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[Circolare] 16 Giugno
16 Giugno 2016
IN BREVE:
• Proroga per UNICO: le nuove scadenze
• Scadenze e novità IMU/TASI
• Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2016
• Proroga per la presentazione del 730
• Studi di settore: in arrivo 160mila comunicazioni di compliance
• In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
• Chiarimenti sulle detrazioni Irpef per ristrutturazioni
• Chiarimenti dell’Agenzia Entrate sull’assegnazione agevolata di beni ai soci
• Il super ammortamento è rilevante anche ai fini contributivi INPS
• Cinque per mille: pubblicati gli elenchi dei “ritardatari”
• Regime speciale per i lavoratori rimpatriati
• Ancora novità sul canone RAI in bolletta
APPROFONDIMENTI:
• Le scadenze di UNICO 2016
• Le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
PRINCIPALI SCADENZE:
Giovedì 30 giugno 2016: Rivalutazione terreni e partecipazioni. Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti all’1/01/2016 (I rata o unica soluzione), all’1/01/2015 (II rata) e all’1/01/2014 (III rata).
Giovedì 30 giugno 2016: IMU/TASI. Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 2015.
Giovedì 30 giugno 2016: 5 per mille. Invio alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell’apposito elenco 2016, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti.
Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione va inviata all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell’associazione.
Enti no profit
Giovedì 30 giugno 2016: IRPEF. Presentazione presso un ufficio postale del Mod. UNICO 2016 PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
Persone fisiche
Mercoledì 6 luglio 2016: IRPEF e addizionali. Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta).
Proroga valida solo per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Mod. F 24
Mercoledì 6 luglio 2016: IRES. Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).
Proroga valida solo per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Mod. F 24
Mercoledì 6 luglio 2016: IRAP. Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2016).
Proroga valida solo per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Mod. F 24.
IN BREVE
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga per UNICO: le nuove scadenze
MEF, Comunicato Stampa 14 giugno 2016, n. 107
Con un Comunicato Stampa pubblicato sul sito del MEF è stata ufficializzata la proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il relativo decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Resta fissato al 16 giugno 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015 da parte degli altri soggetti. I versamenti potranno in questo caso essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).
(Vedi l’Approfondimento)
TRIBUTI LOCALI
Scadenze e novità IMU/TASI
Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.
Quest’anno, relativamente agli immobili concessi in comodato ai propri parenti e a quelli locati sulla base di un contratto “concordato” (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431), si deve tener conto delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208):
TIPOLOGIA | NOVITÀ | NOTE |
IMMOBILE in COMODATO | Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI | L’agevolazione si applica in presenza delle seguenti condizioni:
Sono escluse le abitazioni di lusso. L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. |
IMMOBILE LOCATO a CANONE CONCORDATO | Riduzione del 25% di IMU e TASI | Entro il 16 giugno dovrà essere versato il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita dal Comune per il 2015 e ridotta del 25%. |
Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2016
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
DICHIARAZIONI
Proroga per la presentazione del 730
D.P.C.M. 24 maggio 2016
Prorogata al 22 luglio 2016 la scadenza per la presentazione del 730 precompilato.
La scadenza riguarda l’invio della dichiarazione attraverso i Caf e i professionisti abilitati, a condizione che abbiano già trasmesso all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 luglio, l’80% delle dichiarazioni a loro carico.
Inoltre, la medesima scadenza vale anche per i contribuenti che scelgono di presentare in via autonoma la propria dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione, accettazione ed invio del 730 precompilato 2016.
ACCERTAMENTO
Studi di settore: in arrivo 160mila comunicazioni di compliance
L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 160.693 comunicazioni dirette ai contribuenti con l’indicazione di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.
I destinatari delle comunicazioni di anomalia potranno correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.
L’Agenzia Entrate inviterà i contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2012-2014. L’invito sarà trasmesso agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà, nei due prossimi fine settimana, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.
AGEVOLAZIONI
In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 887 e 888
La legge di Stabilità 2016 ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
- persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
- società semplici ed enti ad esse equiparate;
- enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016.
La rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima da asseverare entro il termine ultimo del 30 giugno 2016. Entro la stessa data (30 giugno 2016) deve essere effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia.
(Vedi l’Approfondimento)
Chiarimenti sulle detrazioni Irpef per ristrutturazioni
Sul proprio sito internet il Governo ha pubblicato una serie di domande e risposte (FAQ) in tema di detrazioni per ristrutturazioni ed interventi volti al risparmio energetico.
Tra le diverse risposte segnaliamo:
- alcuni interventi quali la sostituzione del pavimento o dell’intonaco rientra tra i lavori di manutenzione ordinaria e pertanto la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione spetta soltanto quando detti lavori:
- siano stati effettuati su parti comuni del condominio;
- oppure facciano parte di un intervento più vasto, agevolabile (come, ad esempio, la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi);
- nel caso in cui il contribuente esegua in proprio gli interventi di ristrutturazione, la detrazione spetta limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto dei materiali;
- la detrazione prevista per gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti di terzi è riconosciuta, ad esempio per:
- il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie di edifici;
- l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- l’installazione o la sostituzione di porte blindate o rinforzate;
- l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- l’apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, nonché di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
http://www.casa.governo.it/faq.html
Chiarimenti dell’Agenzia Entrate sull’assegnazione agevolata di beni ai soci
Agenzia Entrate, Circolare 1 giugno 2016, n. 26/E
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una circolare contenente chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in materia di assegnazione e di cessione agevolata di beni ai soci, di trasformazione in società semplici e di estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale.
