
Circolare mensile giugno e luglio 2025
14 Luglio 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2025
GIUGNO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Concordato preventivo biennale 2025-2026 – chiarimenti
- Dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 – prospetto “aiuti di stato” – comunicazioni di irregolarità
- Autotrasportatori – deduzione forfetaria per spese non documentate – misura per il periodo d’imposta 2024
- Documento oic 34 relativo ai ricavi – emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino – Disposizioni fiscali di coordinamento
- Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie – Operazioni infragruppo – Disposizioni attuative
- Reddito di lavoro autonomo – Principio di “onnicomprensività” – Chiarimenti
- Invio modello F24 mensile CON i dati sulle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo – Periodo transitorio – Estensione
- Contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti – compilazione del quadro RR del modello redditi PF 2025 – chiarimenti
- Interventi di efficienza energetica – operatività del portale enea per il 2025
- Imposta di bollo sulle polizze assicurative – chiarimenti
- Regime forfetario di cui alla L. 190/2014 – cause ostative – fuoriuscita dal regime
- Assunzione di ricercatori e personale con titolo di dottore di ricerca – Riconoscimento di un credito d’imposta
- Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – domande relative all’agevolazione per il terzo trimestre 2023 – presentazione entro il 5.8.2025
- LUGLIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 – CHIARIMENTI |
La circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9 ha riepilogato la disciplina applicabile al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 12.6.2025 n. 81. Inoltre, sono stati ripresi e integrati i chiarimenti for-niti in precedenti occasioni. Di seguito sono riepilogati i chiarimenti di maggior interesse. | |
1.1 | NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DAL CPB In relazione al CPB 2025-2026 operano le nuove cause di esclusione e di cessazione introdotte dal DLgs. 81/2025, dedicate ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati. Nella circ. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che queste condizioni non operano solo se per l’attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall’altro) non risultano approvati gli ISA. Dovrebbero invece operare in presenza di cause di esclusione ISA. |
1.2 | SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL’ASSOCIATO Il concordato preventivo biennale cessa se, a seguito della verifica di straordinarie circostanze durante i periodi d’imposta oggetto di CPB, si determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato. |
1.3 | CALCOLO DEL REDDITO RILEVANTE AI FINI DEL CPB Il reddito d’impresa rilevante ai fini del CPB, sia nella fase della proposta sia successivamente nei periodi oggetto di concordato, deve essere rettificato di alcune voci indicate all’art. 16 del DLgs. 13/2024.
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1.4 | VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI AVVISO BONARIO Costituisce causa di decadenza dal CPB la notifica di un avviso bonario relativo alle somme dovute in applicazione del concordato. Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 81/2025, la decadenza non si verifica se il pagamento del dovuto è effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Con la circ. 9/2025 è stata esclusa la possibilità di beneficiare della rateazione di cui all’art. 3-bis del DLgs. 472/97. In sostanza, per evitare la decadenza, il debito contestato deve essere saldato per intero nel termine di 60 giorni. |
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2 | DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2021 – PROSPETTO “AIUTI DI STATO” – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2025 n. 244832, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014. | |
2.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
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2.2 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione in esame è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti. |
2.3 | SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
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2.4 | REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia, sono previste diverse ipotesi.
Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri. |
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3 | AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMEN-TATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024 |
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.6.2025 n. 63, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025). | |
3.1 | MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024 Anche per il periodo d’imposta 2024, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
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3.2 | INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2025 In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 13.6.2025 n. 35, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2025, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:
I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale. |
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4 | DOCUMENTO OIC 34 RELATIVO AI RICAVI – EMENDAMENTI AI DOCUMENTI OIC 16 E OIC 31 RELATIVI AGLI ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO – DISPOSIZIONI FISCALI DI COORDINAMENTO |
Con l’ulteriore DM 27.6.2025 sono state dettate le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP. | |
4.1 | AMBITO DI APPLICAZIONE Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. |
4.2 | REGOLE GENERALI Il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono immanenti nel sistema.
Il decreto regolamenta, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.
