[Circolare] 12 Ottobre

[Circolare] 12 Ottobre

12 Ottobre 2016

OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER – denuncia ora di inizio e fine della prestazione

Come comunicato dalla precedente circolare del 21/06/2016, il Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2016 ha approvato in via definitiva disposizioni integrative e correttive dei D.lgs. 81/15 e D.lgs. 148-151/15.

A decorrere da sabato 8 ottobre 2016, per garantire la piena tracciabilità dei voucher, in aggiunta all’attivazione telematica degli stessi tramite il portare INPS, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica i seguenti dati:

  •  i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  •  il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

NOTA BENE – Per quanto concerne la comunicazione, segnaliamo che ancora gli organi di competenza non hanno fornito delucidazioni su quale indirizzo o numero telefonico utilizzare per l’invio della comunicazione stessa, ma che nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene riportato che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata – in via transitoria – attraverso le forme previste per il lavoro intermittente, e quindi:

– PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;

– SMS: 339-9942256.

In aggiunta si consiglia di inviare una mail anche al seguente indirizzo:

– DTL: dpl-Bergamo@lavoro.gov.it;

Su tale problematica, ci riserviamo di fornire ulteriori delucidazioni non appena disponibili.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Vengono confermati i precedenti limiti di compensi percepiti dal prestatore: € 7.000,00 netti (€ 9.333,00 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti. Per ciascun committente imprenditore commerciale/libero professionista le prestazioni non possono superare per l’anno € 2.020 netti (€ 2.693 lordi).
Per i prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è € 3.000 complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti (€ 4.000,00 lordi); per eventuali compensi superiori a € 3.000,00, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’INPS. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di € 3.000 per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

L’impresa è tenuta a verificare il non superamento dei predetti limiti.

Si segnala che non è possibile utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalti.

L’ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza.

 

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