delle spese per i lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura può essere verificata sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori. |
8.4 | SPESE A LIVELLO DI “CANTIERE” Nelle risposte a interpello 15.4.2025 n. 105 e 16.4.2025 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le condizioni richieste dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 devono essere verificate “a livello di cantiere” e non con specifico riguardo a ciascuno dei singoli interventi agevolati (e dei relativi bonus applicabili) in cui si articola l’intervento complessivo. In altre parole, le opzioni sono esercitabili anche se al 30.3.2024 il committente non ha sostenuto alcuna spesa relativamente ai lavori effettuati, ma sono state pagate le spese per detti interventi, documentati da fattura, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore. |
9
9 | CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – REGIME FISCALE |
L’agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 8.4.2025 n. 91, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione del contributo che il locatore percepisce dal comune per aver rinegoziato al ribasso il canone di locazione. | |
9.1 | RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE Per sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dell’affitto, alcune Regioni hanno istituito programmi volti a concedere contributi ai locatori che riducano i canoni di locazione. Nel caso di specie, ad esempio, un contribuente (titolare di un immobile locato con contratto “a canone concordato”, assoggettato a cedolare secca con l’aliquota del 10% ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 23/2011), voleva richiedere il contributo, erogato dal Comune utilizzando il fondo regionale per la rinegoziazione dei contratti di locazione, dopo aver concesso al conduttore la riduzione del canone di locazione (tramite scrittura privata registrata). Per questo motivo, il contribuente si rivolge all’amministrazione finanziaria per sapere se il suddetto contributo possa accedere alla cedolare secca, ovvero come sia tassato ai fini reddituali. |
9.2 | CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 6 co. 2 del TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Pertanto, il contributo, erogato dal Comune (sulla base di una delibera della Giunta Regionale), a favore del locatore di immobili, a fronte della riduzione del canone di locazione pattuita col conduttore, essendo conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (reddito) del locatore che lo percepisce, costituisce “reddito della stessa categoria del canone di locazione e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati”: • da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dall’art. 37 del TUIR; • oppure con opzione per la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011), in presenza delle condizioni normativamente richieste. |
9.3 | COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in caso di opzione per la cedolare secca, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel quadro B del modello 730, ovvero nel quadro RB del modello REDDITI PF, compilando un solo rigo. In particolare, nel modello 730 (sezione I del quadro B): • va inserito il codice 8 nella colonna 2 “Utilizzo” (che contraddistingue i contratti di locazione “a canone concordato”); • nel campo 6 “Canone di locazione” va indicata la sommatoria del canone di locazione ridotto e del contributo erogato; • nella colonna 11 “Cedolare secca” va indicato il codice 1. |
10
10 | COMPENSI INCASSATI DAGLI EREDI – ADEMPIMENTI AI FINI IVA |
Con la risposta a interpello 22.4.2025 n. 118, l’agenzia delle entrate ha esaminato gli adempimenti che gli eredi del professionista defunto devono porre in essere nel caso in cui la partita iva del de cuius sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso. | |
10.1 | ADEMPIMENTI ORDINARI DA PARTE DEGLI EREDI Ai fini IVA, la cessazione dell’attività professionale si verifica solo alla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Nel caso delle prestazioni professionali, difatti, il fatto generatore dell’imposta coincide con la materiale esecuzione del servizio, a prescindere dal momento del pagamento della prestazione. Tuttavia, l’IVA diviene comunque esigibile nel momento in cui il compenso è percepito. Se il corrispettivo è, quindi, incassato dopo la morte del professionista, gli obblighi IVA, tra cui quello di emissione della fattura, ricadono in capo agli eredi, ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/72. In termini generali, pertanto, la partita iva del professionista non deve essere chiusa sinché non sono stati incassati tutti i compensi (se le relative fatture non sono ancora state emesse). |
10.2 | ADEMPIMENTI IN CASO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELLA PARTITA IVA L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in oggetto, ha individuato i corretti adempimenti IVA da porre in essere nell’ipotesi in cui la partita IVA del professionista defunto sia stata chiusa prima dell’incasso dell’ultimo compenso. In tale circostanza, il cessionario o committente dell’operazione dovrà corrispondere agli eredi l’importo al lordo dell’IVA. È onere degli eredi, infatti, provvedere all’apertura di una nuova partita IVA per conto del professionista defunto e adempiere agli obblighi ai fini IVA. Se, però, gli eredi rimangono inerti, è onere del cessionario o committente regolarizzare l’operazione, effettuando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio. È superata una precedente interpretazione di prassi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 52), secondo cui, in caso di inerzia degli eredi a provvedere all’emissione della fattura, sarebbe stato onere del cessionario o committente emettere un’autofattura e versare l’IVA riferita al compenso professionale. Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, infatti, tengono conto delle modifiche apportate (per effetto del DLgs. 87/2024) alla disciplina in tema di regolarizzazione del cessionario/committente. Ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, nella sua versione attuale, il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la mancata emissione della fattura da parte del fornitore mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ma non è più tenuto a versare l’IVA. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della predetta irregolarità nella fatturazione del cedente/prestatore avviene, dall’1.4.2025, mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando l’apposito codice “TD29”. |
