Circolare mensile novembre e dicembre 2025

Circolare mensile novembre e dicembre 2025

15 Dicembre 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025

 

NOVEMBRE: APPROFONDIMENTI

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    1. Contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali – Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo
    2. Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – Termine annuale – Utilizzo dei dati per il controllo formale delle dichiarazioni
    3. Detrazione per interventi “edilizi” – Comunicazione con errata indicazione della tipologia di opzione
    4. Attività spettacolistiche – certificazione dei corrispettivi – obbligo di collegamento dei pos – esclusione
    5. Attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche – NUOVE modalità di trasmissione del modello AA5/6
    6. Soggetti in regime forfetario – modalità di versamento della “Tassa etica”
    7. Reti di imprese – compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete – esclusione
    8. Provvigioni di ingresso del consulente finaNziario – natura ed effetti
    9. Attività didattiche – regime di esenzione iva – condizioni
    10. Dicembre 2025: principali adempimenti

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1CONTRIBUTI CONCESSI PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI – DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
 Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività.
1.1CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 IN UN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ACQUISTO DEL BENE

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se i beni sono stati acquistati in un determinato periodo d’imposta (nel caso di specie, nel 2022) e il contributo è stato incassato in un periodo d’imposta successivo (nel caso di specie, nel 2025), in applicazione del principio di onnicomprensività (ex art. 54 co. 1 del TUIR) il provento costituisce una sopravvenienza attiva imponibile in misura pari alla differenza complessiva tra:

  • le quote di ammortamento già dedotte nei periodi d’imposta precedenti a quello di percezione del contributo (nel caso di specie, negli anni dal 2022 al 2024);
  • le quote di ammortamento che sarebbero state deducibili sulla base del costo netto di acquisto del bene.

Dal periodo d’imposta di incasso del contributo (nel caso di specie, dal 2025), gli ammortamenti deducibili devono essere calcolati sulla base del costo dei beni al netto del contributo percepito.

1.2CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 NELL’ANNO DI ACQUISTO DEL BENE

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se l’artista o il professionista percepisce un contributo in conto impianti nello stesso periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui lo stesso si riferisce, gli ammortamenti devono essere calcolati sul costo di acquisito del bene al netto del contributo: il costo effettivamente sostenuto è, infatti, pari a quello di acquisto del bene al netto del contributo incassato (ex art. 54 co. 1 del TUIR).

1.3CONTRIBUTO INCASSATO PRIMA DEL 2024

I contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti prima del 2024 non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati “compensi” ai sensi dell’art. 54 del TUIR (si veda quanto precisato dalla ris. Agenzia Entrate 22.10.2001 n. 163 in merito ai contributi ricevuti per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. “prestito d’onore”, di cui all’art. 9-septies co. 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato).
In ogni caso, anche prima del 2024, le spese coperte dai contributi, in quanto non effettivamente sostenute (ex art. 54 co. 1 del TUIR), non potevano essere dedotte dall’esercente arti e professioni.

2

 

2TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE – TERMINE ANNUALE – UTILIZZO DEI DATI PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI
 Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all’Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Le novità riguardano:

  • la ridefinizione del termine annuale entro cui devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie;
  • la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
2.1RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE DEL 31 GENNAIO PER LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE

L’art. 5 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, sostituendo l’art. 12 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, ha previsto il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il nuovo termine annuale:

  • deve essere individuato con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • si applica a partire dai dati relativi al 2025.

In attuazione di tale disposizione, l’art. 1 co. 1 lett. b) del suddetto DM 29.10.2025, sostituendo il co. 1-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, stabilisce che, a decorrere dall’1.1.2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese (come già previsto prima del passaggio alla periodicità semestrale).
Resta fermo che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020).

Scadenza di invio dei dati relativi al 2025
L’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovrà quindi avvenire entro il 31.1.2026, termine che cadendo di sabato slitta a lunedì 2.2.2026, come confermato dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Superamento della scadenza relativa al primo semestre 2025
Si ricorda che, per effetto della nuova disciplina, è venuta meno la scadenza del 30.9.2025 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno), anche se il DM attuativo dell’art. 5 del DLgs. 81/2025 non era ancora stato emanato, come era stato confermato dalla FAQ Agenzia delle Entrate 24.9.2025.

Conferma della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese veterinarie
Nessuna modifica è intervenuta in relazione al termine di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, anch’essi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
I veterinari (o loro intermediari) devono quindi continuare ad effettuare l’invio dei suddetti dati con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute (art. 7 co. 1-ter del DM 19.10.2020).

