Circolare mensile gennaio e febbraio 2025

Circolare mensile gennaio e febbraio 2025

11 Febbraio 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE GENNAIO E FEBBRAIO 2025

 

GENNAIO: APPROFONDIMENTI

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  1. Fatturazione elettronica – regolarizzazione dell’omessa fatturazione o della fatturazione irregolare – aggiornamento delle specifiche tecniche
  2. Regime del ravvedimento – Versamento dell’imposta sostitutiva – Soggetti in regime di trasparenza fiscale
  3. Documenti IVA precompilati – Estensione del programma sperimen-tale di assistenza on line per il 2025
  4. Detrazione per interventi “edilizi” – Opzione per sconto/cessione – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
  5. somma corrisposta ai dipendenti per la riduzione del “cuneo fiscale” – recupero in compensazione nel modello F24 da parte del sostituto d’imposta – codici tributo
  6. Fringe benefit – erogazione tramite una carta di debito ad hoc
  7. Fringe benefit – dichiarazione sostitutiva per comprovare le spese relative a utenze domestiche – modalità di rilascio
  8. Regime degli impatriati e incentivi per docenti e ricercatori – cumulabilità
  9. Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – estensione ai proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili
  10. Soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – aliquote contributive per il 2025
  11. Enti del Terzo settore – Registro dei volontari – Sedi secondarie
  12. Somme corrisposte a seguito della risoluzione di un contratto – inquadramento fiscale
  13. Concessione in uso e gestione di un palasport – trattamento IVA
  14. FEBBRAIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLARIZZAZIONE DELL’OMESSA FATTU-RAZIONE O DELLA FATTURAZIONE IRREGOLARE – AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
 Con la pubblicazione, avvenuta il 31.1.2025, della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l’Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall’1.4.2025, che attengono anche alla regolariz-zazione dell’omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve porre in essere ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
1.1REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE CON CODICE TD29

La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fattura elettronica contiene il nuovo codice Tipo Documento “TD29” per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o com-mittente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, utilizzabile dall’1.4.2025.

Dalla stessa data viene aggiornata la descrizione del codice “TD20”, che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (ad es. qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Vengono quindi aggiornati i codici errore “00471”, “00473” e “00475”, riferiti alle seguenti circostanze in cui il file XML è caratterizzato dal codice “TD29”:

  • il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente;
  • nell’elemento <IdPaese> del cedente/prestatore è indicato un valore diverso da “IT”;
  • la partita IVA del cessionario/committente non è inserita.
1.2ALTRE NOVITÀ

Ulteriori novità contenute nella versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica consistono:

  • nell’introduzione del codice Regime Fiscale “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • nell’eliminazione della soglia massima di 400,00 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10.5.2019), laddove il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA;

nell’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carbu-rante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici “TA13” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2

 

2REGIME DEL RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
 Con la ris. 9.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali da parte di società e associazioni in regime di trasparenza fiscale, di cui agli artt. 5, 115 o 116 del TUIR, collegata al regime del ravvedimento 2018-2022, integrando quanto disposto dal provv. 4.11.2024 n. 403886 e dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024.
2.1AMBITO SOGGETTIVO

Il regime del ravvedimento 2018-2022 è riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024, e che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale nei periodi d’imposta 2018-2022 (salvo specifiche eccezioni).

2.2IMPOSTA SOSTITUTIVA

A fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES, di addizionali e IRAP, il beneficio derivante dall’adesione alla sanatoria consiste nella protezione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e da quelle ai fini IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
L’opzione per l’adozione del regime in commento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima delle 24 rate o dell’unica rata delle imposte sostitutive.

2.3SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI TRASPARENTI

A livello pratico il versamento ha sollevato qualche problema applicativo nei mesi scorsi a causa della scelta dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette ai singoli soci e associati pro quota, in luogo della società o dell’associazione in regime di trasparenza. Tale impostazione è stata poi parzialmente superata dall’ultimo periodo dell’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, inserito in sede di conversione del DL 155/2024, che ha reso possibile il versamento dell’imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell’associazione.

