[Circolare] 11 Gennaio 2016

[Circolare] 11 Gennaio 2016

11 Gennaio 2016

IN BREVE
• Pubblicata la legge di Stabilità 2016
• In Gazzetta il decreto “milleproroghe”
• Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016
• Invio delle cartelle Equitalia sospeso (salvo eccezioni) dal 24 dicembre al 6 gennaio
• Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2016
• Gli scaglioni e le aliquote IRPEF 2015 e 2016
• Ridotto il credito d’imposta sul carburante impiegato per taxi, ncc e motoscafi
• Beneficio “prima casa” anche se il contribuente vende l’immobile e ne riceve uno in donazione
• Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
• Nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
• Dall’Agenzia Entrate un’app fiscale per smartphone e tablet

APPROFONDIMENTI
• Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali novità tributarie
• Stampa, aggiornamento e “bollatura” di libro giornale e libro inventari
• Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

PRINCIPALI SCADENZE

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IN BREVE


NUOVE LEGGI
Pubblicata la legge di Stabilità 2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.
Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario, societario, aziendale e professionale.

(Vedi l’Approfondimento)

In Gazzetta il decreto “milleproroghe”
D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
È approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d. “milleproroghe.
Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:

a. nell’ambito del processo amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico;

b. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le autocertificazioni;

c. al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;
d. al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l’offerta turistica da parte delle Regioni;

e. in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare di appalto e lavori pubblici;

f. di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

g. al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;

h. al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto l’obbligo della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016
D.M. 11 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,5%, scenderà allo 0,2%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

• in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dall’1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento;

• in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E).

Invio delle cartelle Equitalia sospeso (salvo eccezioni) dal 24 dicembre al 6 gennaio
Equitalia ha comunicato la sospensione dell’invio di cartelle e atti, con l’eccezione dei casi inderogabili, dal 24 dicembre al 6 gennaio.
Non un blocco totale, quindi: ci sono atti cosiddetti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna “tregua”.
Secondo le previsioni di Equitalia sono quindi stati recapitati solo alcune migliaia di atti e non i 250mila previsti per quei giorni.

IRPEF
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2016
L’Agenzia Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti.
Si considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a qualunque titolo dal lavoratore”.
L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base alle tabelle ACI.
I costi chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF 2015 e 2016
L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una imposta diretta e progressiva, proporzionale al reddito percepito dal contribuente.
La progressività è garantita dai diversi scaglioni di reddito, ai quali corrispondono aliquote diverse.
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore per il 2015 e per il 2016, al netto delle addizionali locali, sono così riepilogati:

Reddito imponibile IRPEF Aliquota IRPEF dovuta
fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro 27% 3.450,00       +      27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro 38% 6.960,00      +      38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro 41% 17.220,00      +      41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420,00                          +      43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

AGEVOLAZIONI
Ridotto il credito d’imposta sul carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi
D.P.C.M. 29 settembre 2015 (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288)
È stata ridotta l’agevolazione sui carburanti impiegati per taxi, noleggi con conducenti (NCC) e motoscafi adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.
Il credito d’imposta di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative è stato ridotto:
• del 49,41%, per il 2015;
• del 56,87%, dal 2016.

Beneficio “prima casa” anche se il contribuente vende l’immobile e ne riceve uno in donazione
Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219
La Cassazione ha sentenziato che il contribuente che vende l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e ne acquisisce un altro a titolo non oneroso, per donazione, non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il punto n. 4 della Nota II bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 riconosce espressamente l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; per il mantenimento dell’agevolazione deve procedersi “all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Anche l’art. 7, legge n. 448/1998 riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l’anno, sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito.
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
È opportuno ricordare che entro il 30 dicembre di ogni anno (tre mesi successivi all’invio delle dichiarazioni) i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità devono effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.

(Vedi l’Approfondimento)
IMPOSTA DI BOLLO
Nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
Agenzia Entrate, Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709
Con Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).

