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[Circolare] 14 Settembre
14 Settembre 2016
IN BREVE
- Scade il 15 settembre 2016 il termine per l’invio del 770/2016: effetti e conseguenze
- Entro il 20 settembre 2016 la comunicazione Black list
- Assegnazione agevolata di beni ai soci in scadenza al 30 settembre
- Terremoto: sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari
- Entro il 20 ottobre 2016 la richiesta di riammissione alla rateizzazione Equitalia
- Le tre modalità per compensare i debiti con Equitalia
- Aggiornata la White List degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni per l’esenzione della ritenuta su interessi
- Detrabilità dall’IRPEF delle spese per servizi scolastici
- PEC irregolari: iniziati i controlli
- Il numero CCIAA si riduce da 105 a 60. Prevista riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese
- Semplificazioni in materia di 5 per mille
- La notifica degli atti nelle mani di parenti o affini
APPROFONDIMENTI
- Le novità per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali
- Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo
PRINCIPALI SCADENZE
Giovedì 15 settembre 2016 (*): 770. Termine per l’invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2015.
Sostituti d’imposta.
Telematico.
Giovedì 15 settembre 2016. 770. Termine per procedere al ravvedimento operoso (con sanzione del 3,75%) delle ritenute non versate nel 2015.
Sostituti d’imposta
Martedì 20 settembre 2016. Black list. Termine per l’invio della comunicazione relativa al periodo d’imposta 2015.
Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata
Telematico.
Venerdì 30 settembre 2016: Assegnazione beni ai soci. Termine per la stipula degli atti di assegnazione
Società di capitale/persone
Venerdì 30 settembre 2016: IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Termine per la trasmissione telematica:
- della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;
- della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata;
- della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Telematico.
(*) Termine prorogato al 22 agosto 2016 per effetto della sospensione estiva e poi al 15 settembre 2016 dal D.P.C.M. 26 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2016.
IN BREVE
DICHIARAZIONI
Scade il 15 settembre 2016 il termine per l’invio del 770/2016: effetti e conseguenze
D.P.C.M. 26 luglio 2016
Il termine per la presentazione del mod. 770/2016 (periodo d’imposta 2015), originariamente fissato al 31 luglio (che quest’anno slittava al 22 agosto 2016 per la “tregua estiva”), è stato prorogato al 15 settembre 2016 per effetto del D.P.C.M. 26 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2016.
Dalla proroga del termine per l’invio della dichiarazione, consegue il rinvio al 15 settembre 2016 anche per:
- versare con ravvedimento operoso le ritenute omesse del 2015;
- presentare la dichiarazione dell’anno precedente (mod. 770/2015) eventualmente omessa, con la riduzione al 50% delle relative sanzioni, che saranno comunque irrogate dall’Ufficio.
Ricordiamo che l’omessa presentazione del mod. 770/2016 comporta l’applicazione della sanzione:
- dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
- da 250 euro a 1.000 euro nel caso in cui le ritenute siano state versate.
La nuova disciplina delle sanzioni tributarie penali, così come modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 prevede risvolti penali in caso di:
- mancato versamento di ritenute certificate in misura superiore a 150mila euro;
- omessa presentazione del mod. 770, se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro.
IVA
Entro il 20 settembre 2016 la comunicazione Black list
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 marzo 2016, n. 45144
Scade il 20 settembre 2016 il termine per le comunicazioni dei dati relativi al 2015 delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza a domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, originariamente fissato al:
- 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili;
- 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.
La proroga al 20 settembre era stata prevista con provvedimento dell’Agenzia Entrate del 25 marzo 2016, n. 45144 (poi confermato dal provvedimento n. 52425 dell’11 aprile 2016).
(Vedi l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Assegnazione agevolata di beni ai soci in scadenza al 30 settembre
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 115 a 121
In prossimità della scadenza ricordiamo che la legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..
L’agevolazione, applicabile in determinate ipotesi, consiste nella:
- riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
- applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
- applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
- 8% per le società operative;
- 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.
Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.
L’imposta sostitutiva va versata:
- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
L’atto di assegnazione dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri deve avvenire entro il 30 settembre 2016. È tuttavia probabile una proroga considerato che l’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato un comunicato stampa (7 settembre 2016) con cui annuncia la prossima emanazione di una nuova circolare interpretativa per rispondere a quesiti su casi specifici posti dagli operatori tecnici e professionali.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Terremoto: sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari
D.M. 1° settembre 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze, riguardante la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il decreto prevede che per le persone fisiche che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, individuati nell’elenco allegato al decreto (vedi elenco sotto riportato), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
La sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato al decreto.
Il provvedimento di sospensione non si applica al versamento delle ritenute che devono effettuare i sostituti d’imposta. In tale ipotesi, l’impossibilità però genera una delle cause di non punibilità previste dalla normativa sulle sanzioni previste per la violazione di norme tributarie.