2.4VERSAMENTO DA PARTE DEL SOCIO O ASSOCIATO

Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata pro quota dai singoli soci, la ris. 1/2025 richiede l’indicazione nel modello F24 del:

  • codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;
  • codice fiscale della società o associazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
  • codice “73”, ridenominato in “Contribuente – Società”, nel campo “Codice identificativo”.
2.5VERSAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE TRASPARENTE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, sarà necessario indicare il codice tributo “4075”, “indipendentemente dalla compagine sociale”; il versamento dovrà inoltre riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

3

 

3DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMEN-TALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2025
 Con il provv. 28.1.2025 n. 21477, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2025 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA (registri, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale).
3.1ESTENSIONE AL 2025

Il programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei documenti IVA precompilati, è esteso anche al 2025 senza modifiche al perimetro soggettivo.

Il provv. 28.1.2025 n. 21477 prevede invece che, a partire dal 2025, le funzionalità che consentono la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili siano attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiori a 1.000 (precedente limite) ma non a 2.000 (nuova soglia).

3.2FUNZIONE DI “SCARICO AUTOMATICO” DEI DOCUMENTI

Nel corso del 2025, verrà inoltre estesa alla dichiarazione annuale IVA la funzione di “scarico automatico” dei documenti mediante i “servizi in cooperazione applicativa machine to machine”.
Tale possibilità, già attiva per i file delle fatture elettroniche, per i registri IVA e per la comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), permette un’interazione fra i sistemi informatici, consentendo ai soggetti passivi che fruiscono del servizio e ai loro inter-mediari di acquisire nei sistemi gestionali i dati precompilati o di utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Per verificare l’utilizzo del nuovo servizio, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto opportuno prolungare il periodo sperimentale di un’ulteriore annualità.

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4DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER SCONTO/CESSIONE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI
 Ai fini delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo della detrazione per interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione da dare alla disciplina contenuta nell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024;
  • esplicitato l’estensione della “regola interpretativa” dell’irrilevanza delle varianti soggettive e oggettive al titolo edilizio.
4.1SOSTENIMENTO DI SPESE AL 30.3.2024 PER L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI

Sulle spese sostenute dopo il 30.3.2024, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che potevano ancora essere esercitate, nonostante il “blocco” dell’art. 2 co. 1 del DL 11/2023, esclusivamente in forza della disciplina transitoria di cui ai successivi commi 2 e 3, continuano a poter essere esercitate solo se sono relative a interventi per i quali, alla data del 30.3.2024, sia stata già sostenuta una qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”, ai sensi dell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che:

  • alla data del 30.3.2024 è necessario che sia avvenuto il pagamento di “lavori già effettuati”, a prescindere da quale sia la loro percentuale di avanzamento;
  • i lavori devono essere stati effettuati anche soltanto in parte e deve essere stato effettuato anche soltanto in parte il relativo pagamento;
  • nel caso di molteplici interventi, anche autonomi, ricompresi nel medesimo titolo edilizio abilitativo o nell’accordo vincolante (se si tratta di interventi in “edilizia libera”), la condizione richiesta dal co. 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 è soddisfatta quando “le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche a uno solo degli interventi ivi indicati” (la verifica della sussistenza o meno della condizione richiesta dal citato co. 5, quindi, è da verificare “a livello di cantiere”);
  • quando gli interventi riguardano le parti comuni degli edifici, la condizione richiesta dal co. 5 è soddisfatta quando al 30.3.2024 è stata sostenuta la spesa da parte del condominio (amministratore di condominio o condòmino incaricato nel caso dei condomini minimi), senza che assuma rilevanza il pagamento da parte del singolo condòmino della quota di spesa di sua competenza.
4.2IRRILEVANZA DELLE VARIANTI DOPO IL 30.3.2024 AI FINI DELLE OPZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la “regola interpretativa” dell’irrilevanza delle varianti soggettive e oggettive, stabilita dall’art. 2-bis del DL 11/2023, vale anche rispetto alle disposizioni recate dal DL 39/2024.

Ai fini del “blocco delle opzioni” ulteriormente ampliato dal DL 39/2024, quindi, sono irrilevanti le varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto intervenute successivamente al 30.3.2024.

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5SOMMA CORRISPOSTA AI DIPENDENTI PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE” – RECUPERO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA – CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 31.1.2025 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il recupero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta, del credito derivante dal riconoscimento ai lavoratori dipendenti della somma (o bonus) prevista dall’art. 1 co. 4 – 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.
5.1NUOVO BONUS PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”

A partire dal 2025, ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, la legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo bonus in favore dei lavoratori:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati);
  • con un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Misura del bonus

Il bonus in esame si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Determinazione del reddito del dipendente

Ai fini in esame, per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

  • dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivo per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero);
  • dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per i lavoratori impatriati);
  • dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati).