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4.3 | COSTI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRATTO I costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR. |
4.4 | PENALITÀ Le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse. |
4.5 | VENDITE CON DIRITTO DI RESO L’importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri. |
4.6 | IRAP Le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP. |
4.7 | ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC 16 (§ 40A):
Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC 31 (§ 19A). |
4.8 | DECORRENZA Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2024 o da data successiva. |
4.9 | SOGGETTI IAS/IFRS Le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. |
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5 | RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – OPERAZIONI INFRAGRUPPO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Un ulteriore DM 27.6.2025 contiene invece le disposizioni attuative dell’art. 177-ter del TUIR sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo. Tale norma assicura che le limitazioni al riporto delle perdite legate alla “vitalità” della società (individuata in base ai parametri dei ricavi e delle spese di lavoro dipendente) e al relativo patrimonio netto non si applicano se le operazioni “monitorate” avvengono all’interno dello stesso gruppo.Tali operazioni “monitorate” sono rappresentate:
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5.1 | INDIVIDUAZIONE DELLE PERDITE “INFRAGRUPPO” E “OMOLOGATE” Rappresentano perdite “infragruppo”, riportabili senza limitazioni, le perdite conseguite in un periodo d’imposta nel quale le società partecipanti all’operazione erano già appartenenti allo stesso gruppo. Rappresentano perdite “omologate”, ugualmente riportabili senza limitazioni, le perdite che, pur essendo prodotte in periodi precedenti a quello di ingresso nel gruppo della so-cietà, sono state assoggettate al test di vitalità e al limite del patrimonio netto in una operazione che ha coinvolto tale società (ad esempio, una fusione). Non rappresentano perdite omologate le perdite prodotte prima del 2024: esse lo diventano, però, in occasione della prima operazione in cui sono soggette al test di vitalità e al limite del patrimonio netto. |
5.2 | ANZIANITÀ DELLE PERDITE Ai fini della disciplina in esame, le perdite si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono sottoposte al test di vitalità e al limite del patrimonio netto.
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5.3 | ANZIANITÀ DI GRUPPO Ai fini della disciplina in esame, per ciascuna delle operazioni “monitorate” è individuata l’anzianità della partecipazione al gruppo.
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5.4 | CRITERI DI PRIORITÀ NELL’UTILIZZO DELLE PERDITE Se sono presenti in capo alla stessa società congiuntamente perdite “infragruppo”, perdite “omologate” e perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l’ammontare complessivo delle perdite è superiore al patrimonio netto, l’eccedenza (non riportabile) si considera formata dalle perdite appartenenti a tale terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato. |
5.5 | RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO Le norme attuative contengono apposite disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato, stabilendosi ad esempio che, all’atto dell’interruzione della tassazione di gruppo, le perdite riattribuite alle varie società tornino ad assumere lo status di perdite non omologate. |
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6 | REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – PRINCIPIO DI “ONNICOMPRENSIVITÀ” – CHIARIMENTI |
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2025 n. 171, è stata illustrata la disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo professionale:
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6.1 | DIFFERENZIALE DA ACQUISTO DI BONUS EDILIZI Dal 2024, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra:
In base a tale principio, secondo l’Agenzia delle Entrate il differenziale positivo derivante dall’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi (ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) a un valore inferiore a quello nominale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Imputazione temporale del differenziale Tenuto conto del principio di cassa, secondo l’Agenzia:
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6.2 | INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE Ai sensi dell’art. 54 co. 3-bis del TUIR [inserito dall’art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025], gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del Titolo I del TUIR, che sono percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate conferma che gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell’associazione professionale istante, utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, e accreditati dalla banca sono redditi di capitale, sui quali è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73. |
6.3 | ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PARZIALMENTE RIADDEBITATA Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda il riaddebito, agli altri professionisti assicurati, del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali, che l’associazione istante stipula quale unico contraente. |
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7 | INVIO MODELLO F24 MENSILE CON I DATI SULLE RITENUTE E TRATTENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO – PERIODO TRANSITORIO – ESTENSIONE |
Con il provv. 3.6.2025 n. 241540, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla nuova procedura semplificata di invio dei dati delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, introdotta dall’art. 16 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) e attuata con il precedente provv. 31.1.2025 n. 25978. | |
7.1 | PROCEDURA SEMPLIFICATA In alternativa alla presentazione del modello 770, specifici sostituti d’imposta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti possono comunicare i dati aggiuntivi mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato).
