
Circolare di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2024
18 Gennaio 2024
LEGGE DI BILANCIO 2024
(L. 30.12.2023 N. 213)
PRINCIPALI NOVITÀ
Ai gentili Clienti
con la presente circolare desideriamo informarvi circa le principali novità relative alla Legge di Bilancio 2024.
1 PREMESSA
Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.
2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.
Argomento | Descrizione |
Regolarizzazione del magazzino | A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
Ambito temporale Soggetti interessati Ambito oggettivo
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
Modalità di adeguamento
Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali Modalità di adesione Termini di versamento
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP Effetti dell’adeguamento
I valori risultanti dall’adeguamento:
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Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) | Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza | A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
Modalità di determinazione dei costi inerenti
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Applicazione dell’imposta sostitutiva |
Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari | La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari
Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo
Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo
Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005). |
Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26% – Modifica normativa per gli intermediari non residenti | Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve. Ambito oggettivo – Locazioni brevi Sono assimilati alle locazioni brevi:
Natura imprenditoriale – Esclusione La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca – Aliquota al 26%
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%. Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto. Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti
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Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus | Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili. |
Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” | A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. Pagamenti sui quali si applica la ritenuta |
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione | Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
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Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione | La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
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Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024. |
Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi | La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. |
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti | Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro. Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:
Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali. |
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE | Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Decorrenza Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list |
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni | Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione:
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP |
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24 | Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi |
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate | Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Compensazione dei crediti INPS e INAIL Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Decorrenza |
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL – Introduzione di un termine iniziale | Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL. Crediti INPS
Crediti INAIL Decorrenza e disposizioni attuative |
Pignoramento presso terzi – Efficientamento | Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie” | Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
Aliquota IVA per i pellet | Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia | È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile | Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%. |
Sgravio IVA tax free shopping | Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”). Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024. |
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano | Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni. |
IMU – Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati | Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
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Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta | Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023
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Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l’IMU o altri tributi locali | Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall’anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 ed al 28 ottobre dell’anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. |
ILIA – Effetto sostitutivo dell’IRPEF dal 2023 | A partire dall’anno 2023, viene esteso l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali anche all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA), istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17. Dunque, dall’1.1.2023, l’ILIA sostituisce al contempo:
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IMU – Esenzione per i fabbricati abitativi colpiti dal sisma del Comune di Umbertide | Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta:
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Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia Centrale del 2016 e 2017 | Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. Proroga dell’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU
In presenza di tali requisiti:
Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro Tale esenzione spetta:
Proroga dell’esenzione dal canone unico |
Contributi e credito d’imposta per la ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’1.5.2023 | Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, di cui all’art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023. Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:
I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato. Riconoscimento del credito d’imposta |
Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno | Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024. |
Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi | Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. |
Credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici – Proroga | Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. |
Crediti d’imposta per il cinema – Modifiche alla disciplina | Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016. Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata. |
Legge Sabatini – Rifinanziamento | In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. |
Contratti di sviluppo – Rifinanziamento | Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse. |
Fondo crescita sostenibile – Rifinanziamento | La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per il 2025. |
Fondo per le emergenze in agricoltura | È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili. Si demanda al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse. |
Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa | Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
Finanziamenti con TEG superiore al TEGM |
Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose | Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:
Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia:
Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo
La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari. |
Bonus asili nido | Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016. Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”). L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:
La norma in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024:
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno. |
Fondo per le borse di studio per l’Erasmus italiano | È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270. Si demanda ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dell’ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio e del valore dell’ISEE per l’accesso.Esenzione fiscale delle borse di studio Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale. |
Riduzione del canone RAI | Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
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3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore | L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:
Tredicesima |
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli | Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.Lavoratrici con tre o più figli Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.Lavoratrici con due figli In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. |
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà | È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà. Ambito applicativo e finalità
La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza. Rapporti incentivati e durata
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Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalità Il trattamento è riconosciuto:
Periodo Regime fiscale |
Proroga dell’ISCRO per il 2024 | Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS. L’indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:
La medesima disposizione stabilisce poi che:
La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse. |
Congedo parentale | Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:
La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino. |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi | Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109. |
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa | Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale | Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015. |
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale | Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Viene prorogata anche per il 2024 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate | Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72:
Valgono le medesime condizioni previste dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle alle quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015. |
Indennità per i lavoratori dei call center | Viene disposto, anche per l’anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi | Si interviene con riferimento alla misura dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano:
Infine, si prevede che qualora l’evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera venga calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2024 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
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Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico | Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate. Adozione delle misure di contrasto
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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione | In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:
Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati. Misura e versamento dell’onere di riscatto
Il versamento dell’onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Disposizioni per i lavoratori del settore privato |
Modifica alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata | Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:
Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata
Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale:
Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia. |
Misure di flessibilità in uscita | Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento:
Ape sociale
Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Opzione donna
Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)
Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. |
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici | Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, l’indicizzazione trova attuazione:
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Adeguamento delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali | Viene operata una ridefinizione delle aliquote di rendimento applicate dalle seguenti gestioni previdenziali del pubblico impiego:
La medesima norma stabilisce che la modifica delle aliquote di rendimento non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente |
Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e “precoci” nel pubblico impiego | Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall’art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201. Nel contempo si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall’art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci”. Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all’anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall’1.1.2028. |
Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico | Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età. Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età. |
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE | Viene prevista, relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. |
Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini | A richiesta dell’interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l’attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti | Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.
Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Condizioni del contratto
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Decreto attuativo |
Contributo per l’attività ispettiva sulle imprese sociali | Viene modificato l’art. 15 del DLgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che:
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Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero | Con la modifica dell’art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015). Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell’“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54. In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:
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Sanzioni per l’omesso trasferimento di residenza all’estero e dall’estero | Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:
Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato. Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive
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Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero | Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l’autorità competente per l’accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio L’art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.Destinazione dei proventi delle sanzioni In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell’art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 18 gennaio 2024
Team Consulenza