BONUS PER L’ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI
26 Settembre 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
BONUS PER L’ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI
Gentili Clienti,
le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, c. 1 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (ai sensi dell’art. 1, c. 540 L. 11.12.2016, n. 232).
L’esercente trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai cc. 3 e 4 del citato art. 2, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127.
L’art. 18, c. 4-bis D.L. 30.04.2022, n. 36, è intervenuto modificando l’art. 1, c. 540 L. 232/2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. Tale novità riguarda l’introduzione della lotteria “istantanea”, che permette di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale. Chi lo desidera potrà invece scegliere di partecipare alla “tradizionale” estrazione “differita” (che prevede premi settimanali, mensili e annuali). I registratori telematici, i server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno, quindi, tra l’altro, poter generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.
Per questo motivo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18.01.2023, n. 15943 è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Entro la scadenza del prossimo 2 ottobre gli esercenti dovranno quindi provvedere all’adempimento per permettere la registrazione degli ulteriori dati necessari per le estrazioni della lotteria degli scontrini in tempo reale.
In relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’art. 18, c. 4-bis, D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.06.2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cosiddetti misuratori fiscali), è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 8, D.L. 18.11.2022, n. 176.
CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 50 per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui:
- è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e
- sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all’art. 34 L. 23.12.2000. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
PAGAMENTO TRACCIABILE
Secondo il Provv. dell’Agenzia delle Entrate del 4.04.2018 prot. n. 73203, il pagamento si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- mezzi elettronici previsti all’art. 5 D. Lgs. 7.03.2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22.01.2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
UTILIZZO DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 37, c. 49-bis D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.2006, n. 248, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta è riconosciuto in ogni caso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – art. 8 D.L. 18.11.2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
ESEMPIO
Il commerciante al minuto Mario Rossi nel mese di luglio 2023 provvede a configurare i due RT utilizzati nel negozio al fine di adeguarli alle nuove specifiche tecniche che consentiranno, ai propri clienti, la partecipazione alla lotteria istantanea.
Il costo dell’intervento ammonta a 135 euro, oltre a Iva, che viene pagato tramite assegno bancario il medesimo giorno in cui è effettuato l’intervento di adeguamento del misuratore fiscale.
Il credito d’imposta spettante ammonta nel limite massimo di 50 euro per ciascun RT (totale 100 euro).
Successivamente alla liquidazione periodica Iva del mese di luglio (il commerciante è un soggetto Iva mensile), e previa annotazione della fattura, posto che il pagamento è già avvenuto (con strumenti tracciabili), il Sig. Rossi può utilizzare il bonus in compensazione (nel caso, con l’Iva del mese di luglio 2023) inserendo l’importo spettante nel modello F24.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 26 Settembre 2023
Team Consulenza