
Circolare mensile agosto e settembre 2025
9 Settembre 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2025
AGOSTO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Superbonus – spese sostenute nel 2025 – opzione per la cessione o lo sconto in fattura – approvazione del modello di comunicazione
- Artigiani e commercianti – riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025 – presentazione delle domande
- Rapporto di lavoro subordinato sportivo – estensione della durata massima
- Credito d’imposta transizione 5.0 – aggiornamento del portale e della modulistica
- Regime degli impatriati – rimborso delle maggiori imposte versate
- Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative – ulteriori modifiche
- Qualificazione fiscale degli strumenti finanziari – chiarimenti
- Aggiustamenti di prezzo in un contratto di appalto – rilevanza ai fini iva
- Beni per il superamento delle barriere architettoniche – aliquota iva applicabile
- Cessione del marchio – trattamento ai fini iva
- Certificazione delle competenze digitali – assenza di attività formative – inapplicabilità dell’esenzione iva
- Beni di terzi oggetto di importazione – detrazione iva
- Settembre 2025: principali adempimenti
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1 | SUPERBONUS – SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA – APPROVAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE |
Con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119. | |
1.1 | UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a partire dall’8.9.2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7.9.2025 utilizzando la precedente versione del modello. |
1.2 | DEROGA AL “BLOCCO DELLE OPZIONI” Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e purché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. “blocco delle opzioni”, secondo la disciplina di cui agli artt. 2 del DL 11/2023, 2 del DL 212/2023 e 1 del DL 39/2024. |
1.3 | DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue” della detrazione. Il modello recepisce infatti il disposto dell’art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, ai sensi del quale, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione “differita” di un credito d’imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione “edilizia”. |
1.4 | TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (art. 2 co. 1 del DL 39/2024). |
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2 | ARTIGIANI E COMMERCIANTI – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVI ISCRITTI NEL 2025 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014. | |
2.1 | DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA La riduzione contributiva in esame:
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2.2 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall’8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l’agevolazione contributiva attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili. |
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3 | RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO – ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA |
L’art. 11 co. 1 lett. b) e b-bis) del DL 30.6.2025 n. 96, conv. L. 8.8.2025 n. 119, è intervenuto in materia di lavoro subordinato sportivo, introducendo specifiche disposizioni che riguardano la durata dei relativi contratti. | |
3.1 | ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA Modificando l’art. 26 del DLgs. 36/2021, è stato infatti stabilito che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto, anziché 5 anni come da disposizione previgente. |
3.2 | ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI Introducendo il nuovo art. 26-bis del DLgs. 36/2021, è stato invece previsto che, a decorrere dal 10.8.2025, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva debbano adeguare gli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a 8 anni. |
3.3 | ATLETI PROFESSIONISTI Per i contratti di atleti professionisti, la nuova norma richiede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a 5 esercizi finanziari. |
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4 | CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – AGGIORNAMENTO DEL PORTALE E DELLA MODULISTICA |
Il GSE, con un comunicato del 7.8.2025, ha annunciato che è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma “Transizione 5.0”, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del DL 19/2024. | |
4.1 | MOTIVI DELL’AGGIORNAMENTO L’aggiornamento si è reso necessario per rendere disponibili le seguenti nuove funzionalità:
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4.2 | AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA Sono state inoltre aggiornate: |
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5 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE |
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.8.2025 n. 23526, ha ammesso il rimborso delle maggiori imposte versate da un soggetto avente i requisiti per accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, pur in mancanza di apposita istanza al datore di lavoro e di indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’imponibile ridotto. Modalità di fruizione dell’agevolazione Con riguardo al caso prospettato (riguardante una persona che ha acquisito la residenza fiscale italiana dal 2018), la Cass. 23526/2025 conferma che, in presenza dei requisiti di legge, il lavoratore avrebbe tre strade per fruire dei benefici:
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6 | UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – ULTERIORI MODIFICHE |
Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, come modificato dal provv. 20.5.2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. Mediante il successivo provv. 7.8.2025 n. 321918, l’Agenzia delle Entrate ha:
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6.1 | SERVIZI DELEGABILI Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:
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6.2 | SOGGETTI DELEGABILI I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi. La delega può essere conferita al massimo a due intermediari. |
6.3 | COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:
L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale. L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate. Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:
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6.4 | ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA DELEGA Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321918, dall’8.12.2025 saranno disponibili le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega:
Con un successivo avviso, pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà invece resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega da parte dell’intermediario delegato, mediante il suddetto servizio web. Fino al 5.12.2025, le deleghe potranno essere attivate e, se in scadenza, rinnovate con le precedenti modalità, come descritte:
Nei giorni 6 e 7.12.2025 sarà infatti operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità. |
6.5 | DURATA DELLA DELEGA La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia. |
6.6 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027. |
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7 | QUALIFICAZIONE FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – CHIARIMENTI |
Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari. | |
7.1 | QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE AZIONI DI SICAV Con la risposta a interpello 20.8.2025 n. 222, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di classificare, ai fini fiscali, le quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) come “altri titoli in serie o di massa” di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. Distinzione tra “equity” e “passività” Viene richiamata la distinzione degli strumenti finanziari tra equity (azioni e titoli similari) e passività (obbligazioni e titoli similari) individuata dalla ris. 26.2.2019 n. 30 e basata:
Equiparazione delle SICAV ai fondi comuni di investimento L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il regime tributario applicabile agli OICR con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari di cui all’art. 73 co. 5-quinquies del TUIR, è applicabile anche alle società di investimento a capitale variabile (circ. 15.7.2011 n. 33 e circ. 4.8.2004 n. 36, § 2.2.3.3). |
7.2 | STRUMENTI FINANZIARI EMESSI IN OCCASIONE DEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO Con la risposta a interpello 21.8.2025 n. 224, l’Agenzia delle Entrate ha assimilato alle azioni, ai sensi dell’art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR, gli strumenti partecipativi emessi in occasione del piano attestato di risanamento di una società.
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8 | AGGIUSTAMENTI DI PREZZO IN UN CONTRATTO DI APPALTO – RILEVANZA AI FINI IVA |
Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla rilevanza ai fini IVA delle somme erogate, a titolo di aggiustamento del prezzo, nell’ambito di un contratto di appalto. Nel caso in esame, la prestazione, dipendente da un contratto di appalto, aveva ad oggetto la realizzazione di opere edilizie ma l’esecuzione dei lavori veniva più volte sospesa a causa di varianti richieste dal committente, con l’attivazione di una causa da parte del prestatore. In sede giudiziale, la società committente dei lavori veniva quindi condannata al pagamento alla controparte dei maggiori costi derivanti dalla ritardata esecuzione delle opere. | |
8.1 | INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la somma erogata dal committente corrisponde ai maggiori oneri diretti e indiretti subìti dal prestatore per l’esecuzione del servizio e che, pertanto, la somma anzidetta assume la natura di un corrispettivo supplementare, con il conseguente incremento della base imponibile IVA della prestazione. |
8.2 | INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESCLUSIONE DA IVA Nella risposta a interpello in argomento, l’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile la disciplina dell’art. 15 co. 1 del DPR 633/72, in virtù del quale sono escluse da IVA le somme “dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. |
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9 | BENI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ALIQUOTA IVA APPLICABILE |
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 212, è stato affermato che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell’aliquota IVA del 4%. Sono infatti agevolate le sole prestazioni di servizi ed è ininfluente il fatto che i beni forniti posseggano i requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore per il superamento delle barriere architettoniche. | |
9.1 | QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI L’aliquota IVA del 4% è prevista, ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. |
9.2 | CASO DI SPECIE Nel caso esaminato nella risposta a interpello 212/2025, i beni agevolati (infissi) sono forniti mediante una cessione con posa in opera. |
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10 | CESSIONE DEL MARCHIO – TRATTAMENTO AI FINI IVA |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 210, ha escluso la configurabilità di una cessione d’azienda, non soggetta ad IVA, nel caso della cessione di un singolo marchio unitamente ai connessi diritti IP. Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo, verso corrispettivo, l’IVA si applica dunque secondo le modalità ordinariamente previste per le cessioni “relative a marchi e insegne”, le quali, ai fini dell’imposta, configurano prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 co. 2 n. 2) del DPR 633/72. | |
10.1 | ESCLUSIONE DI UNA CESSIONE D’AZIENDA Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate viene ceduto un marchio, unitamente ai diritti IP collegati, il quale si configura come un elemento patrimoniale isolato e non come ramo d’azienda. |
10.2 | IMPOSTA DI REGISTRO In ragione dell’assoggettamento ad IVA dell’operazione e del principio di alternatività, l’imposta di registro è determinata in misura fissa, di valore pari a 200,00 euro, e risulta dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione del marchio. |
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11 | CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI – ASSENZA DI ATTIVITÀ FORMATIVE – INAPPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE IVA |
Con la risposta a interpello 5.8.2025 n. 201, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono esenti da IVA (ex art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72) le certificazioni di competenza digitale rilasciate da un ente accreditato se non sono collegate ad un percorso formativo. | |
