[Circolare] 21 Aprile

[Circolare] 21 Aprile

21 Aprile 2016

IN BREVE:

• Prorogato lo spesometro per i contribuenti mensili: scadenza unica al 20 aprile
• Precompilata 2016: nuovo sito con informazioni, scadenze e assistenza
• Disponibile il modello per evitare l’addebito in bolletta del canone RAI se non dovuto
• Decorrenza del regime forfettario per i contribuenti minimi
• Pubblicati Gerico e Parametri 2016
• Pubblicati elenchi e importi 5 per mille 2014
• Procedure concorsuali alternative e note di variazione Iva
• Scontrino di chiusura giornaliera oltre le ore 24.00
• Bonus mobili per coppie under 35
• Anche per i reati tributari pensione pignorabile solo entro il quinto
• Operazioni intracomunitarie poste in essere da contribuenti in regime forfetario

 

APPROFONDIMENTI:

• Novità del regime forfettario per i contribuenti (già) minimi
• Il 730 precompilato è on line dal 15 aprile: come ottenere il PIN per l’accesso

 

PRINCIPALI SCADENZE:

Mercoledì 20 aprile 2016: IVA. Ultimo giorno utile per l’invio dello “spesometro” riferito al periodo d’imposta 2015. Soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione trimestrale e soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile (post proroga). Telematico.

Venerdì 29 aprile 2016: Bilancio. Termine, nelle società di capitali, per approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 (da parte dell’assemblea) per i casi ordinari e quindi entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni).

Venerdì 29 aprile 2016: Bollo. Termine per il versamento dell’imposta di bollo su documenti informatici tramite Mod. F24 telematico. Telematico.

Lunedì 2 maggio 2016: IVA. Ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente. Telematico.

Lunedì 9 maggio 2016: IRPEF. Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2016. Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Telematico.

 

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IN BREVE


IVA

Prorogato lo spesometro per i contribuenti mensili: scadenza unica al 20 aprile

Agenzia Entrate, Provvedimento 11 aprile 2016, n. 52425

Preso atto delle difficoltà tecniche di aggiornamento e adeguamento dei processi operativi manifestate dagli interessati, l’Agenzia Entrate, con il provvedimento 11 aprile 2016, n. 52425 ha prorogato al 20 aprile 2016 il termine di invio della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini Iva, riguardanti l’anno 2015.

La nuova scadenza riguarda i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile; per coloro che effettuano la liquidazione trimestrale, il termine del 20 aprile è quello naturale.

L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

È, comunque, confermato il differimento al 20 settembre 2016 del termine per la comunicazione dei dati riguardanti le operazioni effettuate nel 2015 con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list).

 

DICHIARAZIONI

Precompilata 2016: nuovo sito con informazioni, scadenze e assistenza

Agenzia Entrate, Provvedimento 11 aprile 2016, n. 52443

È online il nuovo sito internet dell’Agenzia Entrate dedicato all’assistenza ai contribuenti impegnati nel percorso della dichiarazione dei redditi semplificata.

Il nuovo sito, realizzato seguendo le Linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per i siti web della Pubblica amministrazione, è disponibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

All’interno del sito ci sono tutte le informazioni necessarie su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione, oltre alla segnalazione dei canali di assistenza attivi.

Pronto anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 52443/2016, che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso, con il via libera dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Dal 15 aprile il modello è disponibile per tutti i cittadini che nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730.

Ricordiamo che, dal 2016, la precompilata contiene anche:

  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Vi è inoltre la possibilità, per i coniugi, di congiungere le proprie dichiarazioni precompilate direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.
(Vedi l’Approfondimento)

 

TRIBUTI SPECIALI

Disponibile il modello per evitare l’addebito in bolletta del canone RAI se non dovuto

Agenzia Entrate, Provvedimento 24 marzo 2016 n. 45059

L’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi.

Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale per dichiarare:

  • la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
  • la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento (art. 10, comma 1, del R.D.L. n. 246/1938);
  • il fatto che il canone non deve essere addebitato in un’utenza elettrica intestata al dichiarante poiché dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (di cui va comunicato il codice fiscale);
  • il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva già resa in precedenza.

La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

La dichiarazione sostitutiva va presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, presentata via posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016.

 

Attenzione:

  • si ricorda che per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (art. 1 del R.D.L. n. 246 del 1938);
  • in base agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

 

Modello, istruzioni ed ulteriori approfondimenti sono disponibili on line al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV

 

AGEVOLAZIONI

Decorrenza del regime forfettario per i contribuenti minimi

Agenzia Entrate, Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E

L’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario e ha abrogato tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni. Il comma 88 del suddetto art. 1 ha, tuttavia, riconosciuto ai soggetti che nel 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età.

Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell’art. 10 della legge n. 11 del 2015 di conversione del D.L. 192 del 31 dicembre 2014.

(Vedi l’Approfondimento)

 

ACCERTAMENTO

Pubblicati Gerico e Parametri 2016

Sono stati pubblicati i software “Gerico 2016” e “Parametri 2016”.

