Circolare mensile marzo e aprile 2026

Circolare mensile marzo e aprile 2026

7 Aprile 2026

 


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CIRCOLARE MENSILE MARZO e APRILE 2026

 

MARZO: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

    1. Obbligo di collegamento tra pos e registratori telematici – chiarimenti operativi
    2. Fatturazione elettronica – aggiornamento delle specifiche tecniche
    3. Payback sui dispositivi medici – calcolo dell’iva sulla quota versata – recupero dell’imposta
    4. Regime forfetario – Limite di ricavi e compensi – Somme restituite – Effetti
    5. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “d” non iscritti in catasto – approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’imu e dell’impi per il 2026
    6. Enti del Terzo settore – PRATICHE RELATIVE al RUNTS – Modalità DI EFFETTUAZIONE – Novità
    7. Enti del Terzo settore – rendiconto per cassa in forma aggregata – Adozione del modello 8
    8. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2026 – presentazione delle domande
    9. Spese di telefonia costituenti costi di commessa – Deducibilità
    10. Obblighi di verifica delle ritenute negli appalti e subappalti – disapplicazione in presenza del durf – chiarimenti sul conteggio dei versamenti
    11. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES – Individuazione dei soggetti beneficiari – aggiornamento
    12. Registro delle imprese – obbligo di comunicazione della pec degli amministratori – imposta di bollo
    13. Corrispettivi incassati da un terzo – modalità di certificazione
    14. Cessioni intracomunitarie con lavorazioni – prova di uscita dei beni – decorrenza del termine
    15. Riduzione dei termini di accertamento – tracciabilità di incassi e pagamenti
    16. Massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – divieto di fatturazione elettronica – modalità
    17. APRILE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

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1OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI – CHIARIMENTI OPERATIVI
 Con un avviso pubblicato il 5.3.2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, il servizio web che consente di effettuare il collegamento tra i POS e i registratori telematici o la procedura web Documento commerciale on line.
Al fine di supportare gli operatori nel nuovo adempimento, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ che sono state aggiornate, da ultimo, il 25.3.2026.
1.1QUADRO NORMATIVO
L’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 ed è efficace dall’1.1.2026.
Esso impone agli esercenti che certificano i corrispettivi mediante documento commerciale di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati dei POS e i dati degli strumenti di certificazione (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).
1.2TERMINI DI COMUNICAZIONE
Per i POS già attivi all’1.1.2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, la comunicazione deve essere effettuata entro il 20.4.2026.
Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, invece, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
1.3CHIARIMENTI OPERATIVI
Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.Errata esclusione di un POS dall’elenco
Nell’ambito del servizio web per il collegamento, è possibile visualizzare l’elenco dei POS collegabili. Laddove l’esercente non riconosca la titolarità del POS ovvero intenda escluderlo dall’elenco perché non soggetto a collegamento, può farlo mediante un’apposita funzione (chiusura del POS). In caso di erronea esclusione, è possibile reinserire i dati identificativi tramite la funzione di inserimento manuale.Franchising
Nell’ipotesi di un punto vendita in franchising in cui il POS è intestato al franchisor mentre il registratore telematico è intestato alla partita IVA dell’affiliato, il collegamento deve essere ugualmente effettuato. Tuttavia, poiché il POS non è visualizzabile in automatico nel servizio per il collegamento, l’esercente dovrà aggiungerlo con la funzionalità di inserimento manuale.Pagamento tramite assegno o bonifico
Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.
Invece, in caso di bonifico, il documento dovrà riportare l’indicazione “pagamento elettronico”. Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo.Mancato accreditamento
L’esercente che nel portale Fatture e Corrispettivi non trova il link al servizio “Collegamento dispositivi POS” deve verificare di essere accreditato come esercente sul portale e, in caso negativo, provvedere tramite il servizio “Accreditamento”.Pagamento elettronico successivo alla consegna dei beni
Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo rispetto alla consegna dei beni stessi, l’esercente deve emettere un documento commerciale con l’indicazione “NonPagato”.

Dispositivi ambulanti
La classificazione “Dispositivo ambulante” presente nel servizio web va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico sia utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale.

