Circolare mensile agosto e settembre 2025

Circolare mensile agosto e settembre 2025

9 Settembre 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2025

 

AGOSTO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Superbonus – spese sostenute nel 2025 – opzione per la cessione o lo sconto in fattura – approvazione del modello di comunicazione
    2. Artigiani e commercianti – riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025 – presentazione delle domande
    3. Rapporto di lavoro subordinato sportivo – estensione della durata massima
    4. Credito d’imposta transizione 5.0 – aggiornamento del portale e della modulistica
    5. Regime degli impatriati – rimborso delle maggiori imposte versate
    6. Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative – ulteriori modifiche
    7. Qualificazione fiscale degli strumenti finanziari – chiarimenti
    8. Aggiustamenti di prezzo in un contratto di appalto – rilevanza ai fini iva
    9. Beni per il superamento delle barriere architettoniche – aliquota iva applicabile
    10. Cessione del marchio – trattamento ai fini iva
    11. Certificazione delle competenze digitali – assenza di attività formative – inapplicabilità dell’esenzione iva
    12. Beni di terzi oggetto di importazione – detrazione iva
    13. Settembre 2025: principali adempimenti

1

 

1SUPERBONUS – SPESE SOSTENUTE NEL 2025 – OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA – APPROVAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE
 Con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119.
1.1UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a partire dall’8.9.2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7.9.2025 utilizzando la precedente versione del modello.

1.2DEROGA AL “BLOCCO DELLE OPZIONI”

Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e purché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. “blocco delle opzioni”, secondo la disciplina di cui agli artt. 2 del DL 11/2023, 2 del DL 212/2023 e 1 del DL 39/2024.

1.3DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue” della detrazione. Il modello recepisce infatti il disposto dell’art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, ai sensi del quale, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione “differita” di un credito d’imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione “edilizia”.

1.4TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE

Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (art. 2 co. 1 del DL 39/2024).
Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026 possono peraltro essere annullate o sostituite entro il successivo 5.4.2026 (le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data).

2

 

2ARTIGIANI E COMMERCIANTI – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVI ISCRITTI NEL 2025 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
2.1DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

La riduzione contributiva in esame:

  • si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
2.2PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall’8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l’agevolazione contributiva attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l’agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni.

3

 

3RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO – ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA
 L’art. 11 co. 1 lett. b) e b-bis) del DL 30.6.2025 n. 96, conv. L. 8.8.2025 n. 119, è intervenuto in materia di lavoro subordinato sportivo, introducendo specifiche disposizioni che riguardano la durata dei relativi contratti.
3.1ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA

Modificando l’art. 26 del DLgs. 36/2021, è stato infatti stabilito che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto, anziché 5 anni come da disposizione previgente.

3.2ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI

Introducendo il nuovo art. 26-bis del DLgs. 36/2021, è stato invece previsto che, a decorrere dal 10.8.2025, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva debbano adeguare gli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a 8 anni.
Tale disposizione vale anche per il settore dilettantistico.

3.3ATLETI PROFESSIONISTI

Per i contratti di atleti professionisti, la nuova norma richiede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a 5 esercizi finanziari.

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4CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – AGGIORNAMENTO DEL PORTALE E DELLA MODULISTICA
 Il GSE, con un comunicato del 7.8.2025, ha annunciato che è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma “Transizione 5.0”, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
4.1MOTIVI DELL’AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento si è reso necessario per rendere disponibili le seguenti nuove funzionalità:

  • possibilità di indicare una Energy Service Company (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta;
  • possibilità di segnalare l’eventuale cumulo con altre agevolazioni di cui l’operatore abbia beneficiato o intenda beneficiare per i medesimi costi;
  • possibilità di indicare la sostituzione di un bene materiale di cui all’Allegato A della L. 232/2016, con uno equipollente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • possibilità di indicare che, per i beni con spesa inferiore a 300.000,00 euro, in luogo della perizia asseverata o dell’attestazione rilasciata da un ente di certificazione, verrà inserita una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
  • aggiornamento della tipologia di impianti di produzione di energia termica, con l’introduzione delle voci “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”, in sostituzione della precedente dicitura “Energia termica da fonte geotermica”, mantenendo invariati i massimali previsti (Tabella 2b, Sezione II, del DM 24.7.2024).
4.2AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA

Sono state inoltre aggiornate:
• la guida all’utilizzo del portale “Transizione 5.0”;
• la modulistica relativa all’agevolazione.

