
Circolare mensile per il cliente 09.11.2023
9 Novembre 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
OTTOBRE 2023: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici – comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione
- Regime fiscale delle cripto-attività – chiarimenti
- Omessa dichiarazione – imposte pagate dal contribuente – determinazione della sanzione
- Deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica – nuove modalità di attivazione
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – termini per il versa-mento – semplificazioni – chiarimenti
- Certificazione unica – compilazione del prospetto dei “familiari a carico”
- Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico – invio telematico all’anagrafe tributaria – modalità attuative
- Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – concessione di contributi a imprese e professionisti – presentazione delle domande
- Stralcio dei debiti contributivi – misure di tutela delle posizioni previdenziali – istruzioni operative
- Imposta di bollo sui contratti di appalti pubblici – ulteriori chiarimenti
- Fatturazione elettronica – erronea duplicazione delle fatture – note di variazione a storno delle fatture già emesse
- Novembre 2023: principali adempimenti
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1 | DISCREPANZE TRA PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI E OPERAZIONI CERTIFICATE CON FATTURE ELETTRONICHE O CORRISPETTIVI TELEMATICI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
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1.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
Consultazione delle informazioni di dettaglio
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1.2 | MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI L’Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA. |
1.3 | ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI ERRATE In considerazione degli errori che sono stati commessi dagli operatori finanziari in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 11.10.2023 n. 47, ha reso noto che invierà ai soggetti interessati una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati. |
1.4 | SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
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1.5 | REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate:
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2 | REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ – CHIARIMENTI |
Con la circ. 27.10.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività. Le nuove norme sono in vigore dall’1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi d’imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia. | |
2.1 | SOGGETTI NON IMPRENDITORI Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotta dalla L. 197/2022), la quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
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Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività. In merito, la circolare chiarisce che dall’1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT (Non Fungible Token) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e money token (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token. | |
2.2 | La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’i Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. Il documento di prassi analizza anche i profili IVA di cripto-valute, token e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i Non Fungible Token, occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall’asset, digitale o fisico, contenuto nell’NFT.mputazione a Conto economico. |
2.3 | MONITORAGGIO FISCALE Fino al 2022, in assenza di un’indicazione esplicita da parte dell’art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc. |
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3 | OMESSA DICHIARAZIONE – IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE |
L’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97). Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate. Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA. L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97. Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 (§ 17.1), secondo cui in caso di imposte interamente pagate, ancorché tardivamente, sarebbe stata irrogata la sanzione fissa (la violazione era considerata un’omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare). |
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4 | DELEGHE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE |
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile l’utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno precedente. | |
4.1 | AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI DELEGA E REVOCA L’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega” (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241). In considerazione dell’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione. Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l’adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe. |
4.2 | ELEMENTI DI RISCONTRO PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo). Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l’invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018:
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5 | IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – TERMINI PER IL VERSAMENTO – SEMPLIFICAZIONI – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27.10.2023 l’aggiornamento della Guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo. | |
5.1 | DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE La Guida aggiornata contiene un’indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento.
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5.2 | CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL primo E secondo TRIMESTRE Nella nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero il “2521” per il primo trimestre e/o il “2522” per il secondo trimestre. |
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6 | CERTIFICAZIONE UNICA – COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEI “FAMILIARI A CARICO” |
Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d’imposta nella CU | |
6.1 | AMBITO APPLICATIVO DEL CHIARIMENTO Tale chiarimento rileva in relazione:
Dichiarazione precompilata |
6.2 | COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ANCHE IN RELAZIONE AL MODELLO DI CU 2023 Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023. |
6.3 | COMUNICAZIONE DEI DATI TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE Successivamente all’emanazione della ris. 55/2023, l’Agenzia delle Entrate, con la lettera 27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto che è in via di definizione un accordo con l’INPS in base al quale l’Istituto previdenziale trasmetterà direttamente all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato l’assegno unico e universale. |
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7 | PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – DATI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO – INVIO TELEMATICO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA – MODALITÀ ATTUATIVE |
In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF). | |
7.1 | SPESE INTERESSATE La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:
Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti). |
7.2 | SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono:
Rimborsi |
7.3 | DECORRENZA Le nuove comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:
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7.4 | TERMINE DI COMUNICAZIONE Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi dovrà avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16.3.2024 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell’anno 2023. |
7.5 | MODALITÀ DI COMUNICAZIONE Le comunicazioni devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
Correzione dei dati trasmessi
Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi. |
7.6 | UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI Oltre che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni. |
7.7 | CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. |
7.8 | OPPOSIZIONE ALL’INSERIMENTO DEI DATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Il soggetto che ha sostenuto le spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico può esercitare la propria opposizione all’utilizzo dei relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
In quest’ultimo caso:
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7.9 | REGIME SANZIONATORIO Con riferimento alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, “a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d’imposta 2025.
