Circolare mensile marzo e aprile 2025

Circolare mensile marzo e aprile 2025

17 Aprile 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2025

 

MARZO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Corrispettivi telematici – soluzioni software per l’invio dei dati – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
    2. Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – riapertura del termine al 3.6.2025
    3. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “d” non iscritti in catasto – approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2025
    4. Riforma dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti – chiarimenti
    5. Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2025 – presentazione delle domande
    6. Correzione di errori contabili – errori di classificazione – rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio
    7. Indeducibilità degli Interessi passivi da ravvedimento speciale
    8. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – ordine effettuato prima del 30.3.2024 – comunicazione preventiva
    9. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – oneri accessori successivi non preventivabili
    10. Registrazione degli atti privati (modello rap) – estensione ai verbali di distribuzione di dividendi
    11. Credito IVA trimestrale – modello IVA TR – aggiornamento
    12. Prestatori di servizi di pagamento – comunicazione dei dati di pagamento elettronico – nuove disposizioni attuative
    13. Beni ammortizzabili – requisiti ai fini dei rimborsi IVA
    14. Rimborsi IVA – modifica della garanzia – limite temporale
    15. Imballaggi con patto di resa – mancata restituzione – modalità di fatturazione
    16. Servizi di intermediazione immobiliare – territorialità IVA
    17. Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2025
    18. APRILE 2025: principali adempimenti

1

 

1CORRISPETTIVI TELEMATICI – SOLUZIONI SOFTWARE PER L’INVIO DEI DATI – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
 Con il provv. 7.3.2025 n. 111204, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione delle soluzioni software che consentiranno di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche in assenza di registratori telematici o di Server RT.
In sostanza, all’esercente potrebbe essere sufficiente dotarsi di un PC o di un tablet su cui installare il software prescelto per adempiere l’obbligo di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Il provvedimento costituisce l’attuazione dell’art. 24 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).
1.1APPROVAZIONE DEI SOFTWARE

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Presentazione delle istanze

Il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

1.2PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI DATI

Il processo di rilevazione dei corrispettivi mediante software si baserà sull’interazione tra due componenti:
• il “punto di emissione” (PEM), ossia un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet), su cui è installata un’applicazione o software gestionale (modulo fiscale 1), che consente all’esercente di registrare in modo sicuro i dati fiscali delle operazioni e di rilasciare il documento commerciale;
• il “punto di elaborazione” (PEL), ossia un sistema hardware su cui è installata un’altra componente software (modulo fiscale 2), che memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle operazioni ricevuti dal PEM, conservandoli digitalmente, e trasmette il file di riepilogo dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Solo il PEL, infatti, dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il PEM è gestito dall’esercente, mentre il PEL è gestito dal soggetto erogatore, ossia il soggetto qualificato che rende disponibile la soluzione software e fornisce assistenza tecnica.

Esercizio delle funzioni di produttore ed erogatore

Le funzioni di produttore ed erogatore possono essere svolte dallo stesso soggetto.
Inoltre, l’esercente stesso può svolgere il ruolo di produttore ed erogatore.

1.3ACCREDITAMENTO SUL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

Ai fini dell’utilizzo dei nuovi software che verranno rilasciati, gli esercenti dovranno accreditarsi in via preventiva sul portale Fatture e Corrispettivi, eventualmente tramite un intermediario, al fine di registrarsi e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.
In termini generali, l’esercente che intende utilizzare una soluzione software approvata dovrà:

  • rivolgersi a un soggetto erogatore e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore;
  • una volta che i PEM saranno attivati e messi in servizio, registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

2

 

2RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – RIAPERTURA DEL TERMINE AL 3.6.2025
 L’art. 19 co. 5-8 del DL 14.3.2025 n. 25 ha riaperto i termini per beneficiare della procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato.
Possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, hanno compensato sino al 22.10.2021 crediti maturati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.
Questa procedura, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021, consente di ottenere:

  • lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • la non punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Si deve trattare di spese realmente sostenute (quindi sono esclusi i contesti frodatori e i crediti compensati in assenza di documentazione) ma potenzialmente contestabili (o già contestate) in quanto non rientranti, ad avviso degli uffici, nel concetto di ricerca e sviluppo.
Dal punto di vista sanzionatorio, viene spesso irrogata la sanzione dal 100% al 200% del credito compensato, considerato come inesistente (art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97).

