Circolare mensile aprile e maggio 2026

Circolare mensile aprile e maggio 2026

12 Maggio 2026

 


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CIRCOLARE MENSILE APRILE e MAGGIO 2026

 

APRILE: APPROFONDIMENTI

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    1. Concordato preventivo biennale – Cause di esclusione e cessazione – ulteriori chiarimenti
    2. Imu – esenzione per i terreni agricoli in aree montane o collinari – chiarimenti
    3. Costo dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni
    4. SUPERBONUS – General contractor – Margine addebitato al committente – Chiarimenti
    5. Onlus – iscrizione nel runts dopo il 31.3.2026 – chiarimenti
    6. Enti del Terzo settore – rendiconto per cassa in forma aggregata – chiarimenti
    7. Responsabilità solidale negli appalti – versamenti contributivi – divieto di utilizzo di Crediti in compensazione
    8. Credito d’imposta transizione 5.0 – Nuovo credito d’imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi – utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo
    9. Somme ottenute a seguito di un accordo transattivo e destinate ai creditori concordatari – trattamento fiscale
    10. Mandato – territorialità iva – organizzazione di eventi in italia
    11. MAGGIO 2026: principali adempimenti

1

 

1CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a diverse fattispecie di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).
1.1BLOCCO DELL’ATTIVITÀ DELL’UNICO COMMITTENTE

Con la risposta a interpello 1.4.2026 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tra le ipotesi di cessazione del CPB di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, può rientrare anche il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell’unico committente dell’agente immobiliare, a condizione che il blocco dell’attività sia causato dall’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’impresa di costruzioni committente.
La cessazione del CPB nel caso oggetto di interpello non è quindi automatica, ricorrendo solo con la dimostrazione del nesso di causalità tra il blocco dell’attività edilizia e:

  • l’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’unico committente;
  • la riduzione del reddito effettivo o del valore della produzione netta oltre il 30% rispetto al reddito concordato.

A tal fine, è inoltre necessario verificare in concreto che l’agente immobiliare abbia svolto l’attività, nel biennio oggetto di concordato e nell’anno precedente (vale a dire, nel 2023, nel 2024 e nel 2025), esclusivamente per conto di un solo committente.

1.2PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB per i professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti/società tra avvocati è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
Il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce infatti causa di esclusione dal CPB.
Nel caso oggetto di interpello, uno studio professionale associato formato da due soci ha aderito al CPB 2025-2026; il socio di maggioranza ha aderito al CPB 2025-2026, mentre il socio di minoranza non ha aderito al CPB e ha receduto dalla società a decorrere dall’1.1.2025.
A partire dalla medesima data è subentrato nello studio professionale un nuovo socio, con CPB in essere per il biennio 2024-2025.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.

1.3PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB per i professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti/società tra avvocati è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB.
Il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce infatti causa di esclusione dal CPB.
Nel caso oggetto di interpello, uno studio professionale associato formato da due soci ha aderito al CPB 2025-2026; il socio di maggioranza ha aderito al CPB 2025-2026, mentre il socio di minoranza non ha aderito al CPB e ha receduto dalla società a decorrere dall’1.1.2025.
A partire dalla medesima data è subentrato nello studio professionale un nuovo socio, con CPB in essere per il biennio 2024-2025.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB; l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà in ogni caso causa di cessazione dal CPB per l’anno 2026.

1.4OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati da parte di un agente di commercio che ha aderito al CPB 2025-2026 non comporta la cessazione del CPB, non applicandosi in questo caso l’art. 11 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024.
La causa di cessazione in commento non si applica infatti agli imprenditori individuali, facendo espresso riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato.

2

 

2IMU – ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI IN AREE MONTANE O COLLINARI – CHIARIMENTI
 Con la ris. 1.4.2026 n. 1/DF, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019.
In particolare, viene ribadito che, per l’individuazione dei Comuni (o delle porzioni di Comuni) montani o collinari all’interno dei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato alla circ. Min. Finanze 14.6.93 n. 9 (ed integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3.1.2024 n. 1/DF).
2.1IRRILEVANZA AI FINI IMU DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 131/2025

Per contro, come specificato dall’art. 2 co. 3 della L. 131/2025, ai fini dell’esenzione dall’IMU non rileva la classificazione dei Comuni montani disposta ai sensi della medesima L. 131/2025.
Con riferimento a quest’ultima classificazione, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato invece che la delibera del Consiglio dei Ministri del 18.2.2026 ha autorizzato l’adozione dello schema di regolamento (non ancora emanato) per l’individuazione dell’elenco dei Comuni montani a norma dell’art. 2 co. 1 della L. 131/2025.
Il successivo co. 2 dell’art. 2 della L. 131/2025 precisa comunque che, una volta adottato il predetto regolamento, con il relativo elenco dei Comuni montani, competerà ad un successivo regolamento la definizione dei criteri per individuare, nell’ambito di tale elenco, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della medesima L. 131/2025 (tra le quali sono compresi i crediti d’imposta di cui agli artt. 6, 7,19, 25 e 27 della L. 131/2025).

