[Circolare] 16 Ottobre 2015

[Circolare] 16 Ottobre 2015

19 Ottobre 2015


IN BREVE


• Entro il 30 ottobre le comunicazioni dei beni e finanziamenti soci 2014
• Novità per il regime di deducibilità degli interessi passivi
• La conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche
• Entro il 26 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente
• La proroga di Ferragosto vale anche per il ravvedimento operoso
• Deducibilità dei costi dell’amministratore delegato che risulta dipendente dell’impresa
• Esenzione dalla TARI per le aree adibite a lavorazioni industriali
• Competenza dei compensi ai professionisti con bonifico: conta la “data disponibile”
• Accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende senza presunzione sul “valore”
• Dubbi sulla decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative e penali
• Le principali novità per la nota integrativa previste dal Decreto bilanci
• Il nuovo APE: Attestato di prestazione energetica


APPROFONDIMENTI


• La deducibilità degli interessi passivi per le immobiliari di gestione
• Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all’impresa da parte di soci e familiari dell’imprenditore e dei beni d’impresa concessi in godimento


PRINCIPALI SCADENZE


Lunedì 26 ottobre 2015
Termine per presentare al Centro di assistenza fiscale (CAF) il modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale

Venerdì 30 ottobre 2015
Termine per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel periodo d’imposta 2014, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Telematico

Venerdì 30 ottobre 2015
Termine per la comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro; sono esclusi dall’obbligo i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (es: finanziamento soggetto a registrazione). Telematico

Venerdì 30 ottobre 2015
Termine per il pagamento della prima rata dell’IMU sui terreni agricoli

Lunedì 2 novembre 2015
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente Telematico


IN BREVE


IMPOSTE DIRETTE
Entro il 30 ottobre le comunicazioni dei beni e finanziamenti soci 2014
Entro il prossimo venerdì 30 ottobre andranno trasmesse telematicamente:
• la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00;
• la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno 2014.
La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Le due comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l’intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»).
Le informazioni raccolte dall’Agenzia delle Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell’accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche.

(Vedi l’Approfondimento)

IRPEF, IRES
Novità per il regime di deducibilità degli interessi passivi
D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 4
Il c.d. “Decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs. n. 147/2015) prevede anche modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile alle società di capitali.
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi dal 2016 per i soggetti “solari”:
• ai fini del calcolo del ROL andranno considerati anche i dividendi incassati da società controllate estere;
• è stato abrogato il regime di limitazione alla deducibilità (ex art. 3, comma 115 della legge n. 549/1995) che disciplinava condizioni di deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari di società a ristretta base societaria non quotate, con emittente in paese white list; ne deriva che anche gli interessi corrisposti agli obbligazionisti su tali titoli saranno deducibili secondo la disciplina generale di cui all’art. 96 del Tuir;
• saranno esclusi dalla verifica del ROL gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

(Vedi l’Approfondimento)

IVA
La conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 settembre 2015, n. 81/E
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che in tema di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, nei casi in cui il conservatore delle scritture contabili non coincida con il depositario delle stesse, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11, per evidenziare il luogo di conservazione.
Il contribuente deve però fare in modo che gli eventuali verificatori, in caso di accesso presso il depositario delle scritture contabili, siano messi in condizione di poter accedere, visionare ed acquisire il materiale contabile.

DICHIARAZIONI
Entro il 26 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente
Entro lunedì 26 ottobre 2015 (il termine originario è il 25 ottobre ma quest’anno cade di domenica), i contribuenti che hanno regolarmente presentato il modello 730/2015 entro i termini previsti, possono presentare un modello 730/2015 integrativo qualora avessero riscontrato errori o dimenticanze che, se corrette, comportino un risultato a favore del contribuente.
Eventuali integrazioni o rettifiche a favore del Fisco dovevano invece essere corrette mediante la presentazione un modello UNICO PF 2015 “Correttivo nei termini” entro lo scorso 30 settembre 2015.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La proroga di Ferragosto vale anche per il ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, con una Nota inviata ai propri uffici in data 30 settembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito alla c.d. “proroga di ferragosto” che prevede la sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto, precisando in particolare che la proroga riguarda tutti i pagamenti da effettuare mediante modello F24, compresi i versamenti delle somme e le eventuali sanzioni dovute a seguito di:
• ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);
• conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992);
• concordato e definizioni agevolate delle sanzioni (D.Lgs. n. 218/1997);
• avvisi bonari (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/1997);
• procedimento di irrogazione sanzioni (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997);
• di irrogazione mediata di sanzioni (art. 17, D.Lgs. n. 472/1997).

IRES
Deducibilità dei costi dell’amministratore delegato che risulta dipendente dell’impresa
Corte di Cassazione, Sentenza 25 settembre 2015, n. 19050
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa a fronte della retribuzione da lavoro dipendente svolto dall’amministratore delegato che percepisce anche il compenso in qualità di manager/dirigente.
La Corte di Cassazione ha negato l’incompatibilità tra l’attività svolta come componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali e l’attività svolta in veste di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. In questi casi l’incompatibilità, secondo la Cassazione, si verifica solo nel caso di amministratore unico della società, non potendo ricorrere l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato da altri, requisito tipico della subordinazione.

TRIBUTI LOCALI
Esenzione dalla TARI per le aree adibite a lavorazioni industriali
CTR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza n. 3872/67/2015 del 14 settembre 2015
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha recentemente confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall’assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.
La sentenza conferma quanto già indicato dal Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014), secondo cui l’esenzione TARI spetta in questi casi sull’intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree è prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione.

