Circolare mensile febbraio e marzo 2026

Circolare mensile febbraio e marzo 2026

12 Marzo 2026

 


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CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO e MARZO 2026

 

FEBBRAIO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale – Versamento dell’imposta sostitutiva – Rateizzazione
    2. Concordato preventivo biennale – Regime premiale – Esonero dal visto di conformità – Periodi d’imposta interessati
    3. Concordato preventivo biennale – Cause di cessazione – Ulteriori chiarimenti
    4. Concordato preventivo biennale – Determinazione del reddito nei periodi d’imposta concordati
    5. Documenti iva precompilati – Estensione del programma sperimentale di assistenza on line per il 2026
    6. Ricevute cartacee per pagamenti digitali – semplificazioni – sostituzione mediante documentazione bancaria
    7. Cedolare secca sulle locazioni commerciali – Successive proroghe – Chiarimenti
    8. Sismabonus “acquisti” – Rogiti stipulati nel 2024 – Parte di spese sostenute nel 2025 – Esercizio delle opzioni
    9. Credito d’imposta per investimenti nel 2024 in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive – Presentazione delle domande
    10. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Utilizzo con comunicazioni irregolari – Modalità di regolarizzazione e sanzioni
    11. Soggetti in regime forfettario – Superamento del limite di ricavi e compensi
    12. Regime forfettario e contratto di rete – Compatibilità
    13. Detrazione per investimenti in start up innovative in “de minimis” – Credito d’imposta sull’eccedenza – Soggetti in regime forfettario
    14. Attività di costruzione di edifici – Applicazione degli isa e adesione al concordato preventivo biennale
    15. Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2026
    16. Soggetti iscritti alla gestione separata inps ex l. 335/95 – Aliquote contributive per il 2026
    17. Prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti – Regime iva – Divieto di fatturazione elettronica
    18. Recupero delle ritenute d’acconto a seguito di versamento per verifica fiscale – Modalità
    19. Marzo 2026: principali adempimenti

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1REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – RATEIZZAZIONE
 Con la FAQ 5.2.2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta definizione dei piani rateali in caso di adesione al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale.
1.1REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2019-2023

Il relazione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 avvenuta entro il 30.9.2025, nel caso in cui la prima rata sia versata ad esempio il 20.1.2026, viene precisato che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15.4.2026, la terza il 15.5.2026 e così via, fino alla decima e ultima rata scadente il 15.12.2026.
Dal 15.3.2026 iniziano a maturare gli interessi legali, nella misura dell’1,6% prevista per l’anno 2026, da corrispondere sulle rate successive alla prima.

1.2REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022

Il relazione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato all’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 avvenuta entro il 12.12.2024, il pagamento rateale delle imposte sostitutive dovute può invece avvenire in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025, ossia dalla data di scadenza della prima rata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le rate successive alla prima scadono il 30.4.2025, il 31.5.2025 e così via.
Pertanto, a partire dalla seconda rata scaduta il 30.4.2025, dovevano essere applicati gli interessi legali al tasso del 2%, in vigore nel 2025.
Qualora il versamento della prima rata fosse avvenuto a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 – e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31.3.2025) – i pagamenti sono considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31.5.2025, quarta rata entro il 30.6.2025, ecc.).

Variazione del tasso d’interesse legale
Con riguardo alla sanatoria 2018-2022, l’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema della misura del tasso di interesse legale per le rate in scadenza nel 2026, in considerazione della variazione dello stesso dal 2025 (2%) al 2026 (1,6%).
Nella FAQ si precisa che “il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026”.
L’Agenzia non precisa la modalità di applicazione del nuovo tasso dell’1,6%, ma sembra corretto ritenere che, in analogia con il ravvedimento “ordinario”, in relazione alle rate scadenti nel 2026 il nuovo tasso dell’1,6% sia applicabile a partire dall’1.1.2026, mentre dal 31.3.2025 al 31.12.2025 rimanga applicabile il tasso del 2% in vigore nel 2025.