(Vedi l’Approfondimento)
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Dall’Agenzia Entrate un’APP fiscale per smartphone e tablet
L’Agenzia Entrate ha reso noto che, dal 21 dicembre scorso, tutti i cittadini potranno scaricare un’APP per accedere a una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet.
In questo modo, i contribuenti potranno andare in ufficio evitando di fare la coda con il web-ticket dell’Agenzia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere l’abilitazione e il Pin per Fisconline ed Entratel, i servizi telematici delle Entrate.
Per gli utenti già registrati, invece, sarà possibile consultare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale, come ad esempio i versamenti effettuati tramite modello F24 e le dichiarazioni fiscali presentate, e accedere a una serie di funzioni utili come il cambio password e il recupero password iniziale.
Per permettere a tutti di prendere confidenza col nuovo strumento, sul canale YouTube dell’Agenzia, https://youtu.be/glXKcvbBJxY, è stato pubblicato un video tutorial che spiega in modo semplice e veloce come funziona in pratica la nuova app.

APPROFONDIMENTI


 

NUOVE LEGGI
Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali novità tributarie
La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.
Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario:

Tasi e Imu – Abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A/1, A/8 o A/9).
La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, mentre sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.
Si prevede inoltre:
• una riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;
• nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli;
• una riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”;
• la possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015;
• in particolare, per le unità immobiliari concesse in comodato, l’Imu si applica al 50% se:
o il comodato è stato concesso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
o il contratto è stato registrato;
o il comodante possiede un solo immobile in Italia;
o il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato;
o il soggetto passivo attesta il possesso dei citati requisiti nella dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23.

I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Eliminata l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti “imbullonati”, cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo fissati al suolo all’interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione.
Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell’Imu.

Clausole di salvaguardia – Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016. L’aumento delle accise è previsto solo in caso di gettito dalla proroga della voluntary inferiore alle attese.
Ires – Dal 2017, l’aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (conseguente adeguamento della fiscalità latente iscritta in bilancio).
Dal 2017, scenderà all’1,20% l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires. Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un’addizionale di 3,5 punti percentuali.
Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi.

Irap – Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, viene cancellata l’Irap in capo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Sono comprese nell’agevolazione anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e le cooperative (e loro consorzi) agricole e della piccola pesca.
Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%.
Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori”.
Esclusi dall’IRAP i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo.
Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d’impresa, artisti e professionisti – Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono maggiorati del 40% anche i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR per la deducibilità dei costi auto.
Sono esclusi dal “super-ammortamento”:
• i beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;
• fabbricati e costruzioni;
• beni di cui all’allegato n. 3 alla Legge di Stabilità.

Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno – Credito d’imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali:
• 20% per le piccole imprese;
• 15% per cento per le medie imprese;
• 10% per cento per le grandi imprese.

Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di “dimensioni ridotte” – Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari.
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’aliquota del 5%.
La contribuzione previdenziale è ridotta del 35%.

Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci – Regime speciale per le Snc, Sas, Srl Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d’imposta precedenti.

Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale – L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione degli stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Note di credito Iva – Completamente riscritto l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
• della sentenza dichiarativa di fallimento;
• del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
• del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
• dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Estensione del meccanismo del reverse charge – Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment.
Sarà però necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Termini per l’accertamento delle imposte – Un anno in più per quelli ordinari (il nuovo termine è quindi “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di voluntary disclosure. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario.
Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario – Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari – Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza.

Patent box – Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti.

Iva sull’editoria digitale – Vengono equiparate agli e-book, già soggetti ad aliquota del 4%, tutte le altre tipologie di pubblicazioni in formato digitale (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici).

Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative – Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%.

Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori – Dal 2016 si applica un’unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali.

Rivalutazione quote e terreni – Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze. Unica imposta sostitutiva dell’8%.

Rivalutazione dei beni di impresa – Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione.
Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è stata effettuata.

Circolazione del contante – Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer), la soglia è fissata a 1.000 euro.
Le aziende della P.A. devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici. Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

Disciplina fiscale del settore agricolo – Innalzata al 15% l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli. Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco.
Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.
Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi e a coniuge e parenti in linea retta.

