Circolare mensile ottobre e novembre 2025

Circolare mensile ottobre e novembre 2025

13 Novembre 2025

 


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CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2025

 

OTTOBRE: APPROFONDIMENTI

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    1. Rimborsi spese di artisti e professionisti – Esclusione dal reddito – Condizioni
    2. Dichiarazione iva relativa al 2023 – Operazioni imponibili e soggette a reverse charge – Comunicazione delle anomalie – ravvedimento
    3. Concordato preventivo biennale – Benefici derivanti dall’adesione – Crediti IVA – Esonero dall’applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui
    4. Registratori telematici – strumenti di pagamento elettronico – obbligo di collegamento dal 2026
    5. Tardiva registrazione del contratto di locazione – sanzioni applicabili – chiarimenti e aggiornamento del modello rli web
    6. Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – adeguamento delle disposizioni attuative
    7. Detrazione per interventi “edilizi” – Decesso del contribuente – Trasferimento della detrazione agli eredi – Detenzione materiale e diretta dell’immobile
    8. Premi agli atleti dilettanti – applicazione della ritenuta a titolo d’imposta – chiarimenti
    9. Certificazioni uniche – accesso da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti – modalità attuative
    10. Versamento dell’ires premiale – istituzione dei codici tributo
    11. Iva erroneamente addebitata in fattura – riqualificazione dell’operazione – diritto alla restituzione – esclusione in un contesto di frode
    12. Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica – opzione per il versamento dell’iva ad opera del committente – indicazione del soggetto solidalmente responsabile
    13. Novità in materia di lavoro
    14. Novembre 2025: principali adempimenti

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1RIMBORSI SPESE DI ARTISTI E PROFESSIONISTI – ESCLUSIONE DAL REDDITO – CONDIZIONI
 Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni in presenza delle quali le spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento dei propri incarichi possono considerarsi analiticamente addebitate al committente, con la conseguente esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei relativi rimborsi.
1.1QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, fatti salvi i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter co. 2-5 del TUIR.
Tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC
Sempre dal 2025, in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN.
Ugualmente, nei casi di insolvenza del committente, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi tracciabili.

1.2NOZIONE DI ADDEBITO ANALITICO

Ad avviso dell’Agenzia, l’analiticità dell’addebito, atta a escludere il rimborso dall’imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo:

  • effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale;
  • indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.

Le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente:

  • la tipologia di spesa sostenuta;
  • l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza.

Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una “forma” di compenso.

1.3IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSO CHILOMETRICO

Nel caso oggetto di interpello, è stato escluso che possa rappresentare un riaddebito analitico un rimborso chilometrico che, per quanto indicato separatamente nella fattura emessa dal professionista nei confronti del committente, nello stesso tempo:

  • non è supportato da giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante);
  • è stato concordato preventivamente con il committente;
  • è stato calcolato sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
  • è commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

Pertanto, nel caso di specie, attese le relative modalità di determinazione e documentazione, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico nel rispetto delle suddette condizioni.

Applicazione della ritenuta d’acconto
Ove il committente sia un sostituto d’imposta, tale rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 co. 1 del DPR 600/73.

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2DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2023 – OPERAZIONI IMPONIBILI E SOGGETTE A REVERSE CHARGE – COMUNICAZIONE DELLE ANOMALIE – RAVVEDIMENTO
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.10.2025 n. 369141 sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

  • i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2023;
  • quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell’art. 1 co. 209 – 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).
2.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
  • il codice atto;
  • il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi natura imponibile o soggette al regime dell’inversione contabile (ai sensi degli artt. 17 co. 5-6 e 74 co. 7-8 del DPR 633/72);
  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
2.2CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Il contribuente può infatti consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

2.3SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
2.4REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

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3CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – BENEFICI DERIVANTI DALL’ADESIONE – CREDITI IVA – ESONERO DALL’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ENTRO IL LIMITE DI 70.000 EURO ANNUI
 In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA “ordinario”.
3.1REGIME PREMIALE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA.
Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui.

3.2AMBITO DI APPLICAZIONE

In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025).
Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo per gli anni 2024-2025 possono beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000,00 euro annui, relativamente:

  • al credito annuale maturato nell’anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell’anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026);
  • ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026, risultanti dai relativi modelli TR.

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4REGISTRATORI TELEMATICI – STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DAL 2026
 Vedasi ns circolare degli scorsi giorni.

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5TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – SANZIONI APPLICABILI – CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB
 Con la ris. 13.10.2025 n. 56, l’Agenzia delle Entrate si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione e, superando la precedente circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
5.1QUADRO NORMATIVO

L’art. 69 del DPR 131/86, come da ultimo modificato dall’art. 20 co. 1 del DLgs. 81/2025, stabilisce che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta […] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro”.

