Circolare mensile gennaio e febbraio 2026

Circolare mensile gennaio e febbraio 2026

10 Febbraio 2026

 


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CIRCOLARE MENSILE GENNAIO e FEBBRAIO 2026

 

GENNAIO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Modalità di utilizzo per l’importo residuo al 31.12.2025
    2. Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Istanze presentate dopo l’esaurimento dei fondi – Comunicazioni di completamento entro il 28.2.2026
    3. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Investimenti ultimati al 31.12.2025 – Comunicazioni di completamento – Proroga al 31.3.2026
    4. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Utilizzo in compensazione – Modalità di compilazione del modello F24
    5. Interventi di efficienza energetica – Operatività del portale enea per il 2026
    6. Acquisto di bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale – Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo
    7. Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero
    8. Deroga pattizia sul lavoro da remoto dei frontalieri – Ratifica dell’Accordo a regime tra Italia e Svizzera
    9. Regime degli impatriati – Frontalieri e smart working – Chiarimenti
    10. Diritto d’autore – incasso da parte di un terzo
    11. Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive – Integrazione della fattura elettronica con il codice unico di progetto – Attivazione del servizio web
    12. Imposta di bollo relativa ai contratti di appalto pubblico – Ulteriori chiarimenti
    13. Accordo di cessazione della partecipazione in un’associazione professionale – Obblighi di registrazione
    14. Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2026
    15. FEBBRAIO 2026 – PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – MODALITÀ DI UTILIZZO PER L’IMPORTO RESIDUO AL 31.12.2025
 Con la ris. 12.1.2026 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, residuo al 31.12.2025.
1.1CREDITO D’IMPOSTA RESIDUO AL 31.12.2025

Il credito d’imposta residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione mediante il modello F24, indicando:

  • il codice tributo “7072”;
  • quale anno di riferimento, nel formato “AAAA”, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla suddetta ripartizione, come indicato nel cassetto fiscale.
1.2CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

2

 

2CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – ISTANZE PRESENTATE DOPO L’ESAURIMENTO DEI FONDI – COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28.2.2026
 Con il comunicato GSE 28.1.2026, è stato reso noto che le imprese che in data successiva al 6.11.2025 (quindi successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili) hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti per il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, possono inviare le successive comunicazioni:

  • tramite la piattaforma informatica del GSE;
  • dalle ore 12.00 del 30.1.2026 al 28.2.2026.

In particolare, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28.2.2026.
Viene inoltre precisato che “l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”.

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3CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 – COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO – PROROGA AL 31.3.2026
 Con il DM 28.1.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) il 29.1.2026, intervenendo sull’art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025, è stato prorogato dal 31.1.2026 al 31.3.2026 il termine di presentazione delle comunicazioni di completamento per gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.
Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che:

  • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento;
  • le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.

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4CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
 L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune FAQ del 29.1.2026, ha fornito specifiche indicazioni per la corretta compilazione del modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti 4.0.
4.1INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2024

Nel caso di investimenti completati nel 2024, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti e nel 2024 è stata fruita la prima quota del credito, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo “6936” e come anno di riferimento sempre il 2024 (anno di completamento).
La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

4.2INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2025

In riferimento agli investimenti ultimati nel 2025:

  • nel caso in cui sia stato effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 pagando acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 con relativo ordine accettato dal venditore e l’investimento sia stato completato nel 2025, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, con fruizione della prima quota nel 2025, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo “6936” e come anno di riferimento sempre il 2025 (anno di completamento);
  • se invece sono stati effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, nel modello F24 deve essere indicato come anno di riferimento sempre l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, ma il codice tributo da utilizzare è “7077”. Le medesime modalità di compilazione sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025.
4.3INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2026

Con riferimento agli investimenti completati nel 2026, se prima del 31.12.2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30.6.2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. In tal caso, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato come anno di riferimento sempre l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.
Se però prima del 31.12.2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30.6.2026, non si può fruire del credito d’imposta.

5

 

5INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2026
 Con un proprio comunicato, l’ENEA ha reso noto che, a partire dal 22.1.2026, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all’anno 2026.
5.1MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

Al portale telematico dell’ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE).

