
Circolare mensile febbraio e marzo 2026
12 Marzo 2026
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO e MARZO 2026
FEBBRAIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale – Versamento dell’imposta sostitutiva – Rateizzazione
- Concordato preventivo biennale – Regime premiale – Esonero dal visto di conformità – Periodi d’imposta interessati
- Concordato preventivo biennale – Cause di cessazione – Ulteriori chiarimenti
- Concordato preventivo biennale – Determinazione del reddito nei periodi d’imposta concordati
- Documenti iva precompilati – Estensione del programma sperimentale di assistenza on line per il 2026
- Ricevute cartacee per pagamenti digitali – semplificazioni – sostituzione mediante documentazione bancaria
- Cedolare secca sulle locazioni commerciali – Successive proroghe – Chiarimenti
- Sismabonus “acquisti” – Rogiti stipulati nel 2024 – Parte di spese sostenute nel 2025 – Esercizio delle opzioni
- Credito d’imposta per investimenti nel 2024 in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive – Presentazione delle domande
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Utilizzo con comunicazioni irregolari – Modalità di regolarizzazione e sanzioni
- Soggetti in regime forfettario – Superamento del limite di ricavi e compensi
- Regime forfettario e contratto di rete – Compatibilità
- Detrazione per investimenti in start up innovative in “de minimis” – Credito d’imposta sull’eccedenza – Soggetti in regime forfettario
- Attività di costruzione di edifici – Applicazione degli isa e adesione al concordato preventivo biennale
- Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2026
- Soggetti iscritti alla gestione separata inps ex l. 335/95 – Aliquote contributive per il 2026
- Prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti – Regime iva – Divieto di fatturazione elettronica
- Recupero delle ritenute d’acconto a seguito di versamento per verifica fiscale – Modalità
- Marzo 2026: principali adempimenti
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| 1 | REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – RATEIZZAZIONE |
| Con la FAQ 5.2.2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta definizione dei piani rateali in caso di adesione al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale. | |
| 1.1 | REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2019-2023 Il relazione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 avvenuta entro il 30.9.2025, nel caso in cui la prima rata sia versata ad esempio il 20.1.2026, viene precisato che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15.4.2026, la terza il 15.5.2026 e così via, fino alla decima e ultima rata scadente il 15.12.2026. |
| 1.2 | REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022 Il relazione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 avvenuta entro il 12.12.2024, il pagamento rateale delle imposte sostitutive dovute può invece avvenire in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025, ossia dalla data di scadenza della prima rata. Variazione del tasso d’interesse legale |
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| 2 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – REGIME PREMIALE – ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ – PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI |
| Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 36, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’esonero dal visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES fino al limite di 50.000,00 euro annui, ha chiarito che il regime premiale ISA si applica ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, esclusivamente per i periodi d’imposta oggetto di concordato. Per gli anni non coperti dal concordato preventivo si applicano le regole generali di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio ISA determinato anno per anno dall’Agenzia delle Entrate. | |
| 2.1 | REGIME PREMIALE IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per espressa disposizione normativa, in caso di adesione al concordato preventivo biennale il regime premiale ISA è applicabile, a prescindere dal punteggio ISA, “per i periodi d’imposta oggetto di concordato” (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024). |
| 2.2 | OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità in base al regime premiale per il concordato preventivo non si estende all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97; tale adempimento è infatti necessario anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale. |
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| 3 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI CESSAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI |
| Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 45, 46 e 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB). | |
| 3.1 | PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di esclusione o di cessazione del CPB di cui agli artt. 11 e 21 co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, rivolta agli studi associati e alle società tra professionisti/società tra avvocati (STP/STA) e relativi professionisti, non si applica nel caso in cui l’attività svolta dal professionista non sia riconducibile a quella che il medesimo soggetto svolge, in qualità di associato, per l’associazione professionale.
