Circolare mensile settembre e ottobre 2025

Circolare mensile settembre e ottobre 2025

15 Ottobre 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025

 

SETTEMBRE: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Lavoro sportivo – riforma dello sport – Disciplina fiscale – chiarimenti
    2. “Bonus edilizi” – Spese sostenute dal 2025 – Aliquota “maggiorata” – Irrilevanza della residenza
    3. Ires premiale – cause di decadenza – presunzione di distribuzione delle riserve
    4. interventi “edilizi” – Opzione per la Cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo – Blocco dal 17.2.2023 – Applicabilità alla prima comunicazione di opzione
    5. Reti di imprese – compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete – esclusione
    6. Provvigioni su noleggio di prodotti on line – Esclusione della ritenuta d’acconto
    7. Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande
    8. Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero – incentivi
    9. Carte ricaricabili per l’acquisto di carburante – buoni corrispettivo multiuso
    10. Concordato preventivo in continuità – consecuzione tra procedure – momento di emissione della nota di credito
    11. Detrazione iva – pro rata – beni ammortizzabili – esclusione
    12. Ottobre 2025: principali adempimenti

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1LAVORO SPORTIVO – RIFORMA DELLO SPORT – DISCIPLINA FISCALE – CHIARIMENTI
 Con la consulenza giuridica 30.9.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito diversi aspetti legati agli effetti della Riforma dello sport, di cui al DLgs. 36/2021, sulla disciplina fiscale del lavoro sportivo.
1.1CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014

L’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo, in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014, rilevano, “quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”.
La soglia di non imponibilità non rileva, tuttavia, ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario, fissata a 85.000,00 euro; in tal caso, infatti, è necessario considerare i compensi percepiti nell’anno precedente, compresi quelli sotto la soglia di 15.000,00 euro.

1.2PREMI SPORTIVI

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui premi sportivi, di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, non si applica:

  • alle somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi; tali somme costituiscono infatti parti variabili della retribuzione fissata nel contratto, venendo quindi assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono;
  • ai premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la disciplina di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 è applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, o per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che, pur ordinariamente lavorando nel settore del professionismo, vengono convocati a far parte delle squadre nazionali.
L’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura infatti in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo.

1.3AGEVOLAZIONI IRAP

Secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione non introduce una franchigia da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000,00 euro; ai fini IRAP non rilevano infatti i singoli compensi di importo inferiore a 85.000,00 euro, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale limite rileva per intero.

2

 

2“BONUS EDILIZI” – SPESE SOSTENUTE DAL 2025 – ALIQUOTA “MAGGIORATA” – IRRILEVANZA DELLA RESIDENZA
 Con l’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”.
La citata legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2.1ALIQUOTA “ORDINARIA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate:

  • al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
  • al 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

2.2ALIQUOTA “MAGGIORATA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027

Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti.
Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell’ecobonus, sono fissate:

  • al 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Destinazione ad abitazione principale

Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.
Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, occorre fare riferimento all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 5 co. 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Titolarità dell’immobile

L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori e l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine

La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile oggetto degli interventi.

3

 

3IRES PREMIALE – CAUSE DI DECADENZA – PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE
 L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in occasione della videoconferenza del 18.9.2025, ha fornito nuove indicazioni con riferimento alla causa di decadenza dell’IRES premiale di cui all’art. 7 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025.
3.1DISTRIBUZIONE DELL’UTILE ACCANTONATO

La decadenza opera nel caso in cui la quota dell’utile 2024 accantonata ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025 (almeno l’80% dell’utile dell’esercizio), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 31.12.2026 per i soggetti “solari”).

3.2PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.
Pertanto, l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.

3.3ESEMPIO

Si supponga che la riserva straordinaria al 31.12.2024 sia pari a 1.000 e l’utile d’esercizio 2024 sia pari a 300, di cui 60 distribuito e 240 (80%) accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’art. 4 del DM 8.8.2025 (iscritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi).
Nel caso in cui nel 2026 si distribuisca la riserva straordinaria per 800, non si realizza alcuna causa di decadenza.