In particolare, vanno trasmessi mediante:

  • la sezione “Ecobonus”, i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013;
  • la sezione “Bonus Casa”, i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Soggetti obbligati alla trasmissione
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa:

  • dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale;
  • in alternativa, dall’intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.).
5.2TERMINE DI INVIO DEI DATI

I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono invece dal 22.1.2026 (data di attivazione del portale), anziché dall’ultimazione dei lavori, per:

  • gli interventi conclusi tra l’1.1.2026 e il 22.1.2026 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all’operatività del portale ENEA);
  • i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all’ENEA scade quindi il 22.4.2026.

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6ACQUISTO DI BONUS EDILIZI A UN VALORE INFERIORE A QUELLO NOMINALE – DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
 Con la risposta a interpello 16.1.2026 n. 6, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, all’acquisto di crediti d’imposta originati da bonus edilizi (ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) ad un valore inferiore a quello nominale.
6.1QUADRO NORMATIVO

Per effetto della riforma operata dal DLgs. 192/2024, è stato introdotto il c.d. “principio di onnicomprensività”, in base al quale il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra (art. 54 co. 1 del TUIR):

  • tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Decorrenza
Il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, vale a dire dal 2024 per i soggetti “solari” (art. 6 co. 1 del DLgs. 192/2024).

6.2RILEVANZA REDDITUALE

In base al citato principio, l’Agenzia ribadisce che sia il valore nominale del credito di imposta, sia il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, tenuto conto del principio di cassa, secondo l’Agenzia:

  • il costo d’acquisto è deducibile nel periodo d’imposta del relativo sostenimento;
  • il valore nominale è imponibile nel periodo d’imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale – ove ciò sia consentito – nei periodi d’imposta in cui ha luogo la compensazione.
6.3RILEVANZA AI FINI IRAP

L’Amministrazione finanziaria precisa che tali componenti reddituali concorrono anche alla determinazione della base imponibile IRAP (ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 446/97), ove l’acquisto sia operato da uno studio associato o da un’associazione tra professionisti (dal 2022 le persone fisiche sono escluse ex lege dal tributo).

6.4ESCLUSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ACQUISTATI PRIMA DEL 2024

Tenuto conto che il suddetto principio di onnicomprensività si applica dal 2024, secondo l’Agenzia i crediti d’imposta acquistati fino al 31.12.2023 non assumono rilevanza reddituale (nello stesso senso, anche le risposte fornite nel Videoforum Italia Oggi 26.1.2026).
Pertanto, le relative quote utilizzate in compensazione non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.

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7RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ALL’ESTERO
 Con la risposta a interpello 15.1.2026 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali, versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge, per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR.
7.1DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

Il tema della deducibilità di tali contributi era stato posto già dal 2001, con la risposta all’interrogazione parlamentare 7-01021 e, più di recente, ripreso dalla sentenza della Corte di Cassazione 27.6.2024 n. 17747.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente. Pertanto, in mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR dal reddito complessivo, nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR.

7.2DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI DICHIARAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge, così come risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro e nei limiti ammessi dall’art. 10 del TUIR, può essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi.

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8DEROGA PATTIZIA SUL LAVORO DA REMOTO DEI FRONTALIERI – RATIFICA DELL’ACCORDO A REGIME TRA ITALIA E SVIZZERA
 Con la L. 29.12.2025 n. 217, pubblicata sulla G.U. 19.1.2026 n. 14, è stato ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020.

Entrata in vigore
Il protocollo di modifica, firmato a Roma il 30.5.2024 e a Berna il 6.6.2024, entrerà in vigore una volta che i due Stati ultimeranno lo scambio degli strumenti di ratifica.

8.1LAVORO DA REMOTO FINO AL 25% DEL TEMPO LAVORATO

Il testo del Protocollo di modifica integra il punto 2 del protocollo aggiuntivo all’Accordo del 23.12.2020 (il quale dispone una deroga alla regola del rientro quotidiano al domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno), con una nuova disposizione che, a regime, consentirà ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.
In pratica, gli interessati possono continuare a rivestire lo status di frontalieri anche se svolgono la propria attività di lavoro dipendente, sino ad un massimo del 25% del tempo lavorato nel corso dell’anno civile, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza.

Soggetti interessati
Ciò vale sia per i “nuovi” frontalieri, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati, sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all’art. 9 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, per i quali continua a valere il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani).