IRPEF
Competenza dei compensi ai professionisti con bonifico: conta la “data disponibile”
CTR Napoli, sezione distaccata di Salerno, sentenza n. n. 6762/15 del 7 luglio 2015
Una recente sentenza Commissione Tributaria Regionale di Napoli – sez. staccata di Salerno (n. 6762/15 depositata il 7 luglio 2015) ha accolto l’appello di un professionista riconoscendo che l’unica data rilevante ai fini del calcolo del reddito è quella della disponibilità delle somme e che, conseguentemente, la ritenuta operata dal sostituto sulla somma pagata segue l’importo cui corrisponde, essendo solo ad esso attribuibile.
Per i soggetti che determinano il reddito con criterio “di cassa” quindi, in caso di compenso incassato tramite bonifico, l’importo è da considerarsi incassato nel momento in cui le somme sono disponibili sul conto e di conseguenza anche la ritenuta d’acconto viene “attratta” al periodo di riferimento del compenso.

ACCERTAMENTO
Accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende senza presunzione sul “valore”
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
Con una disposizione di carattere interpretativo è stato definitivamente stabilito che in sede di accertamento, ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi della plusvalenza realizzata in caso di cessione di immobili o di aziende, non è applicabile la presunzione sul solo valore, anche se dichiarato ai fini dell’imposta di registro o ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale.

SANZIONI
Dubbi sulla decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative e penali
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la riforma delle sanzioni penali ed amministrative è quindi definitiva. In particolare:
• le novità in ambito penale entreranno in vigore il 22 ottobre 2015;
• le nuove regole sulle sanzioni amministrative entreranno invece in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017.
Se non ci sono grossi dubbi sull’entrata in vigore delle novità in ambito penale, l’entrata in vigore posticipata al 1° gennaio 2017 delle nuove sanzioni amministrative sta creando non pochi problemi poiché:
• normalmente dovrebbe rendersi applicabile il principio del favor rei, stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui le modifiche normative favorevoli al contribuente si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente alla loro entrata in vigore, sempreché non siano state accertate con un provvedimento divenuto definitivo;
• ma lo stesso art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 sancisce che il favor rei opera se non c’è una disposizione di legge o altra fonte del diritto primaria di segno diverso e nel caso specifico, l’art. 32 del decreto prevede espressamente che “le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

BILANCIO
Le principali novità per la nota integrativa previste dal Decreto bilanci
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 settembre il D.Lgs. contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.
Le principali novità relative alla Nota integrativa al bilancio ordinario (applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016) sono:
• in nota integrativa, a seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato patrimoniale, devono essere riportate le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e agli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
• in nota integrativa, a seguito dell’eliminazione della voce E) del Conto economico relativa ai proventi e oneri straordinari, devono essere riportati l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e/o di costo di entità o incidenza straordinari;
• non è più obbligatoria l’espressa indicazione dei costi di ricerca e pubblicità;
• la composizione delle voci “ratei e risconti attivi/passivi” e “altri fondi” dovrà essere dettagliata indipendentemente dal relativo singolo ammontare;
• le operazioni con le parti correlate andranno esposte ed illustrate indipendentemente dalla loro rilevanza.

IMMOBILI
Il nuovo APE: Attestato di prestazione energetica
D.M. 26 giugno 2015
Dal 1° ottobre 2015 è in vigore il nuovo modello di attestato di prestazione energetica APE.
La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere:
• la prestazione energetica globale dell’edificio;
• la qualità energetica del fabbricato;
• i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
La validità dell’Ape è di 10 anni: chi ne è già in possesso non deve predisporne uno nuovo prima della scadenza.


APPROFONDIMENTI


IRPEF, IRES
La deducibilità degli interessi passivi per le immobiliari di gestione
Il c.d. “Decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs. n. 147/2015) prevede anche modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile alle società di capitali.
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi dal 2016 per i soggetti “solari”, saranno esclusi dalla verifica del ROL gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
Il Decreto Internazionalizzazione ha pertanto ribadito che soltanto dal 2016, la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione riguarderà le sole società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività immobiliare; l’Agenzia Entrate, con una interpretazione restrittiva, riteneva applicabile il vincolo anche negli esercizi precedenti.
Ricordiamo che si considerano società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività immobiliare quelle che evidenziano:
• un valore dell’attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
• ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
Questa definizione genera criticità per le imprese del settore che svolgono sia attività di costruzione che di gestione immobiliare, che potrebbero non ricadere nelle condizioni patrimoniali e reddituali previste, risultando quindi penalizzate da una deducibilità parziale degli interessi passivi su finanziamenti ipotecari riferiti ad immobili da locare. L’ANCE ha già emesso una sua nota con la quale arriva a suggerire, in questi casi, la valutazione di procedere ad una scissione dell’impresa per separare, anche sotto il profilo soggettivo, l’attività di costruzione da quella di gestione immobiliare.

IMPOSTE DIRETTE
Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all’impresa da parte di soci e familiari dell’imprenditore e dei beni d’impresa concessi in godimento

A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
• i beni concessi in godimento agli amministratori;
• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.
I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
• autovetture,
• altri veicoli,
• unità da diporto,
• aeromobili,
• immobili,
• altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).
Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”).

 

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