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2CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – REGIME PREMIALE – ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ – PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI
 Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 36, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’esonero dal visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES fino al limite di 50.000,00 euro annui, ha chiarito che il regime premiale ISA si applica ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, esclusivamente per i periodi d’imposta oggetto di concordato.
Per gli anni non coperti dal concordato preventivo si applicano le regole generali di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio ISA determinato anno per anno dall’Agenzia delle Entrate.
2.1REGIME PREMIALE IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per espressa disposizione normativa, in caso di adesione al concordato preventivo biennale il regime premiale ISA è applicabile, a prescindere dal punteggio ISA, “per i periodi d’imposta oggetto di concordato” (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
Pertanto, con l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, l’esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta oggetto di concordato (modelli REDDITI/IRAP 2025 relativi al 2024 e modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025) da cui emergono i crediti.
Analogamente, in caso di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, l’esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione con riferimento ai crediti emergenti dai modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025 e dai modelli REDDITI/IRAP 2027 relativi al 2026.

2.2OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità in base al regime premiale per il concordato preventivo non si estende all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97; tale adempimento è infatti necessario anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Analogamente, in caso di compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, rimane ferma la disposizione che consente la compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

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3CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI CESSAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
 Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 45, 46 e 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).
3.1PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di esclusione o di cessazione del CPB di cui agli artt. 11 e 21 co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, rivolta agli studi associati e alle società tra professionisti/società tra avvocati (STP/STA) e relativi professionisti, non si applica nel caso in cui l’attività svolta dal professionista non sia riconducibile a quella che il medesimo soggetto svolge, in qualità di associato, per l’associazione professionale.
La non riconducibilità ricorre quando le attività:

  • non applicano il medesimo ISA;
  • presentano parametri di affidabilità fiscale autonomi;
  • fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili.

La questione oggetto di interpello riguarda un dottore commercialista che, contestualmente all’esercizio della professione (con applicazione dell’ISA DK05U), partecipa in qualità di associato ad un’associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline invernali (con applicazione dell’ISA DG10U).

3.2AFFITTO D’AZIENDA

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata dall’art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
Le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, a soddisfare la causa di cessazione del CPB, sono “solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili)”.

3.3SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di produrre effetti al ricorrere di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta in misura superiore al 30% rispetto a quelli concordati.
Di conseguenza, la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza, di cui all’art. 4 co. 1 lett. f) del DM 14.6.2024, comporta la cessazione del CPB a prescindere dalla sua durata (a patto che si verifichi una diminuzione del reddito superiore alla citata soglia).

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4CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI PERIODI D’IMPOSTA CONCORDATI
 Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 48 e 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni aspetti legati alla determinazione del reddito durante i periodi d’imposta in cui è efficace il concordato preventivo biennale (CPB).
4.1ACQUISTO DI CREDITI EDILIZI

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con la risposta 26.6.2025 n. 171, che l’acquisto di un credito d’imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi a un corrispettivo inferiore al valore nominale, utilizzabile in compensazione nel modello F24, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività”, previsto dall’art. 54 co. 1 del TUIR.
Ai fini del CPB, attesa la formulazione dell’art. 15 del DLgs. 13/2024 e l’elencazione tassativa delle voci in esso contenuta, viene precisato che il costo di acquisto del credito e l’importo nominale utilizzato in compensazione (che, sostanzialmente, determinano l’emersione del differenziale positivo) “non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie richiamate nell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024” e, pertanto, non comportano alcuna variazione del reddito di lavoro autonomo concordato e del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB (trattandosi, nel caso di specie, di un’associazione professionale).

4.2TRANSAZIONE NOVATIVA

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento delle somme ricevute in esecuzione di una transazione novativa conclusa tra società per porre fine a una controversia sorta a seguito dell’inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni.
A giudizio dell’Agenzia, trattandosi di somme ricevute per ristorare un danno diverso dalla mancata cessione delle partecipazioni a causa dell’inadempimento, le stesse andrebbero inquadrate tra le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 co. 3 lett. a) del TUIR, come tali idonee a determinare una variazione del reddito d’impresa e del valore della produzione netta concordati.

