Circolare mensile febbraio e marzo 2025

Circolare mensile febbraio e marzo 2025

10 Marzo 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2025

 

FEBBRAIO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Unità immobiliari con interventi superbonus – Omesso aggiornamento catastale – Inviti a regolarizzare – Disposizioni attuative
  2. Detrazione per interventi “edilizi” – Opzione per sconto/cessione – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
  3. Imposta di bollo e tassa di concessione governativa sui libri sociali – Criteri di determinazione
  4. Credito d’imposta per investimenti TRANSIZIONE 5.0 – aggiornamento delle faq
  5. Kit promozionale assegnato ai migliori clienti – disciplina ai fini ires, irap e iva
  6. Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2025
  7. Nuovo regime per i lavoratori impatriati – requisito della residenza estera
  8. Periodo minimo di residenza estera pregressa per i Lavoratori autonomi impatriati
  9. Distacco del personale – rilevanza ai fini iva per i contratti stipu-lati dall’1.1.2025 – condizioni
  10. Appalti pubblici – ritenute a garanzia – modalità di fatturazione
  11. Noleggio di centro polisportivo – prestazioni rese da società sportiva dilettantistica – regime di esclusione iVA – condizioni
  12. Cessione di beni trasferiti all’estero – Assenza del presupposto territoriale – Irrilevanza ai fini IVA
  13. Stabile organizzazione in italia – intervento su vendite effettuate in Italia – trattamento ai fini IVA
  14. MARZO 2025: principali adempimenti

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1UNITÀ IMMOBILIARI CON INTERVENTI SUPERBONUS – OMESSO AGGIORNA-MENTO CATASTALE – INVITI A REGOLARIZZARE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 In attuazione dell’art. 1 co. 86 e 87 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), il provv. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 38133 ha definito la disciplina degli inviti all’adempimento spontaneo trasmessi ai contribuenti che non hanno provveduto all’aggiornamento degli archivi catastali con riguardo agli immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
1.1VERIFICA DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE

Con riferimento alle unità immobiliari interessate dagli interventi superbonus, sulla base di specifiche liste selettive, l’Agenzia delle Entrate verifica se, laddove prevista, è stata presentata dall’intestatario del fabbricato la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 (c.d. DOCFA), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale del fabbricato (art. 1 co. 86 della L. 213/2023).

 

Se, all’esito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate riscontra il mancato aggiornamento degli archivi catastali, può inviare al contribuente, ai sensi dell’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014, un’apposita comunicazione (art. 1 co. 87 della L. 213/2023).

Si tratta delle c.d. lettere di compliance, volte ad agevolare l’adempimento spontaneo del contribuente, relativo, nel caso di specie, agli obblighi di aggiornamento catastale.

1.2CRITERI DI VERIFICA

Nel corso della risposta all’interrogazione parlamentare 12.2.2025 n. 5-03532, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una prima fase, l’invio delle predette comunicazioni riguarderà gli intestatari di immobili, oggetto degli interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, che allo stato attuale risultano iscritti in Catasto:

  • privi di rendita catastale;
  • o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento.

L’Agenzia rileva infatti che, in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l’esecuzione degli interventi possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile, tale da richiedere l’aggiornamento catastale.

1.3COMUNICAZIONE PER L’ADEMPIMENTO SPONTANEO

Il provv. 7.2.2025 n. 38133 stabilisce che la comunicazione di compliance viene inviata dall’Agenzia delle Entrate mediante PEC (al domicilio digitale presente nell’elenco INI-PEC di cui all’art. 6-bis co. 2 del DLgs. 82/2005) oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione viene inoltre resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.

Quanto al contenuto, nella comunicazione vengono riportate le informazioni necessarie affinché il contribuente possa valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, la comunicazione contiene:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del contribuente;
  • l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex 121 del DL 34/2020, presentata in relazione agli interventi agevolati con il superbonus;
  • l’invito a fornire (qualora necessario) chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
1.4FACOLTÀ DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Preso atto dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, indicati nella comunicazione di compliance, il contribuente (anche mediante un proprio delegato) può fornire chiarimenti e idonea documentazione (tramite il predetto servizio “Consegna documenti e istanze”) nel caso in cui:

  • ritenga che i dati comunicati sono inesatti;
  • o comunque intenda fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei quali non si è resa obbligatoria, nel caso di specie, la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale.

