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[Circolare] 16 Novembre
16 Novembre 2016
IN BREVE
- Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017: modifiche in corso
- Acconti in scadenza al 30 novembre 2016
- Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2016
- Agenzia Entrate preannuncia l’invio di oltre 200.000 comunicazioni di anomalia
- Contraddittorio preventivo con il contribuente sempre obbligatorio
- Superammortamento per le auto a deducibilità limitata: consegna entro l’anno
- Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: versamento rata al 30 novembre 2016
- Credito d’imposta per la bonifica amianto: click day al 16 novembre 2016
- Nuovo servizio Sms del fisco e “Se mi scordo” di Equitalia
- Cessione d’azienda: i debiti accollati non si scomputano dalla base imponibile
- Un maggiore valore accertato ai fini dell’imposta di registro non comporta in automatico una maggiore plusvalenza
- Fatture elettroniche e trasmissione di corrispettivi giornalieri
- In arrivo il nuovo registro elettronico delle procedure di insolvenza
- Nuova tassonomia XBRL
APPROFONDIMENTI
- L’obbligatorietà del contraddittorio preventivo con il contribuente
- Il registro elettronico delle procedure di insolvenza
PRINCIPALI SCADENZE
Mercoledì 30 novembre 2016: IRPEF/ IRES/ IRAP. Contributi IVS artigiani e commercianti. Gestione separata INPS Professionisti. Versamento secondo acconto 2016 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare. Persone fisiche / persone giuridiche. Mod. F 24 on line
Mercoledì 30 novembre 2016: 730. Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata). Sostituti d’imposta.
Mercoledì 30 novembre 2016: Assegnazione agevolata beni d’impresa. Versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva. Mod. F 24 on line.
Mercoledì 30 novembre 2016: Estromissione immobili imprenditore individuale. Versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva. Mod. F 24 on line.
Venerdì 16 dicembre 2016: IMU/TASI. Versamento 2^ rata 2016. Mod. F 24 on line.
IN BREVE
DECRETO FISCALE
Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017: modifiche in corso
D.L. 22 ottobre 2016 n. 193
Come già anticipato nella precedente circolare, il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016.
Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di riscossione e di contrasto all’evasione. In questi giorni è in corso il dibattito parlamentare con centinaia di emendamenti in fase di discussione: le modifiche più importanti potrebbero riguardare la rottamazione delle cartelle Equitalia ed il nuovo “spesometro trimestrale”.
Per non generare ulteriore confusione nei già tanto complicati adempimenti a carico del contribuente, rinviamo tutti i dettagli delle novità a quando saranno disponibili i testi definitivi delle norme.
ACCONTI
Acconti in scadenza al 30 novembre 2016
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che mercoledì 30 novembre 2016 andrà versata la seconda rata d’acconto 2016 relativa a:
- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
- IRAP;
- IVIE e IVAFE;
- Cedolare secca sulle locazioni;
- Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2016 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2016 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
- per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
TRIBUTI LOCALI
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2016
Il prossimo 16 dicembre 2016 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2016.
Il versamento di IMU e TASI 2016, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo che il cittadino non abbia deciso di pagare l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.
ACCERTAMENTO
Agenzia Entrate preannuncia l’invio di oltre 200.000 comunicazioni di anomalia
L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di oltre 200.000 comunicazioni destinate alle persone fisiche e relative ad anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e 2016.
In particolare l’Agenzia segnalerà:
- alcuni presunti errori nella determinazione del reddito 2012 con particolare riferimento ai canoni di locazione degli immobili percepiti e non dichiarati;
- l’omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente certificati da più sostituti d’imposta e non soggetti a conguaglio.
Qualora il contribuente destinatario della comunicazione riconosca l’errore potrà provvedere alla sua correzione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta (mediante ravvedimento operoso).
In caso contrario il contribuente potrà fornire chiarimenti e produrre documentazione che giustifica l’anomalia rilevata.
ACCERTAMENTO
Contraddittorio preventivo con il contribuente sempre obbligatorio
CTR Toscana, Sentenza 3 ottobre 2016, n. 1785
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1785 del 3 ottobre 2016 ha ribadito l’obbligatorietà del contradditorio preventivo anche quando l’accesso degli accertatori ha il fine unico di acquisire libri e documenti contabili.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Superammortamento per le auto a deducibilità limitata: consegna entro l’anno
Disegno di legge di bilancio 2017, art. 3; Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 91
Per i veicoli a deducibilità limitata (ad esempio le auto aziendali e quelle dei professionisti) risulta applicabile la disciplina del superammortamento ex art. 1, comma 91, della legge n. 208/2015.