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5DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2026
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.2.2026 n. 42054, ha confermato anche per le operazioni effettuate nel 2026 l’applicazione, in via sperimentale, del programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, per alcune categorie di soggetti passivi, delle bozze dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/73, delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.
5.1FINALITÀ DELL’ESTENSIONE del periodo sperimentale

I documenti IVA precompilati sono predisposti dall’Amministrazione finanziaria grazie ai dati acquisiti tramite le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i corrispettivi giornalieri acquisiti telematicamente.
Scopo dell’estensione anche per il 2026 è quella di “stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa”.

5.2AMBITO SOGGETTIVO

Non viene modificato l’ambito dei soggetti che possono accedere al servizio rispetto a quanto previsto per i periodi precedenti.
Nell’anno in corso sarà però verificata la possibilità che, a partire dal periodo d’imposta 2027, possa essere ampliata “la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali”.

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6RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI – SEMPLIFICAZIONI – SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
 L’art. 8 co. 1 del DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. DL “PNRR” in vigore dal 20.2.2026 e in corso di conversione in legge) prevede una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’art. 2220 c.c., stabilendo che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 385/93 (TUB) possono essere utilizzate:

  • in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali (c.d. POS) abilitati al pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale;
  • a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

In tal caso, la documentazione deve essere conservata con le modalità di cui all’art. 2220 c.c.
In sostanza, viene meno l’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale (es. wallet digitali e mobile payments).
Per effetto della novità normativa, in luogo di tali ricevute è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del TUB (es. estratti conto per i rapporti di conto corrente), a condizione che queste:

  • contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
  • siano conservate secondo le modalità previste dall’art. 2220 c.c.

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7CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI – SUCCESSIVE PROROGHE – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione commerciale di negozi o botteghe.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:

  • riguardanti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) e le relative pertinenze;
  • di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
  • stipulati nel 2019, tra soggetti che al 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, ma interrotto in anticipo.

Si trattava di una disciplina particolare che non è stata più riproposta ed è rimasta limitata ai soli contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019.

7.1CASO DI SPECIE

La risposta 34/2026 riguarda un contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale classificato C/1, stipulato nel 2013 e prorogato alla prima scadenza (2019) per ulteriori 6 anni. In sede di proroga, nel 2019, il proprietario aveva potuto approfittare della novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, optando per la cedolare secca sulla locazione commerciale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 297).
Nel 2025, il contratto (stipulato nel 2013 e prorogato nel 2019 con opzione per la cedolare secca) è giunto ad una nuova scadenza e, in occasione dell’ulteriore proroga di 6 anni, il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se potesse continuare ad applicare la tassa piatta esprimendo nuovamente l’opzione in sede di proroga.

7.2OPZIONE SULLA SECONDA PROROGA

L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente, rilevando che la possibilità di optare per la cedolare secca sulle locazioni commerciali, in sede di proroga contrattuale è circoscritta ai:

  • contratti stipulati ex novo nel 2019;
  • contratti prorogati nel 2019.

Nel 2025, possono quindi esprimere validamente l’opzione per la cedolare secca di cui all’art. 1 co. 59 della L. 145/2018, in presenza delle condizioni di legge:

  • in sede di prima proroga, solo i contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019;
  • e non, invece, quelli, stipulati prima del 2019, per i quali la tassa piatta è stata già fruita esprimendo l’opzione in sede di proroga nel 2019.