8.2CRITERI DI TERRITORIALITÀ DEI RELATIVI COMPENSI

In sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

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9REGIME DEGLI IMPATRIATI – FRONTALIERI E SMART WORKING – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte a interpello relative al nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023.
9.1ATTIVITÀ ESTERA COME FRONTALIERE ALLE DIPENDENZE DI SOCIETÀ ITALIANA – AMMISSIBILITÀ

Con la risposta a interpello 20.1.2026 n. 12, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può accedere al regime degli impatriati, di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, l’ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall’estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana.
Il caso di specie riguarda un dipendente che, dopo essere stato assunto da una società italiana nel 2016 per lavorarvi in presenza, si trasferisce all’estero dal 2018, continuando a prestare attività lavorativa per la medesima società italiana come frontaliere, per poi rientrare in Italia nel 2026 alle dipendenze della stessa società.
In considerazione del fatto che l’art. 5 del DLgs. 209/2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia, l’Agenzia delle Entrate ammette, in presenza dei requisiti, la fruizione del beneficio.

9.2LAVORO DA REMOTO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO ESTERO – AMMISSIBILITÀ

Con la risposta a interpello 12.1.2026 n. 2, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può fruire del regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 la persona che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, fermo restando che, nel periodo d’imposta, l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

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10DIRITTO D’AUTORE – INCASSO DA PARTE DI UN TERZO
 Con la risposta a interpello 20.1.2026 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’incasso dei compensi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti su opere musicali da parte di un soggetto diverso dall’autore, in virtù di un mandato all’incasso, non muta il trattamento fiscale dei medesimi compensi in capo al musicista.
10.1TITOLARITÀ DEL DIRITTO D’AUTORE

Se l’autore conserva la titolarità del diritto allo sfruttamento economico delle proprie opere, l’accordo contrattuale tra lo stesso e un terzo in merito alla gestione e all’incasso delle somme a titolo di diritto d’autore non determina variazioni sotto il profilo reddituale. In sostanza, i compensi spettanti all’artista, sebbene incassati da un terzo, continuano a essere inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR, come tali soggetti a tassazione secondo il principio di cassa.

10.2NON IMPONIBILITÀ DELL’ANTICIPAZIONE

Nel caso oggetto di interpello il terzo si impegnava ad anticipare all’artista una somma avente titolo giuridico di provvista provvisoria nelle more della liquidazione del compenso a titolo di diritto d’autore. L’anticipazione veniva direttamente trattenuta dal terzo sulle somme incassate a titolo di diritti d’autore riconosciuti all’artista, tramite un meccanismo di compensazione automatica.
Questa anticipazione o provvista non è imponibile ai fini IRPEF in capo all’artista, posto che l’accordo tra le parti prevedeva che la stessa fosse erogata a titolo di mera anticipazione di liquidità, senza costituire corrispettivo definitivo né compenso per prestazioni d’opera.

11

 

11ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB
 Dal 27.1.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, il servizio web che consente di integrare il codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. L’Agenzia ha pubblicato anche una guida per l’utilizzo del servizio.
11.1OBBLIGO DI INDICARE IL CUP NELLE FATTURE DI ACQUISTO

Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo.

Con il provv. 10.12.2025 n. 563301, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, qualora non contengano il codice unico di progetto (CUP) o sia indicato in maniera errata.

11.2ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB PER L’INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA

Qualora la fattura elettronica originaria non contenga l’informazione relativa al codice unico di progetto (CUP), o la contenga in maniera errata, il cessionario/committente può integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il nuovo servizio web è attivo dal 27.1.2026.

11.3AMBITO TEMPORALE DELLA POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE

L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.

11.4MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il cessionario (o il committente) può provvedere ad inserire nella fattura elettronica ricevuta l’informazione relativa al codice unico di progetto (CUP) nel caso in cui non sia stata riportata o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

Il cessionario/committente (o un intermediario abilitato) potrà accedere al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, trovando, all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.
Una volta individuata la fattura elettronica, tra quelle emesse a partire dall’1.6.2023 e non rifiutate dal Sistema in Interscambio (SdI), cliccando sul link “Azioni” è possibile consultare i codici unici di progetto già associati. Il bottone “Inserisci CUP” consente di riportare il dato, specificando se vada associato all’intera fattura o a una singola linea.
Il CUP indicato nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato, dal momento che, una volta trasmesso al SdI, il file XML non è più modificabile. La correzione potrà avvenire, invece, mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.
I codici unici di progetto inseriti mediante il nuovo servizio possono, invece, essere eliminati, in caso di errore, tramite il tasto “Elimina CUP”.
Guida all’utilizzo del servizio
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, una guida all’utilizzo delle nuove funzionalità.

