Circolare mensile giugno e luglio 2025

Circolare mensile giugno e luglio 2025

14 Luglio 2025

 


SCARICA LA COMUNICAZIONE


Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2025

 

GIUGNO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Concordato preventivo biennale 2025-2026 – chiarimenti
    2. Dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 – prospetto “aiuti di stato” – comunicazioni di irregolarità
    3. Autotrasportatori – deduzione forfetaria per spese non documentate – misura per il periodo d’imposta 2024
    4. Documento oic 34 relativo ai ricavi – emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino – Disposizioni fiscali di coordinamento
    5. Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie – Operazioni infragruppo – Disposizioni attuative
    6. Reddito di lavoro autonomo – Principio di “onnicomprensività” – Chiarimenti
    7. Invio modello F24 mensile CON i dati sulle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo – Periodo transitorio – Estensione
    8. Contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti – compilazione del quadro RR del modello redditi PF 2025 – chiarimenti
    9. Interventi di efficienza energetica – operatività del portale enea per il 2025
    10. Imposta di bollo sulle polizze assicurative – chiarimenti
    11. Regime forfetario di cui alla L. 190/2014 – cause ostative – fuoriuscita dal regime
    12. Assunzione di ricercatori e personale con titolo di dottore di ricerca – Riconoscimento di un credito d’imposta
    13. Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive – domande relative all’agevolazione per il terzo trimestre 2023 – presentazione entro il 5.8.2025
    14. LUGLIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 – CHIARIMENTI
 La circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9 ha riepilogato la disciplina applicabile al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 12.6.2025 n. 81. Inoltre, sono stati ripresi e integrati i chiarimenti for-niti in precedenti occasioni.
Di seguito sono riepilogati i chiarimenti di maggior interesse.
1.1NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DAL CPB

In relazione al CPB 2025-2026 operano le nuove cause di esclusione e di cessazione introdotte dal DLgs. 81/2025, dedicate ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati.
In particolare, a partire dal biennio 2025-2026, è possibile aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Specularmente, il venir meno del CPB per il professionista provoca la cessazione anche per il soggetto collettivo a cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Nella circ. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che queste condizioni non operano solo se per l’attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall’altro) non risultano approvati gli ISA. Dovrebbero invece operare in presenza di cause di esclusione ISA.

1.2SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL’ASSOCIATO

Il concordato preventivo biennale cessa se, a seguito della verifica di straordinarie circostanze durante i periodi d’imposta oggetto di CPB, si determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato.
Una delle circostanze eccezionali è rappresentata dalla sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Secondo la circ. 9/2025, tale circostanza eccezionale si realizza anche rispetto all’associazione tra professionisti, nel caso in cui la sospensione dell’esercizio della professione da parte di uno dei professionisti associati comporti la realizzazione da parte dell’ente associativo di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.

1.3CALCOLO DEL REDDITO RILEVANTE AI FINI DEL CPB

Il reddito d’impresa rilevante ai fini del CPB, sia nella fase della proposta sia successivamente nei periodi oggetto di concordato, deve essere rettificato di alcune voci indicate all’art. 16 del DLgs. 13/2024.
Nel ribadire che le voci da rettificare sono individuate in modo tassativo, viene precisato che:

  • in caso di rateizzazione della plusvalenza, oggetto di rettifica è solo la rata che partecipa alla formazione del reddito del periodo;
  • non costituisce oggetto di rettifica la differenza da recesso erogata al socio di società di persone.
1.4VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI AVVISO BONARIO
Costituisce causa di decadenza dal CPB la notifica di un avviso bonario relativo alle somme dovute in applicazione del concordato. Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 81/2025, la decadenza non si verifica se il pagamento del dovuto è effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
Con la circ. 9/2025 è stata esclusa la possibilità di beneficiare della rateazione di cui all’art. 3-bis del DLgs. 472/97. In sostanza, per evitare la decadenza, il debito contestato deve essere saldato per intero nel termine di 60 giorni.

2

 

2DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2021 – PROSPETTO “AIUTI DI STATO” – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2025 n. 244832, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014.
2.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2021;
  • i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA;
  • le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
2.2MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione in esame è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.

