Circolare mensile maggio e giugno 2025

Circolare mensile maggio e giugno 2025

24 Giugno 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2025

 

MAGGIO: APPROFONDIMENTI

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    1. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – modifiche della legge di bilancio 2025 – nuove comunicazioni per l’accesso
    2. Spese sostenute dall’1.1.2025 – riordino delle Detrazioni IRPEF – chiarimenti sulle Novità della legge di bilancio 2025
    3. Detrazione per interventi “edilizi” – Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura – Chiarimenti
    4. Cessioni o costituzioni di diritti reali – plusvalenze immobiliari – chiarimenti
    5. Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus – Acquisti con “sismabonus acquisti” in versione superbonus – Plusvalenza
    6. Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso – Versamento del contributo di vigilanza 2025-2026
    7. Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative – modifiche
    8. Trasformazione in crediti d’imposta delle Attività per imposte anticipate (DTA) – Cessione e utilizzo dei crediti
    9. Regime degli impatriati – regime transitorio per Trasferimenti di residenza anagrafica entro il 31.12.2023
    10. Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota iva del 5% – applicabilità
    11. Distacco di personale – nuovo regime iva – chiarimenti
    12. Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli stati partecipanti
    13. Giugno 2025: principali adempimenti

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1CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 – NUOVE COMUNICAZIONI PER L’ACCESSO
 Con il DM 15.5.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito il nuovo meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30.6.2026, in attuazione dell’art. 1 co. 445 – 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
1.1NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al suddetto DM 15.5.2025, è composto da:

  • un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione;
  • una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (GSE).

1.2PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
Viene richiesta la presentazione di tre comunicazioni:

  • una comunicazione preventiva, da trasmettere, comunque entro il 31.1.2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato; l’ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse;
  • una comunicazione preventiva con indicazione dell’acconto. In particolare, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;
  • una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025 o entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

1.3IMPRESE CHE HANNO GIÀ PRESENTATO LA “VECCHIA” COMUNICAZIONE PER INVESTIMENTI 2025

Per le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti, in via preventiva o di completamento, tramite il modello previsto dal precedente DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, viene prevista una specifica procedura.
Ai fini della prenotazione delle risorse, infatti, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, secondo quanto precisato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le imprese trasmettano:

  • entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi, come detto, con un successivo decreto direttoriale);
  • il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello previsto dal “vecchio” DM 24.4.2024 in via preventiva), ovvero di completamento con l’indicazione della data di versamento e dell’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15.5.2025, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal “vecchio” DM 24.4.2024).

Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
I soggetti che non si adeguano devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa.

1.4INVESTIMENTI ESCLUSI
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al suddetto DM 24.4.2024:

  • per gli investimenti completati nel 2024;
  • per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

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2SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 – RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF – CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
 L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in materia di oneri detraibili.
I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dal nuovo art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
2.1AMBITO SOGGETTIVO

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l’art. 16-ter del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (il quale si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa), che si determina moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

2.2MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF

L’importo “base” è pari a:

  • 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro;
  • 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92) fiscalmente a carico.

Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, il contribuente può scegliere nella dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d’imposta) quali oneri considerare.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, in relazione alle spese detraibili sostenute dall’1.1.2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi “edilizi”), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno (art. 16-ter co. 5 del TUIR).

2.3DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR, si deve tenere conto:

  • dei redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011);
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • della quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del DL 201/2011;
  • delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022.

Adesione al concordato preventivo biennale
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35 co. 2 del DLgs. 13/2024).

2.4FAMILIARI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all’art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente di cui all’art. 16-ter co. 3 del TUIR devono essere anch’essi considerati.
I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, anche se solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l’assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR (30 anni, senza disabilità accertata).
2.5ONERI ESCLUSI

Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all’art. 16-ter del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative):

  • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR;
  • le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria di 1.100,00 euro prevista dall’art. 15 co. 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).

Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni.