2.2CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Con il provv. 3.7.2025 n. 281068, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema Tessera sanitaria rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73), l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per verificare che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati.

Per tenere conto di questa novità, l’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 29.10.2025 aggiunge all’art. 4 del DM 19.10.2020 il nuovo co. 4-bis, in base al quale, a partire dall’anno 2025, il Sistema Tessera sanitaria, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi (modelli 730 o REDDITI PF) selezionate in via centralizzata dall’Amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.

Dati di dettaglio
Si tratta, nello specifico, delle seguenti informazioni:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore della prestazione o del rimborso;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del pagamento o di rimborso;
  • tracciabilità del pagamento.

Opposizione del contribuente
Sono esclusi dalla suddetta consultazione da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie per i quali il cittadino ha manifestato la propria opposizione alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3 del DM 19.10.2020 e dell’art. 3 del DM 31.7.2015.

Aggiornamento del Disciplinare Tecnico
Al fine di rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le suddette informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie, l’art. 1 co. 2 del DM 29.10.2025 sostituisce l’allegato B del DM 19.10.2020, che costituisce il Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema Tessera sanitaria.

3

 

3DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – COMUNICAZIONE CON ERRATA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPZIONE
 Nella risposta a interpello 24.11.2025 n. 295, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema degli errori nelle comunicazioni di opzione legate agli interventi edilizi.
Viene chiarito, in particolare, che se nella comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, è stata erroneamente barrata la casella per la “cessione del credito” in luogo di quella riferita allo “sconto in fattura”, l’errore è “sostanziale” e non può essere corretto inviando un messaggio di posta elettronica certificata come per gli errori formali.
In seguito alla prima cessione, quindi, il fornitore risulta essere il primo cessionario del credito d’imposta e a sua volta lo potrà cedere soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), come previsto dall’art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020.
Nonostante siano state sostenute spese per interventi agevolati in misura inferiore all’importo totale della fattura, inoltre, la parte di spesa coperta dallo “sconto sul corrispettivo” si ritiene sostenuta poiché viene effettuata una sorta di “compensazione finanziaria” con il corrispettivo della cessione del credito dal committente al fornitore.

4

 

4ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE – CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 27.11.2025 n. 298, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’associazione che svolge attività di organizzazione di fiere ed esposizioni, e che certifica i corrispettivi mediante ricevute fiscali prestampate, non è soggetta, per detta attività, all’obbligo di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, che richiede, dall’1.1.2026, il collegamento tra i POS e gli strumenti di trasmissione dei corrispettivi.
4.1ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

In caso di attività rientranti tra quelle di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72 (comprese, quindi, le attività di organizzazione di fiere ed esposizioni), i corrispettivi sono certificati mediante titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater del medesimo decreto. Come chiarito in precedenza con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2019 n. 506, in tali ipotesi i dati sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che li rende a sua volta disponibili all’Agenzia delle Entrate. Non sussiste, perciò, l’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi tramite registratori telematici o procedura web ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Peraltro, nel caso di “soggetti minori” che svolgono attività spettacolistiche (ossia soggetti il cui volume d’affari non ha superato, nell’anno precedente, i 50.000,00 euro) operano le semplificazioni di cui all’art. 8 del DPR 544/99, secondo cui è possibile certificare i corrispettivi, anziché mediante titoli di accesso, mediante ricevute fiscali o scontrini manuali o prestampati a tagli fissi.

4.2ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS

In definitiva, posto che l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prescrive, dal 2026, l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico, l’Agenzia delle Entrate esclude che le attività elencate nella citata Tabella C del DPR 633/72 ricadano nel suddetto obbligo di collegamento.

5

 

5ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE – NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO AA5/6
 Con il provv. 17.11.2025 n. 491453, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove modalità di presentazione del modello AA5/6, utilizzabile dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA (ad esempio, enti e associazioni che non esercitano alcuna attività rilevante ai fini IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale, nonché per comunicare l’avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione o estinzione.
Il provvedimento ha conseguentemente approvato le nuove istruzioni per la presentazione del modello AA5/6, applicabili a partire dal 18.11.2025.
5.1PRESENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale, il modello AA5/6 può essere presentato, alternativamente:

  • direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il servizio postale mediante raccomandata;
  • tramite PEC;
  • tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet del-l’Agenzia delle Entrate.
5.2PRESENTAZIONE IN CASO DI VARIAZIONE DI DATI GIÀ COMUNICATI

In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati, il modello AA5/6 può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.

