
09-04-2020 Emergenza Corona Virus – DECRETO LIQUIDITÀ
9 Aprile 2020
Con questa circolare cerchiamo di fornirvi le prime indicazioni sulle novità del decreto
legge n. 23 del 8 aprile 2020 denominato “Decreto liquidità”
Il decreto, per ciò che riguarda aziende e professionisti, si basa su tre grossi gruppi di
intervento:
- Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti; - Misure per garantire la continuità delle aziende;
- Misure fiscali e contabili;
Vediamoli nel dettaglio, cercando di semplificarveli il più possibile.
Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, per imprese aventi le seguenti caratteristiche:
In tutti e tre i casi, l’importo della garanzia non potrà superare il maggiore valore tra:
Nr. di dipendenti | Fatturato 2019 | % di copertura del finanziamento |
Inferiore a 5.000 | Inferiore a 1,5 miliardi di euro | 90% |
Superiore a 5.000 | Compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro | 80% |
Superiore a 5.000 | Superiore a 5 miliardi | 70% |
il 25% del fatturato annuo dell’impresa registrato nel 2019 come risultante da bilancio o dalla dichiarazione fiscale;- il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda relativamente all’anno 2019 come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
La garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
- l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi;
- necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
- l’impresa beneficiaria assume l’impegno a gestire gli i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
Ulteriori requisiti per le imprese al fine di poter accedere alla garanzia sono:
- non rientrare alla data del 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà;
- non risultare presenti tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario alla data del 29/02/2020;
- non essere banca o soggetti abilitati all’esercizio del
Le commissioni annuali dovute sulla garanzia sono limitate al solo recupero dei costi ed in una percentuale già determinata da parte del Decreto in esame.
Inoltre per le imprese di ridotte dimensioni sono previste garanzie “rafforzate” quali:
- M.I e persone fisiche esercenti attività d’impresa arti e professioni:
- Garanzia statale: 100%
- Limiti: prestito non oltre i 25.000 euro
- Costi: accesso gratuito al fondo + tasso di interesse
- Procedura: Autocertificazione su danni da COVID 19 – nessuna verifica del fondo;
- Imprese fino a 499 dipendenti e con ricavi 2019 fino a 3,2 milioni
- Garanzia statale: 90% + 10% Confidi
- Limiti: prestito non superiore al 25% dei ricavi
- Costi: accesso gratuito al fondo + tasso di interesse
- Procedura: Valutazione del fondo sul profilo economico – finanziario
- Imprese fino a 499 dipendenti
- Garanzia statale: 90%
- Limiti: prestito massimo 5 milioni di euro
- Costi: accesso gratuito al fondo + tasso di interesse
- Procedura: Valutazione del fondo sul profilo economico – finanziario
Infine, il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione; infatti l’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
Misure per garantire la continuità delle aziende
La manovra prevede misure di sostegno verso le PMI al fine di assicurare la continuità aziendale:
- la sottoscrizione dei contratti tra l’08/04/2020 e il 31/07/2020 (o fino comunque al termine dell’emergenza legata al Coronavirus) potrà avvenire in modalità semplificata, attraverso l’inoltro di una e-mail ordinaria con allegata la un Documento d’Identità del contraente facendo riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e conservandone una copia insieme al contratto al fine di garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Dovrà essere consegnata la copia cartacea dei documenti sottoscritti alla prima occasione utile;
- Viene differito il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021;
- Vengono disattivate le cause di scioglimento per perdita o riduzione del Capitale Sociale per fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi tra l’08/04/2020 e il 31/12/2020;
- I bilanci d’esercizio in corso al 31/12/2020 potranno essere valutati secondo il principio di continuità aziendale se tale continuità operava con riferimento all’ultimo bilancio chiuso prima del 23/02/2020;
- Ai finanziamenti operati dai soci nei confronti della società non si applica la postergazione rispetto agli altri creditori sociali disposta dagli art. 2467 e 2497 quinquies del c.c.;
- I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 sono prorogati di altri 6 mesi;
- E’ possibile accedere al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, “Fondo Gasparrini” anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno;
Misure fiscali e contabili
La manovra prevede la sospensione ed il differimento del versamento di tributi e contributi suddividendo i contribuenti in 5 gruppi cosi determinati:
Attenzione: la verifica più urgente che deve essere effettuata quindi riguarda il confronto tra il fatturato o i corrispettivi relativi a marzo 2020 con quelli relativi a marzo 2019 (per quanto riguarda il mese di aprile si dovrà fare la stessa cosa ma con un po’ di tempo in più).