5.2LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE

L’applicazione di tale norma alle locazioni ha comportato il dubbio se, per “imposta dovuta”, si dovesse intendere:

  • l’imposta dovuta per la prima annualità del contratto (posto che l’art. 17 del DPR 131/86 ammette il versamento annuale);
  • oppure l’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale, come previsto dall’art. 43 co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che definisce la base imponibile).

A favore del secondo orientamento si era schierata l’Amministrazione finanziaria nella citata circ. 26/2011, mentre la giurisprudenza di legittimità si era schierata a favore del versamento relativo alla prima annualità (si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2024 n. 1981, Cass. 29.1.2024 n. 2585 e Cass. 12.1.2022 n. 717).

5.3SANZIONI DA PARAMETRARE SULLA PRIMA ANNUALITÀ

Con la ris. 56/2025, modificando il proprio precedente orientamento, l’Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 va commisurata all’imposta di registro dovuta per la prima annualità se il contribuente sceglie tale modalità di pagamento.
Per le annualità successive alla prima – specifica l’Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (pari al 25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024).
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei relativi presupposti.

Cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, resta dovuta solo l’imposta fissa prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 nella misura di 250,00 euro (o 150,00 euro se la registrazione viene richiesta con un ritardo non superiore a 30 giorni).

5.4AGGIORNAMENTO DEL MODELLO RLI WEB

Facendo seguito ai chiarimenti della ris. 56/2025, in data 14.10.2025 è stato rilasciato anche un aggiornamento del modello RLI web, che permette la registrazione tardiva del contratto facendo riferimento al nuovo calcolo delle sanzioni e del relativo ravvedimento.

5.5ESEMPIO

Ad esempio, il contratto di locazione 4+4 stipulato il 31.5.2025 (da registrare entro il 30.6.2025) con canone di locazione annuo di 12.000,00 euro, se registrato il 29.10.2025 (con un ritardo quindi di 121 giorni) comporta (senza considerare, per semplicità, l’imposta di bollo):

  • la debenza di un’imposta di registro per la prima annualità pari a 240,00 euro (2% di 12.000,00 euro);
  • l’applicazione di una sanzione ordinaria di 288,00 euro (120% di 240,00 euro).

Per effetto del ravvedimento operoso, effettuato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla commissione della violazione, la sanzione si riduce a un ottavo ed è quindi dovuta nella misura di 36,00 euro.
Cedolare secca
Se, con riferimento al medesimo contratto, fosse espressa l’opzione per la cedolare secca, la sanzione sarebbe dovuta nella misura fissa di 250,00 euro (registrazione con ritardo superiore a 30 giorni) che, per effetto del ravvedimento operoso entro un anno dalla commissione della violazione, si riduce a 31,25 euro (un ottavo).

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6CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE – ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DM 11.9.2025, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, sono state adeguate le disposizioni contenute nell’avviso pubblico 23.12.2021, relativamente al credito d’imposta per la riqualificazione e digitalizzazione delle imprese turistiche e alberghiere di cui all’art. 1 co. 1-17 del DL 6.11.2021 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte:

  • dal DL 27.12.2024 n. 202, in relazione al limite temporale di realizzazione degli interventi sulle cui spese è riconosciuto il credito d’imposta;
  • dal DL 27.1.2022 n. 4, in relazione alla cedibilità del suddetto credito d’imposta.
6.1ELIMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’art. 9 co. 1 dell’avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d’imposta dovesse essere utilizzato “a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025”; pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Con il DM 11.9.2025 è stato eliminato dal citato art. 9 co. 1 dell’avviso il riferimento a “entro e non oltre il 31 dicembre 2025”, per cui tale vincolo temporale viene meno.

6.2MODALITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 del DL 152/2021 dal DL 4/2022, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari oppure di imprese di assicurazione, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il DM 11.9.2025 ha recepito quanto già previsto dalla norma primaria sulle modalità di cessione del credito d’imposta anche nell’ambito dell’art. 9 co. 2 dell’avviso 23.12.2021.

