Circolare mensile dicembre 2025 e gennaio 2026

Circolare mensile dicembre 2025 e gennaio 2026

12 Gennaio 2026

 


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CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2025 e GENNAIO 2026

 

DICEMBRE: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Spese di trasferta e rappresentanza – Disciplina e obblighi di tracciabilità – Chiarimenti
    2. Concordato preventivo 2025-2026 – Regime del ravvedimento 2019-2023 – Versamento delle imposte sostitutive – codici tributo e compilazione del modello F24
    3. Emanazione del “codice degli incentivi” – principali aspetti
    4. Regime opzionale iva per le prestazioni in appalto e subappalto verso imprese di trasporto o di logistica – chiarimenti
    5. Società tra professionisti – requisiti – modifiche
    6. ONLUS – accesso al 5 per mille dell’irpef dal 2026 – obbligo di iscrizione al runts e di riaccreditamento
    7. Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse – Limiti alla detrazione IVA – Proroga al 31.12.2028
    8. Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive – Integrazione della fattura elettronica con il Codice unico di progetto – Modalità
    9. Cessione di case prefabbricate – trattamento ai fini iva
    10. Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) – divieto di compensazione per il cessionario
    11. Gennaio 2026: principali adempimenti

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1SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – DISCIPLINA E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – CHIARIMENTI
 Con la circ. 22.12.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.
1.1TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Con particolare riferimento alle trasferte all’interno del Comune, la cui disciplina è recata dall’art. 51 co. 5 quarto periodo del TUIR, come modificato dall’art. 3 del DLgs. 192/2024, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
Sono esclusi dal reddito imponibile, ove documentate, anche i rimborsi delle spese di:

  • pedaggio;
  • parcheggio.
1.2TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI

In linea generale, a partire dall’1.1.2025 è richiesto il sostenimento delle spese mediante mezzi di pagamento tracciabile, in occasione delle trasferte o missioni dei dipendenti (e soggetti assimilati), per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), sostenute nel territorio dello Stato, ai fini della non concorrenza dei relativi rimborsi alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i rimborsi erogati dall’1.1.2025 a fronte di spese sostenute nel periodo precedente la condizione di tracciabilità dei pagamenti non è invece richiesta.
L’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 51 co. 5 del TUIR (e dall’art. 95 co. 3-bis del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa) si applica:

  • alle trasferte sia all’interno che fuori dal Comune;
  • nel caso in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di piattaforme di mobilità;
  • sulla spesa per l’imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta.

Sono invece esclusi dal vincolo di tracciabilità:

  • i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC, quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
  • i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

Prova del pagamento tracciato
Il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione, ovvero tramite:

  • ricevuta della carta di debito o della carta di credito;
  • copia del bollettino postale, Mav;
  • copia dei pagamenti con PagoPa.

Può essere utilizzato anche l’estratto conto in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

Pagamento in contanti del taxi
Con la precedente risposta a interpello 4.12.2025 n. 302, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, nel caso in cui l’utilizzo da parte del dipendente del taxi sia avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il rimborso di tale spesa concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

1.3SPESE DI RAPPRESENTANZA

Riguardo alle spese di rappresentanza, la circ. 15/2025 conferma che gli obblighi di tracciabilità:

  • a differenza delle trasferte, si applicano anche agli oneri sostenuti all’estero;
  • con riferimento alle spese sostenute nell’ambito del lavoro autonomo professionale, operano soltanto con riferimento alle spese sostenute dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).

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2CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026 – REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2019-2023 – VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE – CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
 Con la ris. 18.12.2025 n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2025-2026 e adottano il regime del ravvedimento per gli anni 2019-2023, ai sensi dell’art. 12-ter del DL 17.6.2025 n. 84, conv. L. 30.7.2025 n. 108.
2.1TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate:

  • a partire dall’1.1.2026;
  • entro il 15.3.2026, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale (1,6%) con decorrenza dal 15.3.2026.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

2.2CODICI TRIBUTO

Per il versamento delle imposte sostitutive dovute devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • “4089”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.
2.3COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo “rateazione/regione/prov./ mese rif.” deve essere indicato “0101”.

Il codice tributo “4091” deve invece essere indicato nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con “0101”.