Ma il Ddl di bilancio prevede, al momento, l’esclusione di tale agevolazione per il 2017 per i veicoli non esclusivamente strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa.
La circolare n. 23/2016 del 26 maggio 2016 dell’Agenzia Entrate ha comunque precisato che le auto a deducibilità limitata potranno godere dell’agevolazione del superammortamento se consegnate entro il 31 dicembre 2016.
AGEVOLAZIONI
Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: versamento rata al 30 novembre 2016
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine di versamento della prima rata, pari al 60%, delle imposte sostitutive dell’Irpef/Ires e dell’Irap, dovute per:
- la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
- la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
effettuate entro il 30 settembre 2016.
Il restante 40% dovrà essere versato entro il 16 giugno 2017.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per la bonifica amianto: click day al 16 novembre 2016
D.M. 15 giugno 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 15 giugno 2016 recante “Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.
Il decreto prevede un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute (se superiori a 20mila euro), in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Le imprese interessate potranno presentare un’apposita richiesta, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (dal 16 novembre 2016 e sino al 31 marzo 2017), al Ministero dell’Ambiente esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica con una procedura a “click-day”.
RISCOSSIONE
Nuovo servizio Sms del fisco e “Se mi scordo” di Equitalia
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 28 ottobre 2016; Equitalia, Guida alla navigazione “Se Mi Scordo”
L’Agenzia Entrate ha comunicato che mediante la registrazione a Fisconline sarà possibile attivare un servizio che informa i cittadini, tramite sms personalizzati, sulla loro posizione fiscale, su rimborsi o eventuali pagamenti in scadenza.
L’Agenzia Entrate invierà, per esempio, un sms di promemoria a tutti i locatori che devono annualmente versare l’imposta di registro entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità.
Equitalia, inoltre, ha attivato un nuovo servizio (“Se Mi Scordo”), con il quale il contribuente viene avvisato tramite sms o e-mail dell’imminente scadenza di una rata inserita in un piano di dilazione. L’alert sarà attivato anche per avvertire che è in arrivo una cartella.
IMPOSTA DI REGISTRO
Cessione d’azienda: i debiti accollati non si scomputano dalla base imponibile
Corte di Cassazione, Ordinanza 31 ottobre 2016, n. 22090
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato, con ordinanza 31 ottobre 2016, n. 22090, che i debiti “accollati” da parte del cessionario non possono essere scomputati da quanto dichiarato nell’atto al fine della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro da versare.
Per la determinazione della base imponibile rileva la natura dei debiti: le passività relative all’esercizio dell’azienda possono essere dedotte, i debiti personali dell’imprenditore no, anche se relativi all’acquisizione dell’azienda.
IMPOSTA DI REGISTRO
Un maggiore valore accertato ai fini dell’imposta di registro non comporta in automatico una maggiore plusvalenza
Corte di Cassazione, Sentenza 3 novembre 2016, n. 22221
La Corte di Cassazione ha ribadito in una recente decisione, sentenza 3 novembre 2016, n. 22221, quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015: l’accertamento di un maggior valore dell’azienda o degli immobili ceduti ai fini dell’imposta di registro non consente di determinare un maggior corrispettivo anche ai fini delle imposte dirette.
Per provare l’esistenza di una maggiore plusvalenza occorre fornire ulteriori elementi di prova.
IVA
Fatture elettroniche e trasmissione di corrispettivi giornalieri
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182070; Provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182017
L’Agenzia Entrate, con due distinti provvedimenti pubblicati sul proprio sito il 28 ottobre, ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute e alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.
Il provvedimento n. 182070/2016 prevede che i soggetti che si avvalgono del regime opzionale ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni IVA”) possono evitare il nuovo adempimento introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016, che consiste nell’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di effettuare le comunicazioni IVA trimestrali, qualora tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute siano state veicolate con il Sistema di Interscambio. Chi intende usufruire del regime opzionale per l’esercizio 2017 deve esercitare l’opzione entro il 31 dicembre 2016.
Il provvedimento n. 182017/2016 riguarda invece la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: l’opzione è esercitata in modalità telematica, ha durata quinquennale, deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di memorizzazione e trasmissione dei dati.
PROCEDURE CONCORSUALI
In arrivo il nuovo registro elettronico delle procedure di insolvenza
D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3
Sarà a breve istituito, presso il Ministero della Giustizia, un nuovo Registro elettronico che darà evidenza:
- delle procedure di espropriazione forzata immobiliari;
- delle procedure d’insolvenza;
- degli strumenti di gestione della crisi.
