
Circolare mensile ottobre e novembre 2025
13 Novembre 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2025
OTTOBRE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Rimborsi spese di artisti e professionisti – Esclusione dal reddito – Condizioni
- Dichiarazione iva relativa al 2023 – Operazioni imponibili e soggette a reverse charge – Comunicazione delle anomalie – ravvedimento
- Concordato preventivo biennale – Benefici derivanti dall’adesione – Crediti IVA – Esonero dall’applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui
- Registratori telematici – strumenti di pagamento elettronico – obbligo di collegamento dal 2026
- Tardiva registrazione del contratto di locazione – sanzioni applicabili – chiarimenti e aggiornamento del modello rli web
- Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – adeguamento delle disposizioni attuative
- Detrazione per interventi “edilizi” – Decesso del contribuente – Trasferimento della detrazione agli eredi – Detenzione materiale e diretta dell’immobile
- Premi agli atleti dilettanti – applicazione della ritenuta a titolo d’imposta – chiarimenti
- Certificazioni uniche – accesso da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti – modalità attuative
- Versamento dell’ires premiale – istituzione dei codici tributo
- Iva erroneamente addebitata in fattura – riqualificazione dell’operazione – diritto alla restituzione – esclusione in un contesto di frode
- Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica – opzione per il versamento dell’iva ad opera del committente – indicazione del soggetto solidalmente responsabile
- Novità in materia di lavoro
- Novembre 2025: principali adempimenti
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| 1 | RIMBORSI SPESE DI ARTISTI E PROFESSIONISTI – ESCLUSIONE DAL REDDITO – CONDIZIONI |
| Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni in presenza delle quali le spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento dei propri incarichi possono considerarsi analiticamente addebitate al committente, con la conseguente esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei relativi rimborsi. | |
| 1.1 | QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente. |
| 1.2 | NOZIONE DI ADDEBITO ANALITICO Ad avviso dell’Agenzia, l’analiticità dell’addebito, atta a escludere il rimborso dall’imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo:
Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente:
Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una “forma” di compenso. |
| 1.3 | IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSO CHILOMETRICO Nel caso oggetto di interpello, è stato escluso che possa rappresentare un riaddebito analitico un rimborso chilometrico che, per quanto indicato separatamente nella fattura emessa dal professionista nei confronti del committente, nello stesso tempo:
Pertanto, nel caso di specie, attese le relative modalità di determinazione e documentazione, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico nel rispetto delle suddette condizioni. Applicazione della ritenuta d’acconto |
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| 2 | DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2023 – OPERAZIONI IMPONIBILI E SOGGETTE A REVERSE CHARGE – COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE – RAVVEDIMENTO |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 369141 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
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| 2.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
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| 2.2 | CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO Il contribuente può infatti consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. |
| 2.3 | SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
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| 2.4 | REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. |
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| 3 | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – BENEFICI DERIVANTI DALL’ADESIONE – CREDITI IVA – ESONERO DALL’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ENTRO IL LIMITE DI 70.000 EURO ANNUI |
| In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA “ordinario”. | |
| 3.1 | REGIME PREMIALE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA. |
| 3.2 | AMBITO DI APPLICAZIONE In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025).
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| 4 | REGISTRATORI TELEMATICI – STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DAL 2026 |
| Vedasi ns circolare degli scorsi giorni. |
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| 5 | TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – SANZIONI APPLICABILI – CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB |
| Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”. | |
| 5.1 | QUADRO NORMATIVO L’art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall’art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta […] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro”. |
| 5.2 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE L’applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per “imposta dovuta”, si dovesse intendere:
A favore del secondo orientamento si era schierata l’Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717). |
| 5.3 | SANZIONI DA PARAMETRARE SULLA PRIMA ANNUALITÀ Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l’Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all’imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento. Cedolare secca |
| 5.4 | AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI web, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento. |
| 5.5 | ESEMPIO Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l’imposta di bollo):
Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro. |
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| 6 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE – ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 11.9.2025, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, sono state adeguate le disposizioni contenute nell’avviso pubblico 23.12.2021, relativamente al credito d’imposta per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistiche e alberghiere di cui all’art. 1 co. 1-17 del DL 6.11.2021 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte:
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| 6.1 | ELIMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA L’art. 9 co. 1 dell’avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d’imposta dovesse essere utilizzato “a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025”; pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. |
| 6.2 | MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 del DL 152/2021 dal DL 4/2022, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari oppure di imprese di assicurazione, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. |
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| 7 | DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – DECESSO DEL CONTRIBUENTE – TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE AGLI EREDI – DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DELL’IMMOBILE |
L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 2.10.2025 n. 7, ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità delle detrazioni per interventi “edilizi” dall’originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione delle norme contenute:
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| 7.1 | TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI Se le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.
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| 7.2 | TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA In relazione al decesso dell’avente diritto, la possibilità per gli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, poiché il decesso avviene nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile. |
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| 8 | PREMI AGLI ATLETI DILETTANTI – APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA – CHIARIMENTI |
| Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’esonero dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi erogati agli atleti dilettanti. | |
| 8.1 | SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI L’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20% quando i premi sono riconosciuti:
L’ambito applicativo della ritenuta era stato limitato ad opera dell’art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che aveva introdotto uno specifico esonero per le somme corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro (se tale importo veniva superato, le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta). L’art. 45 co. 9 del DLgs. 24.3.2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, TUVR) ripropone il predetto esonero da ritenuta, disponendo che l’agevolazione si applica sulle somme “versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”. Il citato Testo unico è però applicabile a decorrere dall’1.1.2026. |
| 8.2 | INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Sulla base del quadro normativo sopra riepilogato, nella risposta a interpello 265/2025 è stato precisato quanto segue.
