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[Circolare] 18 Maggio
18 Maggio 2016
IN BREVE:
• Scadenza spesometro e ravvedimento
• L’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico
• La nuova detrazione IRPEF per spese di istruzione
• C’è tempo fino al 16 maggio per evitare l’addebito in bolletta del canone RAI se non dovuto
• Riduzione interessi di mora
• Riammissione al pagamento rateale
• Patent Box: integrazioni da effettuare entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling
• Zona Franca dell’Emilia: l’elenco delle imprese beneficiarie
• Beni esclusi dalla confisca
• Entro il 31 luglio il contributo al Garante per la concorrenza e il mercato
• Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea
APPROFONDIMENTI:
• Ultimi chiarimenti su alcuni oneri detraibili IRPEF
• Linee guida per i controlli fiscali 2016
PRINCIPALI SCADENZE:
Martedì 31 maggio 2016: Estromissione immobili imprenditore individuale. Annotazione nelle scritture contabili dell’operazione di estromissione.
Martedì 31 maggio 2016: Riscossione. I contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015, versano la prima delle rate scadute al fine di essere riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso.
Mercoledì 15 giugno 2016: IMU. Termine per la presentazione (con procedura DOCFA) degli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E), con effetti già dall’1/01/2016.
Giovedì 16 giugno 2016: IRPEF e addizionali.Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Mod. F 24.
Giovedì 16 giugno 2016: IRES. Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2016 Soggetti IRES) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24.
Giovedì 16 giugno 2016: IRAP.Versamento dell’imposta a saldo 2015 e del primo acconto 2016 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2016). Mod. F 24.
Giovedì 16 giugno 2016: TASI. Versamento acconto imposta per il 2016. Mod. F 24.
Giovedì 16 giugno 2016: IMU. Versamento acconto imposta per il 2016. Mod. F 24.
Giovedì 16 giugno 2016: Diritto camerale. Versamento diritto annuale 2016. Mod. F 24 on line.
Giovedì 16 giugno 2016: INPS. Versamento:
- Contributi IVS – Artigiani e Commercianti – Saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;
- Gestione Separata INPS Professionisti – Saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente.
Mod. F 24 on line.
IN BREVE
SOCIETÀ
Diritto camerale annuale: comunicazioni solo tramite PEC e nuovo servizio on line
Unioncamere ha illustrato alcune novità sull’invio dell’informativa relativa al versamento del diritto camerale 2016, annunciando che il servizio di mailing per l’annualità 2016 sarà erogato utilizzando il solo canale di invio tramite PEC, tramite la casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese.
Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.
Dal 6 maggio 2016 è inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Ricordiamo che in relazione alla determinazione del diritto annuale l’art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014 ha disposto una riduzione graduale, ma progressiva del tributo nelle seguenti misure:
- 35% nel 2015;
- 40% nel 2016;
- 50% a decorrere dal 2017.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta IRAP per contribuenti senza personale
La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 21) ha introdotto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP dovuta da imprese e professionisti che non impiegano lavoratori dipendenti.
In particolare, ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto indistintamente ai soggetti passivi che “non si avvalgono di lavoratori dipendenti” e quindi:
- non spetta a chi impieghi, anche soltanto a tempo parziale, un dipendente a tempo determinato;
- spetta a chi non dispone di lavoratori subordinati, bensì di collaboratori occasionali oppure a progetto.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Irap va utilizzato il codice tributo 3883 denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” da indicare nella sezione “Regioni” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e riportando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.
In credito d’imposta potrà essere contabilizzato già nel bilancio 2015, in diretta riduzione del carico fiscale dell’esercizio cui si riferisce il credito.
Se invece il credito fosse contabilizzato al momento di invio della dichiarazione, si dovrà rilevare a conto economico nel 2016 una sopravvenienza attiva.
Credito d’imposta Ricerca e sviluppo in Unico 2016 SC
Il DL n. 145/2013 (riformato dalla legge n. 190/2014), ha introdotto in favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo un credito d’imposta calcolato nella misura:
- del 50% dell’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo (compreso personale altamente qualificato) rispetto alla media del triennio precedente a quello di applicazione dell’incentivo;
- del 25% delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti e attrezzature e dei costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali (sempre in ottica incrementale).
