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[Circolare] 13 Ottobre
13 Ottobre 2017
Oggetto: segnalazione all’INAIL ai fini statistici degli infortuni brevi – D.M. 183/16
Gentile Cliente,
a decorrere da giovedì 12 ottobre 2017 è entrato in vigore l’obbligo sancito a carico dei datori di lavoro di comunicare, ai soli fini statistici ed informativi, gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In precedenza la denuncia doveva essere effettuata solamente per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, soglia oltre la quale è previsto l’intervento assicurativo dell’Istituto.
Il lavoratore in caso di infortunio deve recarsi al pronto soccorso per farsi rilasciare il certificato di infortunio, il quale verrà inviato telematicamente dallo stesso medico all’INAIL. Inoltre l’infortunato ha l’obbligo d’informare tempestivamente il Datore di Lavoro dell’accaduto e di comunicare allo stesso il numero di protocollo del certificato medico.
Il Datore di Lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato, è tenuto a segnalare telematicamente l’infortunio all’INAIL ai soli fini statistici e informativi.
La violazione comporta l’applicazione di una sanzione da euro 548,00 a euro 1.972,80.
Vi chiediamo quindi di contattare tempestivamente lo studio che vi supporterà per la denuncia d’infortunio.