2.2INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI O COLLINARI ESENTI DALL’IMU

L’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019, opera:

  • sull’intero territorio comunale, se nell’elenco allegato alla circ. Min. Finanze n. 9/93 (e integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3.1.2024 n. 1/DF), in corrispondenza del Comune interessato, non è riportata alcuna annotazione;
  • limitatamente ad una parte del territorio comunale, se nell’elenco allegato alle predette circolari ministeriali, accanto al Comune interessato, è indicata la sigla “PD”, ossia “parzialmente delimitato” (in tal caso, per l’esatta individuazione delle zone in cui si applica l’esenzione occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti).

Fusione di Comuni
Alcune precisazioni per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui trova applicazione l’esenzione dall’IMU vengono recate anche dalla circ. Min. Economia e Finanze 14.7.2016 n. 4/DF, con riguardo all’ipotesi in cui i Comuni indicati nell’elenco della circ. Min. Finanze n. 9/93 siano oggetto di fusione.

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3COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI ALL’ESTERO – DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP – CONDIZIONI
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 95, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente di una società di capitali, assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni.
3.1DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Dalla base imponibile IRAP è deducibile il costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (ex art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97). Il beneficio spetta ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

  • alle società di persone e di capitali, incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni (dal 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi ex lege dall’IRAP);
  • agli studi associati e alle associazioni professionali (dal 2022 i professionisti individuali sono esclusi ex lege dall’IRAP);
  • ai produttori agricoli in forma societaria, ove ancora soggetti all’IRAP.
3.2VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA REALIZZATA ALL’ESTERO

Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero, la quota di valore della produzione a queste attribuibili è scomputata dalla base imponibile secondo i criteri per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni (art. 12 co. 1 del DLgs. 446/97).
Dal momento che l’art. 12 co. 2 del DLgs. 446/97 attrae alla base imponibile delle imprese non residenti il solo valore della produzione realizzato in Italia per mezzo di stabili organizzazioni, per i soggetti residenti l’esercizio di attività produttive all’estero sussiste solo in presenza di una stabile organizzazione (cfr. C.M. 16.7.98 n. 188, risposta 3 in materia di IRAP, e C.M. 12.11.98 n. 263, § 2.1). Pertanto, l’eventuale insediamento all’estero, ad esempio, di un mero ufficio di rappresentanza, da parte di un’impresa residente in Italia, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria non attribuisce il diritto ad escludere dalla base imponibile la quota del valore della produzione astrattamente riferibile ai dipendenti o ai collaboratori eventualmente addetti a tale ufficio.

3.3PERSONALE IMPIEGATO ALL’ESTERO SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Nel caso oggetto di interpello, la società istante offre ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all’estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell’Italia.
Sulla base dell’orientamento ministeriale sopra esposto, ad avviso dell’Agenzia l’intero valore della produzione netta risulta imponibile in Italia. Ne deriva la deducibilità del costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all’estero senza una stabile organizzazione, sempre nel rispetto del principio di inerenza “civilistico-contabile” applicabile ai fini IRAP.

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4SUPERBONUS – GENERAL CONTRACTOR – MARGINE ADDEBITATO AL COMMITTENTE – CHIARIMENTI
 Con la ris. 29.4.2026 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito dei quali si è fruito del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
4.1INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI “GENERAL CONTRACTOR”

Per capire come trattare i costi riaddebitati ai committenti dei lavori con superbonus, è importante preliminarmente verificare se l’impresa si configura come general contractor “puro” o come general contractor “appaltatore”, tenendo presente che:

  • il general contractor superbonus “puro” svolge soltanto attività di coordinamento e funge da intermediario nella rifatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori allo scopo di consentire l’applicazione dello sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020;
  • il general contractor superbonus “appaltatore” si assume l’obbligo di eseguire i lavori e non solo di coordinarli.
4.2DETRAIBILITÀ DELLE SPESE

In relazione alla detraibilità o meno dei corrispettivi addebitati dal general contractor al committente, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • in presenza di un general contractor superbonus “puro”, i costi non sono detraibili;
  • in presenza di un general contractor superbonus “appaltatore”, i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori possono beneficiare della detrazione fiscale in quanto costituiscono integralmente spese di appalto. Rimane fermo che anche in questa ipotesi i corrispettivi addebitati al committente per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento.

In presenza del general contractor superbonus “appaltatore”, nell’ipotesi in cui nella fattura del general contractor non venga riportata alcuna voce di costo che distingue l’attività di mero coordinamento o di applicazione dello sconto in fattura, il corrispettivo non può essere riqualificato “automaticamente” dai soggetti verificatori “da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto”.