Il primo consente la compilazione degli studi di settore, il secondo di stimare i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore oppure, seppur approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Gerico 2016 tiene conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi” analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016 e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

I due software sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia Entrate all’indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/ .

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicati elenchi e importi 5 per mille 2014

Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Agenzia Entrate gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze, espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per la destinazione del 5 per mille, e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio (clicca qui per accedere all’area).

Ricordiamo che il 31 marzo 2016 si sono invece aperte, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, le iscrizioni online per il 5 per mille 2016, da effettuarsi utilizzando i canali telematici gestiti dall’Agenzia, Entratel e Fisconline. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 9 maggio 2016.

Entro il 14 maggio 2016 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio.

Nel caso in cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 20 maggio. Una volta corretti gli errori, la pubblicazione degli elenchi aggiornati scatterà il 25 maggio.

 

IVA

Procedure concorsuali alternative e note di variazione Iva

Agenzia Entrate, Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E

Per effetto di quanto dispone il nuovo art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in caso di procedura concorsuale, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste l’obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento in capo al debitore. La procedura non è quindi tenuta al versamento della relativa imposta.

Gli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis, nonché il piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, non vengono però classificati tra le procedure concorsuali.

Pertanto, in questi casi, il cessionario o committente è tenuto a registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Il cessionario o committente deve quindi ridurre la detrazione originariamente effettuata (registrando la nota di credito ricevuta) e versare la relativa imposta all’erario.

 

IVA

Scontrino di chiusura giornaliera oltre le ore 24.00

Agenzia Entrate, Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E

Gli esercizi pubblici che protraggono la loro attività oltre le ore 24, come ad esempio i bar o i ristoranti, possono stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro le 24 di ciascun giorno, al termine di effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio della giornata.

Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso (a titolo esemplificativo) alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili per coppie under 35

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 75

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione, destinata alle giovani coppie che comprano una casa da destinare ad abitazione principale nell’anno 2016, per l’acquisto di nuovi mobili. Sono inoltre prorogate le detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio e quelle per l’acquisto di mobili per il relativo arredo.

Il nuovo bonus mobili è destinato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell’anno 2016.

La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

 

REATI TRIBUTARI

Anche per i reati tributari pensione pignorabile solo entro il quinto

Cassazione, Sentenza 12 aprile 2016, n. 15099

La terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 15099/2016 ha affermato che la pensione non può mai essere pignorata o sequestrata per importi superiori al 20% (un quinto) del suo ammontare, neppure nel caso in cui il beneficiario sia imputato di omesso versamento IVA per oltre due milioni di euro. Si tratta infatti di una “regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura dei 4/5 del loro importo netto) all’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione.

 

AGEVOLAZIONI

Operazioni intracomunitarie poste in essere da contribuenti in regime forfetario

Agenzia Entrate, Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 ha ribadito che le cessioni di beni effettuate da contribuenti in regime forfetario nei confronti di soggetti economici dell’UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture deve essere indicata la dicitura “non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, D.L. n. 331/1993”, con conseguente esenzione dall’iscrizione nell’archivio VIES e dalla compilazione dei modelli Intrastat.

APPROFONDIMENTI


 

AGEVOLAZIONI

Novità del regime forfettario per i contribuenti (già) minimi

Il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, commi da 54 a 89, costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal comma 54 e non incorrono in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario.

In alternativa, agli stessi contribuenti è stata riconosciuta la possibilità di:

  • optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
  • optare per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (comma 88);
  • applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell’attività (comma 87).

 

La legge di Stabilità per il 2016 ha, tuttavia, introdotto significative modifiche al regime forfetario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare:

  • sono state elevate le soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente cui fare riferimento per l’accesso al regime;
  • è stata abrogata la norma che prevedeva l’esclusione dal regime di coloro che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi d’impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
  • è stato previsto che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.

Anche le agevolazioni previste per le nuove attività, di cui al comma 65, hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico:

  • i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l’abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente);
  • la misura dell’imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15% al 5%);
  • il periodo di applicazione del beneficio (da tre a cinque anni – a partire da quello in cui l’attività è iniziata).

Tanto premesso, sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), nel caso di specie, stante le significative modifiche sopra elencate, l’Agenzia Entrate ritiene applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del citato decreto, secondo cui “è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

 

DICHIARAZIONI

Il 730 precompilato è on line dal 15 aprile: come ottenere il PIN per l’accesso

Dal 15 aprile è disponibile sul sito internet dell’Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it il 730 precompilato. Per i cittadini in possesso del Pin dell’Inps, sarà possibile accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell’ente previdenziale.

Il Pin per l’accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:

  • online e al telefono – per ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2015 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.
  • presso gli uffici dell’Agenzia Entrate – dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso internet.

 

Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio” nella sezione “Profilo utente”, inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su “invia”.

La seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.

I contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.

Ricordiamo infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un professionista intermediario abilitato.

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