
Circolare mensile novembre e dicembre 2025
15 Dicembre 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025
NOVEMBRE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali – Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo
- Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – Termine annuale – Utilizzo dei dati per il controllo formale delle dichiarazioni
- Detrazione per interventi “edilizi” – Comunicazione con errata indicazione della tipologia di opzione
- Attività spettacolistiche – certificazione dei corrispettivi – obbligo di collegamento dei pos – esclusione
- Attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche – NUOVE modalità di trasmissione del modello AA5/6
- Soggetti in regime forfetario – modalità di versamento della “Tassa etica”
- Reti di imprese – compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete – esclusione
- Provvigioni di ingresso del consulente finaNziario – natura ed effetti
- Attività didattiche – regime di esenzione iva – condizioni
- Dicembre 2025: principali adempimenti
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| 1 | CONTRIBUTI CONCESSI PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI – DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO |
| Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività. | |
| 1.1 | CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 IN UN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ACQUISTO DEL BENE In base alla disciplina applicabile dal 2024, se i beni sono stati acquistati in un determinato periodo d’imposta (nel caso di specie, nel 2022) e il contributo è stato incassato in un periodo d’imposta successivo (nel caso di specie, nel 2025), in applicazione del principio di onnicomprensività (ex art. 54 co. 1 del TUIR) il provento costituisce una sopravvenienza attiva imponibile in misura pari alla differenza complessiva tra:
Dal periodo d’imposta di incasso del contributo (nel caso di specie, dal 2025), gli ammortamenti deducibili devono essere calcolati sulla base del costo dei beni al netto del contributo percepito. |
| 1.2 | CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 NELL’ANNO DI ACQUISTO DEL BENE In base alla disciplina applicabile dal 2024, se l’artista o il professionista percepisce un contributo in conto impianti nello stesso periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui lo stesso si riferisce, gli ammortamenti devono essere calcolati sul costo di acquisito del bene al netto del contributo: il costo effettivamente sostenuto è, infatti, pari a quello di acquisto del bene al netto del contributo incassato (ex art. 54 co. 1 del TUIR). |
| 1.3 | CONTRIBUTO INCASSATO PRIMA DEL 2024 I contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti prima del 2024 non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati “compensi” ai sensi dell’art. 54 del TUIR (si veda quanto precisato dalla ris. Agenzia Entrate 22.10.2001 n. 163 in merito ai contributi ricevuti per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. “prestito d’onore”, di cui all’art. 9-septies co. 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato). |
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| 2 | TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE – TERMINE ANNUALE – UTILIZZO DEI DATI PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI |
| Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all’Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Le novità riguardano:
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| 2.1 | RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE DEL 31 GENNAIO PER LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE L’art. 5 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, sostituendo l’art. 12 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, ha previsto il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
In attuazione di tale disposizione, l’art. 1 co. 1 lett. b) del suddetto DM 29.10.2025, sostituendo il co. 1-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese (come già previsto prima del passaggio alla periodicità semestrale). Scadenza di invio dei dati relativi al 2025 Superamento della scadenza relativa al primo semestre 2025 Conferma della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese veterinarie |
| 2.2 | CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI Con il provv. 3.7.2025 n. 281068, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema Tessera sanitaria rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73), l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per verificare che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati. Per tenere conto di questa novità, l’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 29.10.2025 aggiunge all’art. 4 del DM 19.10.2020 il nuovo co. 4-bis, in base al quale, a partire dall’anno 2025, il Sistema Tessera sanitaria, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi (modelli 730 o REDDITI PF) selezionate in via centralizzata dall’Amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Dati di dettaglio
Opposizione del contribuente Aggiornamento del Disciplinare Tecnico |
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| 3 | DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – COMUNICAZIONE CON ERRATA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPZIONE |
| Nella risposta a interpello 24.11.2025 n. 295, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema degli errori nelle comunicazioni di opzione legate agli interventi edilizi. Viene chiarito, in particolare, che se nella comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, è stata erroneamente barrata la casella per la “cessione del credito” in luogo di quella riferita allo “sconto in fattura”, l’errore è “sostanziale” e non può essere corretto inviando un messaggio di posta elettronica certificata come per gli errori formali. In seguito alla prima cessione, quindi, il fornitore risulta essere il primo cessionario del credito d’imposta e a sua volta lo potrà cedere soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), come previsto dall’art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020. Nonostante siano state sostenute spese per interventi agevolati in misura inferiore all’importo totale della fattura, inoltre, la parte di spesa coperta dallo “sconto sul corrispettivo” si ritiene sostenuta poiché viene effettuata una sorta di “compensazione finanziaria” con il corrispettivo della cessione del credito dal committente al fornitore. |
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| 4 | ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE – CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS – ESCLUSIONE |