11
11 | DETRAZIONE DELL’IVA – OMESSA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO NEI TERMINI – RECUPERO TRAMITE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ESCLUSIONE |
Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati è una facoltà che va esercitata in sede di liquidazione periodica o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, “previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale” nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.4.2025 n. 115, ha affermato che in caso di mancata registrazione nei termini non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98. | |
11.1 | OMESSA REGISTRAZIONE DI FATTURE D’ACQUISTO Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che ha ricevuto nell’anno 2023 alcune fatture di acquisto, senza averle annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 relativo al 2023, né nel sezionale relativo alle fatture d’acquisto ricevute nel 2023 e registrate nel 2024. Tali documenti non sono stati neppure inseriti nella dichiarazione annuale IVA per il 2023. Il soggetto passivo non ha, pertanto, esercitato la detrazione dell’IVA nei termini previsti. L’istante proponeva di recuperare l’imposta mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98. Nella circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 è stato chiarito che “il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la (…) dichiarazione integrativa” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale chiarimento va letto alla luce delle successive precisazioni contenute nella risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, in cui l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa qualora il soggetto passivo, “beneficiario del diritto alla detrazione” avesse omesso di esercitare tempestivamente tale facoltà, “pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto”. Diverso è il caso in esame, in cui il cessionario o committente non ha annotato le fatture ricevute, non detraendo l’imposta nei termini stabiliti e rinunciando così definitivamente al proprio diritto. |
11.2 | SANZIONATA L’OMESSA REGISTRAZIONE L’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto di cui all’art. 25 del DPR 633/72 ricorre “in ogni caso ed entro termini ben definiti”; pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la violazione di tale adempimento va punita con la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 (dovuta in misura fissa da 250,00 a 25.000,00 euro se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo); essa è comunque suscettibile di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. |
12
12 | DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE IN REGIME “DE MINIMIS” – ECCEDENZA PER INCAPIENZA – UTILIZZO COME CREDITO D’IMPOSTA – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 28.4.2025 n. 30, l’agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7076”, per l’utilizzo in compensazione nel modello f24 del credito d’imposta relativo all’eccedenza della detrazione per investimenti effettuati in start up innovative e pmi innovative in regime “de minimis”. | |
12.1 | MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ECCEDENZA COME CREDITO D’IMPOSTA Ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal 2024 (soggetti “solari”), qualora la detrazione in regime “de minimis” sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi. |
12.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
Il modello f24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate. |
13
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MAGGIO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.5.2025 | Trasmissione dati | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
|
16.5.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.5.2025 | Versamento IVA primo trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. |
16.5.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi |
16.5.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro. |
16.5.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
|
16.5.2025 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
|
16.5.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
|
16.5.2025 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.5.2025 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
|
16.5.2025 | Versamento della “web tax” relativa al 2024 | I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024. Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:
|
22.5.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
Il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
26.5.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
31.5.2025 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
|
31.5.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
3.6.2025 | Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:
|
3.6.2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025. |
3.6.2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
3.6.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 19 maggio 2025
Team Consulenza