Versamento rateale
In caso di versamento rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” (sezione “Erario”) o “rateazione/mese rif.” (sezione “Regioni”) del modello F24 è valorizzato nel formato “NNRR”, dove:

  • “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
  • “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è effettuato con i seguenti codici tributo già esistenti:

  • “1668”, in relazione ai codici tributo “4089” e “4090”;
  • “3805”, in relazione al codice tributo “4091”.
2.4SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali può essere eseguito dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Se il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali viene effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, la ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 72 ha stabilito che occorre utilizzare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Nel caso in cui l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali venga invece versata pro quota dai singoli soci, l’Agenzia delle Entrate richiede l’indicazione nel modello F24:

  • nella sezione “Contribuente”, del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento (socio o associato);
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, del codice fiscale della società o associazione;
  • nel campo “Codice identificativo”, del codice “73”, denominato “Contribuente – Società”;
  • del codice tributo “4089”.

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3EMANAZIONE DEL “CODICE DEGLI INCENTIVI” – PRINCIPALI ASPETTI
 Con il DLgs. 27.11.2025 n. 184, pubblicato sulla G.U. 10.12.2025 n. 286, è stato emanato il c.d. “Codice degli incentivi”, in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 160/2023.

Entrata in vigore
Il DLgs. 184/2025 è entrato in vigore l’1.1.2026.

3.1OGGETTO DEL CODICE DEGLI INCENTIVI

Il Codice degli incentivi:

  • armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi);
  • definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni;
  • fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
3.2AMBITO APPLICATIVO

Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di:

  • contributo a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive;
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Le disposizioni del Codice non si applicano però:

  • agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali vige l’applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta;
  • agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore;
  • agli incentivi contributivi, salvo le disposizioni relative al contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi (l’attuazione degli incentivi contributivi resta soggetta alla disciplina di settore).
3.3INCENTIVI FISCALI SOTTO FORMA DI CREDITI D’IMPOSTA

L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede un regime specifico per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli incentivi istituiti dall’1.1.2026 (“istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice”, come stabilito dal successivo art. 25).
Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione, da parte del richiedente, al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

Aiuti di Stato
Nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

3.4CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE

L’art. 16 del DLgs. 184/2025 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se, congiuntamente:

  • gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
  • l’operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l’operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell’operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).

Comunicazione al Ministero delle Imprese e al Ministero del Lavoro
Le imprese devono comunque presentare un’apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese).
In mancanza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.

3.5PREVISIONI IN TEMA DI POLIZZE CATASTROFALI
L’art. 9 co. 1 lett. f) del DLgs. 184/2025 dispone che l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, di cui all’art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni. L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi”.
Pertanto, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione. La stipula della polizza catastrofale, invece, non costituisce requisito di accesso per:

  • gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria (c.d. “incentivi a erogazione automatica”);
  • gli incentivi contributivi.

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4REGIME OPZIONALE IVA PER LE PRESTAZIONI IN APPALTO E SUBAPPALTO VERSO IMPRESE DI TRASPORTO O DI LOGISTICA – CHIARIMENTI
 La circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 14 ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime opzionale che consente l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, con riferimento alle prestazioni, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto, di movimentazione merci o di logistica.
Tale regime è disciplinato dall’art. 1 co. 59 – 63 della L. 207/2024 ed è divenuto operativo dal 30.7.2025, mediante l’emanazione del provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione alla stessa Agenzia dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione.
4.1INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO SOGGETTIVO DEL COMMITTENTE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per individuare puntualmente le imprese committenti ai fini del regime opzionale, può farsi riferimento alla sezione H della classificazione ATECO 2025 (“Trasporto e magazzinaggio”).
La circolare, peraltro, richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti codici attività:

  • 49.20 Trasporto ferroviario di merci;
  • 49.41 Trasporto di merci su strada;
  • 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
  • 51.21 Trasporto aereo di merci;
  • 52.1 Magazzinaggio e deposito;
  • 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
  • 52.24 Movimentazione merci;
  • 52.25 Servizi di logistica;
  • 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.

Viene altresì precisato che, in presenza di una catena di subfornitura, anche i subappaltanti, nella veste di committenti, per aderire al regime opzionale devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori interessati dalla disciplina.

4.2MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per il regime in argomento, esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, ha durata triennale ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello.
Essa riguarda le prestazioni rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nel modello e non si intende genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore.
L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione. Da tale momento, dunque, il committente versa in nome e per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da quest’ultimo.
L’opzione per il regime transitorio non è revocabile, essendo vincolante per un triennio.
È possibile inviare comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni già trasmesse, ma ciò non muta la decorrenza triennale dell’opzione.

4.3EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura è emessa dal prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e deve indicare, oltre all’imponibile, all’aliquota e all’imposta, anche l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1 comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto previsto per le operazioni con il meccanismo dello split payment).
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, però, che le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, la quale si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione.