La questione oggetto di interpello riguarda un dottore commercialista che, contestualmente all’esercizio della professione (con applicazione dell’ISA DK05U), partecipa in qualità di associato ad un’associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline invernali (con applicazione dell’ISA DG10U). |
| 3.2 | AFFITTO D’AZIENDA Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata dall’art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate. |
| 3.3 | SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di produrre effetti al ricorrere di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta in misura superiore al 30% rispetto a quelli concordati. |
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| 4 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI PERIODI D’IMPOSTA CONCORDATI |
| Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 48 e 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni aspetti legati alla determinazione del reddito durante i periodi d’imposta in cui è efficace il concordato preventivo biennale (CPB). | |
| 4.1 | ACQUISTO DI CREDITI EDILIZI Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con la risposta 26.6.2025 n. 171, che l’acquisto di un credito d’imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi a un corrispettivo inferiore al valore nominale, utilizzabile in compensazione nel modello F24, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività”, previsto dall’art. 54 co. 1 del TUIR. |
| 4.2 | TRANSAZIONE NOVATIVA Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento delle somme ricevute in esecuzione di una transazione novativa conclusa tra società per porre fine a una controversia sorta a seguito dell’inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni. |
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| 5 | DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2026 |
| L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.2.2026 n. 42054, ha confermato anche per le operazioni effettuate nel 2026 l’applicazione, in via sperimentale, del programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, per alcune categorie di soggetti passivi, delle bozze dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/73, delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA. | |
| 5.1 | FINALITÀ DELL’ESTENSIONE del periodo sperimentale I documenti IVA precompilati sono predisposti dall’Amministrazione finanziaria grazie ai dati acquisiti tramite le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i corrispettivi giornalieri acquisiti telematicamente. |
| 5.2 | AMBITO SOGGETTIVO Non viene modificato l’ambito dei soggetti che possono accedere al servizio rispetto a quanto previsto per i periodi precedenti. |
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| 6 | RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI – SEMPLIFICAZIONI – SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA |
L’art. 8 co. 1 del DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. DL “PNRR” in vigore dal 20.2.2026 e in corso di conversione in legge) prevede una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’art. 2220 c.c., stabilendo che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 385/93 (TUB) possono essere utilizzate:
In tal caso, la documentazione deve essere conservata con le modalità di cui all’art. 2220 c.c.
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| 7 | CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI – SUCCESSIVE PROROGHE – CHIARIMENTI |
| Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione commerciale di negozi o botteghe. Si ricorda, in proposito, che l’art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:
Si trattava di una disciplina particolare che non è stata più riproposta ed è rimasta limitata ai soli contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019. | |
| 7.1 | CASO DI SPECIE La risposta 34/2026 riguarda un contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale classificato C/1, stipulato nel 2013 e prorogato alla prima scadenza (2019) per ulteriori 6 anni. In sede di proroga, nel 2019, il proprietario aveva potuto approfittare della novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, optando per la cedolare secca sulla locazione commerciale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 297). |
| 7.2 | OPZIONE SULLA SECONDA PROROGA L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente, rilevando che la possibilità di optare per la cedolare secca sulle locazioni commerciali, in sede di proroga contrattuale è circoscritta ai:
Nel 2025, possono quindi esprimere validamente l’opzione per la cedolare secca di cui all’art. 1 co. 59 della L. 145/2018, in presenza delle condizioni di legge:
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| 8 | SISMABONUS “ACQUISTI” – ROGITI STIPULATI NEL 2024 – PARTE DI SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – ESERCIZIO DELLE OPZIONI |
| Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2026 n. 30 e 11.2.2026 n. 31 sono stati forniti chiarimenti in merito al c.d. sismabonus “acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013. | |
| 8.1 | ALTERNATIVITÀ TRA SISMABONUS “INTERVENTI” E “ACQUISTI” Nella risposta 30/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la detrazione sismabonus “interventi” (di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013) e la detrazione sismabonus “acquisti” (di cui al successivo co. 1-septies del medesimo art. 16) sono alternative. |
| 8.2 | SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 – OPZIONE NON ESERCITABILE Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo delle spese che danno diritto alla generalità delle detrazioni “edilizie”, compreso il sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, sono possibili solo per le spese sostenute dal 2020 al 2024 (sempreché non si rientri nel “blocco delle opzioni” introdotto dall’art. 2 del DL 11/2023 a decorrere dal 17.2.2023 ed esteso da successivi provvedimenti normativi). |
| 8.3 | ROGITI EFFETTUATI NEL 2024 CON SPESA PAGATA IN PARTE NEL 2024 E IN PARTE NEL 2025 Nella risposta a interpello 11.2.2026 n. 31, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei rogiti di unità immobiliari che sono stati stipulati alla fine del 2024, relativamente alle quali gli acquirenti potevano beneficiare del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con la previsione del pagamento del prezzo solo in parte contestualmente alla stipula e in parte nel corso del 2025. |
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| 9 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL 2024 IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
| Con l’avviso del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.2.2026, è stata comunicata l’apertura dei termini per inviare le domande per fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10.8.2024 e il 15.11.2024 (ai sensi dell’art. 81 del DL 104/2020 e dell’art. 4 del DL 113/2024). | |
| 9.1 | SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei riguardi di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI), in presenza dei seguenti requisiti:
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| 9.2 | MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024. |
| 9.3 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande relative al suddetto periodo del 2024 devono essere inviate:
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti. |
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| 10 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – UTILIZZO CON COMUNICAZIONI IRREGOLARI – MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE E SANZIONI |
| Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni errate. | |
| 10.1 | RILEVANZA DELLE COMUNICAZIONI PER LA FRUIZIONE La presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta infatti un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti d’imposta 4.0 sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione. |
| 10.2 | RIMEDI PER L’AVVENUTO UTILIZZO CON COMUNICAZIONI ERRATE Nel caso di specie, un’impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d’imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.