In alternativa, l’intestatario catastale, che ha avuto conoscenza delle informazioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate con la lettera di compliance, può regolarizzare la propria posizione, presentando apposita dichiarazione ex art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati.

Riduzione delle sanzioni con la regolarizzazione

Se l’intestatario catastale regolarizza, la sanzione per il mancato aggiornamento catastale nei termini, prevista dall’art. 31 del RDL 652/39 (cui rinvia l’art. 60 del DPR 1142/49), è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

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2DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER SCONTO/CESSIONE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI
 Entro il 16.3.2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o la cessione della detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativa alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi “edilizi” elencati al comma 2 del citato articolo (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873).
2.1LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OPZIONE

Dato che la possibilità di optare per la cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17.2.2023 dall’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e dall’art. 1 del DL 39/2024, in relazione alle spese 2024 potranno optare coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste.

2.2SOSTENIMENTO DELLE SPESE AL 30.3.2024

Per poter optare per la cessione/sconto è necessario che sia soddisfatto l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 secondo cui, alla data del 30.3.2024, deve essere sostenuta la “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Al riguardo, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2025 n. 26 ha ulteriormente chiarito che:

  • devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30.3.2024 sia sostenuta parte della spesa, “documentata da fattura, per lavori già effettuati”;
  • dalla locuzione “lavori già effettuati” sono escluse le spese professionali, le spese sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi).

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3IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI – CRITERI DI DETERMINAZIONE
 Con la risposta a interpello 20.2.2025 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
3.1AMBITO APPLICATIVO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, la quale ha messo in evidenza i diversi modi di determinazione e di versamento dell’imposta di bollo a seconda delle modalità di tenuta del libro o del registro.

3.2REGISTRO SU SUPPORTO CARTACEO

Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.

3.3REGISTRO TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA

Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014; il versamento è eseguito con il modello F24.

Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. 6.12.2006 n. 36 (§ 2) relativo al previgente DM 23.1.2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17.6.2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.

3.4NOZIONE DI REGISTRAZIONE

Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” deve essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o all’uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.

Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe.

Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina “fisica” dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione).

3.5AMBITO APPLICATIVO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali, la tassa è pari a 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

 Ribadendo quanto già indicato con riguardo all’imposta di bollo, la risposta a interpello precisa che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

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4CREDITO D’IMPOSTA per investimenti TRANSIZIONE 5.0 – AGGIORNAMENTO DELLE FAQ
 Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le FAQ, da ultimo aggiornate al 24.2.2025, relative al credito d’imposta per investimenti 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 co. 427 – 429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
4.1In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione di tale disposizione;
  • la FAQ 2.17, relativa ai contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la FAQ 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per il credito d’imposta Transizione 4.0;
  • la FAQ 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni;
  • la modifica della FAQ 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’art. 5 co. 1 lett. d) del DM 24.7.2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Alcune FAQ sono state inoltre eliminate/modificate per effetto delle nuove disposizioni.

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5KIT PROMOZIONALE ASSEGNATO AI MIGLIORI CLIENTI – DISCIPLINA AI FINI IRES, IRAP E IVA
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.2.2025 n. 25 è stata precisata la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato.
5.1FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO

La srl istante (commerciante all’ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto un accordo commerciale a due categorie di clienti.

Accordo per i clienti “strategici”

Ai clienti definiti “strategici” la società ha proposto l’attribuzione di un kit promozionale (prodotti di abbigliamento, sui quali viene apposto il marchio scelto dallo stesso cliente) al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici.

Accordo per i clienti “profile”

Ad altri clienti (definiti “profile”) è stato proposto un accordo che attribuisce, nel contempo:

  • un kit promozionale, alle stesse condizioni previste per i clienti “strategici”;

punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma on line gestita da una società terza.

5.2DISCIPLINA AI FINI IRES

I costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono inerenti e, quindi, deducibili ai fini IRES.

Infatti, sia le circostanze che inducono la società a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti, sia le modalità di riconoscimento dell’incentivo appaiono idonee ad aumentare i ricavi derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione.