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5REGIME DEGLI IMPATRIATI – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE
 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.8.2025 n. 23526, ha ammesso il rimborso delle maggiori imposte versate da un soggetto avente i requisiti per accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, pur in mancanza di apposita istanza al datore di lavoro e di indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’imponibile ridotto.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Con riguardo al caso prospettato (riguardante una persona che ha acquisito la residenza fiscale italiana dal 2018), la Cass. 23526/2025 conferma che, in presenza dei requisiti di legge, il lavoratore avrebbe tre strade per fruire dei benefici:

  • in primo luogo, presentando apposita richiesta al datore di lavoro al fine di ottenere il prelievo delle ritenute in misura ridotta (si tratterebbe quindi di una modalità mediante la quale fruire del beneficio e non dell’esercizio di un’opzione);
  • in alternativa, in caso di impossibilità di provvedere da parte del datore di lavoro, il contribuente può fruire dei benefici nella dichiarazione dei redditi;
  • da ultimo, ove non ci si sia adoperati neanche in sede di dichiarazione dei redditi, mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 e nei relativi termini.

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6UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – ULTERIORI MODIFICHE
 Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, come modificato dal provv. 20.5.2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.
Mediante il successivo provv. 7.8.2025 n. 321918, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • definito le tempistiche relative alla disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega;
  • aggiornato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica.
6.1SERVIZI DELEGABILI

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

  • consultazione del proprio Cassetto fiscale;
  • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;
  • acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;
  • servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
6.2SOGGETTI DELEGABILI

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

6.3COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;
  • oppure dall’intermediario delegato.

L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE

Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

  • con la firma digitale;
  • oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).
6.4ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA DELEGA

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321918, dall’8.12.2025 saranno disponibili le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega:

  • direttamente da parte del contribuente;
  • oppure da parte dell’intermediario delegato, mediante il suddetto file xml.

Con un successivo avviso, pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà invece resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega da parte dell’intermediario delegato, mediante il suddetto servizio web.

Fino al 5.12.2025, le deleghe potranno essere attivate e, se in scadenza, rinnovate con le precedenti modalità, come descritte:

  • dal provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2013 n. 92558, per il servizio “cassetto fiscale”;
  • dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241, per i servizi di fatturazione elettronica;
  • sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i servizi disponibili nell’area riservata del medesimo sito web.

Nei giorni 6 e 7.12.2025 sarà infatti operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità.

6.5DURATA DELLA DELEGA

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

6.6DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027.
Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.

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7QUALIFICAZIONE FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – CHIARIMENTI
 Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari.
7.1QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE AZIONI DI SICAV

Con la risposta a interpello 20.8.2025 n. 222, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di classificare, ai fini fiscali, le quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) come “altri titoli in serie o di massa” di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

Distinzione tra “equity” e “passività”

Viene richiamata la distinzione degli strumenti finanziari tra equity (azioni e titoli similari) e passività (obbligazioni e titoli similari) individuata dalla ris. 26.2.2019 n. 30 e basata:

  • sulla circostanza per cui la remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, requisito sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare;
  • e, in via secondaria, sull’esistenza di un’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e sull’assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell’impresa, fattori che individuano uno strumento finanziario similare al titolo obbligazionario.

Equiparazione delle SICAV ai fondi comuni di investimento

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il regime tributario applicabile agli OICR con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari di cui all’art. 73 co. 5-quinquies del TUIR, è applicabile anche alle società di investimento a capitale variabile (circ. 15.7.2011 n. 33 e circ. 4.8.2004 n. 36, § 2.2.3.3).
L’Agenzia delle Entrate richiama quindi i precedenti interventi (C.M. 165/98 e 207/99) con cui è stato chiarito che i criteri di valutazione fiscale delle partecipazioni in fondi comuni di investimento si rifanno a quelli utilizzati per i titoli in serie o di massa, trattandosi di strumenti finanziari non aventi natura partecipativa.
Tenuto conto dell’estensione della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio alle SICAV, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso per l’equiparazione delle quote di partecipazione alla SICAV a quelle dei fondi comuni di investimento e conseguentemente ai titoli in serie o di massa; ne deriva, precisa ancora l’Amministrazione finanziaria, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 94 co. 4 e 92 co. 5 del TUIR.

