
Circolare mensile gennaio e febbraio 2026
10 Febbraio 2026
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GENNAIO e FEBBRAIO 2026
GENNAIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Modalità di utilizzo per l’importo residuo al 31.12.2025
- Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Istanze presentate dopo l’esaurimento dei fondi – Comunicazioni di completamento entro il 28.2.2026
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Investimenti ultimati al 31.12.2025 – Comunicazioni di completamento – Proroga al 31.3.2026
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Utilizzo in compensazione – Modalità di compilazione del modello F24
- Interventi di efficienza energetica – Operatività del portale enea per il 2026
- Acquisto di bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale – Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo
- Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero
- Deroga pattizia sul lavoro da remoto dei frontalieri – Ratifica dell’Accordo a regime tra Italia e Svizzera
- Regime degli impatriati – Frontalieri e smart working – Chiarimenti
- Diritto d’autore – incasso da parte di un terzo
- Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive – Integrazione della fattura elettronica con il codice unico di progetto – Attivazione del servizio web
- Imposta di bollo relativa ai contratti di appalto pubblico – Ulteriori chiarimenti
- Accordo di cessazione della partecipazione in un’associazione professionale – Obblighi di registrazione
- Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2026
- FEBBRAIO 2026 – PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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| 1 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – MODALITÀ DI UTILIZZO PER L’IMPORTO RESIDUO AL 31.12.2025 |
| Con la ris. 12.1.2026 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, residuo al 31.12.2025. | |
| 1.1 | CREDITO D’IMPOSTA RESIDUO AL 31.12.2025 Il credito d’imposta residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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| 1.2 | CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. |
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| 2 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 – ISTANZE PRESENTATE DOPO L’ESAURIMENTO DEI FONDI – COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28.2.2026 |
Con il comunicato GSE 28.1.2026, è stato reso noto che le imprese che in data successiva al 6.11.2025 (quindi successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili) hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti per il credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, possono inviare le successive comunicazioni:
In particolare, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28.2.2026. |
3
| 3 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 – COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO – PROROGA AL 31.3.2026 |
| Con il DM 28.1.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) il 29.1.2026, intervenendo sull’art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025, è stato prorogato dal 31.1.2026 al 31.3.2026 il termine di presentazione delle comunicazioni di completamento per gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta. Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che:
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| 4 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 |
| L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune FAQ del 29.1.2026, ha fornito specifiche indicazioni per la corretta compilazione del modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti 4.0. | |
| 4.1 | INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2024 Nel caso di investimenti completati nel 2024, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti e nel 2024 è stata fruita la prima quota del credito, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo “6936” e come anno di riferimento sempre il 2024 (anno di completamento). |
| 4.2 | INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2025 In riferimento agli investimenti ultimati nel 2025:
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| 4.3 | INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2026 Con riferimento agli investimenti completati nel 2026, se prima del 31.12.2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30.6.2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. In tal caso, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato come anno di riferimento sempre l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. |
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| 5 | INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2026 |
| Con un proprio comunicato, l’ENEA ha reso noto che, a partire dal 22.1.2026, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all’anno 2026. | |
| 5.1 | MODALITÀ DI INVIO DEI DATI Al portale telematico dell’ENEA (presente al link https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE). In particolare, vanno trasmessi mediante:
Soggetti obbligati alla trasmissione
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| 5.2 | TERMINE DI INVIO DEI DATI I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono invece dal 22.1.2026 (data di attivazione del portale), anziché dall’ultimazione dei lavori, per:
Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all’ENEA scade quindi il 22.4.2026. |
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| 6 | ACQUISTO DI BONUS EDILIZI A UN VALORE INFERIORE A QUELLO NOMINALE – DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO |
| Con la risposta a interpello 16.1.2026 n. 6, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, all’acquisto di crediti d’imposta originati da bonus edilizi (ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) ad un valore inferiore a quello nominale. | |
| 6.1 | QUADRO NORMATIVO Per effetto della riforma operata dal DLgs. 192/2024, è stato introdotto il c.d. “principio di onnicomprensività”, in base al quale il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra (art. 54 co. 1 del TUIR):
