
Circolare mensile dicembre 2025 e gennaio 2026
12 Gennaio 2026
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2025 e GENNAIO 2026
DICEMBRE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Spese di trasferta e rappresentanza – Disciplina e obblighi di tracciabilità – Chiarimenti
- Concordato preventivo 2025-2026 – Regime del ravvedimento 2019-2023 – Versamento delle imposte sostitutive – codici tributo e compilazione del modello F24
- Emanazione del “codice degli incentivi” – principali aspetti
- Regime opzionale iva per le prestazioni in appalto e subappalto verso imprese di trasporto o di logistica – chiarimenti
- Società tra professionisti – requisiti – modifiche
- ONLUS – accesso al 5 per mille dell’irpef dal 2026 – obbligo di iscrizione al runts e di riaccreditamento
- Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse – Limiti alla detrazione IVA – Proroga al 31.12.2028
- Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive – Integrazione della fattura elettronica con il Codice unico di progetto – Modalità
- Cessione di case prefabbricate – trattamento ai fini iva
- Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) – divieto di compensazione per il cessionario
- Gennaio 2026: principali adempimenti
1
| 1 | SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – DISCIPLINA E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – CHIARIMENTI |
| Con la circ. 22.12.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa. | |
| 1.1 | TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE Con particolare riferimento alle trasferte all’interno del Comune, la cui disciplina è recata dall’art. 51 co. 5 quarto periodo del TUIR, come modificato dall’art. 3 del DLgs. 192/2024, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
|
| 1.2 | TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI In linea generale, a partire dall’1.1.2025 è richiesto il sostenimento delle spese mediante mezzi di pagamento tracciabile, in occasione delle trasferte o missioni dei dipendenti (e soggetti assimilati), per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), sostenute nel territorio dello Stato, ai fini della non concorrenza dei relativi rimborsi alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Sono invece esclusi dal vincolo di tracciabilità:
Prova del pagamento tracciato
Può essere utilizzato anche l’estratto conto in via opzionale, residuale e non aggiuntiva. Pagamento in contanti del taxi |
| 1.3 | SPESE DI RAPPRESENTANZA Riguardo alle spese di rappresentanza, la circ. 15/2025 conferma che gli obblighi di tracciabilità:
|
2
| 2 | CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026 – REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2019-2023 – VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE – CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 |
| Con la ris. 18.12.2025 n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2025-2026 e adottano il regime del ravvedimento per gli anni 2019-2023, ai sensi dell’art. 12-ter del DL 17.6.2025 n. 84, conv. L. 30.7.2025 n. 108. | |
| 2.1 | TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate:
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. |
| 2.2 | CODICI TRIBUTO Per il versamento delle imposte sostitutive dovute devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
|
| 2.3 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
Il codice tributo “4091” deve invece essere indicato nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con “0101”. Versamento rateale
Il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è effettuato con i seguenti codici tributo già esistenti:
|
| 2.4 | SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati. Nel caso in cui l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali venga invece versata pro quota dai singoli soci, l’Agenzia delle Entrate richiede l’indicazione nel modello F24:
|
3
| 3 | EMANAZIONE DEL “CODICE DEGLI INCENTIVI” – PRINCIPALI ASPETTI |
| Con il DLgs. 27.11.2025 n. 184, pubblicato sulla G.U. 10.12.2025 n. 286, è stato emanato il c.d. “Codice degli incentivi”, in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 160/2023. Entrata in vigore | |
| 3.1 | OGGETTO DEL CODICE DEGLI INCENTIVI Il Codice degli incentivi:
|
| 3.2 | AMBITO APPLICATIVO Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di:
Le disposizioni del Codice non si applicano però:
|
| 3.3 | INCENTIVI FISCALI SOTTO FORMA DI CREDITI D’IMPOSTA L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede un regime specifico per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli incentivi istituiti dall’1.1.2026 (“istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice”, come stabilito dal successivo art. 25). Aiuti di Stato |
| 3.4 | CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE L’art. 16 del DLgs. 184/2025 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l’operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell’operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese). Comunicazione al Ministero delle Imprese e al Ministero del Lavoro |
| 3.5 | PREVISIONI IN TEMA DI POLIZZE CATASTROFALI L’art. 9 co. 1 lett. f) del DLgs. 184/2025 dispone che l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, di cui all’art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni. L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi”. Pertanto, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione. La stipula della polizza catastrofale, invece, non costituisce requisito di accesso per:
|
4
| 4 | REGIME OPZIONALE IVA PER LE PRESTAZIONI IN APPALTO E SUBAPPALTO VERSO IMPRESE DI TRASPORTO O DI LOGISTICA – CHIARIMENTI |
| La circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 14 ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime opzionale che consente l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, con riferimento alle prestazioni, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci o di logistica. Tale regime è disciplinato dall’art. 1 co. 59 – 63 della L. 207/2024 ed è divenuto operativo dal 30.7.2025, mediante l’emanazione del provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione alla stessa Agenzia dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione. | |
| 4.1 | INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO SOGGETTIVO DEL COMMITTENTE L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per individuare puntualmente le imprese committenti ai fini del regime opzionale, può farsi riferimento alla sezione H della classificazione ATECO 2025 (“Trasporto e magazzinaggio”).
