Circolare mensile per il cliente 09.11.2023

Circolare mensile per il cliente 09.11.2023

9 Novembre 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023

 

OTTOBRE 2023: NOVITÀ

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  1. Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici – comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione
  2. Regime fiscale delle cripto-attività – chiarimenti
  3. Omessa dichiarazione – imposte pagate dal contribuente – determinazione della sanzione
  4. Deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica – nuove modalità di attivazione
  5. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – termini per il versa-mento – semplificazioni – chiarimenti
  6. Certificazione unica – compilazione del prospetto dei “familiari a carico”
  7. Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – dati relativi agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico – invio telematico all’anagrafe tributaria – modalità attuative
  8. Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – concessione di contributi a imprese e professionisti – presentazione delle domande
  9. Stralcio dei debiti contributivi – misure di tutela delle posizioni previdenziali – istruzioni operative
  10. Imposta di bollo sui contratti di appalti pubblici – ulteriori chiarimenti
  11. Fatturazione elettronica – erronea duplicazione delle fatture – note di variazione a storno delle fatture già emesse
  12. Novembre 2023: principali adempimenti

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1DISCREPANZE TRA PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI E OPERAZIONI CERTIFICATE CON FATTURE ELETTRONICHE O CORRISPETTIVI TELEMATICI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni.
1.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
  • il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle

fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Consultazione delle informazioni di dettaglio
All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, sono infatti resi disponibili i seguenti dati:

  • l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  • la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
1.2MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

L’Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA.

1.3ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI ERRATE

In considerazione degli errori che sono stati commessi dagli operatori finanziari in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 11.10.2023 n. 47, ha reso noto che invierà ai soggetti interessati una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

1.4SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni;
  • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.5REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate:

  • in base allo “speciale” ravvedimento operoso previsto dall’art. 4 del DL 29.9.2023 n. 131, da perfezionare entro il 15.12.2023, in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023; il ravvedimento “speciale” può essere effettuato anche se le predette violazioni sono già state oggetto di un processo verbale di constatazione consegnato entro il 31.10.2023, sempreché le stesse non siano già state contestate, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, alla data del perfezionamento del ravvedimento;
  • oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, nel rispetto dei previsti requisiti; in particolare, il ravvedimento operoso “ordinario” è precluso in relazione alle violazioni riguardanti la certificazione dei corrispettivi che sono già state constatate mediante processo verbale.

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2REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ – CHIARIMENTI
 Con la circ. 27.10.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività.
Le nuove norme sono in vigore dall’1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi d’imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia.
2.1SOGGETTI NON IMPRENDITORI

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotta dalla L. 197/2022), la quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La norma prevede, inoltre, che:

  • tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
  • in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
 Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.
In merito, la circolare chiarisce che dall’1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT (Non Fungible Token) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e money token (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token.
2.2La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’i Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.
Il documento di prassi analizza anche i profili IVA di cripto-valute, token e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i Non Fungible Token, occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall’asset, digitale o fisico, contenuto nell’NFT.mputazione a Conto economico.
2.3MONITORAGGIO FISCALE

Fino al 2022, in assenza di un’indicazione esplicita da parte dell’art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.
A partire dal 2023, invece, l’indicazione delle cripto-attività all’interno del quadro RW viene prevista espressamente dall’art. 4 del DL 167/90.
La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.
Sul punto, si afferma che “in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.
Dal punto di vista operativo, poi, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.
Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subìto il furto delle chiavi private

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3OMESSA DICHIARAZIONE – IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
 L’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97).
Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate.
Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA.
L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97.
Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 (§ 17.1), secondo cui in caso di imposte interamente pagate, ancorché tardivamente, sarebbe stata irrogata la sanzione fissa (la violazione era considerata un’omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare).

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4DELEGHE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile l’utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno precedente.
4.1AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI DELEGA E REVOCA
L’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega” (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241).
In considerazione dell’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione.
Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l’adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.
4.2ELEMENTI DI RISCONTRO PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE
Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo).
Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l’invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018:

  • presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzo dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi;
  • trasmissione tramite PEC di un file contenente i dati previsti dal provvedimento (al punto 4.8).