Resta ferma la possibilità di applicare la riduzione delle sanzioni in base al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, con corresponsione degli interessi al tasso legale. |
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| 11 | SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO – SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI |
| Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente. Nel caso oggetto di interpello, nell’anno 2024 era stato superato il limite di 85.000,00 euro per effetto dell’incasso di somme non dovute e la restituzione delle stesse era avvenuta nell’anno 2025. Sulla base del chiarimento, il superamento della soglia nel 2024 ha determinato la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2025. Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso della maggior imposta versata sulle somme oggetto di restituzione. |
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| 12 | REGIME FORFETTARIO E CONTRATTO DI RETE – COMPATIBILITÀ |
| Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione di un professionista in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 ad un contratto di rete nella forma della c.d. “rete-contratto” non integra i presupposti della causa di esclusione inerente alla qualità di socio di società di persone o di srl, oppure di associato in associazione professionale. | |
| 12.1 | IMPUTAZIONE DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA In caso di partecipazione alla rete-contratto non è configurabile la causa di esclusione in quanto tali entità non hanno soggettività giuridica e il risultato dell’attività è direttamente imputato ai soggetti aderenti. |
| 12.2 | SOCIETÀ DI FATTO Nell’eventualità in cui l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto sarebbe, invece, integrata la causa di esclusione poiché tale tipologia di società è equiparata alla snc. |
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| 13 | DETRAZIONE PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE IN “DE MINIMIS” – CREDITO D’IMPOSTA SULL’ECCEDENZA – SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO |
| Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda dovuta, possono utilizzare il credito d’imposta ex art. 2 della L. 162/2024, relativo all’eccedenza di detrazione “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012 e art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015), nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, anche ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfettario. La possibilità di trasformare l’eventuale detrazione spettante in un credito d’imposta per l’eccedenza non utilizzata è subordinata alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione) risulti incapiente rispetto all’imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale la detrazione può essere utilizzata, cioè “qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta IRPEF lorda dovuta” (la detrazione, infatti, “non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva”). La disposizione di cui all’art. 2 della L. 162/2024 non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo di incapienza. |
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| 14 | ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI EDIFICI – APPLICAZIONE DEGLI ISA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
| Con la risposta a interpello 12.2.2026 n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’applicabilità degli ISA a una società esercente attività di costruzione e sviluppo di edifici, riconducibile al codice ATECO 2025 41.00.00, in un periodo d’imposta in cui non sono stati conseguiti ricavi, ma risulta solo la variazione delle rimanenze per effetto dell’attività di costruzione svolta. L’applicabilità dell’ISA DG69U segue infatti regole specifiche rispetto alla generalità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovendo considerare, oltre ai ricavi, anche la variazione delle rimanenze. Non essendo ravvisabili cause di esclusione dagli ISA, la società è tenuta all’applicazione degli ISA e, conseguentemente, è possibile l’adesione al concordato preventivo biennale. |
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| 15 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026 |
| Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l’INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che non subisce più ulteriori incrementi avendo raggiunto per tutti dal 2025 la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011. | |
| 15.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24%. |
| 15.2 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). |
| 15.3 | RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
| 15.4 | RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2025 L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti. Soggetti interessati
Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:
Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive. Riduzione contributiva Durata |
| 15.5 | CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
| 15.6 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026 Il minimale di reddito per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025). |
| 15.7 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026 Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
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| 15.8 | ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. |
| 15.9 | MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
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| 16 | SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026 |
| Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. | |
| 16.1 | ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
Pertanto, le aliquote contributive per il 2026 confermano quelle del 2025 e sono pari al:
Collaboratori del settore sportivo dilettantistico
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie |
| 16.2 | ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:
L’aliquota complessiva dovuta per il 2026 è quindi pari al 26,07%, come nel 2025. Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie |
| 16.3 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026 Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025). |
| 16.4 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026 Il minimale di reddito valido per il 2026, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025). |
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| 17 | PRESTAZIONI RESE DA OSTEOPATI, CHIROPRATICI, CHINESIOLOGI E MASSO-TERAPISTI – REGIME IVA – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA |
| Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 9 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime IVA e all’operatività o meno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti). | |
| 17.1 | REGIME IVA DA APPLICARE L’esenzione IVA si applica alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti), poiché questa figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. |
| 17.2 | MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI Per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e, pertanto, opera il divieto di fatturazione elettronica. |
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| 18 | RECUPERO DELLE RITENUTE D’ACCONTO A SEGUITO DI VERSAMENTO PER VERIFICA FISCALE – MODALITÀ |
| Con la risposta a interpello 27.2.2026 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero delle ritenute d’acconto versate sulle provvigioni, di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73, a seguito di una verifica fiscale nella quale si riqualificavano da “consulenza e ricerca di mercato” a “procacciamento d’affari” i servizi forniti da una società in accomandita semplice (sas), in relazione agli anni 2022 e 2023. | |
| 18.1 | RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE La società che ha subito la verifica fiscale e che ha versato le ritenute a seguito del processo verbale di constatazione (PVC) deve emettere le Certificazioni Uniche relative agli anni in cui sono state erogate le provvigioni (2022 e 2023). |
| 18.2 | DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA SAS La sas che ha percepito le provvigioni, una volta ricevute le Certificazioni Uniche per gli anni 2022 e 2023, potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni dei redditi integrative “a favore” (modelli REDDITI SP 2023 e 2024, integrativi dei periodi d’imposta 2022 e 2023):
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| 18.3 | DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI SOCI DELLA SAS Ciascun socio della sas dovrà poi provvedere a:
Utilizzo dei crediti |
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MARZO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 9.3.2026 | Cumulo tra “Tremonti ambientale” e | Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a condizione che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:
L’istanza deve essere:
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9.3.2026 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026. |
| 15.3.2026 | Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026 | I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria. L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute. Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. |
| 15.3.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 16.3.2026 | Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi | I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2025:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
| 16.3.2026 | Certificazione dividendi | I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. |
| 16.3.2026 | Certificazione capital gain | I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2025. L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello. |
| 16.3.2026 | Altre certificazioni | I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
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| 16.3.2026 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. |
| 16.3.2026 | Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026. La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus” | I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”. La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali | Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica | Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati mutui | I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati contratti assicurativi | Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati contributi previdenziali | Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati previdenza complementare | Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie | Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese funebri | I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese asili nido | Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese scolastiche | Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese universitarie | Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati rimborsi spese universitarie | I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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| 16.3.2026 | Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico | Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati erogazioni liberali | Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
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| 16.3.2026 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
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| 16.3.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
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| 16.3.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 16.3.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. |
| 16.3.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.3.2026 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 18.3.2026 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026. |
| 25.3.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 31.3.2026 | Iscrizione delle ONLUS al RUNTS | Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:
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| 31.3.2026 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. |
| 31.3.2026 | Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0 | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:
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| 31.3.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 31.3.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 31.3.2026 | Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali | Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali. La dichiarazione:
Se le somme oggetto di recupero (comprensive dei previsti interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, nella dichiarazione va indicata l’opzione per la rateizzazione del versamento in quattro quote trimestrali di pari importo. |
| 31.3.2026 | Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
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| 31.3.2026 | Presentazione domande per il “bonus quotazione” | Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 13 marzo 2026
Team Consulenza