5.3DISCIPLINA AI FINI IRAP

Ai fini IRAP, gli oneri imputati a Conto economico in applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile. Pertanto, i suddetti costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono deducibili per l’importo stanziato in bilancio.

5.4DISCIPLINA AI FINI IVA

L’operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell’ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72. Ciò vale anche per i beni che i clienti “profile” possono scegliere, riscattando i punti accumulati, sul catalogo della piattaforma on line gestita da una società terza.

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6CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025
 L’INPS, con la circ. 7.2.2025 n. 38, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2025 dagli iscritti alle Gestioni arti­gia­ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,30 punti percentuali rispetto al 2024 nei confronti dei collaboratori di età non su­pe­riore a 21 anni, raggiungendo anche per essi la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
6.1ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24%.

Dal 2025, tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell’aliquota ridotta del 23,70%.

Per il reddito eccedente l’importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta ali­quo­ta è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.

6.2ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’inden­niz­zo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).

L’aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24,48%.

Dal 2025, tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell’aliquota ridotta del 24,18%.

Per il reddito eccedente l’importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta ali­quote è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.

6.3RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

6.4NUOVA RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ

L’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti.

Soggetti interessati

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali o soci di società;
  • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche gli imprenditori in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 possono beneficiare dell’agevolazione.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Ulteriori istruzioni

Nella circ. 7.2.2025 n. 38, l’INPS ha reso noto che con una successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla suddetta agevolazione e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.

6.5CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

6.6MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025

Il minimale di reddito per il 2025, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con­­tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.555,00 euro (prima 18.415,00 euro).

6.7MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 92.413,00 euro (prima 91.680,00 euro), per coloro che hanno anzianità contri­butiva al 31.12.95;
  • ovvero a 120.607,00 euro (prima 119.650,00 euro), per coloro che non han­no an­zia­nità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successiva­men­te a tale data.
6.8ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.

6.9MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

  • il 16.5.2025, il 20.8.2025, il 17.11.2025 e il 16.2.2026, per quanto concerne il ver­­samento delle quattro ra­te dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi do­vuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo ac­conto 2025 e saldo 2025.

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7NUOVO REGIME PER I LAVORATORI IMPATRIATI – REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA
 L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 20.2.2025 n. 41 e 28.2.2025 n. 53, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni alle quali opera il requisito della residenza estera di sei o sette periodi d’imposta, previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, riguardante il nuovo regime degli impatriati.
7.1PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA

L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 stabilisce che, ai fini agevolativi, è necessario che, in via ordinaria, i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.

Tuttavia, in base alla stessa norma, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è innalzato a sei periodi d’imposta se vi è “continuità” tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia. È il caso del lavoratore impiegato all’estero presso la società X, che, trasferitosi in Italia, continui a lavorare presso la stessa società X o presso una società dello stesso gruppo.

Il requisito della residenza estera aumenta a sette periodi d’imposta se, verificata la condizione della continuità tra datore estero e datore di lavoro “post rientro” in Italia, è altresì verificata quella per cui il lavoratore, “prima del suo trasferimento all’estero”, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Quindi, se lo stesso lavoratore già lavorava per la società X (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all’estero, il periodo di osservazione sale a sette anni.

7.2VERIFICA DELLA CONTINUTÀ TRA I DATORI DI LAVORO

L’Agenzia delle Entrate specifica come la sussistenza del requisito della residenza estera vada valutata “nel periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia”, verificando se, al rientro in Italia, la persona continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero “durante il periodo di imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento”.

Pertanto, specifica ancora l’Agenzia, nel caso del medesimo lavoratore che rientri in Italia nel 2024, per svolgere attività per la medesima società X presso cui ha lavorato all’estero ma solo fino al 2020, avendo poi interrotto il rapporto di lavoro, il periodo minimo di residenza estera è pari a tre anni. Ciò in quanto la coincidenza del datore di lavoro assume rilevanza solo se verificata nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia.

7.3RESIDENZA ESTERA PARI A SEI PERIODI D’IMPOSTA

La situazione da cui prende spunto il chiarimento reso nella risposta a interpello 41/2025 era quella di un lavoratore che negli anni 2015-2018 aveva prestato attività in Italia presso due diversi datori di lavoro:

  • società A (appartenente al gruppo H), nel 2015 e nel 2016;
  • società B (esterna al gruppo), nel 2017 e nel 2018.

