
Circolare mensile maggio e giugno 2025
24 Giugno 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2025
MAGGIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – modifiche della legge di bilancio 2025 – nuove comunicazioni per l’accesso
- Spese sostenute dall’1.1.2025 – riordino delle Detrazioni IRPEF – chiarimenti sulle Novità della legge di bilancio 2025
- Detrazione per interventi “edilizi” – Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura – Chiarimenti
- Cessioni o costituzioni di diritti reali – plusvalenze immobiliari – chiarimenti
- Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Acquisti con “sismabonus acquisti” in versione superbonus – Plusvalenza
- Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso – Versamento del contributo di vigilanza 2025-2026
- Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative – modifiche
- Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) – Cessione e utilizzo dei crediti
- Regime degli impatriati – regime transitorio per Trasferimenti di residenza anagrafica entro il 31.12.2023
- Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota iva del 5% – applicabilità
- Distacco di personale – nuovo regime iva – chiarimenti
- Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli stati partecipanti
- Giugno 2025: principali adempimenti
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1 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 – NUOVE COMUNICAZIONI PER L’ACCESSO |
Con il DM 15.5.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito il nuovo meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30.6.2026, in attuazione dell’art. 1 co. 445 – 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). | |
1.1 | NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE Il nuovo modello di comunicazione, allegato al suddetto DM 15.5.2025, è composto da:
Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (GSE). |
1.2 | PROCEDURA DI PRENOTAZIONE Viene richiesta la presentazione di tre comunicazioni:
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. |
1.3 | IMPRESE CHE HANNO GIÀ PRESENTATO LA “VECCHIA” COMUNICAZIONE PER INVESTIMENTI 2025 Per le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti, in via preventiva o di completamento, tramite il modello previsto dal precedente DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, viene prevista una specifica procedura.
Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. |
1.4 | INVESTIMENTI ESCLUSI Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al suddetto DM 24.4.2024:
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2 | SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 – RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF – CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 |
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in materia di oneri detraibili. I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dal nuovo art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. | |
2.1 | AMBITO SOGGETTIVO Per le spese sostenute dall’1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l’art. 16-ter del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (il quale si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa), che si determina moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). |
2.2 | MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF L’importo “base” è pari a:
Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:
Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, il contribuente può scegliere nella dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d’imposta) quali oneri considerare. |
2.3 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, si deve tenere conto:
Adesione al concordato preventivo biennale |
2.4 | FAMILIARI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all’art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente di cui all’art. 16-ter co. 3 del TUIR devono essere anch’essi considerati. I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, anche se solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l’assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR (30 anni, senza disabilità accertata). |
2.5 | ONERI ESCLUSI Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all’art. 16-ter del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative):
Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni. |
2.6 | PARAMETRAZIONE CON REDDITI SUPERIORI A 120.000,00 EURO Anche successivamente alle novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, permane la parametrazione prevista dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020, che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000,00 euro. Di conseguenza, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 120.000,00 euro, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell’art. 16-ter del TUIR. Se, invece, il reddito complessivo nell’anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall’art. 15 co. 3-quater del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro. |
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3 | DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE O SCONTO IN FATTURA – CHIARIMENTI |
Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sull’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. | |
3.1 | CREDITI “IN ATTESA DI ACCETTAZIONE” L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione (risposta 130/2025). |
3.2 | SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2022 – RIPARTIZIONE IN 10 ANNI Ai sensi del co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020, la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello 730/2024 o REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa. |
3.3 | FUSIONE PER INCORPORAZIONE In materia di interventi “edilizi” per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito (risposta 134/2025). Di conseguenza, l’incorporante può utilizzare i crediti dell’incorporata senza alcuna comunicazione. |
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4 | CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI – PLUSVALENZE IMMOBILIARI – CHIARIMENTI |
Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’art. 67 del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 92 della L. 213/2023), con riferimento alle cessioni o costituzioni di diritti reali operate al di fuori dell’esercizio dell’impresa o della professione. | |
4.1 | NUOVO ARTICOLO 67 DEL TUIR L’attuale formulazione dell’art. 67 co. 1 del TUIR, applicabile dall’1.1.2024 e risultante dopo l’intervento di modifica operato dalla L. 213/2023, ha ridefinito i rapporti tra le lettere b) e h) del medesimo articolo, disponendo l’applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:
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4.2 | CRITICITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA Il Legislatore fonda il discrimine tra la lettera b) e la lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR sulla distinzione tra “cessione” di diritti reali e “costituzione” dei medesimi.