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4INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE E LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – BLOCCO DAL 17.2.2023 – APPLICABILITÀ ALLA PRIMA COMUNICAZIONE DI OPZIONE
 Il “blocco” delle opzioni per la cessione della detrazione e lo “sconto sul corrispettivo” introdotto dall’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ed ampliato da successivi provvedimenti (DL 212/2023 e DL 39/2024), al netto delle norme di disciplina transitoria, riguarda esclusivamente le opzioni di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 (ossia le opzioni di sconto e di cessioni esercitate dal soggetto altrimenti beneficiario della detrazione), mentre non riguarda le cessioni effettuate dai fornitori e dai precedenti cessionari di crediti d’imposta già “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 che, ai sensi delle medesime disposizioni, possono essere effettuate successivamente alle opzioni di sconto o cessione esercitate dal beneficiario.
Come ribadito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 240, pertanto, i cessionari del credito, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.

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5RETI DI IMPRESE – COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 17.9.2025 n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese.
5.1DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCOLLO DI DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI

L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante.
La compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, può infatti avvenire solo nell’ambito del medesimo soggetto.

5.2COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLE RETI DI IMPRESE

Nella risposta a interpello 246/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il modello operativo che intende adottare una rete di imprese con soggettività giuridica, con lo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti, in cui il “retista A” provvederà ad estinguere i debiti tributari del “retista B” utilizzando in compensazione propri crediti d’imposta, nell’ambito di un sistema interconnesso di appalti associati a contratti di comando e distacco.
Secondo l’Agenza, tale modello operativo, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l’utilizzo in compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

5.3EFFETTI

I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000).

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6PROVVIGIONI SU NOLEGGIO DI PRODOTTI ON LINE – ESCLUSIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO
 Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 250, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’ambito applicativo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73 in relazione a un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner, tra l’altro, a:

  • realizzare un sito web, secondo il layout e la personalizzazione da loro richiesta, finalizzato al noleggio online ed alla vendita di seconda mano dei prodotti;
  • concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.

Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.

6.1AMBITO APPLICATIVO DELLA RITENUTA

Ai sensi dell’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’elenco di tali rapporti deve considerarsi tassativo e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta d’acconto in esame non può ritenersi ad essi applicabile (cfr. C.M. 10.6.83 n. 24/8/845).

6.2INAPPLICABILITÀ DELLA RITENUTA

L’Amministrazione finanziaria esclude quindi l’applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alla società istante per l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma, tenuto conto che la suddetta attività di noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati dall’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73.

7

 

7AUTOTRASPORTATORI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con il DM 4.8.2025, pubblicato sulla G.U. 29.9.2025 n. 226:

  • è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2025;
  • sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
7.1SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:

  • all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie;
  • allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
7.2INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:

  • avviata dal 12.1.2026;
  • completata entro il 30.6.2026.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 12.1.2026, purché successivi al 29.9.2025.

Esclusioni

Sono invece esclusi:

  • i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
  • la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

  • l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
  • l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
  • i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
  • le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
  • al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
7.3AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi:

  • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
  • nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;
  • sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

  • 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
  • 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
  • 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
  • 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.
Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

  • ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante con la qualifica di autista, ovvero 40 ore per ciascun partecipante con la qualifica di impiegato;
  • compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
  • compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
  • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla misura in esame, il totale dei costi ottenuti sommando i preventivi di spesa allegati alle istanze presentate da imprese, consorzi o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore un ente di formazione espressione di una stessa associazione di categoria, non potrà superare la somma di 2,5 milioni di euro.

7.4MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate:

  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”;
  • al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”, all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it;
  • utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/formazione-xvi-edizione), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
  • a partire dal 20.10.2025 ed entro il 24.11.2025.