2.6PARAMETRAZIONE CON REDDITI SUPERIORI A 120.000,00 EURO
Anche successivamente alle novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, permane la parametrazione prevista dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020, che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000,00 euro.
Di conseguenza, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 120.000,00 euro, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell’art. 16-ter del TUIR.
Se, invece, il reddito complessivo nell’anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall’art. 15 co. 3-quater del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.

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3DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE O SCONTO IN FATTURA – CHIARIMENTI
 Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sull’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
3.1CREDITI “IN ATTESA DI ACCETTAZIONE”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione (risposta 130/2025).
Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

3.2SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2022 – RIPARTIZIONE IN 10 ANNI

Ai sensi del co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020, la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello 730/2024 o REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.

3.3FUSIONE PER INCORPORAZIONE
In materia di interventi “edilizi” per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito (risposta 134/2025).
Di conseguenza, l’incorporante può utilizzare i crediti dell’incorporata senza alcuna comunicazione.

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4CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI – PLUSVALENZE IMMOBILIARI – CHIARIMENTI
 Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’art. 67 del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 92 della L. 213/2023), con riferimento alle cessioni o costituzioni di diritti reali operate al di fuori dell’esercizio dell’impresa o della professione.
4.1NUOVO ARTICOLO 67 DEL TUIR

L’attuale formulazione dell’art. 67 co. 1 del TUIR, applicabile dall’1.1.2024 e risultante dopo l’intervento di modifica operato dalla L. 213/2023, ha ridefinito i rapporti tra le lettere b) e h) del medesimo articolo, disponendo l’applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:

  • cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, generando plusvalenze imponibili alle condizioni previste da tale norma (entro il quinquennio dall’acquisto, esclusi i fabbricati acquisiti per successione, nonché quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo);
  • “concessione in usufrutto” e “costituzione degli altri diritti reali di godimento”, che rientrano nella lett. h) e, quindi, generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto.
4.2CRITICITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il Legislatore fonda il discrimine tra la lettera b) e la lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR sulla distinzione tra “cessione” di diritti reali e “costituzione” dei medesimi.
Tuttavia, la differenza tra la “costituzione” di un diritto reale e la “cessione” del medesimo, dal punto di vista giuridico non è così netta, sicché questi due concetti risultano difficili da distinguere in modo chiaro.
L’ambiguità della nuova formulazione trova riscontro nei primi documenti di prassi con cui l’Amministrazione finanziaria è chiamata a risolvere i dubbi sull’applicazione della norma. In particolare, con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha risposto agli interrogativi posti dai contribuenti sulla riconducibilità nella lettera h) o b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR delle seguenti fattispecie:

  • cessione della proprietà superficiaria di un fabbricato, da parte del pieno proprietario, che conserva la titolarità del suolo (art. 952 co. 2 c.c.);
  • vendita, da parte dei pieni proprietari (in comunione) di un immobile abitativo e relativa pertinenza, con acquisto in capo ad uno degli acquirenti dell’usufrutto e della nuda proprietà in capo all’altro.
4.3CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR l’atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un’associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiaria (art. 952 co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, rientra nella lettera h):

  • non solo l’atto con cui il pieno proprietario costituisce, a favore di un terzo, il diritto di “fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione”, contemplato dall’art. 952 co. 1 c.c.;
  • ma anche l’atto, previsto dall’art. 952 co. 2 c.c., con cui il pieno proprietario aliena la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (c.d. “proprietà superficiaria”).

Entrambe le situazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, integrano una “costituzione” del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l’Agenzia, rientrare nella lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.
Di conseguenza, l’atto di cessione della proprietà superficiaria, realizzato dal pieno proprietario, risulta imponibile a prescindere dal quinquennio e dall’originario acquisto per successione e non si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

4.4VENDITA DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ A DUE SOGGETTI DIVERSI

Con la risposta a interpello 14.5.2025 n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un’abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:

  • l’uno, la nuda proprietà dei due immobili;
  • l’altro, il relativo usufrutto.