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7DETRAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – DECESSO DEL CONTRIBUENTE – TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE AGLI EREDI – DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DELL’IMMOBILE
 L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 2.10.2025 n. 7, ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità delle detrazioni per interventi “edilizi” dall’originario beneficiario ai suoi eredi, al fine di garantire uniformità di interpretazione delle norme contenute:

  • nell’art. 16-bis co. 8 del TUIR, che riguarda la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, il c.d. “bonus verde” di cui all’art. 1 co. 12-15 della L. 205/2017 e il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
  • nell’art. 9 del DM 6.8.2020 n. 159844 (“Requisiti”), che riguarda la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
7.1TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Se le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.
In particolare, l’art. 16-bis co. 8 del TUIR ed il DM 6.8.2020 n. 159844 stabiliscono che:

  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare;
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
7.2TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA

In relazione al decesso dell’avente diritto, la possibilità per gli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” (ivi compreso il caso in cui tutte le quote siano non ancora fruite, poiché il decesso avviene nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili) viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Al riguardo il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 7/2025 ha precisato che, per il trasferimento del diritto di fruire della detrazione, non è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento di apertura della successione.
La condizione della detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede deve infatti essere verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall’erede e che per altri possa invece essere fruita.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (nel principio di diritto 7/2025 ma anche nella risposta a interpello 22.12.2022 n. 594), la condizione della “detenzione diretta” deve sussistere ininterrottamente per l’intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e per l’intero immobile, con la conseguenza che, nel caso di locazione a terzi di una parte soltanto dell’immobile e/o per una parte soltanto dell’anno, la quota annuale di detrazione corrispondente a quella annualità non può essere fruita.

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8PREMI AGLI ATLETI DILETTANTI – APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’esonero dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi erogati agli atleti dilettanti.
8.1SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI

L’art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20% quando i premi sono riconosciuti:

  • a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
  • da parte del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L’ambito applicativo della ritenuta era stato limitato ad opera dell’art. 14 co. 2-quater del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che aveva introdotto uno specifico esonero per le somme corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro (se tale importo veniva superato, le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta).

L’art. 45 co. 9 del DLgs. 24.3.2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, TUVR) ripropone il predetto esonero da ritenuta, disponendo che l’agevolazione si applica sulle somme “versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”. Il citato Testo unico è però applicabile a decorrere dall’1.1.2026.

8.2INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sulla base del quadro normativo sopra riepilogato, nella risposta a interpello 265/2025 è stato precisato quanto segue.
Per il periodo d’imposta 2025, non essendo in vigore alcuna norma di esonero, il sostituto d’imposta è tenuto:

  • all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, indipendentemente dall’ammontare corrisposto;
  • al versamento della stessa nei termini ordinari, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026 (rileva infatti la corresponsione nel 2025).

Per il periodo d’imposta 2026, diventa operativo a regime l’esonero da ritenuta, a partire dalle somme corrisposte a far data dal 29.2.2024, per cui:

  • la ritenuta dovrà essere operata sui premi degli atleti dilettanti solo se gli stessi, erogati nel periodo d’imposta alla medesima persona, saranno complessivamente superiori a 300,00 euro;
  • potrà essere presentata un’istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell’esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro.
8.3SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO

Nella situazione sopra riepilogata, si inserisce lo schema di un decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma dell’IRPEF/IRES e dei Testi unici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per i necessari pareri.
Tra le misure in esso contenute, si segnala l’abrogazione delle disposizioni del DLgs. 33/2025 che introducono, a regime, l’esonero da ritenuta per i premi agli atleti dilettanti fino all’importo complessivo di 300,00 euro.
Se tale disposizione sarà approvata in via definitiva, quanto chiarito dalla risposta 256/2025 sarà di fatto superato e la misura agevolativa sarà limitata al solo 2024 (come previsto dal suddetto DL “milleproroghe”).

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9CERTIFICAZIONI UNICHE – ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI – MODALITÀ ATTUATIVE
 Con il provv. 20.10.2025 n. 390142, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, il quale prevede un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale.
9.1RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98) possono quindi trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati:

  • il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta;
  • l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l’anno di riferimento delle stesse.

Il file di richiesta:

  • è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame;
  • deve essere verificato utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso.

A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.
Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta, con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.

Controlli
I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all’intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.

9.2FILE DI RISPOSTA CONTENENTE LE CERTIFICAZIONI UNICHE

Per ciascun file di richiesta acquisito viene predisposto un file di risposta:

  • contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli;
  • che è reso disponibile nell’area riservata entro 5 giorni dalla data della richiesta;
  • che rimane disponibile per i successivi 10 giorni.
9.3MISURE DI SICUREZZA

L’acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati.
L’Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.

Il contribuente:

  • consultando il proprio Cassetto fiscale, può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche;
  • è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la “App IO”.
9.4ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Per il primo anno, la suddetta procedura sarà applicabile, in via sperimentale, esclusivamente in relazione alle Certificazioni Uniche 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

Con un apposito avviso dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta e per l’acquisizione dei dati in esame.