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12IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO – ULTERIORI CHIARIMENTI
 Con la consulenza giuridica 16.1.2026 n. 1, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare l’imposta di bollo una tantum dovuta dall’appaltatore ai sensi del nuovo Codice degli appalti pubblici (art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36).
12.1IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI PUBBLICI

L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell’imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l’imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.
La misura dell’imposta dovuta è stata definita dalla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, secondo “un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo” (così la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2023 n. 22).

12.2NATURA SOSTITUTIVA

L’imposta di bollo una tantum “ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili” di cui all’art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.
In proposito, la suddetta circ. 22/2023 ha chiarito che l’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e documenti simili.

12.3CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI

Il soggetto istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo sia applicabile, nei modi e nelle misure stabiliti dal suddetto art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, anche alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti di cui all’art. 56 co. 1 lett. a) “riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative”.

12.4APPLICABILITÀ DELL’IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM

Nel rispondere alla richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia afferma che i “contratti esclusi”, di cui al citato art. 56 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2023, non sono, in realtà, totalmente esclusi dalla disciplina del Codice degli appalti pubblici, “dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate” nell’art. 18. Per queste ragioni, a tali contratti l’imposta di bollo va applicata secondo le modalità previste al co. 10 del medesimo art. 18.

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13ACCORDO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN UN’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.1.2026 n. 3, ha affrontato i profili di imposizione indiretta degli accordi assunti, nel contesto di un’associazione tra professionisti, quando uno degli associati va in pensione.
13.1CASO DI SPECIE

Il caso di specie riguardava uno studio notarile costituito nel 2008, sotto forma di associazione tra professionisti, da tre notai.
Nel giugno 2025, uno dei tre notai associati raggiunge il pensionamento e perde, per questo, la qualità di associato, maturando, però, in base a quanto disposto dai patti associativi, il diritto alla liquidazione di “una somma a titolo di indennizzo a carico dell’Associazione”.
In questo contesto, le parti (i notai rimasti e l’associato uscente) stipulano, in forma di corrispondenza, un accordo nel quale viene determinata la somma che l’associazione professionale deve corrispondere all’associato uscente e stabilite le modalità di pagamento rateale.
Sugli obblighi di registrazione di tale accordo, le parti coinvolgono l’Agenzia delle Entrate, per avere conferma che la registrazione sia obbligatoria solo in caso d’uso.

13.2REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO STIPULATO PER CORRISPONDENZA

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, afferma che la scrittura con cui i membri dell’associazione professionale si accordano per riconoscere un indennizzo in denaro al professionista uscente (in ragione del pensionamento):

  • va ricondotta all’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (e non all’art. 4 della medesima Tariffa, che riguarda, invece, le “assegnazioni”), il quale prevede l’imposta di registro del 3%;
  • in quanto formata per corrispondenza, va soggetta a registrazione in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/86) ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a) della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.

L’imposta di registro del 3% sull’accordo, quindi, risulterà dovuta ove la scrittura venga volontariamente registrata, oppure nell’eventualità che il caso d’uso si verifichi e la registrazione divenga, pertanto, obbligatoria.

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14RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2026
 Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, in relazione al primo semestre 2026, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema della Banca centrale europea (BCE) è rimasto invariato al 2,15%, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 20.1.2026 n. 15.
In relazione al periodo dall’1.1.2026 al 30.6.2026, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi confermati nella misura del:

  • 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
  • 10,15% (2,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi
Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

  • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
  • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

  • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
  • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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FEBBRAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.2.2026

Trasmissione dati
acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.2.2026

Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.2.2026Versamento IVA quarto trimestre 2025I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto.
16.2.2026Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

16.2.2026Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione del
modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.2.2026Contributi
INPS artigiani
e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.2.2026Premi INAILPresentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026.
Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL:

  • in unica soluzione;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
20.2.2026Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

23.2.2026Presentazione
domande credito
d’imposta
funzionamento
sale cinematografiche
Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

  • per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2024;
  • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/.

La domanda va presentata anche da parte delle imprese che l’avevano già presentata nell’ambito della sessione ricognitiva svoltasi dal 5.5.2025 al 6.6.2025.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

25.2.2026Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 10 febbraio 2026

Team Consulenza


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