7.2STRUMENTI FINANZIARI EMESSI IN OCCASIONE DEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

Con la risposta a interpello 21.8.2025 n. 224, l’Agenzia delle Entrate ha assimilato alle azioni, ai sensi dell’art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR, gli strumenti partecipativi emessi in occasione del piano attestato di risanamento di una società.
Nel caso di specie, il regolamento di emissione prevedeva che:

  • in considerazione del fatto che i titoli avevano natura partecipativa, l’apporto, effettuato a fondo perduto, venisse contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile di patrimonio netto;
  • i titoli attribuissero il diritto di percepire una percentuale delle distribuzioni di utili, di riserve di utili e del residuo attivo di liquidazione;
  • ciascun titolare, con la sottoscrizione o l’acquisto dei titoli, riconoscesse e accettasse che i titoli costituivano un investimento di rischio, senza obbligo di rimborso, e conferivano esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi previsti;
  • i proventi erano costituiti da quanto realizzato in virtù della dismissione della società, mentre i costi erano rappresentati da tutti gli oneri/pagamenti da effettuare prima di procedere alla remunerazione.

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8AGGIUSTAMENTI DI PREZZO IN UN CONTRATTO DI APPALTO – RILEVANZA AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla rilevanza ai fini IVA delle somme erogate, a titolo di aggiustamento del prezzo, nell’ambito di un contratto di appalto.
Nel caso in esame, la prestazione, dipendente da un contratto di appalto, aveva ad oggetto la realizzazione di opere edilizie ma l’esecuzione dei lavori veniva più volte sospesa a causa di varianti richieste dal committente, con l’attivazione di una causa da parte del prestatore.
In sede giudiziale, la società committente dei lavori veniva quindi condannata al pagamento alla controparte dei maggiori costi derivanti dalla ritardata esecuzione delle opere.
8.1INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la somma erogata dal committente corrisponde ai maggiori oneri diretti e indiretti subìti dal prestatore per l’esecuzione del servizio e che, pertanto, la somma anzidetta assume la natura di un corrispettivo supplementare, con il conseguente incremento della base imponibile IVA della prestazione.
Si applica infatti l’art. 13 co. 1 del DPR 633/72, secondo cui la base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei “corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente”.

8.2INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESCLUSIONE DA IVA

Nella risposta a interpello in argomento, l’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile la disciplina dell’art. 15 co. 1 del DPR 633/72, in virtù del quale sono escluse da IVA le somme “dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Nel caso di specie non è infatti ravvisabile un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali (ris. Agenzia delle Entrate 3.6.2005 n. 73), né le somme sono corrisposte a titolo di penale, possedendo un carattere punitivo e/o risarcitorio (ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2004 n. 64).
Secondo l’Agenzia, non rileva neppure la circostanza che, nella sentenza che ha sancito la debenza delle somme in parola da parte del committente, si faccia riferimento, a livello letterale, del risarcimento di un “danno”.

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9BENI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ALIQUOTA IVA APPLICABILE
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 212, è stato affermato che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell’aliquota IVA del 4%.
Sono infatti agevolate le sole prestazioni di servizi ed è ininfluente il fatto che i beni forniti posseggano i requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore per il superamento delle barriere architettoniche.
9.1QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

L’aliquota IVA del 4% è prevista, ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
La misura, come già indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 13.1.2020 n. 3, ha carattere oggettivo, nel senso che si riferisce “alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente”.

9.2CASO DI SPECIE

Nel caso esaminato nella risposta a interpello 212/2025, i beni agevolati (infissi) sono forniti mediante una cessione con posa in opera.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quali sono gli elementi per identificare una cessione di beni con posa in opera rispetto a una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto.
In linea generale occorre riferirsi alla volontà delle parti, espressa in sede contrattuale, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare; quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera (ris. Agenzia delle Entrate 10.8.2007 n. 220).
In assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti (ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2015 n. 25 e R.M. 5.7.76 n. 360009).