2.3SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
2.4REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA

In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia, sono previste diverse ipotesi.
Posto che il codice residuale “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice “999”;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice “999” con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione nei Registri.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri.
Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Ravvedimento operoso
Per le violazioni commesse che possono essere regolarizzate con la presentazione di una dichiarazione integrativa sono dovute le sanzioni, in relazione alle quali è possibile beneficiare di una riduzione applicando il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

3

 

3AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMEN-TATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024
 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.6.2025 n. 63, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025).
3.1MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024

Anche per il periodo d’imposta 2024, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:

  • 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
3.2INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2025

In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 13.6.2025 n. 35, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2025, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:

  • nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22, i codici 16 e 17.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

4

 

4DOCUMENTO OIC 34 RELATIVO AI RICAVI – EMENDAMENTI AI DOCUMENTI OIC 16 E OIC 31 RELATIVI AGLI ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO – DISPOSIZIONI FISCALI DI COORDINAMENTO
 Con l’ulteriore DM 27.6.2025 sono state dettate le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.
4.1AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Si tratta, cioè, dei soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

4.2REGOLE GENERALI

Il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono immanenti nel sistema.
In quest’ottica, ad esempio, assumono piena rilevanza fiscale le seguenti indicazioni del documento OIC 34:

  • la procedura di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
  • le disposizioni sul raggruppamento di contratti;
  • le modalità di determinazione del prezzo complessivo del contratto (attualizzazione dei flussi finanziari futuri) previste nel caso di contratti con termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi;
  • i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
  • i criteri di rilevazione dei ricavi da parte delle società che agiscono per conto di terzi.

Il decreto regolamenta, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.
In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie introdotte dal documento OIC 34:

  • costi per l’ottenimento del contratto;
  • penalità;
  • vendite con diritto di reso.
4.3COSTI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRATTO

I costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.

4.4PENALITÀ

Le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse.
A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall’art. 109 co. 4 del TUIR.

4.5VENDITE CON DIRITTO DI RESO

L’importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri.
A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall’art. 109 co. 4 del TUIR.

4.6IRAP

Le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

4.7ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO

I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC 16 (§ 40A):

  • si comprendono nel costo fiscale dei beni determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR;
  • si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 co. 2 del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC 31 (§ 19A).
Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e/o ripristino e i relativi aggiornamenti di stima si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.
Gli aggiornamenti di stima del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino relativi al trascorrere del tempo ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a Conto economico in base al documento OIC 31 (§ 19A), si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili ai sensi dell’art. 9 co. 3 del DM 8.6.2011 ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.
Se gli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti dei costi di smantellamento e/o ripristino capitalizzati, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell’obbligazione relativa allo smantellamento e alla rimozione del cespite o al ripristino del sito. A tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell’ammontare dei costi di smantellamento e/o ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d’imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

4.8DECORRENZA

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2024 o da data successiva.

4.9SOGGETTI IAS/IFRS

Le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Per tali soggetti sono, comunque, fatti salvi, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e ai precedenti, gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP derivanti dall’applicazione di norme fiscali sia coerenti che non coerenti con quanto previsto dal decreto.

5

 

5RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – OPERAZIONI INFRAGRUPPO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Un ulteriore DM 27.6.2025 contiene invece le disposizioni attuative dell’art. 177-ter del TUIR sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo.
Tale norma assicura che le limitazioni al riporto delle perdite legate alla “vitalità” della società (individuata in base ai parametri dei ricavi e delle spese di lavoro dipendente) e al relativo patrimonio netto non si applicano se le operazioni “monitorate” avvengono all’interno dello stesso gruppo.Tali operazioni “monitorate” sono rappresentate:

  • dal trasferimento delle partecipazioni di controllo con modifica dell’attività svolta;
  • dalle operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azien-da).
5.1INDIVIDUAZIONE DELLE PERDITE “INFRAGRUPPO” E “OMOLOGATE”

Rappresentano perdite “infragruppo”, riportabili senza limitazioni, le perdite conseguite in un periodo d’imposta nel quale le società partecipanti all’operazione erano già appartenenti allo stesso gruppo.
L’appartenenza al gruppo va verificata all’inizio di tale periodo d’imposta; se l’ingresso del gruppo avviene in qualsiasi giorno del periodo d’imposta successivo al primo giorno, hanno lo status di perdite infragruppo liberamente compensabili le sole perdite prodotte dal periodo successivo.