Per il periodo d’imposta 2026, diventa operativo a regime l’esonero da ritenuta, a partire dalle somme corrisposte a far data dal 29.2.2024, per cui:
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| 8.3 | SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO Nella situazione sopra riepilogata, si inserisce lo schema di un decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma dell’IRPEF/IRES e dei Testi unici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per i necessari pareri. |
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| 9 | CERTIFICAZIONI UNICHE – ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI – MODALITÀ ATTUATIVE |
| Con il provv. 20.10.2025 n. 390142, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, il quale prevede un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale. | |
| 9.1 | RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati:
Il file di richiesta:
A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione. Controlli |
| 9.2 | FILE DI RISPOSTA CONTENENTE LE CERTIFICAZIONI UNICHE Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta:
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| 9.3 | MISURE DI SICUREZZA L’acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati. Il contribuente:
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| 9.4 | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA Per il primo anno, la suddetta procedura sarà applicabile, in via sperimentale, esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024. Con un apposito avviso dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta e per l’acquisizione dei dati in esame. |
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| 10 | VERSAMENTO DELL’IRES PREMIALE – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO |
| Con la ris. 17.10.2025 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per i versamenti della c.d. “IRES premiale” e stabilito le modalità di compilazione dei modelli F24 ed F24 EP. L’“IRES premiale”, disciplinata dall’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) e dal DM 8.8.2025, si sostanzia in una riduzione dell’aliquota dal 24% al 20%, applicabile:
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| 10.1 | VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24, sono stati istituti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24:
Sulla base di quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 57, sembra quindi doversi ritenere che i contribuenti i quali, all’atto del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES relativo al 2025 (scadente l’1.12.2025 per i soggetti “solari”, in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), siano già certi di applicare l’agevolazione, debbano effettuare il versamento dell’acconto con il codice tributo “2048” e non con quello proprio dell’IRES ordinaria (“2002”). |
| 10.2 | VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 EP Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24 EP:
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| 11 | IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA – RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE – DIRITTO ALLA RESTITUZIONE – ESCLUSIONE IN UN CONTESTO DI FRODE |
| Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, “in un contesto di frode”, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell’attività di controllo. | |
| 11.1 | RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA NON DOVUTA L’art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l’Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l’applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere “presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (art. 30-ter co. 2). |
| 11.2 | RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE Nella ris. 50/2025 viene esaminata l’ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro. |
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| 12 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA – OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE – INDICAZIONE DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE |
| L’art. 1 co. 59 – 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e i subappaltatori.A seguito dell’esercizio dell’opzione in esame, che avviene mediante l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.Al fine di evidenziare il soggetto solidalmente responsabile, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53 sono state previste apposite indicazioni nel modello F24. | |
| 11.1 | CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Per il versamento con il modello F24 dell’IVA in esame, da parte del committente o appaltatore/subappaltante, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
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| 11.2 | INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE La citata ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, fermo restando quanto sopra indicato dalla precedente ris. 47/2025, ha istituto lo specifico codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
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| NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO |
Congedo di paternità alla madre intenzionale – Messaggio INPS n. 3322 del 5 novembre 2025
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Decreto Sicurezza – D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025
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Nuovo bonus mamme 2025 – INPS Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025
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Rinnovo CCNL Colf e Badanti – Ipotesi di accordo 28 ottobre 2025
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Riduzione contributiva in edilizia – Decreto 29 settembre 2025
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Sconto artigiani 2025 – Decreto 22 settembre 2025
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NOVEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 13.11.2025 | Presentazione | Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto). |
14.11.2025 | Presentazione domande “sport bonus” | I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
| 15.11.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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| 17.11.2025 | Rata rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023. |
| 17.11.2025 | Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023. |
| 17.11.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
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| 17.11.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro. |
| 17.11.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 17.11.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
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| 17.11.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 17.11.2025 | Versamento IVA terzo trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. |
| 17.11.2025 | Versamento IVA terzo trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro. |
| 17.11.2025 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 17.11.2025 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
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| 17.11.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 18.11.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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| 18.11.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 20.11.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 20.11.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies – 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 24.11.2025 | Domande contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
| 25.11.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 30.11.2025 | Trattenuta acconti da 730/2025 | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
| 30.11.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 1.12.2025 | Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2025 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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| 1.12.2025 | Rivalutazione terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2025, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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| 1.12.2025 | Rata rivalutazione all’1.1.2024 delle partecipazioni o dei terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2024, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.12.2024. |
| 1.12.2025 | Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2025, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 18%, devono provvedere al versamento:
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| 1.12.2025 | Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice | Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute. |
| 1.12.2025 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2026. |
| 1.12.2025 | Versamento rata per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento dell’ultima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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| 1.12.2025 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:
Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRPEF è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025:
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025 | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:
Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconto imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025 | I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno 2024 (imposta corrispondente al 3% dei ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024). Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro. |
| 1.12.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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| 1.12.2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 1.12.2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
| 1.12.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”. |
| 2.12.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 2.12.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno | Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
| 2.12.2025 | Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies – 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 13 novembre 2025
Team Consulenza