Il reddito complessivo deve invece essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Riconoscimento del bonus

Il bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione della retribuzione, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte del lavoratore.

Regime fiscale del bonus

Il bonus erogato non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Recupero del bonus non spettante

In sede di conguaglio, il datore di lavoro sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e provvedere al recupero del relativo importo se non spettante.

5.2CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEL BONUS EROGATO

I datori di lavoro sostituti d’imposta recuperano il bonus erogato ai dipendenti mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del corrispondente credito

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6FRINGE BENEFIT – EROGAZIONE TRAMITE UNA CARTA DI DEBITO AD HOC
 Con la risposta a interpello 15.1.2025 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti anche mediante una carta di debito assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e all’art. 6 del DM 25.3.2016.
6.1VOUCHER CUMULATIVO

Ai sensi del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28, la specifica disciplina dei titoli di legittimazione è dettata dall’art. 6 del DM 25.3.2016. Pertanto, solo per i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51 co. 3 ultimo periodo fino a 258,23 euro (limite elevato, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a 1.000,00 euro o a 2.000,00 con figli fiscalmente a carico), i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.

Il voucher cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ‘‘carrello della spesa’’, per un valore non eccedente la suddetta soglia.

6.2CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Nella fattispecie, la carta di debito:

  • può essere utilizzata dai dipendenti solo per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit (beni e servizi), messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato;
  • non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro;
  • è nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico;
  • è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuabili da par-te dei beneficiari nella piattaforma digitale, nell’area riservata dedicata ad ogni utente.

In ragione di tali caratteristiche, nel caso di specie è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR.

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7FRINGE BENEFIT – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE – MODALITA’ DI RILASCIO
 Con la risposta a interpello 30.1.2025 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le spese per utenze domestiche, ai fini dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR, può essere acquisita dal datore di lavoro con la sottoscrizione in originale del dipendente e l’allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.

Si ricorda che, in ordine all’ampliamento dell’ambito applicativo della soglia dei fringe benefit anche alle utenze domestiche, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 7.3.2024 n. 5, § 1.1 e circ. 4.11.2022 n. 35, § 2.1), il datore di lavoro:

  • nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR;
  • in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti.

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8REGIME DEGLI IMPATRIATI E INCENTIVI PER DOCENTI E RICERCATORI – CUMULABILITÀ
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 16, ha fornito chiari-menti in tema di cumulabilità, nel medesimo periodo d’imposta, dei regimi agevolativi che hanno ad oggetto il trasferimento delle persone fisiche in Italia.
8.1QUADRO NORMATIVO E PRASSI DI RIFERIMENTO

Con riferimento al vecchio regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (tuttora applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023), l’art. 2 del DM 26.5.2016 (recante le relative disposizioni attuative) stabiliva che l’agevolazione non era compatibile con la contemporanea fruizione dei benefici previsti per i docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010.

In aggiunta, l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 ha previsto che il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR non fosse cumulabile né con le agevolazioni per gli impatriati (la norma cita il solo art. 16 del DLgs. 147/2015), né con quelle per i docenti e ricercatori.

Nel descritto contesto normativo, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte IV, § 1 e 2) ha affermato l’impossibilità di beneficiare in contemporanea di due agevola-zioni; è però possibile, secondo lo stesso orientamento, beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme (principio ribadito dalla risposta a interpello 159/2024).

8.2

CUMULABILITÀ IN VIGENZA DEL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI

La nuova disciplina degli impatriati, non più recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 (in vigore per i soggetti rientrati nel regime transitorio) ma dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, non prevede invece espressi divieti di cumulo.

In tale mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16/2025, ha affermato che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti di legge.

Il caso di specie riguarda una persona, trasferitasi in Italia dal periodo d’imposta 2025, al fine di avviare qui un’attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all’impiego assunto presso un’università italiana come professore associato.

L’Agenzia ha precisato che la persona, rientrata in Italia dal 2025, può, a partire dallo stesso anno, fruire, limitatamente all’attività (autonoma) di medico odontoiatra, del nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 (detassazione del 50%) e, limitatamente all’attività di professore universitario (non si specifica se produttiva di redditi di lavoro dipendente o autonomo), degli incentivi previsti per i ricercatori e docenti (detassazione del 90%).