Rappresentano perdite “omologate”, ugualmente riportabili senza limitazioni, le perdite che, pur essendo prodotte in periodi precedenti a quello di ingresso nel gruppo della so-cietà, sono state assoggettate al test di vitalità e al limite del patrimonio netto in una operazione che ha coinvolto tale società (ad esempio, una fusione).

Non rappresentano perdite omologate le perdite prodotte prima del 2024: esse lo diventano, però, in occasione della prima operazione in cui sono soggette al test di vitalità e al limite del patrimonio netto.

5.2ANZIANITÀ DELLE PERDITE

Ai fini della disciplina in esame, le perdite si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono sottoposte al test di vitalità e al limite del patrimonio netto.
Conseguentemente, tali limitazioni al riporto sono automaticamente disapplicate se le società appartengono allo stesso gruppo al momento di effettuazione dell’operazione e hanno fatto parte del gruppo, alternativamente:

  • sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono state prodotte;
  • sin dal momento in cui le perdite sono state omologate con i test di vitalità e con il limite del patrimonio netto.
5.3ANZIANITÀ DI GRUPPO

Ai fini della disciplina in esame, per ciascuna delle operazioni “monitorate” è individuata l’anzianità della partecipazione al gruppo.
Per le fusioni, ad esempio, si prevede che:

  • in caso di fusione di società appartenenti allo stesso gruppo, alla società incorporante o risultante dalla fusione è attribuita quale anzianità di gruppo la minore tra quelle delle società partecipanti;
  • in caso di fusione tra società che non appartengono allo stesso gruppo, l’anzianità di gruppo decorra dalla data di efficacia della fusione.
5.4CRITERI DI PRIORITÀ NELL’UTILIZZO DELLE PERDITE

Se sono presenti in capo alla stessa società congiuntamente perdite “infragruppo”, perdite “omologate” e perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l’ammontare complessivo delle perdite è superiore al patrimonio netto, l’eccedenza (non riportabile) si considera formata dalle perdite appartenenti a tale terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato.

5.5RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO

Le norme attuative contengono apposite disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato, stabilendosi ad esempio che, all’atto dell’interruzione della tassazione di gruppo, le perdite riattribuite alle varie società tornino ad assumere lo status di perdite non omologate.

6

 

6REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – PRINCIPIO DI “ONNICOMPRENSIVITÀ” – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2025 n. 171, è stata illustrata la disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo professionale:

  • del differenziale da acquisto di bonus edilizi;
  • degli interessi attivi di conto corrente;
  • del premio dell’assicurazione professionale parzialmente riaddebitato.
6.1DIFFERENZIALE DA ACQUISTO DI BONUS EDILIZI

Dal 2024, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra:

  • tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. principio di “onnicomprensività”);
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

In base a tale principio, secondo l’Agenzia delle Entrate il differenziale positivo derivante dall’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi (ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) a un valore inferiore a quello nominale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Imputazione temporale del differenziale

Tenuto conto del principio di cassa, secondo l’Agenzia:

  • il costo relativo all’acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento;
  • il valore nominale del credito stesso assume rilievo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.
6.2INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE

Ai sensi dell’art. 54 co. 3-bis del TUIR [inserito dall’art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025], gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del Titolo I del TUIR, che sono percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
È stato, quindi, stabilito che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell’introduzione del citato principio di “onnicomprensività”.

L’Agenzia delle Entrate conferma che gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell’associazione professionale istante, utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, e accreditati dalla banca sono redditi di capitale, sui quali è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73.
Infatti, non sussiste un nesso causale tra gli interessi percepiti e l’attività professionale svolta.