Contenziosi pendenti

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3.6.2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda di riversamento vale come rinuncia (art. 19 co. 7 del DL 25/2025).

2.1TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata telematicamente entro il 3.6.2025.
È stato quindi riaperto il termine scaduto il 31.10.2024, il quale era già stato oggetto di varie proroghe.
L’invio può essere effettuato anche da un intermediario abilitato ad Entratel. In questo caso, esso deve rilasciare al contribuente una copia cartacea del modello predisposto e l’attestazione di ricevimento dell’istanza.

Revoca della domanda

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda ma non hanno ancora pagato le somme o la prima rata potevano, entro il 30.9.2024, revocarla (art. 5 co. 1-bis del DL 145/2023).
Il termine per la revoca non è stato riaperto dal DL 25/2025.
Dopo la revoca, è comunque possibile presentare una nuova domanda entro il 3.6.2025.

2.2VERSAMENTI

Il credito d’imposta deve essere riversato, mediante il modello F24:

  • utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 34;
  • senza poter compensare gli importi dovuti con crediti disponibili;
  • in unica soluzione entro il 3.6.2025.

Si può anche pagare in 3 rate annuali scadenti rispettivamente:

  • il 3.6.2025 (la prima rata, scaduta il 16.12.2024, è stata posticipata al 3.6.2025 dal DL 25/2025);
  • il 16.12.2025;
  • il 16.12.2026.

In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025.

Esclusione dalla rateazione

Se l’avviso di recupero è definitivo quando viene presentata l’istanza occorre pagare in unica soluzione entro il 3.6.2025 (art. 19 co. 6 del DL 25/2025).
È inoltre obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:

  • accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
  • constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021.

La rateazione è invece ammessa quando l’atto di recupero o il PVC sono stati notificati/consegnati dopo il 22.10.2021 (provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987).

Mancato/insufficiente/tardivo versamento di una rata

Nel caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento di una delle rate la procedura non si perfeziona e il residuo importo viene iscritto a ruolo con la sanzione da omesso versamento e gli interessi.

3

 

3FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2025
 Con il DM 14.3.2025, pubblicato sulla G.U. 24.3.2025 n. 69, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo:

  • non iscritti in Catasto;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.
3.1COEFFICIENTI PER IL 2025

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

annoCOEFFICIENTE
20251,00
20241,00
20231,02
20221,14
20211,19
20201,19
20191,20
20181,22
20171,22
20161,23
20151,23
20141,23
20131,24
20121,27
20111,30
20101,32
20091,34
20081,39
20071,44
20061,48
20051,52
20041,61
20031,66
20021,72
20011,76
20001,82
19991,85
19981,87
19971,92
19961,98
19952,04
19942,11
19932,15
19922,17
19912,21
19902,32
19892,42
19882,53
19872,74
19862,95
19853,16
19843,37
19833,58
19823,79
3.2DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU dei predetti fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:

  • essere considerati al lordo delle quote di ammortamento;
  • ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Coefficienti ministeriali

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” i predetti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l’anno 2025 è stato appunto adottato il DM 14.3.2025). In particolare:

  • per i costi di acquisto o di costruzione occorre fare riferimento all’anno di sostenimento, in base al quale individuare il coefficiente ministeriale da applicare;
  • per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rilevano nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

Fabbricati in leasing

I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in leasing.