8.3VALENZA GENERALE DEL NUOVO ORIENTAMENTO

Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate sembra avere valenza generale, come tale applicabile anche nei rapporti tra nuovi impatriati e neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), posto che l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 prescrive l’incompatibilità espressa con l’abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015, senza che il riferimento normativo sia stato aggiornato con l’art. 5 del DLgs. 209/2023.
Discorso diverso vale per il rapporto tra il regime dei neo-residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori, posto che, in tal caso, il richiamato art. 1 co. 154 continua a preve-dere il divieto di cumulo.

8.4PERSONE RIENTRATE IN ITALIA NEL 2024

Il principio espresso nella risposta a interpello 16/2025 riguarda anche i soggetti già rientrati in Italia nel 2024 che esercitino due attività e che, non confidando in una simile apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate, abbiano richiesto per lo stesso periodo l’applicazione di una sola delle agevolazioni legate al trasferimento (ad esempio quella dei lavoratori impatriati, avente un ambito applicativo meno limitato), essendo invece potenzialmente interessati anche dall’agevolazione parallela per i redditi dell’attività di docenza e ricerca. Tali soggetti potrebbero, alla luce del nuovo intervento di prassi, fare valere la seconda e più favorevole agevolazione anche nel modello REDDITI PF 2025.

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9PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ESTENSIONE AI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
 Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi pre¬compi¬late (modelli 730 e RED¬¬DI-TI PF), con il DM 21.1.2025, pubblicato sulla G.U. 29.1.2025 n. 23, è stato previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico).
9.1SOGGETTO OBBLIGATO

La nuova comunicazione di dati deve essere effettuata dal Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE).

9.2PROVENTI INTERESSATI

La comunicazione dei dati da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate riguarda:

  • l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, nell’ambito del servizio di “Scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
  • l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente alla persona fisica o al condominio, diversi da quelli riconosciuti per il suddetto servizio di “Scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

I suddetti proventi costituiscono infatti redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) e vanno quindi riportati nella dichiarazione dei redditi.

9.3DECORRENZA

Le nuove comunicazioni di dati sono effettuate:

  • in relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”:
    • a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica;
    • a partire dai dati relativi all’anno 2025, nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio;
  • in relazione ai proventi diversi da quelli derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, a partire dai dati relativi all’anno 2025.
9.4MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE

L’invio dei dati riguardanti i proventi in esame deve avvenire:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica) in relazione ai proventi erogati nell’anno 2024 a persone fisiche in relazione al servizio di “Scambio sul posto”;
  • in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle En­tra­te.

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10SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025
 Con la circ. 30.1.2025 n. 27, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red-dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
10.1ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimi­late, iscritti in via esclusiva alla Ge­stione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

  • l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccu­pa­zione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2025 confermano quelle del 2024 e sono pari al:

  • 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico

L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di con­tratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:

  • è pari al 25%;
  • si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contri­bu­zione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contribu­tivo.

Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).

10.2ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione sepa­ra­ta INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono con­fermate:

  • l’aliquota previdenziale del 25%;
  • aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO), come stabilito dall’art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

L’aliquota complessiva dovuta per il 2025 è quindi pari al 26,07%, come nel 2024.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:

  • l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei com­pensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni;
  • si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previ­den­ziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della fran­chigia di 5.000,00 euro annui.

10.3MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 120.607,00 euro (119.650,00 euro per il 2024).

10.4MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025
Il minimale di reddito valido per il 2025, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribu¬zione, è invece pari a 18.555,00 euro (18.415,00 euro per il 2024).

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11ENTI DEL TERZO SETTORE – REGISTRO DEI VOLONTARI – SEDI SECONDARIE
 Con la nota 20.1.2025 n. 809, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore (ETS) dotati di una o più sedi secondarie territorialmente distanti possono predisporre registri dei volontari non occasionali, di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017, relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture; a tal fine, ogni registro dovrà essere regolarmente vidimato
11.1REQUISITI

Secondo il Ministero del Lavoro, il registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria deve avere la struttura e i contenuti obbligatori di cui al DM 6.10.2021; è inoltre necessario che:

  • l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione dell’ETS;
  • siano individuate, formalizzate e adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone;
  • sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta del registro presso la sede secondaria;
  • le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice;
  • la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione.
11.2OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Il Ministero richiede, inoltre, la conservazione, presso la sede principale dell’ETS, sia del registro dei volontari principale, sia di copia dei frontespizi di ciascun registro secondario, con annotazione:

  • dell’autorità che ha effettuato la vidimazione;
  • della data di vidimazione;
  • della data in cui il registro secondario è divenuto operativo.