6.3ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PARZIALMENTE RIADDEBITATA

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda il riaddebito, agli altri professionisti assicurati, del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali, che l’associazione istante stipula quale unico contraente.
Sulla base del principio di “onnicomprensività”, l’Agenzia ritiene che le somme incassate dall’associazione professionale a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri assicurati, non costituendo un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale, non assumano rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’associazione può dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e, quindi, non oggetto di successivo riaddebito.

7

 

7INVIO MODELLO F24 MENSILE CON I DATI SULLE RITENUTE E TRATTENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO – PERIODO TRANSITORIO – ESTENSIONE
 Con il provv. 3.6.2025 n. 241540, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla nuova procedura semplificata di invio dei dati delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, introdotta dall’art. 16 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) e attuata con il precedente provv. 31.1.2025 n. 25978.
7.1PROCEDURA SEMPLIFICATA

In alternativa alla presentazione del modello 770, specifici sostituti d’imposta che al 31.12.2024 avevano non più di 5 dipendenti possono comunicare i dati aggiuntivi mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (direttamente dal sostituto d’imposta o tramite un intermediario abilitato).
La procedura semplificata si applica:

  • a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025;
  • alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al provv. 31.1.2025 n. 25978.

L’adesione alla procedura semplificata è:

  • facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
  • vincolante per l’intero anno d’imposta per il quale è esercitata.
7.2DISCIPLINA TRANSITORIA – NOVITÀ

Il provv. 3.6.2025 n. 241540 modifica il punto 4.5 del provv. 31.1.2025 n. 25978:

  • estendendo il periodo transitorio fino ad agosto 2025 (in precedenza il periodo transitorio riguardava solo i mesi di gennaio e febbraio 2025);
  • fissando la scadenza per effettuare la trasmissione dei dati aggiuntivi al 30.9.2025 (in precedenza, per i mesi di gennaio e febbraio 2025, la scadenza era fissata al 30.4.2025).

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dal provv. 241540/2025, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze;
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.9.2025.

8

 

8CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2025 – CHIARIMENTI
 La circ. INPS 27.6.2025 n. 105 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
8.1ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025.
Come regola generale, infatti, l’adesione al CPB comporta la determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali sulla base degli importi concordati. Tuttavia, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo.
La scelta del contribuente influenza le modalità di compilazione del quadro. Specifici campi devono essere compilati in caso di opzione per la determinazione dei contributi sulla base del reddito effettivo.
In caso di determinazione dei contributi sul reddito concordato, occorre comprendere nella base imponibile contributiva anche l’eventuale quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva CPB (anche nel caso di partecipazioni in società aderenti al concordato).

8.2VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – PROROGA DEI TERMINI

La circ. 105/2025 riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2024 e come primo acconto per il 2025, che scadono:

  • il 30.6.2025;
  • oppure il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per effetto dell’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, tuttavia, in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:

  • al 21.7.2025;
  • oppure al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Il secondo acconto per il 2025 deve essere versato entro l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica).

9

 

9INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2025
 Con un proprio comunicato, l’ENEA ha reso noto che, a partire dal 30.6.2025, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all’anno 2025.
9.1MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

Al portale telematico dell’ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID di persona fisica o carta di identità elettronica (CIE).

In particolare, vanno trasmessi mediante:

  • la sezione “Ecobonus”, i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus);
  • la sezione “Bonus Casa”, i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Soggetti obbligati alla trasmissione

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa:

  • dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale;
  • in alternativa, dall’intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.).

Portale “SuperEcobonus”

Nel comunicato l’ENEA precisa che a breve avverrà anche l’aggiornamento del portale “SuperEcobonus”, per l’invio dei dati riferiti al 2025 relativi agli interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

9.2TERMINE DI INVIO DEI DATI

I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono invece dal 30.6.2025 (data di attivazione del portale), anziché dall’ultimazione dei lavori, per:

  • gli interventi conclusi tra l’1.1.2025 ed il 29.6.2025 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all’operatività del portale ENEA);
  • i lavori conclusi nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all’ENEA scade quindi il 29.9.2025 (in quanto il 28 settembre cade di domenica).