Le spese agevolabili sono quelle sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In UNICO 2016 SC andrà inserito un apposito codice credito (“B9”) nella sezione I del quadro RU: con riferimento alle spese sostenute – per i soggetti solari – a partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 i contribuenti dovranno esporre nella dichiarazione il credito spettante, quello eventualmente ricevuto o trasferito, nonché l’importo residuo.
Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro la competenza passa alle Direzioni Regionali
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 maggio 2016, n. 67014
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016, n. 67014, completando le istruzioni contenute nel Provvedimento 1° dicembre 2015, n. 154278, ha previsto nuove regole per la ripartizione tra le diverse articolazioni dell’Amministrazione fiscale della gestione delle istanze di Patent Box, che saranno gestite come segue:
IMPRESA che PRESENTA l’ISTANZA | UFFICIO COMPETENTE |
Soggetti con volume di affari o ammontare di ricavi pari o superiore a 300 milioni di euro sulla base dell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza. | Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali. |
Soggetti con volume di affari o ammontare di ricavi inferiore a 300 milioni di euro sulla base dell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza. Si considera il maggiore tra i due dati. | Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate (nonché Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano) in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza. |
Le istanze già presentate saranno trasmesse agli Uffici competenti.
La documentazione integrativa per la quale alla data del 6 maggio 2016 non siano ancora scaduti i termini di presentazione, dev’essere inviata a cura del contribuente agli Uffici sopra individuati; a decorrere dalla medesima data dovranno essere trasmesse agli Uffici competenti.
Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it.
IRPEF
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate in merito ad alcuni oneri detraibili IRPEF
Agenzia Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E
L’Agenzia Entrate, a seguito dei quesiti posti dai CAF e da altri operatori, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF e, in particolare, in tema di:
- spese sanitarie: spese per dermopigmentazione; crioconservazione degli embrioni; crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all’estero; intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA);
- spese di istruzione: spese per la frequenza scolastica (spese per la mensa); spese per la frequenza di istituti universitari stranieri, corsi di teologia; corsi di laurea presso università telematiche;
- altre questioni: detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore; detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – decesso del comodatario e trasferimento della detrazione; determinazione del bonus IRPEF.
(Vedi l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
La nuova strategia dell’Agenzia Entrate per i controlli fiscali 2016
Agenzia delle Entrate, Circolare 28 aprile 2016, n. 16/E
L’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare di programma n. 16/E del 28 aprile 2016 con le strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016. L’Agenzia si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli abbandonando la “caccia all’errore e alle formalità”.
(Vedi l’Approfondimento)
IMPRESA FAMILIARE
Anche la prestazione gratuita resa dal fratello dell’imprenditore è “lavoro nero”
Cassazione, Sentenza 6 maggio 2016, n. 9195
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che va comminata la sanzione per lavoro nero anche in presenza di stretto legame familiare, nonché della dichiarazione spontanea del lavoratore di aver fornito la propria prestazione a titolo gratuito. Nel caso specifico l’imprenditore aveva impiegato a titolo gratuito il fratello nella propria attività aziendale, senza porre in essere alcun adempimento.
IRAP
IRAP non dovuta con un solo dipendente o collaboratore “stabile”
Cassazione, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9451
La Cassazione Sezioni Unite ha recentemente confermato che non è idonea a configurare un’attività autonomamente organizzata la circostanza di “avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
TRIBUTI LOCALI
Esenzione IMU per orti e terreni incolti
Commissione Finanze della Camera dei Deputati – Interrogazioni a risposta immediata del 4 maggio 2016
La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha chiarito che l’esenzione IMU di cui all’art. 1, comma 13, legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) si applica anche ai terreni incolti e agli orti, nonostante tali immobili non siano propriamente agricoli.
Sono infatti definiti terreni agricoli i terreni suscettibili ad essere destinati a tale utilizzo, e non solo quelli sui quali si svolge un’effettiva attività agricola.
SETTORI E REGIMI SPECIALI
Nuove percentuali di compensazione IVA per il settore agricolo
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 19/E
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove aliquote di compensazione IVA, in vigore dal 1° gennaio 2016, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ed emanate con D.M. 26 gennaio 2016.
In particolare, nella circolare n. 19/E del 6 maggio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che:
- nelle ipotesi di passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I D.P.R. n. 633/1972 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Conseguentemente le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio di quest’anno;
- nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi “intermedi” a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell’imposta sul valore aggiunto; per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni;
- nell’ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa. Le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016.