In particolare, per quanto riguarda l’assegnazione agevolata, la circolare precisa che la misura può essere applicata per gli immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, nonché per i beni mobili iscritti in pubblici registri, che non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa e che le norme sull’assegnazione agevolata di beni ai soci non si applicano alle quote di partecipazione in società.
Il super ammortamento è rilevante anche ai fini contributivi INPS
INPS, Circolare 8 giugno 2016, n. 97
Con una recente circolare l’INPS ha chiarito che:
- in caso di versamento al 18 luglio 2016 con maggiorazione ed in presenza di compensazione, si deve comunque maggiorare l’importo a debito dello 0,40%, prima di effettuare la compensazione;
- ai fini del calcolo della base imponibile contributiva viene indirettamente confermato che il reddito di riferimento è quello rilevante ai fini IRPEF anche nel caso in cui abbia usufruito dell’agevolazione del maxi ammortamento.
Cinque per mille: pubblicati gli elenchi dei “ritardatari”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi degli enti no profit che hanno presentato la domanda di accesso al 5 per mille dopo i termini previsti dalla legge.
Entro il 30 settembre 2016 i ritardatari potranno regolarizzare la loro posizione purché:
- venga inviata la documentazione integrativa:
- alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, per le Onlus e gli enti di volontariato;
- ai competenti uffici del Coni, per le associazioni sportive dilettantistiche;
- al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli enti della ricerca scientifica;
- sia versata una sanzione in misura pari a 250 euro (a tal fine si deve utilizzare il modello F24, con il codice tributo “8115”).
clicca qui per l’elenco aggiornato
IRPEF
Regime speciale per i lavoratori rimpatriati
D.M. 26 maggio 2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, è stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori rimpatriati o “impatriati” (come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – c.d. “Decreto Internazionalizzazione”).
All’art. 1 il Decreto stabilisce che le agevolazioni fiscali, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Sono inoltre destinatari delle medesime agevolazioni:
- i cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- i cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
TRIBUTI SPECIALI
Ancora novità sul canone RAI in bolletta
D.M. 13 maggio 2016, n. 94
È stato pubblicato il Decreto MISE relativo al canone RAI in bolletta. Il decreto è entrato in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (domenica 5 giugno) e, quindi, gli enti coinvolti nella riscossione del canone dovranno rispettare delle scadenze:
- entro il 20 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare all’Acquirente Unico S.p.a. le informazioni:
- sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di detenzione della televisione;
- sulla dichiarazione dell’esistenza di un’altra utenza elettrica;
- sui soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica;
- sull’esistenza di variazioni rispetto ai dati comunicati dal contribuente.
- l’Acquirente Unico S.p.a. dovrà poi comunicare alle imprese elettriche le informazioni necessarie per l’addebito in bolletta del canone RAI in tre date: entro il 31 maggio, entro metà giugno ed entro il 4 luglio 2016.
Le modalità di rimborso, per eventuali addebiti in bolletta successivamente rivelatisi non dovuti, saranno definite con un apposito provvedimento.
APPROFONDIMENTI
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Le scadenze di UNICO 2016
Salvo quanto precisato in seguito per i soggetti interessati dalla proroga, il 16 giugno 2016 scade il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).
Il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
Tabella riepilogativa dei versamenti | |||
Modello IVA (presentato in forma autonoma) | 16 marzo 2016 Senza maggiorazione dello 0,4% | ||
Modello IVA (presentato in forma unificata) | 16 marzo 2016 Senza maggiorazione dello 0,4% | 16 giugno 2016 Con maggiorazione dell’1,20% (3 x 0,40%) | 18 luglio 2016 Con maggiorazione dell’1,60% (4 x 0,40%) |
Unico PF 2016 e Unico SP 2016 | 16 giugno 2016 | 18 luglio 2016 Con maggiorazione dello 0,40% | |
Unico SC 2016 | Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta oppure, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione | Entro i 30 giorni successivi | |
Irap 2016 | 16 giugno 2016 | 18 luglio 2016 Con maggiorazione dello 0,40% |
I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.
Le rate mensili scadono:
- entro la fine di ciascun mese per i soggetti privati;
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA.
Ricordiamo che tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, il termine è posticipato al 22 agosto.
I versamenti derivanti dal modello 730 vengono liquidati con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).
La proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.
Con un DPCM attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche quest’anno è stata prevista una proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Nel momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori elementi ma riteniamo possa essere considerato attendibile il prospetto riepilogativo che segue (e che sarà oggetto di aggiornamento o conferma non appena sarà disponibile il testo del DPCM):
Riepilogo scadenze | Contribuenti assoggettati a studi di settore | Contribuenti NON assoggettati a studi di settore |
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata) | 6 luglio 2016 | 16 giugno 2016 |
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA. | ||
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata) | 22 agosto 2016 | 18 luglio 2016 |
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA. |
AGEVOLAZIONI
Le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
La legge di Stabilità 2016 ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
- persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
- società semplici ed enti ad esse equiparate;
- enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016.
La rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima giurata che attesti il valore del terreno o della partecipazione societaria, redatta da professionisti abilitati (in caso di perizia di stima di partecipazioni societarie: dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti; in caso di perizia di stima dei terreni: ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili).
Il giuramento della perizia deve avvenire entro il termine ultimo del 30 giugno 2016.
Entro la stessa data (30 giugno 2016) deve essere effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia, applicando aliquote raddoppiate rispetto a quelle previste dalle precedenti rivalutazioni, e quindi:
- 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 8% per le partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%);
- 8% per le partecipazioni non qualificate (ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio pari o inferiore al 25%).
L’imposta sostitutiva può essere versata anche in tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, in scadenza il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018.
Qualora i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni abbiano già effettuato una precedente rivalutazione è ammessa la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata o in alternativa di chiederla a rimborso (entro il termine di 48 mesi).