In questa ipotesi, il co. 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ai sensi dell’art. 1 co. 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

3.3RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

  • prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;
  • moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall’art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).
3.4RILEVANZA AI FINI DELL’IMPI

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all’art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

4

 

4RIFORMA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI – CHIARIMENTI
 Con la circ. 14.3.2025 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul DLgs. 18.9.2024 n. 139, che ha riformato la disciplina delle imposte indirette diverse dall’IVA. La circolare, in particolare, si sofferma sulle novità in materia di:

  • imposta di registro (DPR 131/86);
  • imposte ipotecaria e catastale (DLgs. 347/90);
  • imposta di bollo (DPR 642/72);
  • imposta sostitutiva sui mutui (artt. 15 e ss. del DPR 601/73);
  • tasse per i servizi ipotecari e catastali e tributi speciali (DL 533/54).
4.1AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

La più rilevante novità introdotta dalla riforma in tema di imposta di registro è l’autoliquidazione dell’imposta, che dall’1.1.2025 diventa la regola (eccettuati gli atti giudiziari), mentre fino al 31.12.2024 era limitata gli atti notarili registrati tramite MUI e alle locazioni registrate telematicamente.
La novità comporta che i contribuenti, al momento della richiesta di registrazione, debbano autoliquidare l’imposta di registro e, in caso di errata autoliquidazione, l’ufficio notifichi al contribuente un avviso di liquidazione della maggior imposta, con la sanzione del 25% sul maggior importo, da pagare entro 60 giorni (ma il pagamento entro i 60 giorni consente di accedere alla riduzione a un terzo della sanzione).

4.2CONTRATTI PRELIMINARI

Viene modificata la tassazione dei contratti preliminari, di cui all’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, stabilendo che gli acconti non soggetti a IVA scontino:

  • l’imposta di registro dello 0,5%, come le caparre confirmatorie (e non più quella del 3% come in precedenza);
  • oppure la minore imposta prevista per il contratto definitivo.

In questo modo, viene recepito l’orientamento della giurisprudenza secondo cui al momento della tassazione del preliminare è necessario già tenere conto dell’imposta dovuta al contratto definitivo, in modo da evitare successive richieste di rimborso.

4.3CESSIONE DI CUBATURA

Recependo l’orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080), il legislatore delegato ha ricondotto nell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 gli atti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, disponendone l’assoggettamento all’imposta di registro proporzionale del 3%.

4.4CESSIONE D’AZIENDA
La riforma dell’art. 23 co. 4 del DPR 131/86 ha recepito a livello normativo l’interpretazione che era già adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo cui alla cessione d’azienda si applica l’imposta di registro:

  • con l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni aziendali, se non vengono specificati i singoli corrispettivi;
  • con le diverse aliquote previste per i vari beni (tra cui viene specificato che si applica l’aliquota dello 0,5% ai crediti), se nell’atto o nei suoi allegati è stata indicata la ripartizione del corrispettivo in quote corrispondenti alle diverse componenti aziendali (l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili va operata in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento di esse con i singoli elementi dell’attivo aziendale).
4.5AGGIORNAMENTO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI

L’art. 8 del DLgs. 139/2024 stabilisce che, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento delle intestazioni catastali viene effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni inoltrate all’Anagrafe Tributaria (anche se la parte interessata può segnalare la necessità di aggiornamento).
L’Agenzia precisa che l’aggiornamento d’ufficio opera:

  • non solo per i diritti che si estinguono a partire dall’1.1.2025 per effetto della morte del titolare degli stessi;
  • ma anche per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti e non allineati.

L’aggiornamento d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non opera qualora dal decesso del titolare di un diritto di usufrutto, uso o abitazione derivi un diritto di accrescimento in favore di altri contitolari: in tal caso devono essere i soggetti beneficiari a curare la comunicazione in Catasto della sussistenza del diritto di accrescimento, tramite la presentazione di una domanda di voltura entro il termine di un anno dall’avvenuto decesso, sempre in esenzione da qualunque tributo e onere.

