
Circolare mensile marzo e aprile 2025
17 Aprile 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2025
MARZO: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Corrispettivi telematici – soluzioni software per l’invio dei dati – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
- Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – riapertura del termine al 3.6.2025
- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “d” non iscritti in catasto – approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2025
- Riforma dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti – chiarimenti
- Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2025 – presentazione delle domande
- Correzione di errori contabili – errori di classificazione – rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio
- Indeducibilità degli Interessi passivi da ravvedimento speciale
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – ordine effettuato prima del 30.3.2024 – comunicazione preventiva
- Credito d’imposta per investimenti 4.0 – oneri accessori successivi non preventivabili
- Registrazione degli atti privati (modello rap) – estensione ai verbali di distribuzione di dividendi
- Credito IVA trimestrale – modello IVA TR – aggiornamento
- Prestatori di servizi di pagamento – comunicazione dei dati di pagamento elettronico – nuove disposizioni attuative
- Beni ammortizzabili – requisiti ai fini dei rimborsi IVA
- Rimborsi IVA – modifica della garanzia – limite temporale
- Imballaggi con patto di resa – mancata restituzione – modalità di fatturazione
- Servizi di intermediazione immobiliare – territorialità IVA
- Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2025
- APRILE 2025: principali adempimenti
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1 | CORRISPETTIVI TELEMATICI – SOLUZIONI SOFTWARE PER L’INVIO DEI DATI – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO |
Con il provv. 7.3.2025 n. 111204, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione delle soluzioni software che consentiranno di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche in assenza di registratori telematici o di Server RT. In sostanza, all’esercente potrebbe essere sufficiente dotarsi di un PC o di un tablet su cui installare il software prescelto per adempiere l’obbligo di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015. Il provvedimento costituisce l’attuazione dell’art. 24 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”). | |
1.1 | APPROVAZIONE DEI SOFTWARE Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali. Presentazione delle istanze Il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima. |
1.2 | PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI DATI Il processo di rilevazione dei corrispettivi mediante software si baserà sull’interazione tra due componenti: Il PEM è gestito dall’esercente, mentre il PEL è gestito dal soggetto erogatore, ossia il soggetto qualificato che rende disponibile la soluzione software e fornisce assistenza tecnica. Esercizio delle funzioni di produttore ed erogatore Le funzioni di produttore ed erogatore possono essere svolte dallo stesso soggetto. |
1.3 | ACCREDITAMENTO SUL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI Ai fini dell’utilizzo dei nuovi software che verranno rilasciati, gli esercenti dovranno accreditarsi in via preventiva sul portale Fatture e Corrispettivi, eventualmente tramite un intermediario, al fine di registrarsi e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.
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2 | RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – RIAPERTURA DEL TERMINE AL 3.6.2025 |
L’art. 19 co. 5-8 del DL 14.3.2025 n. 25 ha riaperto i termini per beneficiare della procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato. Possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, hanno compensato sino al 22.10.2021 crediti maturati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Questa procedura, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021, consente di ottenere:
Si deve trattare di spese realmente sostenute (quindi sono esclusi i contesti frodatori e i crediti compensati in assenza di documentazione) ma potenzialmente contestabili (o già contestate) in quanto non rientranti, ad avviso degli uffici, nel concetto di ricerca e sviluppo. Contenziosi pendenti Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3.6.2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda di riversamento vale come rinuncia (art. 19 co. 7 del DL 25/2025). | |
2.1 | TRASMISSIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata telematicamente entro il 3.6.2025. Revoca della domanda I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda ma non hanno ancora pagato le somme o la prima rata potevano, entro il 30.9.2024, revocarla (art. 5 co. 1-bis del DL 145/2023). |
2.2 | VERSAMENTI Il credito d’imposta deve essere riversato, mediante il modello F24:
Si può anche pagare in 3 rate annuali scadenti rispettivamente:
In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025. Esclusione dalla rateazione Se l’avviso di recupero è definitivo quando viene presentata l’istanza occorre pagare in unica soluzione entro il 3.6.2025 (art. 19 co. 6 del DL 25/2025).
La rateazione è invece ammessa quando l’atto di recupero o il PVC sono stati notificati/consegnati dopo il 22.10.2021 (provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987). Mancato/insufficiente/tardivo versamento di una rata Nel caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento di una delle rate la procedura non si perfeziona e il residuo importo viene iscritto a ruolo con la sanzione da omesso versamento e gli interessi. |
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3 | FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il DM 14.3.2025, pubblicato sulla G.U. 24.3.2025 n. 69, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo:
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3.1 | COEFFICIENTI PER IL 2025 Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.