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE | DIFFERIMENTO PREVISTO | |
1 | Contribuenti (diversi da quelli di cui ai successivi punti 4) e 5)) che contemporaneamente: – hanno avuto ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso non superiori a 50.000.000 di euro; – hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi rispettivamente di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. | Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, I.V.A., contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono differiti al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate2) |
2 | Contribuenti (diversi da quelli di cui ai successivi punti 4) e 5)) che contemporaneamente: – hanno avuto ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso superiori a 50.000.000 di euro; – hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi rispettivamente di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. | Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, I.V.A., contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono differiti al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate. |
3 | Contribuenti (diversi da quelli di cui ai successivi punti 4) e 5)) che contemporaneamente: – hanno sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; – hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi rispettivamente di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. | Il versamento dell’IVA avente scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 è differita al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate (per quanto riguarda invece gli altri versamenti bisogna fare riferimento alle condizioni riportate ai punti 1) e 2)) |
4 | Contribuenti che hanno iniziato la propria attività successivamente al 31 marzo 2019. | Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, I.V.A., contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono differiti al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate. |
5 | Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti, che svolgo attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono differiti al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate |
Dopo tale verifica potrebbero verificarsi 2 situazioni:
- Il fatturato o i corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori di oltre il 33% rispetto a quelli del 2019: in questo caso il versamento delle sole imposte di seguito riportate verrebbe spostato al prossimo 30/06/2020:
- Ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente/assimilati;
- Addizionali Comunali/Regionali;
- V.A.;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Il fatturato o i corrispettivi di marzo 2020 non sono inferiori di oltre il 33% rispetto a quelli del 2019: in questo caso si dovrà procedere con il regolare versamento di tutte le imposte / contributi / premi in scadenza il prossimo 16/04/2020.
I clienti interessati verranno comunque contattati dallo Studio.
Oltre ai differimenti sopra riportati inoltre, sono state previste le seguenti ulteriori misure:
- I compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiarne i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, dal percettore con possibilità di effettuare un versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio;
- Sospensione di sanzioni ed interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti d’imposta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020) se l’ammontare versato è almeno pari all’80% del totale effettivamente dovuto per tale periodo;
- I versamenti dovuti dai contribuenti lo scorso 16 marzo 2020 e differiti al 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 60 del Decreto Cura Italia, che siano stati omessi, vengono considerati effettuati nei termini se effettuati entro il 16 aprile;
- Il termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche relative all’anno 2019 per quei soggetti che possono usufruire della Dichiarazione 730 precompilata, è stato prorogato al 30 aprile 2020;
- I termini legati al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- Il termine per il versamento dell’imposta di bollo legata alle fatture elettroniche è differito al termine previsto per il secondo trimestre se lo stesso è inferiore a 250 euro; il termine per il primo e secondo trimestre sono inoltre differiti al termine previsto per il terzo trimestre se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro.
- Il Credito d’Imposta relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro, nelle misure e nei limiti previsti dal Decreto Cura Italia, viene esteso anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Un’ultima informativa interessante per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D) o Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.) è prevista nell’art. 14 del decreto in oggetto e riguarda la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati, per esigenze di liquidità, erogati dal Credito Sportivo o altro istituto bancario assistite da garanzia statale.
Come nostra consuetudine, siamo a vostra completa disposizione per maggiori chiarimenti o approfondimenti.