5

 

5ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2025 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con il comunicato stampa 13.3.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

  • per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2025;
  • da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche.
5.1ONLUS

L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato da ultimo dall’art. 12 co. 1 del DL 202/2024, ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.

Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2025, pubblicato il 12.3.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:

  • entro il 10.4.2025;
  • in via telematica, utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2025.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2025.

5.2ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

  • al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 10.4.2025.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2025, il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco prov-visorio pubblicato entro il 20.4.2025.

Pubblicazione dell’elenco definitivo

L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2025.

5.3ENTI ISCRITTI AL RUNTS

Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro il 10.4.2025

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.
La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2025.

6

 

6CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – ERRORI DI CLASSIFICAZIONE – RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 63 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili di cui all’art. 83 co. 1 del TUIR.
6.1CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

In base all’art. 83 co. 1 del TUIR, i criteri di “imputazione temporale” previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In sostanza, il principio di derivazione rafforzata permette il recepimento fiscale dell’impostazione contabile, riconoscendo la competenza e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.

6.2ERRORI DI CLASSIFICAZIONE CON EFFETTI SULL’IMPUTAZIONE TEMPORALE

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, stante la finalità di semplificazione sottesa alla disciplina (ossia esentare gli operatori dalla presentazione di dichiarazioni integrative quando pongono in essere procedure di correzione di errori contabili conformi ai principi contabili), anche la correzione di un errore di “classificazione” che ha comportato, a sua volta, una errata “imputazione temporale” di componenti negativi consente di attribuire rilevanza fiscale alle correzione dell’errore effettuata dal contribuente.

6.3EFFETTI DELLA CORREZIONE SUL ROL

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre analizzato gli effetti della correzione dell’errore in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il ROL relativo al periodo d’imposta in cui l’errore è stato corretto deve essere aumentato dei costi che hanno erroneamente ridotto il ROL nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.

6.4BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La disciplina sugli errori contabili, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In relazione a tale requisito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bilancio oggetto di revisione legale deve essere quello relativo all’esercizio in cui viene corretto l’errore (e non quello relativo all’esercizio in cui l’errore è stato commesso).

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7INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DA RAVVEDIMENTO SPECIALE
 Con la risposta a interpello 3.3.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista avvalsosi dell’istituto del ravvedimento operoso speciale (di cui all’art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022).
7.1DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo la deducibilità degli interessi passivi non è espressamente disciplinata. Operano, quindi, le regole generali in merito alla documentazione del costo sostenuto e all’inerenza all’attività svolta.
In tale ottica, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto, che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

7.2INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI AVENTI NATURA MORATORIA

Gli interessi passivi dovuti per il ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 hanno natura moratoria (e non compensativa), in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte. Tale circostanza li pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (vale a dire, il versamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

7.3NATURA MORATORIA DEGLI INTERESSI DOVUTI PER L’ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Gli interessi dovuti in seguito all’adesione al ravvedimento operoso speciale hanno la stessa natura di quelli relativi al ravvedimento ordinario e, dunque, moratoria. Pertanto, nel caso oggetto di interpello, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP) fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

7.4NATURA COMPENSATIVA DEGLI INTERESSI DA ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Secondo l’Agenzia delle Entrate, al caso in esame non sono estensibili i chiarimenti resi in materia di reddito d’impresa dalla risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, nella quale è stato precisato che gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione rivestono una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi, differente rispetto a quella “risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.
Tali interessi sono quindi deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere:

  • dal fatto aziendale che li ha generati;
  • dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

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8CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – ORDINE EFFETTUATO PRIMA DEL 30.3.2024 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA
 Con la risposta a interpello 7.3.2025 n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024, ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ai sensi dell’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020, in caso di investimenti “iniziati” prima del 30.3.2024 e “completati” dopo tale data.
8.1COMUNICAZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), occorre invece presentare, in via telematica:

  • la preventiva comunicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti e della presunta fruizione negli anni del credito; a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • una volta completati gli investimenti, un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

8.2INVESTIMENTI CON ORDINE PRIMA DEL 30.3.2024

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di ordine di acquisto effettuato il 17.1.2024, di fattura emessa il 17.4.2024 e di interconnessione avvenuta il 6.5.2024, posto che gli investimenti sono stati realizzati dopo il 30.4.2024, occorre presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento.
Pertanto, in caso di investimenti “iniziati” prima del 30.3.2024, con l’effettuazione di un ordine giuridicamente vincolante, ma “completati” dopo tale data, il contribuente è tenuto a presentare anche la comunicazione preventiva (e non solo la comunicazione di completamento).

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9CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – ONERI ACCESSORI SUCCESSIVI NON PREVENTIVABILI
 Con la risposta a interpello 3.3.2025 n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per il calcolo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nel caso in cui siano stati sostenuti oneri accessori, non preventivabili originariamente, nel periodo successivo a quello di avvenuta prenotazione relativa all’acquisto del bene 4.0.
Nello specifico caso in esame:

  • sul costo del primo macchinario (realizzato nel 2022 ma con prenotazione avvenuta nel 2021), si applica il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 (50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro);
  • sul secondo macchinario acquistato nel 2022 (senza alcuna prenotazione) e sugli oneri accessori sostenuti nel 2022, si applica il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 178/2020 (40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti forniti nelle risposte a Telefisco 31.1.2019 relativi al caso in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%) in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito, sono applicabili anche nel caso di specie.

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10REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI (MODELLO RAP) – ESTENSIONE AI VERBALI DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
 Il provv. Agenzia delle Entrate 10.3.2025 n. 114787 ha introdotto un modulo aggiuntivo al modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati.
10.1DISTRIBUZIONE DI UTILI SOCIETARI

Per effetto del provvedimento, il modello RAP può ora essere utilizzato per chiedere la registrazione telematica:

  • non solo dei contratti di comodato e preliminari di compravendita immobiliare (come avveniva finora);
  • ma anche dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Il modulo aggiuntivo, dedicato alla registrazione degli atti di distribuzione di utili societari, si compone del:

  • quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, nel quale vanno indicati il “Totale utile conseguito” e l’“Importo utile distribuito ai soci”;
  • quadro “Soci”, contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla “Quota di partecipazione” e all’“Importo utile percepito”.

L’adempimento comporta il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia.
La registrazione dell’atto di distribuzione di utili, a norma dell’art. 13 del DPR 131/86 e dall’art. 4 co. 1 lett. d) n. 1 della Tariffa, Parte I, ad esso allegata, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all’imposta di registro in misura fissa (200,00 euro).

10.2ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO RAP AGGIORNATO

Recependo le novità del DLgs. 18.9.2024 n. 139, il provvedimento ha anche aggiornato le specifiche tecniche del modello RAP in modo da recepire la modifica in materia di tassazione del contratto preliminare con acconti.
Si ricorda, infatti, che, modificando l’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, il DLgs. 139/2024 ha disposto che l’acconto non soggetto ad IVA, versato al contratto preliminare, sconti l’imposta di registro:

  • con la medesima aliquota dello 0,5% prevista per la caparra confirmatoria;
  • o con la minore imposta dovuta per il contratto definitivo.

La tassazione degli acconti e delle caparre confirmatorie al contratto preliminare deve, quindi, tenere conto dell’imposta che sarà dovuta al contratto definitivo e non superarla.

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11CREDITO IVA TRIMESTRALE – MODELLO IVA TR – AGGIORNAMENTO
 In data 21.3.2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello IVA TR nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Di seguito, si riportano le principali novità relative al citato modello, da utilizzare per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale.
11.1QUADRI TA E TB

Le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione nei quadri TA e TB sono state riviste: restano prestampate solo quelle del 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante nell’apposita colonna 2 del modello.