Non va utilizzata, invece, se l’esercente, pur eseguendo prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti e incassando i corrispettivi tramite vari POS, possieda un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda. In tal caso, andrà indicato l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il registratore.

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2FATTURAZIONE ELETTRONICA – AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
 In data 31.3.2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9.1), specificando che le nuove regole sono utilizzabili dal 15.5.2026.
2.1CONTROLLI SUL CODICE FISCALE PER I GRUPPI IVA
Fra i motivi dell’aggiornamento viene segnalata l’introduzione di un nuovo controllo sul campo “Codice fiscale” del cessionario o committente nella fattura elettronica, nel caso in cui questo dato sia riferito a un Gruppo IVA.
In particolare, in assenza dell’indicazione della partita IVA, il sistema verifica che il codice fiscale appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo. Se il codice è presente ma appartiene al Gruppo IVA e non a uno dei partecipanti, il file viene scartato con codice errore “327”.
Si ricorda, infatti, che in caso di fatturazione di cessioni o prestazioni nei confronti di un Gruppo IVA, il fornitore deve indicare il codice fiscale del singolo acquirente comunicato dal rappresentante di gruppo o dai partecipanti (art. 3 co. 2 del DM 6.4.2018).
2.2COMPENSI ESENTI NEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
Un altro aggiornamento riguarda l’introduzione di una nuova codifica da inserire nel blocco “AltriDatiGestionali” per identificare il reddito esente dei lavoratori sportivi.
In sostanza, per riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, che godono dell’esenzione fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento “Tipo dato” può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.
2.3PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E CODICI DESTINATARIO
Ulteriori modifiche alle regole tecniche riguardano, infine:

  • le procedure di accreditamento ai canali web service e SFTP;
  • il numero massimo di codici destinatario disponibili (che passa da 100 a 300).

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3PAYBACK SUI DISPOSITIVI MEDICI – CALCOLO DELL’IVA SULLA QUOTA VERSATA – RECUPERO DELL’IMPOSTA
 Con la consulenza giuridica 31.3.2026 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative per procedere al recupero dell’IVA compresa nell’importo versato a titolo di payback dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Queste ultime hanno potuto assolvere agli obblighi dettati dalla normativa relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 versando entro il 9.9.2025 una quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, potendo così recuperare l’IVA compresa nelle somme versate.
3.1DIRITTO AL RECUPERO DELL’IVA COMPRESA NEL PAYBACK
Ai sensi dell’art. 9-ter del DL 19.6.2015 n. 78, le imprese che cedono dispositivi medici agli enti del Servizio Sanitario Nazionale Regionale devono farsi carico di parte del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di tali dispositivi.
Alle Regioni e alle Province autonome spetta il compito di “comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’IVA sull’importo oggetto di versamento, computando l’IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell’IVA applicabili ai beni acquistati” (art. 9 co. 1-bis del DL 34/2023).
L’art. 9 del DL 34/2023:

  • consente di portare in detrazione l’IVA compresa nella quota di payback, mediante scorporo della stessa;
  • stabilisce che il diritto al recupero dell’imposta sorge al momento del versamento e deve avvenire tramite l’emissione di “un apposito documento contabile” (da conservare ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72), in cui sono indicati gli estremi dei provvedimenti da cui deriva l’obbligo del ripiano.

Grazie all’art. 7 del DL 95/2025, le aziende di dispositivi medici hanno potuto adempiere ai suddetti obblighi versando entro il 9.9.2025 una quota pari al 25% degli importi originariamente dovuti con preclusione di “ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi” riferiti alle annualità interessate.