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3.2 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU dei predetti fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:
Coefficienti ministeriali Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” i predetti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l’anno 2025 è stato appunto adottato il DM 14.3.2025). In particolare:
Fabbricati in leasing I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in leasing. In questa ipotesi, il co. 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ai sensi dell’art. 1 co. 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:
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3.4 | RILEVANZA AI FINI DELL’IMPI Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all’art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019). |
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4 | RIFORMA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI – CHIARIMENTI |
Con la circ. 14.3.2025 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul DLgs. 18.9.2024 n. 139, che ha riformato la disciplina delle imposte indirette diverse dall’IVA. La circolare, in particolare, si sofferma sulle novità in materia di:
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4.1 | AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO La più rilevante novità introdotta dalla riforma in tema di imposta di registro è l’autoliquidazione dell’imposta, che dall’1.1.2025 diventa la regola (eccettuati gli atti giudiziari), mentre fino al 31.12.2024 era limitata gli atti notarili registrati tramite MUI e alle locazioni registrate telematicamente. |
4.2 | CONTRATTI PRELIMINARI Viene modificata la tassazione dei contratti preliminari, di cui all’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, stabilendo che gli acconti non soggetti a IVA scontino:
In questo modo, viene recepito l’orientamento della giurisprudenza secondo cui al momento della tassazione del preliminare è necessario già tenere conto dell’imposta dovuta al contratto definitivo, in modo da evitare successive richieste di rimborso. |
4.3 | CESSIONE DI CUBATURA Recependo l’orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080), il legislatore delegato ha ricondotto nell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 gli atti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, disponendone l’assoggettamento all’imposta di registro proporzionale del 3%. |
4.4 | CESSIONE D’AZIENDA La riforma dell’art. 23 co. 4 del DPR 131/86 ha recepito a livello normativo l’interpretazione che era già adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo cui alla cessione d’azienda si applica l’imposta di registro:
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4.5 | AGGIORNAMENTO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI L’art. 8 del DLgs. 139/2024 stabilisce che, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento delle intestazioni catastali viene effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni inoltrate all’Anagrafe Tributaria (anche se la parte interessata può segnalare la necessità di aggiornamento).
L’aggiornamento d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non opera qualora dal decesso del titolare di un diritto di usufrutto, uso o abitazione derivi un diritto di accrescimento in favore di altri contitolari: in tal caso devono essere i soggetti beneficiari a curare la comunicazione in Catasto della sussistenza del diritto di accrescimento, tramite la presentazione di una domanda di voltura entro il termine di un anno dall’avvenuto decesso, sempre in esenzione da qualunque tributo e onere. |
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5 | ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2025 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
Con il comunicato stampa 13.3.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:
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5.1 | ONLUS L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato da ultimo dall’art. 12 co. 1 del DL 202/2024, ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:
Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2025, pubblicato il 12.3.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:
Richiesta di rettifica di eventuali errori Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2025. Pubblicazione dell’elenco definitivo L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2025. |
5.2 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:
Richiesta di rettifica di eventuali errori Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco prov-visorio pubblicato entro il 20.4.2025. Pubblicazione dell’elenco definitivo L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2025. |
5.3 | ENTI ISCRITTI AL RUNTS Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento. Accreditamento entro il 10.4.2025 Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso. |
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6 | CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – ERRORI DI CLASSIFICAZIONE – RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO |
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 63 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili di cui all’art. 83 co. 1 del TUIR. | |
6.1 | CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI In base all’art. 83 co. 1 del TUIR, i criteri di “imputazione temporale” previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In sostanza, il principio di derivazione rafforzata permette il recepimento fiscale dell’impostazione contabile, riconoscendo la competenza e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. |
