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[Circolare] 22 Dicembre
22 Dicembre 2020
Gentili clienti,
da numerose parti sono giunte richieste di chiarimento in merito ad alcune disposizioni che entreranno in vigore in modo definitivo a decorrere dal prossimo 31 dicembre 2020 (in alcuni casi le medesime sono già entrate in vigore anche se solo in via sperimentale). Tali disposizioni avranno un impatto sui singoli esercenti anche se in alcuni casi solo in modo marginale.
Con questa circolare vogliamo quindi fare il punto su:
- CASHBACK;
- LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI;
- CORRISPETTIVI TELEMATICI PER GLI ESERCENTI “MINORI”;
- FATTURAZIONE ELETTRONICA
1) CASHBACK
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 156/2020, sono note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.
Sarà valido per tutti gli acquisti effettuati all’interno di negozi, bar e ristoranti, supermercati, centri commerciali e grande distribuzione, oltre che artigiani o professionisti, mentre non rilevano gli acquisti on line.
Tale agevolazione prevederà due fasi per la sua attuazione:
- Fase sperimentale
L’art. 7 del Decreto 156/2020 ha previsto una fase sperimentale che ha preso avvio lo scorso 8 Dicembre e che si concluderà il 31 Dicembre 2020.
In tale fase è prevista l’erogazione da parte dello Stato di uno specifico rimborso a favore dei contribuenti che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di 10 transazioni nel periodo sperimentale.
Il rimborso sarà erogato nel mese di Febbraio e sarà pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, considerando le transazioni fino ad un importo massimo di 150 euro. L’importo massimo di spesa considerabile nel periodo sperimentale sarà pari ad euro 1.500 (pertanto il rimborso massimo ottenibile da parte di un consumatore sarà pari ad euro 150).
- Agevolazione a regime
A partire dal Gennaio 2021, prenderà invece il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia:
- 1° Gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
- 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
- 1° Gennaio 2022 – 30 giugno 2022.
Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli contribuenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso sarà pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un importo massimo di 150 euro cadauna. Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale. L’importo massimo di spesa considerabile in ogni periodo sarà pari ad euro 7.500 (pertanto il rimborso massimo ottenibile da parte di un consumatore sarà pari ad euro 750).
È istituito inoltre un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il Maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
Le fasi operative per aderire a tale agevolazione sono:
- Scaricare sul proprio smartphone e registrarsi nell’App dello Stato denominata “IO” utilizzando le credenziali SPID o con la Carta di Identità Elettronica (CIE); la registrazione comporta la generazione di un PIN che potrà essere utilizzato per l’accesso, oltre a riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale).
- Selezionare l’icona Cashback e inserire gli estremi di una o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat oppure attivare il Cashback sull’account Satispay. Sarà richiesto il codice IBAN del conto sul quale si intende ricevere il rimborso.
Nessun adempimento è previsto a carico degli esercenti i quali possono, se lo ritengono opportuno, al massimo verificare che il proprio gestore dei servizi di pagamento elettronici abbia sottoscritto una convenzione con la società PagoPA S.p.a. (società che si occuperà della trasmissione dei dati relativi alle varie transazioni direttamente allo Stato).
2) LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
L’art. 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’avvio della lotteria degli scontrini a decorrere dal prossimo 1° Gennaio 2021.
Per poter partecipare alla lotteria degli scontrini il cliente deve essere in possesso del c.d. “codice lotteria”, richiedibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it. L’ottenimento del codice lotteria avviene accedendo alla sezione “Partecipa ora”, una volta inserito il codice fiscale viene generato il “codice lotteria”, da esibire ogni qual volta si vuole partecipare al concorso, a condizione che vengano eseguiti acquisiti di beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro.
L’esibizione e l’inserimento da parte dell’esercente del codice lotteria consente al cliente di avere nella propria disponibilità un biglietto virtuale della lotteria per ogni euro di spesa effettuata, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. A titolo esemplificativo: spesa di euro 100 corrisponde a 100 biglietti della lotteria.