10

 

10IMPOSTA DI BOLLO SULLE POLIZZE ASSICURATIVE – CHIARIMENTI
 La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2025 n. 7 ha fornito indicazioni per la corretta applicazione delle nuove norme in materia di imposta di bollo sulle polizze assicurative, introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 87 e 88 della L. 207/2024).
10.1IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE POLIZZE VITA A CONTENUTO FINANZIARIO

L’art. 13 co. 2-ter del DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari.
Tra di essi rientrano (come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21.12.2012 n. 48), alcuni prodotti assicurativi a contenuto finanziario, ovvero:

  • le polizze unit e index linked;
  • le operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V del DLgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).

In questo contesto è intervenuta la legge di bilancio 2025, che ha modificato le modalità e i termini di versamento dell’imposta di bollo, di cui al citato art. 13 co. 2-ter, sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, per allinearle alle altre fattispecie.
Infatti, mentre per le altre comunicazioni l’imposta è versata periodicamente, l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze vita (fino al 31.12.2024) era “dovuta all’atto del rimborso o del riscatto” (art. 3 co. 7 del DM 24.5.2012).
Per superare questo disallineamento, la legge di bilancio 2025 ha disposto che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze di assicurazione sulla vita debba essere versata annualmente dalle imprese di assicurazioni.

10.2MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Per effetto della novità introdotta con la legge di bilancio 2025:

  • a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita è dovuta annualmente e versata ogni anno dalle imprese di assicurazione (in modo virtuale, con il modello F24);
  • per i contratti in essere all’1.1.2025 è stato previsto un piano di rateazione che consente il versamento per quote dell’imposta già maturata.
10.3PIANO DI RATEAZIONE PER L’IMPOSTA DI BOLLO PREGRESSA

Per i contratti di assicurazione già in essere all’1.1.2025 (per i quali, quindi, l’imposta di bollo in passato non è stata versata), il legislatore ha previsto un piano di rateazione, disponendo che l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31.12.2024, deve essere versata dalle imprese di assicurazione in base al seguente piano di rateazione:

  • il 50%, entro il 30.6.2025;
  • il 20%, entro il 30.6.2026;
  • il 20%, entro il 30.6.2027;
  • il 10%, entro il 30.6.2028.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2025 n. 39, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento delle somme dovute in base a tale piano di rateazione:

  • “2510”, denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “2511”, denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Sanzione da ravvedimento”;
  • “2512”, denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Interessi da ravvedimento”.

In relazione al codice tributo “2510”, nella sezione Erario del modello F24 occorre indicare:

  • nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il numero della rata che viene versata (“0104”, “0204”, “0304” o “0404”);
  • nel campo “anno di riferimento”, sempre l’anno “2024”.

Per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati entro il 30.6.2028, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 7/2025, ha chiarito che:

  • con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31.12.2024, opera il piano di rateazione sopra illustrato;
  • con riferimento all’imposta dovuta dal 2025, interviene il versamento annuale.
10.4COMPENSAZIONE

Per quanto riguarda le modalità di versamento, la circ. 7/2025 ammette la compensazione c.d. “orizzontale”, affermando che “ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta”, è possibile l’utilizzo in compensazione “di crediti relativi ad altri tributi” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Invece, eventuali eccedenze dell’imposta di bollo “non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi”.

10.5SCOMPUTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DALLA PRESTAZIONE PAGATA AL CLI-ENTE

Nella circ. 7/2025, l’Amministrazione finanziaria precisa che quanto versato all’Erario, a titolo di imposta di bollo, dalle imprese di assicurazione (annualmente e/o tramite il piano di rateazione), verrà scomputato dalla prestazione che l’assicurazione verserà al cliente al momento della scadenza della polizza o del riscatto (anche nel caso in cui – per contratti scaduti o riscattati medio tempore – non sia ancora stata versata all’Erario, in quanto il piano di rateazione è ancora in corso).

