
Circolare mensile febbraio e marzo 2025
10 Marzo 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2025
FEBBRAIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Unità immobiliari con interventi superbonus – Omesso aggiornamento catastale – Inviti a regolarizzare – Disposizioni attuative
- Detrazione per interventi “edilizi” – Opzione per sconto/cessione – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
- Imposta di bollo e tassa di concessione governativa sui libri sociali – Criteri di determinazione
- Credito d’imposta per investimenti TRANSIZIONE 5.0 – aggiornamento delle faq
- Kit promozionale assegnato ai migliori clienti – disciplina ai fini ires, irap e iva
- Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2025
- Nuovo regime per i lavoratori impatriati – requisito della residenza estera
- Periodo minimo di residenza estera pregressa per i Lavoratori autonomi impatriati
- Distacco del personale – rilevanza ai fini iva per i contratti stipu-lati dall’1.1.2025 – condizioni
- Appalti pubblici – ritenute a garanzia – modalità di fatturazione
- Noleggio di centro polisportivo – prestazioni rese da società sportiva dilettantistica – regime di esclusione iVA – condizioni
- Cessione di beni trasferiti all’estero – Assenza del presupposto territoriale – Irrilevanza ai fini IVA
- Stabile organizzazione in italia – intervento su vendite effettuate in Italia – trattamento ai fini IVA
- MARZO 2025: principali adempimenti
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1 | UNITÀ IMMOBILIARI CON INTERVENTI SUPERBONUS – OMESSO AGGIORNA-MENTO CATASTALE – INVITI A REGOLARIZZARE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
In attuazione dell’art. 1 co. 86 e 87 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), il provv. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 38133 ha definito la disciplina degli inviti all’adempimento spontaneo trasmessi ai contribuenti che non hanno provveduto all’aggiornamento degli archivi catastali con riguardo agli immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020. | |
1.1 | VERIFICA DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE Con riferimento alle unità immobiliari interessate dagli interventi superbonus, sulla base di specifiche liste selettive, l’Agenzia delle Entrate verifica se, laddove prevista, è stata presentata dall’intestatario del fabbricato la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 (c.d. DOCFA), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale del fabbricato (art. 1 co. 86 della L. 213/2023).
Se, all’esito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate riscontra il mancato aggiornamento degli archivi catastali, può inviare al contribuente, ai sensi dell’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014, un’apposita comunicazione (art. 1 co. 87 della L. 213/2023). Si tratta delle c.d. lettere di compliance, volte ad agevolare l’adempimento spontaneo del contribuente, relativo, nel caso di specie, agli obblighi di aggiornamento catastale. |
1.2 | CRITERI DI VERIFICA Nel corso della risposta all’interrogazione parlamentare 12.2.2025 n. 5-03532, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una prima fase, l’invio delle predette comunicazioni riguarderà gli intestatari di immobili, oggetto degli interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, che allo stato attuale risultano iscritti in Catasto:
L’Agenzia rileva infatti che, in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l’esecuzione degli interventi possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile, tale da richiedere l’aggiornamento catastale. |
1.3 | COMUNICAZIONE PER L’ADEMPIMENTO SPONTANEO Il provv. 7.2.2025 n. 38133 stabilisce che la comunicazione di compliance viene inviata dall’Agenzia delle Entrate mediante PEC (al domicilio digitale presente nell’elenco INI-PEC di cui all’art. 6-bis co. 2 del DLgs. 82/2005) oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La medesima comunicazione viene inoltre resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente. Quanto al contenuto, nella comunicazione vengono riportate le informazioni necessarie affinché il contribuente possa valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, la comunicazione contiene:
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1.4 | FACOLTÀ DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE Preso atto dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, indicati nella comunicazione di compliance, il contribuente (anche mediante un proprio delegato) può fornire chiarimenti e idonea documentazione (tramite il predetto servizio “Consegna documenti e istanze”) nel caso in cui:
In alternativa, l’intestatario catastale, che ha avuto conoscenza delle informazioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate con la lettera di compliance, può regolarizzare la propria posizione, presentando apposita dichiarazione ex art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati. Riduzione delle sanzioni con la regolarizzazioneSe l’intestatario catastale regolarizza, la sanzione per il mancato aggiornamento catastale nei termini, prevista dall’art. 31 del RDL 652/39 (cui rinvia l’art. 60 del DPR 1142/49), è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97. |
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2 | DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER SCONTO/CESSIONE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI |
Entro il 16.3.2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o la cessione della detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativa alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi “edilizi” elencati al comma 2 del citato articolo (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873). | |
2.1 | LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OPZIONE Dato che la possibilità di optare per la cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17.2.2023 dall’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e dall’art. 1 del DL 39/2024, in relazione alle spese 2024 potranno optare coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste. |