3.2CALCOLO DELL’IVA RECUPERABILE
Un’associazione rappresentativa di imprese tenute all’adempimento ha fatto rilevare all’Amministrazione finanziaria che in molti casi le Regioni e le Province autonome hanno fornito solamente le quote di payback al lordo dell’IVA, diversamente da quanto previsto dall’art. 9 co. 1-bis del DL 34/2023.
Considerato che le fatture originarie erano state emesse con applicazione di aliquote differenti, nelle circostanze sopra descritte risultava pressoché impossibile individuare quali specifiche fatture avessero concorso al superamento del tetto di spesa e fossero effettivamente riconducibili alla misura del payback.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea come nel caso di specie le imprese, avendo proceduto al versamento nel settembre 2025, “verosimilmente all’esito di un preventivo riscontro di quanto richiesto”, dovrebbero avere conservato le fatture di vendita interessate.
Nelle more di una specifica comunicazione da parte delle Regioni e/o Province autonome, ciò consentirebbe di determinare l’imposta in maniera analitica con un criterio di riparto percentuale per aliquote.
Operativamente, per determinare l’IVA recuperabile è preliminarmente necessario calcolare per ogni aliquota IVA l’incidenza del relativo fatturato rispetto a quello totale. Se, ad esempio, nel 2015 l’azienda X ha ceduto dispositivi nei confronti della Regione Y per un fatturato complessivo pari a 1.000,00 euro di cui 200,00 con aliquota IVA al 4% e 800,00 con IVA al 22%, ne discende che “il 20 per cento del fatturato totale è stato ottenuto applicando l’IVA al 4 per cento mentre l’80 per cento è stato ottenuto con aliquota IVA al 22 per cento”.
Immaginando che il payback ammonti a 100,00 euro, 20,00 euro sono imputabili all’aliquota del 4%, mentre 80,00 all’aliquota del 22%. Scorporando dagli importi di 20,00 e 80,00 euro la relativa imposta (rispettivamente pari a 0,77 euro e a 14,43 euro), si ottiene che l’IVA da portare in detrazione è pari a 15,20 euro per l’anno 2015.
3.3NOTA DI VARIAZIONE A USO INTERNO
Rispondendo all’associazione istante, che chiedeva conferma circa il fatto che il documento contabile dove essere emesso internamente e non dovesse transitare via SdI, l’Agenzia delle Entrate risponde che per poter recuperare l’IVA, è necessario emettere una nota di variazione in diminuzione “destinata esclusivamente ad uso interno”, considerato che non vi è corrispondenza tra l’originario ente acquirente e la Regione o Provincia autonoma alla quale è dovuto il versamento del payback.
Il documento, se emesso nel 2025, va annotato a norma dell’art. 25 del DPR 633/72, dovendo concorrere a determinare l’IVA recuperata nella liquidazione periodica di riferimento. L’importo va indicato nel rigo VP4 della LIPE con segno negativo, per poi confluire nel rigo VE25 della dichiarazione IVA riferita al 2025. Tuttavia, se l’emissione avvenisse nei primi 4 mesi del 2026 (ovvero entro il termine per la presentazione del modello IVA 2026 per il 2025), il documento dovrebbe essere riportato nella relativa liquidazione periodica e computato nella dichiarazione IVA 2027 per il 2026, secondo le medesime regole previste per le ordinarie note di variazione.

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4REGIME FORFETARIO – LIMITE DI RICAVI E COMPENSI – SOMME RESTITUITE – EFFETTI
 I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d’imposta successivo; il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello 6.3.2026 n. 68, ribalta l’interpretazione diffusa dalla medesima Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26.
4.1PRECEDENTE ORIENTAMENTO
Con la suddetta risposta a interpello 26/2026, infatti, veniva sostenuto che nel limite di 85.000,00 euro rientrasse, in assenza di indicazioni di segno opposto, “ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)”.
Di conseguenza, l’incasso di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di 85.000,00 euro, avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell’anno successivo a causa dell’errore commesso da un soggetto terzo.
4.2NUOVO ORIENTAMENTO
Con la risposta a interpello 68/2026, l’Agenzia delle Entrate rettifica l’interpretazione diffusa con la citata risposta a interpello 26/2026; in particolare, viene ora chiarito che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell’errore commesso da parte del committente, nell’erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, “i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio”.
In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

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5FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2026
 Con il DM 6.3.2026, pubblicato sulla G.U. 16.3.2026 n. 62, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2026, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi), che risultano al contempo:

  • non iscritti in Catasto;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati (art. 1 co. 746 della L. 160/2019).
5.1COEFFICIENTI PER IL 2026
Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

annoCOEFFICIENTE
20261,01
20251,03
20241,02
20231,00
20221,15
20211,25
20201,25
20191,25
20181,28
20171,31
20161,29
20151,28
20141,27
20131,27
20121,29
20111,35
20101,37
20091,38
20081,44
20071,48
20061,52
20051,57
20041,66
20031,72
20021,78
20011,82
20001,88
19991,91
19981,93
19971,98
19962,05
19952,11
19942,17
19932,22
19922,24
19912,28
19902,39
19892,50
19882,61
19872,83
19863,04
19853,26
19843,48
19833,70
19823,91
5.2DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU dei fabbricati in esame viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili (art. 1 co. 746 della L. 160/2019). Detti costi devono:

  • essere considerati al lordo delle quote di ammortamento;
  • ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Coefficienti ministeriali
Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” i predetti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (per l’anno 2026 è stato appunto adottato il DM 6.3.2026). In particolare:

  • per i costi di acquisto o di costruzione occorre fare riferimento all’anno di sostenimento, in base al quale individuare il coefficiente ministeriale da applicare;
  • per i costi incrementativi occorre invece fare riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rilevano nell’esercizio successivo, e proprio con riferimento all’esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare.

Fabbricati in leasing
I predetti criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in leasing.
In questa ipotesi, il co. 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ai sensi dell’art. 1 co. 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

5.3RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

  • prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;
  • moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall’art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).
5.4RILEVANZA AI FINI DELL’IMPI
I coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all’art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

6

 

6ENTI DEL TERZO SETTORE – PRATICHE RELATIVE AL RUNTS – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE – NOVITÀ
 Il DM 13.1.2026 n. 2, pubblicato sulla G.U. 20.3.2026 n. 66, modificando il DM 15.9.2020 n. 106, ha introdotto diverse novità in merito al procedimento di iscrizione nel RUNTS e alla gestione delle successive pratiche.
Con il successivo DM 31.3.2026 n. 36 sono stati conseguentemente aggiornati i contenuti tecnici e i tracciati informativi allegati al DM 106/2020.
6.1INTRODUZIONE DELLA DELEGA
La modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell’ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.
La delega può essere limitata alla compilazione e all’invio delle istanze al RUNTS, o estendersi anche alla relativa sottoscrizione.
La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci.
6.2ALTRE NOVITÀ
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. 2 riguardano, in particolare:

  • la modifica del termine per il deposito dei bilanci;
  • l’aggiornamento annuale dei dati sociali;
  • le procedure di acquisto della personalità giuridica;
  • la cancellazione dal RUNTS;
  • la devoluzione del patrimonio;
  • i canali di comunicazione con il RUNTS;
  • i comitati;
  • i modelli standard di statuto.
6.3DECORRENZA
Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. 2 diventano operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

7

 

7ENTI DEL TERZO SETTORE – RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA – ADOZIONE DEL MODELLO
 Con il DM 18.2.2026, pubblicato sulla G.U. 21.3.2026 n. 67, il Ministero del Lavoro ha adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000,00 euro, secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 2-bis del DLgs. 117/2017.
7.1STRUTTURA DEL MODELLO
Il modello in oggetto ricalca l’impostazione adottata nel rendiconto per cassa, mediante l’indicazione:

  • di uscite ed entrate a sezioni contrapposte:
    • del dato comparativo riferito al precedente esercizio;
    • della suddivisione degli importi in classi di attività
    • del calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo.

A differenza del rendiconto di cassa, sono tuttavia indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

7.2DECORRENZA
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del DM 18.2.2026, il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile “a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione”, vale a dire dall’esercizio in corso al 21.3.2026.

8

 

8ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2026 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con il comunicato stampa 10.3.2026 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

  • per accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2026;
  • da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
8.1ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

  • al CONI, mediante l’applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 10.4.2026.

Richiesta di rettifica di eventuali errori
Entro il 30.4.2026, il legale rappresentante dell’associazione potrà chiedere all’ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall’elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2026.

Pubblicazione dell’elenco definitivo
L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2026.

8.2ENTI ISCRITTI AL RUNTS
Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.Accreditamento entro il 10.4.2026
Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso.
La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2026.
8.3ISCRIZIONE TARDIVA
Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti in possesso dei previsti requisiti potranno accreditarsi al cinque per mille per l’anno finanziario 2026 anche dopo la scadenza del 10.4.2026, beneficiando dell’apposita procedura di regolarizzazione di cui all’art. 2 co. 2 del DL 16/2012 (c.d. remissione in bonis):

  • presentando la richiesta entro il 30.9.2026, purché in possesso dei requisiti alla data del 10.4.2026;
  • versando un importo pari a 250,00 euro a titolo di sanzione, tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo “8115”, senza poterlo compensare con eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili.