6.2 | ERRORI DI CLASSIFICAZIONE CON EFFETTI SULL’IMPUTAZIONE TEMPORALE Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, stante la finalità di semplificazione sottesa alla disciplina (ossia esentare gli operatori dalla presentazione di dichiarazioni integrative quando pongono in essere procedure di correzione di errori contabili conformi ai principi contabili), anche la correzione di un errore di “classificazione” che ha comportato, a sua volta, una errata “imputazione temporale” di componenti negativi consente di attribuire rilevanza fiscale alle correzione dell’errore effettuata dal contribuente. |
6.3 | EFFETTI DELLA CORREZIONE SUL ROL L’Agenzia delle Entrate ha inoltre analizzato gli effetti della correzione dell’errore in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il ROL relativo al periodo d’imposta in cui l’errore è stato corretto deve essere aumentato dei costi che hanno erroneamente ridotto il ROL nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. |
6.4 | BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE LEGALE DEI CONTI La disciplina sugli errori contabili, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In relazione a tale requisito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bilancio oggetto di revisione legale deve essere quello relativo all’esercizio in cui viene corretto l’errore (e non quello relativo all’esercizio in cui l’errore è stato commesso). |
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7 | INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DA RAVVEDIMENTO SPECIALE |
Con la risposta a interpello 3.3.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista avvalsosi dell’istituto del ravvedimento operoso speciale (di cui all’art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022). | |
7.1 | DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo la deducibilità degli interessi passivi non è espressamente disciplinata. Operano, quindi, le regole generali in merito alla documentazione del costo sostenuto e all’inerenza all’attività svolta. |
7.2 | INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI AVENTI NATURA MORATORIA Gli interessi passivi dovuti per il ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 hanno natura moratoria (e non compensativa), in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte. Tale circostanza li pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (vale a dire, il versamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. |
7.3 | NATURA MORATORIA DEGLI INTERESSI DOVUTI PER L’ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE Gli interessi dovuti in seguito all’adesione al ravvedimento operoso speciale hanno la stessa natura di quelli relativi al ravvedimento ordinario e, dunque, moratoria. Pertanto, nel caso oggetto di interpello, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP) fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili. |
7.4 | NATURA COMPENSATIVA DEGLI INTERESSI DA ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Secondo l’Agenzia delle Entrate, al caso in esame non sono estensibili i chiarimenti resi in materia di reddito d’impresa dalla risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, nella quale è stato precisato che gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione rivestono una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi, differente rispetto a quella “risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.
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8 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – ORDINE EFFETTUATO PRIMA DEL 30.3.2024 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
Con la risposta a interpello 7.3.2025 n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024, ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ai sensi dell’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020, in caso di investimenti “iniziati” prima del 30.3.2024 e “completati” dopo tale data. | |
8.1 | COMUNICAZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione. |
8.2 | INVESTIMENTI CON ORDINE PRIMA DEL 30.3.2024 L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di ordine di acquisto effettuato il 17.1.2024, di fattura emessa il 17.4.2024 e di interconnessione avvenuta il 6.5.2024, posto che gli investimenti sono stati realizzati dopo il 30.4.2024, occorre presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento. |
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9 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – ONERI ACCESSORI SUCCESSIVI NON PREVENTIVABILI |
Con la risposta a interpello 3.3.2025 n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per il calcolo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel caso in cui siano stati sostenuti oneri accessori, non preventivabili originariamente, nel periodo successivo a quello di avvenuta prenotazione relativa all’acquisto del bene 4.0. Nello specifico caso in esame:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti forniti nelle risposte a Telefisco 31.1.2019 relativi al caso in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%) in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito, sono applicabili anche nel caso di specie. |
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10 | REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI (MODELLO RAP) – ESTENSIONE AI VERBALI DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI |
Il provv. Agenzia delle Entrate 10.3.2025 n. 114787 ha introdotto un modulo aggiuntivo al modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati. | |
10.1 | DISTRIBUZIONE DI UTILI SOCIETARI Per effetto del provvedimento, il modello RAP può ora essere utilizzato per chiedere la registrazione telematica:
Il modulo aggiuntivo, dedicato alla registrazione degli atti di distribuzione di utili societari, si compone del:
L’adempimento comporta il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia. |
10.2 | ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO RAP AGGIORNATO Recependo le novità del DLgs. 18.9.2024 n. 139, il provvedimento ha anche aggiornato le specifiche tecniche del modello RAP in modo da recepire la modifica in materia di tassazione del contratto preliminare con acconti.