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4.3 | CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR l’atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un’associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiaria (art. 952 co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.
Entrambe le situazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, integrano una “costituzione” del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l’Agenzia, rientrare nella lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. |
4.4 | VENDITA DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ A DUE SOGGETTI DIVERSI Con la risposta a interpello 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un’abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:
Secondo l’Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell’atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell’imposta di registro ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del DPR 131/86).
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5 | CESSIONI DI FABBRICATI – INTERVENTI CON SUPERBONUS – ACQUISTI CON “SISMABONUS ACQUISTI” IN VERSIONE SUPERBONUS – PLUSVALENZA |
Con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 137, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR. La plusvalenza derivante dalla citata lett. b-bis), infatti, riguarda la “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. |
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6 | SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2025-2026 |
Con il DM 12.2.2025, pubblicato sulla G.U. 30.5.2025 n. 124, è stato determinato l’ammontare del contributo per il biennio 2025-2026 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, che è stato incrementato rispetto a quello dovuto per il biennio 2023-2024 di cui al DM 26.5.2023. | |
6.1 | CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:
Maggiorazioni del contributo
Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi
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6.2 | CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:
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6.3 | CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:
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6.4 | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti. L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024. |
6.5 | ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025-2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’applicazione delle previste maggiorazioni. |
6.6 | ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2025 sono esonerate dal pagamento del contributo. |
6.7 | TERMINI PER IL PAGAMENTO Il contributo di revisione deve essere versato:
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6.8 | MODALITÀ DI PAGAMENTO I contributi di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso, non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse. Adesione ad un’Associazione nazionale
Cessazione dell’adesione ad un’Associazione nazionale |
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7 | UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – MODIFICHE |
Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. Mediante il successivo provv. 20.5.2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale provvedimento, in relazione alla:
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7.1 | SERVIZI DELEGABILI Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:
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7.2 | SOGGETTI DELEGABILI I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi. La delega può essere conferita al massimo a due intermediari. |
7.3 | COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:
L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale. L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate. Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE
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7.4 | DURATA DELLA DELEGA La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia. |
7.5 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026). Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata. |
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8 | TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) – CESSIONE E UTILIZZO DEI CREDITI |
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2025 n. 32, ha fornito chiarimenti in merito alla cessione e all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, avente come presupposto la cessione dei crediti deteriorati avvenuta entro il 31.12.2021. | |
8.1 | MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO L’Agenzia delle Entrate si concentra, in particolare, sulle modalità di cessione dei crediti disciplinate dagli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73. |
8.2 | MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO I crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche da parte del cessionario. |
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9 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – REGIME TRANSITORIO PER TRASFERIMENTI DI RESIDENZA ANAGRAFICA ENTRO IL 31.12.2023 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 138, ha ammesso la fruizione del regime degli impatriati di cui all’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 da parte di una persona iscritta all’anagrafe della popolazione residente italiana entro il 31.12.2023, in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023. | |
9.1 | ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO Nel caso di specie, un lavoratore aveva stipulato, in data 20.9.2022, con una società calcistica professionistica un contratto, retto dalla disciplina civilistica comune (CCNL “Dirigenti Industria”) e non dalla L. 91/81 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (abrogata dall’art. 52 del DLgs. 36/2021 a decorrere dall’1.7.2023); non si configurava quindi un rapporto di lavoro sportivo. |
9.2 | APPLICABILITÀ DEL REGIME ORDINARIO L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione relativa ai lavoratori sportivi prevista dall’art. 16 co. 5-quater del DLgs. 147/2015, ritenendo invece applicabile l’ordinaria detassazione del 70% prevista dall’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, abrogato dall’art. 5 del DLgs. 209/2023 dal 29.12.2023 ma applicabile ai trasferimenti di residenza anagrafica effettuati entro il 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dal co. 9 dello stesso art. 5. |
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10 | ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITÀ SANITARIE – ALIQUOTA IVA DEL 5% – APPLICABILITÀ |
Con la risposta a interpello 23.5.2025 n. 141, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante sia terminato il periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i relativi protocolli di sicurezza, possono ancora ritenersi agevolate con l’aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72. Tale norma, infatti, individua tra i prodotti agevolati con l’aliquota IVA del 5% gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.L’istante è una società operante nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e chiedeva in particolare se la finalità sanitaria di detti articoli di abbigliamento potesse essere riconosciuta anche quando la destinazione dei beni non fosse chiaramente identificata, come nel caso delle cessioni effettuate a favore di imprese della grande distribuzione. L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha chiarito che:
l’aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”. |
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11 | DISTACCO DI PERSONALE – NUOVO REGIME IVA – CHIARIMENTI |
Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 5, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei distacchi di personale, a seguito dell’abolizione del regime di esclusione dall’imposta avvenuta ad opera dell’art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024). Ai fini dell’applicazione dell’IVA sui distacchi (o prestiti) di personale, secondo la nuova disciplina (riferita ai contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2025), è necessario valutare il ricorrere dei requisiti dell’imposta, previsti dal DPR 633/72. | |
11.1 | AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’IVA, affinché vi sia rilevanza ai fini dell’imposta, è necessario che le prestazioni di distacco (o prestito) del personale siano eseguite nell’ambito di attività d’impresa.
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11.2 | AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO Per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’imposta, il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. |
11.3 | DECORRENZA Ai fini della nuova disciplina, si considerano, per espressa previsione normativa (art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024 convertito), i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025. |
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12 | SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI |
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 28.4.2025, pubblicato sulla G.U. 6.5.2025 n. 103, ha ulteriormente modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015. Sia per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), sia per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), fanno il loro ingresso Armenia, Moldova, Ucraina e Uganda. Nessuno Stato in precedenza inserito negli elenchi vi è stato espunto. Le banche e gli altri intermediari italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti riferiti al 2024 entro il 30.6.2025; l’Agenzia delle Entrate procede allo scambio con le Amministrazioni interessate entro il 30.9.2025. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GIUGNO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
9.6.2025 | Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori | Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno-tazione delle domande:
A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda). |
15.6.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.6.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
16.6.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
16.6.2025 | Acconto IMU 2025 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
16.6.2025 | Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
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16.6.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro. |
16.6.2025 | Versamento cumulativo ritenute condominio | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
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16.6.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025. |
16.6.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.6.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.6.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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20.6.2025 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
23.6.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
25.6.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.6.2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. |
30.6.2025 | Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS | Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:
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30.6.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.6.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
30.6.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF | Si rimanda alla circolare di Studio del 18.06.2025 Proroga versamenti imposte 2025 per soggetti ISA e forfetari |
30.6.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2025 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2025 | Versamento saldo IVA 2024 | I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.6.2025 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.6.2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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30.6.2025 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2025 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2025 | Dichiarazione IMU 2024 | I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024, qualora obbligatoria:
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024:
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30.6.2025 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
30.6.2025 | Presentazione dichiarazione per la “web tax” relativa al 2024 | I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024. Sono tenute alla dichiarazione dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:
Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo. |
30.6.2025 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni | Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:
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30.6.2025 | Presentazione domande “sport bonus” | I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande. |
30.6.2025 | Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi | Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:
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30.6.2025 | Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
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30.6.2025 | Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025. Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2025. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
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30.6.2025 | Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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30.6.2025 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2025. |
30.6.2025 | Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati” | Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:
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30.6.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.6.2025 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2025, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
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30.6.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.6.2025 | Comunicazione contratti di locazione breve | Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata. |
30.6.2025 | Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno | I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 19 maggio 2025
Team Consulenza