Successivamente, la persona si era trasferita all’estero, lavorando presso la società C, anch’essa appartenente al gruppo H. Nel 2025 la persona rientrava in Italia, tornando a lavorare presso la società A del gruppo H.

In tal caso, l’Agenzia ha richiesto un periodo minimo di residenza estera pari a sei periodi d’imposta, in quanto nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero la persona lavorava per la società B, esterna al gruppo, spezzando quindi la continuità richiesta per l’innalzamento a sette periodi d’imposta.

7.4RESIDENZA ESTERA PARI A SETTE PERIODI D’IMPOSTA

La situazione esaminata nella risposta a interpello 53/2025 è invece quella relativa ad una persona che aveva lavorato fino all’inizio del 2019 per una società italiana D, per poi trasferirsi all’estero presso la sede estera della stessa società D fino al 30.6.2024.

Da tale data il rapporto di lavoro con la società D veniva interrotto per iniziare un’attività lavorativa autonoma.

Dall’1.1.2025 la persona faceva rientro in Italia tornando alle dipendenza della società D.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate i sei mesi di attività di lavoro autonomo non interrompono il legame di continuità (tra datore di lavoro estero e post impatrio) che rende necessario l’innalzamento del requisito; in aggiunta, il fatto che prima dell’espatrio la persona avesse già lavorato alle dipendenze della società presso la quale lavora al rientro comporta che il periodo minimo di residenza estera è pari a sette anni.

7.5FRUIZIONE CONTESTUALE DEL BENEFICIO PER ENTRAMBI I GENITORI

La risposta a interpello 53/2025 esamina anche la previsione di cui all’art. 5 co. 4 del DLgs. 209/2023, in base alla quale la detassazione è pari al 60% in presenza di un figlio minore.

Al riguardo, viene chiarito che:

  • non rileva la circostanza per cui, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni;

in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza del beneficio rafforzato ad uno solo dei genitori, lo stesso opera, nel rispetto di ogni altra condizione, per entrambi i genitori.

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8PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA PER I LAVORATORI AUTONOMI IMPATRIATI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.2.2025 n. 22, ha precisato che l’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 deve essere interpretato nel senso che in tutti i casi in cui l’impatriato svolga in Italia un’attività di lavoro autonomo che veda come committente l’ex datore di lavoro estero è richiesto un periodo minimo di residenza estera di sei o sette anni; e ciò, pare di comprendere, anche se l’ex datore di lavoro è uno solo dei committenti dell’impatriato.
8.1REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA PREGRESSA

In base alla norma richiamata, se il lavoratore presta la sua attività in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento o in favore di un soggetto dello stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera pregressa (ordinariamente, pari a tre periodi d’imposta), è incrementato:

  • a sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto dello stesso gruppo;
  • a sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto dello stesso gruppo.
8.2CONDIZIONI PER IL LAVORATORE AUTONOMO

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una persona di nazionalità francese che aveva già lavorato in Italia sino al marzo del 2018 e che si era poi trasferita in Svizzera, lavorando a Zurigo con contratto di lavoro subordinato sino all’agosto del 2024; da questa data la persona, trasferitasi in Italia, ha stipulato un contratto di consulenza con la stessa società di Zurigo (unico committente dell’interessata).

Secondo l’Agenzia delle Entrate è ammessa la fruizione dell’agevolazione relativa agli impatriati poiché la persona vantava almeno sei anni di residenza pregressa (dal 2018 al 2023).

È quindi richiesto un periodo di residenza estera superiore all’ordinario, in quanto, secondo l’Agenzia, l’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 non specifica la tipologia contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti (al fine dell’allungamento del periodo di residenza pregressa), con la conseguenza che in tutti i casi in cui vi siano prestazioni (anche di lavoro autonomo) a favore dello stesso ex datore questo periodo va assunto in sei o sette anni.