10.6RAPPORTI CON IL BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITÀ “SCUDATE”

La circ. 7/2025, infine, rileva che, a norma dell’art. 19 co. 7 del DL 201/2011, l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. “scudo fiscale”), da versare “entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente”, va determinata “al netto dell’eventuale imposta di bollo” sulle comunicazioni alla clientela di cui all’art. 13 co. 2-bis e 2-ter della Tariffa, allegata al DPR 642/72.
Pertanto, superando in parte i chiarimenti resi nella circ. 5.7.2012 n. 29, l’Agenzia precisa che:

  • a partire dall’annualità 2025, “l’imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente” a norma dell’art. 1 co. 87 della L. 207/2024 (per consentire lo scomputo, le imprese di assicurazione comunicano all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno);
  • l’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31.12.2024 può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31.12.2024.

11

 

11REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014 – CAUSE OSTATIVE – FUORIUSCITA DAL REGIME
 Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall’anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000,00 euro.
Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.
11.1CAUSA OSTATIVA PER SOGGETTI NON RESIDENTI

Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014, il regime forfetario non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

11.2FUORIUSCITA DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO

Nel caso oggetto di interpello, un contribuente in regime forfetario si iscriveva all’AIRE con decorrenza 15.5.2024; tale circostanza non produce l’uscita immediata (vale a dire, dal 2024) dal regime agevolato, avendo effetto solo dall’anno successivo (vale a dire, dal 2025).

11.3FATTURE 2024 SENZA CORREZIONI

Nel caso di specie, non è necessario operare correzioni alle fatture emesse nel 2024 senza applicazione dell’IVA e senza ritenuta d’acconto, considerato che tale comportamento è corretto ed in linea con il regime forfetario, che risulta applicabile per tutto il 2024.

12

 

12ASSUNZIONE DI RICERCATORI E PERSONALE CON TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA – RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D’IMPOSTA
 L’art. 3-septies del DL 7.4.2025 n. 45, inserito in sede di conversione nella L. 5.6.2025 n. 79, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato ricercatori e dottori di ricerca.
La norma sostituisce la precedente agevolazione di natura contributiva, che era stata introdotta temporaneamente dall’art. 26 del DL 13/2023, ma poco utilizzata dalle imprese.
12.1AMBITO APPLICATIVO

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dall’1.7.2025 al 31.12.2026, almeno una unità di personale:

  • in possesso del titolo di dottore di ricerca;
  • che è o è stato titolare di contratti di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, o contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università per lo svolgimento dell’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui all’art. 24 della L. 240/2010.
12.2MISURA

Il credito d’imposta è pari a 10.000,00 euro ed è riconosciuto per ciascuna unità di personale assunta e nei limiti complessivi delle risorse stanziate (150 milioni di euro).
Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
12.3CONCESSIONE

Il credito d’imposta viene riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca con apposita procedura concessoria (che sarà disciplinata da un decreto attuativo).

12.4FRUIZIONE

Il credito d’imposta concesso può essere utilizzato:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Non trovano applicazione i limiti di cui:

  • all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (limite massimo annuale di 250.000,00 euro per la compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi);
  • all’art. 34 della L. 388/2000 (limite massimo annuo dei crediti d’imposta e contributi compensabili, pari a 2.000.000,00 di euro).

13

 

13CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – DOMANDE RELATIVE ALL’AGEVOLAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2023 – PRESENTAZIONE ENTRO IL 5.8.2025
 Con il comunicato 5.6.2025, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto che è attiva la piattaforma online per l’invio delle domande per usufruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte dall’1.7.2023 al 30.9.2023 (terzo trimestre 2023).
13.1SOGGETTI BENEFICIARI

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

  • devono operare in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
  • devono svolgere attività sportiva giovanile;
  • i ricavi, di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, devono essere almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
  • l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
13.2MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dall’1.7.2023 al 30.9.2023.

13.1MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate:

  • dalle ore 12 del 5.6.2025 alle ore 23:59 del 5.8.2025;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/ sponsorizzazioni2023/it/home/.

Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
La possibilità di presentare le domande secondo i suddetti termini riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non anche al 2024 (che sarà oggetto di una successiva procedura).

14

 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI LUGLIO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.7.2025

Trasmissione
dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de-vono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera-zione ricevuti nel mese precedente o ad opera-zioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
    gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territo-rialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin-gola operazione.