11.1 | ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria precedente prassi (circ. 18.3.2008 n. 22), ha ricordato che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione da IVA, è necessario che le prestazioni:
Per quanto attiene al requisito soggettivo, il riferimento della norma agli “istituti e scuole”, avendo valore descrittivo, non costituisce un’indicazione tassativa; l’agevolazione opera, infatti, anche nel caso in cui il riconoscimento di tali enti venga effettuato “da un’Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica” (ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2021 n. 52). |
11.2 | RILASCIO DELLE SOLE CERTIFICAZIONI Nel caso oggetto dell’interpello 201/2025, l’istante, pur essendo un soggetto “accreditato”, non rilascia le certificazioni a seguito di un percorso formativo. Venendo, quindi, meno il requisito oggettivo, non è possibile l’applicazione dell’esenzione IVA alla prestazione fornita. |
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12 | BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE – DETRAZIONE IVA |
Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta il diritto alla detrazione dell’IVA anche per i beni oggetto di importazione che non sono detenuti a titolo di proprietà. | |
12.1 | CASO DI SPECIE Il caso esaminato riguarda l’importazione nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo nazionale, di principi attivi per essere ivi sottoposti a lavorazione. |
12.2 | QUADRO GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI La Corte di Giustizia UE si è espressa sul punto affermando che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone “la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione” e che le spese sostenute per l’acquisto dei beni o servizi “facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle” (cfr. sentenza 14.9.2017, causa C-132/16). |
12.3 | CONCLUSIONI L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, anche nel caso rappresentato, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in sede di importazione, nella misura in cui il soggetto passivo IVA utilizzi i beni importati nell’esercizio dell’attività propria. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI SETTEMBRE 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.9.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.9.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.9.2025 | Ravvedimento acconto IMU | I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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15.9.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.9.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
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16.9.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
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16.9.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.9.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro. |
16.9.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025. |
16.9.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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19.9.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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19.9.2025 | Rendicontazione per contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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24.9.2025 | Presentazione domande credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli | I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
25.9.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
26.9.2025 | Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:
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29.9.2025 | Comunicazione dati all’ENEA | I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it. |
29.9.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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29.9.2025 | Regolarizzazione adempimenti IMU | I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
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30.9.2025 | Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca | I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026. La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:
Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:
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30.9.2025 | Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice | Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
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30.9.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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30.9.2025 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
30.9.2025 | Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:
Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. |
30.9.2025 | Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d’imposta | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:
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30.9.2025 | Presentazione diretta modelli 730/2025 | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
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30.9.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.9.2025 | Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA | Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2026. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027. |
30.9.2025 | Rimborso IVA assolta all’estero | I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
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30.9.2025 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti | I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024:
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30.9.2025 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali | I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
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30.9.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
30.9.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.9.2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025. |
30.9.2025 | “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF | I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2024 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
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1.10.2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “medie” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025. |
1.10.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 9 settembre 2025
Team Consulenza