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8SISMABONUS “ACQUISTI” – ROGITI STIPULATI NEL 2024 – PARTE DI SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – ESERCIZIO DELLE OPZIONI
 Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2026 n. 30 e 11.2.2026 n. 31 sono stati forniti chiarimenti in merito al c.d. sismabonus “acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
8.1ALTERNATIVITÀ TRA SISMABONUS “INTERVENTI” E “ACQUISTI”

Nella risposta 30/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la detrazione sismabonus “interventi” (di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013) e la detrazione sismabonus “acquisti” (di cui al successivo co. 1-septies del medesimo art. 16) sono alternative.
Quindi, se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che ha demolito e ricostruito l’intero edificio, beneficia del sismabonus di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento, gli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio non possono beneficiare del “sismabonus acquisti”, di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, sulle spese che hanno sostenuto per acquistare l’unità immobiliare.
Viceversa, se anche uno soltanto degli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio ha beneficiato del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per acquistare l’unità immobiliare, l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare non può beneficiare del sismabonus di cui al co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 neppure su una parte delle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento proporzionale al “peso edilizio” (volumetrico o superficiario) delle unità immobiliari acquistate senza sismabonus “acquisti” sul totale delle unità immobiliari in cui l’edificio risulta porzionato.

8.2SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 – OPZIONE NON ESERCITABILE

Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo delle spese che danno diritto alla generalità delle detrazioni “edilizie”, compreso il sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, sono possibili solo per le spese sostenute dal 2020 al 2024 (sempreché non si rientri nel “blocco delle opzioni” introdotto dall’art. 2 del DL 11/2023 a decorrere dal 17.2.2023 ed esteso da successivi provvedimenti normativi).
Di conseguenza, come confermato dalla risposta a interpello 30/2026 (ma anche dalla risposta 31/2026), per gli acquirenti degli immobili con i requisiti per beneficiare del sismabonus “acquisti” che hanno stipulato il rogito di compravendita nell’anno 2025 e che hanno sostenuto nel 2025 le relative spese, non è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.

8.3ROGITI EFFETTUATI NEL 2024 CON SPESA PAGATA IN PARTE NEL 2024 E IN PARTE NEL 2025

Nella risposta a interpello 11.2.2026 n. 31, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei rogiti di unità immobiliari che sono stati stipulati alla fine del 2024, relativamente alle quali gli acquirenti potevano beneficiare del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con la previsione del pagamento del prezzo solo in parte contestualmente alla stipula e in parte nel corso del 2025.
Posto che la detrazione IRPEF/IRES sismabonus “acquisti” può essere fruita all’avvenuta ultimazione dell’intervento “presupposto”, che è costituito dalla demolizione dell’intero edificio e dalla sua ricostruzione con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore rispetto alla classe di rischio sismico dell’edificio preesistente, la risposta 31/2026 ribadisce un principio generale che riguarda tutti i bonus “edilizi”, ossia che, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa che seguono il principio di cassa, ai fini dell’imputazione delle spese occorre riferirsi a quelle sostenute ed effettivamente pagate.
Quindi, dato che la spesa detraibile con il sismabonus “acquisti” non può superare il tetto massimo di 96.000,00 euro, per poter godere dello sconto in fattura “integrale” (di 81.600,00 euro nel caso in cui la detrazione spetti con l’aliquota dell’85% o di 72.000,00 euro nel caso dell’aliquota al 75%) è necessario aver pagato per intero la parte di spesa che concorre ad arrivare al limite di 96.000,00 euro (14.400,00 euro nel caso di detrazione all’85% o 24.000,00 euro con l’aliquota del 75%).

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9CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL 2024 IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con l’avviso del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.2.2026, è stata comunicata l’apertura dei termini per inviare le domande per fruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10.8.2024 e il 15.11.2024 (ai sensi dell’art. 81 del DL 104/2020 e dell’art. 4 del DL 113/2024).
9.1SOGGETTI BENEFICIARI

I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei riguardi di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI), in presenza dei seguenti requisiti:

  • i beneficiari degli investimenti siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici;
  • i beneficiari degli investimenti svolgano attività sportiva giovanile;
  • i beneficiari degli investimenti abbiano ricavi (di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2023 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
  • l’investimento in campagne pubblicitarie sia di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa).
9.2MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024.

9.3MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative al suddetto periodo del 2024 devono essere inviate:

  • dalle ore 12.00 del 17.2.2026 e fino alle ore 23.59 del 18.4.2026;
  • tramite l’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/.

Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

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10CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – UTILIZZO CON COMUNICAZIONI IRREGOLARI – MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE E SANZIONI
 Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni errate.
10.1RILEVANZA DELLE COMUNICAZIONI PER LA FRUIZIONE

La presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta infatti un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti d’imposta 4.0 sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

10.2RIMEDI PER L’AVVENUTO UTILIZZO CON COMUNICAZIONI ERRATE

Nel caso di specie, un’impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d’imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito a gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 co. 4-ter del DLgs. 471/97, “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione” (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025), presentando, nell’ordine, la comunicazione preventiva e quella di completamento e pagando la sanzione di 250,00 euro;
  • in relazione all’utilizzo in compensazione della prima quota del credito a dicembre 2024, invece, poiché il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024 è già decorso, si configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante, ai sensi dell’art. 13 co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota compensata maggiorata degli interessi.

Resta ferma la possibilità di applicare la riduzione delle sanzioni in base al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, con corresponsione degli interessi al tasso legale.

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11SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO – SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI
 Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente.
Nel caso oggetto di interpello, nell’anno 2024 era stato superato il limite di 85.000,00 euro per effetto dell’incasso di somme non dovute e la restituzione delle stesse era avvenuta nell’anno 2025. Sulla base del chiarimento, il superamento della soglia nel 2024 ha determinato la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2025.
Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso della maggior imposta versata sulle somme oggetto di restituzione.

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12REGIME FORFETTARIO E CONTRATTO DI RETE – COMPATIBILITÀ
 Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione di un professionista in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 ad un contratto di rete nella forma della c.d. “rete-contratto” non integra i presupposti della causa di esclusione inerente alla qualità di socio di società di persone o di srl, oppure di associato in associazione professionale.
12.1IMPUTAZIONE DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA

In caso di partecipazione alla rete-contratto non è configurabile la causa di esclusione in quanto tali entità non hanno soggettività giuridica e il risultato dell’attività è direttamente imputato ai soggetti aderenti.

12.2SOCIETÀ DI FATTO

Nell’eventualità in cui l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto sarebbe, invece, integrata la causa di esclusione poiché tale tipologia di società è equiparata alla snc.

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13DETRAZIONE PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE IN “DE MINIMIS” – CREDITO D’IMPOSTA SULL’ECCEDENZA – SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO
 Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda dovuta, possono utilizzare il credito d’imposta ex art. 2 della L. 162/2024, relativo all’eccedenza di detrazione “de minimis” per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012 e art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015), nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, anche ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfettario.
La possibilità di trasformare l’eventuale detrazione spettante in un credito d’imposta per l’eccedenza non utilizzata è subordinata alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione) risulti incapiente rispetto all’imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale la detrazione può essere utilizzata, cioè “qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta IRPEF lorda dovuta” (la detrazione, infatti, “non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva”).
La disposizione di cui all’art. 2 della L. 162/2024 non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo di incapienza.

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14ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI EDIFICI – APPLICAZIONE DEGLI ISA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
 Con la risposta a interpello 12.2.2026 n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’applicabilità degli ISA a una società esercente attività di costruzione e sviluppo di edifici, riconducibile al codice ATECO 2025 41.00.00, in un periodo d’imposta in cui non sono stati conseguiti ricavi, ma risulta solo la variazione delle rimanenze per effetto dell’attività di costruzione svolta. L’applicabilità dell’ISA DG69U segue infatti regole specifiche rispetto alla generalità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovendo considerare, oltre ai ricavi, anche la variazione delle rimanenze.
Non essendo ravvisabili cause di esclusione dagli ISA, la società è tenuta all’applicazione degli ISA e, conseguentemente, è possibile l’adesione al concordato preventivo biennale.

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15CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026
 Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l’INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che non subisce più ulteriori incrementi avendo raggiunto per tutti dal 2025 la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
15.1ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.
Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.

15.2ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.
Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.

