
Circolare mensile aprile e maggio 2026
12 Maggio 2026
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE APRILE e MAGGIO 2026
APRILE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Concordato preventivo biennale – Cause di esclusione e cessazione – ulteriori chiarimenti
- Imu – esenzione per i terreni agricoli in aree montane o collinari – chiarimenti
- Costo dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni
- SUPERBONUS – General contractor – Margine addebitato al committente – Chiarimenti
- Onlus – iscrizione nel runts dopo il 31.3.2026 – chiarimenti
- Enti del Terzo settore – rendiconto per cassa in forma aggregata – chiarimenti
- Responsabilità solidale negli appalti – versamenti contributivi – divieto di utilizzo di Crediti in compensazione
- Credito d’imposta transizione 5.0 – Nuovo credito d’imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi – utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo
- Somme ottenute a seguito di un accordo transattivo e destinate ai creditori concordatari – trattamento fiscale
- Mandato – territorialità iva – organizzazione di eventi in italia
- MAGGIO 2026: principali adempimenti
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| 1 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI |
| L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a diverse fattispecie di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB). | |
| 1.1 | BLOCCO DELL’ATTIVITÀ DELL’UNICO COMMITTENTE Con la risposta a interpello 1.4.2026 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tra le ipotesi di cessazione del CPB di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, può rientrare anche il blocco dell’attività edilizia, derivante da provvedimenti giudiziari, presso il cantiere dell’unico committente dell’agente immobiliare, a condizione che il blocco dell’attività sia causato dall’impossibilità di accedere al cantiere da parte dell’impresa di costruzioni committente.
A tal fine, è inoltre necessario verificare in concreto che l’agente immobiliare abbia svolto l’attività, nel biennio oggetto di concordato e nell’anno precedente (vale a dire, nel 2023, nel 2024 e nel 2025), esclusivamente per conto di un solo committente. |
| 1.2 | PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB per i professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti/società tra avvocati è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB. |
| 1.3 | PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al CPB per i professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti/società tra avvocati è ammessa anche quando i bienni di efficacia dell’accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l’associazione quanto l’associato devono applicare il CPB. |
| 1.4 | OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati da parte di un agente di commercio che ha aderito al CPB 2025-2026 non comporta la cessazione del CPB, non applicandosi in questo caso l’art. 11 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024. |
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| 2 | IMU – ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI IN AREE MONTANE O COLLINARI – CHIARIMENTI |
| Con la ris. 1.4.2026 n. 1/DF, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019. In particolare, viene ribadito che, per l’individuazione dei Comuni (o delle porzioni di Comuni) montani o collinari all’interno dei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato alla circ. Min. Finanze 14.6.93 n. 9 (ed integrato dalla circ. Min. Economia e Finanze 3.1.2024 n. 1/DF). | |
| 2.1 | IRRILEVANZA AI FINI IMU DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 131/2025 Per contro, come specificato dall’art. 2 co. 3 della L. 131/2025, ai fini dell’esenzione dall’IMU non rileva la classificazione dei Comuni montani disposta ai sensi della medesima L. 131/2025. |
| 2.2 | INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI O COLLINARI ESENTI DALL’IMU L’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019, opera:
Fusione di Comuni |
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| 3 | COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI ALL’ESTERO – DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP – CONDIZIONI |
| Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 95, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente di una società di capitali, assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni. | |
| 3.1 | DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO Dalla base imponibile IRAP è deducibile il costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (ex art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97). Il beneficio spetta ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
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| 3.2 | VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA REALIZZATA ALL’ESTERO Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero, la quota di valore della produzione a queste attribuibili è scomputata dalla base imponibile secondo i criteri per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni (art. 12 co. 1 del DLgs. 446/97). |
| 3.3 | PERSONALE IMPIEGATO ALL’ESTERO SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE Nel caso oggetto di interpello, la società istante offre ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all’estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell’Italia. |
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| 4 | SUPERBONUS – GENERAL CONTRACTOR – MARGINE ADDEBITATO AL COMMITTENTE – CHIARIMENTI |
| Con la ris. 29.4.2026 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito dei quali si è fruito del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. | |
| 4.1 | INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI “GENERAL CONTRACTOR” Per capire come trattare i costi riaddebitati ai committenti dei lavori con superbonus, è importante preliminarmente verificare se l’impresa si configura come general contractor “puro” o come general contractor “appaltatore”, tenendo presente che:
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| 4.2 | DETRAIBILITÀ DELLE SPESE In relazione alla detraibilità o meno dei corrispettivi addebitati dal general contractor al committente, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
In presenza del general contractor superbonus “appaltatore”, nell’ipotesi in cui nella fattura del general contractor non venga riportata alcuna voce di costo che distingue l’attività di mero coordinamento o di applicazione dello sconto in fattura, il corrispettivo non può essere riqualificato “automaticamente” dai soggetti verificatori “da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto”. |
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| 5 | ONLUS – ISCRIZIONE NEL RUNTS DOPO IL 31.3.2026 – CHIARIMENTI |
| Con la nota 28.4.2026 n. 6665, il Ministero del Lavoro ha diffuso alcune indicazioni operative in merito alla gestione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte di ONLUS, presentate dopo la scadenza del 31.3.2026. | |
| 5.1 | ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA Preliminarmente, il Ministero osserva che gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2026 hanno perso la qualifica di ONLUS; tali soggetti sono quindi tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. f) del DLgs. 460/97, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro. |
| 5.2 | ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA In caso di richieste di iscrizione nel RUNTS da parte di ex ONLUS già in possesso di personalità giuridica, o che intendano conseguirla con l’iscrizione, è cura del notaio incaricato della presentazione dell’istanza di iscrizione verificare che la sussistenza del patrimonio minimo non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione. |
| 5.3 | PERENTORIETÀ DEL TERMINE DEL 31.3.2026 Il Ministero del Lavoro chiarisce che si considerano tardive tutte le istanze presentate successivamente al 31.3.2026, compresi i casi in cui il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima di tale data, e abbia provveduto a depositarla entro i 20 giorni successivi; la scadenza del 31.3.2026 è infatti da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex ONLUS, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica. |
