
Circolare mensile gennaio e febbraio 2025
11 Febbraio 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GENNAIO E FEBBRAIO 2025
GENNAIO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Fatturazione elettronica – regolarizzazione dell’omessa fatturazione o della fatturazione irregolare – aggiornamento delle specifiche tecniche
- Regime del ravvedimento – Versamento dell’imposta sostitutiva – Soggetti in regime di trasparenza fiscale
- Documenti IVA precompilati – Estensione del programma sperimen-tale di assistenza on line per il 2025
- Detrazione per interventi “edilizi” – Opzione per sconto/cessione – Spese sostenute dal 30.3.2024 – Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 – chiarimenti
- somma corrisposta ai dipendenti per la riduzione del “cuneo fiscale” – recupero in compensazione nel modello F24 da parte del sostituto d’imposta – codici tributo
- Fringe benefit – erogazione tramite una carta di debito ad hoc
- Fringe benefit – dichiarazione sostitutiva per comprovare le spese relative a utenze domestiche – modalità di rilascio
- Regime degli impatriati e incentivi per docenti e ricercatori – cumulabilità
- Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – estensione ai proventi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili
- Soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – aliquote contributive per il 2025
- Enti del Terzo settore – Registro dei volontari – Sedi secondarie
- Somme corrisposte a seguito della risoluzione di un contratto – inquadramento fiscale
- Concessione in uso e gestione di un palasport – trattamento IVA
- FEBBRAIO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
1
1 | FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLARIZZAZIONE DELL’OMESSA FATTU-RAZIONE O DELLA FATTURAZIONE IRREGOLARE – AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE |
Con la pubblicazione, avvenuta il 31.1.2025, della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l’Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall’1.4.2025, che attengono anche alla regolariz-zazione dell’omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve porre in essere ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. | |
1.1 | REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE CON CODICE TD29 La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fattura elettronica contiene il nuovo codice Tipo Documento “TD29” per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o com-mittente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, utilizzabile dall’1.4.2025. Dalla stessa data viene aggiornata la descrizione del codice “TD20”, che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (ad es. qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Vengono quindi aggiornati i codici errore “00471”, “00473” e “00475”, riferiti alle seguenti circostanze in cui il file XML è caratterizzato dal codice “TD29”:
|
1.2 | ALTRE NOVITÀ Ulteriori novità contenute nella versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica consistono:
nell’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carbu-rante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici “TA13” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
2
2 | REGIME DEL RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – SOGGETTI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE |
Con la ris. 9.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali da parte di società e associazioni in regime di trasparenza fiscale, di cui agli artt. 5, 115 o 116 del TUIR, collegata al regime del ravvedimento 2018-2022, integrando quanto disposto dal provv. 4.11.2024 n. 403886 e dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024. | |
2.1 | AMBITO SOGGETTIVO Il regime del ravvedimento 2018-2022 è riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024, e che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale nei periodi d’imposta 2018-2022 (salvo specifiche eccezioni). |
2.2 | IMPOSTA SOSTITUTIVA A fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES, di addizionali e IRAP, il beneficio derivante dall’adesione alla sanatoria consiste nella protezione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e da quelle ai fini IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. |
2.3 | SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI TRASPARENTI A livello pratico il versamento ha sollevato qualche problema applicativo nei mesi scorsi a causa della scelta dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette ai singoli soci e associati pro quota, in luogo della società o dell’associazione in regime di trasparenza. Tale impostazione è stata poi parzialmente superata dall’ultimo periodo dell’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, inserito in sede di conversione del DL 155/2024, che ha reso possibile il versamento dell’imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell’associazione. |
2.4 | VERSAMENTO DA PARTE DEL SOCIO O ASSOCIATO Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata pro quota dai singoli soci, la ris. 1/2025 richiede l’indicazione nel modello F24 del:
|
2.5 | VERSAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE TRASPARENTE L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024, sarà necessario indicare il codice tributo “4075”, “indipendentemente dalla compagine sociale”; il versamento dovrà inoltre riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. |
3
3 | DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMEN-TALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2025 |
Con il provv. 28.1.2025 n. 21477, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2025 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA (registri, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale). | |
3.1 | ESTENSIONE AL 2025 Il programma di assistenza on line che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei documenti IVA precompilati, è esteso anche al 2025 senza modifiche al perimetro soggettivo. Il provv. 28.1.2025 n. 21477 prevede invece che, a partire dal 2025, le funzionalità che consentono la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili siano attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiori a 1.000 (precedente limite) ma non a 2.000 (nuova soglia). |