15.3RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

15.4RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2025

L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti.

Soggetti interessati
Possono beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • gli imprenditori individuali (inclusi quelli in regime forfettario di cui alla L. 190/2014);
  • i soci di società di persone e di srl;
  • i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:

  • abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • si siano iscritti per la prima volta a una delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

Riduzione contributiva
La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell’attività commerciale.

Durata
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

15.5CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

15.6MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il minimale di reddito per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).

15.7MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 93.707,00 euro (92.413,00 euro per il 2025), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
  • ovvero a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
15.8ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.

15.9MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

  • il 18.5.2026, il 20.8.2026, il 16.11.2026 e il 16.2.2027, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2026 e saldo 2026.

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16SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026
 Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
16.1ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:

  • l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2026 confermano quelle del 2025 e sono pari al:

  • 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico
L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).
Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:

  • è pari al 25%;
  • si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
Il suddetto regime contributivo per i collaboratori del settore sportivo dilettantistico è applicabile anche agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, per i quali l’art. 1 co. 553 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 a decorrere dall’1.1.2025.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico o addetti al controllo delle corse ippiche, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).

16.2ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:

  • l’aliquota previdenziale del 25%;
  • l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), come stabilito dall’art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

L’aliquota complessiva dovuta per il 2026 è quindi pari al 26,07%, come nel 2025.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:

  • l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui;
  • si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

16.3MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025).

16.4MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il minimale di reddito valido per il 2026, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).

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17PRESTAZIONI RESE DA OSTEOPATI, CHIROPRATICI, CHINESIOLOGI E MASSO-TERAPISTI – REGIME IVA – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 9 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime IVA e all’operatività o meno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti).
17.1REGIME IVA DA APPLICARE

L’esenzione IVA si applica alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti), poiché questa figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Tale regime non si applica, invece, alle prestazioni effettuate da osteopati, chiropratici e chinesiologi.

17.2MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e, pertanto, opera il divieto di fatturazione elettronica.
Al contrario, osteopati, chiropratici e chinesiologi devono emettere la fattura elettronica, in quanto le loro prestazioni non sono qualificabili come sanitarie.

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18RECUPERO DELLE RITENUTE D’ACCONTO A SEGUITO DI VERSAMENTO PER VERIFICA FISCALE – MODALITÀ
 Con la risposta a interpello 27.2.2026 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero delle ritenute d’acconto versate sulle provvigioni, di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73, a seguito di una verifica fiscale nella quale si riqualificavano da “consulenza e ricerca di mercato” a “procacciamento d’affari” i servizi forniti da una società in accomandita semplice (sas), in relazione agli anni 2022 e 2023.
18.1RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

La società che ha subito la verifica fiscale e che ha versato le ritenute a seguito del processo verbale di constatazione (PVC) deve emettere le Certificazioni Uniche relative agli anni in cui sono state erogate le provvigioni (2022 e 2023).

18.2DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA SAS

La sas che ha percepito le provvigioni, una volta ricevute le Certificazioni Uniche per gli anni 2022 e 2023, potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni dei redditi integrative “a favore” (modelli REDDITI SP 2023 e 2024, integrativi dei periodi d’imposta 2022 e 2023):

  • riportando le ritenute certificate nella colonna 2 del rigo RN2;
  • ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
18.3DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI SOCI DELLA SAS

Ciascun socio della sas dovrà poi provvedere a:

  • riportare le ritenute attribuite nei quadri RH dei propri modelli REDDITI PF 2023 e 2024, integrativi “a favore” per i medesimi periodi d’imposta 2022 e 2023, evidenziando il relativo credito;
  • riportare tali crediti nel quadro DI (colonna 4) della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative (modello REDDITI PF 2027 relativo al periodo d’imposta 2026, se le dichiarazioni integrative vengono presentate nel 2026).

Utilizzo dei crediti
I crediti indicati nel quadro DI del modello REDDITI PF 2027 che non saranno utilizzati in compensazione “interna” con l’imposta dovuta per l’anno 2026 potranno essere utilizzati in compensazione “esterna” nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative.