TRIBUTI SPECIALI
Canone RAI, la dichiarazione sostitutiva per i soggetti esonerati dal pagamento in virtù di Convenzioni internazionali
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 maggio 2016
L’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di Convenzioni internazionali, nonché le relative istruzioni.
La dichiarazione interessa i soggetti esonerati dal pagamento del canone RAI in virtù di convenzioni internazionali, e in particolare:
- agenti diplomatici;
- funzionari o impiegati consolari;
- funzionari di organizzazioni internazionali;
- militari e personale civile non residente in Italia, appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese.
La presentazione della dichiarazione può essere effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, producendo effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa; per il 2016, deve essere inviata entro il 23 maggio 2016.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata anche per comunicare il venir meno delle condizioni di esonero.
APPROFONDIMENTI
IRPEF
Ultimi chiarimenti su alcuni oneri detraibili IRPEF
L’Agenzia Entrate, a seguito dei quesiti posti dai CAF e da altri operatori, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF e, in particolare, in tema di:
Spese sanitarie – Art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir
È ammessa la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall’alopecia universale. È però necessario produrre:
- una certificazione medica con la quale si attesti che l’intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l’effetto, anche secondario, della patologia;
- una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.
È ammessa detrazione IRPEF del 19% anche per la crioconservazione degli embrioni, a condizione che la procedura rientri nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. La prestazione deve essere documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.
Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Anche le spese sostenute all’estero per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi) sono detraibili, purché nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).
Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano (la traduzione può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo).
Spese di istruzione – Art. 15, comma 1, lettere e-bis) ed e), del Tuir
Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte (in quanto rientranti tra le spese per la frequenza scolastica) anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l’acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un’attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l’attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.
Per l’anno d’imposta 2015, l’Agenzia Entrate ha precisato che i dati riguardanti l’alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.
La detrazione spetta, ordinariamente, all’intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.
Con riferimento alle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, l’Agenzia Entrate ha precisato che è stato rivisitato non l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio d’imposta, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.
Per l’anno 2015, il ministero dell’Istruzione, con D.M. 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:
- per la detrazione delle spese di frequenza all’estero di corsi universitari, il riferimento è all’importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all’area disciplinare “Umanistico – sociale”, mentre, l’area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella Regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all’interno dello Stato Città del Vaticano.
Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il D.M. n. 288/2016.
Misuratori individuali di calore
L’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali è ammessa alla detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) solo nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006).
Se invece l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.
Quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio
Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.
È tuttavia necessario, secondo l’Agenzia Entrate, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.
ACCERTAMENTO
Linee guida per i controlli fiscali 2016
L’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare di programma n. 16/E del 28 aprile 2016 con le strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016. L’Agenzia si propone, in particolare, gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli abbandonando la “caccia all’errore e alle formalità”.
Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità
La circolare ricorda l’importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l’attività di contrasto all’evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli. Solo un uso virtuoso dei data base, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, potrà assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio.
Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento
La circolare dedica un paragrafo al contrasto dei fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell’Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell’evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo Iva.
Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d’azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale.
Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l’azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.
Nel 2016 la voluntary dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni
L’attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla voluntary disclosure. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Ma non sarà questo l’unico fronte aperto dalla disclosure per l’Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un’attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all’evasione.
I frutti della voluntary, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte consentiranno, tra l’altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.
Promozione della compliance, continua la stagione della trasparenza
L’Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l’applicazione degli studi di settore.
Entro il prossimo dicembre, poi, partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015.
Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa.
Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili
Il contraddittorio diventa il cuore dell’accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta, infatti, un’inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell’ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell’accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell’immobile oggetto dell’atto.
La circolare incoraggia anche le visite presso l’immobile o l’azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato.
L’Agenzia, per la prima volta, raccomanda di allegare l’immagine dell’immobile accertato all’avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.
Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici
La circolare fornisce indicazioni anche sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale per esempio, devono essere applicate dagli uffici secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni addotte per giustificare eventuali anomalie.
Il ricorso alle indagini finanziarie è descritto come uno strumento da attivare possibilmente a valle di un’attenta analisi del rischio e quando è già in corso un’attività istruttoria.
Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede”
L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.
Evasione oltreconfine, dalla lotta alle frodi ai nuovi accordi per la compliance
L’Agenzia Entrate intende contrastare con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione sarà riservata ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri.
Sul fronte della promozione della cooperative compliance, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interpelli sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al Patent box.