La tassazione degli acconti e delle caparre confirmatorie al contratto preliminare deve, quindi, tenere conto dell’imposta che sarà dovuta al contratto definitivo e non superarla. |
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11 | CREDITO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR – AGGIORNAMENTO |
In data 21.3.2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello IVA TR nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. Di seguito, si riportano le principali novità relative al citato modello, da utilizzare per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale. | |
11.1 | QUADRI TA E TB Le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione nei quadri TA e TB sono state riviste: restano prestampate solo quelle del 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante nell’apposita colonna 2 del modello. |
11.2 | ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA Sono stati introdotti due codici specifici riservati ai soggetti passivi che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia sui rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024). |
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12 | PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – COMUNICAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO ELETTRONICO – NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il provv. 21.3.2025 n. 142285, l’Agenzia delle Entrate ha definito le nuove regole di comunicazione dei dati dei pagamenti elettronici in attuazione dell’art. 22 co. 5 del DL 124/2019. L’obbligo comunicativo è previsto a carico degli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ha ad oggetto:
In base al citato art. 22 co. 5 del DL 124/2019, gli operatori sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i predetti dati, anche tramite la società PagoPA. | |
12.1 | DATI DA TRASMETTERE In base al provv. 21.3.2025 n. 142285, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
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12.2 | MODALITÀ DI TRASMISSIONE I soggetti obbligati effettuano la comunicazione dei suddetti dati:
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12.3 | TERMINI DI TRASMISSIONE In base alle nuove regole, la trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (considerando il sabato giorno non lavorativo). Non saranno comunque ritenute tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese. |
12.4 | DECORRENZA Le regole previste dal nuovo provv. 21.3.2025 n. 142285 si applicheranno a partire dall’1.1.2026. |
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13 | BENI AMMORTIZZABILI – REQUISITI AI FINI DEI RIMBORSI IVA |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20, è stato riconosciuto il diritto al rimborso per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con riferimento all’IVA assolta per la realizzazione di migliorie o la trasformazione di beni di proprietà di terzi, posseduti per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. | |
13.1 | NOZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI Ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA, di importo superiore a 2.582,28 euro, l’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 fa riferimento all’acquisto o all’importazione di “beni ammortizzabili”. |
13.2 | MIGLIORIE SU BENI DI TERZI In conseguenza della nuova nozione da attribuire ai “beni ammortizzabili”, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l’accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l’esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino “ammortizzabili” in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo “medio-lungo”. In quest’ottica, sono espressamente superate le indicazioni fornite nel paragrafo 3 della precedente ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2005 n. 179. |
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14 | RIMBORSI IVA – MODIFICA DELLA GARANZIA – LIMITE TEMPORALE |
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 83 sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità, per il soggetto passivo, di modificare la garanzia prestata sui rimborsi IVA annuali. | |
14.1 | RIMBORSI IVA CON OBBLIGO DI GARANZIA I rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro sono eseguiti, previa presentazione della garanzia, nei casi previsti dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72 (es. soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle start up innovative). In queste ipotesi, il soggetto passivo può scegliere liberamente tra le forme di garanzia ammesse (es. fideiussione bancaria). |
14.2 | DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER MODIFICARE LA GARANZIA La presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per modificare il tipo di garanzia originariamente scelto è ammessa fino a quando non si è conclusa la fase istruttoria e non è stata validata la disposizione di pagamento. |
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15 | IMBALLAGGI CON PATTO DI RESA – MANCATA RESTITUZIONE – MODALITÀ DI FATTURAZIONE |
Con la risposta a interpello 20.3.2025 n. 76, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle modalità di fatturazione degli imballaggi forniti con patto di resa e non restituiti. Il caso specifico riguardava una società che, operando nel settore del beverage, intendeva emettere una fattura riepilogativa annuale, ai sensi del DM 11.8.75, per i recipienti e imballaggi non restituiti dai clienti (nello specifico, bottiglie in vetro, casse di plastica e pallet in legno). | |
15.1 | QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell’art. 15 n. 4) del DPR 633/72, l’importo degli imballaggi e recipienti non concorre alla base imponibile IVA quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa. |
15.2 | FATTURA RIEPILOGATIVA La fattura “globale” prevista dal DM 11.8.75 non viene consegnata ai clienti e riporta, in luogo dei dati dei cessionari, il riferimento al citato DM. Essa può essere emessa a condizione che il cedente:
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15.3 | BASE IMPONIBILE IVA Nel caso oggetto della risposta a interpello, l’istante chiedeva se, ai fini dell’emissione della fattura riepilogativa, potesse fare riferimento, per la base imponibile IVA, al valore degli imballaggi risultante dal c.d. “listino mercuriale” anziché al valore delle cauzioni.