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MARZO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.3.2026

Cumulo tra “Tremonti ambientale” e
Conto energia

Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a condizione che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:

  • una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L’importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente;
  • una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

L’istanza deve essere:

  • redatta compilando la specifica modulistica approvata dal GSE e allegando la prevista documentazione;
  • trasmessa al GSE mediante PEC all’indirizzo tremonti.ambiente@pec.gse.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Impianto FTV n. ………: istanza ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Legge 182/2025”.

9.3.2026

Rendicontazione
contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione).

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026.

15.3.2026Adesione al regime
del ravvedimento 2019-2023 collegato
al concordato
preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.
Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 15.3.2026, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 15.3.2026, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale dell’1,6%.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

15.3.2026Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.3.2026Certificazione
redditi da lavoro
e da locazioni brevi
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2025:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026.

16.3.2026Certificazione
dividendi
I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

16.3.2026Certificazione
capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2025.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
16.3.2026Altre certificazioniI sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.
16.3.2026Trasmissione
telematica
Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025:

  • utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.
Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

16.3.2026Comunicazione
“sede telematica”
per conguagli 730/2026
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.

16.3.2026Trasmissione
dati cessione
detrazione o sconto
sul corrispettivo
per il “superbonus”
I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”.
La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
16.3.2026Trasmissione dati spese per interventi
su parti comuni
condominiali
Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compresa l’eventuale spettanza del “superbonus”, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.

16.3.2026Trasmissione dati
bonifici spese
recupero edilizio
e riqualificazione
energetica
Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
16.3.2026Trasmissione dati
spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2025, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
16.3.2026Trasmissione dati
mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026Trasmissione dati
contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2025 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026Trasmissione dati
contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026Trasmissione dati
previdenza
complementare
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2025, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026Trasmissione dati
rimborsi spese
sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2025, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2025, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta.
16.3.2026Trasmissione dati spese funebriI soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno 2025, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2026Trasmissione dati spese asili nidoGli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2025, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2025, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido.
16.3.2026Trasmissione dati spese scolasticheLe scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno 2025 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

16.3.2026Trasmissione dati spese universitarieLe Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026Trasmissione dati
rimborsi spese
universitarie
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell’anno 2025;
  • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026Trasmissione dati
spese per abbonamenti al trasporto
pubblico
Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • sostenute nell’anno 2025 da persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l’indicazione del relativo codice fiscale).

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

16.3.2026Trasmissione dati
erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2025 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2025, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2026Tassa numerazione
e bollatura libri
e registri
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.
16.3.2026Versamento
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2026Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.3.2026Versamento
ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro.

16.3.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione
del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.3.2026Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo.
18.3.2026Rendicontazione
contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 17.12.2025 al 16.1.2026.

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.

25.3.2026Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

31.3.2026Iscrizione delle
ONLUS al RUNTS
Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:

  • beneficiare della relativa disciplina, comprese le previste agevolazioni fiscali, senza l’obbligo di devoluzione del patrimonio;
  • mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dell’IRPEF, mediante un nuovo accreditamento tramite il portale del RUNTS.
31.3.2026Stipulazione polizza assicurativa contro
i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

31.3.2026Comunicazioni di
completamento per
il credito d’imposta
investimenti 4.0
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:

  • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento;
  • le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.
31.3.2026Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

31.3.2026Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

31.3.2026Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commercialiGli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.
La dichiarazione:

  • va redatta sull’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011;
  • va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, anche tramite un intermediario abilitato.

Se le somme oggetto di recupero (comprensive dei previsti interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, nella dichiarazione va indicata l’opzione per la rateizzazione del versamento in quattro quote trimestrali di pari importo.

31.3.2026Modello “EAS”Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2025 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
31.3.2026Presentazione
domande per il
“bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presentare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2025, relativi alla quotazione;
  • al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, utilizzando l’apposito modulo e allegando la prevista documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 13 marzo 2026

Team Consulenza


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