Variazione del rappresentante legale
Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello AA5/6 può essere presentato esclusivamente con una delle seguenti modalità:

  • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale dell’ente;
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia ove l’ente ha il domicilio fiscale.

Al modello devono essere allegati:

  • i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale;
  • una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione all’ente per il quale rende la dichiarazione.
5.3PRESENTAZIONE IN CASO DI ESTINZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il modello AA5/6 deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione del-l’ente.

6

 

6SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO – MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA “TASSA ETICA”
 Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 285, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono versare la c.d. “tassa etica”, al ricorrere dei necessari presupposti.
6.1PRESUPPOSTO E AMMONTARE DELLA “TASSA ETICA”

La “tassa etica” consiste nell’applicazione di un’addizionale del 25% delle imposte sul reddito dovuta dai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.
L’addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi.

6.2APPLICAZIONE DELLA “TASSA ETICA” NEL REGIME FORFETARIO

Ricorrendone i presupposti, questa addizionale trova applicazione anche in caso di utilizzo del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e si aggiunge all’imposta sostitutiva propria di tale regime (che è sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP).
Per i soggetti in regime forfetario, la base imponibile della “tassa etica” è determinata applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell’attività esercitata. L’importo della base imponibile così calcolato è indicato al rigo RQ49 del modello REDDITI PF, unitamente a quello della “tassa etica” dovuta.

Versamento
Per il versamento della “tassa etica” da parte dei contribuenti in regime forfetario si utilizzano i medesimi codici tributo approvati dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.4.2009 n. 107 per i soggetti IRPEF, vale a dire:

  • “4003”, in relazione alla prima rata di acconto;
  • “4004”, in relazione alla seconda rata di acconto o all’acconto in unica soluzione;
  • “4005”, con riferimento al saldo.

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7RETI DI IMPRESE – COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 12.11.2025 n. 291, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese, come già indicato nella precedente risposta a interpello 17.9.2025 n. 246.
7.1DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCOLLO DI DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI

L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante.
La compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, può infatti avvenire solo nell’ambito del medesimo soggetto.

7.2COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLE RETI DI IMPRESE

Nella risposta a interpello 291/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso dell’intenzione di costituire una rete di imprese:

  • “integrata per la gestione tributaria e la compensazione fiscale, con l’obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d’imposta tra i partecipanti” (retisti);
  • il cui contratto di rete “prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato”, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la rete e i retisti o tra i retisti stessi.

Secondo l’Agenzia, tale schema operativo, analogamente a quello oggetto della precedente risposta 246/2025, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l’utilizzo in compensazione di crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

7.3EFFETTI

I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000).

8

 

8PROVVIGIONI DI INGRESSO DEL CONSULENTE FINANZIARIO – NATURA ED EFFETTI
 Con la ris. 20.11.2025 n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari in caso di cambio del preponente sono equiparate ai ricavi derivanti dall’attività tipica del soggetto e, trovando fonte in un evento eccezionale, rappresentano un componente “non ricorrente” della retribuzione.

Effetti ai fini del concordato preventivo biennale
Trattandosi di ricavi, ai fini del concordato preventivo biennale, le provvigioni di ingresso sono da intendersi già incluse nel reddito concordato (ossia quello proposto e accettato).
Pertanto, il conseguimento di tali ricavi durante i periodi di applicazione del concordato non comporta alcuna variazione del reddito d’impresa concordato ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. a) e 2 del DLgs. 13/2024.

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9ATTIVITÀ DIDATTICHE – REGIME DI ESENZIONE IVA – CONDIZIONI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.11.2025 n. 287, ha escluso l’applicabilità del regime di esenzione IVA per una ditta individuale che erogava corsi di lingua straniera beneficiando dell’agevolazione “Resto al Sud”.
9.1REQUISITI DEL REGIME DI ESENZIONE
Il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 spetta alle operazioni per le quali ricorrono, congiuntamente, i seguenti due requisiti:

  • le operazioni siano oggettivamente riconducibili a “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale”;
  • sul piano oggettivo, le prestazioni siano rese “da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

Con riferimento al secondo requisito, è stato chiarito che la ratio della disposizione è quella “di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità professionale dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico” (ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 134).
Il riconoscimento dell’attività può avvenire anche per “atto concludente”, specificando che “sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)” (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).