Dati da indicare nella domanda

In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:

  • i dati identificativi del richiedente;
  • il soggetto attuatore delle azioni formative;
  • il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;
  • il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza);
  • il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).
7.5RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

Entro il 18.9.2026 dovrà essere presentata:

  • una relazione di fine attività;
  • una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

  • l’elenco dei partecipanti;
  • la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
  • la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;
  • se la formazione è svolta a distanza, l’indicazione di un apposito link che consenta l’accesso alla cartella contenente le registrazioni dei corsi, nonché i tracciati FAD convalidati dall’ente attuatore dai quali risulti la presenza dei partecipanti indicati nella rendicontazione e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
  • i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
  • il dettaglio dei costi per singole voci.

Certificazione della documentazione contabile

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.
Il relativo costo:

  • potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;
  • non concorrerà però a determinare le previste soglie.

Modalità di presentazione

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 16”;
  • al soggetto gestore, all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

7.6VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione.

7.7EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’erogazione dei contributi avverrà:

  • al termine della realizzazione del progetto formativo;
  • previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

7.8REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi sono revocati in caso di:

  • accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
  • mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
  • dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero;
  • controllo sul corso conclusosi con esito negativo.

Restituzione del contributo già erogato

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

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8SOSTITUZIONE DI VEICOLI TERMICI CON VEICOLI ELETTRICI AD EMISSIONI ZERO – INCENTIVI
 Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2025 n. 208), il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.
Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025).
8.1SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.
Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:

  • che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;
  • con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e optional esclusi).

Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:

  • la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, come individuata dall’ISTAT);
  • contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);
  • nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo;
  • il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).
    Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese
    L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Per accedere ai contributi, le microimprese devono:

  • essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
  • non rientrare nelle imprese escluse dal regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).

Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:

  • la microimpresa abbia sede legale in una c.d. “area urbana funzionale”;
  • contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);
  • il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi.
8.2MISURA DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario.
Misura del contributo per le persone fisiche
Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.

Per le persone fisiche il contributo è pari a:

  • 11.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;
  • 9.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.

I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.

Misura del contributo per le microimprese

Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.

L’importo di ciascun incentivo:

  • copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;
  • spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “de minimis” e dal Regolamento europeo “de minimis” per il settore agricolo nell’arco di tre anni.

I contributi corrisposti alle microimprese:

  • sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi dei Regolamenti europei “de minimis” e “de minimis” per il settore agricolo;
  • non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto dei contributi di cui al DM 8.8.2025 n. 236.
8.3MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).

Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).

Richieste di contributo

Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l’apposita piattaforma informatica.
In particolare, è necessario che alla piattaforma si registrino, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8.8.2025 n. 236:

  • sia i venditori dei veicoli (per tali soggetti l’accesso alla piattaforma risulta abilitato dal 23.9.2025);
  • sia gli acquirenti dei veicoli (per tali soggetti la data di apertura della piattaforma dovrà essere comunicata con un avviso del MASE).

Adempimenti del venditore
A pena di decadenza dal contributo viene richiesto al venditore di:

  • validare l’incentivo richiesto dall’acquirente, entro i successivi 30 giorni dalla “generazione” del bonus presso la piattaforma informatica;
  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo (il venditore deve inoltre provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista di cui al DPR 358/2000).

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9CARTE RICARICABILI PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE – BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un’unica stazione di servizio.
9.1BUONI-CORRISPETTIVO

Un buono-corrispettivo è da qualificare come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. In caso contrario, si tratta di un buono multiuso.
Affinché sussista un buono-corrispettivo monouso devono essere conosciuti, al momento della sua emissione, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione, ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

9.2CARTE CARBURANTE PREPAGATE

Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l’utilizzo della ricaricabile.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso. Di conseguenza, l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante con l’utilizzo della carta e non anche quando si ricarica quest’ultima.