8.3ASPETTI CRITICI

L’interpello, nel prevedere tale conseguenza se l’impatriato rende le proprie prestazioni professionali “anche nei confronti del precedente datore di lavoro estero”, parrebbe portare il principio alle estreme conseguenze, imponendo il periodo di sei o sette anni non solo nel caso di monocommittenza, ma anche nelle situazioni in cui l’ex datore è uno solo tra i clienti dell’impatriato.

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9DISTACCO DEL PERSONALE – RILEVANZA AI FINI IVA PER I CONTRATTI STIPU-LATI DALL’1.1.2025 – CONDIZIONI
 Con la risposta a interpello 18.2.2025 n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha delineato le condizioni per l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di distacco del personale, poste in essere in forza di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025.
9.1QUADRO NORMATIVO

Per effetto dell’art. 16-ter del DL 131/2024 conv. L. 166/2024, è stato abrogato l’art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale prevedeva uno speciale regime di esclusione da IVA per i distacchi e/o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Con il venire meno della menzionata disciplina, il distacco e/o il prestito di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Valgono i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 11.3.2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui le prestazioni relative al distacco e/o al prestito di personale sono rilevanti ai fini IVA, “a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.

 Per espressa previsione dell’art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente all’1.1.2025:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-94/19;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
9.2CASO DI SPECIE

Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda due società non appartenenti allo stesso gruppo. L’accordo prevede che alla società distaccataria sia richiesto solamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a pié di lista nei cedolini stipendiali), senza alcuna marginalità.

L’Agenzia delle Entrate rileva che, a prescindere dall’assenza di un “mark up”, l’operazione può considerarsi rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzata dal requisito dell’onerosità ed essendo riscontrabile nel caso in esame un nesso diretto tra la prestazione della società distaccante e la controprestazione resa dalla distaccataria, poiché si evidenzia che gli importi versati in favore della distaccante e il distacco di personale di quest’ultima “si condizionano reciprocamente”.

Sulla base di questi presupposti, è integrata una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in quanto resa in adempimento di un accordo stipulato a decorrere dall’1.1.2025, e, di conseguenza, gli importi erogati dalla società distaccataria a favore della distaccante a titolo di rimborso del costo sostenuto per ciascun lavoratore distaccato dovranno essere assoggettati ad imposta.

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10APPALTI PUBBLICI – RITENUTE A GARANZIA – MODALITÀ DI FATTURAZIONE
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2025 n. 52 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità di fatturazione, con il meccanismo dello split payment, delle prestazioni soggette alla “ritenuta a garanzia” prevista dal DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
10.1BASE IMPONIBILE IVA

Le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA dell’operazione, poiché il loro ammontare è parte integrante del corrispettivo che spetta all’appaltatore/prestatore. Quest’ultimo può emettere la fattura per l’intero corrispettivo, comprensivo della quota relativa alla ritenuta subita.

10.2ESIGIBILITÀ IVA

L’esigibilità dell’IVA sulle somme a titolo di ritenuta resta ancorata, però, al momento del pagamento delle stesse, salvo che l’ente pubblico committente decida di anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure a quello della registrazione della medesima, come previsto dall’art. 3 del DM 23.1.2015 per le operazioni a cui si applica lo split payment.

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11NOLEGGIO DI CENTRO POLISPORTIVO – PRESTAZIONI RESE DA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA – REGIME DI ESCLUSIONE IVA – CONDIZIONI
 Con la risposta a interpello 17.2.2025 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di noleggio di un impianto sportivo rese:

  • da una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (SSD),
  • a favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla medesima Federazione sportiva,
  • beneficiano del regime di esclusione IVA di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, purché l’attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
11.1REGIME DI “DECOMMERCIALIZZAZIONE” IVA

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 (nel testo attualmente applicabile, ossia anteriormente alle modifiche disposte dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 che saranno applicabili dall’1.1.2026) esclude dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da enti associativi, laddove siano rispettate alcune condizioni. Nello specifico, occorre che le operazioni siano rese:

  • da specifiche categorie di associazioni, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • in conformità alle finalità istituzionali;
  • nei confronti di determinati soggetti, tra cui altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
11.2CONDIZIONI PER L’ESCLUSIONE DA IVA

Sotto il profilo soggettivo, è stato normativamente sancito che il regime di esclusione IVA si applica anche alle SSD costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (art. 3 del DL 113/2024). Pertanto, nel caso specifico tale condizione risulta rispettata.

