[Circolare] 21 Giugno
21 Giugno 2016
Per i voucher scatta la tracciabilità:
a breve dovrà essere denunciato un’ora prima.
In aggiunta all’ attivazione dei voucher tramite il portale dell’ Inps, il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare entro 60 minuti dall’utilizzo – con sms o posta elettronica – all’Ispettorato nazionale del lavoro dati anagrafici, codice fiscale, luogo data e durata della prestazione.
Ad oggi, non sono state specificate le modalità per effettuare tale comunicazione. In attesa di procedure più dettagliate inviare una mail per ogni attivazione effettuata nel portale Inps:
a dpl-Bergamo@lavoro.gov.it
oggetto : utilizzo voucher contenuto: dati azienda, dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento all’orario presunto della prestazione.
Esempio: Azienda “abc” p.iva 000000000000000 con sede legale in……
( prestatore )CRNMHL00D00A000N
( prestatore) Cognome Nome
Zogno via mazzini 1 Dal 22/06/2016 al 25/06/2016 Ore giornaliere 5
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Rimangono confermati gli importi:
- per i committenti titolari di partita iva: € 2.000 netti nell’anno civile per ciascun lavoratore.
- Per i prestatori compensi totali di tutti i committenti non devono superare € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile
- I percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno civile.
Ricordiamo che è vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.