
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2018
21 Febbraio 2018
NOVITA’ ANNO 2018
AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE
SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI – OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE
La legge di bilancio per l’anno 2018 (L. 205/2017) ha introdotto, per tutti i datori di lavoro del settore privato, uno sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS a carico ditta per tre anni con un tetto massimo di euro 3.000,00 annui per l’assunzione di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- Età compresa tra i 18 e i 30 anni (per l’anno 2018 sono ricompresi anche gli under 35);
- Assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato (anche presso altri datori di lavoro). Eventuali periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non impediscono di beneficiare dell’incentivo.
Lo sgravio si applica anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine nonché la stabilizzazione nel 2018 di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, purché il giovane non abbia compiuto il 30° anno di età.
Portabilità del bonus: nel caso in cui un lavoratore abbia già usufruito di parte dell’esonero potrà ‘portar con sé’, presso una nuova impresa, la dote dei residui mesi. Ad esempio se sono stati usufruiti due mesi di esonero presso un altro datore di lavoro, la nuova impresa potrà godere dei 34 mesi residui di sgravio.
Sono esclusi dal godimento dell’esonero i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all’assunzione abbiamo effettuato licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo oppure collettivi).
L’incentivo non è applicabile per l’assunzione di colf o badanti e per il contratto di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per gli studenti di età inferiore ai 30 anni che abbiano svolto presso il medesimo Datore di Lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dal piano formativo, ovvero abbiano effettuato presso lo stesso periodi di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, alta formazione e ricerca) è prevista la possibilità per l’azienda, in caso di assunzione a tempo indeterminato, di beneficiare di un esonero totale dal versamento dei contributi, purché l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
OCCUPAZIONE GIOVANILE – NEET (ex. Garanzia Giovani)
L’Incentivo Occupazione NEET è stato prorogato per tutto il 2018. In seguito al rifinanziamento, i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2018 assumono un giovane tra i 16 e i 29 anni iscritto al Programma di Occupazione Giovanile con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono beneficiare del bonus occupazionale riconosciuto dall’INPS.
L’incentivo prevede a favore del Datore di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a carico ditta fino a 8.060 euro annui. L’incentivo è riconosciuto anche per i contratti a tempo parziale; in tal caso il massimale viene proporzionalmente ridotto.
E’ prevista la possibilità di cumulare tale incentivo con quello previsto dall’incentivo dell’occupazione giovanile stabile – L. 205/2017.
TIROCINI
In attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, Regione Lombardia ha provveduto a recepire l’accordo nazionale in materia di tirocini.
Le nuove disposizioni saranno applicabili nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiranno gli standard di convenzione e di progetto formativo.
Per i tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei nuovi Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.
Il tirocini possono essere distinti in due tipologie:
- Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo);
- Tirocini curriculari rivolti a studenti frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario o terziario e finalizzati ad acquisire obiettivi di apprendimento specifici previsti nei relativi piani di studio.
L’azienda per poter attivare un tirocinio deve:
- essere in regola con la normativa ex. D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
- non avere in atto procedura di Cig straordinaria o in deroga.
Durata minima e massima del tirocinio:
Per i tirocini curriculari la durata minima e massima del tirocinio è stabilita dai piani formativi dei corsi a cui lo studente è iscritto.
I tirocini extracurriculari prevedono una durata minima di:
- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
La durata massima invece è stabilita normalmente in:
- sei mesi per i tirocini extracurriculari, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali e referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
Indennità
Per i tirocini curriculari non è prevista un’indennità di partecipazione; l’eventuale riconoscimento dovrà essere indicato prevista nella Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
Per i tirocini extracurriculari, la Regione Lombardia prevede che l’importo minimo dell’indennità di partecipazione è fissato in euro 500,00 euro lorde mensili, riducibili a 400,00 euro nel caso in cui al tirocinante vengano riconosciuti i buoni pasto oppure possa usufruire della mensa aziendale.
L’indennità minima può scendere a 350,00 euro mensili lorde quando al tirocinante viene richiesta una presenza in azienda non superiore a 4 ore giornaliere.
L’indennità può essere ridotta proporzionalmente qualora la presenza del tirocinante sia inferiore all’80% del monte ore previsto.
Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo l’eventuale rimborso delle spese di trasporto e trasferimento.
Tuttavia è riconosciuta la facoltà di corrispondere a questi soggetti l’indennità di partecipazione per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito.
Nel caso dei percettori di Naspi è possibile erogare un’indennità, cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche superiore all’importo minimo di 500 euro.
BONUS BENEFICIARI DI NASPI
Le aziende che assumono lavoratori cassintegrati, percettori di naspi, potranno beneficiare di uno sconto contributivo del 50%, sino a un tetto massimo di 4.030 euro l’anno, per un durata di:
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi se il contratto è a termine. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.