Nel caso specifico, dunque, viene ammesso che si possa fare riferimento al c.d. “valore mercuriale” degli imballaggi, purché effettivamente rappresentativo del valore normale degli stessi. |
15.4 | PALLET Viene altresì chiarito che il “sistema dell’autofattura” previsto dal DM 11.8.75 non si applica, in ogni caso, per i pallet in legno la cui cessione sia soggetta ad inversione contabile ai sensi dell’art. 74 co. 7 del DPR 633/72. |
15.5 | IMBALLAGGI RESTITUITI OLTRE L’ANNO Con riguardo all’ipotesi in cui gli imballaggi siano restituiti dopo che sia già stata emessa la fattura riepilogativa, l’Agenzia riconosce la possibilità di operare una variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, osservando che la restituzione dell’imballaggio può configurare una causa di sopravvenuta nullità dell’operazione originaria. |
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16 | SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – TERRITORIALITÀ IVA |
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 65 sono stati forniti chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale, ai fini IVA, delle prestazioni rese:
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16.1 | PRESTAZIONI DI AGENZIA Le prestazioni rese dall’agenzia di intermediazione immobiliare sono da assoggettare a IVA in Italia, come previsto espressamente dall’art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 con riguardo ai servizi relativi a beni immobili situati nel territorio dello Stato. |
16.2 | CONSULENZA LEGALE PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA In forza della stessa disposizione, l’IVA si applica in Italia anche alla consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell’ipoteca che grava sull’immobile. Infatti, la cancellazione di tale diritto reale di garanzia rappresenta l’atto finale di un procedimento di cui l’immobile costituisce un elemento essenziale e qualificante. |
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17 | RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2025 |
La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 12.12.2024, ha ridotto dal 3,4% al 3,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 18.12.2024 (tasso poi oggetto di ulteriori riduzioni nel corso del 2025). Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 3,15% rileva per il primo semestre 2025, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 17.3.2025 n. 63.In relazione al periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:
Estensione a tutti i lavoratori autonomi Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. Deroghe contrattuali Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
Tuttavia, occorre considerare che:
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI APRILE 2025
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.4.2025 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as-similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:
La comunicazione deve avvenire:
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10.4.2025 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in-termediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
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10.4.2025 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia. |
10.4.2025 segue | Presentazione domande per il cinque per mille | Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS. |
11.4.2025 | Documentazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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15.4.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono tra-smettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.4.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.4.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.4.2025 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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16.4.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non supera 100,00 euro. |
16.4.2025 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.4.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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16.4.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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22.4.2025 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:
La comunicazione deve avvenire:
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22.4.2025 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2025. La comunicazione deve avvenire:
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28.4.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di marzo 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.4.2025 | Ricorso contro le nuove rendite dei terreni | In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2024, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
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30.4.2025 | Presentazione domanda per la riammissione alla “rottamazione-quater” dei ruoli | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione domanda per essere riammessi alla definizione. In caso di accoglimento della riammissione, il versamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2025. |
30.4.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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30.4.2025 | Dichiarazione annuale IVA | I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in com-pensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di con-formità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale). |
30.4.2025 | Opzione liquidazione IVA di gruppo | Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2025 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
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30.4.2025 | Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA | I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
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30.4.2025 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire:
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30.4.2025 | Imposta di bollo documenti informatici | I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
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30.4.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.4.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.4.2025 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2024 al 31.10.2024:
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30.4.2025 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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30.4.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.4.2025 | Comunicazione compensi attività mediche e paramediche | Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2024:
La comunicazione deve avvenire:
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30.4.2025 | Comunicazione dati catastali | I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
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30.4.2025 | Comunicazioni all’Anagrafe tributaria | Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa-tellitare, ecc.). Le comunicazioni:
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30.4.2025 | Rendiconto annuale delle ONLUS | Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali. |
30.4.2025 | Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi | Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
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30.4.2025 | Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche | Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
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30.4.2025 | Correzione elenchi cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025. |
30.4.2025 | Correzione elenchi cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025. |
30.4.2025 | Correzione elenchi cinque per mille | Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025. |
30.4.2025 | Versamento contributo revisori enti locali | I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa. A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in-serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato. |
30.4.2025 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:
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5.5.2025 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.6.2025; rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 17 aprile 2025
Team Consulenza