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10CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ – CONSECUZIONE TRA PROCEDURE – MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2025 n. 234 sono stati analizzati i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di credito in pendenza di un concordato preventivo in continuità intervenuto nel 2023, successivamente alla revoca di un precedente concordato preventivo.
L’Agenzia esclude che vi sia una consecuzione tra le procedure, per cui si applica la disciplina delle note di variazione prevista per le procedure avviate dal 26.5.2021 (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del DL 73/2021).
10.1APERTURA DELLA PROCEDURA

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a decorrere dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale.

10.2INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA

Qualora il cedente/prestatore decida di non avvalersi della predetta facoltà, tuttavia, la variazione è possibile anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesta l’infruttuosità della procedura. Tale possibilità è preclusa dopo che è decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.

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11DETRAZIONE IVA – PRO RATA – BENI AMMORTIZZABILI – ESCLUSIONE
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.9.2025 n. 231 sono stati forniti chiarimenti sul calcolo della percentuale di detrazione, ai fini del pro rata, da parte di una fondazione, che svolge come attività principale commerciale quella di casa di riposo, intenzionata a cedere un fabbricato strumentale.
11.1PERCENTUALE DI DETRAZIONE

Nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l’altro, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, il computo di tali operazioni altererebbe la percentuale, visto che le stesse assumono, generalmente, carattere straordinario e occasionale.

11.2ANALISI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

Nel caso di specie, il soggetto passivo non si occupa della vendita di beni immobili. Pertanto, la cessione di uno dei due beni strumentali di proprietà assume i caratteri sopra delineati e, quindi, non deve essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OTTOBRE 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.10.2025

Trasmissione
dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

15.10.2025

Presentazione
domande
bonus rivendita
di quotidiani
e periodici
Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024, in proporzione ai ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi, per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno. gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

15.10.2025Presentazione
domande
“sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

16.10.2025Versamento rate
imposte
e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.10.2025Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

16.10.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agen-zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.10.2025Versamento
ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.
16.10.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.10.2025Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.10.2025Tributi
apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2025.
20.10.2025Regolarizzazione
versamento
imposte
da modelli
REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
20.10.2025Domande
contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

  • al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

20.10.2025Comunicazione verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2025.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
27.10.2025Presentazione modelli 730/2025 integrativiI dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2025 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal contribuente.

Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

27.10.2025Presentazione modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

27.10.2025Versamento utili
destinati ai Fondi
mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

28.10.2025Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli
REDDITI 2025
e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2025Regolarizzazione versamento
imposte da
modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
31.10.2025Trasmissione
telematica
Certificazioni
Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire:

  • utilizzando il modello “ordinario”;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.10.2025Presentazione
modelli 770/2025
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 770/2025;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.

31.10.2025Regolarizzazione
modelli 770/2024
I sostituti d’imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025Trasmissione
telematica
delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:

  • il modello REDDITI 2025;
  • il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2025Trasmissione
telematica di
alcuni quadri
del modello
REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025Spedizione
modello REDDITI PF 2025 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
31.10.2025Presentazione schede 2-5-8
per mille IRPEF
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2025Trasmissione
telematica
quadro VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:

  • in allegato alla dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025Trasmissione
telematica
modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2025.
31.10.2025Opzione
per il consolidato fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
31.10.2025Opzione per
la trasparenza
fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

31.10.2025Opzione per la
“tonnage tax”
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.

31.10.2025Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancioLe società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello IRAP 2025.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

31.10.2025Regolarizzazione
modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025:

  • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
31.10.2025Registro beni
ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025Annotazioni
contribuenti
in contabilità
semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2025Remissione
“in bonis”
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
31.10.2025Presentazione
domande credito d’imposta
per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.10.2025Presentazione
domande credito d’imposta per
l’acquisto
della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2024:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.10.2025Credito d’imposta gasolio per
autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2025Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.10.2025Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.10.2025Comunicazione
regime
transfrontaliero IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
31.10.2025Comunicazioni “monitoraggio
fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
31.10.2025Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.10.2025Compensazione crediti verso lo StatoGli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2025, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 15 ottobre 2025

Team Consulenza


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