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è ammessa sia pagando in contanti e sia utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. In entrambi si può partecipare alle estrazioni ordinarie della lotteria degli scontrini; in aggiunta però per i soli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici di pagamento è ammessa la partecipazione anche alle estrazioni “zerocontanti” che riservano premi sia al cliente sia all’esercente.
Lo stesso cliente può essere titolare di più codici lotteria, fino ad un massimo di 20.
Sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini le seguenti operazioni:
- Gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- Gli acquisti effettuati online;
- Gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- Gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- Gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Nell’area riservata del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it è in ogni caso consentito il controllo dei documenti commerciali abbinati allo specifico codice lotteria
Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, della settimana precedente.
In capo all’esercente sussiste l’obbligo di trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione.
Nel caso in cui l’esercente si rifiuti di inserire il codice lotteria, l’articolo 20 D.L. n. 124/2019 prevede che:
“nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.
In altri termini, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione, ma il consumatore può procedere con una segnalazione nel portale sopra indicato, esponendo lo stesso esercente ad una possibile attività di controllo.
Da ultimo è, infine, il caso di ricordare come alla lotteria degli scontrini partecipa anche l’esercente, ma solo con riferimento a quella qualificata come “zerocontanti”. In tal caso, infatti, il documento estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente. Sono previsti per l’esercente:
- un premio annuale di 1.000.000 di euro;
- dieci premi mensili di 20.000 euro;
- quindici premi settimanali di 5.000 euro.
3) CORRISPETTIVI TELEMATICI PER ESERCENTI CON VOLUME D’AFFARI INFERIORE A 400.000 EURO.
A partire dal 1° Gennaio 2021 per tutti i commercianti al dettaglio scatterà l’obbligo di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web Documento commerciale online. Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro) possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile.
Tale periodo transitorio sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso, ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica.
Per quanto riguarda gli adempimenti collegati a tale adempimento, vi rimandiamo alla lettura del blog TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CI RISIAMO.
Ricordiamo, inoltre che resteranno esclusi da tale adempimento quegli esercenti che rientrano negli esoneri previsti dal D.M. 10 Maggio 2019, quali i soggetti che svolgono:
- Operazioni non soggette a obbligo di certificazione (cessione di generi di monopolio, cessioni di giornali quotidiani o periodici, cessioni di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dalla legge I.V.A., ecc ecc);
- Prestazioni di trasporto pubblico di persone e relativi veicoli;
- Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni, nel corso di trasporti internazionali.
Infine ricordiamo l’opportunità di usufruire del credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli attuali registratori di cassa (anche usati).
Tale credito d’imposta spetta a condizione che la relativa spesa sia:
- documentata mediante fattura;
- pagata con mezzi tracciabili entro il 31 dicembre 2020 (la proprietà degli apparecchi può invece essere ottenuta anche successivamente);
Il credito d’imposto spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.
4) FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Infine a decorrere dal 1° Gennaio 2021 saranno obbligatorie alcune ulteriori specifiche per l’emissione delle fatture elettroniche.
Si tratta principalmente di due aspetti:
- Indicazione del “tipo di documento” (TD01, TD24, TD26, TD02, TD03, TD04, ecc.): questa distinzione è richiesta già dalla fine di ottobre, per cui tutte le fatture emesse in novembre e dicembre, riportavano già questa specifica.
- Codici natura IVA: per operazioni con IVA al 4%, 5%, 10% o 22% non ci sono variazioni da prevedere. Sono invece state Maggiormente dettagliate le specifiche relative a operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo del Reverse Charge (in allegato potete trovare uno schema che riassume, in verde, i vari codici utilizzabili da 01.01.2020 ed i codici (in giallo) che andranno “in disuso” a far data dal 01.01.2020).
Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Zogno, 22 Dicembre 2020
Mazzoleni dott. Roberto
Locatelli dott. Davide