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9SPESE DI TELEFONIA COSTITUENTI COSTI DI COMMESSA – DEDUCIBILITÀ
 Con la risposta a interpello 9.3.2026 n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi relativi ai servizi di telefonia e di trasmissione dati riaddebitati ai clienti nell’ambito di un servizio complesso sono interamente deducibili dal reddito d’impresa della società, concorrendo interamente alla formazione dei ricavi d’impresa, in presenza di un adeguato sistema analitico che consenta una corretta distinzione degli stessi (costi con “finalità imprenditoriale”) rispetto a quelli ad uso promiscuo.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciano alla limitazione di deducibilità prevista dall’art. 102
co. 9 del TUIR (80%), qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate valgono anche in relazione ai costi sostenuti dalle singole stabili organizzazioni.

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10OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI – DISAPPLICAZIONE IN PRESENZA DEL DURF – CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2026 n. 63 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell’ambito degli appalti e subappalti, stabiliti dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
10.1REQUISITI PER LA DISAPPLICAZIONE
L’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede la disapplicazione dei suddetti obblighi di verifica qualora l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione. Non rilevano, ai fini del requisito in esame, i ruoli, gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito in relazione ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

I suddetti requisiti di affidabilità devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal relativo provv. 6.2.2020 n. 54730, mediante il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).

10.2VERSAMENTI DERIVANTI DA AVVISO BONARIO
Con la risposta a interpello 3.3.2026 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, possono rientrare nei complessivi versamenti registrati nel conto fiscale ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi ai fini del rilascio del DURF.
I versamenti devono essere effettuati nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.

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11EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI – AGGIORNAMENTO
 L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

  • aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 8.1.2026 (pubblicato sulla G.U. 19.3.2026 n. 65) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.
Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

  • sostituisce quello approvato dal DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269);
  • contiene 192 soggetti rispetto ai precedenti 247.

Abrogazione dell’agevolazione dal periodo d’imposta 2026
L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (periodo d’imposta 2025, per i soggetti “solari”).
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti “solari”), a seguito dell’entrata a regime della riforma del Terzo settore, l’agevolazione in esame viene infatti abrogata (artt. 102 co. 2 lett. h) e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, come modificato dall’art. 8 co. 1 lett. b) del DL 84/2025).

Il nuovo elenco di cui al DPCM 8.1.2026 è quindi applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, vale a dire:

  • periodo d’imposta 2025, per i soggetti “solari”;
  • periodo d’imposta 2025-2026, per i soggetti “non solari”.

12

 

12REGISTRO DELLE IMPRESE – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI – IMPOSTA DI BOLLO
 Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, operata dall’amministratore di società, è esente dall’imposta di bollo.
12.1QUADRO NORMATIVO – OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE
L’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 (come da ultimo modificato dall’art. 13 co. 3 del DL 159/2025) ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o meglio, un domicilio digitale (di cui all’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005), anche “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”.
L’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare al Registro delle imprese una propria PEC, che non può coincidere con quella della società.
12.2ISTANZA DI INTERPELLO
Facendo riferimento a questa disciplina, l’istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiedere se l’esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per le comunicazioni di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (e le sue successive eventuali variazioni) presentate dalle società possa applicarsi anche alla comunicazione dell’indirizzo PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012.
12.3ESTENSIONE DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Con la risposta 67/2026, l’Agenzia delle Entrate, in forza di un’interpretazione logico-sistematica, estende l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, in ragione dell’identità di ratio dei citati obblighi e dell’identità dell’iscrizione posta in essere nei due casi.
L’Agenzia rileva, però, che l’esenzione dall’imposta di bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicili digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all’indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