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. |
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8 | INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126. Con il DM 10.10.2023 n. 160797 e il DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all’agevolazione. | |
8.1 | INTERVENTI AGEVOLATI L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. |
8.2 | IMPRESE BENEFICIARIE Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: hanno sede sul territorio italiano; |
8.3 | PROFESSIONISTI BENEFICIARI Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro; |
8.4 | SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell’IVA: relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici; Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l’applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM: l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; Ai fini dell’ammissibilità al contributo: le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica; Spese escluse le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; |
8.5 | CONTRIBUTO CONCEDIBILE Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti: dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”; Divieto di cumulo |
8.6 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un’apposita domanda al soggetto gestore “Invitalia spa”. Generalità degli interventi in via telematica, tramite l’applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Bonus colonnine per imprese e professionisti”; Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti: del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS); Interventi delle imprese pari o superiori a 375.000,00 euro esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all’indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it; Esaurimento delle risorse finanziarie 70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro; |
8.7 | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A seguito del controllo delle domande presentate, in base all’ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati: dal soggetto gestore “Invitalia spa”; |
8.8 | MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l’infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca. |
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9 | STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI – MISURE DI TUTELA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI – ISTRUZIONI OPERATIVE |
Con la circ. 10.10.2023 n. 86, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per beneficiare della misura introdotta dall’art. 23-bis del DL 48/2023, che riconosce la possibilità – per artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all’INPS – di chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati (e non ancora prescritti) per effetto delle misure di “stralcio mille euro” previste: dall’art. 1 co. 222 della L. 197/2022; | |
9.1 | DOMANDA La domanda deve essere inviata entro il 10.11.2023, utilizzando uno dei due moduli predisposti dall’INPS in relazione alla misura di stralcio interessata. “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/ avvisi di addebito”, oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati; |
9.2 | VERSAMENTO Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni può essere effettuato: in unica soluzione entro il 31.12.2023; In caso di pagamento parziale dell’importo dovuto entro la citata scadenza, la posizione assicurativa non sarà implementata e le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie. |
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10 | IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI – ULTERIORI CHIARIMENTI |
Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 446, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova imposta di bollo una tantum, versata dall’appaltatore al momento della stipula del contratto di appalto pubblico, sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta per la registrazione del contratto medesimo. | |
10.1 | IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha disposto che l’imposta di bollo, sui contratti di appalti pubblici, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”. |
10.2 | MISURA DELL’IMPOSTA In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al DLgs. 36/2023, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’importo massimo previsto dal contratto (da assumere al netto dell’IVA), nel modo seguente: 40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro. |
10.3 | EFFETTO SOSTITUTIVO L’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. |
10.4 | DECORRENZA Si ricorda che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall’1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso. |
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11 | FATTURAZIONE ELETTRONICA – ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE – NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE |
Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno. L’orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395). | |
11.1 | CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l’incarico affidato ad un intermediario. |
11.2 | STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2023
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
8.11.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 13.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2022:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
10.11.2023 | Consegna modelli 730/2023 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:
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10.11.2023 | Trasmissione telematica modelli 730/2023 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
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15.11.2023 | Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2023 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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15.11.2023 | Rivalutazione terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2023, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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15.11.2023 | Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022. |
15.11.2023 | Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021. |
15.11.2023 | Affrancamento | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento:
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15.11.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.11.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.11.2023 | Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
16.11.2023 | Presentazione | I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
16.11.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
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16.11.2023 | Versamento ritenute | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.11.2023 | Versamento rata | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
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16.11.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.11.2023 | Versamento IVA | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2023 | Versamento IVA | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
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16.11.2023 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.11.2023 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
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16.11.2023 | Tributi apparecchi | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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20.11.2023 | Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza alluvione | I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:
Ai fini della sospensione dei versamenti e adempimenti contributivi, occorre:
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27.11.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.11.2023 | Regolarizzazione versamento imposte | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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30.11.2023 | Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice | Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame. |
30.11.2023 | Estromissione | Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2024. |
30.11.2023 | Remissione | I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, non effettuata entro il 31.3.2023:
La comunicazione può avvenire anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:
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30.11.2023 | Domanda regolarizzazione | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4 co. 1 del DL 167/90) e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella dichiarazione dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione:
L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno di imposta interessato dalla procedura di regolarizzazione, anche avvalendosi di un professionista |
30.11.2023 | Trasmissione telematica | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
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30.11.2023 | Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica:
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30.11.2023 | Spedizione modello REDDITI PF 2023 dall’estero | Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2023:
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30.11.2023 | Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF | Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
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30.11.2023 | Trasmissione telematica quadro VO | I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
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30.11.2023 | Trasmissione | La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2023:
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30.11.2023 | Opzione per il | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
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30.11.2023 | Opzione per la trasparenza fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. |
30.11.2023 | Opzione per la | Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. |
30.11.2023 | Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio | Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. |
30.11.2023 | Regolarizzazione | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equi-parati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via telematica entro il 30.11.2023, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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30.11.2023 | Adempimenti | Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:
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30.11.2023 | Registro beni | I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
30.11.2023 | Annotazioni contribuenti | I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
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30.11.2023 | Remissione “in bonis” | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:
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30.11.2023 | Versamenti rateali | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:
Tali versamenti non possono essere rateizzati. L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:
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30.11.2023 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023:
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023 | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Trattenuta acconti | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
30.11.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
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30.11.2023 | Versamento | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
30.11.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.11.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.11.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.11.2023 | Presentazione | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al terzo periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15.1.2024; rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 9 novembre 2023
Team Consulenza