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12SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO – INQUADRAMENTO FISCALE
 Con la risposta a interpello 13.1.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato ai fini fiscali le somme corrisposte a seguito della risoluzione per mutuo consenso del contratto per la costruzione di un’imbarcazione.

Le somme che erano state anticipate all’impresa per l’esecuzione del contratto e che, per effetto della risoluzione, sono state rimborsate al committente persona fisica, non assumono rilevanza per il medesimo.

Diversamente, costituiscono reddito diverso derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennizzo per la perdita del potere di acquisto di quanto anticipato, a causa degli elevati tassi di inflazione, e per aver permesso lo scioglimento del contratto; in relazione ad esse deve quindi essere operata la ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento (di cui all’art. 25 co. 1 del DPR 600/73).

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13CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI UN PALASPORT – TRATTAMENTO IVA
 Con la risposta a interpello 8.1.2025 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, sulla base di un accordo che prevede, tra l’altro, l’affidamento di servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione, nonché l’autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale all’interno dell’impianto, non può beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023.
13.1REQUISITI PER L’ESENZIONE IVA

L’art. 36-bis del DL 75/2023 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese:

  • da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del DLgs. 36/2021,
  • a favore di soggetti che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Nozione di “organismo senza fini di lucro”

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso descritto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma di esenzione risulta rispettato, in quanto nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e quindi il Comune.

Per quanto riguarda gli enti privati, viene precisato che possono ritenersi compresi gli enti “senza scopo di lucro” come anche definiti nella circ. 26.3.2008 n. 27 e nella circ. 10.12.2010 n. 56.

13.2Prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che manchi il requisito oggettivo per l’esenzione IVA, realizzandosi, con la concessione in esame, una prestazione di servizi complessa,

mediante la quale la gestione del Palasport viene affidata alla associazione sportiva dilettantistica unitamente ad altri servizi accessori.

Viene evidenziato inoltre che, autorizzando l’associazione sportiva dilettantistica a effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport, il Comune consente all’ente di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva.

Sulla base di tali considerazioni viene escluso che la prestazione complessa possa configurare una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. Di conseguenza viene escluso il regime di esenzione IVA.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI FEBBRAIO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.2.2025

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”.

Dichiarazione investimenti effettuati nel 2024

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

  • relativa agli investimenti in campagne pubb­lici­tarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e perio­dica, anche on line, effettuati nel­l’an­no 2024;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli ana­loghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

15.2.2025

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di gennaio 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di gennaio 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di im­porto non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

17.2.2025

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
17.2.2025Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

17.2.2025

Versamento IVA quarto trimestre 2024I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.

17.2.2025

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2025 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­nomo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non è di almeno 500,00 euro.

17.2.2025

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2024.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

17.2.2025

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31.12.2024 possono comunicare all’Agen-zia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 e versate entro il 17.2.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.

17.2.2025

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2024.

Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

17.2.2025

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2025.

Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei pre­mi INAIL:

  • in unica soluzione;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste 4 rate, sen­­­za mag­giorazione di interessi.
25.2.2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2025, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2025, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2025, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

28.2.2025

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2024, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2025:

  • ove permangano i requisiti;
  • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2025

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2024;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025).

28.2.2025

Versamento  imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

28.2.2025

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

28.2.2025

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.
28.2.2025

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2024;
  • direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.
28.2.2025

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
28.2.2025

Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni

I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

  • effettuare la loro registrazione cumulativa;
  • versare la relativa imposta.
28.2.2025

Dichiarazione
imposta di bollo
virtuale intermediari
finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assol­vimen­to del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono pre­sen­tare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione conte­nente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2024, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2024;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2025.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2025.

28.2.2025

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2024;
  • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
28.2.2025

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

  • al Ministero della Cultura, in via telematica;
  • in relazione ai costi sostenuti per le opere distri­buite o commercializzate nell’anno 2024.
3.3.2025

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui sca­denza del termine era il 2.12.2024, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,39%, oltre agli in­teressi legali.
3.3.2025

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di feb­bra­io 2025 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di febbraio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 11 febbraio 2025

Team Consulenza


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