11.2ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Sono stati introdotti due codici specifici riservati ai soggetti passivi che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia sui rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).

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12PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – COMUNICAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO ELETTRONICO – NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il provv. 21.3.2025 n. 142285, l’Agenzia delle Entrate ha definito le nuove regole di comunicazione dei dati dei pagamenti elettronici in attuazione dell’art. 22 co. 5 del DL 124/2019.
L’obbligo comunicativo è previsto a carico degli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ha ad oggetto:

  • i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;
  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

In base al citato art. 22 co. 5 del DL 124/2019, gli operatori sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i predetti dati, anche tramite la società PagoPA.
In precedenza, le modalità e i termini di comunicazione sono stati infatti definiti dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155.
Tuttavia, a fronte delle comunicazioni ricevute dall’Agenzia medesima tramite PagoPA sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al contenuto delle comunicazioni. Per questa ragione, le regole di invio e le informazioni da trasmettere sono state riviste con il provvedimento del 21.3.2025 (che sostituisce i precedenti provv. 30.6.2022 n. 253155 e 2.9.2022 n. 340401).

12.1DATI DA TRASMETTERE

In base al provv. 21.3.2025 n. 142285, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
12.2MODALITÀ DI TRASMISSIONE

I soggetti obbligati effettuano la comunicazione dei suddetti dati:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio flussi dati (SID);
  • secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate al nuovo provvedimento del 21.3.2025.
12.3TERMINI DI TRASMISSIONE

In base alle nuove regole, la trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (considerando il sabato giorno non lavorativo). Non saranno comunque ritenute tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.

12.4DECORRENZA

Le regole previste dal nuovo provv. 21.3.2025 n. 142285 si applicheranno a partire dall’1.1.2026.

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13BENI AMMORTIZZABILI – REQUISITI AI FINI DEI RIMBORSI IVA
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20, è stato riconosciuto il diritto al rimborso per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con riferimento all’IVA assolta per la realizzazione di migliorie o la trasformazione di beni di proprietà di terzi, posseduti per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
13.1NOZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI

Ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA, di importo superiore a 2.582,28 euro, l’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 fa riferimento all’acquisto o all’importazione di “beni ammortizzabili”.
Come già sancito dalla Cass. SS.UU. 14.5.2024 n. 13162, il concetto di “bene ammortizzabile” non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell’IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte sui redditi (artt. 102 e 103 del TUIR), né sulla base delle disposizioni civilistiche in tema di bilancio o sulla base dei principi contabili.
Si deve, invece, fare riferimento alla più ampia nozione, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, di “beni di investimento”.
Devono quindi essere incluse, ai fini dei rimborsi IVA, anche le spese sostenute su beni, destinati all’esercizio d’impresa, arte o professione, “per un periodo di tempo medio-lungo”, in qualità di beni strumentali (o “investimenti”).

13.2MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

In conseguenza della nuova nozione da attribuire ai “beni ammortizzabili”, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l’accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l’esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino “ammortizzabili” in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo “medio-lungo”. In quest’ottica, sono espressamente superate le indicazioni fornite nel paragrafo 3 della precedente ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2005 n. 179.
Rimane ferma la condizione che il bene sia strumentale all’attività svolta dal soggetto passivo (quale presupposto generale per la detraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72).

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14RIMBORSI IVA – MODIFICA DELLA GARANZIA – LIMITE TEMPORALE
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 83 sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità, per il soggetto passivo, di modificare la garanzia prestata sui rimborsi IVA annuali.
14.1RIMBORSI IVA CON OBBLIGO DI GARANZIA

I rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro sono eseguiti, previa presentazione della garanzia, nei casi previsti dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72 (es. soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle start up innovative). In queste ipotesi, il soggetto passivo può scegliere liberamente tra le forme di garanzia ammesse (es. fideiussione bancaria).

