[Circolare] 16 Dicembre 2015
23 Dicembre 2015
IN BREVE
• Scadenza al 28 dicembre 2015 per acconto IVA e ravvedimento IVA 2014
• Patent box: le prime istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
• Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2015 per l’invio delle dichiarazioni fiscali
• Hong Kong fuori dalle black list, ma ancora da monitorare
• Manutenzione straordinaria deducibile sull’immobile condotto in locazione
• Se gli omessi versamenti di contributi sono ricorrenti, il reato è sempre punibile a prescindere dall’importo
• IMU e antenne di telefonia mobile
• Detraibilità IRPEF delle “tasse universitarie” per i dottorati di ricerca
• È iniziata il 1°dicembre la fase sperimentale del processo tributario telematico
• Dal 1° gennaio 2016 la “nuova” responsabilità solidale per i trasferimenti di azienda
• Dal 1° giugno 2016 cartelle notificate esclusivamente via PEC ad imprese e professionisti
APPROFONDIMENTI
• Versamento acconto IVA 2015
• Patent box: l’Agenzia Entrate chiarisce la procedura di ruling
IN BREVE
IVA
Scadenza al 28 dicembre 2015 per acconto IVA e ravvedimento IVA 2014
Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordarVi che l’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro (il precedente limite di 50.000 euro è stato recentemente elevato a 250.000 dal D.Lgs. n. 158/2015 sul riordino del sistema sanzionatorio); per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
(Vedi l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Patent box: le prime istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Provvedimento 1 dicembre 2015, n. 154278; Circolare 1 dicembre 2015 n. 36/E
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 1 dicembre 2015 il provvedimento n. 2015/154278 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e la circolare n. 36/E/2015 che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.
(Vedi l’Approfondimento)
DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2015 per l’invio delle dichiarazioni fiscali
Entro il prossimo 29 dicembre 2015, chi non avesse provveduto entro il termine del 30 settembre 2015, potrà ancora inviare le dichiarazioni 2015 (redditi 2014). Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è infatti considerata ancora valida, ma è prevista una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere ridotta a 25 euro (pari ad 1/10 di 258 euro) mediante ravvedimento operoso.
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte.
IVA
Hong Kong fuori dalle black list, ma ancora da monitorare
D.M. 18 novembre 2015; D.M. 18 novembre 2015
Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 sono stati pubblicati due decreti del 18 novembre 2015 che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 23 gennaio 2002 e al D.M. 21 novembre 2001.
Dall’eliminazione di Hong Kong dalla lista del D.M. 23 gennaio 2002 consegue il venir meno dell’obbligo di indicare i costi relativi in modo separato nella dichiarazione dei redditi (al momento pare però che per il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) si debbano applicare ancora le vecchie regole).
Attenzione, però, perché le operazioni intercorse con operatori economici di Hong Kong dovranno ancora essere incluse nelle comunicazioni black list IVA (comunicazione polivalente) poiché il paese è ancora compreso nella black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, valevole ai fini dell’inversione dell’onere della prova per la residenza fiscale dei cittadini italiani espatriati.
IMPOSTE DIRETTE
Manutenzione straordinaria deducibile sull’immobile condotto in locazione
Corte di Cassazione, Sentenza n. 24277 del 27 novembre 2015
La Cassazione ha recentemente sentenziato che i costi di manutenzione straordinaria sostenuti su un immobile di terzi sono deducibili, a prescindere quindi dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori. Non opera alcuna limitazione con riferimento al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che i costi siano stati sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che risultino dalla documentazione contabile.
REATI TRIBUTARI
Se gli omessi versamenti di contributi sono ricorrenti, il reato è sempre punibile a prescindere dall’importo
Corte di Cassazione, Sentenza n. 47256 del 30 novembre 2015
La Cassazione ha recentemente sentenziato che va esclusa la non punibilità del datore di lavoro per la particolare tenuità della somma non versata all’INPS a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui l’omesso versamento sia ripetuto nel tempo.
Per i Giudici l’ipotesi di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale è sì connessa alle soglie edittali, ma va valutata anche l’abitualità o meno del comportamento.
TRIBUTI LOCALI
IMU e antenne di telefonia mobile
Corte di Cassazione, Sentenza n. 24026 del 25 novembre 2015
La Cassazione ha recentemente sentenziato che sono soggette al pagamento dell’IMU (e dell’ICI) le antenne della telefonia mobile (se rappresentate da “struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne”), poiché da accatastare nelle categoria catastale D.