3.2 | FUNZIONE DI “SCARICO AUTOMATICO” DEI DOCUMENTI Nel corso del 2025, verrà inoltre estesa alla dichiarazione annuale IVA la funzione di “scarico automatico” dei documenti mediante i “servizi in cooperazione applicativa machine to machine”. |
4
4 | DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER SCONTO/CESSIONE – SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 – ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 – CHIARIMENTI |
Ai fini delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo della detrazione per interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha:
| |
4.1 | SOSTENIMENTO DI SPESE AL 30.3.2024 PER L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI Sulle spese sostenute dopo il 30.3.2024, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che potevano ancora essere esercitate, nonostante il “blocco” dell’art. 2 co. 1 del DL 11/2023, esclusivamente in forza della disciplina transitoria di cui ai successivi commi 2 e 3, continuano a poter essere esercitate solo se sono relative a interventi per i quali, alla data del 30.3.2024, sia stata già sostenuta una qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”, ai sensi dell’art. 1 co. 5 del DL 39/2024. L’Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che:
|
4.2 | IRRILEVANZA DELLE VARIANTI DOPO IL 30.3.2024 AI FINI DELLE OPZIONI L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la “regola interpretativa” dell’irrilevanza delle varianti soggettive e oggettive, stabilita dall’art. 2-bis del DL 11/2023, vale anche rispetto alle disposizioni recate dal DL 39/2024. Ai fini del “blocco delle opzioni” ulteriormente ampliato dal DL 39/2024, quindi, sono irrilevanti le varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto intervenute successivamente al 30.3.2024. |
5
5 | SOMMA CORRISPOSTA AI DIPENDENTI PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE” – RECUPERO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA – CODICI TRIBUTO |
Con la ris. 31.1.2025 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il recupero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta, del credito derivante dal riconoscimento ai lavoratori dipendenti della somma (o bonus) prevista dall’art. 1 co. 4 – 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”. | |
5.1 | NUOVO BONUS PER LA RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE” A partire dal 2025, ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, la legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo bonus in favore dei lavoratori:
Misura del bonusIl bonus in esame si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno. Determinazione del reddito del dipendenteAi fini in esame, per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:
Il reddito complessivo deve invece essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. Riconoscimento del bonusIl bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione della retribuzione, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte del lavoratore. Regime fiscale del bonusIl bonus erogato non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Recupero del bonus non spettanteIn sede di conguaglio, il datore di lavoro sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e provvedere al recupero del relativo importo se non spettante. |
5.2 | CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEL BONUS EROGATO I datori di lavoro sostituti d’imposta recuperano il bonus erogato ai dipendenti mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del corrispondente credito |
6
6 | FRINGE BENEFIT – EROGAZIONE TRAMITE UNA CARTA DI DEBITO AD HOC |
Con la risposta a interpello 15.1.2025 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti anche mediante una carta di debito assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e all’art. 6 del DM 25.3.2016. | |
6.1 | VOUCHER CUMULATIVO Ai sensi del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28, la specifica disciplina dei titoli di legittimazione è dettata dall’art. 6 del DM 25.3.2016. Pertanto, solo per i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51 co. 3 ultimo periodo fino a 258,23 euro (limite elevato, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a 1.000,00 euro o a 2.000,00 con figli fiscalmente a carico), i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo. Il voucher cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ‘‘carrello della spesa’’, per un valore non eccedente la suddetta soglia. |
6.2 | CARATTERISTICHE DELLA CARTA Nella fattispecie, la carta di debito:
In ragione di tali caratteristiche, nel caso di specie è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR. |
7
7 | FRINGE BENEFIT – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER COMPROVARE LE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE – MODALITA’ DI RILASCIO |
Con la risposta a interpello 30.1.2025 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le spese per utenze domestiche, ai fini dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR, può essere acquisita dal datore di lavoro con la sottoscrizione in originale del dipendente e l’allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. Si ricorda che, in ordine all’ampliamento dell’ambito applicativo della soglia dei fringe benefit anche alle utenze domestiche, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 7.3.2024 n. 5, § 1.1 e circ. 4.11.2022 n. 35, § 2.1), il datore di lavoro:
|
8
8 | REGIME DEGLI IMPATRIATI E INCENTIVI PER DOCENTI E RICERCATORI – CUMULABILITÀ |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. 16, ha fornito chiari-menti in tema di cumulabilità, nel medesimo periodo d’imposta, dei regimi agevolativi che hanno ad oggetto il trasferimento delle persone fisiche in Italia. | |