Viene altresì precisato che, in presenza di una catena di subfornitura, anche i subappaltanti, nella veste di committenti, per aderire al regime opzionale devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori interessati dalla disciplina. |
| 4.2 | MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE L’opzione per il regime in argomento, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, ha durata triennale ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello. |
| 4.3 | EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura è emessa dal prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e deve indicare, oltre all’imponibile, all’aliquota e all’imposta, anche l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1 comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto previsto per le operazioni con il meccanismo dello split payment). |
| 4.4 | MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la fattispecie in commento, nel caso in cui sia stata applicata un’IVA non dovuta, il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, può chiedere all’Erario la restituzione della maggiore imposta detratta, disconosciuta e versata a seguito di un accertamento divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72. Il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’IVA. Considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.Note di variazione L’Agenzia precisa che resta ferma, per le fatture emesse nell’ambito del regime opzionale, l’applicabilità della procedura per la variazione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’art. 26 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti. |
| 4.5 | RAPPORTO CON IL REGIME SPECIALE IVA PER GLI AUTOTRASPORTATORI L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime opzionale in argomento non è incompatibile con le semplificazioni previste dall’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per gli autotrasportatori, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto. Qualora un trasportatore, che opera nell’ambito del regime di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72, abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:
|
5
| 5 | SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – REQUISITI – MODIFICHE |
| Con l’art. 1 co. 24 della L. 18.12.2025 n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), pubblicata sulla G.U. 19.12.2025 n. 294, sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di Società tra professionisti (STP), di cui all’art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183. Entrata in vigore | |
| 5.1 | REQUISITI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Viene parzialmente modificato l’art. 10 co. 4 della L. 183/2011, il quale indica i requisiti che una Società tra professionisti deve possedere per poter assumere tale qualifica. La norma in questione, nella sua nuova formulazione, dispone, inoltre, che non assumono alcuna rilevanza eventuali pattuizioni sociali o parasociali che deroghino a tali regole, impedendo in tal modo l’aggiramento della previsione normativa con l’inserimento, nello statuto o in patti parasociali, di clausole che – pur in presenza di un numero di soci professionisti superiore ai due terzi e/o di un capitale sociale detenuto per i due terzi dai medesimi soci professionisti – consentano che le decisioni siano assunte dai soci “non professionisti”, anche se in minoranza numerica o titolari di una percentuale minoritaria del capitale sociale. |
| 5.2 | CONSEGUENZE DEL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DI DUE TERZI Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2025, restano ferme le conseguenze del venir meno del requisito, in capo ai soci professionisti, della maggioranza dei due terzi nelle decisioni, consistenti nello scioglimento della società e nella sua cancellazione dall’albo, salvo che tale requisito sia stato ripristinato nel termine perentorio di sei mesi. |
6
| 6 | ONLUS – ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF DAL 2026 – OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS E DI RIACCREDITAMENTO |
| L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 18.12.2025 n. 69, ha reso nota la disponibilità sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2025. Si tratta dell’ultima pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle ONLUS, in attuazione del regime transitorio di cui all’art. 9 co. 6 del DL 228/2021 e successive proroghe. | |
| 6.1 | OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS A partire dal 2026, infatti, a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, la disciplina sulle ONLUS è stata abrogata e viene soppressa la relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate. |
| 6.2 | ACCREDITAMENTO MEDIANTE IL PORTALE DEL RUNTS Per le ex ONLUS che si iscrivono al RUNTS l’accreditamento al contributo del 5 per mille deve avvenire con le nuove modalità, cioè tramite il portale del RUNTS.