Fiscalità internazionale – Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list e la disciplina delle Cfc.

Non residenti Schumacker – Estensione della disciplina c.d. “Schumacker” (contribuenti residenti all’estero che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo) a tutti i contribuenti (anche quelli extracomunitari).

Borse di studio – Esenzione per quelle del programma “Erasmus plus” e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano.
Agevolazione “prima casa” – Spetta anche se ancora si possiede la “vecchia” abitazione, purché la si venda entro un anno.
Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B – È prevista in misura pari al 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti.

Edilizia convenzionata – Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali.

Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.

Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica – Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65%. Possibilità per chi rientra nella “no tax area” di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali.
La detrazione spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La detrazione spetta anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda.

Bonus arredi – Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus mobili per giovani coppie che comprano l’abitazione principale – Per il 2016, detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di 16.000 euro.

Acquisizione dell’abitazione principale tramite leasing – Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale e imposta di registro ridotta.

Credito d’imposta per l’installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme – Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza).

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan “euro 2” o inferiori – Sconto di 8.000 euro sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno “euro 5”.

Art bonus – A regime il credito d’imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi – Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Tax credit cinema – Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Marina resort – Resa stabile l’applicazione dell’Iva al 10% che la scorsa legge di Stabilità aveva limitato al solo 2015.

Tassa sulle unità da diporto – Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza.

Tax free shopping – Gli iscritti all’albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue.

Cessioni gratuite di beni – Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all’Amministrazione è facoltativa.

Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali – Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 – Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa – È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016.

Credito d’imposta per negoziazione assistita – Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri.

Dichiarazione precompilata – Ampliati i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni.
Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni.
Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Detrazione Irpef per spese funebri – Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela.

Detrazione per spese universitarie – Ogni anno un Decreto Ministeriale stabilirà l’importo massimo agevolabile per le università private.

Incentivo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo – Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati.

Canone Rai – Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta.

Premi di produttività – A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del “privato”.

Rientro di lavoratori dall’estero – Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

No tax area per i pensionati – È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti.

Due per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco – Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.
SOCIETÀ
Stampa, aggiornamento e “bollatura” di libro giornale e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini), tenuti con sistemi meccanografici, è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2014 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:
• entro il 30 dicembre 2015 (tre mesi dopo il 30 settembre 2015) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
• per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 30 settembre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa, contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 D.P.R. n. 600/1973 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi; quindi per l’anno 2014 entro il 30 settembre 2015.

Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:
• nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
• nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce.
L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22 ottobre 2001).

Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
• gli imprenditori individuali;
• le società di persone;
• le società cooperative;
• le mutue assicuratrici;
• i G.E.I.E.;
• i consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;
• le società estere;
• le associazioni e fondazioni;
• gli enti morali.

Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
• le società per azioni;
• le società in accomandita per azioni;
• le società a responsabilità limitata;
• le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
• le sedi secondarie di società estere;
• i consorzi ed aziende di enti locali;
• gli enti pubblici.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.
In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.
Sono esenti dall’imposta di bollo:
• le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993;
• le O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);
• le cooperative sociali; che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.
IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia.
Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Con il comma 597 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), è stata modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, introducendo novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale.

A partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il presente modello.

Tale modello, reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.

La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
• direttamente dal dichiarante;
• avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.

Con Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).

 

PRINCIPALI SCADENZE


Venerdì 8 gennaio 2016
Voluntary disclosure Termine concesso ai soggetti ai quali in data 30 dicembre 2015 è stato scartato l’invio dell’integrazione dell’istanza e della documentazione relativa alla voluntary disclosure, per completare la procedura
Venerdì 15 gennaio 2016
730 Termine per il sostituto d’imposta per comunicare ai propri dipendenti l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta Sostituti d’imposta
Lunedì 18 gennaio 2016
IRPEF Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Mod. F 24 on line
Lunedì 18 gennaio 2016
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Sostituti d’imposta Mod. F 24 on line
Lunedì 18 gennaio 2016
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è versata in un’unica soluzione Sostituti d’imposta Mod. F 24 on line

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