| Con la risposta a interpello 27.11.2025 n. 298, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’associazione che svolge attività di organizzazione di fiere ed esposizioni, e che certifica i corrispettivi mediante ricevute fiscali prestampate, non è soggetta, per detta attività, all’obbligo di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, che richiede, dall’1.1.2026, il collegamento tra i POS e gli strumenti di trasmissione dei corrispettivi. | |
| 4.1 | ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI In caso di attività rientranti tra quelle di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72 (comprese, quindi, le attività di organizzazione di fiere ed esposizioni), i corrispettivi sono certificati mediante titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater del medesimo decreto. Come chiarito in precedenza con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2019 n. 506, in tali ipotesi i dati sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che li rende a sua volta disponibili all’Agenzia delle Entrate. Non sussiste, perciò, l’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite registratori telematici o procedura web ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. |
| 4.2 | ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS In definitiva, posto che l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prescrive, dal 2026, l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico, l’Agenzia delle Entrate esclude che le attività elencate nella citata Tabella C del DPR 633/72 ricadano nel suddetto obbligo di collegamento. |
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| 5 | ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE – NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO AA5/6 |
| Con il provv. 17.11.2025 n. 491453, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove modalità di presentazione del modello AA5/6, utilizzabile dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA (ad esempio, enti e associazioni che non esercitano alcuna attività rilevante ai fini IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale, nonché per comunicare l’avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione o estinzione. Il provvedimento ha conseguentemente approvato le nuove istruzioni per la presentazione del modello AA5/6, applicabili a partire dal 18.11.2025. | |
| 5.1 | PRESENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DEL CODICE FISCALE In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale, il modello AA5/6 può essere presentato, alternativamente:
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| 5.2 | PRESENTAZIONE IN CASO DI VARIAZIONE DI DATI GIÀ COMUNICATI In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati, il modello AA5/6 può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. Variazione del rappresentante legale
Al modello devono essere allegati:
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| 5.3 | PRESENTAZIONE IN CASO DI ESTINZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE Il modello AA5/6 deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione del-l’ente. |
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| 6 | SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO – MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA “TASSA ETICA” |
| Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 285, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono versare la c.d. “tassa etica”, al ricorrere dei necessari presupposti. | |
| 6.1 | PRESUPPOSTO E AMMONTARE DELLA “TASSA ETICA” La “tassa etica” consiste nell’applicazione di un’addizionale del 25% delle imposte sul reddito dovuta dai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. |
| 6.2 | APPLICAZIONE DELLA “TASSA ETICA” NEL REGIME FORFETARIO Ricorrendone i presupposti, questa addizionale trova applicazione anche in caso di utilizzo del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e si aggiunge all’imposta sostitutiva propria di tale regime (che è sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP). Versamento
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| 7 | RETI DI IMPRESE – COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE – ESCLUSIONE |
| Con la risposta a interpello 12.11.2025 n. 291, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese, come già indicato nella precedente risposta a interpello 17.9.2025 n. 246. | |
| 7.1 | DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCOLLO DI DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante. |
| 7.2 | COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLE RETI DI IMPRESE Nella risposta a interpello 291/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso dell’intenzione di costituire una rete di imprese:
Secondo l’Agenzia, tale schema operativo, analogamente a quello oggetto della precedente risposta 246/2025, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l’utilizzo in compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. |
| 7.3 | EFFETTI I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000). |
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| 8 | PROVVIGIONI DI INGRESSO DEL CONSULENTE FINANZIARIO – NATURA ED EFFETTI |
| Con la ris. 20.11.2025 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari in caso di cambio del preponente sono equiparate ai ricavi derivanti dall’attività tipica del soggetto e, trovando fonte in un evento eccezionale, rappresentano un componente “non ricorrente” della retribuzione. Effetti ai fini del concordato preventivo biennale |
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| 9 | ATTIVITÀ DIDATTICHE – REGIME DI ESENZIONE IVA – CONDIZIONI |
| L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.11.2025 n. 287, ha escluso l’applicabilità del regime di esenzione IVA per una ditta individuale che erogava corsi di lingua straniera beneficiando dell’agevolazione “Resto al Sud”. | |
| 9.1 | REQUISITI DEL REGIME DI ESENZIONE Il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 spetta alle operazioni per le quali ricorrono, congiuntamente, i seguenti due requisiti:
Con riferimento al secondo requisito, è stato chiarito che la ratio della disposizione è quella “di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità professionale dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico” (ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 134). |