15.7.2025

Versamento
rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste mag-giorazioni e interessi.
16.7.2025Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2025Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entra-te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden-te.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica-zione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comuni-cazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.7.2025Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu-gno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assi-milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il ver-samento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’am-montare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap-palti di opere o servizi può non effettuare il versa-mento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

16.7.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

16.7.2025Versamento
ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2025.
16.7.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2025.
16.7.2025Imposta
di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre-tate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
16.7.2025Ravvedimento
acconto IMU 2025
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al-l’acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
17.7.2025Comunicazioni per credito d’imposta
investimenti 4.0
Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:

  • utilizzando il nuovo modello approvato con il DM 15.5.2025 e sostituito dal DM 16.6.2025;
  • tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID.
21.7.2025Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2024 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2025 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2025 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2024 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2025 relativo all’imposta so-stitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2024 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2025 relativo all’imposta so-stitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara-zione dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

21.7.2025Versamenti
contributi INPS
da modello
REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2024;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2025.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

21.7.2025Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025Versamenti imposte
da modello
REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025Versamenti IRAPLe società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendicon-to entro il 31.5.2025, oppure che non devono appro-vare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

21.7.2025Versamento
saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
21.7.2025Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di per-sone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con pe-riodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag-giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
21.7.2025Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de-vono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto an-nuale alle Camere di Commercio per la sede princi-pale e le unità locali.
21.7.2025Versamenti
rateali per
rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva-lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
21.7.2025Dichiarazione
e versamento
“exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra-teizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

21.7.2025Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi-stratori di cassa) e i laboratori di verificazione perio-dica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle En-trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2025.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente
21.7.2025Domande
rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at-tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2024;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2025 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2025.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.

23.7.2025Adempimenti
modelli 730/2025 presentati ad un
professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contri-buenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di-chiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua-zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia-razione deve comunque avvenire prima della sua tra-smissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

23.7.2025Adempimenti
modelli 730/2025 presentati
al sostituto
d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre-sentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di-chiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tra-mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettua-zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiara-zione deve comunque avvenire prima della sua tra-smissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

  • Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
25.7.2025Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco-munitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2025, in via obbliga-toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno supe-rato la soglia per la presentazione trimestrale dei mo-delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.7.2025Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2024
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me-diante il ravvedimento operoso, l’omessa presenta-zione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichia-razione omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridot-ta ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolariz-zare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • mediante la presentazione in via telematica, di-rettamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versa-menti devono essere oggetto di separata regolarizza-zione.

30.7.2025Versamenti
imposte da
modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazio-ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2024 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2025 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2025 dell’addizionale comunale;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara-zione dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2025Versamenti
contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef-fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2024;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2025Versamenti
imposte da
modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati
30.7.2025Versamenti
imposte da
modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025Versamenti IRAPLe società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendicon-to entro il 31.5.2025, oppure che non devono appro-vare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2025Versamento
saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 – 30.7.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2025Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de-vono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2025Versamenti
rateali per
rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni
30.7.2025Dichiarazione
e versamento
“exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare al-l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra-teizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.7.2025Versamenti
derivanti dai
modelli 730/2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2025Versamenti
derivanti dai
modelli 730/2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2025Presentazione
domande
bonus edicole
Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

31.7.2025Versamenti
imposte da
modello REDDITI SC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2025Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2025Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applica-bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de-vono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2025Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb-bero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono ef-fettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2025Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do-vute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2025Dichiarazione
e versamento
“exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la co-municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra-teizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2025Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de-vono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli-gatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abili-tati.
31.7.2025Credito
d’imposta gasolio
per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla com-petente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do-manda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra-zione;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2025Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazio-ne di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca-zione con decorrenza inizio mese di luglio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo-dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti-lizzare il modello “F24 versamenti con elementi identi-ficativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tri-buto istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.7.2025Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piat-taforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se-condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2025Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su-periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem-bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se-condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.7.2025Comunicazione
regime
transfrontaliero IVA
di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
5.8.2025Presentazione
domande
per il “bonus
sponsorizzazioni sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com-merciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblici-tarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, so-cietà e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/ home/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 14 luglio 2025

Team Consulenza


SCARICA LA COMUNICAZIONE


 

Facebook