2.2 | SOSTENIMENTO DELLE SPESE AL 30.3.2024 Per poter optare per la cessione/sconto è necessario che sia soddisfatto l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 secondo cui, alla data del 30.3.2024, deve essere sostenuta la “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. Al riguardo, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2025 n. 26 ha ulteriormente chiarito che:
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3 | IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI – CRITERI DI DETERMINAZIONE |
Con la risposta a interpello 20.2.2025 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi. | |
3.1 | AMBITO APPLICATIVO DELL’IMPOSTA DI BOLLO L’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72). Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, la quale ha messo in evidenza i diversi modi di determinazione e di versamento dell’imposta di bollo a seconda delle modalità di tenuta del libro o del registro. |
3.2 | REGISTRO SU SUPPORTO CARTACEO Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23. |
3.3 | REGISTRO TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014; il versamento è eseguito con il modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. 6.12.2006 n. 36 (§ 2) relativo al previgente DM 23.1.2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17.6.2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c. |
3.4 | NOZIONE DI REGISTRAZIONE Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” deve essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o all’uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse. Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe. Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione). |
3.5 | AMBITO APPLICATIVO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali, la tassa è pari a 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di esse. |
Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, la risposta a interpello precisa che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni). |
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4 | CREDITO D’IMPOSTA per investimenti TRANSIZIONE 5.0 – AGGIORNAMENTO DELLE FAQ |
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le FAQ, da ultimo aggiornate al 24.2.2025, relative al credito d’imposta per investimenti 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 co. 427 – 429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). | |
4.1 | In particolare, l’aggiornamento riguarda:
Alcune FAQ sono state inoltre eliminate/modificate per effetto delle nuove disposizioni. |
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5 | KIT PROMOZIONALE ASSEGNATO AI MIGLIORI CLIENTI – DISCIPLINA AI FINI IRES, IRAP E IVA |
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.2.2025 n. 25 è stata precisata la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato. | |
5.1 | FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO La srl istante (commerciante all’ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto un accordo commerciale a due categorie di clienti. Accordo per i clienti “strategici”Ai clienti definiti “strategici” la società ha proposto l’attribuzione di un kit promozionale (prodotti di abbigliamento, sui quali viene apposto il marchio scelto dallo stesso cliente) al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici. Accordo per i clienti “profile”Ad altri clienti (definiti “profile”) è stato proposto un accordo che attribuisce, nel contempo:
punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma on line gestita da una società terza. |
5.2 | DISCIPLINA AI FINI IRES I costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono inerenti e, quindi, deducibili ai fini IRES. Infatti, sia le circostanze che inducono la società a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti, sia le modalità di riconoscimento dell’incentivo appaiono idonee ad aumentare i ricavi derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione. |
5.3 | DISCIPLINA AI FINI IRAP Ai fini IRAP, gli oneri imputati a Conto economico in applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile. Pertanto, i suddetti costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono deducibili per l’importo stanziato in bilancio. |
5.4 | DISCIPLINA AI FINI IVA L’operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell’ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72. Ciò vale anche per i beni che i clienti “profile” possono scegliere, riscattando i punti accumulati, sul catalogo della piattaforma on line gestita da una società terza. |
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6 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025 |
L’INPS, con la circ. 7.2.2025 n. 38, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2025 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,30 punti percentuali rispetto al 2024 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni, raggiungendo anche per essi la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011. | |
6.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24%. Dal 2025, tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell’aliquota ridotta del 23,70%. Per il reddito eccedente l’importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%. |
6.2 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24,48%. Dal 2025, tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell’aliquota ridotta del 24,18%. Per il reddito eccedente l’importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquote è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%. |
6.3 | RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
6.4 | NUOVA RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti. Soggetti interessatiL’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
Anche gli imprenditori in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 possono beneficiare dell’agevolazione. DurataL’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Ulteriori istruzioniNella circ. 7.2.2025 n. 38, l’INPS ha reso noto che con una successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla suddetta agevolazione e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda. |
6.5 | CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