4.4MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la fattispecie in commento, nel caso in cui sia stata applicata un’IVA non dovuta, il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, può chiedere all’Erario la restituzione della maggiore imposta detratta, disconosciuta e versata a seguito di un accertamento divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.
Il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’IVA.
Considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.Note di variazione
L’Agenzia precisa che resta ferma, per le fatture emesse nell’ambito del regime opzionale, l’applicabilità della procedura per la variazione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’art. 26 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti.
4.5RAPPORTO CON IL REGIME SPECIALE IVA PER GLI AUTOTRASPORTATORI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime opzionale in argomento non è incompatibile con le semplificazioni previste dall’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per gli autotrasportatori, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
Qualora un trasportatore, che opera nell’ambito del regime di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72, abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, è tenuto a:

  • annotare le fatture ricevute, nel registro IVA degli acquisti, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;
  • versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che, a sua volta, ha aderito al regime speciale ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72.

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5SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – REQUISITI – MODIFICHE
 Con l’art. 1 co. 24 della L. 18.12.2025 n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), pubblicata sulla G.U. 19.12.2025 n. 294, sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di Società tra professionisti (STP), di cui all’art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183.

Entrata in vigore
La L. 190/2025 è entrata in vigore il 3.1.2026 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.).

5.1REQUISITI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Viene parzialmente modificato l’art. 10 co. 4 della L. 183/2011, il quale indica i requisiti che una Società tra professionisti deve possedere per poter assumere tale qualifica.
Il nuovo testo dell’art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, in particolare, prevede che, nella STP, “In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette”.
Si chiarisce, quindi, che, in presenza di soci “non professionisti”, il requisito del numero dei soci professionisti e quello della loro quota di partecipazione al capitale sociale – che devono comunque essere tali da consentire, agli stessi professionisti, l’espressione di una maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci – devono sussistere in via alternativa (e non cumulativa) tra loro.
È stato così superato l’orientamento, riferito al precedente testo della norma, che riteneva necessaria, ai fini della qualifica di una società come STP, la ricorrenza contemporanea di entrambi i requisiti, numerico e di capitale.

La norma in questione, nella sua nuova formulazione, dispone, inoltre, che non assumono alcuna rilevanza eventuali pattuizioni sociali o parasociali che deroghino a tali regole, impedendo in tal modo l’aggiramento della previsione normativa con l’inserimento, nello statuto o in patti parasociali, di clausole che – pur in presenza di un numero di soci professionisti superiore ai due terzi e/o di un capitale sociale detenuto per i due terzi dai medesimi soci professionisti – consentano che le decisioni siano assunte dai soci “non professionisti”, anche se in minoranza numerica o titolari di una percentuale minoritaria del capitale sociale.

5.2CONSEGUENZE DEL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DI DUE TERZI

Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2025, restano ferme le conseguenze del venir meno del requisito, in capo ai soci professionisti, della maggioranza dei due terzi nelle decisioni, consistenti nello scioglimento della società e nella sua cancellazione dall’albo, salvo che tale requisito sia stato ripristinato nel termine perentorio di sei mesi.
L’art. 10 co. 4 lett. b) della L. 183/2011, infatti – nella nuova formulazione, leggermente modificata rispetto alla precedente – dispone che “Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi”.
Infine, il nuovo testo normativo fa espressamente salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.

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6ONLUS – ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF DAL 2026 – OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS E DI RIACCREDITAMENTO
 L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 18.12.2025 n. 69, ha reso nota la disponibilità sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2025.
Si tratta dell’ultima pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle ONLUS, in attuazione del regime transitorio di cui all’art. 9 co. 6 del DL 228/2021 e successive proroghe.
6.1OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUNTS

A partire dal 2026, infatti, a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, la disciplina sulle ONLUS è stata abrogata e viene soppressa la relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Gli enti interessati a mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dall’1.1.2026 dovranno quindi iscriversi al RUNTS entro il 31.3.2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS).

6.2ACCREDITAMENTO MEDIANTE IL PORTALE DEL RUNTS

Per le ex ONLUS che si iscrivono al RUNTS l’accreditamento al contributo del 5 per mille deve avvenire con le nuove modalità, cioè tramite il portale del RUNTS.
L’Agenzia delle Entrate, con il suddetto comunicato, ha precisato che:

  • la richiesta di iscrizione al RUNTS e di accredito per il 5 per mille deve essere presentata anche dagli enti già accreditati in qualità di ONLUS e inseriti negli elenchi relativi all’anno finanziario 2025 pubblicati dalla stessa Agenzia il 18.12.2025;
  • questi stessi enti, dall’1.1.2026, devono inoltre far riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (IBAN, richieste di revoca, ecc.).