| 5.4 | UTILIZZO DELL’ACRONIMO “ONLUS” L’indebita spendita dell’acronimo “ONLUS” non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui agli abrogati artt. 27 e 28 co. 1 lett. c) del DLgs. 460/97. |
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| 6 | ENTI DEL TERZO SETTORE – RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA – CHIARIMENTI |
| Con la circ. 17.4.2026 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, adottato con il DM 18.2.2026; in particolare, il Ministero osserva che gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato. Il rendiconto di cassa ordinario potrà essere utilizzato dai microenti personificati anche per il bilancio 2025.Il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisce una mera sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario”, senza apportare alcuna innovazione né ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né al sistema di rilevazione, costituendo una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego. Pertanto, gli ETS, con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, potranno optare:
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| 7 | RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI – VERSAMENTI CONTRIBUTIVI – DIVIETO DI UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE |
| Con una FAQ del 29.4.2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti in relazione ai versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi effettuati in caso di inadempimento dell’affidatario, stante il divieto stabilito dall’art. 1 del DL 124/2019. | |
| 7.1 | RESPONSABILITÀ SOLIDALE O INTERVENTO SOSTITUTIVO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE L’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e l’art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023 prevedono infatti, rispettivamente, una responsabilità solidale del committente o un intervento sostitutivo della stazione appaltante per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di inadempimento del soggetto affidatario. |
| 7.2 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Nell’effettuare tali versamenti con il modello F24, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, occorre rispettare le indicazioni fornite dalla precedente ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2012 n. 34, vale a dire:
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| 8 | CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER COMUNICAZIONI PRESENTATE CON ESAURIMENTO DEI FONDI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
| Con la ris. 16.4.2026 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del nuovo credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 8 del DL 38/2026. | |
| 8.1 | NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE L’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 del DL 42/2026, ha previsto il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:
Il “nuovo” credito d’imposta è previsto:
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| 8.2 | COMUNICAZIONI DA PARTE DEL GSE Il GSE:
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
| 8.3 | MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile:
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| 8.4 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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| 9 | SOMME OTTENUTE A SEGUITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO E DESTINATE AI CREDITORI CONCORDATARI – TRATTAMENTO FISCALE |
| La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 96 ha ritenuto che le somme ottenute a seguito di un accordo transattivo novativo, mediante il quale viene definita un’azione giudiziale di responsabilità (volta al risarcimento di un danno) nei confronti dei componenti dei precedenti organi sociali e vengono estinte tutte le pretese fatte valere nell’ambito del procedimento giudiziario, sono imponibili ai fini IRES come sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR, anche laddove la società contribuente sia sottoposta a concordato preventivo e la proposta di concordato preveda che gli importi recuperati attraverso l’azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari (per consentire un miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie). Trattamento IRAP Ai fini IRAP, tali importi assumono piena rilevanza, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale). |
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| 10 | MANDATO – TERRITORIALITÀ IVA – ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN ITALIA |
| La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 94 ha esaminato il trattamento IVA del mandato senza rappresentanza affidato da un cliente extra-UE ad una società italiana per l’organizzazione di eventi che si terranno in Italia. | |
| 10.1 | PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SERVIZI DI ACCESSO L’Agenzia delle Entrate ha approfondito i criteri al ricorrere dei quali è possibile ritenere che determinate prestazioni di servizi siano “accessorie” rispetto ai servizi di accesso alla manifestazione. |
| 10.2 | MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – TERRITORIALITÀ IVA Sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati presso fornitori italiani devono essere “ribaltati” al mandante stabilito al di fuori dell’Unione europea, secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio. |
| 10.3 | TRATTAMENTO IVA DELLA PROVVIGIONE L’Agenzia delle Entrate afferma che il mark-up applicato dalla società mandataria e addebitato al proprio cliente soggetto passivo extra-UE deve seguire il criterio delle prestazioni generiche B2B, qualificandosi come una fee o commissione, considerata la finalità di remunerare l’attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente stesso. |
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MAGGIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.5.2026 | Comunicazione | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
15.5.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 18.5.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo. |
| 18.5.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi. |
| 18.5.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro. |
| 18.5.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 18.5.2026 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 18.5.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 18.5.2026 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
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| 18.5.2026 | Versamento saldo imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025 | I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025, al netto dell’acconto versato. Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro. |
| 25.5.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 30.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 30.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 15.11.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 30.5.2026 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 31.5.2026 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
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| 31.5.2026 | Istanza per la detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start up innovative | Le start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, che hanno ricevuto investimenti nel capitale effettuati da persone fisiche nel periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, al fine di consentire l’accesso alla detrazione IRPEF del 65% per l’investitore, se non hanno già presentato la relativa istanza preventiva ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, devono presentare un’apposita istanza: • nella quale deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato; • al Ministero dello sviluppo economico, mediante l’apposita piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”, gestita da Invitalia e accessibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it. |
| 31.5.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 1.6.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026. |
| 1.6.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 1.6.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 12 maggio 2026
Team Consulenza