8.1 | QUADRO NORMATIVO E PRASSI DI RIFERIMENTO Con riferimento al vecchio regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (tuttora applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023), l’art. 2 del DM 26.5.2016 (recante le relative disposizioni attuative) stabiliva che l’agevolazione non era compatibile con la contemporanea fruizione dei benefici previsti per i docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010. In aggiunta, l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 ha previsto che il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR non fosse cumulabile né con le agevolazioni per gli impatriati (la norma cita il solo art. 16 del DLgs. 147/2015), né con quelle per i docenti e ricercatori. Nel descritto contesto normativo, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte IV, § 1 e 2) ha affermato l’impossibilità di beneficiare in contemporanea di due agevola-zioni; è però possibile, secondo lo stesso orientamento, beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme (principio ribadito dalla risposta a interpello 159/2024). |
8.2 | CUMULABILITÀ IN VIGENZA DEL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI La nuova disciplina degli impatriati, non più recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 (in vigore per i soggetti rientrati nel regime transitorio) ma dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, non prevede invece espressi divieti di cumulo. In tale mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16/2025, ha affermato che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti di legge. Il caso di specie riguarda una persona, trasferitasi in Italia dal periodo d’imposta 2025, al fine di avviare qui un’attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all’impiego assunto presso un’università italiana come professore associato. L’Agenzia ha precisato che la persona, rientrata in Italia dal 2025, può, a partire dallo stesso anno, fruire, limitatamente all’attività (autonoma) di medico odontoiatra, del nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 (detassazione del 50%) e, limitatamente all’attività di professore universitario (non si specifica se produttiva di redditi di lavoro dipendente o autonomo), degli incentivi previsti per i ricercatori e docenti (detassazione del 90%). |
8.3 | VALENZA GENERALE DEL NUOVO ORIENTAMENTO Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate sembra avere valenza generale, come tale applicabile anche nei rapporti tra nuovi impatriati e neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), posto che l’art. 1 co. 154 della L. 232/2016 prescrive l’incompatibilità espressa con l’abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015, senza che il riferimento normativo sia stato aggiornato con l’art. 5 del DLgs. 209/2023. |
8.4 | PERSONE RIENTRATE IN ITALIA NEL 2024 Il principio espresso nella risposta a interpello 16/2025 riguarda anche i soggetti già rientrati in Italia nel 2024 che esercitino due attività e che, non confidando in una simile apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate, abbiano richiesto per lo stesso periodo l’applicazione di una sola delle agevolazioni legate al trasferimento (ad esempio quella dei lavoratori impatriati, avente un ambito applicativo meno limitato), essendo invece potenzialmente interessati anche dall’agevolazione parallela per i redditi dell’attività di docenza e ricerca. Tali soggetti potrebbero, alla luce del nuovo intervento di prassi, fare valere la seconda e più favorevole agevolazione anche nel modello REDDITI PF 2025. |
9
9 | PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ESTENSIONE AI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI |
Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi pre¬compi¬late (modelli 730 e RED¬¬DI-TI PF), con il DM 21.1.2025, pubblicato sulla G.U. 29.1.2025 n. 23, è stato previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico). | |
9.1 | SOGGETTO OBBLIGATO La nuova comunicazione di dati deve essere effettuata dal Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE). |
9.2 | PROVENTI INTERESSATI La comunicazione dei dati da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate riguarda:
I suddetti proventi costituiscono infatti redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) e vanno quindi riportati nella dichiarazione dei redditi. |
9.3 | DECORRENZA Le nuove comunicazioni di dati sono effettuate:
|
9.4 | MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE L’invio dei dati riguardanti i proventi in esame deve avvenire:
|
10
10 | SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025 |
Con la circ. 30.1.2025 n. 27, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red-dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. | |
10.1 | ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate:
Pertanto, le aliquote contributive per il 2025 confermano quelle del 2024 e sono pari al:
Collaboratori del settore sportivo dilettantisticoL’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021). Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:
Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Si applicano altresì l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni. Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatoriePer i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%. L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo). |
10.2 | ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:
L’aliquota complessiva dovuta per il 2025 è quindi pari al 26,07%, come nel 2024. Professionisti del settore sportivo dilettantisticoCon riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatoriePer i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2025 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%. L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui. |
10.3 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il massimale di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 120.607,00 euro (119.650,00 euro per il 2024). |
10.4 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il minimale di reddito valido per il 2025, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribu¬zione, è invece pari a 18.555,00 euro (18.415,00 euro per il 2024). |
11
11 | ENTI DEL TERZO SETTORE – REGISTRO DEI VOLONTARI – SEDI SECONDARIE |
