[Circolare] 3 Dicembre – EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-QUATER

[Circolare] 3 Dicembre – EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-QUATER

3 Dicembre 2020


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EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-QUATER

Gentili clienti,
dopo la pubblicazione dei Decreti Ristori – Ristori-bis – Ristori-ter, dei quale abbiamo trattato nel corso di precedenti articoli, è stato pubblicato da pochi giorni il Decreto Legge nr. 157 del 30 Novembre 2020 denominato Decreto Ristori-quater.
Con tale Decreto sono stati implementati alcuni incentivi previsti con i precedenti Decreti Ristori e ne sono stati previsti altri in favore delle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio
previste con il D.P.C.M. del 3.11.2020 entrato in vigore lo scorso 06 Novembre 2020.
Il Decreto si compone di 27 articoli, e le misure economiche contenute sono suddivisibili nel seguente modo:

  1. Proroga versamento dei secondi acconti 2020 imposte dirette e IRAP;
  2. Sospensione versamenti tributari per il mese di dicembre 2020;
  3. Altre misure agevolative.

 


1) PROROGA VERSAMENTO DEI SECONDI ACCONTI 2020 IMPOSTE DIRETTE E IRAP

L’art. 1 del Decreto Ristori-quater ha posticipato il termine per il versamento dei secondi acconti 2020 di imposte dirette e IRAP, spostandolo dal 30.11.2020 al 10.12.2020. Tale
intervento, unitamente a quello operato da parte dei precedenti Decreti Ristori, porta alla creazione di 4 gruppi di contribuenti, ognuno caratterizzato da una propria data di versamento, cosi riassumibile:

1. Un primo gruppo comprendente contribuenti per i quali sono stati approvati gli I.S.A. per l’anno d’imposta 2019 e che alternativamente:

  1. Nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  2. Indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono:
    1. ristoranti che si trovano in “zona arancione”;
    2. attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate negli Allegato 1 – Decreto Ristori-bis e Allegato 2 – Decreto Ristori-bis del D.P.C.M. del 3.11.2020 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in “zona rossa”;

I soggetti appartenenti al 1° gruppo beneficiano della proroga del versamento al prossimo 30 aprile 2021

2. Un secondo gruppo comprendente soggetti:

a. Per i quali non sono stati approvati gli I.S.A. per l’anno d’imposta 2019 e che alternativamente:

  1. Hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  2. Indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono:
    a. Ristoranti che si trovano in “zona arancione”;
    b.attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate negli Allegato 1 – Decreto Ristori-bis e Allegato 2 – Decreto Ristori-bis del D.P.C.M. del 3.11.2020 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in “zona rossa”;

I soggetti appartenenti al 2° gruppo beneficiano della proroga del versamento al prossimo 30 aprile 2021

3. Un terzo gruppo comprendente tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, non rientranti in uno dei due gruppi sopra riportati.
Tali soggetti beneficiano della proroga del versamento al prossimo 10 dicembre 2020.

4. Un quarto ed ultimo gruppo comprendente tutti i soggetti non titolari di partita IVA.
Tali soggetti non beneficiano di alcuna proroga di versamento.

È importante sottolineare come tali proroghe riguardino esclusivamente i versamenti di imposte dirette e IRAP, mentre nulla è stato decretato in merito ai versamenti
contributivi che, pertanto, hanno mantenuto la propria scadenza originaria fissata per il 30 Novembre 2020.

Inoltre, è importante evidenziare che l’individuazione delle “zone rosse” e “zone arancioni” deve essere operata sulla base della situazione presente sul territorio nazionale al
26/11/2020:

Zona Rossa: 
Abruzzo
Calabria
Campania 
Lombardia
Piemonte
Toscana
Provincia Autonoma di Bolzano

Zona Arancione:
Basilicata
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Marche
Liguria
Puglia
Umbria

 


2) SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI DEL MESE DI DICEMBRE 2020

Con l’art. 2 del Decreto Ristori-quater, è stata prevista la sospensione dei versamenti per il mese di Dicembre 2020 riguardanti:

  • l’IVA;
  • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73 (escluse quindi le ritenute subite dai lavoratori autonomi cod. 1040);
  • le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
  • i contributi previdenziali e assistenziali inclusa la gestione separata INPS.

Possono beneficiare della sospensione i soggetti che, alternativamente, esercitano:

  • le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
    Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
  • le attività che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Zone Rosse e che:
    • svolgono attività dei servizi di ristorazione;
    • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 – Decreto Ristori-bis;
    • ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
  • le attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel mese di Novembre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • le attività d’impresa, di arte o professione aperte in data successiva al 30 Novembre 2019;

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Da tale sospensione sarà interessato anche l’acconto IVA in scadenza il prossimo 27 Dicembre 2020

 


3) ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

  • L’art. 3 del Decreto Ristori-quater ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in materia di imposte sui redditi e IRAP (modelli Unici 740 / 750 / 760 / ENC) al 10 dicembre 2020. Le dichiarazioni inoltrate, quindi, entro tala data non risulteranno tardive.
  • L’art. 6 del Decreto Ristori-quater ha previsto l’ampliamento delle erogazioni di un Contributo a Fondo Perduto, cosi come previsto dal Decreto Ristori, anche per i soggetti operativi alla data del 25 ottobre 2020, ed i cui codici ATECO sono riportati nell’Allegato 1 – Ristori-quater
  • L’art. 10 del Decreto Ristori-quater ha previsto un incremento di 92 milioni di euro della dotazione del fondo, istituito dal Decreto Ristori, a sostegno e per la ripresa delle ASD/SSD che hanno cessato o ridotto l’attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
  • L’art. 11 del Decreto Ristori-quater ha previsto l’erogazione di un’indennità di 800 euro per il mese di dicembre 2020 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati per tale causa tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 30/11/2020. All’erogazione provvederà la società Sport e Salute SPA in automatico per coloro che hanno già presentato la domanda in occasione delle indennità riconosciute per i mesi precedenti, mentre per coloro che non avessero presentato la domanda, la stessa deve essere trasmetta entro il 7/12/2020 tramite l’apposita piattaforma informatica.

 


Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Zogno, 02 Dicembre 2020
Mazzoleni dott. Roberto Locatelli dott. Davide


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