6.6 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il minimale di reddito per il 2025, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.555,00 euro (prima 18.415,00 euro). |
6.7 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il massimale di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
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6.8 | ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024. |
6.9 | MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
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7 | NUOVO REGIME PER I LAVORATORI IMPATRIATI – REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA |
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 20.2.2025 n. 41 e 28.2.2025 n. 53, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni alle quali opera il requisito della residenza estera di sei o sette periodi d’imposta, previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, riguardante il nuovo regime degli impatriati. | |
7.1 | PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 stabilisce che, ai fini agevolativi, è necessario che, in via ordinaria, i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Tuttavia, in base alla stessa norma, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è innalzato a sei periodi d’imposta se vi è “continuità” tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia. È il caso del lavoratore impiegato all’estero presso la società X, che, trasferitosi in Italia, continui a lavorare presso la stessa società X o presso una società dello stesso gruppo. Il requisito della residenza estera aumenta a sette periodi d’imposta se, verificata la condizione della continuità tra datore estero e datore di lavoro “post rientro” in Italia, è altresì verificata quella per cui il lavoratore, “prima del suo trasferimento all’estero”, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Quindi, se lo stesso lavoratore già lavorava per la società X (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all’estero, il periodo di osservazione sale a sette anni. |
7.2 | VERIFICA DELLA CONTINUTÀ TRA I DATORI DI LAVORO L’Agenzia delle Entrate specifica come la sussistenza del requisito della residenza estera vada valutata “nel periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia”, verificando se, al rientro in Italia, la persona continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero “durante il periodo di imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento”. Pertanto, specifica ancora l’Agenzia, nel caso del medesimo lavoratore che rientri in Italia nel 2024, per svolgere attività per la medesima società X presso cui ha lavorato all’estero ma solo fino al 2020, avendo poi interrotto il rapporto di lavoro, il periodo minimo di residenza estera è pari a tre anni. Ciò in quanto la coincidenza del datore di lavoro assume rilevanza solo se verificata nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia. |
7.3 | RESIDENZA ESTERA PARI A SEI PERIODI D’IMPOSTA La situazione da cui prende spunto il chiarimento reso nella risposta a interpello 41/2025 era quella di un lavoratore che negli anni 2015-2018 aveva prestato attività in Italia presso due diversi datori di lavoro:
Successivamente, la persona si era trasferita all’estero, lavorando presso la società C, anch’essa appartenente al gruppo H. Nel 2025 la persona rientrava in Italia, tornando a lavorare presso la società A del gruppo H. In tal caso, l’Agenzia ha richiesto un periodo minimo di residenza estera pari a sei periodi d’imposta, in quanto nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero la persona lavorava per la società B, esterna al gruppo, spezzando quindi la continuità richiesta per l’innalzamento a sette periodi d’imposta. |
7.4 | RESIDENZA ESTERA PARI A SETTE PERIODI D’IMPOSTA La situazione esaminata nella risposta a interpello 53/2025 è invece quella relativa ad una persona che aveva lavorato fino all’inizio del 2019 per una società italiana D, per poi trasferirsi all’estero presso la sede estera della stessa società D fino al 30.6.2024. Da tale data il rapporto di lavoro con la società D veniva interrotto per iniziare un’attività lavorativa autonoma. Dall’1.1.2025 la persona faceva rientro in Italia tornando alle dipendenza della società D. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate i sei mesi di attività di lavoro autonomo non interrompono il legame di continuità (tra datore di lavoro estero e post impatrio) che rende necessario l’innalzamento del requisito; in aggiunta, il fatto che prima dell’espatrio la persona avesse già lavorato alle dipendenze della società presso la quale lavora al rientro comporta che il periodo minimo di residenza estera è pari a sette anni. |
7.5 | FRUIZIONE CONTESTUALE DEL BENEFICIO PER ENTRAMBI I GENITORI La risposta a interpello 53/2025 esamina anche la previsione di cui all’art. 5 co. 4 del DLgs. 209/2023, in base alla quale la detassazione è pari al 60% in presenza di un figlio minore. Al riguardo, viene chiarito che:
in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza del beneficio rafforzato ad uno solo dei genitori, lo stesso opera, nel rispetto di ogni altra condizione, per entrambi i genitori. |
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8 | PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA PER I LAVORATORI AUTONOMI IMPATRIATI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.2.2025 n. 22, ha precisato che l’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 deve essere interpretato nel senso che in tutti i casi in cui l’impatriato svolga in Italia un’attività di lavoro autonomo che veda come committente l’ex datore di lavoro estero è richiesto un periodo minimo di residenza estera di sei o sette anni; e ciò, pare di comprendere, anche se l’ex datore di lavoro è uno solo dei committenti dell’impatriato. | |
8.1 | REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA PREGRESSA In base alla norma richiamata, se il lavoratore presta la sua attività in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento o in favore di un soggetto dello stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera pregressa (ordinariamente, pari a tre periodi d’imposta), è incrementato:
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8.2 | CONDIZIONI PER IL LAVORATORE AUTONOMO Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una persona di nazionalità francese che aveva già lavorato in Italia sino al marzo del 2018 e che si era poi trasferita in Svizzera, lavorando a Zurigo con contratto di lavoro subordinato sino all’agosto del 2024; da questa data la persona, trasferitasi in Italia, ha stipulato un contratto di consulenza con la stessa società di Zurigo (unico committente dell’interessata). Secondo l’Agenzia delle Entrate è ammessa la fruizione dell’agevolazione relativa agli impatriati poiché la persona vantava almeno sei anni di residenza pregressa (dal 2018 al 2023). È quindi richiesto un periodo di residenza estera superiore all’ordinario, in quanto, secondo l’Agenzia, l’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 non specifica la tipologia contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti (al fine dell’allungamento del periodo di residenza pregressa), con la conseguenza che in tutti i casi in cui vi siano prestazioni (anche di lavoro autonomo) a favore dello stesso ex datore questo periodo va assunto in sei o sette anni. |
8.3 | ASPETTI CRITICI L’interpello, nel prevedere tale conseguenza se l’impatriato rende le proprie prestazioni professionali “anche nei confronti del precedente datore di lavoro estero”, parrebbe portare il principio alle estreme conseguenze, imponendo il periodo di sei o sette anni non solo nel caso di monocommittenza, ma anche nelle situazioni in cui l’ex datore è uno solo tra i clienti dell’impatriato. |
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9 | DISTACCO DEL PERSONALE – RILEVANZA AI FINI IVA PER I CONTRATTI STIPU-LATI DALL’1.1.2025 – CONDIZIONI |
Con la risposta a interpello 18.2.2025 n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha delineato le condizioni per l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di distacco del personale, poste in essere in forza di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025. | |
9.1 | QUADRO NORMATIVO Per effetto dell’art. 16-ter del DL 131/2024 conv. L. 166/2024, è stato abrogato l’art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale prevedeva uno speciale regime di esclusione da IVA per i distacchi e/o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Con il venire meno della menzionata disciplina, il distacco e/o il prestito di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Valgono i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 11.3.2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui le prestazioni relative al distacco e/o al prestito di personale sono rilevanti ai fini IVA, “a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”. |
Per espressa previsione dell’art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente all’1.1.2025:
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9.2 | CASO DI SPECIE Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda due società non appartenenti allo stesso gruppo. L’accordo prevede che alla società distaccataria sia richiesto solamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a pié di lista nei cedolini stipendiali), senza alcuna marginalità. L’Agenzia delle Entrate rileva che, a prescindere dall’assenza di un “mark up”, l’operazione può considerarsi rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzata dal requisito dell’onerosità ed essendo riscontrabile nel caso in esame un nesso diretto tra la prestazione della società distaccante e la controprestazione resa dalla distaccataria, poiché si evidenzia che gli importi versati in favore della distaccante e il distacco di personale di quest’ultima “si condizionano reciprocamente”. Sulla base di questi presupposti, è integrata una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in quanto resa in adempimento di un accordo stipulato a decorrere dall’1.1.2025, e, di conseguenza, gli importi erogati dalla società distaccataria a favore della distaccante a titolo di rimborso del costo sostenuto per ciascun lavoratore distaccato dovranno essere assoggettati ad imposta. |
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10 | APPALTI PUBBLICI – RITENUTE A GARANZIA – MODALITÀ DI FATTURAZIONE |
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2025 n. 52 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità di fatturazione, con il meccanismo dello split payment, delle prestazioni soggette alla “ritenuta a garanzia” prevista dal DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). | |
10.1 | BASE IMPONIBILE IVA Le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA dell’operazione, poiché il loro ammontare è parte integrante del corrispettivo che spetta all’appaltatore/prestatore. Quest’ultimo può emettere la fattura per l’intero corrispettivo, comprensivo della quota relativa alla ritenuta subita. |
10.2 | ESIGIBILITÀ IVA L’esigibilità dell’IVA sulle somme a titolo di ritenuta resta ancorata, però, al momento del pagamento delle stesse, salvo che l’ente pubblico committente decida di anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure a quello della registrazione della medesima, come previsto dall’art. 3 del DM 23.1.2015 per le operazioni a cui si applica lo split payment. |
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11 | NOLEGGIO DI CENTRO POLISPORTIVO – PRESTAZIONI RESE DA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – REGIME DI ESCLUSIONE IVA – CONDIZIONI |
Con la risposta a interpello 17.2.2025 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di noleggio di un impianto sportivo rese:
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11.1 | REGIME DI “DECOMMERCIALIZZAZIONE” IVA Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 (nel testo attualmente applicabile, ossia anteriormente alle modifiche disposte dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 che saranno applicabili dall’1.1.2026) esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da enti associativi, laddove siano rispettate alcune condizioni. Nello specifico, occorre che le operazioni siano rese:
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11.2 | CONDIZIONI PER L’ESCLUSIONE DA IVA Sotto il profilo soggettivo, è stato normativamente sancito che il regime di esclusione IVA si applica anche alle SSD costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (art. 3 del DL 113/2024). Pertanto, nel caso specifico tale condizione risulta rispettata. In merito agli altri requisiti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possano estendersi anche agli effetti dell’IVA i chiarimenti resi in materia di decommercializzazione ai fini IRES per gli enti associativi, stante il contenuto speculare dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 rispetto all’art. 148 co. 3 del TUIR. Pertanto, la condizione di appartenenza degli enti beneficiari a un’unica organizzazione locale o nazionale può considerarsi realizzata, anche ai fini IVA, quando sia la ASD/SSD prestatrice, sia la ASD/SSD destinataria della prestazione sono affiliate alla medesima Federazione sportiva (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18, punto 7.8). |
11.3 | CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI Inoltre, così come chiarito ai fini della decommercializzazione ai fini IRES, anche agli effetti dell’IVA l’attività si considera svolta in conformità alle finalità istituzionali laddove costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente. Peraltro, il fatto che l’art. 9 del DLgs. 36/2021 qualifichi come “strumentali” le attività di gestione di impianti sportivi, tra cui è riconducibile quella di noleggio, non è sufficiente di per sé a ritenere che tali attività siano svolte in ogni caso in conformità alle finalità istituzionali. Occorre quindi guardare al concreto utilizzo dell’impianto noleggiato. Nel caso specifico, dunque, le prestazioni di noleggio possono considerarsi escluse da IVA a condizione che “l’impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell’attività sportiva”, che rappresenta l’oggetto sociale della SSD. |
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12 | CESSIONE DI BENI TRASFERITI ALL’ESTERO – ASSENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE – IRRILEVANZA AI FINI IVA |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.2.2025 n. 34, ha confermato che si è in presenza di una cessione all’esportazione, rilevante ai fini IVA e non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72, qualora, unitamente al trasporto o alla spedizione del bene fuori dal territorio dell’Unione europea, si perfezioni anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale sugli stessi. In assenza di tali requisiti, la cessione della merce che si trova in un Paese terzo in seguito all’esportazione franco valuta non è territorialmente rilevante secondo quanto disposto dall’art. 7-bis del DPR 633/72. | |
12.1 | CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE SOLO SE C’È IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ L’Agenzia delle Entrate ricorda che si realizza una cessione all’esportazione quando l’invio dei beni in uno Stato extra-UE in regime franco valuta per la successiva cessione al cliente estero “avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti” (si veda anche la ris. 13.12.2013 n. 94). In tale contesto, le merci appaiono “sin dall’inizio” condizionate “all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento”. |
12.2 | CASO DI SPECIE Nel caso in esame i beni vengono trasferiti da un soggetto passivo italiano (Alfa) in un deposito sito in USA dal quale il soggetto che si occupa dello stoccaggio preleva i beni per la successiva vendita ai clienti di Alfa, senza assumerne la proprietà. Non si verificano, dunque, le circostanze per ritenere che l’invio dei beni sia stato condizionato a un successivo trasferimento della proprietà dei beni al cliente estero per le sue finalità di approvvigionamento. Le cessioni poste in essere da Alfa negli USA difettano del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/73, atteso che il trasferimento della proprietà avviene “durante la loro permanenza all’estero” (C.M. 15.7.99 n. 156/E) e dovranno essere pertanto documentate da una fattura “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72. |
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13 | STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – INTERVENTO SU VENDITE EFFETTUATE IN ITALIA – TRATTAMENTO AI FINI IVA |
Con la risposta a interpello 13.2.2025 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni al ricorrere delle quali l’intervento su operazioni realizzate in Italia, da parte di una stabile organizzazione di una società non residente, possa essere considerato “qualificante” ai fini dell’applicazione dell’IVA. | |
13.1 | QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI A norma dell’art. 53 par. 1 del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, devono ricorrere due condizioni affinché l’intervento di una stabile organizzazione si possa configurare come “qualificante”, vale a dire che la stessa sia caratterizzata da:
Inoltre, secondo il par. 2 dello stesso art. 53, se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si ritiene che la stabile organizzazione non partecipi “a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati” per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, “prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”. Secondo la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate (cfr. risposte a interpello n. 52/2021 e 57/2023), l’analisi deve essere condotta caso per caso. |
13.2 | CASO DI SPECIE Sulla base degli elementi di fatto, esaminati nella risposta a interpello 33/2025, emerge che l’attività posta in essere dalla stabile organizzazione italiana comprende sia la fase pre vendita (analisi di mercato, ricerca dei clienti, consulenza logistica, ecc.), sia quella post vendita (assistenza per guasti, ecc.) Dati questi elementi, l’Agenzia delle Entrate considera “qualificante” l’intervento della stabile organizzazione in Italia, risultando le attività da essa compiute come “inerenti alla cessione dei beni” al cliente nazionale e quale “sintomo di un sufficiente grado di autonomia” rispetto alla casa madre non residente. Di conseguenza, in relazione alle operazioni poste in essere in Italia:
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MARZO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
14.3.2025 | Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2024, hanno tempo fino al 14 marzo per aggiornare i dati che compaiono sul RASD:
Le modifiche o gli aggiornamenti devono essere trasmessi con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro. |
15.3.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
16.3.2025 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi | I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di:
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17.3.2025 | Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi | I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2024:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”). Se la certificazione relativa al 2024 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2025. |
17.3.2025 | Certificazione dividendi | I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023). |
17.3.2025 | Certificazione capital gain | I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2024. L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello. |
17.3.2025 | Altre certificazioni | I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
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17.3.2025 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”). Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o pro-fessione abituale di soggetti diversi dai suddetti contri-buenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025. Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). |
17.3.2025 | Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2025 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2025. La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2025. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti. |
17.3.2025 | Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali | Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. |
17.3.2025 | Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica | Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2024, per il pagamento delle spese per:
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17.3.2025 | Trasmissione dati spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
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17.3.2025 | Trasmissione dati mutui | I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati contratti assicurativi | Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
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17.3.2025 | Trasmissione dati contributi previdenziali | Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati previdenza complementare | Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie | Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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17.3.2025 | Trasmissione dati spese funebri | I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati spese asili nido | Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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17.3.2025 | Trasmissione dati spese scolastiche | Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica. |
17.3.2025 | Trasmissione dati spese universitarie | Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati rimborsi spese universitarie | I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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17.3.2025 | Trasmissione dati erogazioni liberali | Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica che nell’anno 2023 hanno conseguito entrate superiori a 220.000 euro devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
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17.3.2025 | Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico | Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via tele-matica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica. |
17.3.2025 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
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17.3.2025 | Versamento saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
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17.3.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
17.3.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non è di almeno 500,00 euro. |
17.3.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025. |
17.3.2025 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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17.3.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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25.3.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022 |
31.3.2025 | Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale | I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria. Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
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31.3.2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025. |
31.3.2025 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:
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31.3.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025. |
31.3.2025 | Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025. |
31.3.2025 | Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
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31.3.2025 | Presentazione domande per il | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
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31.3.2025 | Presentazione domande per il “bonus quotazione” | Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2024 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.3.2025 | Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici” | Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.3.2025 | Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati | I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
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31.3.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate |
31.3.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.3.2025 | Dichiarazione per la “Tobin tax” | I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 10 marzo 2025
Team Consulenza