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7ACQUISTO DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE – LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA – PROROGA AL 31.12.2028
 Con la decisione (UE) 8.12.2025 n. 2529 è stata prorogata, sino al 31.12.2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

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8ACQUISTI OGGETTO DI INCENTIVI PUBBLICI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON IL CODICE UNICO DI PROGETTO – MODALITÀ
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.12.2025 n. 563301, ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, con il codice unico di progetto (CUP).
8.1SERVIZIO WEB PER L’INSERIMENTO DEL CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive erogati dalla Pubblica Amministrazione devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della L. 3/2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell’incentivo.
Qualora la fattura elettronica originaria non contenga la suddetta informazione (o la contenga in maniera errata), il cessionario/committente potrà integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

8.2AMBITO TEMPORALE

L’integrazione delle fatture elettroniche con il CUP, mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.

8.3ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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9CESSIONE DI CASE PREFABBRICATE – TRATTAMENTO AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2025 n. 304, è stato esaminato il trattamento IVA applicabile alla fornitura, da parte di un soggetto passivo non residente in Italia, di case prefabbricate modulari, nei confronti di “privati consumatori” residenti nel territorio dello Stato italiano.
9.1REGIME IVA APPLICABILE

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le case “modulari” posseggono la natura di beni immobili.
Lo si evince dall’art. 13-ter lett. b) del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, in virtù del quale si considera come bene immobile “qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile”.
Inoltre, deve essere considerata la richiesta del cessionario finale di richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%. Tale elemento presuppone che il cessionario sia in possesso dei requisiti per la c.d. agevolazione “prima casa” e, quindi, che egli abbia l’intenzione di utilizzare la casa modulare come sede permanente della propria abitazione.
In quanto beni immobili, le cessioni di case prefabbricate “modulari” sono da ricondurre al regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-bis) del DPR 633/72, salvo che l’impresa cedente possa essere qualificata come “impresa costruttrice” del bene.

9.2ALIQUOTE IVA APPLICABILI

Qualora il bene immobile sia ceduto dall’impresa di costruzione, entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, sussistono le condizioni per assolvere l’IVA con le aliquote ridotte.
Si applica quindi l’aliquota del 10% per la cessione della generalità dei fabbricati a destinazione abitativa non “di lusso” (n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), ovvero l’aliquota del 4% per le medesime cessioni, se il cessionario è in possesso dei requisiti “prima casa” (n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).

9.3DICHIARAZIONE AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI “PRIMA CASA”
Nel caso di dichiarazione mendace dell’acquirente, non sono previste sanzioni in capo alla società cedente il bene.
Si fa infatti riferimento al disposto di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, il cui co. 4 specifica che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a recuperare in capo agli acquirenti la maggiore IVA, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta e quella applicata in forza dell’agevolazione “prima casa” e a irrogare la sanzione pari al 30% della suddetta differenza, oltre agli interessi di mora.
9.4INAPPLICABILITÀ DEL REGIME “OSS”
Con riferimento alla cessione di un bene immobile, un soggetto passivo non residente non può avvalersi del sistema “One stop shop” (OSS), in quanto riservato alle sole vendite a distanza di beni mobili, ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR 633/72.
Per assolvere agli obblighi impositivi tale soggetto è, dunque, tenuto a identificarsi ai fini IVA in Italia o a nominare un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

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10TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) – DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER IL CESSIONARIO
 L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.12.2025 n. 73, ha espressamente rettificato il contenuto della precedente ris. 15.5.2025 n. 32, al fine di chiarire che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, ceduto a un terzo, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario; l’Agenzia fa però salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data della ris. 73/2025.
10.1UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA “DTA”

In merito all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti avvenuta entro il 31.12.2021, l’art. 44-bis del DL 34/2019 ammette, alternativamente:

  • l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • la cessione a terzi, ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73;
  • la cessione a soggetti appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73;
  • la richiesta di rimborso.
10.2CESSIONE A TERZI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO

Nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’art. 43-bis del DPR 602/73; in particolare, tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.
Poiché la cessione a terzi presuppone che il credito d’imposta sia stato chiesto a rimborso, secondo l’Agenzia delle Entrate il cessionario non può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24.

Pertanto, stante il divieto di ulteriore cessione stabilito dall’art. 43-bis del DPR 602/73 e la suddetta impossibilità di utilizzo in compensazione, il cessionario può solo monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto della richiesta di rimborso.