Secondo l’Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell’atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell’imposta di registro ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del DPR 131/86).
Di conseguenza:

  • la costituzione dell’usufrutto va ricondotta alla lettera h) dell’art. 67 co. 1 del TUIR e produce redditi diversi a prescindere dal quinquennio;
  • la cessione della nuda proprietà, invece, ricade nella lettera b) del medesimo art. 67 co. 1 e produce plusvalenze tassabili solo se realizzata entro 5 anni dall’acquisto.

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5CESSIONI DI FABBRICATI – INTERVENTI CON SUPERBONUS – ACQUISTI CON “SISMABONUS ACQUISTI” IN VERSIONE SUPERBONUS – PLUSVALENZA
 Con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 137, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR.
La plusvalenza derivante dalla citata lett. b-bis), infatti, riguarda la “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi.
Rimane fermo che, in caso di compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.

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6SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2025-2026
 Con il DM 12.2.2025, pubblicato sulla G.U. 30.5.2025 n. 124, è stato determinato l’ammontare del contributo per il biennio 2025-2026 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, che è stato incrementato rispetto a quello dovuto per il biennio 2023-2024 di cui al DM 26.5.2023.
6.1CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

  • 330,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro;
  • 790,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;
  • 1.560,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;
  • 1.990,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;
  • 2.740,00 euro, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.

Maggiorazioni del contributo
I suddetti importi del contributo sono aumentati del:

  • 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell’art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;
  • 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi
Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:

  • il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;
  • il contributo dovuto (compresa l’eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.
6.2CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

  • 2.780,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;
  • 4.310,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;
  • 7.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.
6.3CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

  • 330,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;
  • 650,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;
  • 970,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.
6.4CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO

La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.
L’ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

6.5ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025-2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’applicazione delle previste maggiorazioni.
6.6ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2025 sono esonerate dal pagamento del contributo.
6.7TERMINI PER IL PAGAMENTO
Il contributo di revisione deve essere versato:

  • entro il 28.8.2025 (90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del DM 12.2.2025);
  • per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
6.8MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento;
  • “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento;
  • “3014”, in relazione alle sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso, non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza,
tutela e revisione del movimento cooperativo, possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all’indirizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Adesione ad un’Associazione nazionale
Qualora l’adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:

  • entro il termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all’Associazione stessa;
  • successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cessazione dell’adesione ad un’Associazione nazionale
Qualora, entro il termine stabilito per il versamento del contributo, intervenga la cessazione dell’adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza, il versamento deve essere effettuato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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7UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – MODIFICHE
 Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.
Mediante il successivo provv. 20.5.2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale provvedimento, in relazione alla:

  • firma elettronica da apporre sul file di comunicazione della delega;
  • durata del regime transitorio per le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità.
7.1SERVIZI DELEGABILI

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

  • consultazione del proprio Cassetto fiscale;
  • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;
  • acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;
  • servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
7.2SOGGETTI DELEGABILI

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

7.3COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;
  • oppure dall’intermediario delegato.

L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE
A seguito delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

  • con la firma digitale;
  • oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).
7.4DURATA DELLA DELEGA
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.
7.5DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026).
Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.

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8TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) – CESSIONE E UTILIZZO DEI CREDITI
 L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.5.2025 n. 32, ha fornito chiarimenti in merito alla cessione e all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, avente come presupposto la cessione dei crediti deteriorati avvenuta entro il 31.12.2021.
8.1MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO

L’Agenzia delle Entrate si concentra, in particolare, sulle modalità di cessione dei crediti disciplinate dagli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73.
In merito alla comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cessione dei crediti d’imposta in esame, la ris. 32/2025 evidenzia che non può essere utilizzata la piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la quale rappresenta uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta.
Sempre ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili, ma l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

8.2MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche da parte del cessionario.
Per quanto riguarda i limiti di utilizzo, l’Agenzia delle Entrate rinvia espressamente alle indicazioni fornite con le precedenti circ. 28.9.2012 n. 37 e 16.6.2014 n. 17, in relazione ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina a regime di trasformazione delle imposte anticipate di cui all’art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010, precisando tuttavia che, a differenza di quanto previsto da tale disciplina, in relazione ai crediti di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019 non è richiesto che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.