|
7
| 7 | ACQUISTO DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE – LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA – PROROGA AL 31.12.2028 |
| Con la decisione (UE) 8.12.2025 n. 2529 è stata prorogata, sino al 31.12.2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72). Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA. |
8
| 8 | ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO – MODALITÀ |
| L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.12.2025 n. 563301, ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, con il codice unico di progetto (CUP). | |
| 8.1 | SERVIZIO WEB PER L’INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo. |
| 8.2 | AMBITO TEMPORALE L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023. |
| 8.3 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
9
| 9 | CESSIONE DI CASE PREFABBRICATE – TRATTAMENTO AI FINI IVA |
| Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2025 n. 304, è stato esaminato il trattamento IVA applicabile alla fornitura, da parte di un soggetto passivo non residente in Italia, di case prefabbricate modulari, nei confronti di “privati consumatori” residenti nel territorio dello Stato italiano. | |
| 9.1 | REGIME IVA APPLICABILE Secondo l’Agenzia delle Entrate, le case “modulari” posseggono la natura di beni immobili. |
| 9.2 | ALIQUOTE IVA APPLICABILI Qualora il bene immobile sia ceduto dall’impresa di costruzione, entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, sussistono le condizioni per assolvere l’IVA con le aliquote ridotte. |
| 9.3 | DICHIARAZIONE AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI “PRIMA CASA” Nel caso di dichiarazione mendace dell’acquirente, non sono previste sanzioni in capo alla società cedente il bene. Si fa infatti riferimento al disposto di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, il cui co. 4 specifica che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a recuperare in capo agli acquirenti la maggiore IVA, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta e quella applicata in forza dell’agevolazione “prima casa” e a irrogare la sanzione pari al 30% della suddetta differenza, oltre agli interessi di mora. |
| 9.4 | INAPPLICABILITÀ DEL REGIME “OSS” Con riferimento alla cessione di un bene immobile, un soggetto passivo non residente non può avvalersi del sistema “One stop shop” (OSS), in quanto riservato alle sole vendite a distanza di beni mobili, ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR 633/72. Per assolvere agli obblighi impositivi tale soggetto è, dunque, tenuto a identificarsi ai fini IVA in Italia o a nominare un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. |
10
| 10 | TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) – DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER IL CESSIONARIO |
| L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.12.2025 n. 73, ha espressamente rettificato il contenuto della precedente ris. 15.5.2025 n. 32, al fine di chiarire che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, ceduto a un terzo, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario; l’Agenzia fa però salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data della ris. 73/2025. | |
| 10.1 | UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA “DTA” In merito all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti avvenuta entro il 31.12.2021, l’art. 44-bis del DL 34/2019 ammette, alternativamente:
|
| 10.2 | CESSIONE A TERZI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO Nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’art. 43-bis del DPR 602/73; in particolare, tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente. Pertanto, stante il divieto di ulteriore cessione stabilito dall’art. 43-bis del DPR 602/73 e la suddetta impossibilità di utilizzo in compensazione, il cessionario può solo monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto della richiesta di rimborso. |
11
GENNAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 12.1.2026 | Consegna | I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la-voro dipendente possono comunicare al sostituto d’im-posta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a prece-denti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettua-zione del conguaglio complessivo di fine anno 2025. |
12.1.2026 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di presentazio-ne. |
| 15.1.2026 | Assistenza fiscale per il 2026 | I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (relativi all’anno 2025) devono darne comuni-cazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente. |
| 15.1.2026 | Regolarizzazione saldo IMU 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in-sufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regola-rizzare le violazioni applicando:
|
| 15.1.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devo-no trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
|
| 16.1.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al-l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla con-segna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta ese-cuzione della prestazione di servizi. |
| 16.1.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro. |
| 16.1.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
|
| 16.1.2026 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
|
| 16.1.2026 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
|
| 16.1.2026 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC. |
| 20.1.2026 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registra-tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi-litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2025. La comunicazione deve avvenire:
|
| 26.1.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomuni-tarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno supe-rato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 28.1.2026 | Regolarizzazione acconto IVA 2025 | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestra-li, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficien-te o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:
|
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2025 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’impo-sta coincidente con l’anno solare, possono regolarizza-re, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presen-tazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del mo-dello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 30.1.2026 | Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati | Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 31.1.2026 | Redazione inventario | Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commer-ciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2024. Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| 31.1.2026 | Stampa scritture contabili | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024. Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture con-tabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiara-zione dei redditi.La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conserva-zione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispe-zione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
| 31.1.2026 | Conservazione informatica dei documenti | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avve-nire entro 3 mesi dal termine di presentazione della di-chiarazione dei redditi. |
| 31.1.2026 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di es-sere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
La presentazione dell’autocertificazione:
|
| 31.1.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.1.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.1.2026 | Comunicazione regime transfrontaliero di franchigia IVA | I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
|
| 31.1.2026 | Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscrit-te nel Registro nazionale delle attività sportive dilet-tantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telema-ticamente una dichiarazione riguardante:
Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organi-smo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamen-te attraverso la piattaforma del Registro. |
| 31.1.2026 | Comunicazione erogazioni liberali ricevute | I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
|
| 31.1.2026 | Versamento contributo revisori legali | I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro. |
| 31.1.2026 | Versamento contributo gestori crisi d’impresa | I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro. |
| 31.1.2026 | Versamento contributo amministratori giudiziari | I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il con-tributo annuale per la tenuta dell’Albo:
L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026. |
| 2.2.2026 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
|
| 2.2.2026 | Variazioni redditi dei terreni | I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2025. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le varia-zioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari. |
| 2.2.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”. |
| 2.2.2026 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
|
| 2.2.2026 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale | I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2025, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
|
| 2.2.2026 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara-zione:
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata. |
| 2.2.2026 | Fatturazione imballaggi | I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat-tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci-pienti effettuate nell’anno 2025 con obbligo di restitu-zione, ma non restituiti. |
| 2.2.2026 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato eroga-zioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
|
| 2.2.2026 | Versamento importi residui del modello 730/2025 | I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
|
| 2.2.2026 | Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta | Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
|
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 12 gennaio 2026
Team Consulenza