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10CESSIONE DEL MARCHIO – TRATTAMENTO AI FINI IVA
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 210, ha escluso la configurabilità di una cessione d’azienda, non soggetta ad IVA, nel caso della cessione di un singolo marchio unitamente ai connessi diritti IP.
Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo, verso corrispettivo, l’IVA si applica dunque secondo le modalità ordinariamente previste per le cessioni “relative a marchi e insegne”, le quali, ai fini dell’imposta, configurano prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 co. 2 n. 2) del DPR 633/72.
10.1ESCLUSIONE DI UNA CESSIONE D’AZIENDA

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate viene ceduto un marchio, unitamente ai diritti IP collegati, il quale si configura come un elemento patrimoniale isolato e non come ramo d’azienda.
Le cessioni d’azienda (o di rami d’azienda) configurano operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.
La nozione d’azienda è da intendersi “quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa”, mentre sono da escludersi i singoli beni facenti parte dell’azienda stessa (cfr. C.M. 19.12.97 n. 320 e ris. Agenzia delle Entrate 31.10.2008 n. 417).
Secondo l’Agenzia, come già indicato in passato, è da escludersi il ricorrere di una cessione d’azienda per il fatto che i beni trasferiti non si ritengono idonei a consentire la prosecuzione o lo svolgimento di un’attività produttiva (cfr. risposta a interpello 27.7.2023 n. 399).

10.2IMPOSTA DI REGISTRO

In ragione dell’assoggettamento ad IVA dell’operazione e del principio di alternatività, l’imposta di registro è determinata in misura fissa, di valore pari a 200,00 euro, e risulta dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione del marchio.

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11CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI – ASSENZA DI ATTIVITÀ FORMATIVE – INAPPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE IVA
 Con la risposta a interpello 5.8.2025 n. 201, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono esenti da IVA (ex art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72) le certificazioni di competenza digitale rilasciate da un ente accreditato se non sono collegate ad un percorso formativo.
11.1ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria precedente prassi (circ. 18.3.2008 n. 22), ha ricordato che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione da IVA, è necessario che le prestazioni:

  • siano rese da “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” (requisito soggettivo);
  • rivestano “natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale” (requisito oggettivo).

Per quanto attiene al requisito soggettivo, il riferimento della norma agli “istituti e scuole”, avendo valore descrittivo, non costituisce un’indicazione tassativa; l’agevolazione opera, infatti, anche nel caso in cui il riconoscimento di tali enti venga effettuato “da un’Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica” (ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2021 n. 52).
Il riconoscimento può ritenersi soddisfatto anche in caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da parte dell’ente pubblico, dal momento che detto finanziamento costituisce un “riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere”.
Tuttavia, per il solo fatto che un ente sia accreditato, non sono “automaticamente” ritenute esenti tutte le attività formative dallo stesso effettuate (risposta a interpello 20.7.2021 n. 487). Il riconoscimento, infatti, deve riguardare specificamente il corso che l’ente intende organizzare (ris. 3.8.2021 n. 52).

11.2RILASCIO DELLE SOLE CERTIFICAZIONI

Nel caso oggetto dell’interpello 201/2025, l’istante, pur essendo un soggetto “accreditato”, non rilascia le certificazioni a seguito di un percorso formativo. Venendo, quindi, meno il requisito oggettivo, non è possibile l’applicazione dell’esenzione IVA alla prestazione fornita.

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12BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE – DETRAZIONE IVA
 Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta il diritto alla detrazione dell’IVA anche per i beni oggetto di importazione che non sono detenuti a titolo di proprietà.
12.1CASO DI SPECIE

Il caso esaminato riguarda l’importazione nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo nazionale, di principi attivi per essere ivi sottoposti a lavorazione.
Il fattore produttivo base, unitamente ad altri fattori produttivi di proprietà dell’importatore italiano, è trasformato (a opera di un subcontraente) in farmaco.
Il soggetto passivo nazionale cederà il prodotto finito al committente extra-UE, spedendo i beni all’estero.
Alla luce di questi elementi, si chiede conferma della legittimità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, da parte del soggetto passivo nazionale, posto che non gli viene trasferita la proprietà del principio attivo importato, pur potendone disporre come se ne fosse il proprietario.