9.2RILEVANZA DEL FINANZIAMENTO EROGATO
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea generale, il finanziamento di un’attività formativa da parte di un ente pubblico può integrare il riconoscimento delle prestazioni poste in essere ai fini del regime di esenzione previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.
Si ritiene, infatti, che nel finanziamento sia insita “l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare” (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).Nel caso di specie, il finanziamento da parte dell’ente erogatore non è relativo a uno specifico progetto didattico, bensì a un’iniziativa imprenditoriale più ampia.
La misura agevolativa “Resto al Sud” è infatti finalizzata a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni italiane, previo riscontro del possesso di determinati requisiti e condizioni, tra cui la consegna di uno spe-cifico progetto contenente un’analisi strategica ed economico-finanziaria.
Pertanto, risulta che l’obiettivo dell’incentivo in argomento abbia lo scopo di finanziare, nel suo complesso, un’iniziativa imprenditoriale, previa verifica della sostenibilità economica della stessa, senza una specifica valutazione da parte dell’ente erogatore in merito all’attività didattica svolta.

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DICEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.12.2025

Presentazione atti di
aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:

  • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69;
  • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.

A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:

  • gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive;
  • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
    • all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
    • al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’a-perto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).

15.12.2025

Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia del-le Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera-zione ricevuti nel mese di novembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti terri-torialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora sia-no di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2025Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppoLe imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im-posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.
16.12.2025Saldo IMU 2025I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provve-dere al versamento del saldo dell’imposta muni-cipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni re-lative al 2025;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

16.12.2025Seconda rata IMU 2025 enti non commercialiGli enti non commerciali devono provvedere al ver-samento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.

16.12.2025Versamento rate
imposte
e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.12.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiora-zioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.12.2025Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
• liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2025;
• versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far ri-ferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
È possibile il versamento trimestrale, senza appli-cazione degli interessi, dell’IVA relativa ad opera-zioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.12.2025Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di no-vembre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipen-dente e assimilati.

Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvi-gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set-tembre e ottobre 2025, di ammontare cumula-tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet-tuato in precedenza.
16.12.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle
ritenute e trattenute
in sostituzione del
modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.12.2025Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.
L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2024;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2025.

È possibile utilizzare in compensazione della sud-detta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.

16.12.2025Versamento acconti
da 730/2025
In relazione alle persone fisiche che hanno presen-tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono versare:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti cor-risposti a novembre.
16.12.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an-nui, stabiliti per le singole categorie di appa-recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal-lati a novembre 2025.
18.12.2025Presentazione
domande contributo
copie cartacee vendute di quotidiani e periodici
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito contributo straordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante la procedura informatica disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

20.12.2025Autocertificazione
per l’esclusione dal
canone RAI per
l’anno 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita-zioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-tele-visivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal-l’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via telematica, diret-tamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2025.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via tele-matica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone.

29.12.2025Versamento
acconto IVA
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri-mestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025.
29.12.2025Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco-munitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo-delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2025, in via ob-bligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

31.12.2025Stipulazione polizza
assicurativa contro
i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile orga-nizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipen-dentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa;
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

31.12.2025Iscrizione al Registro
imprese della PEC degli amministratori
Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.
La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.
31.12.2025Rimborsi
modelli 730/2025
integrativi
I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2025Regolarizzazione
secondo o unico
acconto 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono rego-larizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
31.12.2025Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizio-nali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2024.
31.12.2025Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:

  • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il de-funto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi-mento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichia-razione relativa al 2023 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del-le sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.12.2025Opzione per il regime
ex L. 398/91
Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comuni-care l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;
  • a decorrere dal 2026.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:

  • agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
  • alle associazioni senza scopo di lucro, alle pro loco, alle bande musicali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare.
31.12.2025Dichiarazione ritenuta
ridotta sulle provvigioni
I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’ac-conto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai com-mittenti, preponenti o mandanti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2026 e se-guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di ricevi-mento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2025Contributi previdenza complementareLe persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’im-presa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.

31.12.2025Opzione per il
regime del risparmio
amministrato o gestito
Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzio-ne:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e ammini-strazione titoli presso intermediari abilitati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026.

31.12.2025Trasparenza fiscaleI soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A-genzia delle Entrate la conferma dell’opzione trien-nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.
31.12.2025Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca-zione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca-zione con decorrenza inizio mese di dicembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo-dello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.12.2025Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati a un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.12.2025Contributo Albo
autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2026:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta del-l’Albo degli autotrasportatori e il funzionamen-to dei relativi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Pagamento Quote” presente sul sito www.alboautotrasporto.it.
1.1.2026Adesione al regime
del ravvedimento
2019-2023 collegato
al concordato
preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.
Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 15 dicembre 2025

Team Consulenza


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