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13CORRISPETTIVI INCASSATI DA UN TERZO – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE
 Con la risposta a interpello 23.3.2026 n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi nel particolare caso in cui una società metta a disposizione di un partner commerciale un’area del proprio punto vendita, in modo che quest’ultimo possa svolgere i propri servizi a favore della clientela.
13.1CASO DI SPECIE
Nel caso specifico, il partner forniva trattamenti estetici e il gestore del punto vendita avrebbe incassato i corrispettivi per suo conto, riversandoli poi al netto di una commissione. La società ospitante ipotizzava, quindi, di rilevare i corrispettivi incassati mediante i propri registratori telematici, emettendo il relativo documento commerciale.
Tuttavia, considerato che il partner in questione, pur operando all’interno del punto vendita della società ospitante, svolgeva l’attività in proprio, con propri dipendenti e sotto la propria responsabilità, l’Agenzia esclude che i corrispettivi possano essere certificati da un altro soggetto.
13.2OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
L’obbligo di certificazione fiscale, infatti, ricade su colui che pone in essere le attività di cui all’art. 22 del DPR 633/72, quindi è tale soggetto che deve dotarsi di un registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita IVA, e non l’esercente che, pur incassando i corrispettivi, risulta estraneo all’operazione.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità di documentare le operazioni mediante fattura, incaricando un terzo per l’emissione ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.

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14CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON LAVORAZIONI – PROVA DI USCITA DEI BENI – DECORRENZA DEL TERMINE
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2026 n. 65 ha esaminato le condizioni per fornire la prova del trasporto all’estero entro 90 giorni nel caso di una cessione intracomunitaria, con trasporto a carico dell’acquirente, laddove i beni sono stati oggetto di lavorazione prima di essere spediti nell’altro Stato membro dell’Unione europea.
14.1REGIME SANZIONATORIO
L’art. 2 del DLgs. 87/2024, a decorrere dall’1.9.2024, ha esteso il regime sanzionatorio, già previsto per le cessioni all’esportazione con trasporto o spedizione a carico dell’acquirente, anche alle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA.
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, pertanto, è attualmente applicabile una sanzione pari al 50% dell’IVA, per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 i cui beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
14.2FATTISPECIE IN ESAME
Nel caso di specie, prima dell’invio all’estero, la società cedente italiana ha compiuto un lungo processo di lavorazione, tale per cui è determinante comprendere a decorrere da quale momento debba essere computato il termine di 90 giorni previsto, ai fini sanzionatori, dall’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 per fornire la prova del trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il termine decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le lavorazioni e gli assemblaggi, al fine del suo “definitivo invio” nell’altro Stato membro dell’UE.
Più precisamente, il termine di 90 giorni in esame decorre dalla data in cui la merce è consegnata al terzo per il relativo trasporto o spedizione nell’altro Stato membro, documentata mediante DDT o CMR o dagli ulteriori mezzi di prova individuati dalle disposizioni nazionali e unionali e dalla prassi in materia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12).
14.3MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IMPOSTA DA REGOLARIZZAZIONE
La sanzione di cui all’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso del descritto termine di 90 giorni, la condizione del trasporto dei beni in un altro Stato dell’UE non si verifica e l’IVA viene versata, regolarizzando la fattura che era stata emessa in regime di non imponibilità (mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento).
L’Agenzia delle Entrate precisa che resta salva la facoltà per il cedente di recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, qualora sopraggiunga la prova della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, anche successivamente al termine dei 90 giorni.
Il recupero dell’imposta può avvenire mediante una nota di variazione in diminuzione ovvero presentando istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.

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15RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.3.2026 n. 77 ha escluso la possibilità di avvalersi del regime di riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, per un soggetto passivo IVA che ha effettuato l’acquisto di valori bollati, per un importo superiore a 500,00 euro, mediante pagamento con denaro contante.
15.1CONDIZIONI PER IL REGIME AGEVOLATIVO
L’art. 3 co. 1 del DLgs. 127/2015 dispone che i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, possono essere ridotti di 2 anni per i contribuenti:

  • individuati, dall’art. 1 dello stesso decreto, nei “soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”;
  • i quali garantiscono, nei modi definiti dal DM 4.8.2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

La riduzione dei termini di decadenza, per i soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo, non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciati, individuati dal suddetto DM.
La disciplina agevolativa può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che documentino tutte le operazioni attive mediante l’emissione di fatture elettroniche via SdI e/o mediante la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

15.2ESCLUSIONE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, il regime di riduzione dei termini di accertamento in esame richiede che, tra le operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro da compiersi mediante mezzi di pagamento tracciabili, rientri “la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo”.
A prescindere dalla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, nel caso di specie è stata, pertanto, esclusa la possibilità di beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento poiché il soggetto passivo ha effettuato pagamenti per l’acquisto di valori bollati avvalendosi del denaro contante (e, dunque, attraverso strumenti “non tracciabili”) per un importo superiore a 500,00 euro.