14.2DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER MODIFICARE LA GARANZIA

La presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per modificare il tipo di garanzia originariamente scelto è ammessa fino a quando non si è conclusa la fase istruttoria e non è stata validata la disposizione di pagamento.

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15IMBALLAGGI CON PATTO DI RESA – MANCATA RESTITUZIONE – MODALITÀ DI FATTURAZIONE
 Con la risposta a interpello 20.3.2025 n. 76, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle modalità di fatturazione degli imballaggi forniti con patto di resa e non restituiti.
Il caso specifico riguardava una società che, operando nel settore del beverage, intendeva emettere una fattura riepilogativa annuale, ai sensi del DM 11.8.75, per i recipienti e imballaggi non restituiti dai clienti (nello specifico, bottiglie in vetro, casse di plastica e pallet in legno).
15.1QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 15 n. 4) del DPR 633/72, l’importo degli imballaggi e recipienti non concorre alla base imponibile IVA quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.
Laddove tali imballaggi non siano restituiti entro il termine stabilito, devono considerarsi autonomamente ceduti e soggetti ad IVA, con la conseguenza che il cedente deve emettere fattura per il relativo importo.
A scopo di semplificazione, il DM 11.8.75 consente di emettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una fattura globale riepilogativa per gli imballaggi consegnati nell’anno precedente e non restituiti.

15.2FATTURA RIEPILOGATIVA

La fattura “globale” prevista dal DM 11.8.75 non viene consegnata ai clienti e riporta, in luogo dei dati dei cessionari, il riferimento al citato DM. Essa può essere emessa a condizione che il cedente:

  • annoti in un apposito registro le consegne e le restituzioni degli imballaggi;
  • determini, in base alle annotazioni sul registro, il quantitativo degli imballaggi da assoggettare ad IVA come differenziale tra quelli complessivamente consegnati e quelli complessivamente restituiti in ciascun anno;
  • determini la base imponibile IVA in relazione all’“ammontare delle cauzioni” corrispondenti ai quantitativi degli imballaggi.
15.3BASE IMPONIBILE IVA

Nel caso oggetto della risposta a interpello, l’istante chiedeva se, ai fini dell’emissione della fattura riepilogativa, potesse fare riferimento, per la base imponibile IVA, al valore degli imballaggi risultante dal c.d. “listino mercuriale” anziché al valore delle cauzioni.
In linea con quanto già indicato nella prassi precedente (R.M. 11.11.75 n. 503502), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella “fattura riepilogativa” occorre indicare, quale base imponibile:

  • il prezzo pattuito per gli imballaggi;
  • o, in mancanza, il valore normale degli stessi, ai sensi dell’art. 14 del DPR 633/72.

Nel caso specifico, dunque, viene ammesso che si possa fare riferimento al c.d. “valore mercuriale” degli imballaggi, purché effettivamente rappresentativo del valore normale degli stessi.

15.4PALLET

Viene altresì chiarito che il “sistema dell’autofattura” previsto dal DM 11.8.75 non si applica, in ogni caso, per i pallet in legno la cui cessione sia soggetta ad inversione contabile ai sensi dell’art. 74 co. 7 del DPR 633/72.

15.5IMBALLAGGI RESTITUITI OLTRE L’ANNO

Con riguardo all’ipotesi in cui gli imballaggi siano restituiti dopo che sia già stata emessa la fattura riepilogativa, l’Agenzia riconosce la possibilità di operare una variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, osservando che la restituzione dell’imballaggio può configurare una causa di sopravvenuta nullità dell’operazione originaria.

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16SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – TERRITORIALITÀ IVA
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 65 sono stati forniti chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale, ai fini IVA, delle prestazioni rese:

  • da un’agenzia di intermediazione immobiliare incaricata di procedere alla vendita di un immobile situato in Italia;
  • da un professionista il quale si occupa di curare la trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario che grava sul bene.
16.1PRESTAZIONI DI AGENZIA

Le prestazioni rese dall’agenzia di intermediazione immobiliare sono da assoggettare a IVA in Italia, come previsto espressamente dall’art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 con riguardo ai servizi relativi a beni immobili situati nel territorio dello Stato.