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10VERSAMENTO DELL’IRES PREMIALE – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 17.10.2025 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per i versamenti della c.d. “IRES premiale” e stabilito le modalità di compilazione dei modelli F24 ed F24 EP.

L’“IRES premiale”, disciplinata dall’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) e dal DM 8.8.2025, si sostanzia in una riduzione dell’aliquota dal 24% al 20%, applicabile:

  • per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”;
  • nei confronti dei soggetti IRES che rispettano le seguenti condizioni:
    • una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
    • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati” (beni strumentali materiali e immateriali 4.0, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016, nonché beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, con riduzione dei consumi energetici); in ogni caso, gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore a 20.000,00 euro;
    • un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
10.1VERSAMENTO CON IL MODELLO F24

Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24, sono stati istituti i seguenti codici tributo:

  • “2048”, denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • “2049”, denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
  • in relazione al codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo va indicato “0101”.

Sulla base di quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 57, sembra quindi doversi ritenere che i contribuenti i quali, all’atto del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES relativo al 2025 (scadente l’1.12.2025 per i soggetti “solari”, in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), siano già certi di applicare l’agevolazione, debbano effettuare il versamento dell’acconto con il codice tributo “2048” e non con quello proprio dell’IRES ordinaria (“2002”).

10.2VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 EP

Per consentire il versamento dell’IRES premiale mediante il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), invece, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “204E”, denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • “205E”, denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di compilazione del modello F24 EP:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “riferimento A”:
    • per il codice tributo “205E”, vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione deve essere indicato “0101”;
    • per il codice tributo “204E”, non va indicato nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

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11IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA – RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE – DIRITTO ALLA RESTITUZIONE – ESCLUSIONE IN UN CONTESTO DI FRODE
 Con la ris. 3.10.2025 n. 50 (sostituita e ripubblicata il 7.10.2025), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, non è ammessa qualora, “in un contesto di frode”, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato, a seguito dell’attività di controllo.
11.1RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA NON DOVUTA

L’art. 30-ter del DPR 633/72 prevede che laddove l’Amministrazione finanziaria accerti, in via definitiva, l’applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la domanda di restituzione possa essere “presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (art. 30-ter co. 2).
La restituzione dell’imposta è tuttavia esclusa nell’ipotesi in cui “il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale” (art. 30-ter co. 3).
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la disposizione, nel rispetto della neutralità dell’IVA, garantisce al cedente o al prestatore di vedersi rimborsata l’imposta inizialmente versata all’Erario (si veda la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66). È necessario, tuttavia, che il suddetto cedente/prestatore abbia preliminarmente restituito l’imposta indebita al cessionario/committente, il quale, a sua volta, la deve versare all’Erario qualora avesse beneficiato della detrazione.

11.2RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN UN CONTESTO DI FRODE FISCALE

Nella ris. 50/2025 viene esaminata l’ipotesi di riclassificazione di un rapporto contrattuale operata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Si contesta alle parti il fatto che le prestazioni poste in essere non siano riconducibili ad un appalto di servizi, imponibile ai fini IVA, quanto piuttosto ad una somministrazione di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la restituzione dell’imposta non è ammissibile se la riqualificazione che ha comportato l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, collegata alle prestazioni afferenti al contratto “asseritamente ritenuto di appalto”, è stata accertata “in un contesto di frode”.
Da quanto sopra si può tuttavia dedurre che il rimborso dovrebbe essere consentito nel caso in cui l’errata applicazione dell’IVA consegua a una non corretta qualificazione del rapporto contrattuale che non abbia intenti fraudolenti.

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12PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A IMPRESE DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E LOGISTICA – OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IVA AD OPERA DEL COMMITTENTE – INDICAZIONE DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE
 L’art. 1 co. 59 – 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e i subappaltatori.A seguito dell’esercizio dell’opzione in esame, che avviene mediante l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.Al fine di evidenziare il soggetto solidalmente responsabile, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53 sono state previste apposite indicazioni nel modello F24.
11.1CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Per il versamento con il modello F24 dell’IVA in esame, da parte del committente o appaltatore/subappaltante, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 47 ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo “6045” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento, nei formati “00MM” e “AAAA”.
11.2INDICAZIONE NEL MODELLO F24 DEL SOGGETTO SOLIDALMENTE RESPONSABILE

La citata ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, fermo restando quanto sopra indicato dalla precedente ris. 47/2025, ha istituto lo specifico codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono infatti essere indicati:

  • nei relativi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore che effettua il versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore);
  • nel campo “codice identificativo”, il suddetto codice “66”.