12.2QUADRO GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI

La Corte di Giustizia UE si è espressa sul punto affermando che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone “la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione” e che le spese sostenute per l’acquisto dei beni o servizi “facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle” (cfr. sentenza 14.9.2017, causa C-132/16).
Nel caso di importazione, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in Dogana non è stato riconosciuto per il trasportatore dei beni, non essendo tale soggetto “né l’importatore né il proprietario delle merci”, e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra la merce importata e le operazioni “a valle” (cfr. sentenza 25.6.2015, causa C-187/14 e sentenza 8.10.2020, causa C-621/19).
La prassi nazionale ha concluso che la proprietà della merce importata non rappresenta una condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla detrazione: è sufficiente che i beni acquisiti presentino un “nesso immediato e diretto” con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia che siano a esso inerenti, oltre all’annotazione dell’acquisto nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 96/2007 e 346/2008; risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6/2019, 509/2021, 410/2022 e 44/2023).

12.3CONCLUSIONI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, anche nel caso rappresentato, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in sede di importazione, nella misura in cui il soggetto passivo IVA utilizzi i beni importati nell’esercizio dell’attività propria.
In questo modo, si ritiene sussistere il descritto “nesso diretto ed immediato” tra le operazioni passive (fermo il requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa) e quelle attive poste in essere.

13

 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI SETTEMBRE 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.9.2025

Adempimenti modelli 730/2025 presentati
ad un professionista
o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

15.9.2025

Adempimenti modelli 730/2025 presentati
al sostituto
d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

15.9.2025Ravvedimento
acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.6.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.9.2025Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025Versamento IVA
mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.9.2025Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.

16.9.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

16.9.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2025.
19.9.2025Regolarizzazione
versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali;
  • se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (entro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.
19.9.2025Rendicontazione
per contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 16.12.2024 al 17.1.2025.
24.9.2025Presentazione
domande credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli
I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili al previsto credito d’imposta:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il provv. 24.7.2025 n. 305754, unitamente alle relative istruzioni;
  • esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato;
  • utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

25.9.2025Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

26.9.2025Rendicontazione
per contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:

  • la relazione di fine attività, unitamente all’elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione;
  • la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it, specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15”.
29.9.2025Comunicazione
dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • ultimati dall’1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

29.9.2025Regolarizzazione
versamento imposte
da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.9.2025Regolarizzazione adempimenti IMUI soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revocaI soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026.
La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB” inserita nel suddetto frontespizio.

Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:

  • in cui sono compilati esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”;
  • esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.
30.9.2025Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società sempliceLe snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

  • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.
30.9.2025Comunicazione
dati aggiuntivi
sulle ritenute e
trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.9.2025Presentazione
domande credito d’imposta per
le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

30.9.2025Presentazione
modelli 730/2025
ad un professionista
o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:

  • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

30.9.2025Presentazione
modelli 730/2025
al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:

  • al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2025, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2025Presentazione diretta modelli 730/2025I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche:

  • in forma congiunta;
  • con la modalità “senza sostituto d’imposta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

30.9.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.9.2025Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

30.9.2025Dichiarazione
per la costituzione
del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2026.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.
30.9.2025Rimborso IVA
assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2024;
  • in via telematica.
30.9.2025Rimborsi IVA
ai soggetti
non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2025Rimborsi IVA ai
soggetti non
residenti aderenti a regimi speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2024.
30.9.2025Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.9.2025Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.9.2025Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.
30.9.2025“Remissione
in bonis” per
il cinque per mille
IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2024 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
1.10.2025Stipulazione polizza assicurativa contro
i rischi catastrofali
Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa;
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Per individuare le “medie” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

1.10.2025Regolarizzazione
versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • se effettuato entro l’1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali;
  • se effettuato dopo l’1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (entro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 9 settembre 2025

Team Consulenza


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