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16MASSAGGIATORI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – MODALITÀ
 Nella FAQ Agenzia delle Entrate 11.3.2026 è stato precisato che, allo stato attuale, per le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici non risulta ancora possibile l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonostante tale obbligo sia stato indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 9.
Pertanto, nelle more dell’iter procedurale necessario all’emanazione di uno specifico decreto ministeriale che includa anche tali soggetti, gli stessi devono continuare a certificare i corrispettivi emettendo fatture in modalità analogica o elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

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APRILE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.4.2026

Comunicazione operazioni
in contanti con
turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as-similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

10.4.2026

Presentazione
domande per il
cinque per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente 2026 pubblicato sul sito del CONI.

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

10.4.2026Presentazione
domande per il
cinque per mille
Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

13.4.2026Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2025, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
  • oppure presentare istanza di autotutela.
15.4.2026

segue

Comunicazione
per credito d’imposta aggiuntivo investimenti
nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 15.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

15.4.2026Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di marzo 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 –
    7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2026

segue

Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.4.2026Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2026Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non è di almeno 500,00 euro.

16.4.2026Versamento
ritenute sui
dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2026;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2026.
16.4.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute
e trattenute
in sostituzione
del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025
    n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.4.2026

segue

Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2026.
18.4.2026Presentazione
domande
per il “bonus
sponsorizzazioni sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/ home/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

20.4.2026Collegamento tra POS e registratori telematiciGli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026.
La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate:

  • per chi utilizza RT o Server RT, il servizio web da utilizzare si trova nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS);
  • per chi utilizza la procedura “Documento commerciale on line”, il servizio è presente nella procedura medesima.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

20.4.2026

segue

Comunicazione
operazioni in
contanti con
turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2026Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2026.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.4.2026Comunicazione
dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • ultimati dall’1.1.2026 al 22.1.2026, oppure con lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dal 23.1.2026, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

27.4.2026Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

30.4.2026Domande
per la nuova
“rottamazione”
dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quinquies”).
La definizione riguarda solo i carichi derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma sono successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.

Entro il 30.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.

30.4.2026Trasmissione
telematica
Certificazioni
Uniche relative
ai professionisti, agenti e mediatori
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026, relative al 2025:

  • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);
  • utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
30.4.2026

segue

Dichiarazione
annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

30.4.2026Opzione
liquidazione IVA
di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
30.4.2026Regolarizzazione dichiarazioni e
versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2025.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2026

segue

Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2026;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2026Imposta di bollo
documenti
informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2025 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2026Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2026 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

30.4.2026Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.4.2026

segue

Comunicazione
regime
transfrontaliero
di franchigia IVA
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026 in ciascuno altro Stato membro dell’Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.4.2026Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2025 al 31.10.2025:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
30.4.2026Credito
d’imposta gasolio
per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2026.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2026

segue

Registrazione
contratti di
locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.4.2026Comunicazione compensi attività mediche e
paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.
30.4.2026Comunicazione
dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2025;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
30.4.2026Comunicazioni all’Anagrafe
tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2025;
  • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2026Rendiconto
annuale delle
ONLUS
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
  • in relazione all’anno 2025.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.

30.4.2026Rendiconto
sulle raccolte
pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2025.
30.4.2026Rendiconto sulle manifestazioni sportive
dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2025.
30.4.2026Correzione
elenchi cinque per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
30.4.2026Correzione
elenchi cinque
per mille
Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
30.4.2026Versamento
contributo revisori
enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.
A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.
30.4.2026Compensazione crediti verso lo StatoGli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2026, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa.

L’opzione per l’anno 2026 potrà essere esercitata:

  • anche dall’1.9.2026 al 31.10.2026;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 07 aprile 2026

Team Consulenza


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