16.2CONSULENZA LEGALE PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA

In forza della stessa disposizione, l’IVA si applica in Italia anche alla consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell’ipoteca che grava sull’immobile. Infatti, la cancellazione di tale diritto reale di garanzia rappresenta l’atto finale di un procedimento di cui l’immobile costituisce un elemento essenziale e qualificante.

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17RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2025
 La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 12.12.2024, ha ridotto dal 3,4% al 3,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 18.12.2024 (tasso poi oggetto di ulteriori riduzioni nel corso del 2025).
Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 3,15% rileva per il primo semestre 2025, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 17.3.2025 n. 63.In relazione al periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

  • 15,15% (3,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
  • 11,15% (3,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

  • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
  • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

  • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
  • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.8

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI APRILE 2025

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.4.2025

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as-similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territo-rio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

10.4.2025

Presentazione domande per il cinque per milleLe ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in-termediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 12.3.2025.
10.4.2025Presentazione domande per il cinque per milleLe associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente 2025 pubblicato sul sito del CONI.

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

10.4.2025

segue

Presentazione
domande per il
cinque per mille
Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

11.4.2025Documentazione contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezio-namento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.8.2024 all’11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione).
15.4.2025Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono tra-smettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre-stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di marzo 2025 o ad operazioni effet-tuate nel mese di marzo 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2025Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.4.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2025Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.4.2025Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non è di almeno 500,00 euro.

16.4.2025Versamento
ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2025.
16.4.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.4.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2025.
22.4.2025Comunicazione
operazioni in
contanti con
turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.
22.4.2025Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2025.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
28.4.2025Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2025, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.4.2025Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2024, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
  • oppure presentare istanza di autotutela.
30.4.2025Presentazione
domanda per la riammissione alla “rottamazione-quater” dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione domanda per essere riammessi alla definizione.

In caso di accoglimento della riammissione, il versamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2025.

30.4.2025Comunicazione
dati aggiuntivi
sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 rispettivamente entro il 17.2.2025 e il 17.3.2025, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.4.2025Dichiarazione
annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen-dosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in com-pensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di con-formità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

30.4.2025Opzione
liquidazione IVA
di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2025 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della dichia-razione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025).
30.4.2025Regolarizzazione dichiarazioni e
versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2024.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2025Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2025Imposta di bollo
documenti
informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2024 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2025Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com-mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del-l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do-vuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

30.4.2025Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do-vuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.4.2025Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2024 al 31.10.2024:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via te-lematica, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
30.4.2025Credito
d’imposta gasolio
per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2025Registrazione
contratti di
locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.4.2025Comunicazione compensi attività mediche
e paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2024:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente ri- scossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.
30.4.2025Comunicazione
dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2024;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
30.4.2025Comunicazioni all’Anagrafe
tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa-tellitare, ecc.).
Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2024;
  • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2025Rendiconto
annuale
delle ONLUS
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
  • in relazione all’anno 2024.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.

30.4.2025Rendiconto
sulle raccolte
pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2024.
30.4.2025Rendiconto sulle manifestazioni sportive
dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2024.
30.4.2025Correzione elenchi
cinque per mille
Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
30.4.2025Correzione elenchi
cinque per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
30.4.2025Correzione elenchi
cinque per mille
Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2025, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
30.4.2025Versamento
contributo revisori
enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.
A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in-serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.
30.4.2025Compensazione crediti verso lo StatoGli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2025, per l’utilizzo dei cre-diti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa.

L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:

  • anche dall’1.9.2025 al 31.10.2025;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).
5.5.2025Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in-vestimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.6.2025; rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 17 aprile 2025

Team Consulenza


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