ELENCO DEI COMUNI
MARCHE
- Acquasanta Terme (AP)
- Arquata del Tronto (AP)
- Montefortino (FM)
- Montegallo (AP)
- S. Montemonaco (AP)
ABRUZZO
- Montereale (AQ)
- Capitignano (AQ)
- Campotosto (AQ)
- Valle Castellana (TE)
- Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO
- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Cittareale (RI)
UMBRIA
- Cascia (PG)
- Monteleone di Spoleto (PG)
- Norcia (PG)
- Preci (PG)
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha preannunciato che, con un successivo decreto, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, potranno essere individuati altri comuni ai quali applicare la sospensione.
Entro il 20 ottobre 2016 la richiesta di riammissione alla rateizzazione Equitalia
Legge 7 agosto 2016, n. 160
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, la legge 7 agosto 2016, n. 160 che converte con modificazioni il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in G.U..
Tra le principali misure è previsto che:
- il debitore decaduto all’1 luglio 2016 dal beneficio della rateazione può nuovamente rateizzare l’importo, scaduto e a scadere, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate; in questi casi la nuova richiesta di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto);
- il debitore decaduto da piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere la concessione di un nuovo piano di rateazione solo se è decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e fino all’1 luglio 2016;
- sale a 60.000 euro la soglia oltre la quale deve essere “documentata” la temporanea situazione di difficoltà per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Sotto la soglia dei 60mila euro sarà sufficiente una semplice dichiarazione del debitore per ottenere una rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Le tre modalità per compensare i debiti con Equitalia
Equitalia ha recentemente pubblicato un volume (“Equitalia 2016: un nuovo servizio al paese”) (http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Rassegna/Equitalia-2016-un-nuovo-servizio-al-paese.pdf che costituisce un documento-guida sull’attività di Equitalia) e sui nuovi provvedimenti adottati che hanno come obiettivo quello di costruire un nuovo rapporto con i cittadini.
In un paragrafo riepiloga, nella tabella che segue, le possibilità previste per pagare alcuni debiti attraverso la compensazione con crediti erariali o con crediti verso la Pubblica amministrazione:
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE | |||
Compensazione volontaria con crediti d’imposta (art. 28-ter, D.P.R. 602/73) | Autocompensazione con crediti d’imposta (art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | Compensazione con crediti commerciali della Pubblica amministrazione (art. 28-quater, D.P.R. 602/73) | |
TIPOLOGIA di CREDITO | Crediti erariali | Crediti erariali: Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario dell’F24. | Crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e consulenze professionali nei confronti di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. |
TIPOLOGIA di DEBITO | Tutte le cartelle, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito. | Cartelle per debiti erariali, avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette ed Iva. | Cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015. |
ATTORE | Agenzia delle Entrate | Contribuente | Contribuente |
MODALITÀ | L’Agenzia delle Entrate, accertato il diritto al rimborso in capo al contribuente, verifica se egli ha anche debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. Se sì, informa Equitalia Servizi di riscossione, mettendo a sua disposizione le somme che il contribuente può utilizzare per pagare il proprio debito.Equitalia sospende l’azione di recupero e notifica al contribuente una proposta di compensazione, invitandolo a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta. | Il contribuente che vanta crediti erariali e intende compensarli con l’F24, li deve utilizzare prioritariamente per pagare importi superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo a titolo di imposte erariali. | A fini della compensazione il contribuente deve presentare ad Equitalia la certificazione del proprio credito ottenuta sulla piattaforma certificazione crediti. A questo punto:a. Equitalia sospende la riscossione;b. la P.A. versa ad Equitalia le somme a compensazione del debito. |
IMPOSTE DIRETTE
Aggiornata la White List degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni per l’esenzione della ritenuta su interessi
D.M. 9 agosto 2016
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. 9 agosto 2016 (G.U. n. 195 del 22 agosto 2016) ha modificato il D.M. 4 settembre 1996, recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
Il D.Lgs. n. 239/1996 stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Ecco l’elenco aggiornato:
AlbaniaAlderneyAlgeriaAnguillaArabia SauditaArgentinaArmeniaArubaAustralia Austria Azerbaijan Bangladesh Belgio Belize Bermuda Bielorussia Bosnia Erzegovina Brasile Bulgaria Camerun Canada Cina Cipro Colombia Congo (Repubblica del Congo) Corea del Sud Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Curacao | DanimarcaEcuadorEgittoEmirati Arabi UnitiEstoniaEtiopiaFederazione RussaFilippineFinlandia Francia Georgia Germania Ghana Giappone Gibilterra Giordania Grecia Groenlandia Guernsey Herm Hong Kong India Indonesia Irlanda Islanda Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Faroe Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche | IsraeleJerseyKazakistanKirghizistanKuwaitLettoniaLibanoLiechtensteinLituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Marocco Mauritius Messico Moldova Montenegro Montserrat Mozambico Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca | Repubblica Slovacca RomaniaSan MarinoSenegalSerbiaSeychellesSingaporeSint MaartenSiriaSlovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti d’America Sud Africa Svezia Svizzera Tagikistan Taiwan Tanzania Thailandia Trinitad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Uganda Ungheria Uzbekistan Venezuela Vietnam Zambia |
IRPEF
Detrabilità dall’IRPEF delle spese per servizi scolastici
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente. In particolare ha chiarito che:
- le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- sono ammesse anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, pur se forniti in orario extracurricolare, poiché di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- non sono invece detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
SOCIETÀ
PEC irregolari: iniziati i controlli
Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un’unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa).