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5IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – TERMINI PER IL VERSAMENTO – SEMPLIFICAZIONI – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27.10.2023 l’aggiornamento della Guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo.
5.1DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE

La Guida aggiornata contiene un’indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento.
L’art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro.
5.2CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL primo E secondo TRIMESTRE

Nella nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero il “2521” per il primo trimestre e/o il “2522” per il secondo trimestre.

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6CERTIFICAZIONE UNICA – COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEI “FAMILIARI A CARICO”
 Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d’imposta nella CU
6.1AMBITO APPLICATIVO DEL CHIARIMENTO

Tale chiarimento rileva in relazione:

  • alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l’erogazione dell’assegno unico e universale; ai sensi dell’art. 12 del TUIR, come modificato dal DLgs. 230/2021, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
  • alla determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico familiare;
  • alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche; il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico, anche se non hanno diritto alle detrazioni d’imposta ex art. 12 del TUIR.

Dichiarazione precompilata
Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente inoltre all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.

6.2COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ANCHE IN RELAZIONE AL MODELLO DI CU 2023

Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.

6.3COMUNICAZIONE DEI DATI TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Successivamente all’emanazione della ris. 55/2023, l’Agenzia delle Entrate, con la lettera 27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto che è in via di definizione un accordo con l’INPS in base al quale l’Istituto previdenziale trasmetterà direttamente all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
Tale scambio di informazioni renderebbe non più obbligatoria l’indicazione nella Certificazione Unica dei dati dei figli fiscalmente a carico che beneficiano dell’assegno unico e universale.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, qualora il sostituto d’imposta disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la Certificazione Unica al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS.

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7PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – DATI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO – INVIO TELEMATICO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA – MODALITÀ ATTUATIVE
 In attuazione del DM 29.3.2023 (pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83), con il provv. Agenzia delle Entrate 4.10.2023 n. 354629 sono state stabilite le modalità di invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).
7.1SPESE INTERESSATE
La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:

  • per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente dalle persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
Obbligo di tracciabilità
Nelle comunicazioni vanno indicati solo i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.
Ai sensi dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, infatti, la detrazione IRPEF del 19% delle spese in esame spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili.
Rimborsi
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione:

  • del soggetto che ha ricevuto il rimborso;
  • dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).

7.2SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono:

  • gli enti pubblici;
  • i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Rimborsi
Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

7.3DECORRENZA

Le nuove comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:

  • in via facoltativa, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024;
  • obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2025.
7.4TERMINE DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi dovrà avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16.3.2024 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell’anno 2023.

7.5MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

  • direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 28 e 29 del regolamento UE 27.4.2016 n. 679;
  • sulla base delle specifiche tecniche approvate dal presente provvedimento; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione;
  • utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.
Tipologie di invii
Gli invii possono essere:

  • ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
  • sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
  • di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
Ricevute di trasmissione
L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i 5 giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.
Ritrasmissione dei file scartati
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:

  • entro il predetto termine;
  • ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Correzione dei dati trasmessi
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:

  • entro il previsto termine;
  • ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.

7.6UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI

Oltre che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.

7.7CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI

I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

7.8OPPOSIZIONE ALL’INSERIMENTO DEI DATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Il soggetto che ha sostenuto le spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico può esercitare la propria opposizione all’utilizzo dei relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta; tale modalità si applica con riferimento alle spese sostenute dal 2024;
  • comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine di invio delle comunicazioni.

In quest’ultimo caso:

  • vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

 

7.9REGIME SANZIONATORIO

Con riferimento alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, “a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Sanzioni a regime
A regime, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Primo anno di applicazione dell’obbligo
Per il primo anno di applicazione dell’obbligo di comunicazione, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

  • di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
  • oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d’imposta 2025.
Correzione dei dati trasmessi
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

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8INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.
Con il DM 10.10.2023 n. 160797 e il DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all’agevolazione.
8.1INTERVENTI AGEVOLATI

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

8.2IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

hanno sede sul territorio italiano;
risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
sono in regola con gli adempimenti fiscali;
non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”;
non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico;
non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

8.3PROFESSIONISTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
sono in regola con gli adempimenti fiscali;
non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico.

8.4SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell’IVA:

relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del citato DM 25.8.2021).

Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l’applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM:

l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
i costi per la connessione alla rete elettrica;
le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo:

le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.

Spese escluse
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
le spese per consulenze di qualsiasi genere;
le spese relative a terreni e immobili;
le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all’istallazione;
le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

8.5CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:

dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”;
delle risorse finanziarie disponibili.

Divieto di cumulo
Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d’imposta previste dall’art. 16-ter del DL 63/2013 e dall’art. 119 del DL 34/2020.

8.6PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un’apposita domanda al soggetto gestore “Invitalia spa”.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Generalità degli interventi
Per tutti gli interventi agevolabili, ad esclusione di quelli di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve essere presentata:

in via telematica, tramite l’applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Bonus colonnine per imprese e professionisti”;
a partire dalle ore 10.00 del 10.11.2023 ed entro le ore 17.00 del 30.11.2023.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti:

del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);
di una PEC attiva.

Interventi delle imprese pari o superiori a 375.000,00 euro
Per gli interventi agevolabili di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve invece essere presentata:

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all’indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it;
dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023.

Esaurimento delle risorse finanziarie
Il termine finale di presentazione delle domande può essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a:

70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro;
8,75 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro;
8,75 milioni di euro, per i professionisti.

8.7CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito del controllo delle domande presentate, in base all’ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:

dal soggetto gestore “Invitalia spa”;
in un’unica soluzione, previa presentazione di un’apposita richiesta da parte del beneficiario.

8.8MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA

I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l’infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.

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9STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI – MISURE DI TUTELA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI – ISTRUZIONI OPERATIVE
 Con la circ. 10.10.2023 n. 86, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per beneficiare della misura introdotta dall’art. 23-bis del DL 48/2023, che riconosce la possibilità – per artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all’INPS – di chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati (e non ancora prescritti) per effetto delle misure di “stralcio mille euro” previste:

dall’art. 1 co. 222 della L. 197/2022;
dall’art. 4 del DL 119/2018.

9.1DOMANDA

La domanda deve essere inviata entro il 10.11.2023, utilizzando uno dei due moduli predisposti dall’INPS in relazione alla misura di stralcio interessata.
La trasmissione del modulo è telematica; tenuto conto di quanto previsto con la circ. INPS 86/2023 e il successivo messaggio INPS 3632/2023, le modalità di presentazione dell’istanza sono le seguenti:

“Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/ avvisi di addebito”, oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati;
“Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione” e selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”, oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati;
“Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata” e “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC.

9.2VERSAMENTO

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni può essere effettuato:

in unica soluzione entro il 31.12.2023;
o in rate mensili di pari importo, da concludere sempre entro il 31.12.2023 (tale opzione non richiede l’autorizzazione da parte della Struttura INPS territorialmente competente).

In caso di pagamento parziale dell’importo dovuto entro la citata scadenza, la posizione assicurativa non sarà implementata e le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.

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10IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI – ULTERIORI CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 446, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova imposta di bollo una tantum, versata dall’appaltatore al momento della stipula del contratto di appalto pubblico, sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta per la registrazione del contratto medesimo.
10.1IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha disposto che l’imposta di bollo, sui contratti di appalti pubblici, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

10.2MISURA DELL’IMPOSTA

In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al DLgs. 36/2023, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’importo massimo previsto dal contratto (da assumere al netto dell’IVA), nel modo seguente:

40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
120,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro;
250,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 5.000.000,00 di euro;
500,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000,00 di euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro;
1.000,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000,00 di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro.

10.3EFFETTO SOSTITUTIVO

L’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura (dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.
Facendo applicazione di questo principio, l’Agenzia delle Entrate risolve il quesito posto dall’istante con l’interpello 446/2023, che riguardava l’efficacia sostitutiva del bollo una tantum sull’imposta di bollo dovuta alla registrazione del contratto.
L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto affermato nella circ. 28.7.2023 n. 22, rileva che l’effetto sostitutivo del bollo una tantum comporta che “con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario”. Pertanto nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall’Allegato I.4 al DLgs. 36/2023.

10.4DECORRENZA

Si ricorda che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall’1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.
Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo riguardano i nuovi contratti da registrare, relativi a procedimenti di aggiudicazione avviati dall’1.7.2023.