Decorrenza |
| 6.2 | RILEVANZA REDDITUALE In base al citato principio, l’Agenzia ribadisce che sia il valore nominale del credito di imposta, sia il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
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| 6.3 | RILEVANZA AI FINI IRAP L’Amministrazione finanziaria precisa che tali componenti reddituali concorrono anche alla determinazione della base imponibile IRAP (ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 446/97), ove l’acquisto sia operato da uno studio associato o da un’associazione tra professionisti (dal 2022 le persone fisiche sono escluse ex lege dal tributo). |
| 6.4 | ESCLUSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ACQUISTATI PRIMA DEL 2024 Tenuto conto che il suddetto principio di onnicomprensività si applica dal 2024, secondo l’Agenzia i crediti d’imposta acquistati fino al 31.12.2023 non assumono rilevanza reddituale (nello stesso senso, anche le risposte fornite nel Videoforum Italia Oggi 26.1.2026). |
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| 7 | RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ALL’ESTERO |
| Con la risposta a interpello 15.1.2026 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali, versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge, per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR. | |
| 7.1 | DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI Il tema della deducibilità di tali contributi era stato posto già dal 2001, con la risposta all’interrogazione parlamentare 7-01021 e, più di recente, ripreso dalla sentenza della Corte di Cassazione 27.6.2024 n. 17747. |
| 7.2 | DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI DICHIARAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge, così come risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro e nei limiti ammessi dall’art. 10 del TUIR, può essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi. |
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| 8 | DEROGA PATTIZIA SUL LAVORO DA REMOTO DEI FRONTALIERI – RATIFICA DELL’ACCORDO A REGIME TRA ITALIA E SVIZZERA |
| Con la L. 29.12.2025 n. 217, pubblicata sulla G.U. 19.1.2026 n. 14, è stato ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020. Entrata in vigore | |
| 8.1 | LAVORO DA REMOTO FINO AL 25% DEL TEMPO LAVORATO Il testo del Protocollo di modifica integra il punto 2 del protocollo aggiuntivo all’Accordo del 23.12.2020 (il quale dispone una deroga alla regola del rientro quotidiano al domicilio per un massimo di 45 giorni in un anno), con una nuova disposizione che, a regime, consentirà ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza perdere lo status di lavoratore frontaliere. Soggetti interessati |
| 8.2 | CRITERI DI TERRITORIALITÀ DEI RELATIVI COMPENSI In sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. |
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| 9 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – FRONTALIERI E SMART WORKING – CHIARIMENTI |
| L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte a interpello relative al nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023. | |
| 9.1 | ATTIVITÀ ESTERA COME FRONTALIERE ALLE DIPENDENZE DI SOCIETÀ ITALIANA – AMMISSIBILITÀ Con la risposta a interpello 20.1.2026 n. 12, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può accedere al regime degli impatriati, di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, l’ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall’estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana. |
| 9.2 | LAVORO DA REMOTO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO ESTERO – AMMISSIBILITÀ Con la risposta a interpello 12.1.2026 n. 2, Agenzia delle Entrate ha chiarito che può fruire del regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 la persona che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, fermo restando che, nel periodo d’imposta, l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. |
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| 10 | DIRITTO D’AUTORE – INCASSO DA PARTE DI UN TERZO |
| Con la risposta a interpello 20.1.2026 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’incasso dei compensi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti su opere musicali da parte di un soggetto diverso dall’autore, in virtù di un mandato all’incasso, non muta il trattamento fiscale dei medesimi compensi in capo al musicista. | |
| 10.1 | TITOLARITÀ DEL DIRITTO D’AUTORE Se l’autore conserva la titolarità del diritto allo sfruttamento economico delle proprie opere, l’accordo contrattuale tra lo stesso e un terzo in merito alla gestione e all’incasso delle somme a titolo di diritto d’autore non determina variazioni sotto il profilo reddituale. In sostanza, i compensi spettanti all’artista, sebbene incassati da un terzo, continuano a essere inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR, come tali soggetti a tassazione secondo il principio di cassa. |
| 10.2 | NON IMPONIBILITÀ DELL’ANTICIPAZIONE Nel caso oggetto di interpello il terzo si impegnava ad anticipare all’artista una somma avente titolo giuridico di provvista provvisoria nelle more della liquidazione del compenso a titolo di diritto d’autore. L’anticipazione veniva direttamente trattenuta dal terzo sulle somme incassate a titolo di diritti d’autore riconosciuti all’artista, tramite un meccanismo di compensazione automatica. |
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| 11 | ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB |
| Dal 27.1.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, il servizio web che consente di integrare il codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. L’Agenzia ha pubblicato anche una guida per l’utilizzo del servizio. | |
| 11.1 | OBBLIGO DI INDICARE IL CUP NELLE FATTURE DI ACQUISTO Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo. Con il provv. 10.12.2025 n. 563301, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, qualora non contengano il codice unico di progetto (CUP) o sia indicato in maniera errata. |