Ogni primo giorno del mese (escluso il mese di agosto) saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l’indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.
Ogni impresa indicata negli elenchi deve regolarizzare l’iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale.
(Vedi l’Approfondimento)
Il numero CCIAA si riduce da 105 a 60. Prevista riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 25 agosto 2016, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
- almeno una Camera di commercio per Regione;
- accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano:
- la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
- la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
- la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
- una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31051125081613/5665
ENTI NO PROFIT
Semplificazioni in materia di 5 per mille
D.P.C.M. 7 luglio 2016
Il D.P.C.M. 7 luglio 2016 (pubblicato nella G.U. 9 agosto 2016, n. 185) contiene “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Le novità del decreto riguardano:
- la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti;
- la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e degli importi del 5 per mille;
- le modalità di rendicontazione;
- la pubblicazione dei rendiconti;
- le modalità di recupero dei contributi erogati.
PROCESSO TRIBUTARIO
La notifica degli atti nelle mani di parenti o affini
Cassazione, Sentenza 5 agosto 2016, n. 16499
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell’occasionalità della presenza di questi all’indirizzo dell’interessato.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l’abitazione di questi.
APPROFONDIMENTI
IVA
La comunicazione Black list (operazioni 2015)
Scade il 20 settembre 2016 il termine per le comunicazioni dei dati relativi al 2015 delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza a domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, originariamente fissato al:
- 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili;
- 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.
La proroga al 20 settembre era stata prevista con provvedimento dell’Agenzia Entrate del 25 marzo 2016, n. 45144 (poi confermato dal provvedimento n. 52425 dell’11 aprile 2016).
Ricordiamo che la comunicazione, già con effetto dal periodo d’imposta in corso al 13 dicembre 2014, è annuale ed è dovuta solo al superamento della soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare pari a 10.000 euro. Il limite di 10.000 euro s’intende come limite complessivo annuo e non per singola operazione e in caso di superamento prevede che siano comunicate tutte le operazioni, a prescindere dal loro importo unitario.
Per quanto riguarda l’identificazione dei Paesi black list, l’Agenzia Entrate ha precisato (circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010) che le liste di Paesi contenute nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001 devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
Riportiamo l’elenco aggiornato dei Paesi black list, ricordando che, a decorrere dal 23 dicembre 2014, il Lussemburgo è stato escluso dall’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001 (per cui le operazioni attive e passive poste in essere nel 2015 con operatori lussemburghesi sono escluse dall’obbligo comunicativo in scadenza il 20 settembre 2016).
- Alderney
- Andorra
- Anguilla
- Antigua
- Antille Olandesi
- Aruba
- Bahamas
- Bahrein
- Barbados
- Barbuda
- Belize
- Bermuda
- Brunei
- Costa Rica
- Dominica
- Ecuador
- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Gibilterra
- Gibuti
- Grenada
- Guatemala
- Guernsey
- Herm
- Hong Kong
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Cook
- Isole Marshall
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
- Isole Vergini statunitensi
- Jersey
- Kiribati
- Libano
- Liberia
- Liechtenstein
- Macao
- Malaysia
- Maldive
- Mauritius
- Monaco
- Monserrat
- Nauru
- Niue
- Nuova Caledonia
- Oman
- Panama
- Polinesia Francese
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Salomone
- Samoa
- Sant’Elena
- Sark
- Seychelles
- Singapore
- Svizzera
- Taiwan
- Tonga
- Tuvalu
- Uruguay
- Vanuatu
L’omesso invio della comunicazione, così come l’invio con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione da 500 a 4.000 euro (art. 40, comma 3, D.L. n. 40/2010).
SOCIETÀ
PEC irregolari: le conseguenze della mancata regolarizzazione
Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un’unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa).
Ogni primo giorno del mese (escluso il mese di agosto) saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l’indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.
Ogni impresa indicata negli elenchi deve regolarizzare l’iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale, mediante due procedure alternative tra loro:
- l’iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione;
- comunicazione all’Ufficio Conservatore della Camera di Commercio qualora venisse rinnovato l’indirizzo PEC già dichiarato.
Decorso il termine dei 45 giorni l’ufficio chiederà al Giudice del Registro delle imprese di cancellare l’indirizzo PEC non regolare.
La mancata regolarizzazione comporterà inoltre:
- la sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco;
- l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c. per le società e di cui all’art. 2194 c.c. per le imprese individuali, poiché l’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.
Sui siti internet di gran parte delle Camere di Commercio sono pubblicati gli elenchi degli indirizzi PEC riscontrati come inattivi. Ne segnaliamo alcuni:
Ricordiamo che la Posta Elettronica Certificata è ormai diventata la principale modalità adottata dalla Pubblica Amministrazione (e anche da molti privati) per la notifica di atti (ad esempio, avvisi di pagamento, accertamenti fiscali, ingiunzioni) il cui mancato riscontro entro un certo numero di giorni comporta la loro definitività o esecutività. È pertanto fondamentale tenere monitorato quotidianamente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.