In merito agli altri requisiti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possano estendersi anche agli effetti dell’IVA i chiarimenti resi in materia di decommercializzazione ai fini IRES per gli enti associativi, stante il contenuto speculare dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 rispetto all’art. 148 co. 3 del TUIR.

Pertanto, la condizione di appartenenza degli enti beneficiari a un’unica organizzazione locale o nazionale può considerarsi realizzata, anche ai fini IVA, quando sia la ASD/SSD prestatrice, sia la ASD/SSD destinataria della prestazione sono affiliate alla medesima Federazione sportiva (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18, punto 7.8).

11.3CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Inoltre, così come chiarito ai fini della decommercializzazione ai fini IRES, anche agli effetti dell’IVA l’attività si considera svolta in conformità alle finalità istituzionali laddove costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente.

Peraltro, il fatto che l’art. 9 del DLgs. 36/2021 qualifichi come “strumentali” le attività di gestione di impianti sportivi, tra cui è riconducibile quella di noleggio, non è sufficiente di per sé a ritenere che tali attività siano svolte in ogni caso in conformità alle finalità istituzionali. Occorre quindi guardare al concreto utilizzo dell’impianto noleggiato.

Nel caso specifico, dunque, le prestazioni di noleggio possono considerarsi escluse da IVA a condizione che “l’impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell’attività sportiva”, che rappresenta l’oggetto sociale della SSD.

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12CESSIONE DI BENI TRASFERITI ALL’ESTERO – ASSENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE – IRRILEVANZA AI FINI IVA
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.2.2025 n. 34, ha confermato che si è in presenza di una cessione all’esportazione, rilevante ai fini IVA e non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72, qualora, unitamente al trasporto o alla spedizione del bene fuori dal territorio dell’Unione europea, si perfezioni anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale sugli stessi. In assenza di tali requisiti, la cessione della merce che si trova in un Paese terzo in seguito all’esportazione franco valuta non è territorialmente rilevante secondo quanto disposto dall’art. 7-bis del DPR 633/72.
12.1CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE SOLO SE C’È IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

L’Agenzia delle Entrate ricorda che si realizza una cessione all’esportazione quando l’invio dei beni in uno Stato extra-UE in regime franco valuta per la successiva cessione al cliente estero “avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti” (si veda anche la ris. 13.12.2013 n. 94). In tale contesto, le merci appaiono “sin dall’inizio” condizionate “all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento”.

12.2CASO DI SPECIE

Nel caso in esame i beni vengono trasferiti da un soggetto passivo italiano (Alfa) in un deposito sito in USA dal quale il soggetto che si occupa dello stoccaggio preleva i beni per la successiva vendita ai clienti di Alfa, senza assumerne la proprietà.

Non si verificano, dunque, le circostanze per ritenere che l’invio dei beni sia stato condizionato a un successivo trasferimento della proprietà dei beni al cliente estero per le sue finalità di approvvigionamento.

Le cessioni poste in essere da Alfa negli USA difettano del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/73, atteso che il trasferimento della proprietà avviene “durante la loro permanenza all’estero” (C.M. 15.7.99 n. 156/E) e dovranno essere pertanto documentate da una fattura “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72.

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13STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – INTERVENTO SU VENDITE EFFETTUATE IN ITALIA – TRATTAMENTO AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello 13.2.2025 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni al ricorrere delle quali l’intervento su operazioni realizzate in Italia, da parte di una stabile organizzazione di una società non residente, possa essere considerato “qualificante” ai fini dell’applicazione dell’IVA.
13.1QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

A norma dell’art. 53 par. 1 del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, devono ricorrere due condizioni affinché l’intervento di una stabile organizzazione si possa configurare come “qualificante”, vale a dire che la stessa sia caratterizzata da:

  • un “grado sufficiente di permanenza”;
  • una “struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene”.

Inoltre, secondo il par. 2 dello stesso art. 53, se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si ritiene che la stabile organizzazione non partecipi “a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati” per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, “prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.

Secondo la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate (cfr. risposte a interpello n. 52/2021 e 57/2023), l’analisi deve essere condotta caso per caso.