Vedi l’Approfondimento
BILANCIO
Nuova tassonomia XBRL
Il sito dell’Associazione Italiana XBRL ha pubblicato in data 28 ottobre 2016 la nuova tassonomia da utilizzare per i bilanci relativi al periodo 2016. Gli schemi sono stati aggiornati con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, sono state quindi recepite le modifiche agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. La nuova tassonomia si applicherà ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016.
IN BREVE
ACCERTAMENTO
L’obbligatorietà del contraddittorio preventivo con il contribuente
Da qualche anno quello del contraddittorio preventivo all’emissione di un atto impositivo nei confronti del contribuente rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia tributaria.
I maggiori contrasti nascono sull’estensione, o meno, della garanzia prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, a quelle verifiche fiscali che non si estrinsecano in un accesso presso i locali del contribuente, ma che, al contrario, vengono condotte direttamente negli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Ci si riferisce in particolare a tutte quelle verifiche che gli accertatori effettuano sulla base di notizie fornite da altre pubbliche amministrazioni piuttosto che da terzi (per esempio banche) o, addirittura, dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari e la consegna di documentazione.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1785 del 3 ottobre 2016 ha recentemente ribadito l’obbligatorietà del contradditorio preventivo anche quando l’accesso degli accertatori ha il fine unico di acquisire libri e documenti contabili.
Anche in tali casi l’Ufficio, prima di emettere l’accertamento ha (secondo la CTP Toscana) l’obbligo di rilasciare copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, da cui decorre il termine dilatorio di 60 giorni.
Secondo la recente sentenza il principio previsto dallo Statuto del Contribuente deve essere applicato anche nel caso in cui l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito di un accesso presso la sede del contribuente con la finalità unica di acquisire libri e documenti contabili, ma che si è poi tradotto in ispezione e verifica presso istituti finanziari ed enti pubblici i cui risultati non sono trasfusi in un processo verbale delle operazioni compiute.
Nel caso concreto non può essere corretto quanto sostenuto dall’Agenzia Entrate, ovvero che si è trattato di un accertamento “a tavolino”, per il quale non vi è alcun termine da rispettare; infatti oltre ad aver raccolto documentazione presso il contribuente, l’ufficio ha eseguito accessi e verifiche presso istituti di credito e enti pubblici.
Inoltre il termine di 60 giorni tra l’accesso e l’emissione dell’avviso di accertamento non si può ritenere soddisfatto in quanto nel verbale delle operazioni di accesso non sono stati evidenziati rilievi o contestazioni oggetto di possibile esame da parte del contribuente.
La sentenza in esame richiama quindi l’esigenza di garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di sostenere le proprie ragioni in una fase pre-processuale soprattutto in un caso come quello oggetto di contestazione in quanto le indagini dell’amministrazione hanno previsto accessi, ispezioni, verifiche sia nel locali di esercizio dell’impresa che presso istituti finanziari e enti pubblici i cui risultati non sono stati riportati un processo verbale delle operazioni compiute.
PROCEDURE CONCORSUALI
Il registro elettronico delle procedure di insolvenza
Sarà a breve istituito un nuovo Registro elettronico che darà evidenza:
- delle procedure di espropriazione forzata immobiliari;
- delle procedure d’insolvenza;
- degli strumenti di gestione della crisi.
Il registro sarà gestito dal Ministero della Giustizia e reso accessibile dalla Banca d’Italia che utilizza i dati e le informazioni nello stesso contenuti nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, “a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva”.
Il Registro attingerà le informazioni e i documenti relativi a:
- atti di espropriazione forzata immobiliare;
- procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative);
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e piani attestati di risanamento pubblicati nel Registro Imprese;
- amministrazioni straordinarie;
- accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore e liquidazioni dei beni.
Il Registro si comporrà di due sezioni:
- una sezione ad accesso pubblico e gratuito;
- una sezione ad accesso limitato.
Spetterà ad uno specifico Decreto dirigenziale, l’individuazione delle informazioni e dei documenti contenuti nelle due sezioni, le modalità di pubblicazione/rettifica/aggiornamento/consultazione dei dati, i soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione delle informazioni e dei documenti e i soggetti legittimati ad accedere alla sezione del Registro ad “accesso limitato”.
Il decreto determinerà anche un contributo per l’accesso (tale da assicurare la copertura dei costi del servizio) e i casi di esenzione.
Il contenuto del Registro potrà essere determinato dal Giudice che, in caso di provata esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell’informazione, potrà evitare la pubblicazione, parziale o integrale, di uno o più documenti, o limitarne l’accesso qualora la pubblicazione fosse già avvenuta. In tali casi la richiesta potrà essere avanzata da chiunque vi abbia interesse (il debitore, il curatore, il creditore, …) e anche “d’ufficio”.