IRPEF
Detraibilità IRPEF delle “tasse universitarie” per i dottorati di ricerca
Tra le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, detraibili dall’IRPEF per il 19%, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, sono comprese anche quelle sostenute per l’iscrizione a un dottorato di ricerca (risoluzione n. 11/E del 2010).
La detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico per la frequenza di corsi di istruzione universitaria. È possibile, pertanto, usufruire dello sconto di imposta per le spese.
PROCESSO TRIBUTARIO
È iniziata il 1°dicembre la fase sperimentale del processo tributario telematico
È iniziata il 1° dicembre, nelle due regioni Toscana e Umbria, la fase sperimentale del processo tributario telematico; nel corso del 2016 la procedura sarà estesa ad altre sei regioni per poi entrare a regime su tutto il territorio nazionale.
SANZIONI
Dal 1° gennaio 2016 la “nuova” responsabilità solidale per i trasferimenti di azienda
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Con effetti dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio, ha integrato l’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, escludendo la responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda allorché la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, inoltre, anche il conferitario, ovvero ogni altro soggetto che acquisisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’azienda sarà responsabile, secondo le nuove previsioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Dal 1° giugno 2016 cartelle notificate esclusivamente via PEC ad imprese e professionisti
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
A decorrere dal 1° giugno 2016, le cartelle di pagamento e gli atri atti della riscossione indirizzate ad imprese e professionisti iscritti ad albi o elenchi dovranno essere notificati esclusivamente tramite PEC.
Nel caso in cui l’indirizzo PEC risulti inattivo o non valido, l’atto dovrà essere depositato presso la Camera di Commercio territorialmente competente; il relativo avviso sarà pubblicato sul sito internet del medesimo ufficio e al destinatario sarà inviata un’apposita raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei confronti delle persone fisiche in possesso di una casella PEC, tale modalità di notifica sarà utilizzabile soltanto in caso di espressa richiesta del contribuente stesso.
APPROFONDIMENTI
IVA
Versamento acconto IVA 2015
Lunedì 28 dicembre 2015 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di domenica).
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2014 con un debito IVA.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:
• hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;
• hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2015, i contribuenti trimestrali, ed entro il 30 novembre 2015, i contribuenti mensili;
• operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
• hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
• esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
• sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/91;
• operano nel regime dei contribuenti “minimi”;
• sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
• sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili);
• esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
• sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.
Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
Come di consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
• storico: 88% del versamento relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
o il contribuente mensile nel 2014 diventato trimestrale nel 2015 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014;
o il contribuente trimestrale nel 2014 diventato mensile nel 2015 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
• analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
o le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
o le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
o le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
• previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso.
AGEVOLAZIONI
Patent box: l’Agenzia Entrate chiarisce la procedura di ruling
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 1 dicembre 2015 il provvedimento n. 2015/154278 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e la circolare n. 36/E/2015 che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.
Il Patent box è un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante:
• dall’utilizzo di opere dell’ingegno;
• da brevetti industriali;
• da marchi d’impresa;
• da disegni e modelli;
• nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’opzione (da comunicare con apposito modello) è irrevocabile per 5 anni e rinnovabile e prevede, per la quota di reddito rilevante:
• per il 2015: una tassazione ridotta del 30%
• per il 2016: una tassazione ridotta del 40%
• dal 2017: una tassazione ridotta al 50%.
Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative:
• al contribuente,
• alla tipologia di bene e
• alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.
Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.
La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.
La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.
La circolare n. 36/E/2015 precisa che se lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita (evento possibile soprattutto nei primi anni), l’impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.
PRINCIPALI SCADENZE
Lunedì 21 dicembre 2015 770 Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione del Modello 770 semplificato/ordinario con riduzione della sanzione Telematico
Lunedì 28 dicembre 2015 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Mod. F 24 on line
Martedì 29 dicembre 2015 UNICO/IRAP/IVA Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli UNICO/IRAP/IVA scaduta il 30/09/2015 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo Telematico
Mercoledì 30 dicembre 2015 Voluntary Disclosure Termine (prorogato) per integrare l’istanza e la documentazione relativa alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale
Mercoledì 30 dicembre 2015 Libri contabili Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2014)