13.2CASO DI SPECIE

Sulla base degli elementi di fatto, esaminati nella risposta a interpello 33/2025, emerge che l’attività posta in essere dalla stabile organizzazione italiana comprende sia la fase pre vendita (analisi di mercato, ricerca dei clienti, consulenza logistica, ecc.), sia quella post vendita (assistenza per guasti, ecc.)

Dati questi elementi, l’Agenzia delle Entrate considera “qualificante” l’intervento della stabile organizzazione in Italia, risultando le attività da essa compiute come “inerenti alla cessione dei beni” al cliente nazionale e quale “sintomo di un sufficiente grado di autonomia” rispetto alla casa madre non residente.

Di conseguenza, in relazione alle operazioni poste in essere in Italia:

  • la stabile organizzazione è tenuta ad applicare l’IVA in via di rivalsa, per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto stabilito nel territorio dello Stato (è inapplicabile, invece, il meccanismo del reverse charge);
  • non è possibile, per la casa madre non residente, recuperare l’imposta mediante rimborso “diretto” ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72, in ragione dell’effettuazione di operazioni imponibili nello Stato del rimborso.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MARZO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
14.3.2025

Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2024, hanno tempo fino al 14 marzo per aggiornare i dati che compaiono sul RASD:

  • l’aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;
  • l’aggiornamento degli amministratori in carica;
  • i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
  • ogni altra modifica intervenuta nell’anno 2024.

Le modifiche o gli aggiornamenti devono essere trasmessi con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.

15.3.2025

Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di febbraio 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di febbraio 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di impor­to non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola o­pe­­ra­zione.

16.3.2025

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul  corrispettivo per interventi ediliziI contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detra­zione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.
17.3.2025Certificazione redditi da lavoro e da locazioni breviI sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­­­sionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2024:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della Certificazione Unica 2025, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).

Se la certificazione relativa al 2024 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova Certificazione Unica 2025.

17.3.2025

Certificazione dividendiI soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

17.3.2025

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2024.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

17.3.2025

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

17.3.2025

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2024:

  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).

Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o pro-fessione abituale di soggetti diversi dai suddetti contri-buenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agen­zia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025.

Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

17.3.2025

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2025

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della Certificazione Uni­ca 2025.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

17.3.2025

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di si­ste­mazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

17.3.2025

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2024, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.
17.3.2025

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2024, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.
17.3.2025

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­ret­­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

17.3.2025

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2024 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2024, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2024, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2024, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.
17.3.2025

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2024, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.
17.3.2025

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2024, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2024, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.
17.3.2025

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2024 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.

17.3.2025

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2024 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2024;
  • con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025

Trasmissione dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica che nell’anno 2023 hanno conseguito entrate superiori a 220.000 euro devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2024, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. Per gli enti  che non hanno avuto entrate superiori a 220.000 euro, l’invio della comunicazione è una facoltà.  
17.3.2025

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via tele-matica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • sostenute nell’anno 2024 da persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l’indicazione del relativo codice fiscale).

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.

17.3.2025

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.
17.3.2025

Versamento saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2025, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2025, maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.
17.3.2025

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

17.3.2025

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio e feb­bra­­io 2025 non è di almeno 500,00 euro.

17.3.2025

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.

17.3.2025

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versa­mento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichia­razione dei redditi, devono effettuare il versa­mento:

  • della terza delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
17.3.2025

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.
25.3.2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­plifi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022

31.3.2025

Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.

Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

31.3.2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

31.3.2025

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2024:

  • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, diversi da quelli corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);
  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

31.3.2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICA2025” disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.

31.3.2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025” disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.

31.3.2025

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2024 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
31.3.2025

Presentazione domande per il
bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2025;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2024.
31.3.2025

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2024 devono presen­tare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2024, relativi alla quotazione;
  • al Ministero delle Imprese e del made in Italy, all’in­­di­riz­­zo PEC div05@pec.mimit.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2025

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2024:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2025

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

  • in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo, nell’anno 2024;
  • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’ac­cor­do di mediazione nell’anno 2024;
  • al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
31.3.2025

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2025 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate

31.3.2025

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.3.2025

Dichiarazione per la “Tobin tax

I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 10 marzo 2025

Team Consulenza


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