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GENNAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
12.1.2026

Consegna
Certificazioni
per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la-voro dipendente possono comunicare al sostituto d’im-posta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a prece-denti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettua-zione del conguaglio complessivo di fine anno 2025.

12.1.2026

Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di presentazio-ne.

15.1.2026Assistenza fiscale
per il 2026
I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (relativi all’anno 2025) devono darne comuni-cazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
15.1.2026Regolarizzazione
saldo IMU 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in-sufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regola-rizzare le violazioni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026.
15.1.2026Trasmissione
dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devo-no trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazio-ne ricevuti nel mese di dicembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorial-mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.1.2026Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de-vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al-l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla con-segna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta ese-cuzione della prestazione di servizi.

16.1.2026Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem-bre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assi-milati.

Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.

16.1.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A-genzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.1.2026Versamento
ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime-stre ottobre-dicembre 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
16.1.2026Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2025.
16.1.2026Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2026@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

20.1.2026Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registra-tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi-litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
26.1.2026Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomuni-tarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2025, in via obbliga-toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno supe-rato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e di-cembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.1.2026Regolarizzazione
acconto IVA 2025
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestra-li, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficien-te o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026.
29.1.2026Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli REDDITI, IRAP e CNM 2025
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’impo-sta coincidente con l’anno solare, possono regolarizza-re, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presen-tazione dei modelli:

  • REDDITI 2025;
  • IRAP 2025 (se soggetto passivo);
  • CMN 2025 (in caso di adesione al regime del con-solidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazio-ni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (red-diti, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:

  • mediante la presentazione in via telematica, diret-tamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi-nimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

29.1.2026Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli 770/2025
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del mo-dello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazio-ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:

  • mediante la presentazione in via telematica, diret-tamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri-dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

30.1.2026Presentazione
domande credito d’imposta per
l’acquisto di
prodotti riciclati
Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:

  • al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;
  • esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.1.2026Redazione
inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commer-ciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
31.1.2026Stampa
scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture con-tabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiara-zione dei redditi.La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conserva-zione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispe-zione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
31.1.2026Conservazione
informatica dei
documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2024;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archivia-zione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avve-nire entro 3 mesi dal termine di presentazione della di-chiarazione dei redditi.

31.1.2026Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di es-sere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafi-ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichia-rante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di for-nitura di energia elettrica, di un apparecchio te-levisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’ab-bonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’A-genzia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;
  • dall’1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.
31.1.2026Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog-gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se-condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.1.2026Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem-bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se-condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.1.2026Comunicazione
regime
transfrontaliero di franchigia IVA
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
31.1.2026Aggiornamento dati del Registro
nazionale delle
attività sportive
dilettantistiche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscrit-te nel Registro nazionale delle attività sportive dilet-tantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telema-ticamente una dichiarazione riguardante:

  • l’aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;
  • l’aggiornamento degli amministratori in carica;
  • i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
  • ogni altra modifica intervenuta nell’anno 2025.

Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organi-smo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamen-te attraverso la piattaforma del Registro.

31.1.2026Comunicazione
erogazioni liberali
ricevute
I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto erogatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2026Versamento
contributo
revisori legali
I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.
31.1.2026Versamento
contributo
gestori crisi
d’impresa
I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro.
31.1.2026Versamento
contributo
amministratori
giudiziari
I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il con-tributo annuale per la tenuta dell’Albo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026.

2.2.2026Comunicazione
spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del-l’Economia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.
2.2.2026Variazioni redditi
dei terreni
I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2025.
Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le varia-zioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
2.2.2026Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gen-naio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz-zare il modello “F24 versamenti con elementi identifica-tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.2.2026Credito d’imposta
gasolio per
autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazio-ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.2.2026Dichiarazione
imposta di bollo
virtuale
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2025, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an-no 2025;
  • procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2026.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
2.2.2026Dichiarazione
imposta di bollo per atti trasmessi al
Registro delle
imprese
I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara-zione:

  • contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2025 al Registro delle imprese su supporto infor-matico o mediante trasmissione telematica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2025 e in acconto per l’anno 2026.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.

2.2.2026Fatturazione
imballaggi
I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat-tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci-pienti effettuate nell’anno 2025 con obbligo di restitu-zione, ma non restituiti.
2.2.2026Comunicazione
erogazioni liberali
effettuate
I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato eroga-zioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:

  • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.
2.2.2026Versamento
importi residui
del modello 730/2025
I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
2.2.2026Pagamento
del canone RAI
per l’anno 2026
non addebitato
in bolletta
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato) e il 31.7.2026;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato), il 30.4.2026, il 31.7.2026 e il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 12 gennaio 2026

Team Consulenza


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