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5ONLUS – ISCRIZIONE NEL RUNTS DOPO IL 31.3.2026 – CHIARIMENTI
 Con la nota 28.4.2026 n. 6665, il Ministero del Lavoro ha diffuso alcune indicazioni operative in merito alla gestione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte di ONLUS, presentate dopo la scadenza del 31.3.2026.
5.1ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA

Preliminarmente, il Ministero osserva che gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2026 hanno perso la qualifica di ONLUS; tali soggetti sono quindi tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. f) del DLgs. 460/97, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro.
Tuttavia, per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né i relativi Uffici sono onerati di tale verifica; di conseguenza, le istanze di iscrizione presentate a partire dall’1.4.2026 da parte di enti ex ONLUS privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione al RUNTS verranno istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli artt. 8 e 9 del DM 106/2020.

5.2ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA

In caso di richieste di iscrizione nel RUNTS da parte di ex ONLUS già in possesso di personalità giuridica, o che intendano conseguirla con l’iscrizione, è cura del notaio incaricato della presentazione dell’istanza di iscrizione verificare che la sussistenza del patrimonio minimo non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione.
Nel caso in cui dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici del RUNTS invieranno al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale.

5.3PERENTORIETÀ DEL TERMINE DEL 31.3.2026

Il Ministero del Lavoro chiarisce che si considerano tardive tutte le istanze presentate successivamente al 31.3.2026, compresi i casi in cui il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima di tale data, e abbia provveduto a depositarla entro i 20 giorni successivi; la scadenza del 31.3.2026 è infatti da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex ONLUS, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica.

5.4UTILIZZO DELL’ACRONIMO “ONLUS”

L’indebita spendita dell’acronimo “ONLUS” non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui agli abrogati artt. 27 e 28 co. 1 lett. c) del DLgs. 460/97.
Tuttavia, gli Uffici del Ministero del Lavoro, qualora riscontrino sia in sede di iscrizione, sia nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo ONLUS nella denominazione degli enti, inviteranno espressamente l’ente ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali soggetti nel RUNTS.

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6ENTI DEL TERZO SETTORE – RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA – CHIARIMENTI
 Con la circ. 17.4.2026 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, adottato con il DM 18.2.2026; in particolare, il Ministero osserva che gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato.
Il rendiconto di cassa ordinario potrà essere utilizzato dai microenti personificati anche per il bilancio 2025.Il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisce una mera sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario”, senza apportare alcuna innovazione né ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né al sistema di rilevazione, costituendo una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego.
Pertanto, gli ETS, con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, potranno optare:

  • per il rendiconto per cassa aggregato;
  • per il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

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7RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI – VERSAMENTI CONTRIBUTIVI – DIVIETO DI UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE
 Con una FAQ del 29.4.2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti in relazione ai versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi effettuati in caso di inadempimento dell’affidatario, stante il divieto stabilito dall’art. 1 del DL 124/2019.
7.1RESPONSABILITÀ SOLIDALE O INTERVENTO SOSTITUTIVO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

L’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e l’art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023 prevedono infatti, rispettivamente, una responsabilità solidale del committente o un intervento sostitutivo della stazione appaltante per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di inadempimento del soggetto affidatario.
Poiché in tali eventualità colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto, non può utilizzare in compensazione propri crediti, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’art. 1 del DL 124/2019, che ha disposto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti propri.

7.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nell’effettuare tali versamenti con il modello F24, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, occorre rispettare le indicazioni fornite dalla precedente ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2012 n. 34, vale a dire:

  • come codice fiscale del contribuente (c.d. “primo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto inadempiente;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. “secondo codice fiscale”) deve essere indicato quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento;
  • nel campo “codice identificativo” occorre indicare il codice “50” in caso di obbligato solidale ai sensi dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, ovvero il codice “51” in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023.

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8CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER COMUNICAZIONI PRESENTATE CON ESAURIMENTO DEI FONDI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 16.4.2026 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del nuovo credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 8 del DL 38/2026.
8.1NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE

L’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 del DL 42/2026, ha previsto il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni richieste dall’art. 38 co. 10 primo periodo del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Il “nuovo” credito d’imposta è previsto:

  • in misura pari all’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • nel limite di spesa di 1.302,30 milioni di euro per l’anno 2026.
8.2COMUNICAZIONI DA PARTE DEL GSE

Il GSE:

  • ha comunicato ai soggetti interessati, entro il 30.4.2026, il nuovo credito d’imposta utilizzabile;
  • trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

8.3MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico codice tributo “7079”;
  • presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni.
8.4COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.