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11FATTURAZIONE ELETTRONICA – ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE – NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE
 Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.
L’orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395).
11.1CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l’incarico affidato ad un intermediario.

11.2STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO

Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
Se le fatture elettroniche si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d’imposta corrente, tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72.
La fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.
Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l’indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2023

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
8.11.2023

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 13.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2022:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

10.11.2023

Consegna modelli 730/2023 integrativiI CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:

  • modello 730/2023 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

10.11.2023

Trasmissione telematica modelli 730/2023 integrativiI CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i modelli 730/2023 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2023 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.11.2023Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotateLe persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2023 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2023

Rivalutazione terreniLe persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2023, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2023

Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.

15.11.2023

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

15.11.2023

Affrancamento
delle plusvalenze
delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento:

  • del totale dell’imposta sostitutiva dovuta
  • oppure della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

15.11.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.11.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.11.2023

Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
16.11.2023

Presentazione
domande
“sport bonus”

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

16.11.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.

16.11.2023

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.11.2023

Versamento rata
saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
16.11.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.11.2023

Versamento IVA
terzo trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.11.2023

Versamento IVA
terzo trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2023

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.11.2023

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.
16.11.2023

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2023.
20.11.2023

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza alluvione

I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:

  • gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi che scadevano nel periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023, compresi i versamenti delle ritenute e trattenute operate in qualità di sostituti d’impo-sta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • gli adempimenti e i versamenti sospesi, che sca-devano dall’1.5.2023 al 31.8.2023, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini della sospensione dei versamenti e adempimenti contributivi, occorre:

  • presentare un’apposita comunicazione di sospensione all’INAIL, entro il 20.11.2023;
  • presentare un’istanza di sospensione all’INPS entro il 20.11.2023 (per i datori di lavoro domestico, i professionisti iscritti alla Gestione separata, gli artigiani e commercianti), oppure averla presentata entro il 30.9.2023 (per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori agricoli autonomi).
27.11.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.11.2023

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 31.7.2023, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2024;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.11.2023

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame.
Se in precedenza era già stato versato il 60% delle imposte sostitutive dovute, entro il termine in esame deve essere versato il rimanente 40%.

30.11.2023

Estromissione
immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2022 e dell’1.1.2023;
  • effettuata dall’1.1.2023 ed entro il 31.5.2023;
  • con effetto dall’1.1.2023.

Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2024.

30.11.2023

Remissione
“in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilize

I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, non effettuata entro il 31.3.2023:

  • presentando la prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

La comunicazione può avvenire anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
30.11.2023

Domanda regolarizzazione
cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4 co. 1 del DL 167/90) e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella dichiarazione dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione:

  • versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati;
  • presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, sulla base del modello approvato dalla stessa, allegando la quietanza di versamento e una relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria.

L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno di imposta interessato dalla procedura di regolarizzazione, anche avvalendosi di un professionista

30.11.2023

Trasmissione telematica
delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:

  • il modello REDDITI 2023;
  • il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2023

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello
REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023; il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2023;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2023

Spedizione modello REDDITI PF 2023 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2023:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30.11.2023

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
30.11.2023

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:

  • in allegato alla dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2023

Trasmissione
telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2023:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2023.
30.11.2023

Opzione per il
consolidato fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
30.11.2023

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2023

Opzione per la
“tonnage tax”

Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.

30.11.2023

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello IRAP 2023.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.

30.11.2023

Regolarizzazione
modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equi-parati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via telematica entro il 30.11.2023, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022, relative al 2021;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.11.2023

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:

  • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti.
30.11.2023

Registro beni
ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
30.11.2023

Annotazioni contribuenti
in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.11.2023

Remissione “in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.11.2023

Versamenti rateali
per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.11.2023

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:

  • all’IRPEF;
  • alla cedolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
30.11.2023

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.
Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2023

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023:

  • dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023

Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023

I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023

Versamento
acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2023

Trattenuta acconti
da 730/2023

In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.
Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la sesta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
30.11.2023

Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
30.11.2023

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

30.11.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.11.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.11.2023

Presentazione
domande contributi
investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al terzo periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15.1.2024; rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 9 novembre 2023

Team Consulenza


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