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9REGIME DEGLI IMPATRIATI – REGIME TRANSITORIO PER TRASFERIMENTI DI RESIDENZA ANAGRAFICA ENTRO IL 31.12.2023
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 138, ha ammesso la fruizione del regime degli impatriati di cui all’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 da parte di una persona iscritta all’anagrafe della popolazione residente italiana entro il 31.12.2023, in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023.
9.1ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Nel caso di specie, un lavoratore aveva stipulato, in data 20.9.2022, con una società calcistica professionistica un contratto, retto dalla disciplina civilistica comune (CCNL “Dirigenti Industria”) e non dalla L. 91/81 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (abrogata dall’art. 52 del DLgs. 36/2021 a decorrere dall’1.7.2023); non si configurava quindi un rapporto di lavoro sportivo.

9.2APPLICABILITÀ DEL REGIME ORDINARIO

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione relativa ai lavoratori sportivi prevista dall’art. 16 co. 5-quater del DLgs. 147/2015, ritenendo invece applicabile l’ordinaria detassazione del 70% prevista dall’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, abrogato dall’art. 5 del DLgs. 209/2023 dal 29.12.2023 ma applicabile ai trasferimenti di residenza anagrafica effettuati entro il 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dal co. 9 dello stesso art. 5.
Tale specifica circostanza è stata ritenuta verificata nel caso di specie, posto che il trasferimento era stato occasionato dalla stipula del contratto (avvenuta il 20.9.2022); in tal modo, la risposta dell’Agenzia fa rientrare nel richiamato regime transitorio non solo i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti nel 2023, ma anche quelli avvenuti in precedenza.

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10ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITÀ SANITARIE – ALIQUOTA IVA DEL 5% – APPLICABILITÀ
 Con la risposta a interpello 23.5.2025 n. 141, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante sia terminato il periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i relativi protocolli di sicurezza, possono ancora ritenersi agevolate con l’aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
Tale norma, infatti, individua tra i prodotti agevolati con l’aliquota IVA del 5% gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.L’istante è una società operante nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e chiedeva in particolare se la finalità sanitaria di detti articoli di abbigliamento potesse essere riconosciuta anche quando la destinazione dei beni non fosse chiaramente identificata, come nel caso delle cessioni effettuate a favore di imprese della grande distribuzione.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha chiarito che:

  • se i suddetti articoli di abbigliamento protettivo presentano le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici,
  • e sono compresi in una delle voci doganali individuate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 14.2.2023 n. 5,

l’aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.

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11DISTACCO DI PERSONALE – NUOVO REGIME IVA – CHIARIMENTI
 Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 5, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei distacchi di personale, a seguito dell’abolizione del regime di esclusione dall’imposta avvenuta ad opera dell’art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024).
Ai fini dell’applicazione dell’IVA sui distacchi (o prestiti) di personale, secondo la nuova disciplina (riferita ai contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2025), è necessario valutare il ricorrere dei requisiti dell’imposta, previsti dal DPR 633/72.
11.1AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’IVA, affinché vi sia rilevanza ai fini dell’imposta, è necessario che le prestazioni di distacco (o prestito) del personale siano eseguite nell’ambito di attività d’impresa.
Il documento di prassi chiarisce, pertanto, che, qualora il datore di lavoro distaccante sia un ente non commerciale:

  • nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale, l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, anche laddove il personale distaccato sia impiegato in un’attività d’impresa del distaccatario;
  • nel caso in cui, invece, il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale, il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato.
11.2AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’imposta, il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Si deve, quindi, prescindere dall’ammontare del corrispettivo pattuito, sia esso inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, incluso il caso in cui la prestazione sia resa in mancanza di lucratività.