Con la nota 20.1.2025 n. 809, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore (ETS) dotati di una o più sedi secondarie territorialmente distanti possono predisporre registri dei volontari non occasionali, di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017, relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture; a tal fine, ogni registro dovrà essere regolarmente vidimato | |
11.1 | REQUISITI Secondo il Ministero del Lavoro, il registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria deve avere la struttura e i contenuti obbligatori di cui al DM 6.10.2021; è inoltre necessario che:
|
11.2 | OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE Il Ministero richiede, inoltre, la conservazione, presso la sede principale dell’ETS, sia del registro dei volontari principale, sia di copia dei frontespizi di ciascun registro secondario, con annotazione:
|
12
12 | SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO – INQUADRAMENTO FISCALE |
Con la risposta a interpello 13.1.2025 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato ai fini fiscali le somme corrisposte a seguito della risoluzione per mutuo consenso del contratto per la costruzione di un’imbarcazione. Le somme che erano state anticipate all’impresa per l’esecuzione del contratto e che, per effetto della risoluzione, sono state rimborsate al committente persona fisica, non assumono rilevanza per il medesimo. Diversamente, costituiscono reddito diverso derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennizzo per la perdita del potere di acquisto di quanto anticipato, a causa degli elevati tassi di inflazione, e per aver permesso lo scioglimento del contratto; in relazione ad esse deve quindi essere operata la ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento (di cui all’art. 25 co. 1 del DPR 600/73). |
13
13 | CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI UN PALASPORT – TRATTAMENTO IVA |
Con la risposta a interpello 8.1.2025 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, sulla base di un accordo che prevede, tra l’altro, l’affidamento di servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione, nonché l’autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale all’interno dell’impianto, non può beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023. | |
13.1 | REQUISITI PER L’ESENZIONE IVA L’art. 36-bis del DL 75/2023 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese:
Nozione di “organismo senza fini di lucro”Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso descritto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma di esenzione risulta rispettato, in quanto nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e quindi il Comune. Per quanto riguarda gli enti privati, viene precisato che possono ritenersi compresi gli enti “senza scopo di lucro” come anche definiti nella circ. 26.3.2008 n. 27 e nella circ. 10.12.2010 n. 56. |
13.2 | Prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che manchi il requisito oggettivo per l’esenzione IVA, realizzandosi, con la concessione in esame, una prestazione di servizi complessa, mediante la quale la gestione del Palasport viene affidata alla associazione sportiva dilettantistica unitamente ad altri servizi accessori. Viene evidenziato inoltre che, autorizzando l’associazione sportiva dilettantistica a effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport, il Comune consente all’ente di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva. Sulla base di tali considerazioni viene escluso che la prestazione complessa possa configurare una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. Di conseguenza viene escluso il regime di esenzione IVA. |
14
PRINCIPALI ADEMPIMENTI FEBBRAIO 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.2.2025 | Presentazione domande per il “bonus pubblicità”. Dichiarazione investimenti effettuati nel 2024 | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
Non rileva l’ordine temporale di presentazione. |
15.2.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
|
17.2.2025 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
|
17.2.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
17.2.2025 | Versamento IVA quarto trimestre 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
|
17.2.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
17.2.2025 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2024. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
17.2.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31.12.2024 possono comunicare all’Agen-zia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 e versate entro il 17.2.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025. |
17.2.2025 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
17.2.2025 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025. Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei premi INAIL:
|
25.2.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.2.2025 | Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2024, l’agevolazione si applicherà anche nel 2025:
|
28.2.2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025). |
28.2.2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
28.2.2025 | Dichiarazione e versamento IVA | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
28.2.2025 | Variazione richiesta di rimborso in compensazione | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito. |
28.2.2025 | Trasmissione dati forniture documenti fiscali | Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
|
28.2.2025 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025. |
28.2.2025 | Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni | I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
|
28.2.2025 | Dichiarazione | Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2024, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2025. |
28.2.2025 | Comunicazione rapporti finanziari | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
|
28.2.2025 | Credito d’imposta per la promozione della musica | Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:
|
3.3.2025 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,39%, oltre agli interessi legali. |
3.3.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 11 febbraio 2025
Team Consulenza