L’adesione alla procedura semplificata è:
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7.2 | DISCIPLINA TRANSITORIA – NOVITÀ Il provv. 3.6.2025 n. 241540 modifica il punto 4.5 del provv. 31.1.2025 n. 25978:
Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dal provv. 241540/2025, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:
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8 | CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2025 – CHIARIMENTI |
La circ. INPS 27.6.2025 n. 105 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025. | |
8.1 | ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025. |
8.2 | VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – PROROGA DEI TERMINI La circ. 105/2025 riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2024 e come primo acconto per il 2025, che scadono:
Per effetto dell’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, tuttavia, in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:
Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”. Il secondo acconto per il 2025 deve essere versato entro l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica). |
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9 | INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2025 |
Con un proprio comunicato, l’ENEA ha reso noto che, a partire dal 30.6.2025, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all’anno 2025. | |
9.1 | MODALITÀ DI INVIO DEI DATI Al portale telematico dell’ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID di persona fisica o carta di identità elettronica (CIE). In particolare, vanno trasmessi mediante:
Soggetti obbligati alla trasmissione La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa:
Portale “SuperEcobonus” Nel comunicato l’ENEA precisa che a breve avverrà anche l’aggiornamento del portale “SuperEcobonus”, per l’invio dei dati riferiti al 2025 relativi agli interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020. |
9.2 | TERMINE DI INVIO DEI DATI I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono invece dal 30.6.2025 (data di attivazione del portale), anziché dall’ultimazione dei lavori, per:
Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all’ENEA scade quindi il 29.9.2025 (in quanto il 28 settembre cade di domenica). |
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10 | IMPOSTA DI BOLLO SULLE POLIZZE ASSICURATIVE – CHIARIMENTI |
La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2025 n. 7 ha fornito indicazioni per la corretta applicazione delle nuove norme in materia di imposta di bollo sulle polizze assicurative, introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 87 e 88 della L. 207/2024). | |
10.1 | IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE POLIZZE VITA A CONTENUTO FINANZIARIO L’art. 13 co. 2-ter del DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari.
In questo contesto è intervenuta la legge di bilancio 2025, che ha modificato le modalità e i termini di versamento dell’imposta di bollo, di cui al citato art. 13 co. 2-ter, sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, per allinearle alle altre fattispecie. |
10.2 | MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 Per effetto della novità introdotta con la legge di bilancio 2025:
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10.3 | PIANO DI RATEAZIONE PER L’IMPOSTA DI BOLLO PREGRESSA Per i contratti di assicurazione già in essere all’1.1.2025 (per i quali, quindi, l’imposta di bollo in passato non è stata versata), il legislatore ha previsto un piano di rateazione, disponendo che l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31.12.2024, deve essere versata dalle imprese di assicurazione in base al seguente piano di rateazione:
Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2025 n. 39, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento delle somme dovute in base a tale piano di rateazione:
In relazione al codice tributo “2510”, nella sezione Erario del modello F24 occorre indicare:
Per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati entro il 30.6.2028, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 7/2025, ha chiarito che:
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10.4 | COMPENSAZIONE Per quanto riguarda le modalità di versamento, la circ. 7/2025 ammette la compensazione c.d. “orizzontale”, affermando che “ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta”, è possibile l’utilizzo in compensazione “di crediti relativi ad altri tributi” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. |
10.5 | SCOMPUTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DALLA PRESTAZIONE PAGATA AL CLI-ENTE Nella circ. 7/2025, l’Amministrazione finanziaria precisa che quanto versato all’Erario, a titolo di imposta di bollo, dalle imprese di assicurazione (annualmente e/o tramite il piano di rateazione), verrà scomputato dalla prestazione che l’assicurazione verserà al cliente al momento della scadenza della polizza o del riscatto (anche nel caso in cui – per contratti scaduti o riscattati medio tempore – non sia ancora stata versata all’Erario, in quanto il piano di rateazione è ancora in corso). |
10.6 | RAPPORTI CON IL BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITÀ “SCUDATE” La circ. 7/2025, infine, rileva che, a norma dell’art. 19 co. 7 del DL 201/2011, l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. “scudo fiscale”), da versare “entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente”, va determinata “al netto dell’eventuale imposta di bollo” sulle comunicazioni alla clientela di cui all’art. 13 co. 2-bis e 2-ter della Tariffa, allegata al DPR 642/72.