| 9.2 | RILEVANZA DEL FINANZIAMENTO EROGATO Secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea generale, il finanziamento di un’attività formativa da parte di un ente pubblico può integrare il riconoscimento delle prestazioni poste in essere ai fini del regime di esenzione previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. Si ritiene, infatti, che nel finanziamento sia insita “l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare” (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).Nel caso di specie, il finanziamento da parte dell’ente erogatore non è relativo a uno specifico progetto didattico, bensì a un’iniziativa imprenditoriale più ampia. La misura agevolativa “Resto al Sud” è infatti finalizzata a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni italiane, previo riscontro del possesso di determinati requisiti e condizioni, tra cui la consegna di uno spe-cifico progetto contenente un’analisi strategica ed economico-finanziaria. Pertanto, risulta che l’obiettivo dell’incentivo in argomento abbia lo scopo di finanziare, nel suo complesso, un’iniziativa imprenditoriale, previa verifica della sostenibilità economica della stessa, senza una specifica valutazione da parte dell’ente erogatore in merito all’attività didattica svolta. |
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DICEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.12.2025 | Presentazione atti di | Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:
A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:
Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’a-perto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU). |
15.12.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia del-le Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 16.12.2025 | Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im-posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024. La terza e ultima rata scade il 16.12.2026. |
| 16.12.2025 | Saldo IMU 2025 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provve-dere al versamento del saldo dell’imposta muni-cipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025:
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
| 16.12.2025 | Seconda rata IMU 2025 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al ver-samento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026. |
| 16.12.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
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| 16.12.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiora-zioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
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| 16.12.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2025; • versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far ri-ferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro. È possibile il versamento trimestrale, senza appli-cazione degli interessi, dell’IVA relativa ad opera-zioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.12.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvi-gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
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| 16.12.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.12.2025 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025. L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della sud-detta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
| 16.12.2025 | Versamento acconti da 730/2025 | In relazione alle persone fisiche che hanno presen-tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono versare:
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| 16.12.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 18.12.2025 | Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici | Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito contributo straordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto. |
| 20.12.2025 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
L’autocertificazione può inoltre essere presentata:
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via tele-matica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone. |
| 29.12.2025 | Versamento acconto IVA | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri-mestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025. |
| 29.12.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco-munitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo-delli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 31.12.2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile orga-nizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipen-dentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. |
| 31.12.2025 | Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori | Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione. La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società. |
| 31.12.2025 | Rimborsi modelli 730/2025 integrativi | I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi. |
| 31.12.2025 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono rego-larizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. |
| 31.12.2025 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:
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| 31.12.2025 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
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| 31.12.2025 | Opzione per il regime ex L. 398/91 | Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comuni-care l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:
L’opzione è vincolante per 5 anni. Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:
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| 31.12.2025 | Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni | I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’ac-conto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai com-mittenti, preponenti o mandanti:
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| 31.12.2025 | Contributi previdenza complementare | Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’im-presa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. |
| 31.12.2025 | Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito | Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzio-ne:
L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026. |
| 31.12.2025 | Trasparenza fiscale | I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A-genzia delle Entrate la conferma dell’opzione trien-nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. |
| 31.12.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo-dello RLI”. |
| 31.12.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 31.12.2025 | Contributo Albo autotrasportatori | Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2026:
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| 1.1.2026 | Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026 | I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute. L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 15 dicembre 2025
Team Consulenza