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NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Congedo di paternità alla madre intenzionale – Messaggio INPS n. 3322 del 5 novembre 2025

  • L’INPS chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025, il congedo di paternità spetta anche alla madre intenzionale nelle coppie di donne risultanti genitori nei registri di stato civile o per adozione/affidamento.
  • Gli effetti della sentenza si estendono ai rapporti non ancora conclusi al momento della cessazione della norma.
  • Le fruizioni del congedo da parte della madre intenzionale prima del 24 luglio 2025 non sono indebite.
  • Le domande già presentate devono essere riesaminate su richiesta dell’interessata
Decreto Sicurezza – D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025

  • Pubblicato in G.U. il decreto con misure urgenti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e la protezione civile.
  • Obiettivi: rafforzare la cultura della sicurezza, aumentare la prevenzione, ridurre gli infortuni.
  • Previste premialità per i datori di lavoro virtuosi e maggiori controlli e sanzioni.
Nuovo bonus mamme 2025 – INPS Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025

  • Introdotto un bonus di 40 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli.
  • Il beneficio è erogato direttamente dall’INPS, su domanda.
  • Diffuse istruzioni operative con circolare, comunicato stampa e messaggio INPS.
Rinnovo CCNL Colf e Badanti – Ipotesi di accordo 28 ottobre 2025

  • Firmato il rinnovo del contratto collettivo per oltre 817.000 lavoratori domestici.
  • Decorrenza: 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028.
  • Prevede aumenti retributivi, maggior tutela della genitorialità e permessi per assistenza a familiari con disabilità
Riduzione contributiva in edilizia – Decreto 29 settembre 2025

  • Confermata per il 2025 la riduzione contributiva dell’11,50% per le imprese edili.
  • In attesa delle istruzioni applicative INPS.
Sconto artigiani 2025 – Decreto 22 settembre 2025

  • Riduzione del 5,07% sul premio assicurativo INAIL per le imprese artigiane senza infortuni nel biennio 2023-2024.

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NOVEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
13.11.2025

Presentazione
domande bonus
rivendita di quotidiani e periodici

Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024, in proporzione ai ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi, per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno. gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

14.11.2025

Presentazione
domande
“sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

15.11.2025Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
17.11.2025Rata rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni
o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
17.11.2025Rata affrancamento
plusvalenze
delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
17.11.2025Versamento rate
imposte
e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
17.11.2025Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

17.11.2025Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
17.11.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
17.11.2025Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

17.11.2025Versamento IVA
terzo trimestre 2025
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

17.11.2025Versamento IVA
terzo trimestre 2025
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

17.11.2025Contributi
INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2025.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
17.11.2025Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
  • con applicazione dei previsti interessi.
17.11.2025Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2025.
18.11.2025Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
18.11.2025Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta
investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

20.11.2025Comunicazione
integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

20.11.2025Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta
investimenti nelle Zone logistiche
semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies – 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLSINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

24.11.2025Domande contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

  • al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

25.11.2025Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

30.11.2025Trattenuta acconti
da 730/2025
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.
Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2025Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

1.12.2025Rivalutazione
partecipazioni
quotate
e non quotate
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2025 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 18% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
1.12.2025Rivalutazione
terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2025, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 18% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
1.12.2025Rata rivalutazione all’1.1.2024 delle partecipazioni
o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2024, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.12.2024.
1.12.2025Affrancamento
delle plusvalenze
delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2025, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 18%, devono provvedere al versamento:

  • del totale dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • oppure della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
1.12.2025Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società sempliceLe snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.
1.12.2025Estromissione
immobili strumentali imprenditori
individuali
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell’1.1.2025;
  • effettuata dall’1.1.2025 ed entro il 31.5.2025;
  • con effetto dall’1.1.2025.

Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2026.

1.12.2025Versamento rata
per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento dell’ultima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
1.12.2025Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:

  • all’IRPEF;
  • alla cedolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);
  • all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRPEF è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

1.12.2025Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI
PF 2025
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2025, nei limiti del previsto massimale.
Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.
Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.Tali versamenti non possono essere rateizzati.
1.12.2025Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025:

  • dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero;
  • dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

1.12.2025Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC
ed ENC 2025
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero;
  • all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

1.12.2025Versamento
acconti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025.

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

1.12.2025Versamento
acconto imposta sui servizi digitali
(c.d. “web tax”)
relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno 2024 (imposta corrispondente al 3% dei ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024).
Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.
1.12.2025Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
1.12.2025Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2025;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

1.12.2025Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
1.12.2025Registrazione
contratti di
locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.12.2025Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta
investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

2.12.2025Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta
investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica
Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

2.12.2025Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta
investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies – 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLSINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 13 novembre 2025

Team Consulenza


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