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[Circolare] Garanzia giovani 2017 – incentivi occupazionali
2 Febbraio 2017
Gentile Cliente,
con la presente le comunichiamo che la Legge di stabilità 2017 non ha prorogato per quest’anno lo sgravio contributivo biennale del 40% per le assunzioni a tempo indeterminato, ma lo ha limitato alle assunzioni di apprendisti o in ‘alternanza scuola lavoro’. Tuttavia, l’art. 2 del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016, prevede in favore dei datori di lavoro privati che assumo giovani iscritti al programma ‘Garanzia Giovani’, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, uno specifico incentivo contributivo.
Beneficiari
Giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni purché:
- non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;
- risultino essere disoccupati;
- si siano registrati al programma di Garanzia Giovani.
In particolare, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna.
Tipologia contrattuale
- contratto a tempo indeterminato – in caso di part-time l’agevolazione viene riproporzionata ;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiora a 6 mesi – l’importo dell’agevolazione viene rapportata alla durata del contratto.
L’INPS autorizza le agevolazioni nei limiti delle risorse disponibili e sulla base cronologia delle domane presentate.
Ammontare del beneficio
Il beneficio spetta per 12 mesi e prevede l’azzeramento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per i seguenti importi:
- contratto a tempo pieno ed indeterminato: limite massimo di € 8.060 annui;
- con contratto di apprendistato professionalizzante: limite massimo di € 8.060 annui;
- contratto a tempo determinato (superiore a 6 mesi): limite massimo di € 4.030.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Prerequisiti
Si ricorda che il linea generale è esclusa la possibilità di accedere alle agevolazioni nei seguenti casi:
- se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume;
- mancato
- durc irregolare;
- mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex. D.Lgs. 81/08.
Sempre attraverso il programma Garanzia Giovani è possibile attivare TIROCINI extracurriculari di durata superiore a 3 mesi, riconoscendo al tirocinante un’indennità mensile stabilità dalla normativa regionale (non inferiore a 400,00 € mensili, che possono scendere a 300,00 € se vengono forniti in aggiunta i buoni pasto o l’accesso alla mensa aziendale).
La Regione rimborserà al committente:
- € 400,00 mensili – contratto di durata di 120 giorni:
- € 800,00 mensili – contratto di durata di 150 giorni;
- € 1.200,00 mensili – contratto di durata di 180 giorni.
Inoltre l’eventuale trasformazione o prosecuzione del tirocinio in assunzione permetterà all’Azienda di percepire il bonus erogato dall’INPS, sopra descritto.