| 11.2 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB PER L’INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA Qualora la fattura elettronica originaria non contenga l’informazione relativa al codice unico di progetto (CUP), o la contenga in maniera errata, il cessionario/committente può integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”. |
| 11.3 | AMBITO TEMPORALE DELLA POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023. |
| 11.4 | MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Il cessionario (o il committente) può provvedere ad inserire nella fattura elettronica ricevuta l’informazione relativa al codice unico di progetto (CUP) nel caso in cui non sia stata riportata o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito. Il cessionario/committente (o un intermediario abilitato) potrà accedere al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, trovando, all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”. |
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| 12 | IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO – ULTERIORI CHIARIMENTI |
| Con la consulenza giuridica 16.1.2026 n. 1, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare l’imposta di bollo una tantum dovuta dall’appaltatore ai sensi del nuovo Codice degli appalti pubblici (art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36). | |
| 12.1 | IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI PUBBLICI L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell’imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l’imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”. |
| 12.2 | NATURA SOSTITUTIVA L’imposta di bollo una tantum “ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili” di cui all’art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. |
| 12.3 | CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI Il soggetto istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo sia applicabile, nei modi e nelle misure stabiliti dal suddetto art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, anche alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti di cui all’art. 56 co. 1 lett. a) “riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative”. |
| 12.4 | APPLICABILITÀ DELL’IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM Nel rispondere alla richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia afferma che i “contratti esclusi”, di cui al citato art. 56 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2023, non sono, in realtà, totalmente esclusi dalla disciplina del Codice degli appalti pubblici, “dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate” nell’art. 18. Per queste ragioni, a tali contratti l’imposta di bollo va applicata secondo le modalità previste al co. 10 del medesimo art. 18. |
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| 13 | ACCORDO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN UN’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE |
| L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.1.2026 n. 3, ha affrontato i profili di imposizione indiretta degli accordi assunti, nel contesto di un’associazione tra professionisti, quando uno degli associati va in pensione. | |
| 13.1 | CASO DI SPECIE Il caso di specie riguardava uno studio notarile costituito nel 2008, sotto forma di associazione tra professionisti, da tre notai. |
| 13.2 | REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO STIPULATO PER CORRISPONDENZA L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, afferma che la scrittura con cui i membri dell’associazione professionale si accordano per riconoscere un indennizzo in denaro al professionista uscente (in ragione del pensionamento):
L’imposta di registro del 3% sull’accordo, quindi, risulterà dovuta ove la scrittura venga volontariamente registrata, oppure nell’eventualità che il caso d’uso si verifichi e la registrazione divenga, pertanto, obbligatoria. |
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| 14 | RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2026 |
| Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, in relazione al primo semestre 2026, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema della Banca centrale europea (BCE) è rimasto invariato al 2,15%, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 20.1.2026 n. 15. In relazione al periodo dall’1.1.2026 al 30.6.2026, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi confermati nella misura del:
Estensione a tutti i lavoratori autonomi
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. Deroghe contrattuali
Tuttavia, occorre considerare che:
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FEBBRAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.2.2026 | Trasmissione dati | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.2.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 16.2.2026 | Versamento IVA quarto trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
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| 16.2.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro. |
| 16.2.2026 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
| 16.2.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.2.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 16.2.2026 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL:
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| 20.2.2026 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 23.2.2026 | Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche | Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
La domanda va presentata anche da parte delle imprese che l’avevano già presentata nell’ambito della sessione ricognitiva svoltasi dal 5.5.2025 al 6.6.2025. Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 25.2.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 10 febbraio 2026
Team Consulenza