11.3DECORRENZA

Ai fini della nuova disciplina, si considerano, per espressa previsione normativa (art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024 convertito), i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025.
Al fine di individuare la data di stipula o di rinnovo del contratto di distacco (per comprendere se essa è antecedente o se decorre dall’1.1.2025), l’Agenzia delle Entrate afferma che si deve considerare “qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti”. Resta ferma, però, la necessità di un riscontro oggettivo dell’operazione da cui desumere la data di inizio e fine del rapporto (ad es., le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

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12SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI
 Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 28.4.2025, pubblicato sulla G.U. 6.5.2025 n. 103, ha ulteriormente modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

Sia per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), sia per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), fanno il loro ingresso Armenia, Moldova, Ucraina e Uganda. Nessuno Stato in precedenza inserito negli elenchi vi è stato espunto.
Il numero di Stati menzionati nell’Allegato C passa quindi da 87 a 91; il numero di Stati menzionati nell’Allegato D passa invece da 113 a 117.

Le banche e gli altri intermediari italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti riferiti al 2024 entro il 30.6.2025; l’Agenzia delle Entrate procede allo scambio con le Amministrazioni interessate entro il 30.9.2025.
Analoghe scadenze sono previste per gli intermediari e per le Amministrazioni estere in relazione alle informazioni sui residenti italiani.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GIUGNO 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.6.2025

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno-tazione delle domande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all’anno 2024;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

15.6.2025

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

16.6.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

16.6.2025Acconto
IMU 2025
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

16.6.2025Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commercialiGli enti non commerciali devono provvedere al versamento:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2024;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024.
16.6.2025Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.

16.6.2025Versamento cumulativo ritenute condominioIl condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.6.2025Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
• applicarla in relazione all’intero anno 2025;
• presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

16.6.2025Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.6.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2025Tributi apparecchi da divertimentoI gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2025.
20.6.2025Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatoriLe imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

23.6.2025Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLS2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025

25.6.2025Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.6.2025Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofaliLe grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa;
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Per individuare le “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

30.6.2025Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTSGli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:

  • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all’anno 2024;
  • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno 2024;
  • il bilancio sociale relativo all’anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

30.6.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.6.2025Versamenti imposte da modello REDDITI PFSi rimanda alla circolare di Studio del 18.06.2025 Proroga versamenti imposte 2025 per soggetti ISA e forfetari
30.6.2025Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025Versamenti IRAPLe società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2025Versamento saldo IVA 2024I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2025Versamento IVA da indici di affidabilità fiscaleLe persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

30.6.2025Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresaI soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni
30.6.2025Versamenti derivanti dai modelli 730/2025Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2025Versamenti derivanti dai modelli 730/2025Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2025Dichiarazione IMU 2024I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024, qualora obbligatoria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.6.2025Dichiarazione e versamento “exit tax”Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.6.2025Presentazione dichiarazione per la “web tax” relativa al 2024I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.
Sono tenute alla dichiarazione dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.

Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo.

30.6.2025Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche AmministrazioniLe imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:

  • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;
  • le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2025Presentazione domande “sport bonus”I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

30.6.2025Comunicazione all’Anagrafe
tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • i dati relativi all’anno 2024 riguardanti l’ammontare delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo;
  • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID);
  • utilizzando il software di controllo e di preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
30.6.2025Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 31.10.2025.
30.6.2025Presentazione in Posta di alcuni
quadri del modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2025.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 31.10.2025
30.6.2025Regolarizzazione modello
REDDITI PF 2024
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2024 relativa al 2023;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2025Adempimenti persone deceduteGli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2025 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2025.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

30.6.2025Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2025Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.6.2025Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2025, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2025Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.6.2025Comunicazione contratti di
locazione breve
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2024 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

30.6.2025Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiornoI gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2024;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 19 maggio 2025

Team Consulenza


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