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11 | REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014 – CAUSE OSTATIVE – FUORIUSCITA DAL REGIME |
Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall’anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000,00 euro. Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo. | |
11.1 | CAUSA OSTATIVA PER SOGGETTI NON RESIDENTI Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014, il regime forfetario non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. |
11.2 | FUORIUSCITA DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO Nel caso oggetto di interpello, un contribuente in regime forfetario si iscriveva all’AIRE con decorrenza 15.5.2024; tale circostanza non produce l’uscita immediata (vale a dire, dal 2024) dal regime agevolato, avendo effetto solo dall’anno successivo (vale a dire, dal 2025). |
11.3 | FATTURE 2024 SENZA CORREZIONI Nel caso di specie, non è necessario operare correzioni alle fatture emesse nel 2024 senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto, considerato che tale comportamento è corretto ed in linea con il regime forfetario, che risulta applicabile per tutto il 2024. |
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12 | ASSUNZIONE DI RICERCATORI E PERSONALE CON TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA – RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D’IMPOSTA |
L’art. 3-septies del DL 7.4.2025 n. 45, inserito in sede di conversione nella L. 5.6.2025 n. 79, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato ricercatori e dottori di ricerca. La norma sostituisce la precedente agevolazione di natura contributiva, che era stata introdotta temporaneamente dall’art. 26 del DL 13/2023, ma poco utilizzata dalle imprese. | |
12.1 | AMBITO APPLICATIVO Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dall’1.7.2025 al 31.12.2026, almeno una unità di personale:
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12.2 | MISURA Il credito d’imposta è pari a 10.000,00 euro ed è riconosciuto per ciascuna unità di personale assunta e nei limiti complessivi delle risorse stanziate (150 milioni di euro).
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12.3 | CONCESSIONE Il credito d’imposta viene riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca con apposita procedura concessoria (che sarà disciplinata da un decreto attuativo). |
12.4 | FRUIZIONE Il credito d’imposta concesso può essere utilizzato:
Non trovano applicazione i limiti di cui:
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13 | CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – DOMANDE RELATIVE ALL’AGEVOLAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2023 – PRESENTAZIONE ENTRO IL 5.8.2025 |
Con il comunicato 5.6.2025, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto che è attiva la piattaforma online per l’invio delle domande per usufruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte dall’1.7.2023 al 30.9.2023 (terzo trimestre 2023). | |
13.1 | SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:
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13.2 | MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dall’1.7.2023 al 30.9.2023. |
13.1 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate:
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI LUGLIO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.7.2025 | Trasmissione | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de-vono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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15.7.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste mag-giorazioni e interessi. |
16.7.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
16.7.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entra-te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden-te. È possibile il versamento trimestrale, senza applica-zione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comuni-cazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.7.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il ver-samento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’am-montare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap-palti di opere o servizi può non effettuare il versa-mento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
16.7.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025. |
16.7.2025 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.7.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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16.7.2025 | Imposta di bollo speciale | Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre-tate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo. |
16.7.2025 | Ravvedimento acconto IMU 2025 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al-l’acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. |
17.7.2025 | Comunicazioni per credito d’imposta investimenti 4.0 | Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:
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21.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
21.7.2025 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
21.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
21.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
21.7.2025 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendicon-to entro il 31.5.2025, oppure che non devono appro-vare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
21.7.2025 | Versamento saldo IVA 2024 | I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025. Tale versamento può essere rateizzato. |
21.7.2025 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di per-sone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con pe-riodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag-giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
21.7.2025 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de-vono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto an-nuale alle Camere di Commercio per la sede princi-pale e le unità locali. |
21.7.2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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21.7.2025 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
21.7.2025 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi-stratori di cassa) e i laboratori di verificazione perio-dica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle En-trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2025. La comunicazione deve avvenire:
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21.7.2025 | Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori | Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at-tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025. |
23.7.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contri-buenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichia-razione deve comunque avvenire prima della sua tra-smissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
23.7.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre-sentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiara-zione deve comunque avvenire prima della sua tra-smissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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25.7.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco-munitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno supe-rato la soglia per la presentazione trimestrale dei mo-delli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.7.2025 | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024 | I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me-diante il ravvedimento operoso, l’omessa presenta-zione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolariz-zare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versa-menti devono essere oggetto di separata regolarizza-zione. |
30.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazio-ne dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef-fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati |
30.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendicon-to entro il 31.5.2025, oppure che non devono appro-vare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Versamento saldo IVA 2024 | I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 – 30.7.2025. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.7.2025 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de-vono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
30.7.2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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30.7.2025 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare al-l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
30.7.2025 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2025 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2025 | Presentazione domande bonus edicole | Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto). |
31.7.2025 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2025 | Versamenti IRAP | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2025 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applica-bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de-vono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
31.7.2025 | Versamento diritto camerale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
31.7.2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do-vute per:
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31.7.2025 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
31.7.2025 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de-vono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli-gatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
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31.7.2025 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla com-petente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do-manda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.7.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo-dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
31.7.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.7.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.7.2025 | Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia | I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
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5.8.2025 | Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com-merciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 14 luglio 2025
Team Consulenza