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9SOMME OTTENUTE A SEGUITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO E DESTINATE AI CREDITORI CONCORDATARI – TRATTAMENTO FISCALE
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 96 ha ritenuto che le somme ottenute a seguito di un accordo transattivo novativo, mediante il quale viene definita un’azione giudiziale di responsabilità (volta al risarcimento di un danno) nei confronti dei componenti dei precedenti organi sociali e vengono estinte tutte le pretese fatte valere nell’ambito del procedimento giudiziario, sono imponibili ai fini IRES come sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR, anche laddove la società contribuente sia sottoposta a concordato preventivo e la proposta di concordato preveda che gli importi recuperati attraverso l’azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari (per consentire un miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie).
Trattamento IRAP
Ai fini IRAP, tali importi assumono piena rilevanza, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

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10MANDATO – TERRITORIALITÀ IVA – ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN ITALIA
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 94 ha esaminato il trattamento IVA del mandato senza rappresentanza affidato da un cliente extra-UE ad una società italiana per l’organizzazione di eventi che si terranno in Italia.
10.1PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SERVIZI DI ACCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha approfondito i criteri al ricorrere dei quali è possibile ritenere che determinate prestazioni di servizi siano “accessorie” rispetto ai servizi di accesso alla manifestazione.
Sia i servizi di accesso che le relative prestazioni accessorie “connesse con l’accesso” si caratterizzano per una deroga alle regole ordinarie di territorialità ai fini IVA, ai sensi dell’art. 7-quinquies lett. b) del DPR 633/72.
Detti servizi sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente eseguiti, sia nel caso in cui sono resi a soggetti passivi (B2B) sia nel caso in cui sono resi a privati consumatori (B2C).
La disposizione menzionata si riferisce alle “prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni”, nonché alle “prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso”.
L’art. 33 del regolamento UE 15.3.2011 n. 282 ha stabilito che i servizi accessori comprendono i soli servizi “in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo”. Inoltre, è sancito che non sono compresi “i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti”.
Nel caso di specie, sono state escluse dalla deroga di territorialità IVA, in quanto non ritenute “connesse con l’accesso” a una manifestazione spettacolistica, prestazioni necessarie per la partecipazione all’evento (es. alloggio, catering, servizio di biglietteria).

10.2MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – TERRITORIALITÀ IVA

Sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati presso fornitori italiani devono essere “ribaltati” al mandante stabilito al di fuori dell’Unione europea, secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio.
Anche ai fini della territorialità dei servizi, vige il principio di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 633/72, per il mandato senza rappresentanza, tale per cui le prestazioni tra mandante e mandatario assumono il medesimo trattamento IVA delle prestazioni che intercorrono tra il mandatario e il terzo.
Nel caso di specie, ad esempio per i servizi di alloggio e catering, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA nel luogo in cui la prestazione è materialmente svolta, ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72.
Per le prestazioni “generiche” B2B, invece, l’IVA si applicherà nello Stato in cui è stabilito il committente, ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72.

10.3TRATTAMENTO IVA DELLA PROVVIGIONE

L’Agenzia delle Entrate afferma che il mark-up applicato dalla società mandataria e addebitato al proprio cliente soggetto passivo extra-UE deve seguire il criterio delle prestazioni generiche B2B, qualificandosi come una fee o commissione, considerata la finalità di remunerare l’attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente stesso.

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MAGGIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.5.2026

Comunicazione
per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

15.5.2026

Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
18.5.2026Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.5.2026Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

18.5.2026Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

18.5.2026Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
18.5.2026Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non è di almeno 500,00 euro.

18.5.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione del
modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
18.5.2026Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2026.
18.5.2026Contributi
INPS artigiani e
commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
18.5.2026Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026;
  • con applicazione dei previsti interessi.
18.5.2026Versamento
saldo imposta
sui servizi digitali
(c.d. “web tax”)
relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025, al netto dell’acconto versato.
Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali
le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.
25.5.2026Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli
INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

30.5.2026Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

30.5.2026Comunicazione
per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica
Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 15.11.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2026 al 15.11.2026 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2026 al 2.12.2026.

30.5.2026Comunicazione
per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

31.5.2026Estromissione immobili strumentali imprenditori
individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:

  • posseduti al 30.9.2025 e all’1.1.2026;
  • con effetto dall’1.1.2026.

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:

  • per il 60%, entro il 30.11.2026;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2027.
31.5.2026Istanza per la detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start up innovativeLe start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, che hanno ricevuto investimenti nel capitale effettuati da persone fisiche nel periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, al fine di consentire l’accesso alla detrazione IRPEF del 65% per l’investitore, se non hanno già presentato la relativa istanza preventiva ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, devono presentare un’apposita istanza:
• nella quale deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato;
• al Ministero dello sviluppo economico, mediante l’apposita piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”, gestita da Invitalia e accessibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it.
31.5.2026Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

1.6.2026Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026.
1.6.2026Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2026;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

1.6.2026Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 12 maggio 2026

Team Consulenza


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